Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Süd Tirol
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige
Legge provinciale 24 maggio 2016, n. 10
Modifiche di leggi provinciali in materia di salute, edilizia abitativa agevolata, politiche sociali, lavoro e pari opportunità
B.U.R. 31 maggio 2016, n. 22, s. n. 3

Il Consiglio provinciale
ha approvato
il Presidente della Provincia
promulga
 

la seguente legge:

 

CAPO I
SALUTE

Art. 1
Modifica della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, “Norme per la formazione di base, specialistica e continua nonché altre norme in ambito sanitario”

1. Dopo l'articolo 17, comma 5, della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è inserito il seguente comma:
“6. Con il regolamento sulla formazione specifica in medicina generale, la Provincia autonoma di Bolzano può prevedere la concessione di un'indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione e sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.”
2. Il comma 1 dell'articolo 18 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, è così sostituito:
“1. I medici tutori sono medici di medicina generale e, per la parte concernente la formazione pediatrica, medici pediatri di libera scelta, convenzionati da almeno sei anni con il servizio sanitario nazionale o provinciale e in possesso della titolarità di un numero di assistiti almeno pari alla metà del massimale vigente. I medici tutori devono operare in uno studio professionale accreditato ai sensi dell'articolo 16. I medici che svolgono la funzione docente o di coordinamento o tutoriale sono iscritti in un elenco provinciale a tal fine istituito.”
3. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è così sostituito:
“3. Con regolamento d'esecuzione, la Provincia autonoma di Bolzano può prevedere la concessione di un'indennità aggiuntiva a favore di coloro che ricoprono un posto di formazione nell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige e sono in possesso dell'attestato riferito al diploma di laurea, rilasciato ai sensi degli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, o di un attestato equipollente.”
4. Dopo l'articolo 32 della legge provinciale 15 novembre 2002, n. 14, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 32-bis (Conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari) - 1. Per favorire la conciliazione tra lavoro ed esigenze familiari e per un periodo non superiore a 12 mesi, al medico specializzando è consentita la frequenza della formazione medica specialistica con impegno ad orario ridotto, con successivo recupero delle attività formative non svolte.
2. Nel corso del periodo di formazione medica specialistica con orario ridotto di cui al comma 1 il trattamento economico viene proporzionalmente ridotto.”

 

Art. 2
Modifiche della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, “Riordinamento del servizio sanitario provinciale”

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4-sexies della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3, 4, 5 e 6:
“3. Al fine di favorire l'insediamento di medici di medicina generale, soprattutto nelle località carenti e disagiate dell'Alto Adige e nelle aggregazioni funzionali territoriali, la Provincia autonoma di Bolzano e i comuni possono, su richiesta dei medici stessi, mettere a disposizione, a titolo gratuito, dei locali da adibire ad ambulatorio.
4. La Provincia autonoma di Bolzano può concedere agevolazioni per la costruzione, la ristrutturazione e la dotazione di attrezzature degli ambulatori dei medici di medicina generale. Queste agevolazioni sono destinate in particolare ad ambulatori situati in località carenti e disagiate dell'Alto Adige e nelle aggregazioni funzionali territoriali.
5. La Provincia autonoma di Bolzano può incentivare istituti di ricerca nell'ambito della medicina generale.
6. La Giunta provinciale stabilisce l'entità delle agevolazioni, i criteri ed eventuali forme di convenzionamento con le case di riposo e di cura.”
2. Il comma 1 dell'articolo 24 della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, è così sostituito:
“1. Per l'espletamento di compiti e funzioni di particolare rilevanza e di interesse strategico, il Direttore generale dell'Azienda Sanitaria può conferire incarichi, mediante la stipula di contratti a tempo determinato e con rapporto di lavoro esclusivo, a laureati di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in centri ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private e che non godano del trattamento di quiescenza. Tali incarichi non possono essere assegnati ad un contingente di personale superiore al due per cento della dotazione organica della dirigenza. I contratti hanno durata non inferiore a due e non superiore a cinque anni, con facoltà di rinnovo.”
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 32-ter della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
“3. La Provincia autonoma di Bolzano concede alle persone affette da fibrosi cistica, le cui disabilità funzionali nelle attività della vita quotidiana non siano tali da giustificare un inquadramento in uno dei livelli assistenziali di cui alla legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e che per la complessità della loro patologia hanno un'elevata necessità di effettuare fisioterapia, un contributo forfetario mensile per effettuare fisioterapia a domicilio.
4. La Giunta provinciale stabilisce l'entità delle agevolazioni e determina i relativi criteri.”

