Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2016, n. 1213
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. (Artt. 32 e 34 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81).
B.U.R. 19 agosto 2016, n. 80
 

Note per la trasparenza
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per i corsi in materia di sicurezza sul lavoro rivolti agli Addetti, ai Responsabili e al Datore di Lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi.

 

L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'articolo 32 del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti ai servizi di prevenzione e protezione interni o esterni (RSPP e ASPP) che devono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e le relative attività lavorative, rinviando la definizione dei contenuti dei percorsi formativi all'Accordo firmato in sede di Conferenza permanente con per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006.
L'Accordo Stato-Regioni del 26 gennaio 2006, attuativo del D.Lgs 195/2003, integrativo del D.Lgs 626/1994, definiva i contenuti dei percorsi formativi obbligatori per lo svolgimento delle funzioni di ASPP/RSPP. Al punto 2.7 "Sperimentazione" era previsto l'avvio di una sperimentazione per testare il nuovo impianto formativo riservando la possibilità, se necessario, di un ulteriore passaggio in Conferenza Stato-Regioni.
A seguito di numerose richieste di chiarimenti in data 5 ottobre 2006 veniva siglato un successivo Accordo relativo alle linee guida interpretative dell'Accordo del 26/01/2006.
A distanza di anni si è ravvisata la necessità di procedere ad una revisione di tali Accordi in quanto non più coerenti con il quadro normativo delineato dal D.Lgs 81/2008, dagli Accordi del 21 dicembre 2011 (artt. 34 e 37 del D.Lgs 81/2008), dall'Accordo sull'uso delle attrezzature di lavoro (art. 73 del D.Lgs 81/2008) e dal D.M. 6 marzo 2013, emanato in attuazione dell'art. 6, comma 8, lettera m-bis), del D.Lgs 81/2008, con il quale sono stati individuati i criteri dei formatori per la salute e la sicurezza sul lavoro.
In data 07/07/2016, pertanto, la Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano ha siglato il nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni.
Ai punti 12.8 e 12.9 sono previste alcune modifiche all'Accordo del 21 dicembre 2011 n. 223/CSR che regolamenta la formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34 del D.Lgs 81/2008.
Visto il nuovo Accordo del 07/07/2016 e le modifiche apportate all'Accordo 223/CSR/2011 si è ritenuto di sottoporre all'approvazione della Giunta il presente provvedimento di sostituzione della DGR n. 399 del 16/03/2012 che ha definito le modalità attuative di autorizzazione e gestione dei percorsi formativi. La vigenza della DGR 399/2012 era stata prorogata in attesa dell'approvazione delle nuove linee guida nazionali.
Il presente provvedimento apporta un sistema innovativo nella presentazione dei progetti. Gli interventi del progetto approvati costituiscono la base per tutte le edizioni successive che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. Successivamente all'avvio della prima potrà essere attivato un numero di edizioni, non stabilito, attraverso una semplice comunicazione agli uffici regionali.
Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale tuttavia, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, pienamente soggette al controllo regionale.
L'approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta Regionale, l'Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.
Con provvedimento n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990.", la Giunta regionale ha disciplinato la gestione delle attività formative a riconoscimento; tra le quali risultano quelle previste dal presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.



LA GIUNTA REGIONALE

- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- Vista la L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- Vista la L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati";
- Vista la DGR 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione";
- Vista la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- Vista la DGR 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e.m.i."
- Vista la DGR 399 del 16/03/2012 "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Triennio 2012-2014. (Art. 32 e 34 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)".
- Visto il Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 788 del 11/11/2014 "Proroga vigenza DGR n. 399 del 16/03/2012 "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Triennio 2012-2014. (Art. 32 e 34 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)";
- Visto il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell'art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sancito in data 21 dicembre 2011 n. 223/CSR;
- Visto il DM del 06/03/2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, n. 65;
- Vista la DGR 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990."
- Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni n. 128/CSR del 07/07/2016;
- Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
 

delibera
 

1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Direttiva per la presentazione dei percorsi formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che per la gestione degli interventi formativi di cui al presente provvedimento si deve far riferimento alle indicazioni stabilite con il "Testo unico beneficiari" approvato con DGR n. 251 del 08/03/2016;
5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. l'esclusione. I termini indicati valgono anche per la produzione delle stampe definitive dei progetti attraverso l'apposita funzione del sistema di acquisizione dati "on line". La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche disposizioni riguardanti la materia;
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.


