Tipologia: CCNL
Data firma: 16 aprile 1999
Validità: 01.01.1999 - 31.12.2002
Parti: Aneioa e Flai-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil
Settori: Commercio, Aziende Ortofrutticole ed agrumarie
Fonte: CNEL
Sommario:
Costituzione delle parti Premessa Parte I Art. 1 - Sfera di applicazione e validità del contratto. Art. 2 - Struttura e assetto del contratto •Il contratto nazionale •La contrattazione di 2° livello Art. 3 - Decorrenza, durata, procedure e rinnovo. Rapporti sindacali Art. 4 - Informazioni Art. 5 - Sistema delle relazioni sindacali Art. 6 - Commissione paritetica nazionale Art. 7 - Comitato bilaterale nazionale e Comitato bilaterale di bacino. •Comitato bilaterale nazionale •Comitato bilaterale di bacino Art. 8 - Commissione Pari Opportunità Art. 9 - Ente Bilaterale Ortofrutta (EBO). Art. 10 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU). Art. 11 - Delegato aziendale Art. 12 - Dirigenti sindacali. Art. 13 - Contributi sindacali. Art. 14 - Permessi sindacali, affissioni e funzioni pubbliche elettive Art. 15 - Assemblee. Art. 16 - Referendum. Tutela della persona Art. 17 - Previdenza complementare. Art. 18 - Promozione della tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori. Art. 19 - Ambiente e sicurezza (D.lgs. n. 626/94). Art. 20 - Assenze per malattia e controlli Art. 21 - Trattamento economico in caso di malattia. Art. 22 - Infortunio Art. 23 - Conservazione del posto. Art. 24 - Gravidanza e puerperio. Inquadramento del personale Art. 25 - Classificazione. Art. 26 - Passaggi di qualifica Art. 27 - Quadri Rapporto di lavoro Art. 28 - Tipologia del rapporto di lavoro Art. 29 - Assunzione Art. 30 - Disciplina del rapporto a tempo determinato Art. 31 - Disciplina del rapporto a tempo indeterminato a prestazione ridotta e part-time verticale Art. 32 - Riassunzione Art. 33 - Convenzioni Art. 34 - Contratti di formazione lavoro Art. 35 - Periodo di prova Apprendistato Art. 36 - Qualifiche, mansioni e limiti Art. 37 - Assunzione degli apprendisti Art. 38 - Periodo di prova Art. 39 - Trattamento normativo ed economico degli apprendisti Art. 40 - Malattia e infortunio •Malattia •Infortunio Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro Art. 42 - Obblighi dell'apprendista Art. 43 - Durata del rapporto di apprendistato Art. 44 - Norme finali per l'apprendistato Organizzazione del lavoro Art. 45 - Orario di lavoro e lavoro a turni Art. 46 - Lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia Art. 47 - Lavoro straordinario Art. 48 - Flessibilità •Flessibilità non strutturale ◦A) Occasioni di flessibilità negativa ◦B) Occasioni di flessibilità positiva •Flessibilità strutturale Art. 49 - Sospensione del lavoro Art. 50 - Riposo settimanale Art. 51 - Festività Art. 52 - Permessi retribuiti Art. 53 - Festività soppresse Art. 54 - Ferie Art. 55 - Assenze Art. 56 - Congedi e permessi per handicap Art. 57 - Funzioni pubbliche elettive Art. 58 - Congedi, diritto allo studio, 150 ore Art. 59 - Congedo matrimoniale Art. 60 - Aspettativa per tossicodipendenza Art. 61 - Servizio militare e servizio civile Trattamento economico Art. 62 - Retribuzione personale a tempo indeterminato Art. 63 - Retribuzione personale a tempo indeterminato con prestazione ridotta Art. 64 - Retribuzione personale a tempo determinato Art. 65 - Paga contrattuale nazionale conglobata Art. 66 - Aumenti di merito ed assorbenti Art. 67 - Indennità di cassa Art. 68 - Prospetto paga Art. 69 - 13^ mensilità Art. 70 - 14^ mensilità Art. 71 - Anzianità di servizio Art. 72 - Anzianità convenzionale Art. 73 - Scatti di anzianità Art. 74 - Contratti di gradualità Norme particolari Art. 76 - Divise ed attrezzi Art. 77 - Lavori nelle celle frigorifere Art. 78 - Coabitazione, vitto e alloggio | Art. 79 - Lavoro fuori sede Art. 80 - Lavoratori fuori residenza Art. 81 - Missioni e trasferimenti •Missioni •Trasferimenti di residenza Art. 82 - Cauzioni Art. 83 - Appalti Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 84 - Recesso Art. 85 - Dimissioni Art. 86 - Licenziamento Art. 87 - Preavviso e mancato preavviso Art. 88 - Trattamento di fine rapporto Art. 89 - Anticipazione sul trattamento di fine rapporto Norme disciplinari Art. 90 - Obblighi del lavoratore Art. 91 - Provvedimenti disciplinari Art. 92 - Contestazione degli addebiti Art. 93 - Procedimenti penali Conciliazione delle controversie Art. 94 - Conciliazione Art. 95 - Tentativo di conciliazione Art. 96 - Conciliazione e arbitrato in caso di licenziamento Norme finali Art. 97 - Contributi di assistenza contrattuale Art. 98 - Esclusività - Archivi contratti Art. 99 - Condizioni di miglior favore Allegati Allegato 1 - Aumenti contrattuali 1999-2000 Allegato 2 - Tabelle salariali 1999-2000 Allegato 3 - Accordo e tabelle salariali per il 2° biennio 1997-1998 •Retribuzione nazionale in vigore dall'1.4.1997 •Retribuzione nazionale in vigore dall'1.10.1997 •Retribuzione nazionale in vigore dall'1.7.1998 •Retribuzione nazionale in vigore dall'1.10.1998 Allegato 4 - Cicli stagionali di lavorazione Allegato 5 - Accordo quadro per la regolamentazione dei CFL •Premessa •Normativa Allegato 6 - Schema domanda assunzione con CFL Allegato 7 - Art. 86 del CCNL 14.12.1979 - Indennità di anzianità Allegato 8 - Regolamento delle trattenute per il Contributo di assistenza contrattuale nazionale Allegato 9 - Regolamento per il funzionamento dei Comitati bilaterali •1) Presidenza •2) Segreteria •3) Riunioni del Comitato bilaterale •4) Rappresentanti •5) Compiti del Comitato bilaterale •6) Operatività del Comitato bilaterale Allegato 10 - Apprendistato - Accordo nazionale per il settore ortofrutticolo per la sperimentazione di modelli formativi Allegato 11 - Accordo per la costituzione delle RSU •Costituzione delle parti •Art. 1 - Fonte normativa •Prima parte - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) •Art. 2 - Ambito ed iniziativa per la costituzione •Art. 3 - Designazione delle liste •Art. 4 - Composizione delle RSU •Art. 5 - Attribuzione dei seggi •Art. 6 - Composizione delle liste •Art. 7 - Numero dei componenti RSU •Art. 8 - Diritti, tutele, permessi e modalità d'esercizio •Art. 9 - Durata e