Regione Emilia-Romagna
Deliberazione della Giunta Regionale 1 agosto 2016, n. 1239
Nuova direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. recante "Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose"
B.U.R. 24 agosto 2016, n. 261
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Visto:
il decreto legislativo n. 105 del 2015 "Attuazione della DIR 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose";
la legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 “Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose", come modificata dalla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali.) e dalla legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge regionale comunitaria per il 2016), di seguito denominata “legge”;
la legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni";
la deliberazione della Giunta regionale 30 marzo 2009, n. 392 "Direttiva per l'applicazione dell'articolo 2 della legge regionale n. 26/2003 recante Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2008, n. 1144 e s.m.i. "Approvazione del documento Redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli art. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. - Linee guida regionali";
Considerato che:
le intervenute modifiche legislative a livello europeo, nazionale e regionale hanno determinato l'aggiornamento della legge regionale in materia di stabilimenti a rischio di incidente rilevante avvenuta nell'ambito della citata legge comunitaria regionale 2016 e che, tra le novità più rilevanti, si evidenziano:
a) l'eliminazione per le Regioni, dell'adempimento relativo alla predisposizione dei Piani di Emergenza Esterni per gli stabilimenti di soglia inferiore, competenza ora assegnata alla Prefettura;
b) l'inserimento di un nuovo adempimento per le Regioni, riguardante la predisposizione del Piano regionale delle ispezioni ordinarie di valenza pluriennale relativo ai soli stabilimenti di soglia inferiore; tale piano tra i vari compiti, ha anche l'indicazione dei criteri alla base della programmazione annuale delle ispezioni;
c) l'inserimento di modifiche importanti ai contenuti della documentazione obbligatoria che i gestori degli stabilimenti a rischio di incidente rilevante devono presentare alle autorità competenti (Notifica di cui all'articolo 13 e Rapporto di Sicurezza di cui all'articolo 15 del decreto legislativo n. 105 del 2015);
Rilevata quindi:
la necessità di aggiornare le informazioni richieste nella Scheda Tecnica di cui all’art. 6, comma 1 della legge, alla luce delle citate intervenute modifiche legislative nazionali, regionali e dell’esperienza di valutazione;
la necessità di modificare la normativa attuativa regionale relativa alla predisposizione del Piano di Emergenza esterno, in quanto come detto, non più adempimento assegnato alle Regioni.
Visto il parere favorevole della Commissione Assembleare Territorio Ambiente e Mobilità ai sensi dell'art. 2 comma 2, lettera a) della legge regionale 17 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i, espresso nella seduta del 28/7/2016 - nota Assemblea Legislativa prot. n. AL/2016/36991 del 28/07/2016;
Vista la legge regionale 26 novembre 2001, n. 43, "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;
Richiamati, in ordine agli obblighi di trasparenza:
il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e ss.mm;
la deliberazione 25 gennaio 2016, n. 66 “Approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma per la Trasparenza e l'Integrità. Aggiornamenti 2016-2018”;
Richiamata inoltre la deliberazione 29 dicembre 2008, n. 2416 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull’esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007” e successive modifiche;
Richiamate infine:
- la deliberazione 25 gennaio 2016, n. 56 "Affidamento degli incarichi di Direttore Generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della LR. 43/2001";
- la deliberazione 1 febbraio 2016, n. 106 "Approvazione incarichi dirigenziali prorogati e conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto";
- la deliberazione 29 febbraio 2016, n. 270 "Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con deliberazione n. 2189/2015";
- la deliberazione 28 aprile 2016, n. 622 "Attuazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con deliberazione n. 2189/2015";
- la deliberazione 16 maggio 2016, n. 702 "Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali - agenzie - istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante";
Dato atto del parere allegato;
Su proposta dell’Assessore Difesa del Suolo e della Costa, Protezione civile, Politiche ambientali e della Montagna
A voti unanimi e palesi
delibera:
1) di approvare, per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, la presente direttiva, il cui testo costituisce parte integrante del presente atto;
2) di sostituire con la presente deliberazione:
la Deliberazione di Giunta Regionale 30 marzo 2009, n. 392 "Direttiva per l'applicazione dell'art. 2 della legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i. recante disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose";
la Deliberazione di Giunta Regionale 21 luglio 2008, n. 1144 e s.m.i. "Approvazione del documento Redazione dei piani di emergenza esterna per gli stabilimenti a rischio di incidente rilevante soggetti agli art. 6 e 7 del d.lgs. 334/99 e s.m.i. - Linee guida regionali ".
3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri di spesa per la Regione Emilia-Romagna;
4) di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti relativi alla trasparenza si provvederà ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e del vigente Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
5) di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
Allegato
Art. 1
Oggetto, ambito di applicazione e finalità
1. In ottemperanza a quanto previsto dalla legge regionale 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose) come modificata dalla legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 (Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali) e dalla legge regionale 30 maggio 2016, n. 9 (Legge regionale comunitaria per il 2016), di seguito denominata "legge", la presente direttiva detta disposizioni finalizzate a:
a) relativamente alla Scheda Tecnica di cui all'articolo 6, comma 1 della legge, definire la modulistica, i tempi di presentazione, i criteri ed il procedimento per la sua valutazione;
b) relativamente alle ispezioni di cui all'articolo 15 della legge, definire le procedure ad esse relative, nonché gli oneri previsti a carico dei gestori e le modalità di ripartizione di dette somme tra gli Enti che partecipano alla Commissione ispettiva;
c) relativamente alle misure di semplificazione di cui all'articolo 8 della legge, definire le modalità di raccordo tra i vari soggetti preposti alle attività ispettive.
Art. 2
Scheda Tecnica
1. Ai sensi dell'articolo 6, comma 1 della legge, il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore (come definiti all'articolo 3 del decreto legislativo n. 105 del 2015) deve predisporre ed inviare alla Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (di seguito "ARPAE"), la Scheda Tecnica di cui all'Allegato A del presente atto, in copia cartacea e su supporto informatico. La presentazione di tale scheda è dovuta anche in adempimento dell'articolo 22, comma 8 del decreto legislativo n.105 del 2015 (Attuazione della direttiva 2012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose) che stabilisce che "il gestore degli stabilimenti di soglia inferiore fornisce, su richiesta delle Autorità competenti, informazioni sufficienti sui rischi derivanti dallo stabilimento ai fini della pianificazione territoriale
2. Nel caso in cui il gestore abbia già a disposizione dati, informazioni o descrizioni già utilizzati per altre e diverse procedure amministrative, le stesse, se completamente esaustive di quanto richiesto nella scheda di cui al comma 1 possono essere utilizzate indicando chiaramente a quale punto della scheda corrispondono.
