Cassazione Penale, Sez. 3,  02 settembre 2016, n. 36375 - Omissione di DPI e normativa applicabile nel 2007


 

Presidente: FIALE ALDO Relatore: ANDREAZZA GASTONE Data Udienza: 19/05/2016

 

Fatto


1. M.R. ha proposto ricorso nei confronti della sentenza del Tribunale di Messina di condanna alla pena di euro 400 di ammenda per il reato di cui all’art. 21, comma 1, lett. b) e 60, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 81 del 2008 per avere omesso di utilizzare idonei dispositivi di protezione individuale al fine di prevenire infortuni sul lavoro.
2. Con un primo motivo lamenta la violazione di legge penale perché il fatto, accertato in data 16 novembre 2007, è stato configurato quale illecito penale unicamente al momento dell'entrata in vigore del d. lgs. n. 81 del 2008, in precedenza essendo mero illecito amministrativo punito con la sanzione pecuniaria da euro 300 ad euro 2.000; in ogni caso, al momento della emissione del decreto di citazione a giudizio in data 28 maggio 2012, il reato supposto risultava già ampiamente prescritto senza che il giudice abbia motivato alcunché sul punto.
3. Con un secondo motivo lamenta la illogicità della motivazione a fondamento dell'affermazione dì penale responsabilità, fondata sulla base di una norma varata in data posteriore all'accertamento dei fatti contestati.
 

Diritto


4. Il motivo di ricorso attinente alla errata applicazione della legge penale è infondato: già l'art. 6 del d.P.R. n. 547 del 1955, oggi abrogato, prevedeva l'obbligo, per i lavoratori, di usare con cura i dispositivi di sicurezza e gli altri mezzi di protezione, obbligo il cui inadempimento era sanzionato dall'art. 392 del medesimo d.P.R.
Sicché, nella specie, nessuna illegittima applicazione retroattiva della previsione di cui all'art. 21 del d. lgs. n. 81 del 2008, contestata all'imputato (indicato in rubrica quale datore di lavoro per significarne, in realtà, la veste di lavoratore autonomo), risulta essere stata effettuata ponendosi la nuova fattispecie in linea di continuità normativa con la precedente, solo trattandosi, semmai, di verificare quale delle due disposizioni sia più favorevole alla stregua del criterio applicativo dettato dall'art. 2, comma 4, c.p..
Tuttavia, ogni possibile valutazione sul punto appare preclusa dalla constatazione che è maturata, in ogni caso, alla data del 16/11/2012 (e dunque ancor prima della sentenza impugnata), essendo pertanto fondato il relativo motivo posto dal ricorso, la prescrizione quinquennale relativa.
Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché estinto il reato per prescrizione.
 

P.Q.M. 


Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 19 maggio 2016