Cassazione Penale, Sez. 4, 05 agosto 2016, n. 34463 - Infortunio con un trapano a colonna carente di presidi di sicurezza: responsabilità del fornitore


Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: CENCI DANIELE Data Udienza: 28/04/2016

Fatto

 

1. Con sentenza del 26 novembre 2014 la Corte di appello di Trieste ha integralmente confermato la decisione del Tribunale di Gorizia del 16 ottobre 2012 con la quale, per quanto in questa sede rileva, G.T. era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni colpose gravi in danno di G.M., il 28 marzo 2008, con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, e, per l'effetto, era stato condannato alla pena ritenuta di giustizia.
2. All'imputato in particolare si addebita - si legge nel capo di imputazione (sub lett. B) - di avere, quale legale rappresentante della s.r.l. SO.CO.MAR., quindi nella posizione di garanzia del fornitore (nell'anno 2001) di un trapano a colonna alla ditta Officina F. s.r.l. di Monfalcone, per colpa, imprudenza e per violazione di norme antinfortunistiche, fornendo il macchinario con carenze in punto di presidi antinfortunistici, segnatamente idonei ripari atti ad evitare il contatto anche accidentale delle mani o di altre parti del corpo con gli organi lavoratori in movimento, ed in violazione del divieto di porre in vendita o comunque in uso macchinari o attrezzature di lavoro non rispondenti alla legislazione vigente, trattandosi di utensile privo dell'attestazione di conformità prevista all'art. 11, comma 1, d.P.R. 24 luglio 1996, n. 459, concorso a cagionare in cooperazione colposa ex art. 113 cod. pen. con i coimputati F. M., R. ed A., consiglieri di amministrazione e soci della Officine F. s.r.l. (condannati in primo grado e nei cui confronti la sentenza è passata in giudicato), l'infortunio occorso al dipendente delle Officine F. sig. G.M., il quale, essendo rimasto impigliato con la tuta nella parte rotante del macchinario in movimento, aveva subito le lesioni di cui all'editto.
3. Dalle sentenze di merito si trae l'informazione che il trapano radiale a colonna in questione, di fabbricazione polacca e risalente agli anni '70, venduto dalla SO.CO.MAR. nell'anno 2001, era composto essenzialmente da tre parti: 1) un mandrino (o corpo); 2) un utensile (o punta); parti complessivamente costituenti un grosso trapano, ovviamente mobile; 3) e da un piano di lavoro sul quale dovevano essere collocati i pezzi da perforare, da bloccarsi con una morsa. Si evidenzia come il macchinario, in quanto messo in funzione prima della direttiva macchine, avrebbe comunque dovuto rispettare il d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, in particolare avrebbe dovuto avere l'organo lavoratore protetto in modo da impedire contatti accidentali con parti del corpo del lavoratore.
La sentenza della Corte di appello afferma, conformemente a quella di primo grado, che la protezione che si sarebbe dovuta installare sulla macchina, e che era mancante, non sarebbe potuta essere omnicomprensiva in quanto, poiché il trapano, che scendeva dall'alto verso il basso su piano di lavoro, poteva essere utilizzato anche per la lavorazione di pezzi ingombranti, non poteva essere segregata tutta la zona di lavoro ma si doveva optare per un riparo mobile interbloccato che creasse una barriera tra il lavoratore ed il mandrino (corpo), cioè la parte dove viene fissato l'utensile, che, come si è detto, è la punta del trapano.
I giudici di merito, premesso che, ove l'infortunio si fosse verificato per l'impigliarsi degli abiti della p.o. nella punta del trapano, forse, l'incidente, si sarebbe comunque verificato anche in presenza di un riparo (con ogni conseguenza immaginabile sotto il profilo della responsabilità dell'odierno ricorrente), concordemente stimano che dalla istruttoria, testimoniale (testi oculari Omissis) e documentale (fotografia che ritrae la tuta dell'operaio, tagliata dai compagni di lavoro per liberarlo, poiché stava soffocando, ancora impigliata nel macchinario), emerga la prova che la parte lesa era rimasta impigliata proprio nel punto di innesto della punta sul mandrino, e conseguentemente riconoscono che la presenza di un riparo avrebbe evitato l'infortunio.
In relazione a doglianza difensiva contenuta nell'appello, la sentenza della Corte territoriale precisa che il teste ispettore della A.S.L., G.O., non ha sostenuto che non fosse segregabile la zona di innesto della punta sul corpo ma ha parlato della parte terminale dell'utensile, cioè dove la punta, abbassandosi, scende sul piano di lavoro.
I giudici di merito hanno escluso rilevanza: alla circostanza che il manuale di istruzioni fosse scritto in lingua francese, stimando non certo il nesso causale tra la violazione eventualmente ascrivibile, sotto tale profilo, all'imputato e l'evento dannoso, in considerazione dell'obbligo comunque incombente sul datore di lavoro di formare e di informare adeguatamente i dipendenti sui rischi; alla circostanza che l'impresa Officine F. realizzò, dopo l'acquisto, una modifica migliorativa, inserendo un pulsante di arresto di emergenza, sostanzialmente stimato non surrogatorio del riparo omesso, pulsante che purtroppo la parte lesa non riuscì ad azionare.
4. Ricorre tempestivamente per cassazione il difensore di G.T..
4.1. Deduce, in primo luogo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione, sotto il profilo che definisce di "violazione dei criteri legali di valutazione della prova liberatoria". Il ricorrente, ricostruita la situazione dei luoghi, ritiene che l'istruttoria abbia dimostrato che gli abiti dell'infortunato si siano impigliati non già nel mandrino (corpo verticale) ma nell'utensile (punta), che, come già correttamente ritenuto dai giudici di merito, era impossibile da segregare - non ontologicamente, ma nella prospettiva di utile funzionamento della macchina - rispetto all'area di necessaria azione del lavoratore. Tale dimostrazione discenderebbe dal contenuto delle deposizioni, ove correttamente lette ed interpretate, di una pluralità di testimoni (il tecnico A.S.L. G.O. ed i testi Omissis), le cui dichiarazioni si riportano in parte, per stralcio, nel ricorso. L'avere la Corte misconosciuto l'effettiva portata conoscitiva delle dichiarazioni rese dai testi indicati, disattendendo le cesure avanzate con l'appello, costituirebbe, secondo il ricorrente, vizio di motivazione per erronea valutazione della prova.
4.2. Dalle considerazioni svolte sarebbe dovuta discendere la necessità di assoluzione dell'imputato, quantomeno per insufficienza della prova circa la sussistenza del nesso causale tra la condotta addebitata a G.T. e l'evento.
4.3. Quale ulteriore motivo di ricorso si evidenzia omissione di motivazione della Corte territoriale circa il motivo di appello che era incentrato sulla circostanza che sarebbe stato compito del datore di lavoro acquirente del macchinario installare una protezione più congrua rispetto al lavoro da effettuare in concreto, essendo emerso con sicurezza che la necessità di lavorare oggetti ingombranti avrebbe comportato la possibilità tecnica di applicare una protezione soltanto alla parte più alta del meccanismo; si sottolinea, dunque, che il datore di lavoro aveva proceduto ad operare sul macchinario gli interventi che riteneva opportuni e, in particolare, che, avendo fatto installare un pulsante di protezione che è risultato esistere, si sarebbe verificato un caso di avvicendamento dell'acquirente al venditore nella posizione di garanzia, con esclusione del nesso causale rispetto a quest'ultimo.
La Corte di appello avrebbe disatteso tale censura ed anche quella incentrata sulla effettiva applicazione, dopo l'acquisto, da parte delle Officine F., del pulsante di emergenza senza tuttavia spiegare - si sostiene nel ricorso - perché la scelta del presidio più sicuro sarebbe dovuta spettare al venditore, ignaro della concreta destinazione del mezzo e delle possibili dimensioni dei pezzi da lavorare, e non già al datore di lavoro.
Si conclude invocando l'annullamento della sentenza impugnata.
 

