Regione Lombardia
D.g.r. 16 aprile 2014 - n. X/1673
Recepimento dell'accordo quadro, di cui all'art. 9, comma 4, lettera d-bis) del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, come modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, tra il governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Approvazione schemi protocollo d'intesa e prima convenzione attuativa tra Regione Lombardia e INAIL
B.U.R. 18 aprile 2014, n. 16

LA GIUNTA REGIONALE

Richiamata la d.c.r. n. X/78 del 9 luglio 2013 con la quale è stato approvato il Programma regionale di sviluppo della X legislatura;
Visto:
- l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, il quale stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle «prime cure ambulatoriali», in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
- l'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e l'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il quale stabilisce che l'INAIL, previa intesa con le Regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- l'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;
- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, che dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il quale prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatia a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, i quali prevedono che l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all'addestramento, all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;
Dato atto che in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro (Repertorio Atti n. 34/CSR del 02 febbraio 2012) per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL come meglio specificato negli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo stesso;
Richiamato il «Piano Socio Sanitario Regionale 2010-2014» approvato con d.c.r. n. X/88 del 17 novembre 2010;
Vista la nota prot. reg n. A1.2013.0033234 del 23 aprile 2013 dell'INAIL mediante la quale l'Istituto ha proposto alla Regione la sottoscrizione di un protocollo d'intesa propedeutico alla stipula delle convenzioni attuative, come previsto dal suindicato Accordo quadro tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione dello schema di Protocollo tra Regione Lombardia e INAIL che contiene, in osservanza delle rispettive competenze, gli impegni reciproci ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;
Precisato che secondo quanto previsto agli artt. 6 e 8 del predetto protocollo d'intesa le parti convengono che:
- «Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica, al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, all'erogazione, in favore degli assistiti del SSN, delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 nonché alla ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza come alla sperimentazione e all'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, Regione Lombardia e l'INAIL stipuleranno una o più convenzioni attuative.»;
- «La prima convenzione attuativa sarà, tra l'altro, finalizzata alla messa in opera di un «Sistema in rete» che permetta la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo. Il «Sistema in Rete» sarà realizzato attraverso un «Polo Integrato della Ricerca» che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.»;
Atteso che Regione Lombardia intende:
- valorizzare gli investimenti fatti sul proprio territorio nel campo della meccatronica, robotica, design, edilizia sostenibile, elettronica, sensoristica, bioingegneria, materiali funzionali, sicurezza e rischio in termini di:
- infrastrutture di ricerca ed universitarie;
- infrastrutture e servizi sanitari;
- progetti di ricerca su metodologie e tecnologie per la riabilitazione, con il coinvolgimento di strutture di ricerca, università e con strutture sanitarie pubbliche e private.
- qualificare il territorio lombardo ed in particolare quello lecchese come centro di eccellenza per la cura (ospedaliera e non ospedaliera per lungo degenti) e la ricerca sulla cura e sui modelli erogativi e gestionali in favore di vittime di eventi traumatici e tecnopatici, in grado di rispondere alle necessità terapeutiche anche di cittadini non residenti nella Regione;
Dato atto che Regione Lombardia ritiene, pertanto, necessario per la realizzazione del «Sistema in rete» assumere come punto di riferimento Lecco e il suo territorio che presentano una situazione unica in Italia caratterizzata da:
- presenza di un nuovo Campus universitario (del Politecnico di Milano) in cui sono presenti i laboratori e i ricercatori di 5 istituti di ricerca del CNR, con un accordo di condivisione delle infrastrutture di ricerca. Diversi di questi laboratori svolgono attività di ricerca relativa ai temi della riabilitazione (tecnologie e modello gestionali), del monitoraggio e dell'assistenza a distanza, della sicurezza sul luogo del lavoro, del reinserimento in casa, nel luogo di lavoro e in ambito sportivo.
- una rete territoriale (Politecnico di Milano sede territoriale di Lecco, CNR, IRCCS MEDEA, IRCCS INRCA, Clinica Riabilitativa Villa Beretta, Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco con il coordinamento di Univerlecco) che da oltre 10 anni lavora in sinergia a progetti di ricerca e sviluppo sulla neurioriabilitazione. Tale rete è stata riconosciuta a livello regionale e nazionale, tanto che l'associazione Univerlecco è stata individuata da Regione Lombardia come capofila del Cluster Tecnologico Regionale «Tecnologie per gli Ambienti di Vita», che è uno dei 6 fondatori del cluster nazionale, promosso dal MIUR. Il Cluster «Tecnologie per gli ambienti di vita» si propone lo»Sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi che, secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient Assisted Living, permettano di ridisegnare l'ambiente di vita in modo da promuovere e favorire l'inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l'ecosostenibilità». Con ambiente di Vita si intende la casa, la scuola ed i luoghi di lavoro;
Dato atto altresì che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 del protocollo d'intesa di cui all'allegato «A», per quanto attiene il sostegno della domiciliarità delle persone con fragilità, Regione Lombardia ha identificato nel presidio ospedaliero di Passirana di Rho il punto di riferimento regionale e, in tal senso, intende stipulare una successiva specifica convenzione con INAIL;
Ritenuto opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'approvazione dello schema della prima convenzione attuativa del Protocollo tra Regione Lombardia e INAIL che contiene, in osservanza delle rispettive competenze, gli impegni reciproci ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL nell'ambito di un sistema in rete con i soggetti che saranno individuati da Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione di cui all'allegato «B» parte integrante e sostanziale del presente atto;
Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri finanziari a carico del bilancio regionale;
All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa che si intendono interamente richiamati:
1. di approvare:
- lo schema di protocollo d'intesa tra Regione Lombardia e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL, di cui all'allegato «A» parte integrante e sostanziale del presente atto;
- lo schema della prima convenzione attuativa del Protocollo tra Regione Lombardia e INAIL per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati e tecnopatici da parte dell'INAIL nell'ambito di un «Sistema in Rete» con i soggetti che saranno individuati da Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, di cui all'allegato «B» parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di dare mandato a sottoscrivere la convenzione attuativa di cui all'allegato «B» ai Direttori Generali delle Direzioni Salute/ Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione;
3. di proporre ad INAIL una seconda specifica convenzione attuativa per quanto attiene il sostegno della domiciliarità delle persone con fragilità, identificando nel presidio ospedaliero di Passirana di Rho il punto di riferimento regionale;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale;
5. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni

 

ALLEGATO A

PROTOCOLLO DI INTESA
TRA

REGIONE LOMBARDIA con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1 - 20124 Milano, codice fiscale 80050050154, rappresentata da Roberto Maroni in qualità di Presidente

E

L'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (INAIL) con sede legale in Via IV Novembre, 144 - 00187 Roma, codice fiscale 01165400589, rappresentato da Massimo De Felice in qualità di Presidente

PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO
 

PREMESSO che:
- l'art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, stabilisce che l'INAIL provvede agli accertamenti, alle certificazioni e ad ogni altra prestazione medico - legale in tema di infortuni sul lavoro e di malattia professionale e, nell'ambito di rapporti convenzionali con le Regioni, all'erogazione delle "prime cure ambulatoriali”, in coordinamento con le aziende sanitarie locali;
- l'articolo 2, comma 6, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e l'articolo 2, comma 130, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, stabilisce che l'INAIL, previa intesa con le Regioni, può realizzare e gestire centri per la riabilitazione, da destinare in via prioritaria agli infortunati sul lavoro;
- l'art. 95 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede la possibilità per le Regioni di definire convenzioni con l'INAIL per disciplinare, nell'ambito della programmazione regionale, la tempestiva erogazione delle cure sanitarie necessarie ed utili per il compiuto recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, garantendo la piena integrazione tra i livelli di tutela a carico del Servizio Sanitario Nazionale e quelli a carico dell'INAIL;
- l'art. 9, comma 4, lettera d-bis), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, dispone che l'INAIL può erogare prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, previo accordo quadro stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni le Province autonome di Trento e Bolzano, su proposta del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definisca le modalità di erogazione delle prestazioni da parte dell'INAIL, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica;
- l'art. 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, prevede che, al fine di garantire il diritto degli infortunati e tecnopatici a tutte le cure necessarie ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, l'INAIL può provvedere utilizzando servizi pubblici e privati, d'intesa con le regioni interessate, mediante le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza incremento di oneri per le imprese;
- l'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, ed il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, prevedono che l'INAIL oltre a fornire protesi, presidi ortopedici e ausili tecnici agli infortunati sul lavoro, può erogare prestazioni protesiche a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le Regioni, unitamente all'addestramento, all'uso, alla riabilitazione e ad una sistematica azione di sostegno finalizzata ad un ottimale recupero psicologico e sociale;
DATO ATTO che in data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro (Repertorio atti n. 34/CSR del 2 febbraio 2012)per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL come meglio specificato negli articoli 2, 3 e 4 dell'accordo stesso;
TUTTO CIÒ PREMESSO le parti, in osservanza delle rispettive competenze, si impegnano reciprocamente ad avviare azioni volte a realizzare una proficua collaborazione finalizzata all'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria agli infortunati, tecnopatici ed agli assistiti del servizio Sanitario nazionale anche attraverso la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione da trasferire nel campo applicativo;

