Cassazione Penale, Sez. 4, 19 luglio 2016, n. 30547 - Infortunio mortale di un operaio inginocchiato intento alla pulizia investito da 7 carri di un convoglio: movimentazione pericolosa. Responsabilità del dirigente e delega


 

 

Presidente: D'ISA CLAUDIO Relatore: GIANNITI PASQUALE Data Udienza: 13/04/2016


Fatto

l. R.F., dipendente della T. Italia spa, quale operaio manutentore addetto al ciclo di produzione con funzioni di capo turno, verso le ore 8.15 del 18 dicembre 2007, mentre stava svolgendo la sua attività lavorativa presso lo stabilimento San Marco di Valenza, ove si svolgeva la produzione di tegole e coppi, è rimasto vittima di un infortunio mortale.
Precisamente il R.F., durante il ciclo produttivo, sceso dalla piattaforma di produzione per raccogliere alcuni detriti caduti nella pedana sottostante e finiti tra le putrelle che sorreggevano la piattaforma, era rimasto schiacciato da sette carri vuoti, che erano movimentati da altro operaio, T.C. con l'ausilio di un trattorino.
Ad esito delle indagini, a C.F., direttore operativo della suddetta società, è stato contestato di aver cagionato cagionato la morte del suddetto dipendente per colpa, consistita in imprudenza, imperizia, negligenza ed inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro.
Il particolare, al C.F. è stato contestato di aver "disposto e consentito che il R.F. operasse, stando al di sotto della zona di scarico dei carri per raccogliere prodotti finiti rottisi a seguito della caduta a terra, durante il sollevamento degli stessi a mezzo di apposita apparecchiatura, in una posizione tale da non potersi accorgere del sopraggiungere lungo la linea tre, immediatamente adiacente a quella lungo la quale era il carro in fase di scarico, di sette carri vuoti spinti da un muletto e, quindi, in condizioni di grande e prevedibile pericolo, anche in considerazione della carente individuazione del documento di sicurezza delle misure di prevenzione e di protezione in relazione al rischio derivante dal movimento dei carri in generale, per la mancanza di regole e procedure effettive per la circolazione dei mezzi in zone di lavoro, e sulla linea tre in particolare, tenuto conto delle specifiche modalità di movimentazione sistematicamente e da tempo seguite per spostare lungo tale linea i carri, che venivano spinti servendosi di un carrello non idoneo (perché costruito per trainare, più che per spingere mezzi meno pesanti, e privo di adeguati dispositivi acustici di avvertimento, in relazione al rumore ambientale esistente) in assenza di un servizio di segnalazione del movimento stesso, non potendosi controllare dal posto di manovra tutta la zona di azione del convoglio (lungo oltre 30 metri), formato da più carri non uniti tra loro e quindi privi di dispositivi di frenatura in grado di assicurare il pronto arresto del treno stesso, che, per altro, procedeva necessariamente a velocità non particolarmente moderata per la necessità di aumentare la spinta per far sì che tutti i carri potessero superare la zona della piattaforma di trasbordo (area nella quale il carrello non poteva in nessun modo transitare)".
Secondo quanto contestato, "per la mancanza di appropriate misure atte a proteggere i lavoratori che dovevano accedere alle zone pericolose (per altro non segnalate in modo chiaro e con posti di passaggio non idoneamente illuminati) e per l'assenza di misure organizzative atte ad evitare la presenza di lavoratori nelle zone di attività di attrezzature semoventi con spostamenti incontrollabili che avvenivano senza le necessarie cautele, il R.F. veniva agganciato alla G. sinistra del carro di testa e schiacciato contro un pilastro di sostegno della struttura sopraelevata riportando lesioni traumatiche di tale gravità da determinarne il decesso avvenuto pochi minuti dopo l'investimento".
2. Il Tribunale di Alessandria con sentenza 14 febbraio 2013 ha dichiarato C.F., per l'appunto quale direttore operativo della T. Italia spa, colpevole del reato di omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla sicurezza del lavoro, commesso ai danni del dipendente R.F..
Detta sentenza è stata emessa ad esito di una articolata istruzione dibattimentale - nel corso della quale:
a) sono stati acquisiti al fascicolo del dibattimento, nell'accordo delle parti, il verbale di interrogatorio reso da S.F. (già coimputato la cui posizione era stata definita con sentenza di applicazione della pena, divenuta irrevocabile), la nota della Stazione Carabinieri di Valenza in data 3.3.2008; il verbale di acquisizione di documenti in data 29.2.2008 (e documenti acquisiti); la relazione medico-legale 18/12/2007 del Dott. M.V.; la relazione tecnica 20/6/2008 del c.t. della difesa Ing. RI.;
b) sono stati esaminati: T.C. (il cui verbale di sit rese al personale S.Pre.S.A.L di Casale Monferrato in data 20.12.2007 veniva pure acquisito su richiesta concorde delle parti); C.C. (della Stazione Carabinieri di Valenza), C.A. (tecnico S.Pre.S.A.L. di Casale Monferrato), D.S., A.A. (il cui verbale di sit rese al personale S.Pre.S.A.L di Casale Monferrato in data 19. 12.2007 veniva acquisito al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti), C.V. (il cui verbale di sit rese al personale S.Pre.S.A.L. di Casale Monferrato in data 20.12.2007 veniva acquisito al fascicolo del dibattimento sull'accordo delle parti), S.F. (ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p.), B.P., C.U., G.R. e S.E.; Ing. RI. (consulente della difesa);
c) sono state raccolte le spontanee dichiarazioni rese dall'imputato.
3. La Corte di appello di Torino, con sentenza 4 novembre 2014, ha confermato l'affermazione di penale responsabilità, effettuata in primo grado. 
In punto di trattamento sanzionatorio, il giudice di secondo grado, in parziale accoglimento dell'appello, ha riconosciuto all'imputato, in aggiunta alle attenuanti generiche, già riconosciute in primo grado, l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. e, dopo aver ritenuto le suddette attenuanti prevalenti sulla contestata aggravante, ha rideterminato la pena in mesi cinque di reclusioni, confermando nel resto la impugnata sentenza.
4.Avverso la suddetta sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando sei motivi di ricorso.
4.1. Con il primo motivo vengono dedotti vizio di motivazione e violazione di legge (con travisamento della prova) in relazione all'effettiva previsione di una idonea procedura per la movimentazione dei carri ed alla circostanza che fosse consentito lo spostamento simultaneo di più carri.
In particolare, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe travisato le risultanze dibattimentali laddove ha affermato che: a) le scarne disposizioni impartite erano del tutto inidonee a scongiurare il rischio derivante dalla movimentazione dei carri (mentre l'ispettore C.A. dell'Asl avrebbe chiarito che, se le disposizioni impartite fossero state correttamente eseguite, la visibilità dell'area antistante il carro sarebbe stata completa, il carrellista sarebbe stato in grado di percepire il R.F., sebbene accovacciato lungo la linea tre, ed avrebbe potuto fermare il trattorino); b) il carrellista non aveva la possibilità di arrestare istantaneamente il convoglio, nemmeno se composto da un solo carro (mentre l'ing. RI., consulente di parte dell'imputato, avrebbe riferito che, a certe condizioni, non vi sarebbero stati problemi a controllare la situazione); c) il dispositivo acustico del trattorino (clacson), in ragione della rumorosità dell'ambiente di lavoro, non era idoneo a segnalare efficacemente la movimentazione manuale dei carri sulla linea tre (mentre dall'audizione dei testi C.U. e D.S. sarebbe risultato che tutti, il giorno dell'infortunio, avevano udito il suolo del clacson del trattorino condotto dal T.C.); d) la movimentazione di più di un carro alla volta avveniva con frequenza ed era tollerata (mentre dall'audizione dei testi C.V. e C.U. sarebbe risultato l'intransigente atteggiamento tenuto sul punto dal responsabile dello stabilimento).
