Infortunio occorso a lavoratore durante i lavori di copertura di alcuni capannoni appaltati dalla s.p.a. "M.C." alla s.r.l."E." (di cui era legale rappresentante M.F. A.); la "E." aveva a sua volta subappaltato almeno parte di questi lavori alla s.n.c. C. (di M.S.) che, infine, li aveva ulteriormente subappaltati a C.C., titolare della ditta individuale "D.E." alle cui dipendenze lavorava, in nero, il lavoratore deceduto.

La Corte di Appello giudicando sugli appelli di M.F. A. M.S. e C.C. ha rigettato l'appello di M.F. A. e di C.C. e ha rideterminato la pena inflitta a M.S. Contro questa sentenza hanno proposto ricorso M.F. A. e C.C. - Sussiste.

Il D.Lgs. 81/2008, all'art. 26 e nel Capo I del Titolo IV disciplina la sicurezza dei lavori appaltati come in precedenza faceva il D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7 ma la regolamentazione, oggi come in passato, non copre tutti i lavori appaltati.
Se dunque l'ipotesi non rientra in quelle previste su quale base si determinano le eventuali responsabilità?

In questa sentenza la Corte a tal proposito afferma che " occorre dunque rifarsi ai principi che disciplinavano questa materia prima della modifica normativa e che continuano a disciplinarli in aggiunta alla normativa specifica quando non siano da questa derogati.
L'appaltante (e il subappaltante è tale nel caso di ulteriore subappalto) è il destinatario delle disposizioni antinfortunistiche qualora l'evento si ricolleghi causalmente anche alla sua condotta colposa che può ravvisarsi nell'aver consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose ovvero quando la mancata adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile ovvero nel caso di mancato controllo delle medesime".
"Il committente risponde inoltre degli eventi dannosi cagionati dall'appaltatore e riconducibili alla sua carenza di idoneità tecnico professionale nella tutela della salute dei lavoratori".

E ancora "E' inoltre affermazione incontestata nella giurisprudenza di legittimità che il committente risponde della violazione delle regole di prevenzione quando si sia comunque ingerito nell'organizzazione di lavoro dell'appaltatore".


 


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAMPANATO Graziana - Presidente -
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere -
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere -
Dott. KOVERECH Oscar - Consigliere -
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza
Sul ricorso proposto da:
1) M.F.A., N. IL (OMISSIS);
2) C.C., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 05/12/2003 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. DI POPOLO Angelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso C.C. e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di
M.;
uditi gli Avv.ti:
- PRASTARO Ermanno, in sostituzione dell'Avv. ARMENIO Salvatore per M.;
FAIETA Antonella, in sostituzione dell'Avv. CHIESA Ivano per C. C.;
i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi proposti.
La Corte:


FattoDiritto

1) La Corte d'Appello di Milano, con sentenza 5 dicembre 2003, giudicando sugli appelli proposti da M.F.A., M. S. e C.C. contro la sentenza 11 giugno 2002 del Tribunale di Monza - che li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia per il delitto di omicidio colposo in danno di C. F. deceduto il (OMISSIS) a seguito di un infortunio sul lavoro - ha rigettato l'appello proposto da M. F.A. e C.C. e ha rideterminato la pena inflitta a M.S., previa rinunzia da parte del medesimo agli altri motivi di ricorso, nella misura concordata tra la parti ai sensi dell'art. 599 c.p.p., comma 4.
I giudici di merito hanno accertato in fatto che l'incidente si era verificato durante i lavori di copertura di alcuni capannoni appaltati dalla s.p.a. "Manifattura Caprotti" di Albiate alla s.r.l."Eterocoperture" (di cui era legale rappresentante M.F. A.); la "Eterocoperture" aveva a sua volta subappaltato almeno parte di questi lavori alla s.n.c. COIMP (di M.S.) che, infine, li aveva ulteriormente subappaltati a C.C., titolare della ditta individuale "Due Effe".
I giudici di merito hanno altresì accertato che il lavoratore deceduto prestava la sua attività "in nero" alle dipendenze di C.C. (titolare della "Due Effe"), che il medesimo era privo di qualsiasi misura di protezione (cinture di sicurezza) e che il tetto sul quale svolgeva la sua attività era parimenti privo di protezioni atte ad evitare il pericolo di caduta.
C.C. dunque è stato ritenuto responsabile di queste omissioni in quanto datore di lavoro della vittima mentre la responsabilità di M.F. A. è stata affermata perchè la "Eterocoperture" da lei rappresentata, pur avendo subappaltato i lavori alla COIMP, si era continuamente ingerita nell'attività di cantiere svolta dall'appaltatore.