 

Art. 1
(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

 

Art. 2
(Prestazioni sanitarie a favore degli infortunati sul lavoro e tecnopatici)

L'INAIL erogherà agli infortunati sul lavoro e ai tecnopatici, con oneri a proprio carico, le prime cure ambulatoriali di cui all' art. 12 della legge 11 marzo 1988, n. 67, con i correlati accertamenti diagnostici e prestazioni specialistiche, e le prestazioni di assistenza sanitaria riabilitativa non ospedaliera, anche in regime residenziale, presso le proprie strutture, già attivate o da attivare, nel territorio regionale. Le strutture dell'INAIL già presenti e operanti sul territorio di Regione Lombardia, in possesso dei requisiti tecnico-sanitari di cui agli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, sono quelle indicate nell'elenco allegato al presente protocollo, del quale costituisce parte integrante (cfr. ALL. 1).
L'INAIL, compatibilmente con le risorse umane e strumentali disponibili, previo accordo con Regione Lombardia e in coerenza con il Piano Sanitario Regionale, potrà attivare nuove strutture finalizzate all'erogazione delle predette prestazioni sanitarie. L'attivazione delle predette strutture è subordinata alla positiva verifica dei requisiti previsti dagli articoli 8-bis, 8-ter e 8-quater, commi 1 e 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

 

Art. 3
(Prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici)

L'INAIL e Regione Lombardia individueranno, di comune accordo, le strutture pubbliche o private, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.

 

Art. 4
(Prestazioni sanitarie a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale)

Presso le strutture sanitarie dell'INAIL, in possesso dei requisiti specificati nel precedente articolo 2, potranno essere erogate a favore degli assistiti del Servizio Sanitario le prestazioni di cui al predetto articolo, se incluse nei livelli essenziali di assistenza, per conto e a carico del Servizio sanitario nazionale.
I rapporti economici connessi all'erogazione delle prestazioni di cui al comma precedente saranno regolati da apposito accordo stipulato ai sensi dell'articolo 8-quinquies del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e nel rispetto della programmazione dei volumi massimi di prestazioni sanitarie erogabili a carico del Servizio Sanitario, nonché delle tariffe sanitarie vigenti.

 

Art. 5
(Prestazioni di assistenza protesica a favore degli assistiti del Servizio Sanitario Nazionale)

Le prestazioni di assistenza protesica che l'INAIL, ai sensi dell'articolo 19 della legge 10 maggio 1982, n. 251, e del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1984, n. 782, erogherà a favore degli assistiti del Servizio sanitario della Regione Lombardia, presso il Centro di Vigorso di Budrio o sue filiali, saranno rimborsate all'INAIL nel rispetto delle tariffe di cui all'art. 4, comma 1 del decreto del Ministro della Salute del 12 settembre 2006 come modificate dall'art. 1, comma 380 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni.

 

Art. 6
(Convenzioni attuative)