4.2. Con il secondo vengono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza del nesso causale tra la condotta dell'imputato e l'occorso evento infortunistico.
Al riguardo, il ricorrente fa presente che la sentenza impugnata ha affermato che l'adozione di idonee cautele antinfortunistiche da parte del datore di lavoro Ing. S.F. avrebbe di certo impedito il verificarsi dell'evento, ma non ha indicato le ragioni per le quali l'omissione di tali misure sarebbe a lui addebitabile. Aggiunge che la Corte ha ritenuto una carenza di vigilanza sull'operato del dirigente G. (che operava sulla base della valutazione del rischio effettuata dal datore di lavoro Ing. S.F.), pur non mettendo in dubbio la validità della delega a quest'ultimo da lui conferita. Osserva che lui, quand'anche si fosse attivato rivolgendosi ai propri naturali interlocutori in relazione alla possibile fonte di rischio, si sarebbe dovuto confrontare con il datore di lavoro (Ing. S.F.) e con il responsabile di stabilimento (G.), che avrebbero ribadito (come già avevano fatto dopo la segnalazione della RSPP) che il rischio era stato adeguatamente valutato e che le procedure adottate costituivano idonea garanzia per la sicurezza dei lavoratori.
Dunque, nel caso di specie, secondo il ricorrente, il giudizio controfattuale non consentirebbe di affermare che, a fronte di una diversa sua condotta, si sarebbe di certo evitato l'evento.
4.3. Con il terzo vengono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancato riconoscimento della sussistenza di una causa sopravvenuta, che da sola aveva determinato l'evento.
Al riguardo il ricorrente fa presente che, nella concatenazione di eventi che avevano portato all'infortunio, si era inserito un imprevedibile ed assolutamente anomalo fattore causale, derivante dall'infelice combinata sinergia negativa scaturente dai comportamenti di due lavoratori: il carrelista/fuochista T.C. ed il capo turno R.F. (deceduto). In particolare, il T.C., in totale contrapposizione con la puntuale e ben nota procedura, pur dovendo movimentare un solo carro alla volta, aveva omesso di attuare le disposizioni aziendali. D'altra parte, il R.F., pur dovendo attendere la fine turno per effettuare le operazioni di pulizia, si era portato in prossimità della linea tre nella prevedibile concomitanza della movimentazione dei carri. Tali condotte avrebbero interrotto il nesso causale (che dunque non andrebbe ravvisato nella violazione della normativa antinfortunistica).
4.4. Con il quarto vengono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, sia sotto il profilo della violazione della regola cautelare che sotto il profilo della prevedibilità ed evitabilità dell'evento.
Al riguardo, il ricorrente - dopo aver rilevato che la titolarità di una posizione di garanzia non può comportare, in presenza del verificarsi di un evento, un automatico addebito di responsabilità colposa a carico del garante; e dopo aver ricordato che a lui era stato addebitato di non aver verificato l'idoneità delle misure di salvaguardie previste e l'effettivo rispetto delle condizioni di sicurezza nelle modalità di movimentazione dei carri - si lamenta che la Corte territoriale, in punto di profilo di colpa a lui contestata, si è limitata a ripercorrere i passaggi motivazionali della sentenza di primo grado (relativi ai rischi sussistenti nello svolgimento dell'attività lavorativa, come organizzata sulla base delle valutazioni del datore di lavoro e delle procedure e disposizioni del responsabile tecnico dello stabilimento). Il ricorrente deduce che la movimentazione di un carro alla volta - misura originariamente prevista ed in sé idonea a garantire la sicurezza dei lavoratori - era l'unica misura a lui nota; e, d'altra parte, dagli atti di causa non risulterebbe né che lui abbia mai assistito al contemporaneo spostamento di più carri (mediante spinta del trattorino lungo la linea tre), né che lui era stato quanto meno informato di detto contemporaneo spostamento.
4.5. Con il quinto vengono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in punto di errata valutazione della prova in merito alla delega rilasciata in capo a Gian Pietro G., quale responsabile del sito di Valenza della T. Italia srl..
Al riguardo il ricorrente (che allega al ricorso la procura 10 gennaio 2006 rilasciatagli dallo S.F. e la procura 5 maggio 2006 da lui rilasciata al G.) si lamenta del fatto che la Corte territoriale, richiamando letteralmente la procura del 10 gennaio 2006, ha rimarcato che l'ing. S.F. aveva a lui delegato in via esclusiva il compito di assicurare la sicurezza negli ambienti di lavoro, senza considerare che la procura stessa prevedeva per lui la facoltà di delegare a sua volta i poteri che gli erano stati conferiti. L'espressione in via esclusiva, contenuta nella prima parte della procura, dunque, avrebbe avuto come significato quello di individuare in lui (non già il soggetto che doveva esercitare personalmente tutti i compiti e poteri in materia di sicurezza sul lavoro e ambientale, ma) la figura trasversale che doveva garantire la omogeneità organizzativa a tutti e tre gli stabilimenti della società.
Quanto poi all'obbligo di vigilanza che su di lui gravava nei confronti del G., il ricorrente fa presente che la Corte ha mandato assolto il datore di lavoro per non aver commesso il fatto in quanto l'obbligo di vigilanza "non impone il controllo, momento per momento, delle modalità di svolgimento delle lavorazioni"; ma, nell'affermare la sua responsabilità, non ha indicato le ragioni per le quali il suo dovere di vigilanza dovrebbe differenziarsi da quello del datore di lavoro l'ing. S.F. (che detto dovere esercitava con particolare riferimento al sito di Valenza, presidiando lo stesso con continuità). Aggiunge che lui, quale dirigente (e non datore di lavoro), doveva vigilare sulla correttezza della complessiva gestione del rischio, della quale erano primariamente responsabili il datore di lavoro (S.F.) ed il dirigente/responsabile del sito (G.). Precisa che la Corte gli ha addebitato l'omessa verifica circa le effettive capacità tecniche del delegato G., che, nonostante le segnalazioni, aveva sottovalutato il rischio della movimentazione dei carri; ma osserva che di dette segnalazioni (con la sola eccezione di quella dell'RSPP P., risalente nel tempo rispetto ai fatti di causa) lui non era stato mai informato e che, d'altra parte, al momento del giudizio valutativo delle capacità del G., non poteva certo tener presente elementi che sarebbero intervenuti successivamente. Ripercorre le deposizioni di tutti i testimoni esaminati che, secondo la prospettazione contenuta nel ricorso, convergono nel riferire che il G., oltre ad essere il collaboratore storico e fidato dell'Ing. S.F., era l'esclusiva figura di riferimento sia per i dipendenti che per la dirigenza della società; quanto precede per mettere in evidenza la validità della delega da lui conferita al G..
In definitiva, secondo il ricorrente, se la valutazione del rischio è esclusivo appannaggio del datore di lavoro, l'adozione di misure tecniche ed organizzative per ridurre al minimo i rischi (già individuati e valutati dal datore di lavoro) è suscettibile di essere delegata ad altro soggetto, specie se dirigente, che può meglio attuare le predette misure, anche in considerazione della prossimità dello stesso rispetto alla fonte di rischio. Ragion per cui il destinatario della regola cautelare in contestazione sarebbe soltanto il G..
4.6. Con il sesto vengono denunciati vizio di motivazione e violazione di legge in punto di mancata concessione delle attenuanti generiche e della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p. nella massima estensione e della mancata conversione della pena detentiva nella corrispondente pena pecuniaria (pur richiesta in atto di appello ed in relazione alla quale l'imputato aveva già espressamente rinunciato al beneficio della sospensione condizionale della pena).
