Regione Veneto
Deliberazione della Giunta Regionale 26 luglio 2016, n. 1214
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro specificamente individuate dall'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08.
B.U.R. 19 agosto 2016, n. 80
Note per la trasparenza
Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per il rilascio dell'abilitazione agli operatori incaricati all'uso di specifiche attrezzature di lavoro, secondo la disciplina definita dall'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08.
L'Assessore Federico Caner riferisce quanto segue.
L'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008 "Testo unico" sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, stabilisce gli obblighi di informazione, formazione e addestramento relativi alle attrezzature di lavoro. In particolare, è richiesto che, per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento adeguati in rapporto alla sicurezza.
In data 22 febbraio 2012 è stato firmato un Accordo in sede di Conferenza Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60, che individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione. Lo stesso documento definisce i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, come, previsto dal comma 5 dell'articolo 73 del D.Lgs. n. 81/2008.
L'Accordo individua alla lettera B, punto 1, i soggetti formatori dei corsi di formazione e dei corsi di aggiornamento nonché il sistema di accreditamento. In particolare individua 10 fattispecie di soggetti formatori, designate con lettere dalla a) alla l). Per sette di queste, non è menzionato l'obbligo di accreditamento in conformità al modello definito in ciascuna Regione e Provincia autonoma ai sensi dell'intesa sancita in data 20 marzo 2008. Per le rimanenti tre, invece, designati dalle lettere f), g) ed h), l'obbligo di accreditamento in conformità al modello regionale, è esplicitamente previsto.
Pertanto il sistema di individuazione dei soggetti formatori è sostanzialmente ripartito:
1. da una parte sono individuati soggetti formatori che non necessitano di accreditamento regionale (cd. "ope legis");
2. dall'altra sono individuate le fattispecie di formatori esplicitamente soggetti al sistema di accreditamento regionale.
Per quanto concerne il sistema di gestione delle attività formative cui devono attenersi i soggetti individuati dalle lettere f), g) ed h), va prevista la possibilità che tali soggetti operino in nome e per conto dell'Amministrazione regionale che, con provvedimento di Giunta regionale n. 770/2013 ha fornito ogni indicazione operativa in ordine alla modalità di programmazione, gestione e formalizzazione degli esiti di apprendimento relativa agli interventi di formazione ed aggiornamento già disciplinati dall'Accordo. In tal caso, l'attività formativa rientra nell'alveo dell'offerta di formazione professionale regionale ed i relativi attestati sono rilasciati secondo format regionale con relativo logo. L'anagrafica dei soggetti abilitati, dei formatori/istruttori e il calendario delle lezioni sono depositate nei server regionali, a disposizione per qualsiasi controllo. Qualora un soggetto accreditato in possesso dei requisiti previsti dall'Accordo non intendesse avvalersi di tale opportunità, erogherà il servizio formativo al di fuori dell'offerta di formazione professionale regionale e non potrà rilasciare attestati regionali.
In data 07/07/2016 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha siglato il nuovo Accordo finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni. Al punto 12.11 sono previste alcune modifiche all'Accordo del 22 febbraio 2012 n. 53/CSR di individuazione delle attrezzature di lavoro. Precisamente sono stati modificati la lettera i) del Paragrafo 1 "Individuazione dei soggetti formatori e sistema di accreditamento" sottosessione 1.1 e il punto 9.2.
Viste le modifiche apportate all'Accordo 53/CSR/2012 si è ritenuto pertanto di sottoporre all'approvazione della Giunta il presente provvedimento in anticipo rispetto alla data di scadenza della DGR n. 770/2013, prevista per il 31/12/2016.
È utile ricordare che l'Accordo 53/CSR/2012 individua 8 tipologie di attrezzature di lavoro che prevedono il possesso da parte degli operatori dell'abilitazione specifica. A seguito dell'esperienza pregressa si è potuto verificare che la richiesta di formazione del territorio evidenzia una rilevante disomogeneità in rapporto delle tipologie di attrezzature e questo impatta sulla programmazione dei percorsi formativi da attivare. Per facilitare l'attivazione dei percorsi formativi necessari a rispondere alle esigenze del territorio, si è provveduto ad emanare il presente provvedimento che apporta un sistema innovativo nella presentazione dei progetti. Gli interventi del progetto approvati costituiscono la base per tutte le edizioni successive che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. Successivamente all'avvio della prima potrà essere attivato un numero di edizioni, non stabilito, attraverso una semplice comunicazione agli uffici regionali.
Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale tuttavia, in quanto finalizzate al conseguimento di un titolo previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, pienamente soggette al controllo regionale.