Allo scopo di realizzare una piena sinergia, nel contesto di un sistema coordinato di servizi e strutture dedicate all'assistenza sanitaria, riabilitativa e protesica, al reinserimento sociale e lavorativo degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici, all'erogazione, in favore degli assistiti del SSN, delle prestazioni di cui ai precedenti artt. 4 e 5 nonché alla ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come alla sperimentazione e all'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, Regione Lombardia e l'INAIL stipuleranno una o più convenzioni attuative con le quali si provvederà, tra l'altro, a:
- individuare le specifiche strutture o i servizi pubblici o privati utilizzati per l'erogazione delle prestazioni;
- definire i contenuti e le modalità di gestione dei flussi informativi, in termini di reciprocità, anche attraverso forme di integrazione dei sistemi informatici e lo sviluppo di servizi in cooperazione applicativa;
- definire le modalità di regolazione dei rapporti economici eventualmente stabiliti tra il Servizio Sanitario Regionale e l'INAIL e realizzare livelli di sinergia tra la Regione e l'INAIL, idonei a garantire che gli infortunati sul lavoro ed i tecnopatici non debbano anticipare gli oneri per prestazioni, conseguenti agli eventi assicurati, erogate dal Servizio Sanitario Nazionale che, in base alle vigenti disposizioni, sono a carico degli assistiti, e che detti oneri siano corrisposti direttamente dall'INAIL;
- definire le modalità di raccordo tra le strutture del Servizio Sanitario Nazionale e l'INAIL per l'avvio tempestivo dell'infortunato sul lavoro e del tecnopatico ad un efficace ed appropriato percorso terapeutico e riabilitativo;
- definire, nell'ambito delle sinergie tra il Servizio Sanitario e l'INAIL, modalità condivise di utilizzo delle risorse umane e strumentali nello svolgimento delle attività finalizzate all'erogazione delle prestazioni.
Con le predette convenzioni attuative potranno essere attivate stabili forme di collaborazione nei seguenti ambiti di attività:
- collaborazione in progetti di ricerca scientifica/tecnologica per la creazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire in campo applicativo e per il reinserimento socio-lavorativo; 
- collaborazione ad iniziative di promozione della pratica sportiva a livello agonistico ed amatoriale per le persone con disabilità;
- collaborazione ad iniziative di comunicazione sulle tematiche della disabilità;
- collaborazione a progetti formativi in ambito protesico, riabilitativo e di reinserimento sociale e lavorativo.

 

Art. 7
(Tavolo tecnico di coordinamento)

Regione Lombardia e l'INAIL si impegnano a costituire un tavolo tecnico di coordinamento, i cui componenti saranno indicati dalle parti in numero di tre (3) per ciascuna di esse, con il compito di monitorare l'attuazione del presente protocollo di intesa e di approfondire le tematiche che saranno oggetto delle convenzioni attuative di cui al precedente articolo 6.

 

Art. 8
(Attuazione del protocollo)

L'attuazione del presente protocollo sarà garantita da Regione Lombardia (Direzioni generali Salute/Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione) e dalla Direzione Regionale di INAIL.
Le parti convengono che la prima convenzione attuativa sarà, tra l'altro, finalizzata alla messa in opera di un "Sistema in rete” che permetta la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.
Il "Sistema in Rete” sarà realizzato attraverso un "Polo Integrato della Ricerca” che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.

 

Art. 9
(Durata)

Il presente protocollo ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata entro 60 giorni dalla scadenza.

 

Art. 10
(Facoltà di recesso)

La facoltà di recesso potrà essere esercitata, da ciascuna delle parti, con preavviso scritto di almeno tre mesi.
Il recesso non comporterà l'interruzione delle convenzioni attuative, nel frattempo stipulate, e dei progetti e delle iniziative in corso.

 

Art. 11
(Foro competente)

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

 

Art. 12
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Milano, lì
 

PER REGIONE LOMBARDIA
IL PRESIDENTE
Roberto Maroni

PER INAIL
IL PRESIDENTE
Massimo De Felice

ALLEGATO 1

STRUTTURE SANITARIE INAIL IN LOMBARDI

A

SEDE

INDIRIZZO

1

MI PORTA NUOVA Corso di Porta Nuova 19, Milano

2

MI SABAUDIA Via Sabaudia 1/3, Milano

3

MI MAZZINI Via Mazzini 7, Milano

4

MI BONCOMPAGNI Via Boncompagni 41, Milano

5

PAVIA Piazza Municipio 15, Pavia

6

LODI Viale Dalmazia 13, Lodi

7

RHO Via Martiri della Libertà 23, Rho

8

LEGNANO Largo Tosi 3, Legnano

9

MONZA Via Ferrari 36, Monza

10

SESTO S.G. Via XXIV Maggio 13, Sesto S.G.