5. In vista dell'odierna udienza, l'imputato, tramite i propri difensori di fiducia, presenta due motivi nuovi nuovi.
5.1. Nel primo vengono dedotti violazione degli artt. 40 e 589 c.p. e vizio di motivazione in punto di mancata verifica circa l'effettiva capacità dell'omesso comportamento doveroso di impedire l'evento.
Secondo il ricorrente, la motivazione della Corte sarebbe illogica laddove la stessa, da una parte, ha ribadito che le disposizioni aziendali verbali imponevano di movimentare un carro alla volta e di utilizzare il dispositivo acustico per segnalarne la manovra, e, dall'altra, ha ritenuto dette disposizioni scarne ed inidonee a scongiurare il rischio derivante dalla movimentazione dei carri.
Il ricorrente deduce che la Corte, a sostegno della tesi della inidoneità delle procedure previste dalla società per evitare il rischio (concretizzatosi nelle circostanze di cui all'evento per cui è processo), ha richiamato il fattore della rumorosità ambientale (dimenticando che detto fattore rileva come segnale di allerta per evitare qualsiasi interferenza lungo il tragitto del movimento dei carri e che comunque su detto fattore prevale la concreta percezione del segnale acustico) e la frequente inosservanza delle procedure e, in particolare, della regola della movimentazione di un carro alla volta (non essendovi alcun riscontro in atti sul fatto che vi siano state ulteriori movimentazioni di carri aventi le stesse caratteristiche). A detto ultimo riguardo, rileva che gli unici soggetti preposti alla movimentazione dei carri erano i due fuochisti T.C. e C.V.: le dichiarazioni del primo avrebbero dovuto essere esaminate con prudenza, trattandosi di persona coinvolta nei fatti; mentre il C.V. aveva confermato che i carri erano spinti uno alla volta mediante il trattorino (aggiungendo che soltanto in una occasione lui ne aveva movimentato tre ed era stato prontamente redarguito). Precisa che le affermazioni dell'Ispettore C.A. (riportate in una nota a pagina 8 della sentenza) sarebbero non contestualizzate e quindi mere enunciazioni teoriche. Osserva che il carrellista doveva garantirsi in primo luogo la visibilità del percorso lungo la linea, mediante il rispetto della procedura che prevedeva la movimentazione di un solo carro alla volta.
Sotto altro profilo, la Corte sarebbe incorsa nei denunciati vizi in punto di corretta ricostruzione del nesso causale tra la condotta commissiva e l'evento in concreto verificatosi. In caso di reati omissivi colposi, se si accerta che, anche in presenza del comportamento omesso, l'evento si sarebbe prodotto ugualmente, la responsabilità deve essere esclusa. Nel caso di specie lui, quale dirigente con facoltà di delega, aveva attribuito i compiti ed i poteri in materia di sicurezza al G., al quale erano state contestate le stesse violazioni.
Secondo il ricorrente, la sentenza impugnata ha omesso di indicare quale fosse la condotta, da lui esigibile, pienamente osservante dell'obbligo prevenzionistico e capace di impedire il verificarsi dell'evento. Lui, quand'anche avesse avuto sentore della situazione di rischio, non avrebbe potuto far altro che segnalare la circostanza all'Ing. S.F., datore di lavoro, ovvero al G., responsabile di sito (nominato dal datore di lavoro), che avevano le competenze ed i poteri per verificare la effettiva sussistenza del problema e porvi rimedio. Ma costoro già in passato si erano interessati del problema ed avevano escluso la sussistenza di qualsivoglia rischio residuo che non fosse già valutato e adeguatamente fronteggiato mediante le procedure in essere. Una differente valutazione del rischio competeva soltanto al datore di lavoro, che avrebbe dovuto rielaborare la valutazione dei rischi, prevedendo l'eventualità dell'effettuazione in contemporanea delle due operazioni (quella di movimentazione carri e quella di pulizia linee).
5.2. Nel secondo vengono dedotti violazione degli artt. 43 e 589 c.p. e dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in punto di delega rilasciata al Sig. Gian Pietro G., nella veste di responsabile del sito di valenza della T. Italia srl.
Al riguardo il ricorrente deduce che la Corte territoriale aveva affermato che il suo obbligo di vigilanza, quale soggetto delegante, era diverso da quello del G., soggetto delegato, senza tuttavia indicare in che cosa avrebbe dovuto estrinsecarsi il suo dovere di vigilanza. D'altronde il G., per il fatto di essere Responsabile del sito e per il fatto di essere stato delegato, aveva il potere dovere di vigilare sulla concreta operatività della produzione, sulle modalità di svolgimento delle lavorazioni e sulla sequenza di ciascuna operazione; nonché aveva l'autonomia necessaria per introdurre nuove procedure e per far rispettare quelle esistenti.
Secondo il ricorrente, a suo capo residuava soltanto un'alta vigilanza sull'operato del delegato G., che, al pari di lui, dovrebbe essere considerato dirigente. Il G., quale responsabile del sito, si trovava in un piano di prossimità rispetto al rischio concretamente verificatosi, che era derivato dalla contingente esecuzione di due attività lavorative (la spinta dei carri e la pulizia delle linee), da mantenere temporalmente separate, ma con un potenziale di pericolosità derivante dalla loro contestualità, non prevista a sistema di sicurezza. Il suddetto rischio individuerebbe, quale garante, esclusivamente il G., che aveva la possibilità concreta di percepire l'anomala concomitanza delle operazioni, il conseguente pericolo e quindi il dovere di intervenire con le idonee disposizioni interdittive. La contemporanea attuazione delle due operazioni avrebbe potuto essere evitata esclusivamente attraverso il controllo dell'attività in corso d'opera, cautela che non era a lui esigibile. La Corte territoriale nella sentenza impugnata (p. 11) sarebbe incorsa in travisamento della prova, laddove, nel richiamare la testimonianza del C.U., ha affermato che a quest'ultimo era stato intimato di rimuovere i cocci caduti da parte di M.Z. (mentre quest'ultimo aveva richiamato l'attenzione del lavoratore circa la necessità di provvedere alla pulizia, ricevendo come risposta che avrebbe provveduto a fine turno). L'interferenza, frutto di scelte e di iniziative autonome dei lavoratori T.C. e R.F., si sarebbe verificata proprio nell'imminenza del passaggio in reparto del G. per la verifica sull'andamento delle operazioni lavorative. Non essendo lui il destinatario degli obblighi violati, non dovrebbe essere a lui imputata alcuna condotta omissiva.
 

Diritto


l. Il ricorso non è fondato e, pertanto, non può essere accolto.