L'approvazione degli esiti istruttori sarà formalizzata con successivo provvedimento del Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
In allegato al presente provvedimento, del quale costituiscono parte integrante e sostanziale, vengono proposti all'approvazione della Giunta Regionale, l'Avviso pubblico (Allegato A) e la Direttiva per la presentazione dei progetti formativi (Allegato B), alla luce della normativa regionale, nazionale e comunitaria attualmente vigente.
Con provvedimento n. 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990.", la Giunta regionale ha disciplinato la gestione delle attività formative a riconoscimento; tra le quali risultano quelle previste dal presente provvedimento.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
- UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
- Vista la L. 845/1978 "Legge quadro in materia di formazione professionale";
- Vista la L.R. n. 10/1990 "Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro" e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 19/2002, "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati";
- Vista la DGR 359/2004, "Accreditamento degli Organismi di Formazione - Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell'elenco regionale", e successive modifiche ed integrazioni;
- Vista la L.R. n. 23/2010, "Modifiche della L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di formazione";
- Vista la DGR 3289/2010 "L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010";
- Vista la DGR 2120 del 30/12/2015 "Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e.m.i.";
- Vista L.R. n. 28 del 26 novembre 2004, "Norme per l'esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di braccia aerei";
- Visto il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell'articolo 73, commi 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, n. 53 del 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI dell'11/03/2013 di Chiarimenti all'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell'articolo 73, commi 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, n. 53 del 22 febbraio 2012;
- Vista la Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali Divisione VI del 23/12/2014 "Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali" ai sensi dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012;
- Visto il DM del 06/03/2013 "Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, n. 65;
- Vista la DGR 770 del 21/05/2013 "Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro specificamente individuate dall'Accordo Stato Regioni n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell'art. 73 del D.Lgs. 81/08. Periodo 2013-2016";
- Vista la DGR 251 del 08/03/2016 "Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell'art. 19 della L. 10/1990.";
- Visto l'Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni n. 128/CSR del 07/07/2016;
- Visto l'art. 2 comma 2 della L.R. n. 54/2012 e s.m.i..
delibera
1. di approvare, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, quanto riportato in premessa;
2. di approvare l'Avviso Pubblico per la presentazione dei progetti formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
3. di approvare la Direttiva per la presentazione dei percorsi formativi per l'abilitazione all'utilizzo di attrezzature di lavoro, Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4. di stabilire che per la gestione degli interventi formativi di cui al presente provvedimento si deve far riferimento alle indicazioni stabilite con il "Testo unico beneficiari" approvato con DGR n. 251 del 08/03/2016;
5. di stabilire che le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite con le modalità e nei termini indicati dalla citata Direttiva - Allegato B - alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto,
6. di incaricare la Direzione Formazione e Istruzione dell'adozione di ogni ulteriore e conseguente atto relativo alle attività oggetto del presente provvedimento, anche determinato dal sopravvenire di eventuali aggiornamenti normativi;
7. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
8. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 1 del Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33;
9. di pubblicare la deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione nonché sul sito Internet della Regione Veneto.
ALLEGATO A
Attrezzature di lavoro – Abilitazione degli operatori
(art. 73 D.Lgs. 81/2008 - L.R. 10/1990)
Presentazione progetti formativi
A V V I S O P U B B L I C O
- Con il provvedimento n. 1214 del 26 luglio 2016 la Giunta Regionale ha stabilito l’apertura dei termini per la presentazione di progetti formativi per l’abilitazione all’utilizzo di attrezzature di lavoro.
- I soggetti ammessi alla presentazione dei progetti, i requisiti di ammissibilità, le tipologie progettuali, le procedure ed i criteri di valutazione, sono esposti nella Direttiva per la presentazione di progetti formativi, Allegato B) alla delibera di approvazione del presente Avviso.
- Le attività formative in oggetto rientrano nell’ambito dell’offerta di formazione professionale a riconoscimento regionale, senza oneri a carico del bilancio regionale.
- Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere spedite alla Giunta Regionale del Veneto - Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto,
- Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno. In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso sul B.U.R., pena la non ammissibilità del progetto.
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserve delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
- Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla Direzione Formazione e Istruzione dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ai seguenti recapiti telefonici:
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari, ecc.): 041 2795137 - 5098 - 5035 - 5140.
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico: 041 2795131.
