Tipologia: CRL
Data firma: 28 luglio 2016
Validità: 20.07.2016-31.07.2017
Parti: Confartigianato Imprese, Cna, Casartigiani e Fim-Cisl, Uilm-Uil
Settori: Metalmeccanici, Artigianato, Veneto
Fonte: uil.it
Sommario:
Premessa Art. 1 - Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'artigianato metalmeccanico-installazione impianti-autoriparazione Art. 2 - Formazione degli addetti del settore Art. 3 - Previdenza complementare Art. 4 - Prestazioni di secondo livello FBAV Art. 5 - Elemento Economico di secondo livello Art. 6 - Una Tantum Art. 7 - Procedura per le imprese del settore in situazione di crisi Art. 8 - Clausola di premialità Art. 9 - Regimi di orario Art. 10 - Accantonamento annuo in compensazione (Banca Ore) |
Art. 11 - Contratto a termine Art. 12 - Apprendistato Art. 13 - Ulteriori materie di competenza della Commissione Regionale Art. 14 - Efficacia della contrattazione Art. 15 - Decorrenza e durata del contratto collettivo regionale Allegati 1. Richiesta parere commissione paritetica (Contratti a Termine) 2. Comunicazione ai lavoratoti utilizzo regimi orario fino a 4 mesi 3. Accordo con i lavoratori utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi 4. Comunicazione a Commissione Paritetica per utilizzo regimi orario oltre i 4 mesi |
Contratto regionale di lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane metalmeccaniche, installatrici di impianti e dell’autoriparazione della Regione Veneto
Il 28 luglio 2016 presso la sede di EBAV sita in Marghera Venezia, tra Confartigianato Imprese Veneto […], la Cna del Veneto […], la Casartigiani Veneto […] e la Fim - Cisl […], la Uilm - Uil […], è stata stipulato il presente contratto regionale di lavoro valido per i dipendenti delle imprese artigiane della regione Veneto che rientrano nella sfera di applicazione del CCNL Metalmeccanici ed installatori di impianti
Premesse
Tenuto conto che il CCRL 15 gennaio 2010 è scaduto;
Visto che ai diversi livelli non è ancora stato definito un quadro organico di regole per l'applicazione dei premi di produttività/risultato, del welfare aziendale e della commutabilità dei premi in strumenti di welfare aziendale nel comparto artigiano;
Le parti hanno convenuto quanto segue:
Art. 1 - Osservatorio regionale sulla situazione economico-sociale dell'artigianato metalmeccanico-installazione impianti-autoriparazione
Le parti, riconfermando quanto previsto dalla precedente contrattazione, convengono:
- di richiedere all’Ebav la classificazione dei dati delle imprese/lavoratori del settore suddivisa nei tre grandi comparti della Meccanica, dell'Installazione Impianti e dell’Autoriparazione procedendo alle modifiche della raccolta dei dati/anagrafiche necessarie;
- di ritrovarsi semestralmente per esaminare i dati NCE (Note Congiunturali Ebav) e/o delle altre fonti concordate tra le parti;
- di richiedere che l'EBAV realizzi per il tramite del proprio Osservatorio, una ricerca sulle fonti esistenti in grado di assicurare in tempi rapidi, dati aggiornati sul PIL regionale e sul valore aggiunto regionale per addetto dei settori della Meccanica, Installazione Impianti ed Autoriparazione.
Art. 2 - Formazione degli addetti del settore
Le parti concordano che la formazione e l’aggiornamento professionale degli imprenditori e dei lavoratori rappresentino un fattore indispensabile per la qualificazione e sviluppo delle imprese artigiane dei settori Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione.
Allo scopo le parti convengono di acquisire i dati, già analizzati dalla Commissione di cui all’art. 13, riguardanti il fabbisogno professionale dei settori sopraindicati contenute:
- nell’indagine condotta dalla bilateralità;
- nell’indagine Excelsior condotta dalle Camere di Commercio così come ampliata nel Veneto.
Ciò al fine di procedere ad un approfondito confronto sulle esigenze di formazione e di aggiornamento professionale degli addetti e di concordare le azioni formative necessarie per far fronte ai fabbisogni.
Valutazioni comuni potranno tradursi in iniziative congiunte da svolgersi nei confronti della Regione Veneto al fine di migliorare l'utilizzo delle risorse comunitarie, adeguare le politiche formative e l’offerta formativa alle necessità individuate.