2. In punto di fatto, giova premettere quanto segue.
2.1. Il Tribunale di Alessandria, per una migliore comprensione della dinamica del sinistro e delle cause del decesso, ha preliminarmente esposto (pp. 3-5) le varie fasi del ciclo di produzione che viene svolto all'interno dello stabilimento (estrazione dell'argilla dalla cava, prelavorazione dell'argilla, produzione, essicazione, cottura; scarico e confezionamento) e si è soffermato:
- su quanto avviene successivamente alla fase di essicazione, allorquando le tegole «vengono inviate ad una piattaforma, dove, raccolte in gruppi denominati "mazzette", sono caricate sui carri (costituiti da un massiccio telaio in ferro dotato di quattro ruote, delle dimensioni pari a 4,53 m. di lunghezza e 6,77 di larghezza, altezza da terra 1.07 m. ed un peso di circa 6000 Kg.), mediante i quali verranno portate in forno per la cottura. Il carico delle tegole secche sui carri viene effettuato nella cd. "pedana di carico del secco", che è rialzata rispetto al piano dello stabilimento per permettere ai robot di effettuare l'operazione di carico dei carri dall'alto. Lo scarico del prodotto proveniente dal forno avviene, poi, sulla pedana dello scarico detta "scarico cotto", costituita da due linee parallele che conducono i carri al di sotto di altrettante pedane di scarico in cui due gruppi di robot prelevano le "mazzette" di tegole cotte e le depositano su due linee di nastri trasportatori che conducono le tegole alla pallettizzazione ed infine al confezionamento. Al termine della fase di scarico, le tegole vengono confezionate e messe a deposito nel piazzale»;
-sulla movimentazione dei carri, che «avviene in un circuito ad anello chiuso, percorso in senso orario, che vede su uno dei lati maggiori le stazioni (pedane) di carico del prodotto secco e scarico del prodotto cotto, mentre l'altro lato è interamente occupato dal forno. Due linee automatiche (linea 1 e 2) sono a servizio delle pedane di carico e scarico della produzione di serie, mentre la linea 3, non automatica, è a servizio del carico o dello scarico dei pezzi speciali (accessori di completamento del tetto, quali paraneve, aeratori, colmi etc) la cui scarsa numerosità rispetto alle tegole e la varietà delle forme non consente di utilizzare le normali linee di produzione. I lati minori dell'anello sono occupati da altrettanti impianti di trasbordo - costituiti da carrelli elettrici che traslano all'interno di un apposito vano incassato nel pavimento - uno dei quali preleva i carri carichi di prodotto secco e li porta all'ingresso del forno, mentre l'altro preleva i carri con il prodotto cotto in uscita dal forno e li deposita sulle linee 1, 2 o 3 a seconda dell'esigenze; ve ne è anche un terzo, posizionato tra le pedane del carico secco e dello scarico cotto che collega le linee 1, 2 e 3. I carri di prodotti di "serie" vengono tutti automaticamente convogliati sulle linee 1 o 2, mentre i carri dei pezzi speciali in uscita dal forno vengono sempre inviati sulla linea 3, in quanto è al termine di questa linea che si trova la piattafoma di scarico dei pezzi speciali cotti; solo momentaneamente, un carro di pezzi speciali può essere avviato o collocato sulla linea 1 o 2, ovvero quando occorre liberare la linea 3 dalla presenza di carri vuoti ivi parcheggiati»;
-su come si opera allorquando sulla linea 3, utilizzata anche come zona parcheggio di carri vuoti, erano presenti carri: «a) se i carri vuoti sono a valle del trasbordo intermedio, verso la zona d'ingresso forno, si porta il carro dei pezzi speciali fino al trasbordo intermedio e lo si fa imbarcare sullo stesso; b) lo si fa traslare sulla linea 1 o 2 e lo si sbarca a monte, cioè a ridosso della pedane di scarico dei pezzi di serie; c) si riporta il trasbordo nella linea 3, si spingono i carri vuoti mediante il trattore di cui sopra, verso il lato uscita torno oltre il trasbordo; d) si reimbarca sul trasbordo il carro pezzi speciali e lo si riporta sulla linea 3; e) lo si fa sbarcare sulla linea 3 e lo si spinge o traina con il trattorino fino a quando i dispositivi di aggancio non lo afferrano e lo conducono automaticamente sotto la pedana di scarico dei pezzi speciali»;
-sulle modalità di detta operazione, che: «viene effettuata una o due volte al giorno, preferibilmente al mattino a seconda della quantità di lavoro sulla pedana di scarico dei pezzi speciali e della disponibilità dei carri di prodotto cotto; la stessa è in genere richiesta dagli addetti allo scarico dei pezzi speciali, concordata con il capo turno ed effettuata dal fuochista ed implica sempre necessariamente lo spostamento dei carri vuoti dalla zona prossima alla pedana di carico del secco sul tratto della linea 3 compreso tra il trasbordo intermedio ed il lato uscita forno. Il trasbordo intermedio viene utilizzato pressoché esclusivamente per tali operazioni ed è dotato di dispositivi di avviso acustici che richiamano l'attenzione del suo funzionamento; inoltre, durante le operazioni di spinta, il fuochista a bordo del trattorino, oltre a verificare visivamente che la zona dei binari sia sgombra, utilizza ripetutamente l'avvisatore acustico in dotazione al mezzo».
Quindi, il Giudice di primo grado, dopo aver analiticamente ripercorso le risultanze dibattimentali (pp. 6-20), in punto di dinamica del sinistro e di cause del decesso, ha ritenuto (pp. 20-21) che:
- il dipendente R.F., operaio manutentore addetto al ciclo di produzione con funzione di capo turno, durante lo svolgimento delle sue mansioni, era stato investito e schiacciato contro le putrelle che sorreggevano la piattaforma da un convoglio di 7 carri, lungo oltre 30 metri, spinto da un trattorino condotto dal dipendente T.C., fuochista e addetto alla movimentazione manuale dei carri, mentre, inginocchiato, stava eseguendo sulla linea 3, non protetta da nessun accorgimento atto ad evitare l'accesso durante la movimentazione dei carri, operazioni di pulizia del percorso dei carri medesimi dai cocci ivi caduti durante le operazioni di scarico delle mazzette ad opera dei robot;
-il decesso era stato causato dalle lesioni da schiacciamento prodotte in occasione dell'infortunio (come da relazione del medico legale Dott. M.V., che aveva eseguito l'accesso sul luogo dell'infortunio alle ore 9.30 circa e l'esame esterno presso l'obitorio di Valenza alle successive ore 10.45).
2.2. E la Corte d'appello di Torino - dopo aver rilevato (p. 7) che la dinamica dell'infortunio era stata «puntualmente ricostruita» in sentenza dal primo Giudice, che si era «fatto carico di riportare in modo dettagliato e fedele i risultati dell'articolata istruttoria dibattimentale» - ha confermato la ricostruzione dell'episodio effettuata in primo grado; e cioè che:
a) il R.F., durante lo svolgimento delle sue mansioni, era stato investito e schiacciato dal primo dei sette carri di un convoglio lungo oltre trenta metri, spinto da un trattorino condotto da T.C., fuochista addetto altresì alla movimentazione di tali carri;
b) quest'ultimo, avendo la visuale completamente ostruita dall'ingombro del lungo convoglio, non si era potuto avvedere della presenza di R.F. intento ad eseguire, in posizione accovacciata, le operazioni di pulizia del percorso dei carri medesimi dai cocci ivi caduti durante il carico delle mazzette ad opera dei robot presenti sulla linea 3;
c) in quei frangenti, la vittima non si era accolta a sua volta del sopraggiungere del convoglio che lo aveva travolto causandone il decesso sul colpo.
3. Tanto premesso in fatto, non fondati sono il primo ed il quarto motivo di ricorso, concernenti rispettivamente la procedura per la movimentazione dei carri e la sussistenza dei contestati profili di colpa, motivi che qui si trattano congiuntamente in ragione della loro stretta connessione.
3.1. Al riguardo, il Tribunale di Alessandria ha in primo luogo riportato gli esiti dell'accesso effettuato da personale del servizio S.Pre.S.A.L. (come riferito da C.A., tecnico del servizio che era intervenuto sul luogo dell'infortunio nell'immediatezza su segnalazione dei Carabinieri di Valenza: pp.11-14), che aveva accertato la violazione di diverse disposizioni, tra le quali quelle di cui:
a) all'art. 173 punto 1) del D.P.R. 547/55, poiché il convoglio di carrelli spinti non era provvisto di alcun dispositivo di frenatura atto ad assicurare il pronto arresto del mezzo;
b) all'art. 182 punto 2) del D.P.R. 547/55, poiché dal posto di manovra della motrice a spinta del convoglio di carri non era possibile osservare il luogo di accadimento dell’evento e mancava, vista la particolare condizione dell’impianto e dell’ambiente (sotto la piattaforma di scarico) il previsto servizio di segnalazioni svolto con lavoratori incaricati;
c) all’art. 228 del d.p.r. 547/55, poiché il convoglio composto da 7 carri mosso dalla motrice di spinta, non era preceduto od affiancato da un incaricato che provvedesse alle necessarie segnalazioni per assicurare l’incolumità delle persone;
d) all’art. 8 punto 7) del D.RR. 547/55, in quanto il luogo di lavoro situato sotto la piattaforma di scarico non era dotato delle misure appropriate per proteggere i lavoratori autorizzati ad accedere alle zone di pericolo, considerato che nella zona di accadimento dell'evento, era possibile operare per la rimozione dei rottami derivanti dalle frequenti cadute di materiale movimentato automaticamente durante la fase di scarico del carro proveniente dal forno di cottura;
e) all'art 35 punto 4 bis lettere b) del D.Lgs. 626/94, in quanto non erano adottate misure organizzative efficaci al fine di evitare la presenza di lavoratori nella zona d'azione di attrezzature di lavoro semoventi e che gli stessi non subissero danno da tali attrezzature.
