Tipologia: Accordo
Data firma: 18 settembre 2009
Parti: Sezione Costruttori Edili-Unione Parmense degli Industriali e Fillea-Cgil, Filca-Cisl, Feneal-Uil
Settori: Edilizia, Edili ed affini, Parma
Fonte: parmaedile.it
Verbale Integrativo dall'Accordo istitutivo de'RLST nel settore edilizia industria di Parma
Addì 18 settembre 2009, presso la sede dell'Unione Parmense degli industriali, Strada al ponte Caprazucca 6/a, tra la Sezione Costruttori Edili - aderente all'Unione Parmense degli Industriali - […] e la Fillea Cgil […], la Filca Cisl […], la Feneal Uil […], si conviene quanto segue:
1) La comunicazione dell'avvenuta elezione dell'RLSA va effettuata per iscritto al CSE. La comunicazione può avvenire attraverso una o più organizzazioni sindacali oppure può provvedere l'Impresa. In quest'ultimo caso la lettera dovrà riportare la firma e timbratura di una o più Organizzazioni Sindacali. Qualora il CSE riceva da un'Impresa una comunicazione sprovvista della validazione sindacale provvederà immediatamente per iscritto a comunicarne la nullità al mittente.
2) L'impresa verrà autorizzata dalla Cassa Edile a cessare il versamento dello 0,30% dal mese successivo a quello nel quale 1'RLSA ha completato il corso di formazione obbligatorio per legge presso il CSE di Parma.
Il CSE comunicherà tempestivamente i nominativi dei lavoratori che hanno completato i corsi alla Cassa Edile e per conoscenza alle parti sociali.
Le Parti si impegnano a rendere puntuali e periodici, con cadenza minima trimestrale, i corsi di formazione degli RLSA neoeletti.
Le Parti danno disposizione alla Cassa Edile di predisporre un meccanismo automatico di controllo sulla regolarità di versamento delle Imprese.
Le Parti impegnano /Da Cassa Edile di verificare trimestralmente la sussistenza dei rapporti di lavoro dì quegli RLSA con qualifica di impiegato, sollecitando le Imprese interessate a rilasciare una dichiarazione scritta di conferma o meno sulla persistenza del rapporto di lavoro.
3) In caso di dimissioni, licenziamento, di dimissione dall'incarico o di decadenza dal medesimo l'Impresa è tenuta al versamento del contributo dello 0,30% dal mese immediatamente successivo a, quello del verificarsi di uno dei suddetti eventi, fatto salvo quanto previsto dai precedenti punti 1) e 2) del presente accordo.
4) Gli RLST metteranno a disposizione delle Parti sociali il resoconto scritto dell'attività svolta e la documentazione sarà immediatamente disponibile.
5) Gli RLST per lo svolgimento delle loro funzioni hanno diritto di accedere ai luoghi in cui si svolgono le lavorazioni. Ciò potrà avvenire previa comunicazione all'Impresa interessata, che dovrà entro cinque giorni (di calendario) dal ricevimento della comunicazione, concedere un appuntamento entro i 5 giorni (di calendario) successivi.