11

LECCO Viale Buozzi 15, Lecco

12

SONDRIO Via Trieste 1, Sondrio

13

MANTOVA Via Nenni 4, Mantova

14

BRESCIA Via Cefalonia 52, Brescia

15

MANERBIO Via Duca d’Aosta 15, Manerbio

16

PALAZZOLO Via Brescianini 1/3, Palazzolo

17

BRENO Via Foppo 18/a, Breno

18

CREMONA Via dei Comizi Agrari 2, Cremona

19

CREMA Via Pombioli 6, Crema

20

BERGAMO Via Matris Domini 14, Bergamo

21

TREVIGLIO Viale Piave 8, Treviglio

22

COMO Via Petrarca 4, Como

23

VARESE Viale Aguggiari 6, Varese

24

BUSTO ARSIZIO Viale Duca d’Aosta 15, Busto A.

25

GALLARATE Corso Sempione 37, Gallarate

26

SARONNO Piazza Caduti Saronnesi 7, Saronno


CONVENZIONE ATTUATIVA DI CUI ALL'ART. 8 DEL PROTOCOLLO D'INTESA
TRA INAIL E REGIONE LOMBARDIA SOTTOSCRITTO IN DATA [... ]
PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA SANITARIA DA PARTE DELL'INAIL
NONCHÉ PER LA RICERCA DI NUOVE TECNOLOGIE E METODOLOGIE DI ASSISTENZA E
PER LA SPERIMENTAZIONE E L'APPLICAZIONE DI PROTOCOLLI INNOVATIVI DI RIABILITAZIONE.

 

L'anno , il giorno [...] del mese di [....]

TRA

REGIONE LOMBARDIA, con sede in Milano Piazza Città di Lombardia 1, C.F. n. 80050050154, e Partita IVA 12874720159 nella persona dei Direttori generali:
Ing. Francesco Baroni Direzione Centrale Programmazione Integrata e Finanza
Dott. Walter Bergamaschi Direzione Generale Salute
Dott. Roberto Albonetti Direzione Generale Attività Produttive, Ricerca e Innovazione

E

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (di seguito denominato INAIL), codice fiscale 01165400589, con sede e domicilio fiscale in Milano, Corso di Porta Nuova, n. 19, nella persona del Direttore Regionale per la Lombardia, Dott. Antonio Traficante, Dirigente con incarico di livello generale nominato con determina del Presidente dell'INAIL n. 151 del 21 giugno 2013;
Regione Lombardia, INAIL sono anche dette, congiuntamente, le "Parti".
PREMESSO che:
• in attuazione dell'Accordo quadro approvato dalla Conferenza Stato - Regioni il 2 febbraio 2012 INAIL e Regione Lombardia
hanno sottoscritto in data [ ] il Protocollo d'intesa per l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL;
• secondo quanto previsto dall'art. 6 del predetto Protocollo potranno essere attivate per mezzo di apposite convenzioni attuative stabili forme di collaborazione, tra l'altro, in progetti di ricerca scientifica/tecnologica per la creazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire in campo applicativo e per il reinserimento socio-lavorativo;
• ai sensi dell'art. 8 dello stesso Protocollo la prima convenzione attuativa sarà, tra l'altro, finalizzata alla messa in opera di un "Sistema in rete” che permetta la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psicofisica degli infortunati sul lavoro e tecnopatici attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.
Il "Sistema in Rete” sarà realizzato attraverso un "Polo Integrato della Ricerca” che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.
RILEVATO che Regione Lombardia intende:
• valorizzare gli investimenti fatti sul proprio territorio nel campo della meccatronica, robotica, design, edilizia sostenibile, elettronica, sensoristica, bioingegneria, materiali funzionali, sicurezza e rischio in termini di:
- infrastrutture di ricerca ed universitarie;
- infrastrutture e servizi sanitari;
- progetti di ricerca su metodologie e tecnologie per la riabilitazione, con il coinvolgimento di strutture di ricerca, università e con strutture sanitarie pubbliche e private;
• qualificare il territorio lombardo ed in particolare quello lecchese come centro di eccellenza per la cura (ospedaliera e non ospedaliera per lungo degenti) e la ricerca sulla cura e sui modelli erogativi e gestionali in favore di vittime di eventi traumatici e tecnopatici, in grado di rispondere alle necessità terapeutiche anche di cittadini non residenti nella Regione;
DATO ATTO che Regione Lombardia ritiene, pertanto, necessario per la realizzazione del "Sistema in rete" di cui all'art. 6 della presente convenzione assumere come punto di riferimento Lecco e il suo territorio che presentano una situazione unica in Italia caratterizzata da:
- presenza di un nuovo Campus universitario (del Politecnico di Milano) in cui sono presenti i laboratori e i ricercatori di 5 istituti di ricerca del CNR, con un accordo di condivisione delle infrastrutture di ricerca. Diversi di questi laboratori svolgono attività di ricerca relativa ai temi della riabilitazione (tecnologie e modello gestionali), del monitoraggio e dell'assistenza a distanza, della sicurezza sul luogo del lavoro, del reinserimento in casa, nel luogo di lavoro e in ambito sportivo.
- una rete territoriale (Politecnico di Milano sede territoriale di Lecco, CNR, IRCCS MEDEA, IRCCS INRCA, Clinica Riabilitativa Villa Beretta, Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco, con il coordinamento di Univerlecco) che da oltre 10 anni lavora in sinergia a progetti di ricerca e sviluppo sulla neurioriabilitazione. Tale rete è stata riconosciuta a livello regionale e nazionale, tanto che l'associazione Univerlecco è stata individuata da Regione Lombardia come capofila del Cluster Tecnologico Regionale "Tecnologie per gli Ambienti di Vita", che è uno dei 6 fondatori del cluster nazionale, promosso dal MIUR. Il Cluster "Tecnologie per gli ambienti di vita" si propone lo "Sviluppo di conoscenze, soluzioni tecnologiche, impianti, costruzioni e prodotti altamente innovativi che, secondo uno schema di Ambient Intelligence ed Ambient Assisted Living, permettano di ridisegnare l'ambiente di vita in modo da promuovere e favorire l'inclusione, la sicurezza, il benessere, la salute e l'ecosostenibilità". Con ambiente di Vita si intende la casa, la scuola ed i luoghi di lavoro.
 