Quindi, il Tribunale di Alessandria ha osservato che (pp. 21-23):
-la movimentazione dei carri nella linea 3 (sulla quale era occorso l'infortunio) veniva eseguita a spinta mediante un trattorino elettrico ed era usuale movimentare più carri rispetto alla stessa potenzialità del trattorino; unico accorgimento era quello di suonare il clacson prima (e forse durante) la movimentazione dei carri; indubbia era l’elevata pericolosità di questo modo di procedere, atteso che, come risultava dagli acquisiti rilievi fotografici, il carrellista (rectius il fuochista che svolgeva anche le funzioni di carrellista) non poteva avere la visuale dell'intero suo percorso, tenuto conto della lunghezza e dell'altezza di ogni carro (rispettivamente pari a mt. 4,50 circa e ad 1 metro circa), della non elevata posizione del conducente alla guida, della poca illuminazione del percorso;
-l’azienda non aveva ufficialmente fornito ai dipendenti una procedura da seguire (era infatti emerso, peraltro in modo non univoco, come tutto fosse basato su generiche raccomandazioni verbali, frammentarie ed occasionali, che non era stato possibile accertare da parte di chi sarebbero state fornite e a quali dipendenti, se solo al fuochista o anche agli altri lavoratori), anche in punto di operazioni di pulizia dai cocci caduti dai carri al momento dello scarico delle "manette" ad opera dei robot (alcuni testi avevano infatti riferito che le pulizie venivano eseguite a fine turno, mentre altri avevano riferito che lo si faceva al bisogno ma nessuno aveva affermato che l'azienda aveva fornito esatte ed ufficiali indicazioni di come si dovesse agire in tali evenienze);
-i dipendenti avevano timore dei rimproveri dei superiori circa lo stato delle linee (il teste C.U. aveva riferito che il R.F., il giorno dell'infortunio, era sceso a pulire per il timore del controllo che di lì a poco avrebbero fatto i superiori che nelle prime ore della mattina passavano normalmente a controllare la zona produttiva), circostanza questa indicativa del fatto che ai dipendenti era stato richiesto di ripulire costantemente le linee produttive, compresa quella non automatizzata, senza alcuna considerazione del concreto rischio che i dipendenti correvano nell'accedere liberamente nella zona di movimentazione dei carri;
-nessun accorgimento (se non, forse, un cartello) era stato adottato dall'azienda per interdire l'accesso alla linea 3, tanto che il personale a piedi o con i mezzi era solito attraversare liberamente la linea e ciò lo faceva indifferentemente anche durante la movimentazione dei carri;
-lo stesso T.C. aveva riferito: a) che, in epoca precedente all'infortunio per cui è processo, aveva rischiato di investire un dipendente, che non aveva visto transitare davanti ai carri, ma che poi si era lamentato con lui; b) che, in passato, aveva rappresentato - più volte, ma sempre invano - la pericolosità di quella linea ai suoi superiori, ricevendo come risposta che non si poteva fare nulla; c) che, pochi istanti prima dell'Infortunio, aveva redarguito proprio il R.F., che era passato davanti ai carri (tale circostanza, osserva il Giudice di primo grado, non era purtroppo valsa a fare desistere entrambi da comportamenti rischiosi, visto l'epilogo della vicenda);
-le concrete modalità con le quali veniva regolarmente eseguita dai lavoratori in completa "autogestione" la movimentazione dei carri sulla linea 3 erano altamente pericolose ed assolutamente inadeguate ed inidonee ad impedire l'elevatissimo rischio di schiacciamento esistente in quell'area, evento poi concretamente verificatosi;
-l'azienda, pur avendo previsto nel documento di valutazione dei rischi un generico rischio di schiacciamento nella traslazione dei carri, lo aveva poi negligentemente sottovalutato.
Sulla base delle circostanze che precedono, il Tribunale di Alessandria ha ritenuto indubbia (p.23): sia la colpa generica, in considerazione della negligenza, imprudenza ed imperizia con cui erano state affrontate le tematiche relative ai concreti rischi di infortunio; sia la colpa specifica, in considerazione della violazione da parte dei vertici dell'azienda di plurime norme antinfortunistiche. Parimenti indubbio, secondo il giudicante, è che il mortale infortunio verificatosi fosse «prevedibile, atteso che rientrava nella mansioni ordinarie dei dipendenti effettuare la pulizia dai cocci e, per disbrigare tale incombente, era necessario accedere alle zone pericolose».
3.2. Al riguardo, la Corte di appello di Torino (p. 7 e ss.):
-ha sottolineato che le testimonianze e, in particolare, la deposizione del teste C.A. (in servizio presso lo S.Pre.S.A.L., si ribadisce), nonché le dichiarazioni dell'imputato di reato connesso S.F. avevano fornito la prova del fatto che non erano stati adeguatamente valutati i rischi correlati alla movimentazione dei carri, che avevano dimensioni considerevoli (4,5 metri di lunghezza per un metro circa di altezza) e che venivano spostati a spinta mediante un trattorino da cui erano svincolati;
-ha rilevato che nel documento di valutazione dei rischi, era stato previsto solo un generico pericolo di schiacciamento nella traslazione di detti carri, pericolo poi negligentemente sottovalutato, posto che le uniche disposizioni date verbalmente ai manovratori incaricati concernevano, da un lato, la necessità di utilizzare il dispositivo acustico e lampeggiante di cui era dotato il mezzo propulsore; dall'altro, quella di muovere un solo carro alla volta;
-anche a causa della fisiologica rumorosità dell'ambiente di lavoro, il dispositivo acustico (che avrebbe dovuto essere ripetutamente azionato dall'operatore all'inizio e durante le operazioni di traslazioni dei cani) non era idoneo ad assicurare il tempestivo avviso di chi si trovasse accidentalmente sulla traiettoria di marcia del convoglio semovente del sopraggiungere del convoglio stesso;
-gli operatori, benché richiamati, erano soliti movimentare più carri alla volta all'evidente scopo di velocizzare l'operazione, così creando convogli di dimensioni spropositate ed ingovernabili, proprio come quello che ha cagionato la morte del R.F.: lo spostamento su rotaie di più carri alla volta creava le condizioni per l'insorgenza di situazioni di grave pericolo per l'incolumità dei lavoratori che avessero transitato o stazionato nella zona dì manovra e che non avrebbero potuto essere avvistati dal manovratore, il quale, peraltro, in caso di emergenza, non aveva la possibilità di arrestare istantaneamente il convoglio, nemmeno se composto da un solo carro, dato che esso avrebbe comunque proseguito la marcia per forza d'inerzia, anche alloquando fosse cessata la spinta propulsiva fornita dal trattorino, sicché l'operatore avrebbe potuto contare essenzialmente sul dispositivo acustico per avvisare del suo arrivo, nella speranza che la potenziale vittima dell'investimento riuscisse a percepire il segnale di pericolo e a scansarsi in tempo.