sostituzione nell'incarico •Art. 10 - Revoca delle RSU •Art. 11 - Clausola di salvaguardia •Parte seconda - Disciplina della elezione della RSU •Art. 1 - Validità delle elezioni - Quorum •Art. 2 - Elettorato attivo e passivo •Art. 3 - Presentazione delle liste •Art. 4 - Comitato elettorale •Art. 5 - Compiti del comitato elettorale •Art. 6 - Scrutatori •Art. 7 - Segretezza del voto •Art. 8 - Schede elettorali •Art. 9 - Preferenze •Art. 10 - Modalità della votazione •Art. 11 - Composizione del seggio elettorale •Art. 12 - Attrezzatura del seggio elettorale •Art. 13 - Riconoscimento degli elettori •Art. 14 - Compiti del presidente •Art. 15 - Operazioni di scrutinio •Art. 16 - Ricorsi al comitato elettorale •Art. 17 - Comitato dei garanti •Art. 18 - Comunicazione della nomina dei componenti della RSU •Art. 19 - Adempimenti della direzione aziendale •Art. 20 - Disposizioni varie •Art. 21 - Clausola finale Allegato - 12 Verbale di accordo sul RLS - Rappresentante della sicurezza dei lavoratori •Premessa •Art. 1 - Designazione del rappresentante della sicurezza •Art. 2 - Permessi retribuiti •Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante della sicurezza •Art. 4 - Formazione del rappresentante •Art. 5 - Informazione formazione dei lavoratori •Art. 6 - Riunioni periodiche e consultazioni •Art. 7 - Organi paritetici e composizione delle controversie •Art. 8 - Disposizioni finali Allegato 13 - Indice comparativo con riferimenti agli ex articoli della stesura 1995-1998 |
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende ortofrutticole e agrumarie 1 gennaio 1999 - 31 dicembre 2002
Costituzione delle parti
L'anno 1999 il giorno 16 aprile tra Aneioa (Associazione nazionale Esportatori Importatori Ortofrutticoli ed Agrumari) […] e Flai-Cgil (Federazione Lavoratori dell'Agroindustria) […], Fisascat-Cisl (Federazione Italiana Sindacati Addetti Servizi Commerciali, Affini e del Turismo) […], Uiltucs-Uil (Unione Italiana Lavoratori Turismo Commercio e Servizi) […] e con la partecipazione della Uil (Unione Italiana del Lavoro) […] si è stipulato il presente CCNL per i dipendenti da Aziende Ortofrutticole ed Agrumarie composto di:
• premessa
• 99 articoli
• 13 allegati
Premessa
[…] si sottolinea la grande importanza che le parti stipulanti attribuiscono alla crescita professionale degli addetti e la conseguente scelta di porre in essere strumenti a ciò finalizzati.
Particolare rilievo assume quindi la formazione degli apprendisti e la responsabilizzazione dei lavoratori sulle problematiche relative alla sicurezza degli impianti e all'igienicità dei piani produttivi, e ciò in linea con la normativa comunitaria.
[…]
Parte I
Art. 1 - Sfera di applicazione e validità del contratto.
Il presente contratto disciplina i rapporti di lavoro del personale dipendente da aziende, anche organizzate in forma cooperativa e consortile, che esercitano il commercio di esportazione, d'importazione e all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli ed agrumari e le relative lavorazioni preliminari affini e complementari, che effettuano le prime lavorazioni industriali e di conservazione di prodotti ortofrutticoli, nonché le operazioni di preparazione alla vendita (conservazione, refrigerazione, surgelazione, pulitura, selezione, calibratura, sgusciatura, pelatura, snocciolatura e depicciolatura, confezionamento ecc.) e la vendita dei prodotti medesimi anche in processi di filiera organizzati.
È altresì applicabile alle imprese di servizio costituite tra soggetti che svolgono attività nel settore e ad esso connesse.
Sono escluse dalla sfera di applicazione del presente contratto le aziende esercenti il commercio all'ingrosso e in commissione operanti esclusivamente nei mercati ortofrutticoli all'ingrosso.
Nota aggiuntiva.
Le parti ritengono che il presente CCNL dovrà essere recepito 'erga omnes' secondo la procedura ministeriale prevista dall'Accordo 23.7.93.
Art. 2 - Struttura e assetto del contratto.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.
La contrattazione di 2° livello.
La contrattazione di 2° livello, nel rispetto di quanto previsto dal Protocollo 23.7.93, si svolgerà di norma a livello aziendale e/o a livello di bacino.
[…]
Nel rispetto dei cicli negoziali le materie della contrattazione ai diversi livelli non potranno sovrapporsi o essere ripetitive.
[…]
A livello di bacino saranno inoltre regolate le seguenti materie:
• esame di nuove forme di organizzazione produttiva e del lavoro, di flessibilità degli orari al fine di consolidare ed ampliare i livelli occupazionali;
• individuazione di figure professionali non comprese nella classificazione di cui all'art. 25 del CCNL e loro inserimento nell'inquadramento contrattuale;
• disciplina dell'impiego delle ore lavorate oltre quelle contrattuali in caso di regime di flessibilità (Banca delle ore);
• iniziative per l'attuazione del diritto alla salute;
• diritto allo studio e individuazione delle necessità di formazione professionale;
• mobilità;
• trasporti;
• part-time;
• contratti a termine, secondo le previsioni e nei limiti previsti nel CCNL;
• tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
• modo di svolgimento dell'attività di patronato sindacale;
• individuazione del modo per assicurare l'effettivo godimento dei riposi in caso di continuità dell'attività produttiva;
• contratti di gradualità;
• altre materie espressamente demandate dal presente CCNL.
[…]
Le parti si danno atto che la presenza di accordi o piattaforme aziendali non è ostativa per accordi o piattaforme di bacino.
Rapporti sindacali
Art. 4 - Informazioni.
Aneioa e le OO.SS. nazionali s'incontreranno, annualmente, di norma entro il 1° quadrimestre, per effettuare un esame congiunto sul quadro economico e produttivo del settore, sulle sue dinamiche strutturali, sulle prospettive di sviluppo e sulle ripercussioni sui livelli occupazionali.
Nel corso dell'incontro le parti si scambieranno informazioni sull'andamento delle relazioni sindacali a livello territoriale, sullo stato d'applicazione e di corretto rispetto delle norme stipulate, sulle iniziative per la diffusione del CCNL sull'intero territorio nazionale.