IL DIRETTORE
Dott. Massimo Marzano Bernardi
ALLEGATO B
Direttiva per la presentazione di progetti per
Attrezzature di lavoro Abilitazione degli operatori
art. 73 D.Lgs. 81/2008
Indice
1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali
2. Obiettivi generali
3. Tipologie progettuali
4. Destinatari
5. Riconoscimento di credito formativo
6. Aiuti di stato
7. Definizione delle figure professionali
8. Metodologia
9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
10 Conseguenze della sospensione dell’accreditamento
11 Sedi delle attività formative
12 Requisiti dei docenti e degli istruttori
13 Forme di partenariato
14 Delega
15 Risorse disponibili e vincoli finanziari
16 Modalità e termini per la presentazione dei progetti
17 Procedure e criteri di valutazione
18 Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie
19 Comunicazioni
20 Termini per l’avvio e la conclusione dei percorsi formativi
21 Indicazione del foro competente
22 Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i
23 Tutela della privacy
24 Rinvio alla normativa vigente
1. Riferimenti normativi e disposizioni regionali
• L. 845/1978 - “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
• L.R. n. 10/1990 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;
• L.R. n. 19/2002, “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati”;
• DGR 359/2004, “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e successive modifiche ed integrazioni;
• L.R. n. 23/2010, “Modifiche della L.R. n. 19/2002 “Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione”;
• DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
• DGR 2120 del 30/12/2015 “Aggiornamento delle disposizioni in materia di accreditamento degli Organismi di Formazione ai sensi della L.R. 19/2002 e.m.i.”;
• L.R. n. 28 del 26 novembre 2004, “Norme per l’esercizio degli apparecchi di sollevamento e degli automezzi dotati di braccia aerei”;
• D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
• Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell’articolo 73, commi 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, n. 53 del 22 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 marzo 2012, n. 60 (di seguito “Accordo”);
• Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale delle Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro già Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro Divisione VI dell’11/03/2013 di Chiarimenti all’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, in attuazione dell’articolo 73, commi 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni, n. 53 del 22 febbraio 2012;
• Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali Divisione VI del 23/12/2014 “Istruzioni operative per lo svolgimento dei moduli pratici dei corsi di formazione per i lavoratori addetti alla conduzione di trattori agricoli o forestali” ai sensi dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 22 febbraio 2012;
• DM del 06/03/2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013, n. 65;
• DGR 770 del 21/05/2013 “Approvazione Direttiva per la presentazione di progetti formativi per l’abilitazione all’utilizzo di attrezzature di lavoro specificamente individuate dall’Accordo Stato Regioni
n. 53 del 22 febbraio 2012 ai sensi dell’art. 73 del D.Lgs. 81/08. Periodo 2013-2016”;
• DGR 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990.”
• Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano finalizzato alla individuazione della durata e dei contenuti minimi dei percorsi formativi per i responsabili e gli addetti dei servizi di prevenzione e protezione, ai sensi dell’articolo 32 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni n. 128/CSR del 07/07/2016.
2. Obiettivi generali
Con l’Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 22/02/2012 sono state individuate le attrezzature di lavoro per le quali è prevista una specifica abilitazione degli operatori, in attuazione di quanto previsto dall’art. 73, comma 5, del D.Lgs 81/2008.
Le attività formative di cui alla presente Direttiva sono da inserirsi tra quelle per le quali non è previsto alcun onere a carico del bilancio regionale, tuttavia in quanto finalizzate al conseguimento di titolo previsto dalla normativa nazionale vigente sono soggette al controllo tecnico e didattico dell’Amministrazione Regionale e coerenti con gli indirizzi programmatici regionali.
3. Tipologie progettuali
Le tipologie di progetto che possono essere presentate in adesione alla presente Direttiva sono due:
- tipologia 1 “Abilitazione”;
- tipologia 2 “Aggiornamento”.
Le caratteristiche relative all’organizzazione all’articolazione del programma formativo, la durata dei singoli moduli e il sistema di valutazione sono esplicitati nell’Allegato III e seguenti dell’Accordo, a cui si rimanda per quanto non disciplinato dalla presente Direttiva.
TIPOLOGIA 1 “Abilitazione”
Sono previsti 8 profili formativi, corrispondenti a ciascuna tipologia di attrezzatura per la cui conduzione è prevista l’abilitazione degli operatori:
1. piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
2. gru per autocarro;
3. gru a torre;
4. carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
5. gru mobile;
6. trattori agricoli o forestali;
7. macchine movimento terra: escavatori idraulici, escavatori a fune, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli;
8. pompe per calcestruzzo.
Durata
1. Piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) – allegato III dell’Accordo
Titolo rilasciato |
Durata moduli (h) |
Addetto alla conduzione di PLE che operano su stabilizzatori |
1+3+4=8 |
Addetto alla conduzione di PLE che possono operare senza stabilizzatori |
1+3+4=8 |
Addetto alla conduzione di PLE sia con stabilizzatori che di PLE senza stabilizzatori |
1+3+6=10 |
2.– Gru per autocarro - allegato IV dell’Accordo.
