Cassazione Civile, Sez. Lav., 26 agosto 2016, n. 17377 - Lavoratore autonomo e domanda di rivalutazione contributiva
Presidente: D'ANTONIO ENRICA Relatore: CAVALLARO LUIGI Data pubblicazione: 26/08/2016
Fatto
Con sentenza depositata il 9.9.2009, la Corte d'appello di Perugia rigettava il gravame proposto da G.A. avverso la pronuncia con cui il Tribunale di Terni aveva respinto la sua domanda di rivalutazione contributiva ex art. 13, l. n. 257/1992, e succ. mod. e integraz., sul presupposto che egli fosse lavoratore autonomo e, come tale, estraneo al beneficio in questione.
La Corte preliminarmente rilevava che l'appellante, pur avendo interposto appello deducendo esclusivamente l'erroneità della statuizione di primo grado per ciò che riguardava la non applicabilità ai lavoratori autonomi del beneficio invocato, con successiva memoria autorizzata aveva dedotto la propria qualità di lavoratore dipendente, di cui erroneamente non si era accorto il giudice di prime cure, e in considerazione dell'inammissibilità di nuove doglianze successive alla proposizione dell'appello rigettava il gravame, compensando le spese. Contro questa pronuncia ricorre G.A., affidandosi a due motivi. Resistono l'INPS e l'INAIL con distinti controricorsi. Il ricorrente e l'INPS hanno anche depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
Diritto
Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 434 e 437 c.p.c., per avere la Corte territoriale ritenuto che il divieto di domande nuove in appello comportasse l'impossibilità di ampliare il thema probandum et decidendum rispetto a quanto devoluto con i motivi di appello, invece che rispetto a quanto dedotto con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado.
Con il secondo motivo, inoltre, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 342 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che con la memoria depositata in appello egli avesse effettivamente ampliato il thema decidendum, invece che limitarsi a mutare il motivo per cui aveva chiesto l'applicazione dei benefici di cui all'art. 13, l. n. 257/1992, e succ. mod. e integraz.-
I due motivi possono essere trattati congiuntamente, stante l'intima connessione delle censure svolte, e sono infondati. Questa Corte ha infatti da tempo posto il principio secondo cui, potendo i motivi di impugnazione della sentenza di primo grado essere formulati solo con l'atto di appello, l'appellante non può aggiungere altre censure nel corso dell'ulteriore attività processuale, in quanto il diritto di impugnazione si esplica e si consuma con l'atto di appello, che fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame (cfr. Cass. n. 7088 del 2001 e, più recentemente, Cass. n. 10649 del 2015).
Correttamente, dunque, la Corte di merito ha rilevato l'inammissibilità della doglianza sollevata dall'odierno ricorrente con la memoria depositata successivamente all'atto di appello, ancorché concernesse una circostanza già dedotta nel corso del giudizio di primo grado: trattandosi di questione che non aveva formato oggetto di uno specifico motivo d'impugnazione e che implicava il mutamento del fatto costitutivo del diritto ai benefici oggetto della domanda, la sua considerazione avrebbe dato luogo a violazione del giudicato interno e, dunque, a vizio della sentenza che ne avrebbe comportato la cassazione senza rinvio (così Cass. n. 7088 del 2001, cit.).
Al riguardo, infatti, non può convenirsi con parte ricorrente nell'assunto secondo cui, essendo oggetto della domanda la rivendicazione dei benefici ex art. 13, l. n. 257/1992, non vi potrebbe essere alcuna mutatio libelli nel richiederli in qualità di lavoratore autonomo ovvero in qualità di lavoratore subordinato: diversamente dalle azioni reali, che tendendo ad affermare una situazione illegittima del convenuto rispetto ad un certo bene possono trovare fondamento in una pluralità di disposizioni di legge la cui invocazione successiva non dà luogo (almeno normalmente) a mutamento di domanda, le azioni personali, quali debbono considerarsi quelle volte alla condanna al pagamento di una prestazione previdenziale, sono connesse ad un fatto che non può essere mutato senza che muti la domanda, il che vale anche quando, come nella specie, il fatto costitutivo presuppone la sussistenza di una certa qualifica normativa (cfr., per un caso analogo, Cass. n. 17077 del 2005).
Il ricorso, pertanto, va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in € 2.100,00, di cui € 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge, per ciascuno dei controricorrenti.