La Corte territoriale piemontese ha ritenuto (p. 9 e ss.) che l'istruzione dibattimentale aveva consentito «di accertare la mancata adozione ed elaborazione da parte del datore di lavoro di misure di prevenzione e/o organizzazione atte ad evitare la presenza di lavoratori nella zona di attività di attrezzature semoventi con spostamenti incontrollabili che potevano verificarsi anche nel settore in cui è occorso l'infortunio»; e, in particolare, di evidenziare che:
a) l'area di manovra (con specifico riferimento alla zona in cui era possibile operare per la rimozione dei rottami derivanti dalle frequenti cadute di materiale movimentato automaticamente durante la fase di scarico del carro proveniente dal forno di cottura) era liberamente accessibile da parte dei lavoratori, in quanto non opportunamente segregata e segnalata;
b) l'operatore, considerato l'ingombro di ciascun carro, non aveva la visuale del percorso libera (e, quindi, non era nelle condizioni di potersi accorgere della presenza di persone che, in concomitanza con la movimentazione, si potessero venire a trovare nell'area di manovra, specie se, come più volte verificatosi, veniva movimentato più di un carro alla volta) e non era previsto un servizio di segnalazione svolto con lavoratori incaricati; 
c) in caso di emergenza, l'operatore non era nelle condizioni di poter procedere all'arresto immediato del convoglio (ingovernabile anche nell’eventualità di movimentazione di un solo carro alla volta), in quanto, essendo sganciato dal mezzo propulsore e privo di autonomi dispositivi di frenatura, il carro avrebbe conservato per forza d'inerzia il suo moto sulle rotaie anche allorquando il trattorino si fosse fermato istantaneamente.
3.3. La congiunta lettura di entrambe le sentenze di merito - che, concordando nell'analisi e nella valutazione degli elementi di prova posti a fondamento delle rispettive decisioni, valgono a saldarsi in un unico complesso corpo argomentativo (cfr. Cass., Sez. 1, n. 8868/2000, Sangiorgi, Rv. 216906) - evidenzia che i giudici di merito hanno sviluppato un conferente percorso argomentativo, relativo all'apprezzamento del compendio probatorio, che risulta immune da censure rilevabili dalla Corte regolatrice.
Il ricorrente denuncia il travisamento della prova (peraltro non deducibile nel caso di cosiddetta "doppia conforme": cfr. tra le tante, Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636; Sez. 2, n. 5223/2007, Rv. 236130), ma, così facendo, propone in realtà una rilettura degli elementi di prova, che, come è noto, è preclusa a questa Corte regolatrice.
Sotto altro profilo, occorre precisare che la mancata risposta del Giudice di secondo grado alle argomentazioni difensive, svolte in appello, può essere utilmente dedotta in Cassazione quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo interventi di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata. Al contrario la denunzia di incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione, non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto.
Al riguardo, si deve ribadire, per condivise ragioni, l’insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; tale valutazione complessiva spetta al giudice del merito, al quale il giudice di legittimità non può sostituirsi (Sez. 5, Sent. n. 16959 del 12/04/2006, dep. 17/05/2006, Rv. 233464).
4. Non fondato è il quinto motivo di ricorso ed il secondo dei motivi aggiunti, che vengono qui trattati congiuntamente in quanto entrambi relativi alla posizione di garanzia rivestita dal C.F. ed alla delega dallo stesso rilasciata al G., quale responsabile del sito di Valenza della società T..
4.1. Secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte (cfr. Sez. 4, n. 4361 del 21/10/2014, 2015, Ottino, Rv. 263200; sent n. 20595 del 12/04/2005, Castellani ed altro, Rv. 231370), le norme sulla prevenzione degli infortuni hanno la funzione primaria di evitare che si verifichino eventi lesivi della incolumità fisica, intrinsecamente connaturati all'esercizio dell'attività lavorativa, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuale disaccortezza, imprudenza e disattenzione da parte del lavoratore subordinato.
Tale conclusione è fondata sulla disposizione generale di cui all'art. 2087 c.c. e di quelle specifiche previste dalla normativa antinfortunistica, secondo le quali, il datore di lavoro (o la persona dallo stesso delegata, come di seguito precisato), è costituito garante dell'incolumità fisica e della salvaguardia della personalità morale dei prestatori di lavoro, con l'ovvia conseguenza che, ove egli non ottemperi agli obblighi di tutela, l'evento lesivo correttamente gli viene imputato in forza del meccanismo reattivo previsto dall'art. 40 c.p., comma 2.
Ne consegue che il titolare della posizione di garanzia ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici e del fatto che il lavoratore possa prestare la propria opera in condizioni di sicurezza, vigilando altresì a che le condizioni di sicurezza siano mantenute per tutto il tempo in cui è prestata l'opera, essendo tale posizione di garanzia estesa anche al controllo della correttezza dell'agire del lavoratore, essendo imposto al "garante" (anche) di esigere dal lavoratore il rispetto delle regole di cautela.
4.2. Per quanto concerne poi la delega, la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato che gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro, a condizione che l'atto di delega sia espresso, inequivoco e certo, investa persona tecnicamente capace, dotata cioè delle necessarie cognizioni tecniche, nonché dei relativi poteri decisionali e di intervento (anche di spesa), sia specificamente accettato.
E di recente le Sezioni Unite (cfr. sent. n. 38343 del 24704/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261108) hanno statuito che, in materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro, possono essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al delegante, a condizione che il relativo atto di delega ex art. 16 del D.Lgs. n. 81 del 2008 riguardi un ambito ben definito e non l’intera gestione aziendale, sia espresso ed effettivo, non equivoco ed investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa. 
Nell'occasione le Sezioni Unite hanno precisato che la delega, nei limiti in cui è consentita dalla legge, opera la traslazione dal delegante al delegato di poteri e responsabilità che sono proprie del delegante medesimo. Questi, per così dire, si libera di poteri e responsabilità che vengono assunti a titolo derivativo dal delegato. La delega, quindi, determina la riscrittura della mappa dei poteri e delle responsabilità.
Residua, in ogni caso, tra l'altro, come l'art. 16 del T.U. ha chiarito, un obbligo di vigilanza "alta", che riguarda il corretto svolgimento delle proprie funzioni da parte del soggetto delegato.
Ma ciò che qui maggiormente rileva è che non vi è effetto liberatorio senza attribuzione reale di poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa pertinenti all'ambito delegato.
In breve, la delega ha senso se il delegante (perché non sa, perché non può, perché non vuole agire personalmente) trasferisce incombenze proprie ad altri, cui attribuisce effettivamente i pertinenti poteri.
4.3. Orbene, il Tribunale di Alessandria - dopo aver ricordato (p.14) che, per l'infortunio per cui è processo, avevano già definite la loro posizione sia S. F., amministratore delegato dalla T. srl, quale datore di lavoro, che P. M., quale responsabile del servizio di prevenzione e di protezione - ha rilevato (p. 24) che:
-il C.F., giusta procura rilasciatagli dall'amministratore delegato S.F., rivestiva presso lo stabilimento di Valenza la qualifica di dirigente, e, in quanto tale, all'epoca dell'infortunio, aveva la piena responsabilità dell'unità produttiva ed era munito dei poteri decisionali e di spesa (come risultava dal contenuto della stessa procura), che gli avrebbero certamente consentito di intervenire per rimuovere le situazioni di rischio e comunque di segnalare ai vertici societari le situazioni di criticità e di sospendere la movimentazione manuale dei carri in presenza di un rischio così elevato per l'incolumità dei lavoratori;
-il C.F., in qualità di dirigente, rivestiva una posizione di garanzia ed era onerato per legge dell'obbligo di prevenire la verificazione di eventi dannosi connessi all'espletamento dell'attività lavorativa; a fronte di tale rilievo, era irrilevante la circostanza che l’amministratore delegato S.F. aveva continuato ad operare di fatto nello stabilimento;
-il C.F. non era esonerato da responsabilità neppure per effetto della delega in materia infortunistica che aveva conferito al G. (in relazione al quale il giudice di primo grado ha disposto la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica); sia perché detta delega non risultava essere stata accettata; sia perché, comunque, l'odierno ricorrente non aveva esercitato quel potere di vigilanza e controllo che gli era proprio;
-il C.F., recandosi quale direttore presso lo stabilimento di Valenza in occasione delle visite periodiche, nell'affidarsi totalmente all'operato dello S.F. e del G., si era personalmente disinteressato degli aspetti attinenti alla sicurezza dei lavoratori, così venendo meno agli obblighi su di lui incombenti (sulla base degli artt. 1 co. 4 bis e 4 D.L.vo 626/1994 in vigore all'epoca dell'infortunio ed ora recepiti dagli artt. 2 lett. d) e 18 D.L.vo 81/2008), dai quali avrebbe potuto essere sollevato soltanto rifiutando il conferimento dell'incarico, dimettendosi o comunque rinunciando alla qualità da cui derivavano gli obblighi medesimi.