Titolo rilasciato |
Durata moduli (h) |
Addetto alla conduzione di gru per autocarro |
1+3+8=12 |
3. Gru a torre – allegato V dell’Accordo
Titolo rilasciato |
Durata moduli (h) |
Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione in basso |
1+7+4=12 |
Addetto alla conduzione di gru a torre a rotazione in alto |
1+7+4=12 |
Addetto alla conduzione di gru a torre sia a rotazione in basso che a rotazione in alto |
1+7+6=14 |
4. Addetto alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo – allegato VI dell’Accordo
Titolo rilasciato |
Durata moduli (h) |
Addetto alla conduzione di carrelli industriali semoventi con conducente a bordo |
1+7+4=12 |
Addetto alla conduzione di carrelli semoventi a braccio telescopico con conducente a bordo |
1+7+4=12 |
Addetto alla conduzione di carrelli/sollevatori/ elevatori semoventi telescopici rotativi |
1+7+4=12 |
Addetto alla conduzione di carrelli industriali semoventi, carrelli semoventi a braccio telescopico e carrelli/sollevatori/elevatori semoventi telescopici rotativi con conducente a bordo |
1+7+8=16 |
5. Gru mobili – allegato VII dell’Accordo
Titolo rilasciato |
Durata moduli (h) |
Addetto alla conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso |
1+6+7=14 |
Addetto alla conduzione di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile1. |
14+8=22 |
6. Trattori agricoli o forestali – allegato VIII dell’Accordo
Titolo rilasciato |
Durata moduli (h) |
Addetto alla conduzione di trattori a ruote |
1+2+5=8 |
Addetto alla conduzione di trattori a cingoli |
1+2+5=8 |
Addetto alla conduzione di trattori a ruote e a cingoli |
1+2+5+5=13 |
7. Macchine movimento terra: escavatori, pale caricatrici frontali, terne e autoribaltabili a cingoli – allegato IX dell’Accordo
Titolo rilasciato |
Durata moduli (h) |
Addetto alla conduzione di escavatori idraulici |
1+3+6=10 |
Addetto alla conduzione di escavatori a fune |
1+3+6=10 |
Addetto alla conduzione di caricatori frontali |
1+3+6=6 |
Addetto alla conduzione di terne |
1+3+6=10 |
Addetto alla conduzione di autoribaltabili a cingoli |
1+3+6=10 |
Addetto alla conduzione di escavatori idraulici, caricatori frontali e terne |
1+3+12=16 |
8. Pompe per calcestruzzo – allegato X dell’Accordo
Titolo rilasciato |
Durata moduli (h) |
Addetto alla conduzione di pompe per calcestruzzo |
1+6+7=14 |
Ciascun percorso è articolato in due moduli teorici e un modulo pratico. I moduli teorici sono:
- modulo giuridico-normativo;
- modulo tecnico.
Si precisa che al termine dei moduli teorici è prevista una prova intermedia il cui superamento costituisce requisito di ammissibilità al modulo pratico. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei due moduli.
Al termine del modulo pratico è prevista una prova pratica di verifica finale. Il mancato superamento della prova pratica comporta l’obbligo di ripetere il solo modulo pratico in un percorso successivo.
Precisazioni sulle prove
Le prove intermedie e finali sono svolte oltre l’orario previsto del percorso2.
La prova intermedia consiste in un questionario a risposta multipla, e si intende superata con almeno il 70% di risposte esatte. Il mancato superamento della prova comporta la ripetizione dei moduli. L’elaborazione della prova è di competenza del docente, eventualmente supportato dal responsabile del progetto formativo. La prova pratica di verifica finale è svolta a conclusione del modulo pratico.
L’accertamento dell’apprendimento viene effettuato dal responsabile del progetto formativo o da un docente da lui delegato che redige il relativo verbale.
Al termine dei percorsi formativi sarà rilasciato, a cura del soggetto attuatore e su modello regionale, un attestato di frequenza con profitto agli utenti che hanno partecipato ad almeno il 90% del monte/ore previsto e superata la prova di valutazione finale.
TIPOLOGIA 2 “Aggiornamento”
Entro i 5 anni dal conseguimento dell’abilitazione è previsto l’obbligo di frequenza di un percorso formativo di aggiornamento per:
1. piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE);
2. gru per autocarro;
3. gru a torre;
4. carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo;
5. gru mobile;
6. trattori agricoli o forestali;
7. escavatori idraulici;
8. escavatori a fune;
9. pale caricatrici frontali;
10. terne;
11. autoribaltabili a cingoli;
12. pompe per calcestruzzo.
