Regione Campania
Delibera della Giunta Regionale 23 aprile 2014, n. 104
Piano nazionale delle attività di controllo sull’applicazione dei Regolamenti (CE) 1907/2006 (REACH), (CE) 1272/2008 (CLP) E (UE) 453/2010 (SDS) Anno 2014 "Attività del tavolo tecnico regionale."
B.U.R. 28 aprile 2014, n. 28
 

Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO CHE la Giunta Regionale
a) con Atto Deliberativo n. 372 del 23/03/2010 ha recepito l’Accordo Stato-Regioni, concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento (CE) n. 1907/2006 REACH e del Regolamento (CE) n. 1272/2008 individuando il Settore Assistenza Sanitaria Igiene Sanitaria Pubblica e Igiene e Medicina del Lavoro quale Area Regionale di Coordinamento in ordine agli adempimenti da attuare, compresa la partecipazione ai lavori del Gruppo Tecnico Interregionale REACH, e i Dipartimenti di Prevenzione delle ASL, quali “Autorità Competente”;
b) con deliberazione n. 494 del 04/10/2011 ha adottato il “Documento Tecnico per i Controlli Ufficiali del Regolamento REACH anno 2011”, disponendo che le attività previste dal “Piano Nazionale di Vigilanza REACH EN FORCE 2”, sono svolte direttamente dal Gruppo Tecnico di Vigilanza REACH (GTVR) della Regione Campania, costituito dagli ISPETTORI REACH, formati o formalizzati nella funzione dalle singole ASL, come definiti dalla citata delibera 373/2010, per l’anno 2011;
c) con successiva deliberazione 476 del 31/10/2013 ha confermato che le attività previste dal “Piano Nazionale di Vigilanza REACH EN FORCE 3”, sono svolte direttamente dal Gruppo Tecnico di Vigilanza REACH (GTVR) della Regione Campania, costituito dagli ISPETTORI REACH, formati o formalizzati nella funzione dalle singole ASL, anche per gli anni 2012 e 2013;
RILEVATO CHE sono state attivate le procedure per la costituzione del coordinamento regionale e si è avviata la costituzione nelle AA.SS.LL. della funzione REACH;
CONSIDERATO CHE
a) particolare attenzione è stata dedicata all’attività formativa ed informativa partecipando al corso RIPE USER organizzato a Roma nel mese di Luglio 2013 e al convegno nazionale organizzato a Milano dal Gruppo Tecnico Interregionale, nel mese di Gennaio 2014 sullo stato di attuazione dei Regolamenti REACH e CLP;
b) è stata garantita la partecipazione dei referenti regionali ai lavori del Gruppo Tecnico Interregionale REACH;
c) sono state svolte attività formative e informative regionali, con la realizzazione di corsi presso le AA.SS.LL. di Avellino, Salerno, Caserta e Napoli per operatori del dipartimento di prevenzione e un seminario in collaborazione con Unione Industriali di Napoli e Federchimica (17.6.2013);
VISTO CHE
a) il Ministero della Salute con nota n.0004976-P del 18/2/2014, ha adottato e trasmesso il “Piano Nazionale delle attività di controllo sui prodotti chimici -anno 2014”, proposto dal Comitato Tecnico di Coordinamento, sentito il Gruppo Tecnico di esperti delle Regioni e delle Province Autonome, predisposto secondo le indicazioni del Forum dell’ECHA, delle segnalazioni RAPEX su prodotti tessili, gioielli e bigiotteria e delle esperienze maturate nelle attività di controllo ufficiale degli anni 2012/2013;
b) il Gruppo Tecnico ha redatto il piano di lavoro 2014 secondo le suddette indicazioni;
PRESO ATTO CHE
a) risulta formalizzata l'organizzazione regionale preposta alle attività di vigilanza REACH;
b) il Gruppo Tecnico di Vigilanza REACH regionale, composto dai suddetti ispettori, ha proposto l’allegato A e condiviso l’allegato B per l’espletamento dei controlli ufficiali REACH per l’anno 2014, al fine di realizzare le attività previste dal “Piano Nazionale attività di controllo sui prodotti chimici anno 2014”;
RITENUTO, pertanto, che per l'anno 2014 la Regione Campania possa assolvere autonomamente gli obblighi previsti dal Piano di Vigilanza;
 

DELIBERA
 

Per le motivazioni indicate in premessa che di seguito si intendono integralmente riportate:
1. di stabilire che per l’anno 2014 le attività previste dal “Piano Nazionale di attività di controllo sui prodotti chimici - anno 2014” adottato dal Ministero della Salute, sono svolte autonomamente dalla Regione Campania secondo le competenze individuate nella D.G.R. n. 372 del 23.3.2010, D.G.R. n. 494 del 04/10/2011 e D.G.R. 476 del 31/10/2013, con le modalità indicate negli allegati A e B, che sono allegati alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di demandare alla Direzione Generale Tutela della Salute e Coordinamento del Sistema Sanitario Regionale l’adozione degli adempimenti connessi e consequenziali;
3. di disporre l’invio della presente deliberazione al Ministero della Salute quale Autorità Nazionale competente;
4. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul BURC.