TUTTO CIÒ PREMESSO TRA LE PARTI, COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE


Art. 1
(Premesse)

Le premesse nonché i documenti, gli atti, i provvedimenti e le disposizioni di natura normativa e/o regolamentare in esse richiamati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

 

Art. 2
(Oggetto)

La presente convenzione ha per oggetto l'erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'INAIL nonché le sinergie con l'INAIL nell'ambito di un "Sistema in Rete” con i soggetti che saranno individuati da Regione Lombardia per la ricerca di nuove tecnologie e metodologie di assistenza così come la sperimentazione e l'applicazione di protocolli innovativi di riabilitazione, come meglio specificato nel successivo art. 6.

 

Art. 3
(Individuazione delle strutture sanitarie)

Le parti individuano, di comune accordo, le strutture, in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività, con le quali l'INAIL potrà stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo.
In fase di prima attuazione, le strutture individuate sono quelle indicate nell'elenco allegato alla presente convenzione, della quale costituisce parte integrante (cfr. ALL. 1).
L'elenco delle strutture potrà essere periodicamente aggiornato d'intesa tra le parti.

 

Art. 4
(Convenzioni con le strutture sanitarie)

Le convenzioni che l'INAIL stipulerà con una o più delle strutture di cui al precedente articolo prevederanno l'obbligo della struttura di erogare le prestazioni richieste alle condizioni di cui al nomenclatore tariffario allegato alla convenzione stessa.
La struttura convenzionata assumerà l'obbligo di erogare le prestazioni con la tempestività necessaria, rispettando i tempi che saranno indicati in convenzione. L'impegno di cui sopra sarà assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo per il quale l'assistito INAIL è indirizzato alla struttura.

 

Art. 5
(Oneri delle prestazioni sanitarie)

Le prestazioni integrative saranno erogate con oneri ad esclusivo carico dell'INAIL. Qualora il percorso riabilitativo preveda anche prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza queste ultime rimarranno a carico della competente ASL soltanto se prescritte da medici del Servizio Sanitario o da medici dell'INAIL su ricettario fornito dalla ASL ed erogate presso struttura accreditata, nei limiti del budget assegnato.