ALLEGATO A

Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione
(art. 32 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990)
Datori di Lavoro con svolgimento diretto dei compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi
(art. 34 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990)

Presentazione progetti formativi
A V V I S O  P U B B L I C O
 

- Con il provvedimento n. 1213 del 26 luglio 2016 la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi per ASPP/RSPP (art. 32, D.Lgs. 81/2008) e per Datori di Lavoro con svolgimento diretto dei compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi (art. 34 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990).
- I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, le tipologie progettuali, le procedure ed i criteri di valutazione, sono esposti nella Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B) alla delibera di approvazione del presente Avviso.
- Le attività formative in oggetto rientrano nell’ambito dell’offerta di formazione professionale a riconoscimento regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale.
- Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo., con le modalità e nei tempi esplicitati nell’Allegato B alla delibera di approvazione dell’Avviso.
- Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., pena la non ammissibilità del progetto.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari, ecc.): 041 2795137 - 5098 - 5035 - 5140.
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico: 041 2795131.
 

IL DIRETTORE
Dott. Massimo Marzano Bernardi


 

ALLEGATO B

Direttiva per la presentazione di progetti per

Addetto e Responsabile
dei Servizi di Prevenzione e Protezione
(art. 32 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990)

Datore di Lavoro
con svolgimento diretto dei compiti di Prevenzione e Protezione dai rischi
(art. 34 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990)
 

Indice
1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali
2. Obiettivi generali
3. Tipologie progettuali
4. Destinatari
5. Riconoscimento di credito formativo
6. Aiuti di stato
7. Definizione delle figure professionali
8. Metodologia
9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
10 Conseguenze della sospensione dell’accreditamento
11 Requisiti dei docenti
12 Forme di partenariato
13 Delega
14 Risorse disponibili e vincoli finanziari
15 Modalità e termini per la presentazione dei progetti
16 Procedure e criteri di valutazione
17 Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie
18 Comunicazioni
19 Termini per l’avvio e la conclusione dei percorsi formativi
20 Indicazione del foro competente
21 Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i
22 Tutela della privacy
23 Rinvio alla normativa vigente

1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali
• L. 845/1978 - “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
• L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
• L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati”;
• DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
• L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione”;
• DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
• DGR 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e.m.i.”
• DGR 399 del 16/03/2012 “Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Triennio 2012-2014. (Art. 32 e 34 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)”.
• Decreto del Direttore della Sezione Formazione n. 788 del 11/11/2014 “Proroga vigenza DGR n. 399 del 16/03/2012 “Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per Addetti e Responsabili dei Servizi di Prevenzione e Protezione e per Datore di Lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi. Triennio 2012-2014. (Art. 32 e 34 D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81)”;
• D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi dell’art. 34, commi 2 e 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sancito in data 21 dicembre 2011 n. 223/CSR;
• DM del 06/03/2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, n. 65;
• DGR 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990.”
• Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni n. 128/CSR del 07/07/2016.

2. Obiettivi generali
In data 07/07/2016 in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano è sancito l’Accordo finalizzato all’individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs 81/2008 (di seguito Accordo) che sostituisce il precedente, sancito in Conferenza Stato Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 26 gennaio 2006.
L’Accordo apporta inoltre alcune modifiche in relazione alla formazione dei datori di lavoro che svolgono il ruolo dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione di cui all’art. 34 del D.Lgs 81/2008, disciplinata dall’Accordo 223/CSR del 21/12/2011.
Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale, tuttavia in quanto finalizzate al conseguimento di titolo previsto dalla normativa nazionale vigente sono soggette al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.