Fermo restando un monte ore minimo di aggiornamento pari a 4 ore nel quinquennio, ciascun intervento deve prevedere un monte ore di 2 o di 4 in funzione delle esigenze organizzative dell’azienda.
Si precisa che delle 4 ore complessive, almeno 3 devono essere relative agli argomenti dei moduli pratici, e possono essere svolte anche in aula3.
A conclusione degli interventi di aggiornamento l’Organismo di formazione deve verificare l’accertamento degli apprendimenti, attraverso una verifica finale.
4. Destinatari
I destinatari dei percorsi formativi sono gli operatori che utilizzano un’attrezzatura di lavoro per la quale è prevista una specifica abilitazione ai sensi dell’Accordo, ivi compresi:
a) i lavoratori di cui all’art. 21, comma 1 D.Lgs. 81/08;
b) soggetti che utilizzano le attrezzature saltuariamente od occasionalmente.4
Ciascun percorso formativo e/o di aggiornamento potrà essere avviato con un massimo di 24 utenti. Per la parte pratica dovrà essere previsto un istruttore ogni 6 allievi.
5. Riconoscimento di credito formativo
Il modulo giuridico normativo, della durata di un’ora, deve essere effettuato una sola volta a fronte di attrezzature simili. Esso è riconosciuto come credito formativo per i corsi di specifica abilitazione di altre attrezzature di lavoro simili, individuate in ogni Allegato dell’Accordo.
Sono altresì riconoscibili quali credito formativo, nell’ambito di attrezzature simili riconducibili al medesimo allegato, le ore del modulo tecnico a condizione che venga superata la prevista prova di verifica intermedia.
6. Aiuti di stato
Si precisa che tutte le tipologie progettuali di cui alla presente Direttiva non costituiscono aiuti di stato.
7. Definizione delle figure professionali
Ogni progetto deve contenere una descrizione puntuale e completa della figura professionale proposta e delle competenze da conseguire, individuando gli obiettivi del percorso formativo. L’identificazione delle figure professionali oggetto del percorso formativo dovrà tener conto:
- del livello di riferimento EQF5
- del codice SIIOF in ordine alla tipologia di percorso formativo6;
- del codice ATECO in ordine alla classificazione delle attività economiche dei soggetti coinvolti7;
- del codice FOT, in ordine ai campi di intervento formativo;
- del codice NUP, in ordine alle figure professionali.
8. Metodologia
Ciascun percorso formativo deve prevedere una articolazione strutturata per risultati di apprendimento. I risultati di apprendimento sono composti da: competenze, conoscenze, abilità.
Le metodologie didattiche, pertanto, devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.
Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l’acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.
A tale scopo l’attività formativa in presenza va realizzata con metodologie varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.). È consentita la modalità di apprendimento e-learning solo per la parte di formazione generale concernente rispettivamente i moduli giuridico-normativo e tecnico di cui agli Allegato III e seguenti dell’Accordo. A tal proposito si rimanda integralmente alle disposizioni esplicitamente indicate nell’Allegato II dell’Accordo.
9. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti
Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell’elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 (“Istituzione dell’elenco regionale degli Organismi di formazione accreditati”) per l’ambito della formazione continua.8
Possono, altresì, proporre progetti formativi Organismi di Formazione non iscritti nel predetto elenco, purché abbiano già presentato istanza di accreditamento ai sensi della DGR n. 359/2004 e s.m.i. per l’ambito della formazione continua. In questo caso la valutazione dell’istanza di accreditamento sarà effettuata entro i 90 giorni successivi alla data del decreto di approvazione9.
L’organismo di formazione deve:
- essere in possesso di un’esperienza documentata almeno triennale, alla data di entrata in vigore del presente Accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente Accordo:
- per esperienza formativa triennale si intende la realizzazione di uno o più corsi, nella formazione per le specifiche attrezzature in almeno tre diversi anni solari tra i cinque immediatamente precedenti la data di entrata in vigore dell’Accordo;
- essere in possesso di esperienza documentata di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- per esperienza formativa di almeno sei anni si intende la realizzazione di uno o più corsi, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro in almeno sei diversi anni solari tra gli otto immediatamente precedenti la data di inizio del corso;
Numero dei progetti presentabili
Ciascun soggetto proponente potrà presentare un solo progetto formativo per tipologia, “Abilitazione” e un solo progetto formativo per tipologia “Aggiornamento”.
Per ogni tipologia di progetto potrà essere presentato un solo intervento per tipologia di attrezzatura, come previsto al punto 3 “Tipologie progettuali” della presente direttiva, senza necessità di indicazione del numero di edizioni. Il progetto formativo sarà oggetto di valutazione e la sua approvazione costituisce la base per tutte le edizioni che si intendono realizzare, senza necessità di ulteriori presentazioni. La possibilità di avvio delle edizioni successive alla prima, sarà garantita da una semplice comunicazione agli uffici regionali.10
10 Conseguenze della sospensione dell’accreditamento
I soggetti sospesi dall’accreditamento non possono presentare progetti né come proponente né come partner di progetto per tutta la durata della sospensione.
