Tipologia: Accordo
Data firma: 6 agosto 2015
Parti: Ivh/apa Confartigianato Imprese, Cna/Shv Unione Provinciale degli Artigiani e delle p.m.i. / Südtiroler Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmer e Asgb, Cgil/Agb, SgbCisl, Uil-Sgk
Settori: Artigianato, Alto Adige
Fonte: uil.it
Sommario:
Accordo per il Regolamento di attuazione per il funzionamento dell'EBSA e del Rappresentante territoriale dei lavoratori per la sicurezza
Cna/Shv Unione Provinciale degli Artigiani e delle p.m.i. / Südtiroler Vereinigung der Handwerker und Kleinunternehmer […], Ivh/apa Confartigianato Imprese […] e Asgb […], Cgil/Agb […], SgbCisl […], Uil-Sgk […], convengono su quanto segue:
Premessa
• In data 9 aprile 2008 è stato promulgato, in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il D.Lgs. 81/2008 il quale, con le successive integrazioni, ha introdotto importanti innovazioni in materia d’interesse delle parti firmatarie il presente accordo;
• Il D.Lgs. 81/2008 e smi. prevede la costituzione e le funzioni degli organismi paritetici rinviando ad accordi tra le Parti, l'individuazione delle regole per il loro funzionamento
• Il D.Lgs. 81/2008 e smi. prevede le modalità di partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori (art. 51 del D.Lgs. 81/2008 e smi); il D.Lgs 81/2008 e smi prevede l’individuazione della rappresentanza dei lavoratori affidando alla contrattazione collettiva le modalità di elezione o designazione nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni (artt. 47, 48 e 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi);
• In data 13 settembre 2011 è stato sottoscritto in ambito nazionale l'accordo interconfederale applicativo del citato DLgs 81/2008. In data 01.07.2015 è stato firmato l'Accordo per la costituzione dell'Ente Bilaterale Sicurezza Artigiana (ora in avanti indicato come “EBSA”)
Art. 1 - Campo d'applicazione
• Il presente accordo si applica alle imprese che applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle parti firmatarie del presente accordo. Non si applica alle imprese edili e dell'autotrasporto.
• Le parti firmatarie del presente Accordo valutano concordemente che il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale, ai sensi degli artt. 47 e 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, operante nel sistema della bilateralità artigiana è la forma di rappresentanza più adeguata alle realtà imprenditoriali del comparto artigiano e, in tal senso, sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.
• Nell'ambito dell'esercizio dei diritti dei lavoratori in merito all'individuazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui agli artt. 47 e 48, le Parti firmatarie concordano che la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale venga istituita per tutte le imprese che occupano fino a 15 lavoratori.
• In tali imprese, qualora siano stati formalmente eletti e formati ai sensi dell'art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008 e smi, entro la data del presente accordo, i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, gli stessi operano fino al termine del rispettivo mandato e sono rieleggibili.
Nelle imprese che occupano oltre 15 lavoratori, il Rappresentante per la sicurezza territoriale opera qualora non sia stato eletto un rappresentante per la sicurezza aziendale. Non sono eleggibili i soci di Società, gli associati in partecipazione e i collaboratori familiari.
Art. 2 - Regolamento per i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale (RLST)
a) Verranno istituiti i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale. Le OO.SS. costituiranno un'apposita Associazione per l'amministrazione, la gestione e il funzionamento degli RLST. Detta associazione assumerà la forma giuridica che sarà ritenuta la più opportuna dalle OOSS stipulanti il presente Regolamento. Il numero di RLST è stabilito in autonomia dalle OO.SS. I costi relativi alla retribuzione, e agli oneri assicurativi e contributivi saranno coperti dalle risorse di cui al punto 6) dell'art. 4 del presente Accordo.
b) L'RLST esercita le attribuzioni previste dalla normativa vigente in materia e più specificatamente dagli articoli dal 47 al 52 del d.lgs. 81/2008 e smi. L'RLST opera di norma nella zona assegnatagli.
La rappresentanza dei lavoratori per la sicurezza territoriale è incompatibile con l'esercizio di altre funzioni sindacali operative ai sensi del comma 8, art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, nonché con l'appartenenza come componente agli organismi paritetici previsti dagli Accordi territoriali.
c) I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale dovranno esercitare il loro mandato in via continuativa ed esclusiva, salvo delibera dell’EBSA in relazione ad eventuali conflitti d’interessi.