Verrà infine richiesto all'EBAV ed a Fondartigianato di produrre i dati sul numero di corsi, ore e partecipanti effettuate negli ultimi 4 anni nei settori della Meccanica, Installazione Impianti e Autoriparazione al fine di un esame congiunto dell’attività svolta. Inoltre saranno messi a disposizione i dati dell'articolazione regionale di Fondartigianato relativi ai fabbisogni formativi delle imprese e dei lavoratori.
Art. 8 - Clausola di premialità
Le parti confermano che gli istituti riguardanti la gestione dell'orario di lavoro di cui agli artt. 9 e 10 nonché gli artt. 11 e 12 del presente contratto potranno essere applicati esclusivamente dalle imprese iscritte e regolarmente versanti all'Ente Bilaterale Artigianato Veneto ed a Sani in Veneto. In mancanza di uno dei due requisiti non si potrà dar luogo all’applicazione delle suddette normative.
Art. 9 - Regimi di orario
Nell’ambito delle disposizioni previste dal CCNL rispetto alla gestione dei regimi di orario e fermo restando l'utilizzo in alternativa agli istituti della "flessibilità” previsti dal vigente contratto nazionale, per far fronte alle frequenti e non programmabili variazioni di intensità nell'attività aziendale, viene confermato quanto previsto al punto 4 del CCRL 15 gennaio 2010 in materia di regimi di orario.
Regimi di orario su base quadrimestrale
L’orario contrattuale di lavoro settimanale (40 ore) potrà essere realizzato come media nell’arco temporale del mese di calendario, previo accordo tra ditta e dipendente (Allegato 2)
Nel caso in cui alla fine di ciascun mese le ore prestate siano eccedenti quelle normali retribuibili del mese, la parte eccedente sarà accantonata in un conto ore individuale.
Nel caso risultasse nel mese una media settimanale inferiore all’orario contrattuale, la quantità necessaria di ore per raggiungere l'orario medio contrattuale sarà prelevata nell'ordine fino a concorrenza rispettivamente dal conto ore individuale, dall’accantonamento annuo di compensazione (banca ore) di cui all'articolo successivo, o, eccezionalmente, in carenza di capienza del citato monte ore, utilizzando altri istituti retributivi differiti nel rispetto delle norme contrattuali o di legge. Qualora l'accantonamento non sia sufficiente per far fronte alla riduzione dell’orario, si farà ricorso agli ammortizzatori sociali previsti dalla legge.
Le parti convengono che a fronte di un elevato utilizzo, iniziale o anche successivo, dell’accantonamento annuo, le ore prestate eccedenti quelle normali saranno destinate nei mesi successivi a ripristinare il medesimo accantonamento fino ad un massimo di 48 ore.
Le ore accantonate e non utilizzate del conto ore individuale saranno erogate con la busta paga del mese successivo alla scadenza del periodo di gestione quadrimestrale del regime di orario con l’applicazione della retribuzione corrente al momento della liquidazione, incrementata dalla maggiorazione del 30%.
Tale gestione dell'orario di lavoro sarà possibile per 4 mesi continuativi nell'arco di 12 mesi.
Regimi di orario superiori ai 4 mesi
L'azienda che intenda procedere ad una estensione temporale fino ai 12 mesi della compensazione di orario oltre i 4 mesi o già programmare periodi superiori ai 4 mesi, dovrà stipulare accordo scritto con i lavoratori e/o RSA ove esistenti (Allegato 3); la stessa dovrà inoltre inviare specifica comunicazione (Allegato 4) alla Commissione Paritetica, costituita presso il comitato di categoria dell'Ebav, che avrà il compito di monitorare l’andamento delle richieste, anche per una verifica delle modalità organizzative della produzione del settore artigiano. La possibilità di adottare tale modalità gestionale dell'orario sarà vincolata all’invio di tale comunicazione alla Commissione.
Tale gestione dell'orario avverrà con le stesse modalità previste per la durata quadrimestrale, con l’unica eccezione che il saldo avverrà nel mese successivo alla scadenza del periodo di 12 mesi.
I lavoratori che aderiscono a tale regime di orario con periodi superiori ai 4 mesi avranno diritto all’applicazione della tabella retributiva riportata in calce all'articolo, per il periodo indicato nella comunicazione
Fermo restando il computo massimo dei dodici mesi, la durata di tale gestione di orario potrà oltrepassare la scadenza del CCRL, fermo restando che continuerà ad essere applicata la tabella retributiva di cui al capoverso precedente.
La Commissione fornirà annualmente alle parti un elaborato contenente l’andamento delle richieste che diventerà oggetto di confronto congiunto.