I progetti presentati da OdF sospesi o per i quali lo stato di sospensione dell’accreditamento sia intervenuto successivamente alla presentazione della domanda, e prima dell’approvazione della graduatoria, sono inammissibili.
La sospensione dell’accreditamento intervenuta dopo l’approvazione della graduatoria dei progetti e che perduri oltre il termine per l’avvio delle attività formative previsto dalla direttiva, determina la revoca dell’aggiudicazione.
Ferma restando la responsabilità in capo al Legale Rappresentante dell’OdF in merito alla tutela dell’incolumità della salute e della sicurezza degli allievi e degli operatori, la sospensione dell’accreditamento del soggetto beneficiario, intervenuta successivamente all’avvio del progetto e prima della sua conclusione, può determinare anche la sospensione delle attività formative in corso, qualora il provvedimento di sospensione dell’accreditamento sia motivato dal mancato rispetto di requisiti inerenti sicurezza e la tutela della salute degli allievi e degli operatori dell’OdF.
11 Sedi delle attività formative
Le fasi teoriche dei percorsi formativi dovranno essere realizzate nelle sedi accreditate dell’Organismo di Formazione o in altri spazi didattici la cui conformità alle vigenti normative in tema di norme igieniche di sicurezza e il rispetto dei punti 1.2 e 1.3 del vigente modello di accreditamento (Allegato B alla DGR 2120 31/12/2015) dovrà essere garantita, a pena di revoca dell’autorizzazione allo svolgimento del corso.
Per le attività pratiche i soggetti gestori devono dotarsi di aree idonee e avere la disponibilità delle attrezzature come previsto all’Allegato I dell’Accordo, anche attraverso attivazione di parternariati come indicato nel successivo punto 13.
12 Requisiti dei docenti e degli istruttori
I docenti devono essere in possesso dei requisiti previsti dal DM del 06/03/201311, che determina i criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul lavoro.
Gli istruttori incaricati della formazione pratica devono essere in possesso di adeguate competenze professionali:
- esperienza professionale pratica documentata, almeno triennale, nelle tecniche dell’utilizzazione delle attrezzature specifiche;
- adeguate competenze relazionali onde favorire l’apprendimento dei discenti.
La documentazione attestante il possesso dei requisiti suddetti va tenuta agli atti del soggetto gestore a disposizione per eventuali controlli.
13 Forme di partenariato
Al fine di realizzare le azioni formative, è data facoltà ai soggetti proponenti di attivare un partenariato con soggetti rappresentativi e qualificati del settore.
In particolare si ritiene necessario che ciascun progetto sia il frutto di un’accurata analisi dei fabbisogni occupazionali dei settori produttivi esplicitati nel progetto, attraverso il coinvolgimento delle imprese, anche nella fase di individuazione degli specifici fabbisogni professionali.
Il rapporto tra soggetto proponente e partner deve essere formalizzato, in fase di presentazione del progetto, nell’applicativo on-line, da cui devono risultare chiaramente i ruoli e le funzioni dei soggetti coinvolti e i compiti specifici riferiti all’attuazione del percorso formativo con l’indicazione specifica del monte ore per funzione. Il partenariato deve comportare un concreto valore aggiunto al progetto direttamente a livello operativo.
I partner, pertanto, potranno svolgere una funzione attiva all’interno del percorso formativo collaborando ad una o più fasi dell’intervento al fine di formare un “soggetto competente” che sappia inserirsi e contestualizzarsi in un sistema produttivo in modo efficace.
L’attività/gli interventi oggetto del presente avviso pubblico sono ascrivibili, ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza minima pregressa, per richiedere l’accreditamento12 ex L.R. n. 19/2002, esclusivamente all’ambito della formazione continua.
14 Delega
Per le attività di cui al presente avviso la delega è vietata. Di conseguenza, in fase progettuale l’Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.
15 Risorse disponibili e vincoli finanziari
I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall’Amministrazione regionale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l’attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale.
In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l’entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell’informazione rispetto all’opportunità formativa sia da parte della Giunta Regionale, sia da parte del soggetto gestore.