3. Tipologie progettuali
Le tipologie di progetto nelle quali si articola la presente Direttiva sono tre:
- tipologia 1 “ASPP/RSPP”;
- tipologia 2 “DLSPP”;
- tipologia 3 “AGGIORNAMENTO” (AGG).

TIPOLOGIA 1 “ASPP/RSPP”
È prevista la presentazione di un progetto di tipologia “ASPP/RSPP”, ai sensi dell’art. 32, commi 2-3-4-6 del D.Lgs. 81/2008, volto alla realizzazione di percorsi aventi per finalità la formazione della figura di ASPP e di RSPP e dei relativi percorsi di aggiornamento e precisamente:
- Modulo A;
- Modulo B;
- Modulo C;
Ai sensi dell’Accordo i percorsi formativi hanno differente durata e contenuti in funzione della tipologia di utenti ai quali sono rivolti e allo specifico settore di attività.
Si rimanda all’Allegato A dell’Accordo per quanto riguarda l’articolazione dei contenuti minimi dei moduli e per quanto non disciplinato dalla presente Direttiva.
Di seguito vengono definite alcune caratteristiche dei percorsi formativi.

Percorso formativo - Modulo A
Costituisce il corso base per lo svolgimento della funzione di ASPP e di RSPP. Ha durata di 28 ore, ed è propedeutico per l’accesso agli altri moduli.
Per il Modulo A è ammessa la modalità e-learning1.

Percorso formativo - Modulo B
Il modulo B è correlato alla natura dei rischi, ha durata di 48 ore, ed è strutturato prevedendo un modulo comune a tutti i settori produttivi.
Per quattro settori produttivi sono previsti inoltre percorsi di specializzazione, come indicato nella tabella sotto riportata
 

Modulo

Riferimento codice settori Ateco 2007 Lettera – Descrizione macrocategoria

Durata

B-SP1
Agricoltura - Pesca

A - Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

11

B-SP2
Cave - Costruzioni

B - Estrazione di minerali da cave e miniere
F - Costruzioni

16

B-SP3
Sanità residenziale

Q - Sanità e assistenza sociale (86.1 - Servizi ospedalieri e 87 - Servizi di assistenza sociale residenziale)

\2

B- SP4
Chimico - Petrolchimico

C - Attività manifatturiera (19 - Fabbricazione di coke e prodotti derivanti dalla raffinazione del petrolio e 20 - Fabbricazione di prodotti chimici)

16

Il Modulo B comune è propedeutico per l’acceso ai moduli di specializzazione.

Percorso formativo - Modulo C
Il Modulo C, della durata di 24 ore, è il percorso di specializzazione per le sole funzioni di RSPP

Precisazioni sulle prove
Le prove finali sono svolte oltre l’orario previsto del percorso2.
Per lo svolgimento puntuale delle prove di verifica finale si deve far riferimento a quanto indicato al punto 7. “Valutazione degli apprendimenti” dell’Allegato A all’Accordo.
L’accertamento dell’apprendimento viene effettuato dai docenti, eventualmente supportati dal responsabile del progetto, che redigono il relativo verbale.
Al termine dei percorsi formativi sarà rilasciato, a cura del soggetto attuatore e su modello regionale, un attestato di frequenza agli utenti che hanno partecipato ad almeno il 90% del monte/ore previsto e superata la prova di valutazione finale. Nell’attestato relativo al Modulo B è necessario indicare il Modulo B di riferimento: comune e/o Modulo di specializzazione (B-SP1, B-SP2, B.SP3, B-SP4).

