Tipologia: Protocollo regionale
Data firma: 5 febbraio 2015
Validità: 05-02-2015 - 31.12.2016
Parti: Cna, Confartigianato, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Sardegna
Fonte: ebas.sardegna.it

Sommario:

  Premessa
1. OPRA: costituzione e funzioni
2. OPTA: istituzione e funzioni
3. RLS Aziendale: nomina, ruolo e compiti
  4. RLST: nomina, ruoli e compiti
5. Risorse
6. Validità e durata

Protocollo regionale di attuazione dell’Accordo nazionale applicativo del D.lgs 81/2008 tra Cgil Cisl Uil della Sardegna e Cna Confartigianato Casa Claai della Sardegna

Premesso che
• le parti, come sopra emarginate, considerano centrali le politiche per la salute e la sicurezza nel lavoro per lo sviluppo e la qualificazione del settore artigiano nel sistema produttivo regionale;
• il Comitato Esecutivo EBNA ha deliberato il 12.05.2010 l’attribuzione delle risorse per l’attività degli RLST e la formazione;
• il 13 settembre 2011 le OO.SS. e le OO.AA. hanno sottoscritto l’Accordo nazionale applicativo del D.lgs 81/2008 e s.m.i., i quali impongono la rivisitazione dei precedenti accordi tra le parti in materia di salute e sicurezza nel lavoro vigenti nel comparto artigiano in Sardegna,
si conviene quanto segue:

1. OPRA: costituzione e funzioni
1. Viene costituito con il presente Protocollo l’Organismo Paritetico Regionale dell'Artigianato della Sardegna (OPRA Sardegna), che sostituisce l’attuale Comitato Paritetico Regionale Artigianato (CPRA).
2. Le parti provvederanno a sottoscrivere, entro 60 giorni della firma del presente Accordo, l’Atto Costitutivo e lo Statuto dell’OPRA, che avrà la forma di Associazione non riconosciuta, mediante scrittura privata registrata.
3. L’OPRA sarà composto da 12 membri, 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali e 6 in rappresentanza delle Organizzazioni Artigiane, su designazione delle stesse. Il mandato dei componenti dell’OPRA sarà triennale e rinnovabile. L’Organismo, che si doterà di un proprio Regolamento alla prima riunione utile, sarà coordinato da un Presidente, designato dalle Organizzazioni Sindacali con il criterio della rotazione dell'incarico, e da un Vicepresidente, designato dalle Organizzazioni Artigiane con il criterio della rotazione dell’incarico. Le decisioni dell'Organismo saranno assunte validamente all’unanimità, purché siano presenti almeno due diverse componenti sindacali e due datoriali, salvo l'adozione del criterio maggioritario per specifiche materie e secondo modalità indicate nel Regolamento.
4. L’OPRA avrà sede presso l’Ente Bilaterale Artigiano Sardegna (EBAS) e potrà avvalersi della sua collaborazione per le funzioni di segreteria tecnica, amministrativa e operativa, secondo una convenzione da stipularsi tra i due Enti.
5. L’OPRA avrà autonomia amministrativa nella gestione delle risorse destinate al funzionamento degli organismi, alle attività formative e di supporto all’operatività degli RLST, ai programmi e alle iniziative che si assumeranno in materia di promozione delle politiche per la salute e la sicurezza, secondo i criteri di ripartizione decisi dalle parti. Esso si doterà di un proprio c/c nel quale confluiranno le risorse trasferite dall’EBAS, relative alle quote deliberate dall’EBNA il 12/05/2010 (€ 18,75) e quelle definite dal presente Protocollo di attuazione all'art. 5. Le risorse per sostenere l’attività degli RLST saranno trasferite alle OO.SS. secondo le modalità che esse congiuntamente comunicheranno all’OPRA.
6. I compiti e le funzioni dell’OPRA sono quelli previsti al punto 3.2 del succitato Accordo Nazionale. L’Organismo promuoverà azioni e rapporti di collaborazione, in particolare con l’INAIL e con gli Enti Pubblici che hanno competenza in materia di salute e sicurezza, anche per quanto riguarda i programmi formativi, nonché la ricerca e l’attivazione di sinergie messe a disposizione dagli organismi della bilateralità.
7. I! Regolamento dell’OPRA disciplinerà anche le modalità di accesso ai dati e alle informazioni per tutti i soggetti che ne abbiano titolo, garantirà alle Organizzazioni firmatarie, nel rispetto del principio di trasparenza, procedure snelle per l’accesso a tali dati.