4.4. E la Corte territoriale ha ribadito (p. 12) che il C.F. era stato delegato «in via esclusiva ad assicurare la sicurezza nei siti di Valenza, Noale e Castiglion Fiorentino al personale della T. ITALIA s.r.l. o distaccato presso di essa e di applicare o far applicare la regolamentazione in vigore in materia d’igiene e di sicurezza»; ed aveva comunque conservato, in virtù del ruolo apicale rivestito, la qualità di garante della sicurezza, pur in presenza della delega a sua volta conferita in materia antinfortunistica con procura speciale 5.5.2006 a Gian Pietro G. (che veniva designato come responsabile del sito, con attribuzione della qualifica di datore di lavoro)
La Corte ha aggiunto (p. 13) che l'imputato aveva completamente abdicato al suo ruolo, disinteressandosi di qualunque aspetto attinente alla sicurezza dei lavoratori: egli, infatti, nonostante la intervenuta delega da parte dell'amministratore delegato S.F., aveva a sua volta delegato il G. ad occuparsi di ogni questione concernente l'igiene e la sicurezza, senza farsi carico di verificare (in occasione della presa di possesso dell'incarico di direttore operativo, nè, in seguito, durante le visite periodiche in stabilimento), di vigilare che le condizioni di sicurezza dell'ambiente di lavoro fossero effettivamente assicurate e che il delegato fosse persona capace di espletare in modo efficace l'incarico e di esercitare correttamente i poteri conferitigli. Ciò non doveva essere avvenuto «posto che il rischio correlato alla manovra di traslazione dei carri, previsto (nel documento di valutazione dei rischi, sia pure genericamente, ndr) e ripetutamente segnalato anche dagli operatori, era stato negligentemente sottovalutato e non era stata adottata alcuna misura idonea ad evitarlo».
4.5. In definitiva, entrambi i giudici di merito, con motivazione ancora una volta esente da aporie logiche e giuridiche, hanno dato coerente attuazione ai principi affermati da questa Corte in materia di obblighi gravanti sul garante della sicurezza nonché in punto di delega di funzioni.
5. Non fondati sono il secondo motivo di ricorso ed il primo dei motivi aggiunti, che vengono qui trattati congiuntamente in quanto entrambi relativi al nesso causale tra la condotta contestata al C.F. e l'evento verificatosi. 
5.1. In linea generale, è indubbio che l'applicazione del principio di colpevolezza esclude qualsivoglia automatismo rispetto all'addebito di responsabilità e si impone la verifica, in concreto, della violazione da parte dell'imputato non solo della regola cautelare (generica o specifica), ma, soprattutto nel caso di specie, della prevedibilità ed evitabilità dell'evento dannoso, che la regola cautelare mirava a prevenire (la cd. "concretizzazione" del rischio).
L'individualizzazione della responsabilità penale impone di verificare, cioè, non soltanto se la condotta abbia concorso a determinare l'evento (ciò che si risolve nell'accertamento della sussistenza del nesso causale) e se la condotta sia stata caratterizzata dalla violazione di una regola cautelare sia essa generica o specifica, ma anche se l'autore della stessa potesse prevedere, con giudizio "ex ante" quello specifico sviluppo causale ed attivarsi per evitarlo.
In tale ambito ricostruttivo, la violazione della regola cautelare e la sussistenza del nesso di condizionamento tra la condotta e l'evento non sono sufficienti per fondare l'affermazione di responsabilità, giacché occorre anche chiedersi, necessariamente, se l'evento derivatone rappresenti o no la "concretizzazione" del rischio, che la regola stessa mirava a prevenire; e se l'evento dannoso fosse o meno prevedibile, da parte dell'imputato (Sez. 4, n. 43966 del 06/11/2009, Morelli, Rv. 245526).
5.2. Facendo corretta applicazione del suddetto principio, il Giudice di primo grado (p. 23) ha ritenuto indubbio è il nesso «tra l'inosservanza di quelle norme, che miravano e mirano a prevenire eventi come quello verificatosi, e l'evento lesivo concretamente accaduto (c.d. concretizzazione del rischio), atteso che la predisposizione di adeguate misure di protezione (quali quelli che sono state poi effettivamente predisposte dall'azienda, come era stato riferito in dibattimento dal funzionario ASL, ndr), avrebbero certamente evitato quell'evento così come si è poi verificato».
5.3. E la Corte territoriale - dopo aver rilevato (p. 9) che dall'istruttoria dibattimentale era risultata provata «la mancata adozione ed elaborazione da parte del datore di lavoro di misure di prevenzione e/o organizzative atte ad evitare la presenza di lavoratori nella zona di attività di attrezzature semoventi con spostamenti incontrollabili, attività che potevano verificarsi anche nel settore in cui è occorso l'infortunio» - ha affermato (p. 10)«L'adozione di tali misure precauzionali ed organizzative avrebbe di certo impedito il verificarsi dell'evento, evitando che il lavoratore addetto potesse liberamente accedere alla zona di transito per eseguire le operazioni di pulizia in concomitanza con l'attività di movimentazione dei carri, così come effettuata in assenza di idonee cautele atte ad ovviare i pericoli ad essa correlate». 
5.4. Orbene, entrambi i giudici di merito, nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato C.F., si sono attenuti ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità e sopra richiamati: rispetto al ricorrente, il verificarsi dell'infortunio ha costituito l'indubbia concretizzazione del rischio, alla cui prevenzione era preordinata la normativa dallo stesso violata.
Inoltre, la Corte di merito ha chiarito le ragioni per le quali ha ritenuto di confermare la valutazione espressa dal primo giudice, sviluppando un percorso argomentativo che non presenta aporie di ordine logico e che risulta perciò immune da censure rilevabili in questa sede di legittimità.
6. Non fondato è il terzo motivo di ricorso, concernente l'asserita condotta abnorme del lavoratore deceduto.
6.1. In tema di cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l'offesa, la giurisprudenza di legittimità ritiene che possano considerarsi tali quelle che diano luogo a una serie causale, sebbene non del tutto autonoma rispetto a quella riferibile all'agente, che si atteggi in termini di assoluta anomalia, eccezionalità e imprevedibilità (Sez. 4, sent. n. 13939 del 30/01/2008, Bauwens, Rv. 239593).
In particolare, è stato chiarito (Sez. 4, sent. n. 7267 del 10/11/2009, 2010, Iglina, Rv. 246695) che la condotta colposa del lavoratore infortunato non esclude la responsabilità dell'imprenditore, poiché il datore di lavoro è destinatario delle norme antinfortunistiche proprio per evitare che il dipendente compia scelte irrazionali che, se effettuate, possano pregiudicarne l'integrità psico-fisica: l'imprenditore è esonerato da responsabilità soltanto nel caso in cui il comportamento del dipendente sia eccezionale, imprevedibile, tale da non essere preventivamente immaginabile (e non anche nel caso in cui l'irrazionalità della condotta del dipendente sia controllabile, pensabile in anticipo, risolvendosi nel fare proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare per non incorrere in infortuni).