La comunicazione alla Commissione, redatta secondo lo schema allegato, dovrà contenere il nominativo dell’impresa, il tipo di attività svolta, il numero di dipendenti complessivamente in forza, il numero di dipendenti che hanno aderito a tale modalità di compensazione di orario.
Entro 30 gg dal ricevimento, EBAV provvederà ad inviare comunicazione dell'avvenuto ricevimento.
Qualora si ampli il numero di dipendenti a cui si applica tale compensazione, l’azienda provvederà a operare la relativa integrazione.
Tutti gli istituti retributivi differiti ed indiretti saranno calcolati su un orario medio settimanale contrattuale (40 ore) ovvero su un orario inferiore nel caso di part time.
Tabella retributiva aggiuntiva per i lavoratori in regime di orario oltre i 4 mesi
[…]
Art. 10 - Accantonamento annuo in compensazione (Banca Ore)
Fermo restando l’istituto della flessibilità e del conto ore individuale, al fine di compensare normalmente i periodi di minor attività produttiva con permessi che garantiscono al lavoratore una maggior copertura previdenziale e di retribuzione, senza per questo elevare il costo del lavoro, le parti confermano l’'Accantonamento annuo di compensazione" (Banca Ore) che comprenderà:
- le quote orarie spettanti annualmente per festività coincidenti con la domenica ivi inclusa la festività del 4 novembre
- le quote orarie eventualmente spettanti per festività cadenti nella sesta giornata della settimana nel caso di distribuzione dell'orario settimanale in cinque giorni,
- i permessi retribuiti relativi alle festività soppresse di cui al CCNL
- le 16 ore di permessi retribuiti all’anno di cui al CCNL.
Il monte ore così costituito nel corso dell’anno verrà utilizzato dall'azienda per far fronte a periodi di minore attività lavorativa tramite la concessione di permessi retribuiti.
Il monte ore avrà maturazione per dodicesimi nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre).
Nel caso di fermate collettive ai lavoratori che non avessero maturato le necessarie quote orarie (es. neoassunti etc) saranno concessi i permessi non retribuiti necessari per far fronte alla fermata collettiva.
In ogni caso, del monte ore come sopra costituito, 16 ore di permessi retribuiti all’anno sono a disposizione del lavoratore per proprie esigenze personali.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro al lavoratore sarà corrisposto quanto accantonato a tale titolo
Di norma, con la mensilità di settembre di ogni anno, saranno liquidate ai dipendenti, con la retribuzione in atto, le quote orarie del "monte ore" eccedenti le 48 ore.
Art. 11 - Contratto a termine
Le parti si danno atto che l'eventuale superamento dei limiti numerici previsti dalla legge e dal CCNL, per l'assunzione di personale tramite contratto a termine, avverrà in via sperimentale fino al 31 luglio 2017 sulla base di un'apposita richiesta inoltrata dall’impresa interessata alla Commissione Regionale di settore istituita presso EBAV, così come definita nell'art. 13. La Commissione valuterà la richiesta ed esprimerà entro 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa il proprio parere vincolante.
La presente normativa si applica esclusivamente alle imprese iscritte ad una delle associazioni artigiane stipulanti il presente CCRL e che sia in regola con i versamenti ad EBAV e Sani.in.Veneto.
Art. 13 - Ulteriori materie di competenza della Commissione Regionale
La Commissione, già istituita dal CCRL 15 gennaio 2010, continuerà la sua attività di monitoraggio per quanto concerne l’utilizzo dei regimi di orario ex art. 9 sopraindicato sulla base del vigente regolamento. Le parti stipulanti il presente accordo sono tenute a comunicare la conferma o la sostituzione del nominativo del proprio componente entro il 31 agosto 2016. Le Organizzazioni sindacali stipulanti il presente accordo esprimeranno congiuntamente tre componenti.
Le Parti stipulanti il presente CCRL si danno atto che le competenze di detta Commissione saranno estese anche alle seguenti tematiche:
1. monitoraggio sulla previdenza complementare, mediante la raccolta di informazioni dai Fondi negoziali di previdenza complementare relative all’andamento dell’iscrizione dei lavoratori del settore metalmeccanico artigiano;
2. monitoraggio sui percorsi formativi e sulle attività conseguentemente svolte per i dipendenti del settore acquisendo informazioni dall’ente bilaterale e da Fondartigianato;
3. attività di valutazione di cui al precedente art. 11 (contratti a termine)
Art. 14 - Efficacia della contrattazione
Gli accordi ed i contratti collettivi di categoria sottoscritti in precedenza mantengono la loro efficacia se non sostanzialmente modificati dal presente CCRL.