La realizzazione dell'effetto estintivo dei reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro si perfeziona in due fasi secondo le previsioni del D.Lgs. n. 758 del 1994: il contravventore deve, prima, eliminare la violazione con le modalità e nei termini prescritti dall'organo di vigilanza ed, una volta accertato il tempestivo e puntuale adempimento, deve provvedere al pagamento della oblazione entro l'arco di giorni trenta decorrenti dal momento in cui è ammesso alla definizione in via amministrativa (art. 21, comma 2).
Dalla lettura del testo dell'art. 24, comma 1 risulta chiaro che l'inosservanza dell'una o dell'altra condizione impedisce la trasformazione dei reati in illeciti amministrativi.
Tale esegesi della norma trova conforto nell'art. 24, comma 2 a mente del quale il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione solo quando la contravvenzione è estinta in esito allo adempimento delle prescrizioni e della corresponsione della necessaria somma.
In tale contesto normativo, il ricorrente ritiene che il termine debba essere rispettato solo per l'eliminazione della violazione;
questa interpretazione non è corretta dal momento che una lettura coordinata dell'art. 24, comma 1 e dell'art. 21, comma 2 chiarisce che il contravventore può godere solo dello spazio temporale concesso dalla legge anche per provvedere al pagamento.
A nulla rileva che la norma non commini espresse sanzioni per il mancato rispetto del termine in esame perchè tutto l'eccezionale procedimento estintivo disciplinato dal D.Lgs. n. 758 del 1994 è ispirato a sequele procedimentali aventi il carattere della perentorietà.



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MAIO Guido - Presidente -
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere -
Dott. GENTILE Mario - Consigliere -
Dott. MARINI Luigi - Consigliere -
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

Sul ricorso proposto da:
S.M., N. IL (OMISSIS);
avverso SENTENZA del 17/01/2008 TRIBUNALE di MARSALA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Montagna Alfredo, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente ai reati di cui ai capi A e B;
Udito il difensore Avv. Gattuso Antonino di Palermo.



FattoDiritto

Con sentenza 17 gennaio 2008, il Tribunale di Marsala ha ritenuto S.M. responsabile di varie violazioni alla normativa sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.P.R. n. 164 del 1956 e D.P.R. n. 547 del 1955 e lo ha condannato alla pena di giustizia.
Per giungere a tale conclusione, il Giudice ha rilevato come la materialità delle contravvenzioni fosse accertata dalla testimonianza dello Ispettore del Lavoro e come l'imputato (pur avendo ottemperato alle prescrizioni dell'organo di vigilanza) non avesse perfezionato l'oblazione in sede amministrativa per il tardivo pagamento della somma dovuta.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:
- che il teste si è riferito solo ad alcune violazioni sicchè le altre non sono provate;
- che la procedura sulla estinzione amministrativa delle contravvenzioni per cui è processo, prevede un termine perentorio per l'adempimento delle prescrizioni e non per il pagamento della oblazione;
- che una lettura sistematica della normativa chiarisce come tale pagamento possa essere utilmente effettuato entro il termine (giorni 120) che l'organo di vigilanza ha per la comunicazione al Pubblico Ministero di cui al D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 21, comma 2;
- che il D.Lgs. n. 758 del 1994, art. 24, comma 3 precisa che un non perfetto o tardivo adempimento delle prescrizioni è valutabile per la oblazione a sensi dell'art. 162 bis c.p.: questa disposizione per non creare disparità di trattamento, deve essere riservata anche al non tempestivo pagamento della somma dovuta.
In merito alla prima censura, si rileva come l'Ispettore del Lavoro, che ha effettuato il sopralluogo, sia stato escusso in sede dibattimentale ove non ha confermato l'esito dei sui accertamenti per la totalità delle contravvenzioni, ma solo relativamente a quella sub a) della rubrica; per le residue violazioni, nulla è riscontrabile a carico dell'imputato.
Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza , limitatamente ai reati di cui alle lett. b) e c) del capo di imputazione, perchè il fatto non sussiste ed elimina - avendo come referente la sanzione inflitta dai Giudici di merito - la relativa pena (Euro duemila di ammenda).
Relativamente alle residue censure, la Corte osserva quanto segue.
La realizzazione dell'effetto estintivo dei reati in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro si perfeziona in due fasi secondo le previsioni del D.Lgs. n. 758 del 1994: il contravventore deve, prima, eliminare la violazione con le modalità e nei termini prescritti dall'organo di vigilanza ed, una volta accertato il tempestivo e puntuale adempimento, deve provvedere al pagamento della oblazione entro l'arco di giorni trenta decorrenti dal momento in cui è ammesso alla definizione in via amministrativa (art. 21, comma 2).
Dalla lettura del testo dell'art. 24, comma 1 risulta chiaro che l'inosservanza dell'una o dell'altra condizione impedisce la trasformazione dei reati in illeciti amministrativi.
Tale esegesi della norma trova conforto nell'art. 24, comma 2 a mente del quale il Pubblico Ministero richiede l'archiviazione solo quando la contravvenzione è estinta in esito allo adempimento delle prescrizioni e della corresponsione della necessaria somma.
In tale contesto normativo, il ricorrente ritiene che il termine debba essere rispettato solo per l'eliminazione della violazione;
questa interpretazione non è corretta dal momento che una lettura coordinata dell'art. 24, comma 1 e dell'art. 21, comma 2 chiarisce che il contravventore può godere solo dello spazio temporale concesso dalla legge anche per provvedere al pagamento.
A nulla rileva che la norma non commini espresse sanzioni per il mancato rispetto del termine in esame perchè tutto l'eccezionale procedimento estintivo disciplinato dal D.Lgs. n. 758 del 1994 è ispirato a sequele procedimentali aventi il carattere della perentorietà.
Anche la ratio della legge, tendente ad una sollecita rimozione della situazione antigiuridica, fa propendere per la interpretazione secondo la quale la estinzione del reato sia collegata al pagamento effettuato nel termine normativamente previsto (conf. Cassazione Sezione terza sentenze n. 21696/2007, 12294/2005, 23921/2003, 40576/2002).
Non è ravvisabile la incoerenza del sistema segnalato dal ricorrente in quanto sia il tardivo adempimento delle prescrizioni sia il non tempestivo pagamento del dovuto lasciano aperta la possibilità della oblazione a sensi dell'art. 162 bis c.p..



P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente ai reati sub b) e c) ed elimina la relativa pena di Euro duemila di ammenda. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 15 maggio 2008.
Depositato in Cancelleria il 11 luglio 2008