I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale dovranno essere in possesso di una formazione e/o un'esperienza nella materia della salute e sicurezza sul lavoro.
d) La sede operativa degli RLST è situata presso l'EBSA. L'EBSA comunicherà, all'atto dell'individuazione e in occasione di modifica, a ciascun’azienda, all'Inail e agli organi di vigilanza territorialmente competenti, i nominativi degli RLST. In occasione della suddetta comunicazione al datore di lavoro, l'EBSA provvederà a trasmettere una scheda nella quale saranno riportati il nominativo, i recapiti e le attribuzioni dell'RLST, come previsti dagli artt. 48 e 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
Le informazioni, la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione, nonché quelle inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni e alle malattie professionali nonché i risultati finali delle valutazioni del rischio, sono trasmessi per conoscenza presso la sede dell'EBSA, secondo schede predisposte dall'EBSA nel rispetto dei contenuti di cui agi art. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e smi. Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro, previsti dalle norme vigenti in tema d’informazione e consultazioni del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, verranno svolti di norma nella sede dell'EBSA, per il tramite dell’Associazione cui l'impresa è iscritta o alla quale conferisce mandato. Nel caso sarà affiancata dal servizio di prevenzione e protezione e/o da altri soggetti qualificati e specificatamente incaricati dal datore di lavoro. Gli stessi adempimenti potranno essere svolti nella sede degli sportelli territoriali per la sicurezza sul lavoro, qualora - costituiti presso le associazioni artigiane parti istitutive dell'EBSA, di cui al seguente art. 4, punto 4).
d) Sulla base delle delibere dell'EBSA gli RLST predispongono un programma di lavoro e di attività periodico che sarà trasmesso all'EBSA stesso almeno 30 giorni prima della sua attuazione e relazionando periodicamente sull'attività svolta con l'ausilio di appositi moduli predisposti dall'EBSA. Inoltre, fornisce all'EBSA ogni 3 mesi una relazione sulla propria attività, corredata della copia di eventuale documentazione.
f) In caso di accesso in azienda (art. 50, c. 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 e smi), solo al di fuori della programmazione prevista al punto precedente, l’RLST dovrà comunicare per iscritto alle componenti datoriali dell'EBSA, con un preavviso di 6 giorni lavorativi, le aziende interessate.
g) L'esercizio dell'attribuzione prevista all'art. 50, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/2008 e smi, potrà avvenire alla presenza dell'Associazione datoriale cui l'impresa è iscritta (o alla quale ha conferito mandato).
Il rappresentante territoriale per la sicurezza procederà comunque nell'esercizio delle sue prerogative in caso di mancata conferma, nei termini temporali di cui al punto j) del presente articolo.
Restano fermi i diritti che la legge attribuisce al lavoratore nei casi di pericolo grave ed immediato, comunque con l'obbligo di informare l'EBSA.
h) Il diritto di accesso nei luoghi di lavoro è esercitato e concordato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge. L’accesso può essere rinviato, ma non negato.
i) L’RLST è tenuto a mantenere un comportamento strettamente connesso alla sua funzione, con l'obbligo di riservatezza in ordine ad informazioni, documentazioni e notizie di cui sia venuto a conoscenza o abbia ricevuto in ragione del suo mandato, ai sensi del d.lgs. 196/2003, e che non abusi della sua posizione per ottenere benefici per sé o per altri. Altresì, l’RLST è tenuto al segreto industriale nonché al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.
j) L'RLST sostiene le imprese e i loro lavoratori sulle tematiche della salute e sicurezza sul lavoro ai fini di favorire e sviluppare politiche efficaci di prevenzione e sostegno ai lavoratori e ai datori di lavoro.
Art. 3 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale (RLS)
• Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale è eletto dai lavoratori in base alle norme ed agli accordi vigenti. Il datore di lavoro comunica all'EBSA e all'Inail il nominativo del lavoratore eletto. In base alla comunicazione l'EBSA restituirà all'impresa la quota relativa all’RLST contenuta nel contributo all'EBA.
• La durata dell'incarico è di 3 anni.
• Il datore di lavoro è vincolato affinché il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza aziendale acquisisca attraverso la formazione, le competenze per l'esplicazione del proprio ruolo.