Diritto


1. Il ricorso è inammissibile, poiché manifestamente infondato (art. 606, comma 3, cod. proc. pen.).
1.1. Dal confronto tra il testo della sentenza di secondo grado, il ricorso, la sentenza di primo grado e l'appello si rileva, infatti, che con l'odierna impugnazione si mira, appunto, inammissibilmente: da un lato, ad introdurre una propria valutazione del contenuto delle testimonianze assunte, diversa ed alternativa rispetto a quella concordemente operata in maniera logica dai giudici di merito; dall'altro, a re-introdurre censure già avanzate nell'appello e già puntualmente disattese dalla Corte territoriale con motivazione congrua ed esente da vizi censurabili in sede di legittimità.
In sostanza, la Corte di appello di Trieste, con motivazione assai lineare, individuato il punto in cui la tuta del malcapitato si impigliò nel macchinario in movimento in una zona dell'apparecchio che si sarebbe dovuta proteggere ab origine con una barriera (ricostruzione in fatto insindacabile nella presente sede), senza compromettere la potenzialità lavorativa e l'utilità della macchina, ha ritenuto, in virtù, appunto, della mancata previsione e dotazione di una barriera, la (cor)responsabilità dell'odierno ricorrente.
La surrogabilità del pannello con il pulsante di blocco, pur presente perché apposto dal datore di lavoro dopo l'acquisto, è rimasta incontestabilmente esclusa, per il solo fatto che il lavoratore non riuscì, risucchiato e quasi soffocato dal trapano di giganti dimensioni, a ricorrervi.
Meramente assertivo il passaggio del ricorso nel quale si evidenzia che il datore di lavoro ha effettuato modifiche al macchinario, poiché l'unica modificazione in concreto riscontrata è risultata essere quella, indubbiamente migliorativa della sicurezza (seppure non risultata efficace nel caso di specie), dell'aggiunta di un pulsante di blocco, in origine non previsto.
2. Pur non essendosi nei gradi di merito verificato alcun evento sospensivo della prescrizione, la situazione è impermeabile all'astratto calcolo della prescrizione (fatto: 28 marzo 2008 + sette anni e sei mesi = 28 settembre 2015; nessuna sospensione; sentenza di appello del 26 novembre 2014), poiché, non essendosi, in ragione della rilevata inammissibilità, instaurato alcun valido rapporto processuale, non possono rilevarsi cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen., quale, appunto, la prescrizione che sarebbe maturata nelle more tra il secondo grado di merito ed il giudizio di legittimità (fondamentale principio risalente a Sez. U., n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266; in conformità, v., tra le Sezioni semplici, Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi, Rv. 228349).
3. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussistendo ragioni ostative (cfr. Corte Costituzionale, sentenza n. 186 del 13 giugno 2000), al versamento a favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., di una somma che si stima congruo indicare in mille euro.
 

P.Q.M.
 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso il 28/04/2016.