2) Contro questa sentenza hanno proposto ricorso M.F. A. e C.C..
M.F.A., dopo aver riportato il testo dei motivi di appello, ha dedotto con il primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, e ed e perchè, secondo la ricorrente, l'adozione delle misure di prevenzione faceva capo, per contratto, esclusivamente sulla COIMP (la ditta di M.S.) e la presenza sul luogo dei lavori di una persona ( B.E. dipendente di ETEROCOPERTURE) non poteva spostare i termini del problema trattandosi di un trasportatore di cose che servivano per la prosecuzione dei lavori e che non aveva alcuna ingerenza sull'andamento dei lavori.
Per di più il fatto oggetto del presente processo si è verificato al di fuori delle attività facenti capo ad ETEROCOPERTURE e, sotto il profilo causale, non esisteva alcuna fonte giuridica da cui discendesse l'obbligo per i rappresentanti di questa impresa di evitare il verificarsi dell'evento.
A conferma di questa tesi la ricorrente richiama il contenuto di una sentenza del Tribunale di Bergamo che ha escluso ogni responsabilità di ETEROCOPERTURE nella verificazione dell'infortunio in esame.
D'altro canto i principi che disciplinano il contratto di appalto escludono ogni ipotesi di responsabilità dell'appaltante tanto più che la COIMP ebbe a subappaltare parte dei lavori alla DUE EFFE all'insaputa dell'appaltante.
In definitiva i giudici di merito avrebbero tratto la conclusione sull'esistenza di un'attività di ingerenza di ETEROCOPERTURE dalla sola presenza di un dipendente di questa sul luogo dell'infortunio.
La Corte di merito avrebbe poi omesso di considerare che non poteva essere ritenuta l'esistenza dell'aggravante contestata perchè la vittima non era dipendente di ETEROCOPERTURE.
Con memoria successivamente depositata la ricorrente ha ribadito ulteriormente le sue censure nei confronti della sentenza della Corte milanese e ha sottolineato, in particolare, che nel frattempo era passata in giudicato la sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva escluso ogni responsabilità di ETEROCOPERTURE nella causazione dell'incidente.

3) C.C. ha invece dedotto, come primo motivo di ricorso, la violazione e falsa applicazione dell'art. 589 c.p., in relazione al D.P.R. n. 164 del 1956, artt. 10 e 24, nonchè l'illogicità e l'insufficienza della motivazione.
La Corte di merito avrebbe affermato in modo del tutto apodittico l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ditta DUE EFFE (di cui era titolare C.C.) e l'operaio C.F. deceduto nell'incidente descritto in precedenza.
Non avrebbe poi tenuto conto, la sentenza impugnata, della circostanza che C.C. aveva operato, da solo, in un cantiere già predisposto nel quale operavano ben tre imprese che dovevano garantire i presidi antinfortunistici.
Dal che conseguiva che il terzo ( C.C.) chiamato a collaborare anche con altra persona non poteva rispondere dell'evento accaduto a quest'ultima trattandosi di evento causalmente riferibile a chi (le altre imprese che operavano nel cantiere) aveva l'obbligo di predisporre le misure di prevenzione e, sotto il profilo soggettivo, addebitabile alla sua condotta colposa di questi altri soggetti.
Con il secondo motivo si censura la sentenza impugnata, denunziando la violazione degli artt. 62 bis, 69 c.p. e art. 114 c.p., nonchè il vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata utilizzato l'elemento del "grado della colpa" sia per determinare l'entità della pena inflitta sia per negare la prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
Ciò non sarebbe consentito e sarebbe comunque in contrasto con gli accertamenti svolti nel processo dai quali è emerso il ruolo marginale del ricorrente nel verificarsi dell'evento;
ciò che rendeva giustificata la concessione dell'attenuante prevista dall'art. 114 c.p. immotivatamente negata dalla Corte di merito.