Inoltre, le parti, ferma restando l'autonomia imprenditoriale e le rispettive distinte responsabilità degli imprenditori e delle OO.SS., s'impegnano a incontrarsi periodicamente a livello territoriale (regione, provincia, zona, comune) almeno 1 mese prima delle principali campagne produttive corrispondenti ai calendari di massima dei cicli stagionali di lavorazione per un'informativa sui piani di lavorazione e per esaminare i conseguenti riflessi sui livelli di occupazione e su eventuali processi di mobilità interaziendale e territoriale nonché sullo stato di applicazione del presente contratto.
[…]
A livello aziendale inoltre le parti s'incontreranno periodicamente per una verifica dell'inquadramento del personale.
Art. 5 - Sistema delle relazioni sindacali.
[…]
In particolare, le relazioni tra le parti si svolgono in seno ad appositi soggetti bilaterali istituiti dal contratto o da singoli accordi, quali:
- Commissione paritetica nazionale (art. 6);
- Comitato bilaterale nazionale e Comitato bilaterale contrattuale di bacino (art. 7);
- "Commissione per le pari opportunità" (art. 8);
- "Comitato paritetico nazionale per la salute e la sicurezza sul lavoro" previsto dall'Accordo 24.5.96, allegato n. 12 al contratto;
- altri organismi che le parti riterranno opportuno istituire per il miglioramento delle relazioni sindacali.
Art. 6 - Commissione paritetica nazionale.
La Commissione paritetica nazionale costituisce l'organo competente a garantire il rispetto degli accordi intercorsi e a proporre agli aderenti delle organizzazioni stipulanti raccomandazioni e comportamenti utili al normale svolgimento delle relazioni sindacali al livello territoriale e aziendale.
La Commissione paritetica nazionale esamina tutte le controversie d'interpretazione e d'applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali.
Alla Commissione dovranno rivolgersi, a mezzo raccomandata r.r., le organizzazioni nazionali stipulanti il presente contratto o le organizzazioni locali facenti capo alle predette organizzazioni nazionali o le aziende aderenti ad Aneioa.
In pendenza di procedure presso la Commissione paritetica nazionale le OO.SS. interessate non potranno prendere alcuna altra iniziativa entro 45 giorni.
Art. 7 - Comitato bilaterale nazionale e Comitato bilaterale di bacino.
Comitato bilaterale nazionale.
Il Comitato bilaterale nazionale ha il compito di svolgere iniziative di analisi, ricerca, monitoraggio e confronto su temi di comune interesse.
In particolare dovrà monitorare e analizzare:
• le tendenze evolutive e strategiche sul piano economico-sociale del settore ortofrutticolo anche nel più complessivo sistema agroalimentare;
• le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro e le altre problematiche ad esso connesse;
• i fabbisogni di formazione professionale;
• i processi di riorganizzazione dei settori produttivi e dei loro mercati e la valutazione dell'incidenza delle variabili economiche che incidono sulle diverse produzioni;
• il costo del lavoro, le dinamiche retributive contrattuali e i loro andamenti;
• la produzione legislativa nazionale d'interesse del settore.
Il Comitato bilaterale nazionale dovrà comunque dedicare una sessione annua all'esame del DPEF e della conseguente legge di programmazione economica e, nel caso ne valutasse l'opportunità, intervenire presso i competenti organi per suggerimenti e integrazioni.
Il Comitato bilaterale nazionale può delegare o incaricare gli analoghi livelli territoriali di occuparsi di specifiche materie.
Il Comitato bilaterale nazionale è composto di un Consiglio di 6 componenti, designati pariteticamente dalle parti contraenti.
Comitato bilaterale di bacino.
Definizione di bacino.
A valere agli effetti del presente contratto, per Bacino s'intende un'entità geo-economica fra territori aventi uguali caratteristiche d'imprese operanti, di livelli di occupazione e di caratteristiche occupazionali. I Bacini saranno definiti con apposito protocollo entro 60 giorni dalla stipula del CCNL.
Le parti convengono di costituire a livello dei bacini individuati un Comitato bilaterale che svolga le seguenti funzioni:
• applicazione dei provvedimenti diretti allo sviluppo del settore e attività connesse;
• politiche attive del lavoro e della formazione professionale;
• monitoraggio dell'utilizzo degli strumenti della flessibilità nella gestione del mercato del lavoro e dell'articolato contrattuale;
• politiche di sviluppo del settore anche attraverso confronto con le istituzioni regionali.
Nel Comitato bilaterale di bacino si dovrà inoltre:
…
• fornire alle OO.SS. da parte di Aneioa le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzioni in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sull'organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull'occupazione e sull'ambiente di lavoro;
• individuare gli eventuali ostacoli alla piena utilizzazione delle risorse naturali e tecniche, al fine di sollecitare interventi pubblici, anche attraverso la promozione di Patti territoriali e contratti di area;
…
• esaminare, la qualità e la quantità dei flussi occupazionali, con particolare riguardo alla condizione dei giovani e delle donne, anche allo scopo d'impegnare le Regioni e per quanto di competenza le Provincie, ad inserire nel proprio bilancio finanziamenti relativi a programmi di formazione specifici per il settore;
• concordare per l'occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l'effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle direttive comunitarie in materia di parità;
• accertare la conformità dei progetti e dei contratti individuali di formazione e lavoro alla disciplina dell'accordo quadro nazionale e trasmettere agli Uffici regionali del lavoro e alle Sezioni circoscrizionali competenti, l'elenco dei progetti ritenuti conformi;
• esaminare eventuali ricorsi concernenti le qualifiche professionali, nonché le eventuali vertenze demandate dalle OO.SS.;
• certificare l'esatta applicazione del CCNL e relativi adempimenti. In connessione con i processi di trasformazione organizzativa, gli imprenditori segnaleranno ai propri rappresentanti l'eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché il Comitato prospetti agli organi pubblici competenti l'attuazione dei corsi necessari.
[…]
Il Comitato bilaterale di bacino è composto di un Consiglio designato pariteticamente dalle parti contraenti; il numero dei componenti sarà definito con l'individuazione dei bacini.
Le parti s'impegnano a costituire il Comitato bilaterale di bacino, ove individuato, entro 90 giorni dalla stipula del CCNL.
Per il funzionamento dei Comitati bilaterali si rinvia al Regolamento di cui all'allegato n. 9 del presente CCNL.
Art. 8 - Commissione Pari Opportunità.
Le parti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui alla legge n. 903/77, alle Direttive CEE in materia di parità e alla Risoluzione CEE 1982 sulle pari opportunità, s'impegnano ad approntare congiuntamente iniziative idonee ad abbattere ogni discriminazione fondata sul sesso, in materia di avviamento al lavoro e di professionalità, consentendo effettive pari opportunità di lavoro alle lavoratrici.