2. OPTA: istituzione e funzioni
1. L’OPRA, che è costituito quale unico organismo bilaterale di livello regionale, articolerà la propria struttura in ambito regionale, secondo modalità individuate e modificabili d’intesa tra le parti. In tale ambito sarà costituito il relativo organo di coordinamento delle attività, i cui componenti saranno comunicati all’OPRA dalle parti firmatarie del presente Protocollo.
2. Tale organo, denominato Organismo Paritetico Territoriale dell’Artigianato (OPTA), sarà composto da un massimo di 6 componenti di parte sindacale e 6 componenti di parte datoriale, avrà un mandato triennale e rinnovabile, avrà al proprio interno un Coordinatore, designato dalle Organizzazioni Sindacali con il criterio della rotazione dell’incarico, e un Vicecoordinatore, designato dalle Organizzazioni Artigiane anch’esso con il criterio della rotazione dell’incarico.
Per la disciplina del funzionamento dell’organismo territoriale si farà riferimento al Regolamento dell’OPRA, che potrà contenere disposizioni specifiche per le sue strutture decentrate.
3. L’istituzione e l’entrata in funzione dell’OPTA, che dovrà avvenire entro 15 giorni dalla costituzione dell’OPRA, comporterà la decadenza dei precedenti organismi paritetici, che cesseranno di esistere trasferendogli le proprie funzioni.
4. I compiti e le funzioni dell’Organismo Paritetico Territoriale dell’Artigianato (OPTA) sono quelli previsti al punto 3.3 del citato Accordo nazionale nonché quelli che saranno definiti dal Regolamento dell’OPRA e dalle intese tra le parti.
5. In fase di prima applicazione della presente intesa il bacino territoriale, nel quale opererà un solo OPTA, corrisponderà all’intero territorio regionale e potrà essere valutato e modificato d’intesa tra le parti sociali regionali, che faranno un’apposita verifica dopo il primo anno.

3. RLS Aziendale: nomina, ruolo e compiti
1. Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) è eletto dai lavoratori o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda.
2. I Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza non possono subire pregiudizio a causa dello svolgimento della propria funzione e nei loro confronti si applicano le stesse tutele previste dalla Legge per le rappresentanze sindacali.
3. Il datore di lavoro provvederà ad informare i lavoratori, anche mediante affissione in bacheca.
4. Nell’ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori, in merito all'individuazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale sia istituita in tutte le Imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
5. Qualora in tali imprese entro la data di stipula del presente Accordo, ai sensi dell'art. 37 comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, siano stati istituiti e regolarmente formati i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Aziendale, questi opereranno fino al termine del mandato e saranno rieleggibili.
6. Nelle imprese in cui i Lavoratori non abbiano eletto il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza al loro interno, secondo le modalità previste, la funzione viene attribuita al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
7. Nelle imprese che occupano oltre i 15 lavoratori il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale opera qualora non sia stato eletto un Rappresentate dei Lavoratori per la Sicurezza interno.
Non sono eleggibili come Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza, né sono elettori i Soci di Società, gli Associati in Partecipazione ed i Collaboratori familiari.
8. Nel caso di elezione del RLS, le imprese comunicheranno il nominativo all'OPRA utilizzando l’apposita modulistica. Le aziende comunicheranno telematicamente all'Inail il nominativo del RLS secondo i termini e le modalità previste dall'Istituto.
9. Il mandato dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza ha durata triennale e può essere riconfermato alla scadenza mediante specifica elezione e comunque secondo quanto previsto dai CCNL.
10. I compiti dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono previsti all'art. 50 dal D.Lgs. 81/2008 e smi. Per l'espletamento dei ruoli previsti all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi, al RLS saranno riconosciuti permessi retribuiti pari a 40 ore annue.