 

Art. 3
Modifica della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, “Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40”

1. L'articolo 1 della legge provinciale 1° luglio 1993, n. 12, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 1 (Psicologi e veterinari tirocinanti) - 1. Han-no diritto alla concessione di assegni di studio mensili le neolaureate e i neolaureati:
a) in psicologia che dispongono di un'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca e che, per poter sostenere l'esame di Stato, effettuano un tirocinio pratico in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano o in una struttura sanitaria convenzionata con il servizio sanitario provinciale; presupposto è che la struttura sia ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239;
b) in veterinaria che dispongono di un'adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca e che, per poter sostenere l'esame di Stato, effettuano un tirocinio pratico ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro per la Pubblica Istruzione 9 settembre 1957, e successive modifiche.
2. Con la corresponsione dell'assegno di studio l'attività di tirocinio pratico di cui al comma 1 non costituisce rapporto di impiego o di lavoro ed obbliga le tirocinanti e i tirocinanti all'osservanza dell'orario a tempo pieno e dei doveri di servizio fissati per psicologi e veterinari collaboratori.
3. L'importo dell'assegno di studio è stabilito dall'Assessora/Assessore alla sanità.
4. Con regolamento di esecuzione sono determinati:
a) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua italiana e tedesca di cui al comma 1;
b) il limite massimo dell'importo dell'assegno di studio.”

 

Art. 4
Modifica della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, “Disposizioni in materia di sanità”

1. L'articolo 7 della legge provinciale 13 novembre 1995, n. 22, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7 (Premio mensile di operosità per pazienti psichiatrici) - 1. L'Azienda Sanitaria può assegnare un premio differenziato mensile di operosità, quale incentivo alla terapia occupazionale e comportamentale, alle persone assistite dai servizi psichiatrici che svolgono attività ergoterapeutiche presso le strutture dell'Azienda o presso associazioni ed altre organizzazioni senza scopo di lucro. La Giunta provinciale fissa l'entità dei premi di operosità e i tipi di attività per i quali i premi possono essere concessi.”

 

Art. 5
Modifica della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, “Ordinamento dell’edilizia abitativa agevolata”

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 24 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono aggiunti i seguenti commi 3 e 4:
“3. Le persone di cui al comma 2, che necessita-no di riabilitazione finalizzata al reinserimento sociale o lavorativo, hanno diritto di usufruire, su indicazione clinica del Centro di salute mentale competente, di assistenza terapeutica all'interno di un alloggio condiviso, gestito dal Centro e per il quale sia stato stipulato un apposito contratto di locazione con l'IPES.
4. Il diritto di cui al comma 3 di godere di assistenza terapeutica presso una comunità alloggio è garantito indipendentemente dalla situazione economica degli interessati e per un periodo minimo di 12 mesi e massimo di 5 anni.”
2. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 32 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituita:
“c) i componenti di famiglie il cui reddito superi quello di cui all'articolo 58, comma 1, lettera d);”
3. La disposizione di cui al comma 2 si applica retroattivamente dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5.
4. Dopo il comma 11 dell'articolo 62 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, sono aggiunti i seguenti commi 12 e 13:
“12. Per tutte le abitazioni, che prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, sono state ammesse ad agevolazioni edilizie provinciali per la costruzione, l'acquisto e il recupero dell'abitazione per il fabbisogno primario e per tutti i terreni agevolati assegnati prima e dopo l'entrata in vigore della predetta legge, il vincolo sociale è di durata ventennale.
13. Agli effetti previsti dal comma 12 e dalle correlate disposizioni, si applicano le norme vigenti prima dell'entrata in vigore della legge provinciale 18 marzo 2016, n. 5, relative al secondo decennio di durata del vincolo.”
5. Il comma 1 dell'articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Le aree di edilizia abitativa agevolata sono soggette al vincolo sociale ventennale di edilizia abitativa agevolata di cui all'articolo 62.”
6. Il comma 5 dell'articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“5. Decorsi 20 anni dalla dichiarazione di effettiva occupazione dell'abitazione, il nulla osta per la cancellazione dell'annotazione del vincolo sociale dal libro fondiario è rilasciato ai sensi dell'articolo 68.”
7. I commi 5-ter e 8 dell'articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, sono abrogati.
8. Dopo il comma 5-ter dell'articolo 86 della legge provinciale 17 dicembre 1998, n. 13, è inserito il seguente comma:
“5-quater. I proprietari di alloggi realizzati su ter-reno agevolato, che prima dell'entrata in vigore del presente comma hanno chiesto, al Comune competente, il pagamento dell'indennità dovuta ai sensi del comma 5 nella versione vigente prima dell'entrata in vigore del presente comma, possono ottenere, previo pagamento di quanto dovuto, la cancellazione anticipata del vincolo sociale ai sensi dell'articolo 68.”