• In applicazione del D.Lgs. 81/2008 e smi, al rappresentante saranno fornite le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, le informazioni riguardanti tutti gli infortuni e alle malattie professionali. Al ricevimento del documento l’RLS rilascia una firma che conferma l'avvenuta consegna e che fissa la data dell'evento.
• Le consultazioni dell’RLS si devono svolgere in modo da garantire la loro effettività e tempestività. Il datore di lavoro, pertanto, consulta l’RLS su tutti gli eventi per i quali la disciplina legislativa prevede un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante, in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte ed opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge.
• L'RLS è tenuto ad apporre la propria firma sul verbale di consultazione esclusivamente a conferma dell'avvenuta consegna.
Art. 4 - Regolamento EBSA: compiti e risorse
1. Per svolgere le funzioni di supporto all'attività degli RLST, l'EBSA predispone e aggiorna, di concerto con l'Ente Bilaterale Artigiano, il sistema informativo provinciale, contenente:
- i dati relativi alle aziende aderenti al sistema (sia di quelle con RLST che quelle con RLS aziendale);
- le informazioni che le aziende, per adempiere agli obblighi di informazione e consultazione previsti dall'art. 48 del D.Lgs. 81/2008 e smi, devono inviare all'RLST inerenti anche la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, sulla base di una scheda riassuntiva, predisposta dall'EBSA.
2. La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti, che ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e smi, avviene "in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l'attività del datore di lavoro" (Art. 37 c. 12), va intesa nel senso che "i corsi di formazione per i lavoratori sono realizzati anche in collaborazione con l’EBSA”. La formazione dei preposti potrà essere effettuata anche in collaborazione con l’EBSA.
Tale collaborazione si attiva attraverso almeno uno dei seguenti strumenti:
- Comunicazione delle imprese all'EBSA;
- Attestazione di verifica circa la conformità dei contenuti della formazione alla normativa vigente.
Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'EBSA, delle eventuali indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'EBSA entro quindici giorni dalla sua ricezione, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
3. Gli obblighi di informazione e di consultazione degli RLST a carico del datore di lavoro, previsti all'art. 50 del D.Lgs. 81/2008 e smi, sono assolti di norma presso la sede dell'EBSA.
4. In alternativa, le imprese possono appoggiarsi agli sportelli territoriali per la sicurezza, attivati dalle organizzazioni artigiane stipulanti il presente accordo. Gli sportelli gestiscono le problematiche relative all'informazione, consultazione e accesso del Rappresentante territoriale della sicurezza, per le imprese che conferiscono specifico mandato all'organizzazione promotrice. L'attivazione dello sportello sarà comunicata all'EBSA dall'organizzazione promotrice, con l'elenco delle imprese che hanno conferito il mandato allo sportello.
Sarà cura dell'EBSA comunicare agli RLST l'attivazione degli sportelli e le relative informazioni su sede e imprese che hanno conferito il mandato.
5. Sulla base di quanto previsto dall'Atto di indirizzo sulla bilateralità del 30 giugno 2010 e dalla delibera del Comitato Esecutivo dell'EBNA del 12 maggio 2010, le risorse di cui al punto b) di detta delibera, pari a € 18,75 annue per lavoratore, saranno di norma così suddivise:
a) una quota annua per lavoratore di € 12,00 all'associazione costituita dalle OO.SS. provinciali, a seguito della nomina degli RLST, per il sostegno e il finanziamento delle attività degli RLST;
b) una quota annua per lavoratore di € 6,75 per garantire la funzionalità dell'EBSA, le attività formative e i programmi e le iniziative di tutela della salute e della sicurezza decise dalle parti stipulanti. Nel caso ci sia l'RLS aziendale, all'impresa ritorna la quota di cui al punto a).
Periodicamente l'EBSA rileva dall'Ente Bilaterale le eventuali variazioni nella quantità totale delle risorse e delle imprese versanti le quote.
6. Le Parti si danno atto che tutte le cifre sopra indicate sono da considerarsi al lordo delle sole spese di esazione, previste ai sensi della convenzione Ebna/Inps del 2 febbraio 2010, le quali andranno proporzionalmente detratte dall'Importo delle singole quote.
Bolzano, lì 06 agosto 2015