4. RLST: nomina, ruoli e compiti
1. Sono istituiti in Sardegna, ai sensi del punto 2.1 del citato Accordo nazionale, i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST) del comparto artigiano.
2. In sede di prima attuazione del citato Accordo Nazionale, avuto riguardo dei dati forniti dall’EBNA e delle risorse di cui alla citata Delibera EBNA del 12/05/2010, le OO.SS. individueranno 6 RLST nella regione, operanti a tempo pieno o in misura equivalente a tempo parziale.
3. Gli RLST saranno nominati congiuntamente dalle OO.SS., entro 15 giorni dalla costituzione degli OPTA, con apposita comunicazione all'OPRA per i successivi adempimenti e per la comunicazione alle Aziende. Tali nomine potranno anche essere revocate prima della scadenza dell’incarico, che resterà un mandato fiduciario attraverso una comunicazione da parte della singola O.S. che ha indicato l’RLST. La comunicazione delle OO.SS. conterrà specifica indicazione degli RLST che opereranno in regime di tempo parziale. Analogamente si procederà per le eventuali sostituzioni che si rendessero necessarie.
4. Gli RLST dureranno in carica tre anni, il loro mandato sarà rinnovabile e potrà proseguire, salvo impedimento, in regime di prorogatio fino alla loro surroga, che dovrà avvenire entro tre mesi dalia scadenza, a cura delle OO.SS.. Ove questa non intervenga entro tale termine, ovvero in caso di impedimento oggettivo o volontario all’esercizio delle funzioni del singolo RLST, ciascuna delle OO.SS. potrà comunicare all’OPRA la conferma o la sostituzione del componente designato di proprio riferimento, che opererà, alle medesime condizioni, alla pari degli altri, in via temporanea, fino al rinnovo dei mandati normalmente previsto.
5. I compiti e le funzioni degli RLST sono quelli definiti dalla legge e dal citato Accordo nazionale. Ove prestata a tempo pieno, la loro attività sarà svolta in via continuativa ed esclusiva.
Le OO.SS. definiranno annualmente gli obiettivi d’attività degli RLST, che saranno comunicati all’OPRA e agli OPTA. L’attività effettivamente svolta sarà oggetto tempo per tempo di una comune valutazione.
7. Nell’espletamento del loro incarico gli RLST si avvarranno delle informazioni messe a disposizione dall’OPRA e della documentazione trasmessa dai datori di lavoro in ottemperanza agli obblighi sanciti dalla legge.
Per una corretta catalogazione, gestione, custodia ed elaborazione dei dati, gli RLST comunicheranno all’OPRA tutte le informazioni che acquisiranno durante l’esercizio delle loro funzioni.
8. Utilizzando gli strumenti e le modalità stabilite dall’OPTA, gli RLST avranno l’obbligo di consegnare un report su ogni visita aziendale e su ogni attività svolta, indicando con precisione i dati inerenti la valutazione dei rischi, le misure di prevenzione e protezione, l’uso di Sostanze nocive, i macchinari, gli impianti, l’ambiente, l’organizzazione del lavoro, gli infortuni, le malattie professionali e quant’altro previsto dalla specifica normativa settoriale.
Gli RLST dovranno essere in grado di ricevere e inviare tutte le informazioni in formato elettronico.