In tale ambito particolare attenzione sarà portata all'insieme delle problematiche formative per elevare la qualificazione delle lavoratrici e per far loro conseguire le specializzazioni dalle quali oggi sono, di fatto, escluse, e ciò in particolare per quello che concerne i contratti di formazione e lavoro (CFL) e gli inserimenti professionali.
Le parti convengono sull'opportunità di realizzare in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CEE n. 635/84 e dalle disposizioni legislative in vigore in tema di parità uomo-donna attività di studio e di ricerca finalizzate alla promozione di azioni positive e all'individuazione di eventuali ostacoli che non consentano un'effettiva parità di opportunità uomo-donna nel lavoro.
In relazione a ciò è costituita una Commissione alla quale è affidato il compito di:
a) esaminare l'andamento dell'occupazione femminile nel settore sulla base dei dati qualitativi forniti dalle aziende nell'ambito del sistema informativo previsto dal presente CCNL;
[…]
e) individuare interventi idonei a facilitare il reinserimento delle lavoratrici dopo l'assenza per maternità e a salvaguardarne la professionalità;
f) studiare iniziative idonee a prevenire forme di molestie sessuali nei luoghi di lavoro anche attraverso ricerche sulla diffusione e le caratteristiche del fenomeno.
Inoltre, le parti concordano d'istituire a livello aziendale e territoriale per le piccole imprese la Commissione Pari Opportunità
[…]
Art. 9 - Ente Bilaterale Ortofrutta (EBO).
Per rendere operative una parte delle decisioni assunte negli organismi di cui all'art. 5 le parti si avvarranno dell'EBO che sarà costituito entro il 30.9.99.
Il finanziamento delle attività avverrà su base paritetica:
[…]
Art. 10 - Rappresentanze Sindacali Unitarie (RSU).
Per le RSU si applicano le norme definite nell'accordo allegato 11.
Art. 11 - Delegato aziendale.
In relazione anche alle norme contenute nel CCNL 21.4.54 esteso 'erga omnes' ai sensi della legge 14.7.59 n. 741, nelle aziende che occupano da 11 dipendenti sino a 15 le OO.SS. stipulanti possono nominare congiuntamente un delegato aziendale, su indicazione dei lavoratori, con compiti d'intervento presso il datore di lavoro per l'applicazione dei contratti e delle leggi sul lavoro.
[…]
Art. 14 - Permessi sindacali, affissioni e funzioni pubbliche elettive.
[…]
Le RSA hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo di predisporre, in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità aziendale, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti materie d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Art. 15 - Assemblee.
Nelle unità nelle quali siano occupati normalmente più di 15 dipendenti, i lavoratori in forza all'unità medesima hanno diritto di riunirsi per la trattazione di problemi d'interesse sindacale e del lavoro.
[…]
Lo svolgimento delle riunioni durante l'orario di lavoro dovrà avere luogo comunque con modalità che tengano conto dell'esigenza di garantire la sicurezza delle persone, la salvaguardia dei beni e degli impianti; tali modalità saranno concordate aziendalmente con l'intervento delle OO.SS. locali aderenti o facenti capo alle associazioni nazionali stipulanti al fine di garantire la prosecuzione delle attività produttive in corso.
Tutela della persona
Art. 18 - Promozione della tutela della salute e integrità fisica dei lavoratori.
Fermo restando quanto già disposto dalle leggi vigenti in materia, al fine di migliorare le condizioni ambientali di lavoro, i delegati o i Consigli dei delegati aziendali o in mancanza la rappresentanza sindacale possono promuovere, ai sensi dell'art. 9, legge 20.5.70 n. 300, la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori, nonché la salute riproduttiva della lavoratrice. L'azienda favorisce ogni iniziativa tendente alla tutela della salute e alla prevenzione degli infortuni dei lavoratori dipendenti.
Al fine di realizzare un'efficace e concreta opera d'informazione e di prevenzione attraverso il coinvolgimento delle competenti strutture pubbliche a tutela della salute dei lavoratori e dei consumatori si prevede la promozione entro la vigenza contrattuale di una ricerca finalizzata alla definizione della natura dei rischi; produzioni e procedimenti in cui tali rischi sono presenti; numero dei lavoratori esposti; forme di organizzazione del lavoro e misure di prevenzione organizzative e tecnologiche idonee alla riduzione ed eliminazione del rischio; forme di qualificazione delle produzioni dal punto di vista sanitario.
Tale ricerca sarà effettuata in collaborazione con Istituti di ricerca pubblici concordati tra le parti.
Il personale adibito agli eventuali lavori nocivi individuati in sede regionale, dovrà essere sottoposto alle visite periodiche, stabilite dagli Istituti pubblici della medicina preventiva e del lavoro, anche in rapporto a quanto disposto dalla legge di riforma sanitaria.
L'azienda dovrà fornire ai dipendenti addetti a tali lavori indumenti e strumenti atti a ridurre gli effetti della nocività.
2 delle 12 ore annue retribuite di assemblea di cui all'art. 15 saranno destinate all'informazione dei lavoratori sulle questioni ambientali per la prevenzione dei rischi e la tutela della salute.
Art. 19 - Ambiente e sicurezza (D.lgs. n. 626/94).
Le parti convengono che la materia riguardante l'ambiente e la sicurezza sono motivo di attenzione e responsabilità dell'azienda, nonché luogo elettivo e prioritario di comuni momenti di reciproca partecipazione e di coinvolgimento.
In tale ottica e alla luce del recepimento della Direttiva 89/391/CEE(1) del 12.6.89, introdotta dal D.lgs. n. 626 del 16.9.94, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante l'attività lavorativa, si attuerà quanto definito nell'apposito accordo allegato 12.
Art. 20 - Assenze per malattia e controlli.
[…]
Il datore di lavoro o chi ne fa le veci ha inoltre la facoltà di far controllare l'idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici e Istituti specializzati di diritto pubblico.
[…]
Art. 22 - Infortunio.
Le aziende sono tenute ad assicurare presso l'Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali il personale dipendente soggetto all'obbligo assicurativo secondo le vigenti norme legislative e regolamentari.
Il lavoratore deve dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche di lieve entità, al proprio datore di lavoro; quando il lavoratore abbia trascurato di ottemperare all'obbligo predetto, e il datore di lavoro, non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'infortunio, non abbia potuto inviare la prescritta denuncia all'Inail, il datore di lavoro resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dal ritardo stesso.
[…]
Art. 24 - Gravidanza e puerperio.
Le lavoratrici assunte a tempo indeterminato, durante lo stato di gravidanza e puerperio, hanno diritto di astenersi dal lavoro:
a) per i 2 mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i 3 mesi dopo il parto;
d) per un ulteriore periodo di 6 mesi dopo il periodo di cui alla lett. c).