ALLEGATO A

PIANO DI LAVORO 2014
(PROPOSTO DAL GTVR)
Attività 2014

Completamento REF 2 eseguendo due controlli, secondo le indicazioni dell’allegato B, presso imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i..
Completamento REF 3-1° fase con due controlli secondo le indicazioni dell’allegato B.
Realizzazione REF-3-2° fase, con due controlli entro il mese di Novembre 2014.
Realizzazione corso di formazione regionale per Ispettori REACH/CLP.
Implementare corsi di informazioni presso le AASSLL su REACH /CLP /SDS.
Completamento delle attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione 2010/2012, prorogato a tutto il 2013, al punto 2.7- Prevenzione delle patologie da esposizione, professionale e non, ad agenti chimici, fisici e biologici- Progetto 13: Implementazione sistema REACH/CLP per la tutela della salute umana (quadro d’insieme 2.7.1.)
 

ALLEGATO B

PIANO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO SULL'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI (CE) N. 1907/2006 (REACH) E (CE) N. 1272/2008 (CLP)
ANNO 2014


 

1. ADESIONE E REALIZZAZIONE PROGETTO REACH-EN-FORCE 3 - 2°FASE
1.1 - Metodi di individuazione delle imprese
1.1.1 - Target group

■ Imprese con il ruolo di fabbricante
■ Imprese con il ruolo di importatore
■ Imprese con il ruolo di rappresentante unico (OR) o di utilizzatore a valle direttamente riconducibili all'OR.
■ Imprese con il ruolo di utilizzatore a valle che re-importano

1.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese
■ imprese individuate dalla AC nazionale secondo le informazioni fornite dall'Agenzia delle dogane;
■ imprese con il ruolo di rappresentante unico, comunicate dal coordinatore nazionale REF3-2° fase su indicazione dell'ECHA;
■ imprese che fabbricano o importano sostanze CMR, o sostanze identificate ai sensi dell'art. 59 del Reg. REACH (http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table);
■ imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D.Lgs. 334/1999 e s.m.i o rientranti nel campo d'applicazione.

1.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo
■ portale RIPE;
■ elenco imprese trasmesse dalla AC nazionale anche in seguito ad elaborazione delle informazioni ricevute dall'Agenzia delle dogane e delle segnalazioni ricevute da parte dell'ECHA RIPE Focal Point;
■ archivi ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO);
■ Registro imprese presso le Camere di Commercio.
■ Database EPIWORK

1.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo
Sostanze fabbricate, importate in quanto tali o in quanto componenti di miscele con particolare riferimento a quelle individuate dalla AC nazionale in accordo con l'Agenzia delle dogane.

1.3 - Obiettivi del controllo
Verifica degli obblighi di pre-registrazione e registrazione delle sostanze in quanto tali o in quanto contenute in miscele.

1.4 - Quantificazione numerica dei controlli
Nel territorio di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono effettuati entro il 30 novembre 2014 almeno due controlli secondo i criteri e le modalità stabilite dal Forum dell'ECHA per la partecipazione al progetto coordinato REF-3-20 fase.
Sono fatti salvi i controlli eseguiti mediante metodologia di cui al progetto REF-3-20 fase condotti successivamente al 30 Novembre 2014 ed entro il 31 Dicembre 2014, come di seguito specificato.

1.5 - Modalità di trasmissione dati sugli OR e rendicontazione dei controlli
Entro il 30 maggio 2014, le Regioni e Province Autonome trasmettono al rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA (Coordinatore Nazionale del progetto REF-3-20 fase) la lista delle imprese con ruolo di rappresentante unico individuate nei controlli condotti fino a quel momento, mediante metodologia REF3, che abbiano sede legale in un Paese della Comunità EU diverso dall'Italia, utilizzando l'apposito formato prodotto dal Forum dell'ECHA. In Tabella 1 è riportato il quadro riassuntivo delle scadenze del presente piano.
Il coordinatore nazionale REF3-2° fase trasmette alle Regioni e Province Autonome entro il 15 luglio 2014 i dati sugli OR individuati nel territorio italiano da altri Stati Membri. A partire da tale data le Regioni e le Province autonome che riceveranno tali informazioni potranno integrare l'attività REF 3-2° fase già avviata il 1 febbraio 2014.
Entro il 30 Dicembre 2014, le Regioni e Province Autonome trasmettono al Coordinatore Nazionale del progetto REF-3-20 fase, il rapporto delle attività di controllo condotte nel rispetto dei criteri definiti dal Forum dell'ECHA per il progetto coordinato REF-3-20 fase, e redatto nel formato elettronico prodotto dal Forum dell'ECHA.
Per la modalità di rendicontazione dei controlli eseguiti mediante metodologia di cui al progetto REF-3-20 fase, condotti successivamente al 30 Novembre 2014 ed entro il 31 Dicembre 2014, si rimanda al successivo paragrafo 2.5 e Tabella 1

2. ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESEGUITA ANCHE MEDIANTE METODOLOGIA PROGETTI REACH- EN-FORCE 1 E/O 2
2.1 - Metodi di individuazione delle imprese
2.1.1 - Target group 1

■ imprese che formulano prodotti in settori di particolare rilievo nella produzione territoriale.
■ imprese che formulano deodoranti per l'ambiente (codici NACE 20.4 e 20.5);
■ imprese che formulano prodotti cosmetici non allo stadio di prodotti finiti (codici NACE 20.4 e 20.5);
■ imprese che fabbricano, importano o formulano specifici prodotti chimici per i settori dei trasporti (codici NACE 19.20 e 22.11), delle costruzioni (codici NACE 23.5 e 23.6),della gioielleria/bigiotteria (codice NACE 32.1), del tessile e peili (codici NACE 13, 14 e 15), limitatamente alle restrizioni di cui all'All. XVII Reg. REACH come di riportate nella Tabella 2;

2.1.2 - Criteri di priorità nella selezione delle imprese
■ imprese soggette agli obblighi di cui agli artt. 6 o 8 del D. Lgs. 334/1999 e s.m.i.
■ imprese che formulano miscele in quantità superiore a 100 tonnellate/anno complessivamente rispetto alla miscela di interesse.

2.1.3 - Fonti utilizzabili per l'individuazione delle imprese da sottoporre a controllo
■ portale RIPE;
■ archivi ASL e Agenzie Regionali/Provinciali per la Protezione Ambientale (IPPC/AIA/SEVESO);
■ Registro imprese presso le Camere di Commercio.
■ database EPIWORK.

2.2 - Tipologia di prodotti verso cui orientare il controllo
■ sostanze soggette a restrizioni - di cui all'All. XVII Reg. REACH - nei settori di trasporti, costruzioni, gioielleria/bigiotteria, tessile e pelli;
■ sostanze/miscele scelte in base alla pericolosità (CMR cat 1A e 1B, sensibilizzanti respiratori, pericolose per l'ambiente ai sensi del Reg. CLP) e al tonnellaggio.

2.3 - Obiettivi del controllo
■ verifica della comunicazione all'interno della catena di approvvigionamento (Titolo IV Reg. REACH); 
■ verifica della qualità dei dati delle SDS in coerenza con l'etichettatura di pericolo apposta sugli imballaggi delle sostanze e delle miscele (Allegato II al Reg. REACH, come modificato dal Reg. 453/2010);
■ verifica della conformità con gli obblighi di conservazione delle informazioni (art. 36 Reg REACH e 49 Reg. CLP);
■ verifica della conformità con gli obblighi di autorizzazione e restrizione (Titoli VII e Vili Reg.
■ verifica degli obblighi di notifica all'ECHA (art. 40 Reg. CLP).

2.4 - Quantificazione numerica dei controlli
Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni 181/CSR/2009, d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, programmano per l'anno 2014 numero e tipologia delle attività di controllo, sulla base delle specificità territoriali.
Le citate Autorità comunicano, entro il 28 febbraio 2014, alla AC nazionale e al rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA, il numero di controlli programmati e se intendono procedere nella attività di vigilanza autonomamente con proprio personale formato o con l'ausilio del gruppo ispettivo della AC nazionale, come previsto dall'Accordo Stato-Regioni sopra citato.
Laddove non risulti ancora formalizzata l'organizzazione regionale per l'espletamento delle attività di controllo di cui al presente Piano, l'AC nazionale procede direttamente all'esecuzione delle attività di controllo, concordando tempi e modalità con la Regione o Provincia Autonoma interessata.

2.5 - Modalità di rendicontazione dei controlli
Entro il 31 marzo 2015, secondo quanto stabilito al paragrafo 6.4 dell'Accordo Stato-Regioni N. 181/CSR/2009, sono trasmesse all'AC nazionale e al rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA le risultanze delle attività di controllo di cui al presente Piano ed effettuate entro il 31 Dicembre 2014 redatte secondo il format tecnico predisposto dalla medesima AC nazionale, in accordo con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH (vedi Tabella 1).