 

Art. 6
Modifiche della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, “Assistenza farmaceutica”

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1 -bis. La presente legge disciplina altresì l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di distribuzione all'ingrosso di farmaci.”
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 2 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“4. La Giunta provinciale stabilisce le procedure per il rilascio dell'autorizzazione alla distribuzione
all'ingrosso di farmaci e le modalità di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni normative in materia.”
3. L'articolo 5 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“Art. 5 (Requisiti per la distribuzione dei farmaci) -
1. La Giunta provinciale determina i requisiti organizzativi, tecnici e strutturali degli esercizi farmaceutici e commerciali autorizzati alla distribuzione dei farmaci al dettaglio e all'ingrosso.”
4. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è inserito il seguente articolo:
“Art. 9-bis (Controllo e vigilanza sui grossisti di farmaci) - 1. La Ripartizione provinciale Sanità vigila sull'osservanza delle disposizioni di legge vigenti da parte degli esercizi di distribuzione all'ingrosso di farmaci.
2. Le ispezioni sono effettuate da un'apposita commissione ispettiva, di cui la Giunta provinciale determina la composizione, la durata in carica e l'attività.”
5. L'articolo 11 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“Art. 11 (Contabilizzazione dei farmaci e dei dispositivi medici) - 1. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige individua l'unità organizzativa che contabilizza le ricette dei farmaci e le attestazioni riguardanti l'erogazione di materiale di medicazione e di presidi terapeutici a carico del Servizio sanitario provinciale spedite dalle farmacie e dagli esercizi commerciali convenzionati e le controlla dal punto di vista tecnico, contabile e amministrativo. L'unità organizzativa si avvale a tal fine dei dati delle ricette e attestazioni suindicate, trasmesse dalle farmacie e dagli esercizi commerciali in formato elettronico.
2. L'unità organizzativa:
a) adegua la propria attività alle norme in materia di dematerializzazione delle ricette;
b) effettua l'istruttoria connessa ai relativi procedi-menti contenziosi;
c) trasmette mensilmente alla Ripartizione provinciale Sanità, ai fini dell'attività di indirizzo e di programmazione, tutti i dati statistici riguardanti costi ed entità del consumo di farmaci, materiale di medicazione e di presidi terapeutici.”
6. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“2. La Giunta provinciale individua i prodotti galenici magistrali, il materiale di medicazione e i presidi terapeutici e stabilisce i criteri per la loro erogazione e prescrizione quali prestazioni sanitarie aggiuntive a carico del Servizio sanitario provinciale. L'Azienda sanitaria dell'Alto Adige garantisce l'erogazione delle prestazioni di cui sopra tenuto conto delle risorse stanziate sull'apposito capitolo del bilancio, ottimizzando le modalità di acquisto, di prescrizione e di erogazione e potenziando i relativi controlli. L'importo della spesa sostenuta è liquidato sulla base di apposite rendicontazioni presentate dall'Azienda sanitaria dell'Alto Adige.”
7. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è aggiunto il seguente comma:
“3. L'istituzione di dispensari farmaceutici può essere autorizzata dalla Provincia autonoma di Bolzano in comuni che non hanno i requisiti per l'apertura di una farmacia. I criteri per la concessione di dispensari farmaceutici sono stabiliti con regolamento di esecuzione.”
8. Dopo l'articolo 12 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è inserito il seguente articolo:
“Art. 12-bis (Progetti per l’assistenza sanitaria) -
1. La Giunta provinciale può agevolare progetti specifici nell'ambito dell'assistenza sanitaria, realizzati dalle farmacie altoatesine.
2. Per i comuni o i centri abitati con popolazione fino a 3.000 abitanti, i comuni possono concedere a titolo gratuito locali idonei ai dispensari.”
9. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge provinciale 11 ottobre 2012, n. 16, è così sostituito:
“2. Tutte le funzioni amministrative connesse all'attività delle farmacie, alla distribuzione di farmaci negli esercizi commerciali e alla distribuzione all'in- grosso di farmaci sono esercitate dalla Ripartizione provinciale Sanità.”

 

Art. 7
Modifiche della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, “Interventi in materia di dipendenze”

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, il numero “16” è sostituito dal numero “18”.
2. Dopo l'articolo 6 della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, è inserito il seguente articolo:
“Art. 6-bis (Disposizioni in materia di gioco d’azzardo) - 1. Al fine di tutelare determinate categorie di persone e di prevenire il gioco d'azzardo patologico ovvero la dipendenza da gioco, per l'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione per i giochi leciti individuati dall'articolo 110, comma 6, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, e all'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche.
2. Per le finalità di cui al comma 1, le limitazioni spaziali e temporali sono estese anche alle rivendite di generi di monopolio di cui alla legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modifiche, e agli esercizi commerciali di cui alla legge provinciale 17 febbraio 2000, n. 7, e successive modifiche.
3. Su tutto il territorio provinciale è vietata la collocazione di “totem” presso rivendite di generi di monopolio ed esercizi pubblici, qualora tali apparecchi distribuiscano premi, sia pure sotto forma di punti spendibili online, o altri vantaggi, anche se non monetari.”