[…]
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il 1° anno di vita del bambino, 2 periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata.
Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a 6 ore.
I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di 1 ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata del lavoro; essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire dall'azienda.
[…]
I riposi di cui ai precedenti commi sono indipendenti da quelli previsti dagli artt. 18 e 19, legge 26.4.34 n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme di legge e regolamenti vigenti.
[…]
Rapporto di lavoro
Art. 29 - Assunzione
[…]
Per l'assunzione sono richiesti i seguenti documenti :
[…]
g) libretto di idoneità sanitaria per il personale da adibire alla preparazione, manipolazione e vendita di sostanze alimentari, di cui all'art. 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283;
[…]
Art. 34 - Contratti di formazione lavoro
Le parti convengono di dare applicazione all'art. 3 della legge 19 dicembre 1984, n. 863 sui contratti di formazione-lavoro secondo le disposizioni contenute nell'Accordo quadro (allegato 5), che è a tutti gli effetti parte integrante del presente CCNL.
Apprendistato
Art. 36 - Qualifiche, mansioni e limiti
L'apprendistato, disciplinato da legge 25/55 D.P.R. 1668/56, legge 56/87 legge 196/97 e successive e dalle norme del presente contratto, ha lo scopo di consentire ai giovani lavoratori di conseguire le professionalità per le quali occorre un periodo di apprendimento.
[…]
Possono essere assunti come apprendisti i giovani di età non inferiore a 16 anni e non superiore a 24, ovvero a 26 anni nelle aree di cui agli obb. nn. 1 e 2 reg. CEE 2081/93.
Art. 39 - Trattamento normativo ed economico degli apprendisti
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto dal presente contratto per i lavoratori della qualifica per la quale egli compie il tirocinio.
Le ore di insegnamento di cui alla lett. d) dell'art. 41 sono comprese nell'orario normale di lavoro.
[…]
Art. 41 - Obblighi del datore di lavoro
Il datore ha l'obbligo:
a. d'impartire o di far impartire all'apprendista, nella sua azienda e presso struttura convenzionata autorizzata, sempre sotto l'egida di un tutor aziendale il cui specifico trattamento aggiuntivo sarà definito a livello di bacino, l'insegnamento necessario perché possa conseguire la professionalità per diventare lavoratore qualificato;
b. di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in generale a quelle ad incentivo;
c. di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza e di produzione in serie e di non sottoporlo in ogni caso a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d. di accordare all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi d'insegnamento complementare e per i relativi esami,nei limiti di 360 ore complessive per gli apprendisti di 5° e 4° livello e di 480 ore complessive per quelli di 3°, 2° e 1° livello; per i possessori di titolo di studio post-obbligo attinente la professionalità da conseguire tali periodi saranno ridotti del 25%;
e. di accordare i permessi necessari per gli esami relativi al conseguimento di titoli di studio;
[…]
Agli effetti di quanto richiamato alla precedente lettera c), non sono considerati lavori di manovalanza quelli attinenti le attività nelle quali l'addestramento si effettua in aiuto ad un lavoratore qualificato sotto la cui guida l'apprendista è addestrato, quelli di riordino del posto di lavoro e quelli relativi a mansioni normalmente affidate al fattorino, sempre che lo svolgimento di tale attività non sia prevalente e, in ogni caso, rilevante in rapporto a compiti affidati all'apprendista.
Art. 42 - Obblighi dell'apprendista
L'apprendista deve:
a. seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire col massimo impegno gli insegnamenti che gli sono impartiti;
b. prestare la sua opera con la massima diligenza;
c. frequentare con assiduità e diligenza i corsi d'insegnamento complementare;
d. osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto e le norme contenute negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con le norme contrattuali e di legge:
L'apprendista è tenuto a frequentare i corsi di cui alla lettera c) del presente articolo, anche se in possesso di un titolo di studio.
Art. 44 - Norme finali per l'apprendistato
Per quanto non disciplinato dal presente contratto in materia di apprendistato e di istruzione professionale, le parti fanno espresso riferimento alle disposizioni di legge e ai regolamenti vigenti in materia.
Le Organizzazioni contraenti s'impegnano a partecipare attivamente alla formulazione dei programmi rivolti alla preparazione professionale dei lavoratori del settore in collaborazione con le Regioni e gli altri Enti competenti.
Aneioa, Flai Cgil, Fiscascat Cisl e Uiltucs Uil approvano il progetto allegato n. 10 per la sperimentazione della formazione in apprendistato esterna all'azienda.
Organizzazione del lavoro
Art. 45 - Orario di lavoro e lavoro a turni
L'orario normale di lavoro effettivo è fissato in 40 ore settimanali e può essere distribuito in cinque o sei giornate lavorative.
Per lavoro effettivo s'intende ogni lavoro che richiede un'applicazione assidua e continua; non sono considerati come lavoro effettivo il tempo per recarsi al posto di lavoro, i riposi intermedi sia all'interno sia all'esterno dell'azienda, le soste comprese tra l'inizio e la fine dell'orario di lavoro giornaliero.
La durata del lavoro giornaliero non può essere suddivisa in più di due periodi ed il personale ha diritto, nella giornata, ad un riposo intermedio di durata non inferiore ad un'ora e non superiore a 2 ore.
Oltre al normale intervallo per il pranzo i lavoratori hanno diritto, in caso di superamento delle otto ore di lavoro giornaliere, ad un'ulteriore pausa le cui regole saranno definite dalla contrattazione di bacino.
I lavoratori turnisti hanno diritto a mezz'ora di pausa retribuita.
Per turnista s'intende chi presta la propria attività in un sistema di orario che prevede tre turni avvicendati nell'arco di 24 ore.
[…]
Art. 46 - Lavoro discontinuo o di semplice attesa o custodia
La durata normale del lavoro per il seguente personale discontinuo o di semplice attesa o custodia addetto prevalentemente alle mansioni di:
1) custode;
2) guardiano diurno e notturno;
3) portiere;
4) personale addetto all'estinzione degli incendi;
5) usciere ed inserviente;
6) pesatore ed aiuto;
7) sorvegliante che non partecipa direttamente al lavoro;
è fissata nella misura di 45 ore settimanali purché‚ nell'esercizio dell'attività lavorativa, eventuali abbinamenti di più mansioni abbiano carattere marginale, non abituale e non comportino in ogni caso continuità di lavoro.
L'orario di lavoro non potrà in ogni caso superare le sette ore giornaliere e le trentacinque ore settimanali, per i minori che non abbiano compiuto i quindici anni, le otto ore giornaliere e le quaranta settimanali per i minori tra i quindici ed i diciotto anni.
