Tipologia: CIA
Data firma: 18 giugno 2009
Validità: 01.01.2009 - 31.12.2012
Parti: Assicoop Imola e RSA/Fisac-Cgil, Uilca-Uil
Settori: Credito Assicurazioni, Assicoop Imola
Fonte: fisac-cgil.it
Sommario:
Art. 1) Premessa Art. 2) Incontri con la direzione aziendale Art. 3) Inquadramento del personale Art. 4) Orario di lavoro Art. 5) Ferie Art. 6) Formazione professionale Art. 7) Parte economica Art. 8) Rimborso spese Art. 9) Polizza kasko Art. 10) Prestito per l’acquisto dell’auto |
Art. 11) Polizza infortuni Art. 12) Rimborso pasto Art. 13) Produttori dipendenti 1) Orario di lavoro 2) Ferie 3) Composizione della retribuzione 4) Coperture assicurative Art. 14) Decorrenza e durata Allegati |
Contratto integrativo aziendale
Il giorno 18 giugno 2009 presso la sede sociale di Assicoop Imola spa, tra la società Assicoop Imola spa […] e la Rappresentanza Sindacale Aziendale della società Assicoop Imola spa […], assistita dai Rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali di categoria: Fisac - Cgil Imola […], Uilca - Uil Imola […], viene stipulato il seguente Contratto Integrativo Aziendale
Art. 1) Premessa
Con il presente Contratto Integrativo Aziendale, le Parti ribadiscono la volontà di operare per migliorare la qualità e l'efficienza del servizio erogato dalle strutture commerciali e gestionali di Assicoop Imola spa, in primo luogo attraverso la valorizzazione delle professionalità esistenti ed il coinvolgimento dei lavoratori nella programmazione, nello sviluppo e nell’organizzazione dell’attività aziendale.
Sulla base di tali presupposti le Parti convengono che il confronto e la partecipazione restano elementi fondamentali da perseguire costantemente, al fine di realizzare obiettivi di comune interesse legati allo sviluppo dell'Azienda, all’ulteriore ampliamento della sua quota di mercato e al costante miglioramento del servizio alla clientela.
Art. 2) Incontri con la direzione aziendale
Entro il primo quadrimestre dell’anno la Direzione aziendale incontrerà la Rappresentanza Sindacale Aziendale che potrà fasi assistere dalle OO.SS territoriali, per illustrare gli obiettivi di Budget indicati ed approvati dal Consiglio di Amministrazione.
In tale sede le Parti affronteranno le problematiche connesse all’assetto della pianta organica, all’organizzazione del lavoro, alle condizioni igienico/ambientali e di sicurezza nelle quali i dipendenti si trovano ad operare.
Relativamente a tali argomenti e qualora se ne ravvisi la necessità, gli incontri potranno essere svolti anche in tempi diversi, entro 20 giorni dalla data in cui verranno richiesti.
Art. 4) Orario di lavoro
L’attività lavorativa sarà di norma espletata dal lunedì al venerdì, secondo turni articolati all’interno di due fasce orarie standard:
- la fascia oraria antimeridiana avrà inizio alle ore 8.30 e terminerà alle ore 13.30;
- la fascia oraria pomeridiana avrà inizio alle ore 14.30 e terminerà alle ore 19.00.
All’interno di queste fasce la Direzione aziendale stabilirà gli orari di apertura al pubblico previa informazione alla Rappresentanza Sindacale Aziendale; l’accesso del pubblico agli uffici sarà comunque consentito fino a quindici minuti prima del termine della fascia oraria pomeridiana.
In presenza di particolari modalità di organizzazione dell’attività commerciale e/o di specifiche esigenze di servizio presenti nei diversi punti vendita, le Parti si incontreranno al fine di verificare l’opportunità di effettuare una differente distribuzione dell'orario di lavoro. Nello specifico si individua, per le Agenzie Integrate con le filiali Unipol Banca, l’esigenza di armonizzare il più possibile gli orari di apertura al pubblico con quelli della banca.
Qualora il punto vendita sia collocato in ambiti in cui l’apertura dello stesso al sabato mattina sia necessaria per un adeguato servizio al cliente, per il dipendente che ivi svolge la propria attività, l’azienda potrà definire una articolazione dell’orario di lavoro che comprenda anche il sabato. In questo caso l’orario di lavoro del sabato avrà una durata massima di 3 ore e non si potrà protrarre oltre le 12,30. L’orario settimanale inoltre in questo caso dovrà comprendere una mezza giornata di riposo compensativo.
Art. 11) Polizza infortuni
L’azienda ha stipulato a proprio carico una polizza cumulativa infortuni professionale ed extra per i seguenti capitali:
> 5 volte la retribuzione lorda annua per il caso di Morte;
> 6 volte la retribuzione lorda annua per il caso di Invalidità permanente.
Tale copertura è valida per tutti i dipendenti.
Art. 13) Produttori dipendenti
1) Orario di lavoro
Fermo quanto disposto dall’art. 61 Parte Seconda del CCNL, il Produttore dovrà comunque concordare con periodicità prefissata (di norma settimanale) i propri piani di lavoro con il diretto responsabile e renderne conto.
4) Coperture assicurative
Kasko […]
Infortuni
L’Assicoop Imola spa si impegna a stipulare a favore dei produttori una polizza infortuni professionali ed extra per i seguenti massimali:
- € 60.000,00 in caso di morte;
- € 120.000,00 in caso di invalidità permanente.