16 Modalità e termini per la presentazione dei progetti
La presentazione dei progetti deve avvenire, a pena di inammissibilità, secondo le seguenti modalità:
- accesso all’area riservata del portale regionale13 con nome utente e password assegnati dalla Regione del Veneto per gli Organismi di Formazione accreditati;
- per i soggetti non accreditati, richiesta di attribuzione nome utente e password utilizzando la procedura informatizzata14;
- imputazione nel sistema di acquisizione dati on-line dei dati di progetto attraverso l’applicativo APPROVO;
- passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione dell’applicativo entro la scadenza prevista dal presente provvedimento; il passaggio in stato “confermato” è irreversibile, e l’operazione non consente successive modifiche del progetto;
- presentazione, entro la scadenza prevista dal presente provvedimento, della domanda di ammissione al riconoscimento digitalmente sottoscritta dal legale rappresentante del Soggetto proponente, in regola con la normativa sull’imposta di bollo;
Ai fini della valutazione, faranno fede le informazioni imputate nel sistema gestionale on-line.
Le domande di ammissione al riconoscimento dovranno essere trasmesse, entro i termini previsti al paragrafo 18 “Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie”, pena la non ammissibilità del progetto, alla Giunta Regionale del Veneto − Direzione Formazione e Istruzione, per via telematica inviando una mail all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata della Regione del Veneto,
Qualora la scadenza dei termini di presentazione dei progetti coincidesse con una giornata prefestiva o festiva il termine sarà posticipato al primo giorno lavorativo successivo. Il termine sopra indicato vale anche per il passaggio del progetto in stato “confermato” attraverso l’apposita funzione del sistema di acquisizione dati “on line”. La presentazione dei progetti e della relativa documentazione costituisce presunzione di conoscenza e di accettazione senza riserva delle specifiche indicazioni formulate nella presente direttiva e delle disposizioni regionali riguardanti la materia.
La Direzione Formazione e Istruzione è a disposizione degli operatori per fornire le eventuali informazioni necessarie16. Le informazioni possono essere richieste all’indirizzo mail
- per quesiti di carattere contenutistico (tipologie e caratteristiche dei progetti presentabili, degli utenti destinatari ecc.): 041 2795137 - 5098 - 5035 – 5140;
- per quesiti relativi all’assistenza tecnica, in particolare per quanto riguarda le modalità di accesso ed utilizzo del sistema informatico, è possibile contattare il numero 041 2795131.
17 Procedure e criteri di valutazione
In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.
Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto sarà considerato inammissibile.
Requisiti di ammissibilità formale:
1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla Giunta Regionale;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel soggetto proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali esposte nella presente Direttiva tra cui il numero massimo di progetti presentabili previsto nel par. 9 “Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti”;
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).
18 Tempi di presentazione delle istanze e degli esiti delle istruttorie
Le istanze di approvazione dei progetti possono essere presentate in qualsiasi momento nel corso dell’anno. Sono previste due istruttorie di valutazione all’anno sui progetti presentati nel primo e/o nel secondo semestre, di nuova tipologia. Per situazioni particolari possono essere effettuate sessioni straordinarie di valutazione per l’arco temporale a far data dalla precedente scadenza.
L’istruttoria viene conclusa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del semestre considerato.
In sede di prima applicazione del presente provvedimento, è prevista una prima sessione di valutazione dei progetti presentati entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente Avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.
Si precisa che il provvedimento direttoriale di approvazione verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto e nel sito istituzionale. L’elenco dei progetti riconosciuti, in allegato al suddetto provvedimento direttoriale, sarà comunicato esclusivamente attraverso il sito istituzione www.regione.veneto.it17 che pertanto vale quale mezzo di notifica dei risultati dell’istruttoria e degli adempimenti previsti, anche ai fini del rispetto di eventuali termini. Di conseguenza, è fatto obbligo ai soggetti proponenti di consultare regolarmente il predetto sito per essere informati sugli esiti delle attività istruttorie, sugli adempimenti e sulle scadenze da rispettare.
Le schede tecniche contenenti le valutazioni espresse per ogni progetto saranno consultabili presso la Direzione Formazione e Istruzione dai soggetti aventi diritto.
19 Comunicazioni
Tutte le disposizioni di interesse generale in relazione alla presente Direttiva saranno comunicate sul sito istituzionale www.regione.veneto.it18 che pertanto vale quale mezzo di notifica, anche ai fini del rispetto di eventuali termini.
I soggetti gestori sono invitati a trasmettere tempestivamente le eventuali comunicazioni, compresi i quesiti relativi alla progettazione o gestione delle attività oggetto della presente Direttiva agli uffici regionali. Si raccomanda ai soggetti proponenti di consultare regolarmente i suddetti siti al fine di garantire un tempestivo aggiornamento delle informazioni.