Art. 47 - Lavoro straordinario
Le prestazioni di ciascun lavoratore devono essere svolte durante il normale orario di lavoro fissato dal presente contratto.
Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le prestazioni d'opera straordinarie possono essere richieste nel limite di duecento ore annue pro-capite.
In caso di necessità, in sede aziendale, potrà essere concordato il superamento di tale limite.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da chi ne fa le veci.
[…]
Possono essere eseguiti oltre i limiti del normale orario giornaliero o settimanale i lavori di riparazione, costruzione, manutenzione, pulizia e sorveglianza degli impianti e quegli altri servizi che non possono compiersi durante l'orario normale di lavoro senza inconvenienti per l'esercizio o pericolo per gli addetti, nonché le verifiche e prove straordinarie e la compilazione dell'inventario dell'anno.
[…]
Le ore di lavoro straordinario saranno cronologicamente annotate, a cura dell'azienda, su apposito registro, la cui tenuta è obbligatoria, e che dovrà essere esibito in visione, a richiesta delle organizzazioni sindacali provinciali, presso la sede della locale Organizzazione degli imprenditori.
Il registro di cui al precedente comma può essere sostituito da altra idonea documentazione nelle aziende che abbiano la contabilità meccanizzata autorizzata.
[…]
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di orario di lavoro e lavoro straordinario valgono le vigenti norme di legge e regolamenti.
Sono fatte salve le condizioni di miglior favore esistenti.
Art. 48 - Flessibilità
Ferme restando le intese già intervenute le parti, avuto riguardo alla constatazione del fatto che, oltre ad una forma di flessibilità che ha caratterizzato alcune aziende riguardo alla specifica tipologia produttiva, si è andata manifestando un'esigenza generalizzata ad utilizzare prestazioni lavorative in regime di flessibilità a fronte di eventi occasionali particolarmente difficili da fronteggiare altrimenti, hanno convenuto quanto segue sulla necessità di chiarire e focalizzare tutta la problematica della flessibilità, per rendere la stessa più trasparente e meglio gestibile nell'interesse reciproco.
Flessibilità non strutturale
Le situazioni seguenti, che caratterizzano il regime di funzionamento degli impianti, non sempre corrispondono alle esigenze che il mercato impone:
- la rigidità tecnologica che determina lunghi tempi di messa in marcia e di fermata degli impianti con conseguenti, significative quantità di scarti;
- il mix di lavorazioni e/o di formati;
- il regime strutturale di orario adottato;
- i casi previsti dall'art. 49 del CCNL.
Dette situazioni, alla presenza di particolari circostanze, rendono necessario il ricorso ad una forma di flessibilità che, per i modi di attuazione che la caratterizzano, è definita flessibilità non strutturale.
Riguardo a quanto sopra le parti concordano di prevedere in questa sede una serie di momenti - occasioni di flessibilità positiva e di flessibilità negativa da adottarsi nei casi in cui gli eventi previsti non possono essere fronteggiati adeguatamente nell'ambito della definizione dei calendari annui. Dopo esame congiunto, la Direzione aziendale e le RSU, assistite dalle rispettive organizzazioni sindacali territoriali interessate, ne verificheranno modalità attuative (durata del periodo di flessibilità), numero dei lavoratori coinvolti, periodo temporale entro il quale collocare i riposi compensativi, il tutto nel rispetto dell'alternanza delle turnazioni e del principio di equa ripartizione dei carichi di lavoro.
B) Occasioni di flessibilità positiva
1. Punta di mercato.
2. Operazioni promozionali.
3. Punte anomale di assenze del personale.
4. Mix di prodotti che richiedono un numero superiore di addetti alla media.
Al determinarsi di una o più occasioni di flessibilità non strutturale, come sopra stabilite, su iniziativa dell'azienda si procederà tra Direzione aziendale e RSU alla verifica, in sede sindacale, dei presupposti necessari e, conseguentemente, si opererà nel modo seguente:
- nella settimana di flessibilità negativa con il limite di 8 ore ai lavoratori interessati saranno corrisposte le ore effettivamente lavorate con l'integrazione massima di 8 ore di flessibilità;
- nella settimana di flessibilità positiva, ai lavoratori interessati saranno corrisposte le 40 ore di retribuzione ordinaria ed in aggiunta, per le ore settimanali prestate oltre le normali 40 ore, sarà loro "accreditato" un numero di ore corrispondente alla flessibilità positiva fatta con un massimo di 8 ore.
[…]
Il limite massimo delle ore utilizzabili in regime di flessibilità contrattuale è di 8 ore settimanali per 26 settimane.
La flessibilità non potrà applicarsi a rapporti di lavoro di durata inferiore alle 16 settimane.
Flessibilità strutturale
Le parti convengono, per le Aziende che producono prodotti facilmente deteriorabili, che comportano l'assoluta necessità di consegnare tempestivamente al mercato i prodotti nelle migliori condizioni di freschezza, di realizzare sistemi di orario, capaci di tenere conto dell'estrema variabilità dei volumi annuali di produzione e dell'assenza totale di conservanti e/o additivi.
Tali modelli di flessibilità si possono caratterizzare, per ragioni storiche e di mix di prodotto esistente nelle singole realtà, con proprie specificità aziendali, regolate da accordi sindacali sottoscritti dalle parti in sede locale ed attualmente vigenti, accordi sindacali di cui le parti riconfermano la piena validità e vigenza.
In quest'ottica, le parti riaffermano in questa sede la natura strutturale dei diversi modelli di flessibilità esistenti, intesi quale condizione complessiva irrinunciabile per la corretta gestione delle prestazioni individuali degli addetti e convengono una disciplina applicativa, dei sistemi di flessibilità definiti negli specifici accordi, secondo le seguenti procedure operative:
1. confronto tra Direzione e RSU assistite dalle organizzazioni sindacali territoriali, a livello aziendale per comprovare le esigenze tecnico- produttive e organizzative che richiedono l'incremento della flessibilità contrattualmente disciplinata e, conseguentemente, per verificarne le modalità attuative;
2. conferma dei trattamenti in essere per il monte delle ore di flessibilità stabilite dal presente CCNL
I turni di lavoro saranno predeterminati fra le parti stipulanti il presente CCNL.
Art. 50 - Riposo settimanale
Tutto il personale ha diritto ogni settimana ad un riposo di 24 ore consecutive in coincidenza con la domenica; qualora per esigenze aziendali fosse chiamato a prestare la sua opera in tale giornata, il lavoratore avrà diritto al riposo compensativo oltre alla sola maggiorazione del 30% (trenta per cento).