Con particolare riferimento alla sicurezza sul luogo di lavoro, la giurisprudenza di legittimità ritiene che presenti efficacia interruttiva del rapporto causale esistente tra la condotta antidoverosa del datore di lavoro e l'offesa soltanto il comportamento abnorme del lavoratore che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte dei soggetti preposti all'applicazione delle misure di prevenzione degli infortuni sul lavoro (Sez. 4, sent. n. 14440 del 05/03/2009, Ferraro, Rv. 243881).
In tale senso è abnorme soltanto la condotta del dipendente infortunato che esuli dai limiti delle attribuzioni proprie del segmento di lavoro ad esso attribuito, non insistendo nell'area di rischio della lavorazione svolta. 
In ogni caso, quand'anche sussista una condotta colposa del lavoratore, questa non potrà comunque spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti destinatari di obblighi di sicurezza che abbiano violato prescrizioni in materia antinfortunistica (Sez. 4, sent. n. 12115 del 03/06/1999, Grande, Rv. 214999), in quanto le disposizioni prevenzionistiche hanno la funzione primaria di eliminare o almeno ridurre i rischi per l'incolumità fisica dei lavoratori intrinsecamente connaturati ai processi produttivi dell'attività di impresa, anche nelle ipotesi in cui siffatti rischi derivino da condotte colpose dei prestatori di lavoro.
6.2. Secondo il Tribunale di Alessandria (p.22), non possono essere considerati comportamenti anomali:
-né il comportamento del T.C. (che aveva spinto un convoglio lunghissimo di 7 carri, non collegati l’uno all’altro: senza alcun controllo; senza l’assistenza di altro/altri lavoratori che accompagnassero il convoglio durante gli spostamenti; senza alcuna possibilità di immediato arresto dei carri in caso di pericolo; senza avere alcuna visuale della zona percorsa),
-né il comportamento del R.F. (che, per effettuare la rimozione dei cocci, aveva avuto accesso libero alla zona, peraltro non adeguatamente illuminata, ove sussisteva un concreto pericolo di schiacciamento, intrappolamento e cesoiamento).
Entrambi detti comportamenti non escludevano la responsabilità del datore di lavoro o dei dirigenti, atteso che, da un lato, rappresentavano compiti rientranti nelle mansioni dei dipendenti che detti comportamenti avevano posto in essere, dall’altro, l’azienda non aveva adottato gli accorgimenti e le misure a tutela dei lavoratori prescritte dalle norme antinfortunistiche la cui violazione era stata rilevata in sede di ispezione e la cui osservanza avrebbe evitato l’infortunio.
6.3. E la Corte territoriale ha respinto (pp. 10-11) le doglianze dell'appellante circa l’interruzione del nesso causale, che sarebbe stata determinata da un comportamento anomalo dei lavoratori coinvolti nel sinistro, in quanto «l’operazione di pulizia dei cocci nelle zone pericolose rientrava fra le mansioni del R.F.», che, «nel timore dei rimproveri dei superiori circa lo stato delle linee, aveva assunto l’iniziativa di procedervi immediatamente, prima del giro di controllo (senza attendete, quindi, la fine del turno e procedere a macchine ferme), ancorché il T.C. stesse apprestandosi a movimentare i carri».
Al riguardo, la Corte ha ricordato che il teste C.U. aveva precisato che il responsabile di produzione Z.. (separatamente giudicato, come sopra rilevato), poco prima dell’infortunio, gli aveva intimato di procedere alla pulizia delle linee, ma egli si era rifiutato, avendo notato che il trattorino si stava preparando allo spostamento dei carri; successivamente, aveva notato il R.F. interrompere il proprio lavoro, scendere dalla piattaforma di scarico ed infilarsi sotto per rimuovere i cocci, senza rendersi conto (ovvero sottovalutando il pericolo correlato al fatto) che era in partenza il convoglio pilotato dal T.C., il quale, contravvenendo a sua volta disposizioni verbalmente impartite, benché già redarguito in merito, aveva movimentato più carri contemporaneamente e, avendo la visuale impedita dall'ingombro del convoglio, non si era accorto della presenza del collega.
In definitiva, secondo la Corte (p.12), le condotte dei lavoratori R.F. e T.C., per quanto imprudenti, erano entrambe perfettamente prevedibili e quella del R.F. era stata addirittura stimolata dai superiori nel pretendere che le linee venissero mantenute sempre pulite, e, per quanto certamente s'inserivano nella concatenazione delle cause dell'incidente, non rappresentavano comportamenti abnormi di portata tale da interrompere il nesso causale tra le riscontrate plurime violazioni della normative antifortunistica e l'occorso infortunio mortale.
6.4. Anche sotto questo profilo, entrambi i giudici di merito risultano essersi attenuti, con motivazione esente da censura, ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità.
7. Non fondato è il sesto motivo, concernente il trattamento sanzionatorio.
7.1. Come noto, in tema di valutazione dei vari elementi per la concessione delle attenuanti generiche, ovvero in ordine al giudizio di comparazione e per quanto riguarda la dosimetria della pena ed i limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, 4/7/2003 n. 36382, Dell'Anna ed altri, n. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua": Sez. 6, sent. N. 9120 del 2/7/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n. 26908 del 22/4/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
Inoltre, è ricorrente nella giurisprudenza di questa l'affermazione di principio per cui l'obbligo di motivazione è tanto più stringente quanto maggiore sia il divario tra la pena in concreto irrogata ed il minimo edittale e che "in tema di determinazione della misura della pena, il giudice di merito, con la enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 c.p., assolve adeguatamente all'obbligo della motivazione; infatti, tale valutazione rientra nella sua discrezionalità e non postula un'analitica esposizione dei criteri adottati per addivenirvi in concreto" (Sez. 2, sent. n. 12749 del 19/03/2008, Gasparri, Rv. 239754; Sez. 4, n. 56 del 16/11/1988, dep. 1989, Spina, Rv. 180075).
7.2. Orbene, nel caso di specie, il Giudice di primo grado, avuto riguardo al concorso di colpa della persona offesa nella determinazione dell'evento, ha riconosciuto (p.24) all'imputato (indicato come gravato da un solo precedente penale risalente nel tempo) le circostanze attenuanti generiche equivalenti rispetto alla contestata aggravante; e, tenuto conto dei criteri di cui all'art. 133 c.p. (e, in particolare, della gravità dell'evento), ha stimato congrua la pena di mesi 8 di reclusione.
E la Corte territoriale (pp. 13-14), in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto all'imputato anche la circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., sul presupposto che, ai fini della sussistenza della stessa, il risarcimento, ancorché eseguito dalla società assicuratrice, deve ritenersi effettuato personalmente dall'Imputato tutte le volte in cui questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio. E ha bilanciato le attenuanti generiche e quella ex art. 62 n. 6 c.p.in termini di prevalenza rispetto alla contestata aggravante (ancorché non nella massima espansione, in considerazione della gravità dell'evento già segnalata dal giudice di primo grado), in considerazione del conclamato concorso di colpa della persona offesa e del modestissimo precedente contravvenzionale risalente al 1994 e definite mediante il pagamento di un'ammenda. Così pervenendo alla pena finale di mesi 5 di reclusione.
7.3. In definitiva, nel caso di specie, la determinazione della pena (peraltro, in misura prossima ai minimi edittali) non può dirsi affatto frutto di mero arbitrio, avendo i giudici di merito fornito adeguata e logica motivazione del trattamento sanzionatorio, come determinato.
8. Il ricorso deve essere pertanto respinto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
 

P.Q.M.


Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 13/04/2016