3. In riferimento alle definizioni di stabilimento cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 105 del 2015, la Scheda Tecnica di cui al comma 1, va presentata nei seguenti casi:
a) per gli stabilimenti "preesistenti", ogni dieci anni a far data dall'ultimo atto conclusivo di valutazione emanato dall'Autorità competente;
b) per i "nuovi" stabilimenti ed "altri" stabilimenti, contestualmente alla Notifica di cui all'articolo 13 del decreto legislativo n. 105 del 2015;
c) per le modifiche che comportano aggravio di rischio di cui all'Allegato D del decreto legislativo n. 105 del 2015, prima di effettuare la modifica;
d) su richiesta motivata di ARPAE o della Commissione ispettiva di cui all'articolo 15, comma 1, lett. d) della legge o del Comitato tecnico di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4 della legge (di seguito "Comitato"), entro 120 giorni da tale richiesta.
Per gli stabilimenti che al 1° giugno 2016 rientrano nei casi di cui ai punti b) oppure c), la presentazione della scheda può avvenire entro il 31 dicembre 2016.
4. In caso di modifiche che non comportano aggravio di rischio, il gestore è tenuto esclusivamente ad inviare ad ARPAE le informazioni di cui all'Allegato D del decreto legislativo n.105 del 2015.
5. La Scheda Tecnica è sottoscritta dal gestore dello stabilimento e, in caso sia redatta da un soggetto diverso dallo stesso, deve riportare in maniera completa ed univoca l'indicazione delle persone fisiche o giuridiche e delle organizzazioni che hanno partecipato alla stesura della scheda.
6. Ad ogni aggiornamento della scheda di cui al comma 1, il gestore deve indicare in premessa se sono state introdotte modifiche rispetto alla versione precedente specificandole all'interno dei singoli paragrafi.
Art. 3
Procedimento di valutazione della Scheda Tecnica
1. L'ARPAE valuta la Scheda Tecnica di cui all'articolo 2 trasmessale dal gestore, avvalendosi del Comitato. Ai fini dell'adozione del provvedimento di conclusione del procedimento, il Comitato trasmette ad ARPAE una Relazione tecnica con valore di parere vincolante, almeno dieci giorni prima della conclusione del procedimento.
2. Per i "nuovi" stabilimenti e per le modifiche che comportano aggravio di rischio, ARPAE dà avvio al procedimento di valutazione al momento del ricevimento della Scheda Tecnica. Fermo restando quanto previsto dal comma 7, l'ARPAE entro cento giorni dall'avvio del procedimento rilascia un Nulla Osta di Fattibilità (NOF) che abilita alla costruzione dello stabilimento o alla realizzazione della modifica, eventualmente con prescrizioni. In caso di gravi carenze per quanto riguarda la sicurezza, ARPAE dispone il divieto di costruzione o realizzazione della modifica.
3. Nei casi di cui al comma 2, ARPAE una volta ricevuta da parte del gestore la comunicazione di avvenuta costruzione o realizzazione della modifica, si avvale del Comitato per verificare tramite sopralluogo che quanto realizzato rispecchi fedelmente le informazioni contenute nella scheda e le eventuali prescrizioni, ed abilita all'esercizio dell'attività entro sessanta giorni dalla comunicazione del gestore.
4. Il gestore, in caso di modifica che comporti aggravio di rischio solo ad una parte di impianto, se ha già presentato una Scheda Tecnica completa e la stessa risulta aggiornata alla realtà dello stabilimento e non siano decorsi i termini del suo rinnovo, può presentare la Scheda Tecnica di cui all'articolo 2 solo per le parti riferite alla modifica da realizzare.
5. Per gli stabilimenti "preesistenti”, gli ”altri stabilimenti”, ed i casi di presentazione su richiesta motivata di ARPAE o della Commissione ispettiva o del Comitato, ARPAE conclude il procedimento di valutazione entro centoventi giorni dal suo avvio, comprensivi dei sopralluoghi del Comitato volti a verificare che le informazioni contenute nella scheda rispecchino fedelmente la realtà dello stabilimento.
6. Nel caso in cui l'atto finale che conclude il procedimento preveda misure aggiuntive, ARPAE una volta ricevuta da parte del gestore la comunicazione di avvenuta ottemperanza, si avvale del Comitato per effettuare un eventuale sopralluogo di verifica.
7. I tempi del procedimento di valutazione di cui ai commi 2 e 5 possono essere sospesi in caso di richiesta di integrazioni per sessanta giorni, prorogabili su proposta motivata del gestore, per ulteriori sessanta giorni.
Art. 4
Ispezioni
1. Ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo n.105 del 2015, le ispezioni ordinarie negli stabilimenti di soglia inferiore sono svolte al fine di consentire un esame pianificato e sistematico dei sistemi tecnici, organizzativi e di gestione applicati allo stabilimento.
2. La Regione pianifica le ispezioni ordinarie mediante la predisposizione di un Piano redatto secondo le indicazioni dell'Allegato B "Elementi del Piano delle ispezioni ordinarie” del presente atto, che è trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della legge;
3. La programmazione annuale delle ispezioni è predisposta da ARPAE, in accordo con la Regione, avvalendosi eventualmente del Comitato, secondo le indicazioni dell'Allegato C "Criteri e procedure per la programmazione annuale delle ispezioni ordinarie" del presente atto. Tale pianificazione è inviata alla Regione in tempo utile perché sia trasmessa da quest'ultima al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare entro il 28 febbraio di ogni anno, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera b) della legge.
4. Le ispezioni sono disposte da ARPAE, fornendo al gestore dello stabilimento e agli Enti che prendono parte alla Commissione ispettiva di cui all'articolo 15, comma 1, lett.d) della legge, le seguenti informazioni minime:
- il mandato ispettivo della Commissione, che può essere mirato alla verifica di tutti gli aspetti del Sistema di Gestione della Sicurezza di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 105 del 2015 o solo di alcuni punti dello stesso;
- l'incarico della Commissione ispettiva;
- i termini di inizio e conclusione dell'ispezione;
- gli oneri che il gestore è tenuto a corrispondere e le modalità di pagamento.
E' compito della Commissione comunicare al gestore la data precisa dell'inizio dell'ispezione, almeno 5 giorni prima.
L'avvio di ispezione è inviato da ARPAE anche al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e al Comune, per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 27, comma 13 del decreto legislativo n. 105 del 2015.
5. La Commissione incaricata dello svolgimento delle ispezioni ai sensi dell'articolo 15 della legge è di norma, composta da tre ispettori rappresentanti rispettivamente di ARPAE (con funzione di referente), del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e dell'INAIL. Il personale incaricato deve essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) aver già effettuato almeno cinque ispezioni in qualità di uditore ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2015 oppure del decreto legislativo n. 334 del 1999;
b) aver partecipato ad apposito corso di formazione, superando con esito positivo il relativo esame finale, con successivo addestramento sul campo consistente nella partecipazione ad almeno tre ispezioni in qualità di uditore;
c) essere in possesso di comprovata esperienza di almeno cinque anni nel settore dei sistemi di gestione della sicurezza, che abbia incluso un periodo di addestramento sul campo con la partecipazione ad almeno due ispezioni in qualità di uditore.
6. I criteri e le procedure per la conduzione delle ispezioni sono specificati nell'Allegato H, Appendice 2 del decreto legislativo n. 105 del 2015 nel cui testo i riferimenti alle risultanze dell'istruttoria tecnica sono da intendersi rivolti all'istruttoria per la valutazione della Scheda Tecnica di cui all'articolo 2 della presente direttiva.
7. In analogia a quanto disposto dall'articolo 27, comma 8 del decreto legislativo n. 105 del 2015, entro quattro mesi dalla conclusione di ciascuna ispezione, ARPAE, in qualità di soggetto che ha disposto l'ispezione, sulla base del rapporto finale di ispezione vincolante predisposto dalla Commissione, comunica al gestore le relative conclusioni e tutte le misure da adottare, comprensive del cronoprogramma, con indicazione dei tempi e delle modalità di attuazione delle prescrizioni e delle raccomandazioni impartite.
8. ARPAE una volta ricevuta da parte del gestore la comunicazione di avvenuta ottemperanza, si può avvalere del Comitato per effettuare un eventuale sopralluogo di verifica.
9. L'atto conclusivo di ispezione è inviato da ARPAE al Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare e al Comune, per adempiere agli obblighi di cui all'articolo 27, comma 13 del decreto legislativo n. 105 del 2015. Tale atto è altresì inviato alla Regione, al Comitato di cui all'articolo 10 del decreto legislativo n. 105 del 2015, alla Direzione regionale e al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, all'INAIL e alla ASL territorialmente competente.
10. Se nel corso dell'ispezione è stato individuato un caso grave di non conformità al decreto legislativo n. 105 del 2015, entro sei mesi è effettuata un'ispezione supplementare.
11. Ispezioni straordinarie possono essere disposte in qualunque momento da ARPAE, con oneri a carico del gestore, di propria iniziativa o su richiesta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, allo scopo di indagare con la massima tempestività in caso di denunce gravi, incidenti gravi o "quasi incidenti”, nonché in caso di mancato rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente.
12. Per tutto quanto non specificato nella presente direttiva sono di riferimento i contenuti dell'articolo 27 e degli Allegati H ed I del decreto legislativo n. 105 del 2015.
Art. 5
Oneri per le ispezioni
1. Ai sensi dell'articolo 15 della legge, gli oneri relativi allo svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie negli stabilimenti di soglia inferiore sono a carico dei gestori e sono stabilite sulla base delle dichiarazioni che il gestore stesso fornisce nella Notifica (punto 5 del Modulo di Notifica) relativamente alla classe di appartenenza dello stabilimento ai fini dell'applicazione delle tariffe.
2. Le tariffe relative alle ispezioni sono indicate nel decreto legislativo n. 105 del 2015, alla Tabella II, Appendice 1, dell'Allegato I, precisando che per "prima verifica ispettiva", è da intendersi la prima ispezione eseguita ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2015.
3. Gli importi derivanti dalle tariffe di cui al comma 2 sono versati in apposito capitolo di bilancio di ARPAE per essere poi ripartiti tra gli Enti che partecipano alla Commissione ispettiva sulla base di apposito accordo.
Art. 6
Raccordo tra i soggetti preposti ad effettuare ispezioni presso lo stabilimento
1. Ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge, i soggetti preposti alle ispezioni di cui all'articolo 4 della presente direttiva, si raccordano con gli altri preposti ad effettuare ispezioni ai sensi delle normative, con particolare riguardo ai controlli per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907 del 2006 (REACH) e ai controlli per il rispetto delle prescrizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006.
2. Ai fini del raccordo di cui al comma 1, il Piano regionale delle ispezioni ed i relativi programmi annuali di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, sono inviati alle altre autorità competenti, con l'obiettivo di raggiungere un coordinamento già in fase di loro predisposizione, e per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di accertamenti.
ALLEGATO A
Scheda Tecnica
A) Informazioni generali
A. 1 Nominativo del gestore, codice fiscale ed indirizzo (sede legale) del gestore.
A. 2 Denominazione, ubicazione dello stabilimento e nominativo del Direttore Responsabile.
A. 3 Nominativo del responsabile della stesura della scheda, le sue esperienze in campo nonché la/le persone fisiche e/o giuridiche e le organizzazioni che hanno partecipato alla stesura della scheda medesima.
A. 4 Coordinate del baricentro geometrico dello stabilimento georiferito nel sistema di coordinate geografiche -lat/long- ETRF2000/WGS84.
Le corografie, le mappe, le planimetrie, i disegni in genere richiesti nei punti seguenti, sono presentati a corredo della scheda, aggiornati alla data della loro presentazione e corredati da opportuno descrizione (legenda) che consenta l'adeguata individuazione, nel sistema riferimento cartografico indicato, dei dettagli rappresentati, in particolar modo dei siti di attività industriali che non rientrano nell'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 105 del 2015 e delle aree e sviluppi urbanistici che potrebbero essere all'origine o aumentare il rischio o le conseguenze di incidenti rilevanti e di effetti domino. La documentazione cartografica di cui al presente punto è fornita anche in strati informativi georeferenziati in formato digitale, raster o vettoriale, georeferito nel sistema di coordinate geografiche ETRF2000/WGS84. Le informazioni sono fornite in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georefenziato editabile ad es. shapefile *.shp
A. 5 Localizzazione ed identificazione dello stabilimento mediante Corografia aggiornata in scala non inferiore a 1:25.000, sulla quale sia evidenziato il perimetro dello stabilimento. Tale mappa deve comprendere un'area avente raggio di almeno 2 km attorno allo stabilimento. Su tale mappa deve essere indicata la destinazione degli edifici esistenti, con particolare riferimento agli ospedali, alle scuole, agli uffici e alle industrie, con la precisazione del tipo di industria se noto, nonché la presenza di linee ferroviarie, strade, autostrade, porti, aeroporti e corridoi aerei di atterraggio e decollo.
B) Informazioni sullo stabilimento e sulle sostanze pericolose
B. 1 Planimetrie dello stabilimento:
- in scala 1:2.000;
- in scala adeguata alle dimensioni dello stabilimento e comunque non inferiore a 1:500 con l'indicazione degli impianti e dei depositi in cui sono presenti le sostanze pericolose;
- Piante e sezioni degli impianti e/o depositi, con eventuali particolari significativi in scala non inferiore a 1:200.
Indicare, inoltre, in planimetria l'ubicazione dei punti critici degli impianti e/o depositi.
Le informazioni relative ai confini, punti critici impianti e/o depositi dello stabilimento sono fornite in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georefenziato editabile ad es. shapefile *.shp
B. 2 Descrizione dettagliata dell'attività in riferimento a qualsiasi operazione e/o processo effettuati nello stabilimento che comporti o possa comportare la presenza di sostanze pericolose, nonché in riferimento al trasporto effettuato all'interno dello stabilimento ed al deposito connesso a tale operazione. Per gli stoccaggi, allegare l'elenco dei serbatoi indicandone tipologia costruttiva (tetto fisso, tetto galleggiante, atmosferici, in pressione, ecc.), capacità, caratteristiche (serbatoio interrato, tumulato, ecc), impermeabilizzazione e capacità dei relativi bacini di contenimento.
B. 3 Schema a blocchi del processo, con indicazione delle materie prime che entrano e dei prodotti che escono e i relativi regimi di temperatura, pressione e portata.
B. 4 Schema di processo semplificato (Process Flow Diagrams PFD) in cui siano riportate le principali apparecchiature (reattori, colonne di distillazione, scambiatori di calore, pompe, compressori, ecc.), i vari collegamenti tra le stesse e la relativa strumentazione di controllo e di sicurezza (indicatori di livello, di pressione, di temperatura, pressostati, livellostati, valvole di sicurezza, dischi di rottura, ecc.).
B. 5 Indicare la capacità produttiva dello stabilimento. Indicare inoltre i flussi in/out di sostanze pericolose: compilare le sottostanti Tabelle A e B.
TAB. A - FLUSSI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN INGRESSO |
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Sostanza |
Q.tà tot (t) |
Autobotti (n°) |
Q.tà (t) |
Ferrocisterne (n°) |
Q.tà (t) |
Navi (n°) |
Q.tà (t) |
Altro |
Q.tà (t) |
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TAB. B - FLUSSI DI SOSTANZE PERICOLOSE IN USCITA |
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Sostanza |
Q.tà tot (t) |
Autobotti (n°) |
Q.tà (t) |
Ferrocisterne (n°) |
Q.tà (t) |
Navi (n°) |
Q.tà (t) |
Altro |
Q.tà (t) |
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B. 6 Elenco delle sostanze pericolose stoccate e/o utilizzate e/o prodotte (codici di indicazione di pericolo H ai sensi del Regolamento CE n. 1272/2008, quantità massima presente in stabilimento in tonnellate, ecc).
B. 7 Esplicitare l'assoggettabilità al decreto legislativo n.105 del 2015 secondo i criteri indicati nell'Allegato 1 allo stesso decreto.
B.8 Schede di sicurezza delle sostanze pericolose (Rif. Regolamento 1907/2006/CE e s.m.i.).Fornire la classificazione notificata o armonizzata di cui all'allegato VI tabella 3.1 del Regolamento 1272/2008/CE delle sostanze pericolose e relative schede di sicurezza (rif. Regolamento 1907/2006/CE e s.m.i)
B.9 Comportamento chimico/fisico delle sostanze pericolose nelle condizioni normali e/o anomali prevedibili di stoccaggio o di utilizzazione, con particolare riferimento alla suscettibilità a dare origine a fenomeni di instabilità nelle condizioni normali di temperatura e pressione di processo o stoccaggio.
B.10 Precisazione delle sostanze pericolose che possono originarsi per modificazione o trasformazione della sostanze considerate a causa di anomalie prevedibili nell'esercizio dell'impianto, quali ad esempio variazioni di condizioni di processo (temperatura, pressione, portata, rapporto stechiometrico dei reagenti, imperfetto dosaggio del catalizzatore, presenza di impurezze, ecc.); indicare inoltre, i meccanismi di reazione, la cinetica chimica e le condizioni termodinamiche (calori di reazione, AT adiabatici ecc..). Evidenziare infine situazioni di incompatibilità fra le sostanze contemporaneamente presenti in stabilimento ovvero con quelle utilizzate in emergenza, in grado di dare origine a violente reazioni, a prodotti di reazione pericolosi, oppure di rendere più difficoltose le operazioni di intervento in emergenza. Riportare la fonte dei dati/informazioni indicate.
C) Informazioni per l'identificazione dei pericoli e la valutazione della relativa probabilità e gravità
C. 1 Identificazione dei possibili eventi incidentali in base all'analisi storica e all'esperienza operativa su incidenti, "quasi incidenti” ed anomalie di funzionamento, ed in base a tecniche di analisi espletate secondo lo stato dell'arte (Hazop, what if, FMEA, ecc). L’identificazione degli eventi incidentali deve essere svolta anche in base a cause esterne quali quelle connesse ad effetti domino e cause naturali come terremoti o inondazioni.
C. 2 Stima della probabilità (occasioni/anno) di accadimento degli eventi incidentali mediante costruzione e risoluzione numerica di alberi logici (Fault Tree) o mediante l'elaborazione statistica di dati storici.
C. 3 Identificazione ed evoluzione degli scenari incidentali e stima delle probabilità (occasioni/anno) mediante costruzione e risoluzione numerica di alberi logici (Event Tree).
C. 4 Determinazione delle conseguenze correlate agli scenari incidentali identificati in base all'utilizzo di modelli di simulazione, codici di calcolo ecc... e delle relative aree di danno, stimate in base al superamento dei valori di soglia, come definiti dalle disposizioni adottate rispettivamente ai sensi degli articoli 21 e 22 del decreto legislativo n. 105 del 2015 (pianificazione dell’emergenza esterna e assetto del territorio e controllo dell’urbanizzazione). Le informazioni relative alle aree di danno, di cui sopra sono fornite, in strati informativi distinti, anche in formato vettoriale georeferenziato editabile (ad es. esempio shapefile *. shp).
C. 5 Gli scenari incidentali devono essere valutati in base alle condizioni meteorologiche più conservative nella zona in cui è insediato lo stabilimento. Devono essere forniti dati relativi alle velocità del vento, alle direzioni prevalenti, alle temperature, e alle condizioni di stabilità atmosferica riferibili ad un periodo di almeno cinque anni, ove disponibili. Le valutazioni delle conseguenze devono essere effettuate almeno in condizioni meteo D5 e F2.
C. 5 Evidenziare sulla base della cronologia degli eventi bis geofisici, meteomarini, ceraunici e di dissesto idrogeologico quali inondazioni e terremoti (ove disponibili) eventuali ripercussioni sulla sicurezza, con riferimento agli scenari incidentali di cui al punto C.3, ovvero all'esclusione effettiva della possibilità di incidente indotto (Rischio Na-Tech).
C. 6 Rappresentazione cartografica in scala 1:2.000 (o scala adeguata) delle aree di danno interne ed esterne allo stabilimento (o del loro inviluppo), per ciascuna tipologia di danno identificata al punto C.4, in cui sono indicati gli obiettivi vulnerabili presenti nelle aree di danno esterne allo stabilimento (es. scuole, ospedali, uffici pubblici, edifici residenziali, luoghi di ritrovo, strade, altri impianti industriali presenti ecc.).
C.7 Valutazione dell'entità delle conseguenze ambientali degli scenari incidentali in grado di procurare deterioramento di una risorsa naturale con riferimento ai criteri individuati dall'Allegato 6 al decreto legislativo n. 105 del 2015 "Criteri per la notifica di un incidente rilevante alla Commissione”.
C.8 Descrizione del comportamento degli impianti in caso di indisponibilità parziale o totale delle reti di servizio (elettricità, acqua di raffreddamento, vapore, azoto, aria compressa, ecc.). Descrivere inoltre le misure per garantire il funzionamento delle apparecchiature critiche anche in condizioni di emergenza ed in caso di calamità naturali.
C.9 Indicazione delle precauzioni adottate per evitare gli eventi incidentali o quanto meno per minimizzarne la possibilità di accadimento e/o l'entità delle conseguenze:
- dal punto di vista gestionale: in relazione al Documento di Politica e all'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza (SGS), individuare la rilevanza di ogni elemento del SGS almeno per ogni elemento critico desunto dall'analisi di sicurezza dello stabilimento, la rilevanza nei riguardi del Sistema di Gestione della Sicurezza, gli interventi pianificati ed i miglioramenti ottenuti o previsti, in termini puntuali sia analitici o con eventuali indicatori di prestazione;
- dal punto di vista progettuale e costruttivo: norme e criteri utilizzati nella progettazione e nella realizzazione delle varie componenti dello stabilimento (impianti elettrici, strumentazioni, strutture, tubazioni, serbatoi, ecc.), criteri di protezione dei contenitori e dei serbatoi (sistemi di contenimento, apparecchiature di controllo, ecc.). Indicare i luoghi dello stabilimento in cui è presente il pericolo di formazione e persistenza di miscele infiammabili e/o esplosive e/o tossiche e le misure conseguentemente adottate (DLgs 81/08, artt. 293 e 294);
- dal punto di vista impiantistico: dispositivi di blocco e allarme, indicatori di livello, strumentazione di sicurezza, valvole di sezionamento telecomandate, sistemi di abbattimento, sistemi di rilevamento, precauzioni e sistemi per il controllo ed il contenimento del rischio Na-Tech (vd. punto C5 bis) ecc.;
- dal punto di vista operativo: in riferimento alle risultanze dell'analisi di sicurezza e specificandone la congruenza con essa, indicare i controlli sistematici delle zone critiche, programmi di manutenzione e ispezione periodica, verifica di sistemi di sicurezza e blocchi, Manuali Operativi, Piani di Emergenza Interni, ecc.
C. 10 Gestione dei rifiuti pericolosi: precisare gli adempimenti effettuati ai sensi della normativa vigente per la gestione all'interno dello stabilimento dei rifiuti che presentano o possono presentare, nelle condizioni esistenti nello stabilimento, proprietà analoghe, per quanto riguarda la possibilità di incidenti rilevanti, a quelle delle sostanze pericolose di cui all'art. 3 comma 1, lettera l del Decreto legislativo n. 105 del 2015 anche in relazione a quanto previsto dalla nota 5 dell'Allegato 1 al medesimo decreto.
D) Situazioni di emergenza e relativi apprestamenti
D. 1 Specificare le sostanze emesse in condizioni anomale di funzionamento e in caso di incidente. In particolare, nell'ipotesi di incendio, si specifichino i prodotti di combustione. Si descrivano inoltre gli effetti delle sostanze emesse nell'area potenzialmente interessata.
D. 2 Indicare gli effetti diretti di incendi o esplosioni con le parti di stabilimento ove siano presenti sostanze pericolose e specificare gli effetti degli incidenti indotti.
D. 3 Descrivere, alla luce degli eventi individuati ai punti precedenti, le misure previste per evitare, in caso di incendio e/o esplosione, il danneggiamento di strutture, di serbatoi, di apparecchiature e di condotte contenenti sostanze infiammabili e/o tossiche. Sulla base delle ipotesi di incidente considerate e della stima delle relative conseguenze (irraggiamento e/o sovrappressione)occorre verificare se le strutture interessate (contenitori metallici, edifici, ecc.) resistono di per sé o se necessitano di provvedimenti aggiuntivi (rivestimenti per la resistenza al fuoco, raffreddamento con acqua, muri antiesplosione, travi di ancoraggio, ecc.) qualora il loro coinvolgimento possa aggravare le conseguenze dell'incidente.
D. 4 Descrivere i sistemi adottati per contenere sversamenti rilevanti di sostanze infiammabili sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici (valvole di intercettazione, barriere d'acqua, barriere di vapore, bacini di contenimento, panne galleggianti, ecc.) al fine di limitare, in caso di spandimento e successivo incendio, l'estensione della superficie incendiata. Descrivere inoltre i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi.
D. 5 Descrivere i sistemi adottati per contenere gli sversamenti rilevanti sul suolo e/o nei sistemi fognanti e nei corpi idrici di liquidi tossici o pericolosi per l'ambiente, i sistemi eventualmente previsti per l'intercettazione ed il successivo contenimento e convogliamento a volumi di raccolta. Si specifichino i criteri adottati nella progettazione di tali sistemi.
Allegare la planimetria dello stabilimento con l'indicazione della rete fognaria.
D. 6 Descrivere le eventuali fonti di rischio mobili quali ad esempio serbatoi mobili (autobotti, ferrocisterne, fusti, ecc.) utilizzati per il trasporto interno di sostanze pericolose. Descrivere inoltre le vie di percorrenza, i punti di carico, scarico e stazionamento; definire le precauzioni adottate al fine di prevenire il rischio ad essi associato.
D. 7 Compilare la Tabella C riportando gli eventi considerati nel proprio documento di valutazione dei rischi.
TAB. C - PROSPETTO RIASSUNTIVO DELL'ANALISI DEI RISCHI DI INCIDENTE RILEVANTE |
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Top event (n°) |
Identificativo dell'impianto o della zona dello stabilimento |
Descrizione sintetica dell'evento (a) |
Conseguenze stimate (b) |
Frequenza di accadimento (c) |
Misure di prevenzione e/o mitigazione attuate |
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(a) descrizione delle cause che portano all'evento, della durata ipotizzata, delle quantità rilasciate;
(b) indicare la tipologia di scenario e le distanze calcolate in corrispondenza delle soglie di danno a persone e strutture indicate nei decreti di riferimento;
(c) fornire una valutazione qualitativa o il valore in termini di occ/anno.
E) Misure contro l'incendio
E. 1 Descrivere gli impianti, le attrezzature e l'organizzazione per la prevenzione e l'estinzione degli incendi, precisando i criteri di dimensionamento degli stessi. Allegare la planimetria dello stabilimento con indicati i sistemi antincendio.
E. 2 Precisare se la progettazione del sistema di drenaggio ha previsto di far fronte all'aumento del flusso d'acqua durante la lotta contro il fuoco e se è prevista l'intercettazione dei flussi ed il successivo convogliamento a volumi di raccolta, evidenziando i criteri di dimensionamento di questi ultimi.
E. 3 Indicare le fonti di approvvigionamento idrico da utilizzare in caso di incendio e la quantità d'acqua disponibile per il suo spegnimento. Precisare anche la quantità ed il tipo di liquido schiumogeno, di polveri ed altri estinguenti eventualmente presenti, evidenziando i criteri di scelta e di individuazione delle suddette quantità. Indicare inoltre l'eventuale presenza di sistemi di estinzione con gas inerte o di spegnimento con vapore.
E. 4 Precisare la posizione autorizzativa concernente la prevenzione incendi per tutte le attività ricadenti nell'ambito di applicazione del D.P.R. 151/2011.
F) Informazioni sul Sistema di Gestione della Sicurezza adottato
F. 1. Riportare il documento di definizione della Politica di Prevenzione degli incidenti rilevanti di cui all'articolo 14, comma 1 del decreto legislativo n. 105 del 2015 e l'articolazione del Sistema di Gestione della Sicurezza.
F. 2. Indicare la struttura organizzativa in forma grafica, con diagrammi a blocchi in cui siano evidenziate le dipendenze gerarchiche e funzionali; in particolare esplicitare le funzioni dell'organigramma impegnate nelle posizioni chiave per la sicurezza e le relative mansioni.
F. 3 Indicare il numero dei dipendenti dello stabilimento.
F. 4 Indicare il numero di persone, non dipendenti, presenti nel sito a vario titolo e specificare le funzioni che svolgono.
F.5 Dichiarare l'eventuale adesione dell'azienda a Sistemi di Gestione volontari e nel caso, elencarli ed indicare la data di certificazione.
F.6 Descrivere gli eventuali incidenti, "quasi incidenti” ed anomalie accaduti nello stabilimento e indicare la data di accadimento.
F. 7 Allegare il Piano di Emergenza Interno completo di planimetrie (vie di fuga, punti di raccolta ecc..).
G) Compatibilità territoriale
G. 1 Ai fini della valutazione di compatibilità territoriale da parte dell'Autorità competente, si forniscano le informazioni di cui al decreto ministeriale adottato ai sensi dell'articolo 22, comma 3 del decreto legislativo n. 105 del 2015 e in particolare nel caso di Depositi di GPL e Depositi di liquidi infiammabili e/o tossici si applichino i criteri di valutazione delle compatibilità definiti nell'ambito della normativa vigente e delle eventuali successive modifiche.
ALLEGATO B
Elementi del Piano delle ispezioni ordinarie
Il decreto legislativo n. 105 del 2015 all'articolo 27, comma 3, specifica che la pianificazione regionale delle ispezioni ordinarie deve contenere i seguenti elementi:
a) una valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza;
b) la zona geografica del Piano di ispezione;
c) l'elenco degli stabilimenti contemplati nel Piano;
d) indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto
c) dei gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino;
e) indicazioni per l'individuazione, nell'elenco di cui al punto
c) degli stabilimenti in cui i rischi esterni o fonti di pericolo particolare potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante;
f) l'indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie;
g) l'indicazione dei criteri e delle procedure per l'effettuazione delle ispezioni straordinarie;
h) ove applicabili, le disposizioni di cooperazione tra le varie Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controllo effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Dlgs 152/2006 (AIA).
Nello specifico:
Elemento a) - Valutazione generale dei pertinenti aspetti di sicurezza
Gli aspetti di sicurezza che devono essere tenuti presenti, in termini generali, ai fini di una valutazione dei pericoli di incidenti rilevanti associati ad un singolo stabilimento, anche in relazione alla sua collocazione territoriale e ambientale sono indicati nello stesso Allegato H al decreto legislativo n. 105 del 2015, e sono:
a) pericolosità delle sostanze presenti e dei processi produttivi utilizzati;
b) risultanze delle ispezioni precedenti;
c) segnalazioni, reclami, incidenti e "quasi incidenti”;
d) stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino;
e) concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante;
f) collocazione dello stabilimenti in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante;
g) pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante;
h) vie di propagazione della sostanza pericolosa.
Tali aspetti costituiscono, di fatto, anche i criteri generali su cui si basa la programmazione annuale delle ispezioni (1).
Elemento b) - Zona geografica di riferimento del Piano
La zona di riferimento del Piano è la Regione Emilia-Romagna, suddivisa in 9 Province geografiche: Piacenza, Parma, Reggio- Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini.
Elemento c) - Elenco degli stabilimenti contemplati nel Piano
La pianificazione deve prendere a riferimento l'elenco ufficiale degli stabilimenti di soglia INFERIORE trasmesso da ISPRA, ed aggiornato - solitamente- al mese di dicembre ultimo scorso, coordinato con l'elenco degli stabilimenti di cui all'articolo 14 della legge.
Elemento d) - Elenco dei Gruppi di stabilimenti che presentano un possibile effetto domino ai sensi dell'art. 19 del medesimo decreto.
Ai sensi del decreto legislativo n. 105 del 2015 (art. 19) è il Comitato tecnico di cui all'articolo 10 del medesimo decreto (CTR) che, in accordo con la Regione, individua gli stabilimenti o gruppi di stabilimenti di soglia inferiore e superiore, per i quali la probabilità o la possibilità o le conseguenze di un incidente rilevante possono essere maggiori a causa della posizione geografica, della vicinanza degli stabilimenti stessi o dell'inventario delle sostanze pericolose presenti. L'elenco a cui questo elemento fa riferimento, è pertanto quello approvato in sede di CTR.
Elemento e) - Elenco degli stabilimenti in cui i rischi esterni o fonti di pericolo particolare potrebbero aumentare il rischio o le conseguenze di un incidente rilevante
Il Piano, per dettagliare i contenuti di questo elemento, può fare riferimento in base alla disponibilità dei dati, alla:
- Pericolosità geologica (dettagliando il fattore ag relativo all'accelerazione di picco orizzontale in caso di sisma con Tr=475 anni, la classe di sottosuolo ai fini del calcolo dell'azione sismica attesa, ed il rischio di potenziale instabilità legato al fenomeno della liquefazione in caso di forti terremoti e al rischio frane);
- Pericolosità/rischio alluvioni (ai sensi della DIR 2007/60/CE).
In prima analisi, le valutazioni potranno essere legate esclusivamente ad una valenza "territoriale", associati cioè alla posizione dello stabilimento sul territorio, non tenendo conto delle eventuali azioni che potrebbero essere state attuate dal gestore, per influenzare la vulnerabilità/resistenza delle singole costruzioni. Con il tempo e l'aumentare della consapevolezza, potranno essere inserite in tale valutazione, elementi specifici relativi a ciascuno stabilimento, per rendere le valutazione finali più circostanziate alle singole realtà.
Elemento f) - L'indicazione delle procedure per la programmazione e l'effettuazione delle ispezioni ordinarie
Nel Piano occorre fare riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia (si veda in particolare l'articolo 15 della legge e l'articolo 4 della presente direttiva).
Elemento g) - Procedure per le ispezioni straordinarie da effettuare ai sensi del comma 7 del medesimo articolo
Nel Piano occorre fare riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia (si veda in particolare l'articolo 15 della legge e l'articolo 4 della presente direttiva).
Elemento h) - Ove applicabili, le disposizioni di cooperazione tra le varie Autorità che effettuano ispezioni presso lo stabilimento, con particolare riguardo ai controllo effettuati per verificare l'attuazione del Regolamento n. 1907/2006 REACH ed il rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione Integrata Ambientale di cui al Dlgs 152/2006 (AIA).
Nel Piano occorre fare riferimento a quanto previsto dalla normativa regionale vigente in materia e ad eventuali azioni intraprese in tal senso (si veda in particolare l'articolo 8, comma 2 della legge e l'articolo 6 della presente direttiva).
_________
1 ) cfr. Allegato H, paragrafo 4 "Criteri per la pianificazione e la programmazione delle ispezioni"
ALLEGATO C
Criteri e procedure per la programmazione annuale delle ispezioni ordinarie
Il Decreto legislativo n. 105 del 2015 all'articolo 27, comma 4 prevede che l'intervallo tra due visite ispettive consecutive in loco, sia stabilito in base alla valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante relativi agli stabilimenti.
Nel caso in cui tale valutazione non sia stata effettuata, l'intervallo non è comunque superiore a tre anni, per gli stabilimenti di soglia inferiore e ad un anno per quelli di soglia superiore.
In analogia a quanto proposto dal Ministero dell'Interno nel Piano nazionale delle ispezioni relativo agli stabilimenti di soglia superiore, che ha fornito i criteri per effettuare tale valutazione sistematica, individuando così tre differenti livelli di priorità e di frequenza d'ispezione (priorità I- frequenza annuale (quella minima prevista in mancanza di valutazione), priorità II- frequenza biennale, priorità III - frequenza triennale) nel presente Allegato si propongono criteri analoghi, individuando così altrettanti differenti livelli di priorità e di frequenza d'ispezione per gli stabilimenti di soglia inferiore:
- priorità I - frequenza triennale (quella minima prevista in mancanza di valutazione);
- priorità II - frequenza quadriennale;
- priorità III - frequenza quinquennale.
La valutazione sistematica
Il percorso di valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associati ad ogni stabilimento, prevede sostanzialmente tre fasi:
1) valutazione dei parametri riportati nelle Tabelle Av H ed assegnazione ad ogni parametro del relativo punteggio;
2) effettuazione della sommatoria dei punteggi ottenuti;
3) identificazione del livello di priorità e quindi della rispettiva frequenza d'ispezione presso lo stabilimento.
In base al punteggio totale ottenuto, si stabiliscono i seguenti livelli di priorità e frequenze d'ispezione:
Punti totali |
Livello di Priorità |
Frequenza di ispezione |
≤ 16 |
I |
triennale |
da 17 a 27 |
II |
quadriennale |
≥ 28 |
III |
quinquennale |
Tabella A - pericolosità sostanze presenti e dei processi produttivi |
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Punti |
Tipo di pericolo |
Tipo di stabilimento |
1 |
Tossici |
a) Stabilimenti con impianti chimici per la produzione di gas tossici liquefatti |
b) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in serbatoi |
||
Infiammabili |
a) Raffinerie e stabilimenti petrolchimici |
|
Esplosivi |
a) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.1 e 1.2 |
|
b) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.3 |
||
c) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.4 |
||
2 |
Tossici |
c) Stabilimenti chimici con stoccaggio di gas tossici in fusti |
d) Stabilimenti chimici con stoccaggi di sostanze tossiche in serbatoi |
||
Infiammabili |
b) Stoccaggio e rigassificazione GNL |
|
Esplosivi |
d) Produzione e stoccaggio esplosivi di categoria UN/ADR 1.5 e 1.6 |
|
e) Stoccaggio di esplosivi di categoria UN/ADR 1.1-1.6 |
||
3 |
Tossici |
e) Stabilimenti chimici con stoccaggio di sostanze tossiche in fusti |
Infiammabili |
c) Stabilimenti chimici con processi che impiegano liquidi infiammabili |
|
d) Stabilimenti chimici con stoccaggio di liquidi infiammabili in serbatoi |
||
e) Stoccaggi sotterranei di gas naturale |
||
f) Stoccaggio, movimentazione e imbottigliamento GPL |
||
g) Depositi di prodotti petroliferi |
||
altro |
a) Trattamento di metalli mediante processi elettrolitici o chimici |
|
b) Produzione metalli non ferrosi |
||
c) Lavorazione metalli ferrosi/non ferrosi |
||
d) Centrali termoelettriche |
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e) Stabilimenti che detengono sostanze pericolose per l'ambiente |
Tabella B - risultanze delle ispezioni precedenti |
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Punti |
Livello |
Descrizione |
1 |
Insufficiente |
SGS-PIR al di sotto dei requisiti minimi di legge o standard del settore, molti aspetti del SGS-PIR non soddisfatti pienamente. Numerose prescrizioni e raccomandazioni. |
2 |
Mediocre |
SGS-PIR quasi conforme ai requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con diversi aspetti non pienamente soddisfatti. Significativo numero di prescrizioni e raccomandazioni. |
3 |
Sostanzialmente conforme ma migliorabile |
SGS-PIR soddisfa i requisiti minimi di legge o standard del settore, ma con alcuni aspetti non pienamente soddisfatti. Alcune prescrizioni e molte raccomandazioni. |
4 |
Buono |
SGS-PIR al di sopra dei requisiti minimi di legge o standard di settore, la maggior parte degli aspetti del SGS-PIR sono pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in molti aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche prescrizioni e raccomandazioni. |
5 |
Ottimo |
Atteggiamento proattivo nell’individuare e attuare i possibili miglioramenti, tutti gli aspetti del SGS-PIR pienamente soddisfatti. Efficaci procedure in tutti gli aspetti dell'organizzazione aziendale. Poche raccomandazioni. |
Tabella C - segnalazioni, reclami, incidenti e quasi -incidenti |
|
Punti |
Descrizione |
1 |
Diverse evidenze di seri reclami e segnalazioni, quasi- incidenti, casi di non conformità o di almeno un grave incidente negli ultimi cinque anni. |
2 |
Almeno un serio reclamo o segnalazione, un quasi-incidente, un incidente o un caso di non conformità negli ultimi cinque anni. |
3 |
Non ci sono seri reclami o segnalazioni, incidenti o quasi- incidenti, e casi di non conformità negli ultimi cinque anni. |
Tabella D - stabilimenti o gruppi di stabilimenti con probabilità o possibilità di effetto domino |
|
Punti |
Descrizione |
1 |
Probabilità/possibilità di effetto domino con altri stabilimenti limitrofi o presenza di diverse condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante. |
2 |
Probabilità/possibilità di effetto domino con un altro stabilimento limitrofo o presenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante. |
3 |
Nessuna probabilità/possibilità di effetti domino con un altro stabilimento limitrofo e assenza di condizioni che possono aggravare le conseguenze di un incidente rilevante. |
Tabella E - concentrazione di più stabilimenti a rischio di incidente rilevante (*) |
|
Punti |
Descrizione |
1 |
a) Assenza di scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e |
b) assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati |
|
2 |
a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti |
b) Assenza di predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati |
|
3 |
a) Scambio tra i gestori degli stabilimenti di soglia superiore e di soglia inferiore delle informazioni necessarie per accertare la natura e l'entità del pericolo complessivo di incidenti rilevanti e |
b) predisposizione di rapporti o studi di sicurezza integrati |
(*) questa tabella è applicabile solo in caso di stabilimenti ricadenti in aree ad elevata concentrazione di stabilimenti nei quali è possibile l’effetto domino
Tabella F- collocazione dello stabilimenti in rapporto alle caratteristiche di vulnerabilità del territorio circostante |
|
Punti |
Presenza nella zona di attenzione individuata nel PEE di: |
1 |
Aree con destinazione residenziale, alta densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (oltre 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (oltre 500 persone presenti). |
2 |
Aree con destinazione residenziale, media densità-ospedali, case di cura, ospizi, asili, scuole inferiori, ecc. (fino a 100 persone presenti)-mercati stabili o altre destinazioni commerciali (fino a 500 persone presenti)-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (oltre 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (oltre 100 persone presenti all’aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri superiore a 1000/giorno). |
3 |
Aree con destinazione residenziale, bassa densità-centri commerciali, strutture ricettive, scuole superiori, università, ecc. (fino a 500 persone presenti)-luoghi di pubblico spettacolo (fino a 100 persone presenti all’aperto, 1000 al chiuso)-Stazioni ferroviarie (movimento passeggeri fino a 1000/giorno). |
4 |
Aree con destinazione residenziale, presenza di insediamenti abitativi sparsi- Luoghi soggetti ad affollamento rilevante, con frequentazione al massimo mensile (fiere, mercatini o altri eventi periodici. |
5 |
Aree con destinazione residenziale, rari insediamenti abitativi- Insediamenti industriali, artigianali, agricoli, e zootecnici |
6 |
Area limitrofa allo stabilimento, entro la quale non sono presenti manufatti o strutture in cui sia prevista l’ordinaria presenza di gruppi di persone. |
Tabella G - Pericolo per l'ambiente, in relazione alla vulnerabilità dei recettori presenti nell'area circostante |
|
Punti |
Presenza entro la distanza di 100 m dallo stabilimento |
1 |
Recettore ad alta vulnerabilità quali aree naturali o parchi destinati alla conservazione delle specie animali e vegetali. |
2 |
Recettore sensibile quale sito di particolare interesse. |
3 |
Recettore sensibile generico. |
4 |
Nessun recettore vulnerabile. |
Tabella H - Vie di propagazione della sostanza pericolosa |
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Punti |
Vie di propagazione |
1 |
Percorsi, sia diretti che indiretti, identificati. |
2 |
Mancanza di specifici percorsi identificati. |
In analogia a quanto specificato nel piano Nazionale delle ispezioni relative agli stabilimenti di soglia superiore, si precisa che è facoltà di ARPAE, quale autorità competente alla redazione dei programmi annuali di ispezione, effettuare una lettura di tipo integrato delle criticità eventualmente emerse da questa analisi, attribuendo se del caso, pesi differenti ai singoli riscontri.
La programmazione annuale delle ispezioni ordinarie: la procedura per la definizione del numero di ispezioni
La programmazione delle ispezioni ordinarie deve essere effettuata sulla base dei criteri elencati al paragrafo precedente che consentono di suddividere gli stabilimenti presenti nel territorio di competenza in 3 livelli di priorità, con frequenza ispettiva variabile da 3 a 5 anni.
Analogamente a quanto proposto dal Ministero dell’Interno per la programmazione delle ispezioni dei CTR negli stabilimenti di soglia superiore, si propone analogo percorso per la individuazione del numero di ispezioni annue da programmare da parte di ARPAE negli stabilimenti di soglia inferiore.
Indicato con I il numero di ispezioni da programmare nell’anno si ha:
I = i1+i2+i3+iN
dove con:
i1 = numero ispezioni annue in stabilimenti di priorità I
(frequenza triennale)
i2 = numero ispezioni annue in stabilimenti di priorità II
(frequenza quadriennale)
i3 = numero ispezioni annue in stabilimenti di priorità III
(frequenza quinquennale)
iN = numero ispezioni annue di "nuovi" o "altri" stabilimenti = 10% (i1+i2+i3)
I deve essere così determinato:
- gli stabilimenti di priorità I, devono essere ispezionati con frequenza triennale; al fine della necessaria distribuzione del carico di lavoro, nel primo anno si potranno programmare il 30% delle ispezioni relative a questo tipo di stabilimenti, suddividendo in parti uguali (cioè nel rimanente 35% per i successivi due anni) le restanti ispezioni. Alla fine di ogni ispezione l’ARPAE, sulla base di eventuali proposte motivate da parte della Commissione ispettiva, potrà confermare o aggiornare il livello di priorità, sempre sulla base dei parametri di riferimento di cui al paragrafo precedente.
- gli stabilimenti di priorità II, devono essere ispezionati con frequenza quadriennale; al fine della necessaria distribuzione del carico di lavoro si potranno programmare per ogni anno il 25% delle ispezioni relative a questo tipo di stabilimenti. Alla fine di ogni ispezione l’ARPAE, sulla base di eventuali proposte motivate da parte della Commissione ispettiva, potrà confermare o aggiornare il livello di priorità, sempre sulla base dei parametri di riferimento di cui al paragrafo precedente.
- gli stabilimenti di priorità III, devono essere ispezionati con frequenza quinquennale; al fine della necessaria distribuzione del carico di lavoro si potranno programmare per ogni anno il 20% delle ispezioni relative a questo tipo di stabilimenti. Alla fine di ogni ispezione l'ARPAE, sulla base di eventuali proposte motivate da parte della Commissione ispettiva, potrà confermare o aggiornare il livello di priorità, sempre sulla base dei parametri di riferimento di cui al paragrafo precedente.
- in relazione all'ingresso nel campo di assoggettabilità del Decreto legislativo n. 105 del 2015 di stabilimenti mai ispezionati in precedenza perché ricadenti nella definizione di "nuovo" stabilimento [ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e) del decreto] o di "altro" stabilimento [ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto] è necessario che l'ARPAE includa nella programmazione annuale un congruo numero di ispezioni in tali stabilimenti, in numero pari almeno al 10% del totale delle ispezioni programmate.
I criteri sopra indicati sono applicati da ARPAE con il necessario grado di flessibilità, soprattutto in relazione al numero complessivo degli stabilimenti presenti, alla loro ripartizione nei livelli di priorità, nonché sulla base della disponibilità di ispettori qualificati per la costituzione delle Commissioni ispettive. Sono pertanto ammessi scostamenti dalle percentuali sopra riportate, purché adeguatamente motivati e tenendo fermo il principio, stabilito dalla direttiva europea, che qualunque scostamento dalla frequenza annuale di ispezione può essere ammesso solo ad esito di una valutazione sistematica dei pericoli di incidente rilevante associati ad ogni singolo stabilimento.