 

Art. 6
(Sistema in rete)

Il "Sistema in rete” consentirà la creazione di una filiera completa del recupero dell'integrità psico-fisica nonché del reinserimento socio-lavorativo degli infortunati e dei tecnopatici, attraverso l'elaborazione di nuove tecnologie e metodologie di assistenza e la sperimentazione di protocolli riabilitativi innovativi da trasferire nel campo applicativo.
Il "Sistema in rete” opererà attraverso un Polo integrato della ricerca che vedrà collaborare INAIL con le strutture identificate da Regione Lombardia.
Attraverso specifiche convenzioni da sottoscrivere tra le Parti saranno definiti:
- le priorità di ricerca ed innovazione e le modalità di interazione, di scambio e di sinergico sviluppo delle conoscenze tra le strutture INAIL e il Polo integrato della ricerca per operare congiuntamente su temi di comune interesse nell'ambito delle tecnologie e dei protocolli di riabilitazione;
- i progetti di interesse comune, le modalità di ripartizione degli oneri in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali;
- le modalità di governance della collaborazione tra le parti nell'ambito del polo integrato della ricerca, anche al fine di valutare l'eventuale insediamento di INAIL in termini di ricercatori e strumentazione di laboratorio nel campus lecchese del Politecnico di Milano;
- il potenziamento della collaborazione con la rete delle strutture sanitarie pubbliche e private che operano sul territorio lecchese avviando percorsi innovativi di sperimentazione e di diffusione dei risultati della ricerca.

 

Art. 7
(Attuazione)

L'attuazione della presente convenzione sarà garantita da Regione Lombardia (Direzioni generali Salute/Programmazione Integrata e Finanza/Attività Produttive, Ricerca e Innovazione) e dalla Direzione Regionale di INAIL.

 

Art. 8
(Durata)

La presente convenzione ha durata di tre anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

 

Art. 9
(Recesso unilaterale)

Le parti potranno recedere dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi con comunicazione scritta da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata.

 

Art. 10
(Foro competente)

Qualsiasi controversia che possa scaturire dall'interpretazione e dall'attuazione del presente atto sarà devoluta alla competenza del Foro di Milano.

 

Art. 11
(Registrazione)

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, in base all'articolo 4 della parte II della tariffa allegata al d.p.r. 26 aprile 1986, n. 131, e successive modificazioni a cura e spese della parte richiedente. Il presente atto viene redatto in triplice copia ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'articolo 16 della tabella allegato B del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni.

Milano, lì

 

Per REGIONE LOMBARDIA
DC Programmazione Integrata e Finanza
Francesco Baroni

DG Salute

Walter Bergamaschi

DG Attività produttive, Ricerca e Innovazione
Roberto Albonetti

 

Per INAIL



Il Direttore Regionale per la Lombardia
Antonio Traficante

ALLEGATO 1

AO PUBBLICHE RICOVERO RIABILITAZIONE

ASL

COD

DESCRIZIONE ENTE

301

962

OSPEDALE PAPA GIOVANNI XXIII

301

963

AO TREVIGLIO

301

964

AO BOLOGNINI SERIATE

302

954

AO SPEDALI CIVILI BRESCIA

302

955

AO DESENZANO

302

956

AO CHIARI

303

959

COMO - A.O. S.ANNA

304

957

CREMONA - A.O. ISTITUTI OSPITALIERI

304

958

CREMA - A.O. OSPEDALE MAGGIORE

305

960

AO OSPEDALE DI CIRCOLO "A. MANZONI" - LECCO

306

978

LODI - A.O. PROV. DI LODI

307

965

MANTOVA - A.O. OSPEDALE C. POMA

308

966

OSPEDALE L. SACCO - MILANO

308

967

OSPEDALE CA’ GRANDA-NIGUARDA - MILANO

308

968

ICP

308

969

OSPEDALE FATEBENEFRATELLI E OFTALMICO

308

970

OSPEDALE S. PAOLO - MILANO

308

971

MILANO - A.O. G. PINI

308

972

OSPEDALE S. CARLO BORROMEO - MILANO

309

973

OSPEDALE DI LEGNANO E CUGGIONO-LEGNANO

309

974

OSPEDALE G SALVINI

310

975

AO MELEGNANO

311

976

AO DESIO E VIMERCATE

311

977

MONZA - A.O. S.GERARDO

312

979

AO PAVIA

313

980

AO - SONDRIO

314

951

AO OSPEDALE DI CIRCOLO E FONDAZIONE MACCHI

314

952

AO OSP. S. ANTONIO ABATE - GALLARATE

314

953

AO OSPEDALE DI CIRCOLO - BUSTO ARSIZIO

315

315

OSPEDALE VALCAMONICA - ESINE