Cassazione Penale, Sez. 3, 24 giugno 2016, n. 26434 - Normativa ambientale e delega di funzione: contrasti interpretativi


 

" ... non è così pacifico che la delega dovesse risultare necessariamente per iscritto, una volta che era stato nominato il direttore tecnico, destinato a gestire l'attività materiale della società. In particolare, è stato affermato che, in tema di individuazione delle responsabilità penali nelle strutture complesse, la necessità che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta l'obbligo della forma scritta, richiesta nel solo settore pubblico, atteso che soltanto in campo amministrativo sussiste l'esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi all'Interno della struttura". Il concetto è stato poi ribadito con particolare riguardo al settore alimentare ed al settore degli infortuni sul lavoro.


 

Presidente: GRILLO RENATO Relatore: MOCCI MAURO Data Udienza: 23/03/2016

 

Fatto

 

1. Con sentenza del 17 gennaio 2013, G.F. e G.DS. furono condannati dal Tribunale di Brindisi, sez. distaccata di Ostuni, alla pena di mesi tre di arresto ed euro 1.800 di ammenda ciascuno, perché ritenuti responsabili dei reati di cui agli artt. 110 e 256 comma 4° del D.Lgs. 3 aprile 2006 n.152, per aver posto in essere - il G.F. quale amministratore della s.p.a. "Enerambiente" ed il G.DS. quale responsabile tecnico della stessa società - senza autorizzazione, un'attività di raccolta e stoccaggio di rifiuti, omettendo di osservare le prescrizioni derivanti dall'autorizzazione all'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti.
2. Su appello degli imputati, la Corte distrettuale ha confermato la sentenza di primo grado, il 30 aprile 2014. All'uopo, il giudice di appello ha rilevato come la normativa sul deposito temporaneo, invocata dagli appellanti, riguardasse soltanto i produttori di rifiuti e come, in ogni caso, sarebbe spettato a loro stessi fornire la prova della sussistenza delle condizioni fissate dalla legge, fra cui il rispetto della normativa di settore ed il dato quantitativo. Da ciò l'esclusione che il sito utilizzato costituisse una semplice sede di trasferimento dei rifiuti e non un luogo di stoccaggio e di deposito.
Hanno proposto distinti ricorsi per cassazione sia il G.F. che il G.DS., deducendo a vario titolo violazione dell'artt. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
 

Diritto


1. G.F. svolge tre motivi.
Col primo rilievo, osserva che la Corte territoriale avrebbe erroneamente reputato la responsabilità ambientale dell'amministratore delegato, per assenza di una delega formale da parte dello stesso, trascurando la circostanza che era stato nominato formalmente un Direttore tecnico, unico titolato al controllo sulla gestione dell'attività materiale. Nella specie, la suddetta nomina di una persona qualificata e funzionale all'iscrizione all'albo Gestori Ambientali avrebbe costituito una delega espressa, trattandosi di soggetto competente anche sul piano tecnico.
Con la seconda censura, il ricorrente osserva che l'accertamento di fatto dei giudici di merito sarebbe stato erroneo nella parte in cui, in mancanza di una valida autorizzazione ambientale ad utilizzare il sito, come luogo di deposito e non di mero trasferimento dei rifiuti, era stata ritenuta la violazione delle prescrizioni, prevista dall'art. 256 comma 4° D.Lgs. n. 152 del 2006.
Con l'ultima lagnanza, denuncia altresì violazione di legge con riguardo alle doglianze sviluppate nei precedenti motivi.
2. G.DS., a sua volta, propone un unico motivo.
Con esso, deducendo argomenti analoghi a quelli del coimputato a proposito del secondo motivo di quest'ultimo, afferma che, se il sito non poteva essere utilizzato, perché non era munito di autorizzazione allo stoccaggio, nessuna violazione di prescrizioni avrebbe potuto essere addebitata, appunto per carenza del requisito dell'autorizzazione. Vi sarebbe stato, inoltre, un travisamento della prova, con riguardo alle s.i.t. di tale O., al quale sarebbe stato fatto dire - in contrasto con la realtà - che l'area ecologica, alla data del 30 giugno 2009, non era stata effettivamente realizzata e, men che meno, consegnata.
3. Entrambi i ricorsi non sono manifestamente infondati.
3.1. Con riguardo al primo motivo esplicitato dal G.F., inerente alla delega al direttore tecnico sul controllo circa il rispetto della normativa ambientale, non è così pacifico che la delega dovesse risultare necessariamente per iscritto, una volta che era stato nominato il direttore tecnico, destinato a gestire l'attività materiale della società. In particolare, è stato affermato che, in tema di individuazione delle responsabilità penali nelle strutture complesse, la necessità che la delega di funzioni da parte dei vertici aziendali ai soggetti preposti debba avere forma espressa e contenuto chiaro non comporta l'obbligo della forma scritta, richiesta nel solo settore pubblico, atteso che soltanto in campo amministrativo sussiste l'esigenza di una formalizzazione dei rapporti organizzativi all'Interno della struttura [Sez. 3, n. 39268 del 13/07/2004 (dep. 07/10/2004), Beltrami, Rv. 230088]. Il concetto è stato poi ribadito con particolare riguardo al settore alimentare [Sez. 3, n. 3107 del 02/10/2013 (dep. 23/01/2014), Caruso, Rv.259091; Sez. 3, n. 44335 del 10/09/2015 (dep. 03/11/2015), D'Argenio, Rv.265345] ed al settore degli infortuni sul lavoro [Sez. 4, n. 8604 del 29/01/2008 (dep. 27/02/2008), Timpone, Rv.238970].
Anche con riguardo al secondo motivo (che è comune anche al G.DS.), il richiamo del capo d'imputazione al comma 4° dell'art. 256 D.Lgs. n. 152/2006 implica l'inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, (nonché le ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni), il che, peraltro, si pone in contrasto, con la contestazione sostanziale mossa ad entrambi gli imputati, di aver, nelle rispettive qualità, effettuato un'attività di raccolta e stoccaggio in mancanza della prescritta autorizzazione (art. 256 comma 1° D.Lgs. n. 152/2006). 
E poiché il ricorso per cassazione, la cui definizione presupponga la risoluzione di problemi oggetto di contrasto nella giurisprudenza di legittimità, non può considerarsi proposto per motivi manifestamente infondati e, come tale, non è inammissibile, la Corte deve rilevare l'intervenuta prescrizione del reato, maturata nelle more della sua discussione (il 23 dicembre 2014), in mancanza dell'evidente sussistenza di cause di non punibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.
Conseguentemente, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione
 

P.Q.M.


Annulla la sentenza impugnata senza rinvio, per essere il reato estinto per prescrizione.
Così deciso il 23/03/2016.