Trattamento economico
Art. 74 - Contratti di gradualità
Gli accordi di gradualità o riallineamento retributivo possono essere sottoscritti nei territori individuati dall'art. 1 della L. 64/86 e dalla L. 448/98 nei quali il trattamento salariale è di fatto inferiore a quanto previsto dagli articoli 62, 63 e 64 del presente CCNL.
Gli accordi definiscono programmi di graduale riallineamento dei trattamenti in atto per i lavoratori a quelli previsti dagli articoli 62, 63 e 64 del presente contratto.
Detti programmi, contrattati a livello dei bacini di cui all'art. 7 del presente contratto, possono essere definiti per l'intero territorio, per ambiti sub territoriali, per comparto produttivo e devono essere depositati presso gli Uffici provinciali del lavoro e presso le sedi territoriali dell'Inps entro 30 giorni dalla stipulazione.
Nel caso di bacini interprovinciali le associazioni provinciali saranno assistite dalle corrispondenti associazioni regionali ove esistenti mentre, nel caso di bacini interregionali, dalle corrispondenti associazioni nazionali.
Le aziende interessate recepiscono detti programmi sottoscrivendo apposito verbale aziendale con le RSU e con le stesse parti sociali che hanno sottoscritto l'accordo depositato; detto verbale dovrà essere sottoscritto anche dal responsabile aziendale per la sicurezza e dalle RLS (Rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza) a testimonianza dell'avvenuta approvazione ed esecuzione del Piano aziendale per la sicurezza. In assenza di quest'ultimo adempimento l'azienda, con l'approvazione delle parti, può chiedere al competente organo di vigilanza la fissazione di un termine per la regolarizzazione dando lo stesso corso, nelle more, all'accordo di gradualità.
Nei territori nei quali siano già stati sottoscritti accordi di riallineamento retributivo difformi rispetto a quanto previsto dall'art. 5 comma 5 L. 608/96 e successive modifiche ed integrazioni, andrà verificata la compatibilità degli stessi con le norme citate.
Le parti si danno in ogni modo reciprocamente atto che la presenza di difficoltà oggettive intervenute nel settore a livello territoriale nel corso dell'ultimo anno, e che incidono sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione di precedenti accordi, costituisce fondato motivo ai fini della variazione, per una sola volta, dei programmi di riallineamento retributivo ai sensi dell'art. 5 comma 5 L. 608/96 e successive modifiche ed integrazioni.
L'adesione dell'impresa ai programmi concordati garantisce i benefici di legge previsti dalle norme vigenti in materia di fiscalizzazione, contribuzione ed altri benefici per i quali è previsto il rispetto del CCNL.
Norme particolari
Gli inventari dei magazzini potranno essere eseguiti, di norma, due volte per ogni esercizio annuale durante l'orario normale di lavoro, o ricorrendo al lavoro straordinario.
Norme particolari
Art. 76 - Divise ed attrezzi
[…]
È parimenti a carico del datore di lavoro la spesa riguardante gli indumenti che i lavoratori siano tenuti ad usare per ragioni di carattere igienico-sanitario.
[…]
Art. 77 - Lavori nelle celle frigorifere
Al personale adibito a lavori di facchinaggio e stivaggio nell'interno delle celle frigorifere, sarà corrisposta una maggiorazione del 13% sull'intera paga oraria, limitatamente alla durata del lavoro svolto nelle celle stesse, purché‚ tale durata nella giornata non sia inferiore ad un'ora.
Tale personale dovrà essere sottoposto a visita preventiva d'idoneità per tale lavoro e dotato degli opportuni indumenti protettivi.
I lavoratori addetti ai lavori nelle celle frigorifere hanno diritto, in assenza di soluzioni organizzative o tecnologiche di prevenzione dei rischi ad una sosta di 1 ora giornaliera.
Art. 83 - Appalti
Le parti si danno atto che la materia concernente gli appalti è disciplinata dalla legge 23 ottobre 1960 n 1369, che dispone norme in materia d'intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro, in base alle quali sono esclusi dagli appalti i lavori che sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda salvo quanto previsto dalla Legge 196/97.
Le aziende appaltanti devono esigere dalle aziende appaltatrici il rispetto delle norme contrattuali del settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse e quelle di tutte le norme previdenziali e antinfortunistiche. A tal fine sarà inserita apposita clausola nel capitolato d'appalto.
Qualora l'introduzione di appalti per lavori che non sono strettamente pertinenti all'attività propria dell'azienda e comunque autonomamente ritenuti necessari dall'imprenditore dovesse comportare riduzione di personale dell'azienda appaltante questa è tenuta a darne informazione alle organizzazioni sindacali provinciali stipulanti il presente contratto.
Norme disciplinari
Art. 91 - Provvedimenti disciplinari
L'inosservanza dei doveri da parte del personale comporta i seguenti provvedimenti, che saranno presi dal datore di lavoro in relazione all'entità delle mancanze e alle circostanze che le accompagnano:
1) richiamo inflitto verbalmente per le mancanze più lievi;
2) richiamo inflitto per iscritto nei casi di recidiva;
3) multa in misura non eccedente l'importo di 4 ore di retribuzione;
4) sospensione della retribuzione e del servizio per un massimo di giorni 10;
5) licenziamento disciplinare, senza preavviso e con le altre conseguenze in ragione di legge (licenziamento in tronco).
[…]
Il licenziamento in tronco si applica altresì nel caso di infrazione alle norme di legge circa la sicurezza per la lavorazione, deposito, vendita e trasporto.
[…]
Allegati
Allegato 9 - Regolamento per il funzionamento dei Comitati bilaterali
5) Compiti del Comitato bilaterale
I compiti del Comitato bilaterale sono quelli indicati dall'art. 7 del CCNL.
Allegato 11 - Accordo per la costituzione delle RSU
Prima parte - Costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU)
Art. 8 - Diritti, tutele, permessi e modalità d'esercizio
La RSU sostituisce le RSA nella titolarità dei diritti, permessi e prerogative previste dalla legge n. 300/1970 e dal CCNL di categoria e ad essa sono conferiti i compiti di tutela dei lavoratori e di agente contrattuale di secondo livello, unitamente alle strutture territoriali delle Organizzazioni sindacali presentatrici delle liste ai sensi dell'art. 3.
Allegato 12 - Verbale di accordo sul RLS - Rappresentante della sicurezza dei lavoratori
Premessa
In relazione a quanto previsto all'art. 18, quarto comma, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626, che demanda alla contrattazione collettiva le modalità di designazione ed esercizio delle funzioni del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, si è convenuto quanto segue.
Art. 1 - Designazione del rappresentante della sicurezza
Ai sensi di quanto previsto al secondo comma dell'art. 18 del D.Lgs. n. 626/1994, nelle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie fino a 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza è eletto direttamente dai lavoratori.