5. Risorse
1. Visto il punto 4 del citato Accordo nazionale, relativamente alle risorse di cui alla Delibera EBNA del 12/05/2010 trasferite all’OPRA, nonché alle eventuali altre risorse provenienti da altri soggetti e fatta salva una loro specifica destinazione d’uso, le Parti concordano la seguente ripartizione delle risorse disponibili a far data dal 1 gennaio 2013:
• € 14,25 per il finanziamento dell’attività degli RLST;
• € 4,50 per le spese di funzionamento, la formazione e altri programmi.
2. Nel caso in cui sia stato eletto l’RLS aziendale, l’impresa potrà chiedere la restituzione della quota di € 12,00 come previsto al punto 4.2.3 dell’accordo nazionale del 13 settembre 2011. Le modalità di rimborso verranno definite nel regolamento dell’OPRA.
3. Nell’ambito delle risorse previste al precedente punto 1 per il funzionamento degli organi, la formazione e altri programmi ed iniziative, le Parti sopra indicate concordano la seguente ripartizione:
• € 2,50 per rimborsi spese per l’attività degli RLST;
• € 1,00 per rimborsi spese di accompagnamento dei tecnici delle organizzazioni artigiane
• € 1,00 per amministrazione, formazione e altri programmi.
4. Per quanto attiene alle risorse destinate alla Sicurezza dalla disciplina vigente di cui alla delibera EBNA del 12/05/2010, versate dal 1 gennaio 2011 fino al 31 dicembre 2012, esse saranno così suddivise:
• € 14,25 per il finanziamento dell’attività degli RLST;
• € 2,50 per rimborsi spese per l’attività degli RLST;
• € 1,00 per rimborsi spese di accompagnamento dei tecnici delle organizzazioni artigiane
• € 1,00 per amministrazione, formazione e altri programmi.
5. Per quanto attiene alle risorse destinate alla Sicurezza dalla disciplina vigente di cui all’Accordo Interconfederale del 14 febbraio 2006, versate dal 01 gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2010, esse saranno suddivise secondo quanto previsto dall'Accordo stesso.
6. Per quanto attiene alle risorse destinate alla Sicurezza dalla disciplina vigente fino al 31/12/2006, esse saranno suddivise secondo quanto previsto dall’Accordo Interconfederale Regionale del 19 giugno 1997.
7. Tutte le imprese artigiane che rientrano nella sfera di applicazione dei contratti collettivi siglati dalle parti sottoscrittrici verseranno, indipendentemente dal numero di lavoratori in forza (anche oltre i 15), la quota di cui al punto 1 pari a € 18,75 per ogni dipendente in forza. Le imprese che devono regolarizzare una situazione pregressa, onde poter accedere immediatamente ai benefici del presente accordo, dovranno effettuare un immediato versamento pari a € 18,75 per ogni dipendente; e quindi regolarizzare il periodo pregresso per poter accedere alle prestazioni del sistema bilaterale, come previsto dai regolamenti vigenti
8. Le imprese di nuova iscrizione dovranno versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui effettuano l’assunzione di personale dipendente. Resta fermo anche per esse quanto previsto al precedente punto 6 circa l’immediato versamento del valore di un’intera quota annua per l’accesso ai benefici del presente accordo.
9. Potranno aderire con la stessa quota di cui al precedente punto 6, le associazioni artigiane di qualsiasi livello e gli enti/organizzazioni dalle stesse promossi e/o costituiti e/o controllati comprese
le struttura bilaterali, fatti salvi i CCNL eventualmente applicati.
10. Potranno altresì aderire con una quota di contributo pari a € 63,75:
• le aziende non artigiane associate alle OO.AA. Confartigianato, Cna, Casartigiani e Claai, aventi dimensioni non superiori ai criteri previsti per le aziende artigiane;
• le aziende artigiane operanti in settori nei quali non siano stati stipulati CCNL specifici dell’artigianato;
• le imprese artigiane dell'autotrasporto c/terzi e comunque dei settori che allo stato non abbiano ancora recepito gli accordi sulla bilateralità e fatte salve diverse prescrizioni contrattuali.
11. Le imprese di cui al precedente punto 9, dovranno presentare domanda di iscrizione e versare la suddetta quota associativa annuale, con riferimento ai dipendenti occupati nell’anno precedente. La modalità di gestione concreta delle risorse di cui ai precedenti punti sarà definita nel Regolamento.
12. Fintanto che non si darà luogo all’accensione di un apposito c/c bancario dell’OPRA, sul quale opereranno il Presidente e il Vicepresidente secondo il Regolamento, le risorse saranno affidate in gestione amministrativa all’EBAS, che ne manterrà una contabilità distinta quale centro di costo e di ricavo autonomo rispetto alle altre risorse da esso amministrate. L’EBAS viene altresì autorizzato a trasmettere direttamente alle associazioni, le risorse, maturate e maturande di loro competenze, secondo le modalità previste nell’apposita convenzione.

6. Validità e durata
1. Il presente Accordo decorre dalla data odierna e sarà valido fino al 31 dicembre 2016.
2. Esso sarà tacitamente rinnovato per un altro anno, qualora non intervenga disdetta da parte di una delle parti firmatarie almeno tre mesi prima della scadenza.
3. Per quanto non previsto, si richiamano le disposizioni di legge è dell’Accordo nazionale del 13 settembre 2011.

Cagliari, 5 febbraio 2015