 

Art. 8
Modifica della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, “Norme in materia di pubblico spettacolo”

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 5-bis della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1 -bis. Per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza. La Giunta provinciale può individuare altri luoghi sensibili in cui non si possono mettere a disposizione giochi.”

 

Art. 9
Modifica della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, “Norme in materia di esercizi pubblici”

1. Dopo il comma 1-ter dell'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, e successive modifiche, è inserito il seguente comma:
“1-quater. Sono inoltre considerati luoghi sensibili ai sensi del comma 1 -bis tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza.”

 

Art. 10
Modifica della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, “Norme sull’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica e medicina legale”

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 23 della legge provinciale 13 gennaio 1992, n. 1, e successive modifiche, sono così sostituiti:
“1. L'Azienda Sanitaria esercita le attività di medicina legale mediante il servizio di medicina legale.
2. Il servizio di medicina legale svolge in particolare le seguenti funzioni:
a) accertamento dell'idoneità generica e specifica al lavoro e dell'incapacità temporanea al lavoro per malattia o infortunio dei lavoratori dipendenti del settore privato;
b) accertamento dell'idoneità generica e specifica alle mansioni lavorative e dell'incapacità temporanea al servizio per infermità dei dipendenti degli enti pubblici, ferme restando le competenze statali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
c) giudizio di invalidità permanente dei dipendenti di enti pubblici, anche locali, e di dispensa dal servizio;
d) accertamenti di idoneità o di invalidità temporanea o permanente, previsti da leggi o regolamenti dello Stato, della Regione o della Provincia, compresi quelli relativi a invalidità civile, disabilità, diritto al lavoro dei disabili, cecità e sordità ai sensi della legge provinciale del 8 aprile 1998, n. 3;
e) assistenza sanitaria in favore di invalidi civili di guerra, per servizio ed altre categorie protette al fine della concessione di protesi e di soggiorni climatici;
f) accertamenti e autorizzazioni riguardanti le cure termali e le prestazioni sanitarie integrative;
g) prestazioni medico-legali su richiesta della direzione sanitaria dell'ospedale nonché dei responsabili di altri servizi dell'Azienda Sanitaria;
h) prestazioni di medicina legale su richiesta di enti pubblici o di privati;
i) ogni altra prestazione e certificazione medico-legale di interesse pubblico, fatte salve le competenze del medico igienista distrettuale di cui all'articolo 14 della presente legge;
j) nell'ambito della gestione del rischio clinico, tutta l'attività medico-legale correlata alle richieste di risarcimento danno in ipotesi di responsabilità professionale sanitaria.”

 

Art. 11
Modifica della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, “Ordinamento del personale della Provincia”

1. Nella lettera c) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, e successive modifiche, sono soppresse le parole: “; la presente lettera non si applica al personale sanitario”.
2. Dopo la lettera d) del comma 1 dell'articolo 13 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserita la seguente lettera:
“d-bis) sono consentite, senza autorizzazione e senza limite di reddito, le locazioni private di camere e appartamenti e le locazioni di cui alla legge provinciale 11 maggio 1995, n. 12, e alla legge provinciale 19 settembre 2008, n. 7;”.
3. Dopo l'articolo 22 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserito il seguente articolo:
“Art. 22-bis (Riconoscimenti per il personale) - 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1 possono sostenere spese per manifestazioni e per regali quali segni di riconoscimento in favore del personale distintosi per particolari meriti o collocato a riposo dopo attività di servizio pluriennale. Sono ammesse anche spese connesse alla conclusione di corsi di formazione svolti dalle amministrazioni.
2. Il comma 1 trova applicazione con l'entrata in vigore della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6.”
4. Nell'elenco degli articoli nel comma 1 dell'articolo 50 della legge provinciale 19 maggio 2015, n. 6, è inserita la dizione “22-bis”.

 

CAPO II
POLITICHE SOCIALI

Art. 12
Modifiche della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, “Riordino dei servizi sociali in Provincia di Bolzano”