TIPOLOGIA 2 “DLSPP”
È prevista la presentazione di un progetto di tipologia “DLSPP” ai sensi dell’art. 34, commi 2-3 del D.Lgs. 81/2008, volto alla realizzazione di percorsi formativi finalizzati allo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi e dei relativi percorsi di aggiornamento.
Il progetto formativo può prevedere fino a tre interventi formativi associati a tre moduli di differente livello di rischio:
- Modulo rischio basso 16 ore;
- Modulo rischio medio 32 ore;
- Modulo rischio alto 48 ore.
Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste da ciascun intervento, è somministrata una verifica finale di apprendimento, che prevede colloquio o test obbligatori, in alternativa tra loro, finalizzati a verificare le conoscenze relative alla normativa vigente e le competenze tecnico- professionali.
L’elaborazione delle prove e il successivo accertamento dell’apprendimento vengono effettuati da una Commissione composta da docenti interni (almeno uno), e dal responsabile/tutor del corso.
Al termine di ciascun intervento sarà rilasciato, a cura del soggetto attuatore e su modello regionale, un attestato di frequenza agli utenti che hanno superata la prova di verifica finale.
I percorsi formativi hanno differente durata e contenuti in funzione dello specifico settore di attività e del conseguente livello di rischio.
L’articolazione in moduli relativa agli argomenti oggetto dei percorsi formativi è riportata nell’Accordo 223/CSR del 21/12/2011.
Il Modulo 1. Normativo – giuridico e il Modulo 2. Gestionale – gestione ed organizzazione della sicurezza possono essere realizzati in modalità e-learning3.

TIPOLOGIA 3 “Aggiornamento”
La disciplina vigente prevede, per tutti, l’obbligo di frequenza quinquennale di un percorso formativo di aggiornamento. Per gli ASPP/RSPP l’obbligo decorre a partire dalla conclusione del Modulo B comune.
È prevista la presentazione di un progetto di aggiornamento, declinato in una pluralità di interventi. Ciascun intervento di aggiornamento, concorre al raggiungimento del monte ore previsto da effettuarsi nel quinquennio. L’obbligo di aggiornamento va preferibilmente distribuito nell’arco temporale di riferimento.
I contenuti dei percorsi di aggiornamento dovranno trattare evoluzioni, innovazioni, applicazioni pratiche e approfondimenti collegate al contesto produttivo e ai rischi specifici del settore.
I moduli di aggiornamento presentabili sono:
- Aspetti giuridico-normativi e tecnico-organizzativi;
- Sistemi di gestione e processi organizzativi;
- Fonti di rischio specifiche dell’attività lavorativa o del settore produttivo;
- Tecniche di comunicazione in tema di promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Aggiornamento intertematico4.
Dato l’ampio spettro di tematiche che possono essere oggetto di interventi di aggiornamento, e al fine di garantire la massima flessibilità sia ai soggetti proponenti che ai destinatari finali, la partecipazione a ciascun intervento è ammessa sia a RSPP, che ad ASPP che a DLSPP5. Va chiaramente garantita dal soggetto proponente la coerenza tra oggetto dell’intervento e potenziali destinatari.
Ciascun intervento di aggiornamento è realizzabile attraverso un percorso formativo o in alternativa un intervento seminariale6. I percorsi formativi e gli interventi seminariali hanno durata minima di 4 ore.
Le ore minime complessive dell’aggiornamento sono fissate in base al ruolo svolto, e per i DLSPP al livello di rischio come sotto riportato:
- ASPP 20 ore;
- RSPP 40 ore;
- DLSPP rischio basso 6 ore;
- DLSPP rischio medio 10 ore;
- DLSPP rischio alto 14 ore.
L’attestazione relativa alla frequenza di percorsi di aggiornamento consiste nel rilascio di attestati con indicazione del monte ore frequentato utile al raggiungimento del monte ore complessivo obbligatorio.
Gli interventi di aggiornamento possono essere realizzati anche in modalità Fad7.

4. Destinatari
I destinatari dei percorsi formativi sono:
a) soggetti che non hanno mai esercitato la professione di ASPP o RSPP, i quali devono essere in possesso del titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (diploma di maturità con accesso all’Università) e frequentare interamente i corsi di formazione suddivisi in modulo A, B e C, quest’ultimo obbligatorio unicamente per i soggetti che intendono svolgere l’attività di RSPP;
b) soggetti che hanno già svolto o svolgono tali funzioni;
c) DLSPP che intendono svolgere, nei casi previsti dalla legge, i compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi.
In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all’interno del territorio dell’Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.
In caso di titoli conseguiti fuori dell’Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille8. Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.
Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell’inserimento occupazionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l’opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.
A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:
a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto9;
f) certificato10 di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori11, almeno di livello A2. Ciascun percorso formativo e/o di aggiornamento potrà essere avviato con un massimo di 35 utenti.
Va precisato che nel caso di interventi di aggiornamento seminariali, non sono previsti numeri massimi.