4) I ricorsi sono infondati e devono conseguentemente essere rigettati.
Esaminando anzitutto il ricorso di M.F.A. va osservato preliminarmente che l'infortunio in esame si è verificato prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626, art. 7 (modificato dal D.Lgs. 19 marzo 1996, n. 242, art. 5) che disciplina il coordinamento tra appaltante e appaltatore nell'applicazione delle misure di prevenzione antinfortunistiche.
Occorre dunque rifarsi ai principi che disciplinavano questa materia prima della modifica normativa e che continuano a disciplinarli in aggiunta alla normativa specifica quando non siano da questa derogati.
L'appaltante (e il subappaltante è tale nel caso di ulteriore subappalto) è il destinatario delle disposizioni antinfortunistiche qualora l'evento si ricolleghi causalmente anche alla sua condotta colposa che può ravvisarsi nell'aver consentito l'inizio dei lavori in presenza di situazioni di fatto pericolose ovvero quando la mancata adozione delle misure di prevenzione prescritte sia immediatamente percepibile ovvero nel caso di mancato controllo delle medesime (v. Cass., sez. 4, 15 marzo 2007, n. 19372, Guelfa, rv. 236545 ; 14 luglio 2006 n. 30857, Sodi, rv. 234828).
Il committente risponde inoltre degli eventi dannosi cagionati dall'appaltatore e riconducibili alla sua carenza di idoneità tecnico professionale nella tutela della salute dei lavoratori (v. Cass., sez. 4, 14 gennaio 2008 n. 8589, Speckenhauser, rv. 238966).
E' inoltre affermazione incontestata nella giurisprudenza di legittimità che il committente risponde della violazione delle regole di prevenzione quando si sia comunque ingerito nell'organizzazione di lavoro dell'appaltatore: in questo senso v.Cass., sez. 4, 6 novembre 2007 n. 46383, Grossi, rv. 239338; 26 marzo 2003 n. 49462, rv. 227070 (con riferimento all'ingerenza del direttore dei lavori); 14 dicembre 2000 n. 3516, Gammariello, rv. 218691 (che però precisa che non può considerarsi ingerenza l'invito ad osservare le misure di prevenzione).
Ed è quanto appunto risulta essersi verificato nel caso in esame secondo gli accertamenti in fatto dei giudici di merito i quali, pur dando atto che contrattualmente il debito di sicurezza faceva capo alla COIMP, hanno ritenuto l'esistenza di concrete condotte di ingerenza da parte di ETEROCOPERTURE.
Non si tratta, come afferma la ricorrente, di affermazioni apodittiche; già il giudice di primo grado aveva accertato che ETEROCOPERTURE e COIMP collaboravano nel cantiere e che la prima si occupava, con la messa a disposizione della gru e della persona che la manovrava, del sollevamento in altezza dei materiali necessari per la realizzazione dell'opera.
Ha aggiunto, la sentenza impugnata, che ETEROCOPERTURE si era riservato un potere di verifica sull'esecuzione dei lavori confermando che la medesima collaborava nel lavoro di sollevamento e di posa dei bancali.
Non si trattava dunque della presenza casuale di un dipendente ( B.) sul luogo dell'infortunio ma di una concreta e continuativa collaborazione tra le due imprese nell'esecuzione dell'opera che le rendeva entrambe garanti della sicurezza.
L'accertamento sul punto del giudice di merito è dunque incensurabile nel giudizio di legittimità e le conclusioni che ne sono state tratte sono giuridicamente ineccepibili.
Del resto risulta dagli accertamenti in fatto compiuti dai giudici di merito - e non contestati dalla ricorrente - che la distribuzione delle opere fra le varie imprese è così avvenuta: il committente iniziale (MANIFATTURA CAPROTTI) aveva appaltato all'IMPRESA CASIRAGHI i lavori di fondazione di un capannone e ad ETEROCOPERTURE i lavori di copertura di questo capannone. ETEROCOPERTURE non risulta, dalle sentenze di merito, aver interamente subappaltato alla COIMP questi lavori (nel qual caso la sua impostazione, salvo il discorso dell'ingerenza, potrebbe essere considerata plausibile) ma soltanto la "fornitura e posa in opera di coperture..... con guaine impermeabili in P.V.C, e affini, con fornitura di relativi gruppi di fissaggio e accessori".
Poichè il subappalto non riguarda tutte le opere commissionate a ETEROIMPIANTI, appare evidente che il cantiere rimaneva nella disponibilità (anche) di impresa che era dunque tenuta a salvaguardare la sicurezza di chiunque in esso si trovasse ad operare (si vedano, in questo senso, Cass., sez. 4, 20 giugno 2007 n. 29204, Di Falco, rv. 236904; 15 dicembre 1998 n. 2800, Breccia, rv. 213226);
tanto più che, come si è visto, il subappaltatore utilizzava mezzi (la gru) messi a sua disposizione dal committente con cui collaborava per il sollevamento dei materiali.
E può aggiungersi che i giudici di merito hanno accertato la violazione, da parte del committente, dell'obbligo di non consentire l'inizio dei lavori da parte dell'appaltatore quando sia percepibile una situazione di pericolo e che l'obbligo di intervento del committente è ravvisabile anche nei casi nei quali (come, nel caso in esame, hanno accertato i giudici di merito; accertamento che nessuno dei ricorrenti ha contestato) l'inadeguatezza delle misure di prevenzione appaia evidente senza necessità di particolari indagini (si vedano le già citate sentenze Guelfa e Sodi).