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, la parola “triennio” è sostituita dalle parole “cinque anni”.
2. Il comma 2 dell'articolo 6 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13 è così sostituito:
“2. Contro le decisioni degli enti pubblici gestori dei servizi sociali è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, alla Sezione ricorsi di cui all'articolo 4.”
3. L'articolo 7-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 7-bis (Assistenza economica sociale) - 1. Le prestazioni di assistenza economica sociale sono prestazioni erogate per limitati periodi di tempo, per contribuire a soddisfare i bisogni fondamentali di persone e famiglie che si trovano in situazioni di emergenza individuale o familiare, consentendone il definitivo superamento. Per bisogni fondamentali si intendono quelli relativi all'alimentazione, all'abbigliamento, all'igiene della persona, all'abitazione e al riscaldamento.
2. Sono altresì prestazioni di assistenza economica sociale quelle che contribuiscono a soddisfare i bisogni che determinano una situazione di emergenza individuale o familiare in particolari circostanze della vita.
3. I criteri e le modalità di concessione di prestazioni di assistenza economica sociale sono disciplinati con regolamento di esecuzione, nel rispetto delle finalità e dei principi dell'articolo 1 e del presente articolo.”
4. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono soppresse le parole “, sentita la consulta provinciale dell'assistenza sociale,”. Al comma 5 dello stesso articolo sono soppresse le parole “, sentito il parere della consulta provinciale per l'assistenza sociale,”.
5. Dopo l'articolo 11 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti articoli 11-bis, 11-ter e 11-quater:
“Articolo 11-bis (Servizi sociali per anziani) - 1. Costituiscono servizi sociali per anziani le prestazioni economiche, i servizi residenziali e semiresidenziali, le prestazioni dell'assistenza domiciliare erogate presso il domicilio o presso i centri diurni, nonché altri servizi a sostegno delle persone anziane.
2. Salvo quanto diversamente disposto, tali servizi sono accessibili anche ad altre categorie di persone assistibili, qualora essi soddisfino bisogni analoghi.
Articolo 11-ter (Servizi di assistenza aperta per anziani) - 1. Costituiscono servizi di assistenza aperta per anziani:
a) l'assistenza domiciliare presso il domicilio;
b) l'assistenza domiciliare presso il centro diurno e i servizi pasti a domicilio e mensa;
c) i club per anziani e i servizi di consulenza;
d) i soggiorni per anziani.
Articolo 11-quater (Servizi di assistenza semiresidenziale e residenziale per anziani) - 1. Costituiscono servizi di assistenza semiresidenziale per anziani l'assistenza diurna in strutture e i centri di assistenza diurna.
2. Costituiscono servizi di assistenza residenziale per anziani:
a) l'accompagnamento e l'assistenza abitativa per anziani nonché le varie forme di comunità alloggio per anziani;
b) le residenze per anziani.
3. L'organizzazione e i requisiti strutturali dei servizi di cui al presente articolo sono disciplinati dalla Giunta provinciale.
4. Le residenze per anziani devono essere preventivamente riconosciute idonee al funzionamento in ordine alla funzionalità architettonica, degli arredi e delle attrezzature. Per ottenere l'idoneità al funzionamento deve essere presentata una domanda di attestazione, corredata da una planimetria dei locali e dal prospetto dei mezzi destinati allo svolgimento dell'attività. In tutti gli altri casi non disciplinati dalla legge, l'accreditamento comprende anche l'attestazione di idoneità al funzionamento.
5. Per l'esame e la valutazione dei progetti per la realizzazione di strutture destinate all'assistenza agli anziani è costituita una commissione tecnica.
6. Le spese per l'assistenza, l'organizzazione del tempo libero e i servizi alberghieri nonché quelle relative alla direzione e al coordinamento del settore di assistenza e di cura sono coperti tramite la retta. Le spese per l'assistenza sanitaria di tipo medico, infermieristico, riabilitativo e per l'assistenza farmaceutica sono escluse dal calcolo per la determinazione della retta giornaliera. Tali spese, se non sono direttamente a carico dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, vengono rimborsate alle strutture sulla base dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale. La Giunta provinciale stabilisce i profili professionali che possono svolgere la funzione di responsabile tecnico dell'assistenza.
7. L'assistenza medica è garantita da medici della residenza per anziani, o da uno o più medici di medicina generale del distretto in cui ha sede la residenza per anziani, oppure da medici dell'ospedale. Il servizio sanitario provinciale garantisce inoltre un'adeguata assistenza medica specialistica, consulenza dietetica e, ai fini dell'assistenza sanitaria di tutti gli ospiti delle residenze per anziani, mette a disposizione il materiale sanitario necessario, i presidi sanitari e i farmaci.
8. Per i centri di degenza gestiti dal servizio sanitario provinciale trovano applicazione le norme espressamente previste dalle rispettive disposizioni.”
6. Dopo il comma 7 dell'articolo 14 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-fiche, è aggiunto il seguente comma:
“8. Nel caso di mancato adempimento delle prescrizioni in sede di autorizzazione o accreditamento entro i termini stabiliti sono previste, a carico degli enti gestori inadempienti, sanzioni per un importo annuo compreso tra 20.000,00 euro e 80.000,00 euro. La Giunta provinciale stabilisce i criteri di gradazione delle sanzioni previste. Le sanzioni sono detratte dal finanziamento del relativo servizio.”
7. Dopo il comma 3 dell'articolo 15 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-fiche, è inserito il seguente comma:
“4. In ogni distretto è istituito un Comitato di di-stretto per favorire il lavoro di comunità e la partecipazione della popolazione. La composizione, i compiti e il funzionamento del Comitato di distretto sono disciplinati dall'ente gestore sulla base dei principi e dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.”
8. L'articolo 15-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, è così sostituito:
“Art. 15-bis (Sportello unico per l’assistenza e cura) - 1. Gli enti gestori dei servizi sociali e dei servizi sanitari ambulanti, semiresidenziali e residenziali per persone non autosufficienti attivi in un determinato ambito territoriale istituiscono, in accordo con gli enti locali e con il coinvolgimento delle organizzazioni senza scopo di lucro operanti nel settore, uno sportello unico sia per l'informazione e la consulenza alle persone non autosufficienti e ai loro familiari che per il migliore coordinamento dei propri servizi ed interventi.
2. La Giunta provinciale definisce le forme organizzative e gli ambiti territoriali degli sportelli unici.
3. Ai fini della realizzazione di quanto previsto dal comma 1 è possibile uno scambio di dati e informazioni, anche di natura personale e sensibile, tra gli enti partecipanti.
4. La partecipazione a tali sportelli unici costituisce requisito per l'accreditamento dei servizi.
5. Se un ente gestore non partecipa all'istituzione o alla gestione dello sportello unico nel proprio ambito territoriale, a tale ente si applica una sanzione mensile di 8.000,00 euro. L'importo corrispondente è detratto dal finanziamento del relativo servizio ed assegnato agli altri enti gestori partecipanti, per assicurare la regolare gestione del servizio.”
9. Dopo il comma 2 dell'articolo 17 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, è aggiunto il seguente comma:
“3. Presso ogni distretto è istituito un comitato tecnico, composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati secondo le direttive della Provincia. Il comitato tecnico è competente per le decisioni concernenti prestazioni che presuppongono una valutazione di particolari circostanze o situazioni personali e familiari; ad esso compete inoltre la valutazione della situazione familiare in relazione alla revoca, alla restituzione della prestazione e all'esclusione dai benefici ai sensi dell'articolo 2-bis della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, e successive modifiche.”
10. Nella rubrica dell'articolo 19 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole “Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” sono sostituite dalle parole “Aziende pubbliche di servizi alla persona”. Nel testo dell'articolo 19 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole “istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza” sono sostituite dalle parole “aziende pubbliche di servizi alla persona”.
11. Dopo il comma 1 dell'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, sono inseriti i seguenti commi 1-bis e 1-ter:
“1 -bis. La Provincia rimborsa agli enti competenti della gestione di residenze per anziani accreditate le spese, preventivamente autorizzate, sostenute per l'acquisto o la locazione finanziaria di apparecchiature, attrezzature, arredi ed altri beni mobili ad uso sanitario e relativi accessori, necessari per l'assistenza sanitaria agli ospiti. La Giunta provinciale determina le apparecchiature, le attrezzature, gli arredi e gli altri beni mobili ad uso sanitario finanziabili, nonché i relativi importi massimi delle spese rimborsabili. Sono rimborsati anche i costi dei relativi ricambi, purché non venga superato l'importo del contributo concesso ed i costi complessivi non ammontino ad una somma superiore a quella massima fissata per il relativo bene.
1-ter. La Provincia può concedere agli enti di cui al comma 1-bis contributi per spese correnti per la copertura totale o parziale della maggiore spesa derivante dal trasferimento in altra struttura degli ospiti delle residenze per anziani in corso di ristrutturazione. I contributi sono erogati su domanda degli enti gestori interessati, secondo criteri e modalità fissati dalla Giunta provinciale. Possono inoltre essere concessi contributi per spese correnti per coprire i maggiori oneri derivanti rispettivamente dalla riapertura o apertura di residenze per anziani nel periodo immediatamente anteriore all'inizio dell'effettiva attività gestionale.”
12. Al comma 2 dell'articolo 20-bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole “regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “deliberazione della Giunta provinciale”.
13. Al comma 2-bis e al comma 3 dell'articolo 20- bis della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche, le parole “nel regolamento di esecuzione” sono sostituite dalle parole “nella deliberazione della Giunta provinciale”.
14. Dopo il comma 3 dell'articolo 37 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modi-fiche, sono inseriti i seguenti commi 4 e 5:
“4. Gli alloggi per anziani non adibiti all'accompagnamento e all'assistenza abitativa, così come le comunità alloggio per anziani non adibite all'accompagnamento e all'assistenza abitativa, già costruiti o, rispettivamente, autorizzate alla data del 1° aprile 2016, possono continuare ad essere messi a disposizione a favore della relativa utenza e ad essere finanziati secondo i criteri stabiliti con la deliberazione della Giunta provinciale di cui all'articolo 20-bis.
5. Il personale addetto alle attività sociali il cui esercizio viene delegato dagli enti comunali di assistenza singoli o consorziati o dai comuni singoli o consorziati alle comunità comprensoriali, è trasferito alle comunità stesse, nel rispetto della posizione giuridico- economica acquisita.”