Per quanto riguarda le modalità gestionali e organizzative da seguire nella realizzazione degli interventi, nonché l’attività di controllo esercitata dalla Regione, si rinvia all’Allegato A alla DGR n. 251 del 08/03/2016 “Approvazione documento Testo Unico Beneficiari relativo agli adempimenti per la gestione di progetti formativi delle attività formative riconosciute ai sensi dell’art. 19 della L. 10/1990.”19.
20 Termini per l’avvio e la conclusione dei percorsi formativi
La richiesta di autorizzazione all’avvio di ulteriori edizioni associate a un progetto già approvato è concessa automaticamente ma può essere inoltrata solo ad avvenuto avvio dell’ultima edizione utile.
21 Indicazione del foro competente
Per tutte le controversie che si dovessero verificare si elegge quale foro competente quello di Venezia.
22 Indicazioni del responsabile del procedimento ai sensi della legge 241/1990 e s.m.i.
Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 è il Dott. Massimo Marzano Bernardi – Direttore della Direzione Formazione e Istruzione.
23 Tutela della privacy
La Regione si riserva di raccogliere, trattare, comunicare e diffondere, per finalità istituzionali, tutti i dati personali derivanti dalla gestione dei corsi in questione, nei limiti e secondo le disposizioni di legge, di regolamento, o atto amministrativo.
Conseguentemente la comunicazione alla Regione di dati personali riguardanti i corsisti, i docenti ed il personale amministrativo, ecc., avverrà sotto la responsabilità dello scrivente, il quale è tenuto ad acquisire agli atti della struttura la preventiva autorizzazione all’uso di tali dati personali.
Il beneficiario ha i diritti di cui alla D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. La relativa “informativa” è disponibile per la consultazione nel portale www.regione.veneto.it.
24 Rinvio alla normativa vigente
Per quanto non espressamente previsto nella presente direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale.
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1 L’abilitazione alla conduzione di gru mobili su ruote con falcone telescopico o brandeggiabile è conseguita con la frequenza delle 8 ore del modulo aggiuntivo, se si è già in possesso dell’abilitazione del corso base di Addetto alla conduzione di gru mobili autocarrate e semoventi su ruote con braccio telescopico o tralicciato ed eventuale falcone fisso.
2 In ogni caso devono essere indicate in calendario.
3 V. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11/03/2013 di chiarimenti.
4 V. Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell’11/03/2013 di chiarimenti.
5 European Qualifications Framework - Quadro europeo delle qualifiche - è lo strumento che favorisce la certificazione delle competenze e la mobilità dei lavoratori, nell’ottica di una maggiore trasparenza, comparabilità e spendibilità delle qualifiche.
6 SIIOF - Sistema Informativo delle Opportunità Formative, ha come obiettivo la realizzazione di un Sistema Interregionale di divulgazione e consultazione delle informazioni attraverso azioni coordinate tra le Regioni al fine di rendere agevolmente accessibili le informazioni sulle opportunità formative offerte sui diversi territori regionali, a beneficio dei destinatari finali dei corsi di
formazione.
7 ATECO è la classificazione delle attività economiche coordinata e pubblicata da Istat. La versione 2007 costituisce la versione nazionale della nomenclatura europea, NACE rev.2, pubblicata sull'Official Journal il 20 dicembre 2006 (Regolamento (CE) n.1893/2006 del PE e del Consiglio del 20/12/2006).
8 I requisiti dei soggetti proponenti e dei partner devono essere conformi alla disciplina di cui alla DGR 2120/2015.
9 Si precisa che, secondo quanto disposto dalla L. 241/1990 e s.m.i., la richiesta di chiarimenti o integrazioni da parte della Regione del Veneto comporta la sospensione dei termini per la valutazione.
10 Puntali indicazioni in ordine alle modalità di comunicazione della richiesta saranno trasmesse direttamente dagli uffici competenti.
11 Reperibile al link http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori
12 Si rende noto, altresì, che per approfondimenti sull’istituto del partenariato e sulla modalità di calcolo dell’esperienza pregressa
maturata in regime di partenariato sempre ai fini della maturazione del requisito dell’esperienza minima pregressa per richiedere l’accreditamento ex L.R. n. 19/2002, si rimanda alla DGR n. 2120 del 30/12/2015 Allegato A pagg. 4-5 par. 5.
13 http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori Applicativo di presentazione progetti APPROVO.
14 http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori Applicativo richiesta credenziali accesso – non accreditati.
15 http://www.regione.veneto.it/web/affari-generali/pec-regione-veneto
16 Il servizio informazioni è sospeso nel mese di agosto.
17 http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg
18 http://www.regione.veneto.it/web/formazione/moduli-reg
19 Reperibile al link http://www.regione.veneto.it/web/formazione/spazio-operatori