Nelle Aziende Ortofrutticole e Agrumarie e nelle unità produttive che occupano più di 15 dipendenti il rappresentante della sicurezza è eletto o designato dai lavoratori, di norma, nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in Azienda.
Nelle aziende che occupano più di 100 dipendenti con unità produttive, esclusa la sede centrale, ciascuna delle quali ne occupa meno di 15, i lavoratori eleggeranno per dette unità periferiche un rappresentante ogni 100, o frazione di 100, dipendenti, di norma, nell'ambito delle Rappresentanze sindacali in Azienda.
Qualora la RSU dovesse rassegnare le dimissioni prima della scadenza del mandato, il rappresentante della sicurezza dovesse farne parte, continua a svolgere il suo incarico fino a nuova elezione, utilizzando i soli permessi previsti per l'assolvimento di tale funzione.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori iscritti nel libro matricola e possono essere eletti tutti i lavoratori non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la loro opera nell'azienda o nelle varie unità produttive.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto con le stesse modalità stabilite nell'accordo per l'elezione dei componenti le RSU
La durata dell'incarico è triennale ed il lavoratore eletto può essere rieleggibile.
Ad elezione effettuata, copia del verbale dello scrutinio, contenente l'indicazione del numero dei votanti ed il nome del lavoratore eletto sarà trasmesso alla Direzione dell'azienda.
Art. 2 - Permessi retribuiti
Al rappresentante della sicurezza per l'assolvimento delle sue funzioni, saranno concessi i permessi retribuiti di seguito specificati:
a) 12 ore annue, nelle aziende che occupano fino a 15 dipendenti;
b) 24 ore annue per ciascun rappresentante, nelle aziende, o nelle unità produttive, che occupano da 16 a 200 dipendenti;
c) 40 ore per ciascun rappresentante, nelle aziende che occupano più di 200 dipendenti, parte dei quali in più unità produttive che ne occupano meno di 15.
È escluso l'utilizzo dei permessi retribuiti per le consultazioni di cui ai punti b), c), d), dell'art. 19, primo comma, dei D.Lgs. n. 626/1994 per le ispezioni di cui al punto i) dello stesso articolo, nonché per la riunione periodica di cui all'art. 11 dei citato Decreto.
Art. 3 - Attribuzioni del rappresentante della sicurezza
Ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, il rappresentante della sicurezza ha diritto:
a) di accesso ai luoghi di lavoro, nel rispetto delle esigenze produttive e con le limitazioni previste dalla legge, previa segnalazione alla Direzione delle Aziende di quali ambienti di lavoro intenda visitare. Tali visite possono essere effettuate anche congiuntamente al rappresentante aziendale della sicurezza o di un suo incaricato;
b) di ricevere informazioni e di prendere visione della documentazione aziendale di cui al primo comma, lettere e) e f), dell'art. 19 del D.Lgs. n. 626/1994, relative all'unità produttiva di cui è rappresentante;
c) di consultare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 4, secondo comma, custodito presso l'azienda o lo stabilimento, ai sensi dell'art. 4, terzo comma, del citato D.Lgs. n. 626/1994.
Il rappresentante della sicurezza è tenuto a fare uso delle informazioni e della documentazione di cui ha preso visione in forma strettamente limitata alla sua funzione nel rispetto delle norme di legge relative al segreto di ufficio.
Art. 4 - Formazione del rappresentante
La formazione del rappresentante della sicurezza, ai sensi dell'art. 19, primo comma lettera g), dei D.Lgs. n. 626/1994 deve essere effettuata con oneri a carico dell'azienda e si svolgerà mediante utilizzazione di permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti per lo svolgimento delle sue funzioni.
Il programma di formazione, se svolto direttamente all'interno dell'azienda, deve riguardare:
a) le conoscenze generali in tema di obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoro;
b) le conoscenze generali in tema di rischi relativi all'attività specifica del comparto aziendale di cui è espressione e delle relative misure di prevenzione e protezione;
c) le metodologie utilizzate per la valutazione dei rischio;
d) l'istruzione sui metodi di illustrazione dei problemi relativi agli obblighi e diritti in materia di salute e sicurezza.
Nel caso siano introdotte nel processo produttivo nuove tecnologie che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, sarà cura dell'azienda provvedere all'aggiornamento della formazione del rappresentante della sicurezza e dei lavoratori interessati.
Art. 5 - Informazione formazione dei lavoratori
In relazione a quanto previsto al Capo VI del D.Lgs. n. 626/1994 le aziende forniranno ai lavoratori un'adeguata formazione-informazione sui rischi connessi alle attività in generale svolte dall'azienda, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sui rischi specificatamente connessi alle mansioni a cui è adibito e sulle procedure di pronto soccorso, di incendio e di evacuazione.
Al lavoratore sarà altresì comunicato il nome del Responsabile aziendale della sicurezza e del medico competente.
Art. 6 - Riunioni periodiche e consultazioni
In relazione a quanto previsto al primo comma dell'art. 11 del D.Lgs. n. 626/1994, le riunioni periodiche saranno convocate per iscritto con almeno cinque giorni di preavviso e con indicazione degli argomenti all'ordine dei giorno.
È in facoltà dei rappresentanti della sicurezza richiedere, in presenza di gravi e motivate situazioni di rischio, la convocazione anticipata della riunione periodica.
La consultazione dei rappresentanti della sicurezza, nei casi previsti dal D.Lgs. n. 626/1994 deve svolgersi con la dovuta tempestività ed è in facoltà dei predetti rappresentanti formulare proposte sugli argomenti oggetto della consultazione.
Nel verbale da redigere sia al termine della riunione periodica, sia al termine della consultazione prevista dal richiamato Decreto, dovranno essere riportate anche le eventuali osservazioni e proposte formulate dal predetto rappresentante.
Art. 7 - Organi paritetici e composizione delle controversie
Ai sensi di quanto stabilito all'art. 20 del D.Lgs. n. 626/1994 le parti costituiranno a livello nazionale una commissione con funzioni di orientamento e di promozione di iniziative per la formazione dei lavoratori.
Fermo restando che è reciproco interesse dell'azienda e dei lavoratori ricercare in materia di sicurezza del lavoro soluzioni condivise ed attuabili, qualora dovessero insorgere valutazioni contrastanti in tema di diritti disciplinati dal presente accordo, la relativa controversia, stante la struttura della rete aziendale, sarà direttamente rimessa alle parti nazionali che unitamente alle parti locali s'impegnano a ricercare una soluzione, ove possibile concordata.
Art. 8 - Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente accordo si farà riferimento alle disposizioni di legge. Nel caso siano introdotte modifiche al D.Lgs. n. 626/1994 direttamente incidenti sul presente accordo, le parti s'incontreranno per apportare i necessari aggiornamenti.
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Note
(1) Il testo riportava erroneamente la Direttiva 89/931/CEE