 

Art. 13
Modifica della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, e successive modifiche, “Interventi per l’assistenza alle persone non autosufficienti”

1. Il comma 4 dell'articolo 1 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:
“4. Restano ferme le disposizioni che disciplinano le prestazioni economiche in favore dei ciechi civili, dei sordi e degli invalidi civili.”
2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 ottobre 2007, n. 9, è così sostituito:
“2. L'unità di valutazione esegue anche controlli per verificare la permanenza delle condizioni che hanno dato diritto alla prestazione e per verificare l'adeguatezza dell'assistenza prestata a domicilio e nelle strutture residenziali. L'assegno di cura è revocato se la persona beneficiaria o il suo legale rappresentante non acconsentono alla verifica sulla permanenza dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, oppure se la verifica stessa non è stata resa possibile. Le modalità di espletamento dei controlli sono definite dalla Giunta provinciale.”

 

Art. 14
Modifiche della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, “Partecipazione e inclusione delle persone con disabilità”

1. Dopo l'articolo 15, comma 1, lettera d) della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserita la seguente lettera:
“e) contributi ai titolari d'imprese per l'occupa-zione di collaboratori familiari con disabilità.”
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserito il seguente comma:
“2. Alle persone inserite presso enti pubblici ai sensi degli articoli 14, comma 1, lettera d), e articolo 16, comma 1, lettera a), è corrisposto da ciascun ente un contributo per le spese di vitto.”
3. Dopo il comma 5 dell'articolo 29 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, è inserito il seguente comma:
“6. L'inclusione delle persone sorde e sordocieche è riconosciuta anche tramite il sostegno, l'incentivazione e la diffusione della lingua dei segni e della lingua dei segni tattile.”

 

Art. 15
Modifiche della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, “Disposizioni in materia di finanza locale”

1. Il comma 1 dell'articolo 12-bis della legge provinciale 14 febbraio 1992, n. 6, e successive modifiche, è così sostituito:
“1. Tutti i posti occupati, sia quelli relativi al personale a tempo indeterminato, sia quelli relativi al personale a tempo determinato, devono essere previsti nella pianta organica del comune. È escluso il personale stagionale assunto ai sensi dell'articolo 18 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e successive modifiche, e il personale con disabilità assunto previa attivazione di una convenzione di affidamento ai sensi della lettera d) del comma 1 dell'articolo 14 della legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7, e successive modifiche.”

 

CAPO III
LAVORO

Art. 16
Modifica della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, “Riorganizzazione dei servizi di tutela dell’ambiente e del lavoro”

1. Dopo l'articolo 25-ter della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche, è inserito il seguente articolo:
“Art. 25-quater (Riferimenti) - 1. Ogni riferimento agli “esperti della sicurezza” ovvero alla relativa formazione, come prevista dalla pertinente disciplina provinciale, contenuto in provvedimenti di legge o norme di rango secondario è da intendersi, in quanto compatibile, a persone che possano dimostrare la frequenza di un corso con le seguenti caratteristiche:
a) abbia riguardato almeno i concetti generali della sicurezza del lavoro, la pianificazione e l'organizzazione della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, nonché i rischi e i pericoli specifici dei vari ambienti di lavoro e la relativa prevenzione;
b) abbia avuto una durata non inferiore di 120 ore;
c) sia stata conclusa con positiva verifica dell'apprendimento.”

 

Art. 17
Razionalizzazione e semplificazione dei controlli sulle imprese

1. La Giunta provinciale adotta, con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito istituzionale della Provincia, apposite direttive per lo svolgimento dei controlli sulle imprese sentito il Comitato Provinciale di Coordinamento per la salute e la sicurezza sul lavoro.
2. Le direttive sono formulate osservando i seguenti criteri:
a) proporzionalità dei controlli al rischio inerente all'attività controllata e dei connessi adempimenti amministrativi, evitando doppioni e sovrapposizioni e recando il minore intralcio possibile al normale esercizio delle attività dell'impresa;
b) razionalizzazione dei controlli sulle imprese e dei controlli d'ufficio anche tramite accessi a banche dati di altri enti;
c) progressiva informatizzazione degli adempimenti e delle procedure amministrative;
d) approccio collaborativo del personale, in considerazione delle proprie responsabilità, collaborazione con le associazioni di categoria dei datori di lavoro e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori per prevenire rischi e situazioni di irregolarità.
3. Con regolamento di esecuzione sono individuate le ipotesi di violazioni amministrative che non danno luogo a danni irreversibili e per le quali, in caso di accertamento di una violazione, vengono emesse le prescrizioni di adeguamento con il relativo termine di adeguamento, per assicurare il rispetto delle norme violate e per le quali l'irrogazione della sanzione amministrativa è condizionata all'inosservanza, anche parziale, delle prescrizioni.

 

CAPO IV
PARI OPPORTUNITÀ

Art. 18
Modifiche della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, “Legge della Provincia autonoma di Bolzano sulla parificazione e sulla promozione delle donne e modifiche a disposizioni vigenti”

1. Il comma 5 dell'articolo 10 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è così sostituito:
“5. In tutti gli organi di cui ai commi 1 e 2 devono essere rappresentati entrambi i generi, con le eccezioni di cui al comma 2. Il membro effettivo e il membro supplente devono essere dello stesso genere con arrotondamento all'unità inferiore in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta e con arrotondamento all'unità superiore in caso di cifra decimale pari o superiore a cinquanta.”
2. Ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 10 della legge provinciale 8 marzo 2010, n. 5, è soppressa la parola “complessivamente”.

 

CAPO V
NORME FINALI

Art. 19
Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
a) legge provinciale 17 settembre 1973, n. 59, e successive modifiche;
b) legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche;
c) legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, e successive modifiche;
d) legge provinciale 14 dicembre 1974, n. 36, e successive modifiche;
e) legge provinciale 16 gennaio 1976, n. 4, e successive modifiche;
f) comma 2 dell'articolo 22, commi 1 e 2 dell'articolo 29, articolo 30-bis, articolo 31, commi 4 e 7 dell'articolo 32 e articolo 34 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche;
g) articolo 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33;
h) articoli 22 e 23 della legge provinciale 27 ottobre 1988, n. 41, e successive modifiche;
i) legge provinciale 10 dicembre 1992, n. 43, e successive modifiche.

 

Art. 20
Norma transitoria

1. Ogni riferimento alle disposizioni in materia di case di riposo e centri di degenza di cui alla legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, alla legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, e relative successive modifiche, nonché ogni riferimento alle disposizioni in materia di assistenza di base di cui alla legge provinciale 26 ottobre 1973, n. 69, e successive modifiche, sono da intendersi riferite alle corrispondenti disposizioni contenute nella legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13, e successive modifiche.
2. La norma transitoria di cui all'articolo 50, comma 5-bis, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, è prorogata per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Gli incarichi di cui all'articolo 65-quinquies, comma 16, della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, e successive modifiche, possono essere prorogati per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
4. A causa dell'ampliamento dei luoghi sensibili di cui all'articolo 5-bis, comma 1-bis, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, per le sale da giochi e di attrazione che non corrispondono più alle presenti norme in vigore le autorizzazioni scadono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.
5. Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modifiche, già installati negli esercizi pubblici all'entrata in vigore della disposizione di cui al comma 1-quater dell'articolo 11 della legge provinciale 14 dicembre 1988, n. 58, inserito dall'articolo 9 della presente legge, devono essere rimossi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.
6. Gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110, comma 6, del Testo Unico delle leggi sulla pubblica sicurezza già installati all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 1, 2 e 3, della legge provinciale 18 maggio 2006, n. 3, devono essere rimossi dagli esercizi entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge. Le autorizzazioni scadute in data 31 dicembre 2015, ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, non sono rinnovabili.

 

Art. 21
Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dalla presente legge si provvede mediante gli stanziamenti di spesa già disposti nel fondo globale per nuovi provvedimenti legislativi (Missione 20 - Programma 03) del bilancio 2016-2018.
2. Le seguenti disposizioni della presente legge comportano maggiori oneri:
a) articolo 1, comma 1, per un importo di 105.300,00 euro per l'anno 2016 e 405.000,00 euro per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 titolo - 1);
b) articolo 1, comma 3, per un importo di 261.000,00 euro per l'anno 2016 e 648.000,00 euro per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 titolo - 1 e missione - 13 programma - 01 titolo - 1);
c) articolo 2, comma 1, per un importo di 50.000,00 euro per l'anno 2016, così come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 05 titolo - 2);
d) articolo 2, comma 3, per un importo di 170.000,00 euro per l'anno 2016 e 200.000,00 euro per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 titolo - 1);
e) articolo 4 per un importo di 10.000,00 euro per l'anno 2016, così come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 02 titolo - 1);
f) articolo 6, comma 8, per un importo di 50.000,00 euro per l'anno 2016, così come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 13 programma - 01 titolo - 1);
g) articolo 14, comma 1, per un importo di 300.0, 00 euro per l'anno 2016, così come per gli anni 2017 e 2018 (missione - 15 programma - 03 titolo - 1).
3. Le spese a carico dei successivi esercizi finanziari saranno stabilite con la legge di stabilità annuale.

 

Art. 22
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

 

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
Dr. Arno Kompatscher


n.b. Per il testo in lingua tedesca si rimanda al Bollettino Ufficiale – Amt Sblatt del 31.05.2016, n. 22 supplemento/beiblatt n. 3