5. Riconoscimento di credito formativo
Per ciascuna categoria di destinatari è previsto un sistema di riconoscimento di crediti professionali e formativi acquisiti con conseguente esonero dalla frequenza di alcuni moduli del percorso formativo. Si invita a verificare eventuali esoneri negli Accordi di interesse, citati al paragrafo 1, “Riferimenti legislativi e normativi”.

6. Aiuti di stato
Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva non costituiscono aiuti di stato.

7. Definizione delle figure professionali
Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L’identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:
- del livello di riferimento EQF12
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo13;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti14;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali.

8. Metodologia
Per la progettazione dei percorsi formativi si rimanda all’Allegato IV dell’Accordo, che definisce le indicazioni metodologiche per lo svolgimento dei percorsi, la valutazione dei profili professionali e dei bisogni formativi.
Si deve in ogni caso tener conto che ciascun percorso formativo deve prevedere una articolazione strutturata per risultati di apprendimento. I risultati di apprendimento sono composti da: competenze, conoscenze, abilità.
Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.
Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l’acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.
È consentita la modalità di apprendimento e-learning per i moduli e per le ore previste al punto 3 “Tipologie progettuali”. A tal proposito si rimanda integralmente alle disposizioni indicate nell’Allegato II dell’Accordo.

9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Possono presentare progetti i soggetti individuati al punto 2 dell’Allegato A all’Accordo, iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati”) per l’ambito della formazione continua.15
Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i. per l’ambito della formazione continua. In questo caso la valutazione dell’istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione16.

Numero dei progetti presentabili
Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo per tipologia.
Per ogni tipologia di progetto potrà essere presentato un solo intervento per ciascun modulo formativo, come previsto al punto 3 “Tipologie progettuali” della presente direttiva, senza necessità di indicazione del numero di edizioni. Il progetto formativo sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituisce la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima, sarà garantita da una semplice comunicazione agli uffici regionali.17

10 Conseguenze della sospensione dell’accreditamento
I soggetti sospesi dall’accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.
I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell’accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell’approvazione della graduatoria, sono inammissibili.
La sospensione dell’accreditamento intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l’avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell’aggiudicazione.
Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell’OdF in merito alla tutela dell’incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell’accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all’avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell’accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell’OdF.

11 Requisiti dei docenti
I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DM del 06/03/201318, che determina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
La documentazione attestante il possesso dei requisiti suddetti va tenuta agli atti del soggetto gestore a disposizione per eventuali controlli.

12 Forme di partenariato
Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.
In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un’accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.
Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell’applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all’attuazione del percorso formativo con l’indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.
I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all’interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell’intervento al fine di formare un “soggetto competente” che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.
L’attività/gli interventi oggetto del presente avviso pubblico sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza minima pregressa, per richiedere l’accreditamento19 ex L.R. n. 19/2002, esclusivamente all’ambito della formazione continua.

13 Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l’Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

14 Risorse disponibili e vincoli finanziari
I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall’Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l’attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.
In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l’entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell’informazione rispetto all’opportunità formativa sia da parte della Giunta Regionale, sia da parte del soggetto gestore.