3. ATTIVITÀ DI INDAGINE
Le Autorità per i controlli REACH delle Regioni e Province autonome di cui al paragrafo 3.3 dell'Accordo Stato-Regioni 181/CSR/2009, d'intesa con l'Autorità per i controlli in materia di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e miscele, laddove diversa, danno riscontro, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili e compatibilmente con le attività di controllo già programmate" alle richieste eventualmente avanzate dall'AC nazionale, anche su segnalazione ECHA o altri Stati membri, e/o da un'Autorità per i controlli afferente ad altra Regione/Provincia autonoma,

4. INDIRIZZI METODOLOGICI PER LA CONDUZIONE DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO
a. In presenza di un sistema informativo nelle imprese per l'associazione sostanza-status di (pre)-registrazione, si ritiene opportuno ricorrere a controlli a campione.
b. Qualora si tratti di produzioni/importazioni multiple e complesse di sostanze e miscele, si predilige la valutazione a campione di sostanze o miscele classificate come CMR cat. 1 e 2, sensibilizzanti respiratori e pericolose per l'ambiente ai sensi del Reg. CLP.
c. La valutazione dei dati quantitativi di fabbricazione e importazione può tenere conto delle autodichiarazioni aziendali, salvo palesi incongruenze; in alternativa è possibile eseguire un controllo a campione sull'attendibilità del sistema di gestione riguardante la registrazione dei quantitativi fabbricati e/o importati.
d. Le tecniche di controllo da utilizzare per l'esecuzione del controllo ufficiale sono quelle indicate al paragrafo 1.2 dell'Accordo Stato-Regioni 181/CSR/2009; per le attività previste nel presente Piano si indica come tecnica preferenziale quella dell'ispezione che si avvale anche di esami documentali pre- e post- l'attività in campo.
e. Le ispezioni sono condotte da personale corrispondente a quello indicato al paragrafo 5 dell'accordo di Conferenza Stato-Regioni N. 181/CSR/2009 formato negli specifici corsi istituzionali.
f. Con l'obiettivo di condurre un esame documentale efficace e facilitare così la fase del controllo mediante ispezione, si considera opportuno integrare le informazioni raccolte ed elaborate tramite gli strumenti per l'individuazione delle imprese da sottoporre al controllo, con le risultanze del questionario pre-ispettivo predisposto dall'AC nazionale.
In base all'esperienza maturata durante i controlli nell'ultimo triennio in fase di ispezione si evidenzia l'utilità di azione integrata tra Servizio Sanitario Regionale e ARPA.

Tabella 1 - Schema riassuntivo delle attività principali: trasmissione dati OR e rendicontazione dei controlli

Attività

Scadenza

Modalità

REF 3-seconda fase- trasmissione da parte delle Regioni e Province Autonome dei dati relativi agli OR basati in Stati membri EU diversi dall'Italia.

30.05.2014

Trasmissione dei dati utilizzando il formato predisposto dal Forum dell'ECHA  e diffuso dal coordinatore nazionale REF-3.

Trasmissione alle Regioni e Province Autonome dei dati sugli OR individuati nel proprio territorio da altri Stati Membri

15.07.2014

Trasmissione via e-mail PEC da parte del coordinatore nazionale REF3-2° fase.

REF 3 - seconda fasee: rendicontazione delle attività di controllo.

30.12.2014

Trasmissione dei dati da parte delle Regioni e province Autonome al coordinatore nazionale REF-3.
La trasmissione è effettuata mediante il formato elettronico predisposto dal Forum dell'ECHA e diffuso dal cordinatore nazionale REF-3.

PNC 2014 - rendicontazione complessiva.

31.03.2015

Trasmissione via e-mail PEC all'AC nazionale e al rappresentante italiano presso il Forum dell'ECHA del format tecnico predisposto dalla AC nazionale, in accordo con il Gruppo Tecnico Interregionale REACH.


Tabella 2: schema individuazione target per il controllo delle restrizioni

settore

NACE

Sostanza/e-voce
Allegato XVII REACH

matrici

trasporti

19.20; 22.11

IPA- 50

Olii diluenti; pneumatici

costruzioni

23.5; 23.6

Cr VI

Cemento

gioielleria/bigiotteria

32.1

Cd- 23
Ni- 27
Pb- 63

Articoli di gioiellerie e bigiotteria e loro parti metalliche

tessile e pelli

13; 14 e 15

Coloranti azoici-43

Articoli tessili e in pelle

_________
1 I codici NACE riportati nel presente documento sono estratti dal regolamento (CE) n. 1893/2006 che definisce la classificazione statistica delle attività economiche NACE Revisione 2 (G.U. dell'LIE L 393/1 del 30.12.2006).