5) Va adesso esaminato il problema, proposto in ricorso e nella memoria difensiva, relativo all'efficacia che può avere, nel presente giudizio, la sentenza 30 dicembre 2003 del Tribunale di Bergamo, sez. dist. di Grumello del Monte, prodotta nel presente giudizio di legittimità che avrebbe escluso ogni responsabilità di ETEROCOPERTURE (poi divenuta FIN. IMM. S.r.l.) in relazione all'infortunio in questione.
In merito a questo problema va intanto rilevato che i rapporti tra il processo civile e quello penale sono improntati al principio della reciproca autonomia (principio confermato dal venir meno del principio di pregiudizialità previsto dall'art. 3 del previgente codice di rito) salvo i casi espressamente disciplinati che, per quanto riguarda l'efficacia del giudizio civile su quello penale, si risolvono in quelli disciplinati dagli artt. 3 e 479 c.p.p. che pacificamente non riguardano la fattispecie in esame.
Di maggior rilievo sono i casi che si riferiscono all'efficacia del giudicato penale nei giudizi civili, amministrativi o disciplinari (artt. da 651 a 654 c.p.p.).
Il principio dell'autonomia dei giudizi trova la sua giustificazione nella necessità di evitare che l'esito del giudizio civile - regolato da principi relativi alla prova, alla sua ripartizione e valutazione completamente diversi rispetto a quello penale - possano avere efficacia in un processo che, pur divenuto processo di parti, continua a presentare una forte connotazione pubblicistica che impone alla parte pubblica di attenersi, nelle richieste di ammissione delle prove, a principi di stretta legalità e non a ragioni di mera opportunità come è invece consentito alle parti private sia nel processo civile che in quello penale.
Non è un caso, d'altro canto, che le norme già ricordare disciplinino l'efficacia del giudicato penale in altri giudizi, ma non il contrario, e che la revisione della sentenza penale sia prevista a seguito di un giudicato civile ma solo nel caso (art. 630, lett. b del codice di rito) di condanna pronunziata a seguito di sentenza - riguardante le questioni di cui agli artt. 3 e 479 c.p.p. - che sia stata successivamente revocata.
Nè può essere condivisa la tesi della ricorrente, sostenuta nella memoria difensiva, secondo cui la sentenza civile divenuta irrevocabile potrebbe essere acquisita ai fini della prova del fatto in essa accertato in base all'art. 238 bis del codice di rito.
La collocazione della norma e la sua formulazione non consentono di attribuire alla norma un significato più esteso (riferito cioè anche alla sentenza civile) anche perchè la medesima norma costituisce un sistema inscindibile con il precedente art. 238 che disciplina espressamente anche i verbali delle prove assunte in un giudizio civile.

6) Infondato è anche il secondo motivo di ricorso con il quale la ricorrente M.F.A. assume che non avrebbe potuto essere contestata all'imputata l'aggravante di aver agito con violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro perchè il lavoratore deceduto non era un suo dipendente.
In contrario può osservarsi che l'aggravante in questione - come risulta evidente dalla lettera della norma - è ricollegata oggettivamente al tipo di violazione di regola cautelare verificatasi in concreto e non ai rapporti intercorsi tra le parti o alle qualificazioni soggettive (v. in questo senso Cass., sez. 4, 2 luglio 2004 n. 37666, Gattoni, rv. 229151).

7) Parimenti infondato, e ai limiti dell'ammissibilità, è anche il ricorso di C.C..
Inammissibile è il primo motivo di ricorso sia perchè fondato su una ricostruzione del fatto diversa da quella compiuta dai giudici di merito sia per la genericità della contestazione.
Sotto il primo profilo si rileva che incensurabile appare in questa sede l'accertamento dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra C.C. e C.F..
Non appare infatti corretta la critica rivolta alla sentenza impugnata dal ricorrente secondo cui l'affermazione dell'esistenza di questo rapporto avrebbe carattere del tutto apodittico perchè, al contrario, questa conclusione è stata tratta, dalla Corte di merito, dalla circostanza che C.C., nell'ultimo mese, si era avvalso costantemente della collaborazione della vittima; dalla circostanza che il giorno dell'incidente C.F. stava dando indicazioni a C.C. e B. sulla movimentazione dei bancali; dalla impossibilità per il ricorrente di adempiere all'onerosa opera che si era impegnato a compiere; dal contenuto del contratto stipulato con ETEROCOPERTURE che prevedeva l'obbligo, per la DUE EFFE ( C. C.), di fornire la mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori.
Come è agevole verificare si tratta di un accertamento motivatamente compiuto ed esente da alcun vizio logico e giuridico che si sottrae dunque al sindacato di legittimità.
Nè il ricorrente indica elementi fattuali trascurati dai giudici di merito astrattamente idonei a incrinare la logicità delle conclusioni raggiunte.
Del resto la prova dell'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato può essere tratta da elementi che ne dimostrino l'instaurazione di fatto (così Cass., sez. 4, 14 gennaio 2008 n. 8589, Speckenhauser, rv. 238966) senza dimenticare che è stato affermato (v. Cass., sez. 3, 19 agosto 1999 n. 11813, Gioia, rv. 214551) - nella prospettiva tacitamente ipotizzata dal ricorrente dell'esistenza di un contratto d'opera tra lui e C.F. - che questo contratto non vale a traslare il rischio connesso all'esecuzione dei lavori e il relativo debito di sicurezza dal committente al prestatore d'opera.

6) Infondati infine sono i motivi del ricorso di C.C. che si riferiscono al trattamento sanzionatorio.
Non corrisponde al vero che il grado della colpa sia stato utilizzato dai giudici di merito per la determinazione della pena e per ritenere l'equivalenza delle circostanze.
Il primo giudice ha infatti applicato il minimo della pena e poi ha giustificato la sola equivalenza per aver addetto la persona offesa ad un lavoro del quale non era pratico in situazione di grave pericolo e, inoltre, per essere gli eredi, dopo numerosi anni, ancora in attesa di risarcimento.
La Corte d'appello ha richiamato quella di primo grado riconfermando l'inesistenza del risarcimento.
Trattasi di valutazione incensurabile che si sottrae al vaglio di legittimità essendo priva di alcun vizio logico o giuridico.
E le medesime considerazioni valgono quanto all'invocata attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.); è vero che la Corte di merito ha sinteticamente espresso la sua valutazione ma si tratta di valutazione che fa espresso riferimento alla gravità della condotta dell'imputato e alla sua diretta partecipazione all'evento quale "datore di lavoro" ("in nero") della vittima.
D'altro canto, nei motivi di appello, C.C. non aveva indicato alcuna specifica ragione su cui fondare la richiesta limitandosi all'enunciazione della minor partecipazione.

7) Per le considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.



P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2008.
Depositato in Cancelleria il 10 luglio 2008