15 Modalità e termini per la presentazione dei progetti
La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:
- accesso all’area riservata del portale regionale20 con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata21;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto attraverso l’applicativo APPROVO;
- passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e l’operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull’imposta di bollo;
Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.
Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti al paragrafo 17 “Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie”, pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto, Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. e specificando nell’oggetto del messaggio di posta elettronica “ASPP/RSPP/DLSPP” e all’inizio del messaggio, l’ufficio destinatario competente per materia, nel caso specifico “Direzione Formazione e Istruzione - Ufficio Attività Riconosciute”. A ciascun documento trasmesso alla Regione del Veneto, dovrà corrispondere un unico messaggio PEC di trasmissione. Ulteriori modalità e termini per l’utilizzo della stessa, predisposti dalla Direzione Acquisti AA.GG. e Patrimonio, sono disponibili nel sito web della Regione del Veneto.22
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie23. Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. oppure, dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00, ai seguenti recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795137 - 5098 - 5035 – 5140;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.

16 Procedure e criteri di valutazione
In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.
Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto sarà considerato inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:
1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 9 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

17 Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie
Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno. Sono previste due istruttorie di valutazione all’anno sui progetti presentati nel primo e/o nel secondo semestre, di nuova tipologia. Per situazioni particolari possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l’arco temporale a far data dalla precedente scadenza.
L’istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del semestre considerato.
In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Si precisa che il provvedimento direttoriale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale. L’elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it24 che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.

18 Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it25 che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.
I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.
Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l’attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all’Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990.”26.

19 Termini per l’avvio e la conclusione dei percorsi formativi
La richiesta di autorizzazione all’avvio di ulteriori edizioni associate a un progetto già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell’ultima edizione utile.

20 Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.

21 Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.

22 Tutela della privacy
La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.
Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all’uso di tali dati personali.
Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “informativa” è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.

23 Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.

______

1 Vedi paragrafo 8 della presente direttiva
2 In ogni caso devono essere indicate in calendario.
3 Vedi paragrafo 8 della presente direttiva
4 Data la diversità dei fabbisogni di aggiornamento è possibile prevedere un modulo trasversale alle aree tematiche.
5 Nella presente tipologia progettuale sono ammessi progetti validi sia ai sensi del comma 6, art. 32 sia ai sensi del comma 3, art. 34 del T.U..
6 L’Accordo prevede che l’obbligo di aggiornamento possa essere assolto in modalità seminariale fino al 50% del monte ore.
7 Vedi paragrafo 8 della presente direttiva
8 La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull’originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L’apostille sostituisce la legalizzazione presso l’ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all’autorità interna di quello Stato (designata dall’atto di adesione alla Convenzione stessa) l’annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l’Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.
9 In occasione delle due prove regionali di lingua italiana per aspiranti corsisti OSS svoltesi il 24 gennaio 2009 e il 20 giugno 2009 (disciplinate rispettivamente dal DDR 1727/08 e 443/09). L’elenco completo dei cittadini che hanno affrontato la prova e il relativo risultato, è disponibile sul sito istituzionale al link: http://www.regione.veneto.it/Servizi+alla+Persona/Formazione+e+Lavoro/ModulisticaREG.htm#oss (clic su Dec 1727/08 - Dec 443/09 Prova di lingua “esiti finali”).
10 Quest’ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l’aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori della nota 6 per il superamento della prova di lingua.
11 Gli enti certificatori sono: Università di Perugia, Università di Siena, Università di Roma e Società Dante Alighieri. Le sedi d’esame sul territorio regionale sono circa trenta. Un elenco è disponibile sul sito www.progettoveneto.net al link: http://www.progettoveneto.net/site/1127/default.aspx (clic su “questa tabella”).
12 European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell’ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.
13 SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di formazione.
14 ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n. 1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).
15 I requisiti dei soggetti proponenti e dei partner devono essere conformi alla disciplina di cui alla DGR 2120/2015.
16 Si precisa che, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.
17 Puntali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.
18 Reperibile al link http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori
19 Si rende noto, altresì, che per approfondimenti sull’istituto del partenariato e sulla modalità di calcolo dell’esperienza pregressa maturata in regime di partenariato sempre ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza minima pregressa per richiedere l’accreditamento ex L.R. n. 19/2002, si rimanda alla DGR n. 2120 del 30/12/2015 Allegato A pagg. 4-5 par. 5.
20 http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori Applicativo di presentazione progetti APPROVO.
21 http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.
22 http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
23 Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.
24 http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg