Tipologia: CIA
Data firma: 5 luglio 2007
Validità: 05.07.2007-31.12.2007
Parti: Unipol Merchant e Fisac-Cgil
Settori: Credito Assicurazioni, Unipol Merchant
Fonte: fisac-cgil.it

Sommario:

  Premessa
Art. 1 - Premio aziendale
Art. 2 - Inquadramenti
  Art. 3 - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Art. 4 - Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro
Art. 5 - Decorrenza e durata

Contratto Integrativo Aziendale per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Merchant spa, 5 luglio 2007

In data odierna, 5 luglio 2007, presso la sede di Unipol Merchant spa in Bologna, tra Unipol Merchant spa […] e la delegazione sindacale: Fisac/Cgil […]

Premesso che:
- in data 27 febbraio 2001 è stato stipulato il Contratto Integrativo Aziendale per il Personale delle Aree Professionali e per i Quadri Direttivi di Unipol Merchant spa (ex Finec Merchant spa);
- il predetto Contratto Integrativo Aziendale è scaduto in data 31 dicembre 2003;
- in data 12 febbraio 2005 è stato stipulato il CCNL ABI per i quadri direttivi e per il personale delle aree professionali dipendenti dalle imprese creditizie, finanziarie e strumentali;
- le Parti intendono procedere, ai sensi dell’art. 23 del CCNL ABI 12 febbraio 2005, al rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale,
si conviene e sottoscrive quanto segue.

Art. 3 - Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
Nel quadro delle garanzie volte alla sicurezza del lavoro è previsto quanto segue:
- l’azienda porterà a conoscenza delle RSA nonché, all’atto dell’assunzione dei singoli lavoratori, le condizioni generali e particolari di assicurazione della vigente polizza infortuni del personale.

Art. 4 - Tutela delle condizioni igienico-sanitarie nell’ambiente di lavoro
Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione, igiene e sicurezza dei lavoratori in ambiente di lavoro, in conformità alle previsioni di cui al D.Lgs. 19/9/1994, n. 626 e successive modificazioni, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono attribuiti anche i compiti di cui all’art. 9 della Legge 20 maggio 1970, n. 300.

Art. 5 - Decorrenza e durata
Il presente Contratto Integrativo Aziendale si applica al personale appartenente alle aree professionali ed ai quadri direttivi in servizio alla data di stipulazione o assunto successivamente.
Il presente contratto entra in vigore a decorrere dalla data di stipulazione; da tale data restano abrogate e sostituite integralmente tutte le norme del preesistente contratto integrativo aziendale (CIA 27/2/2001), fatte salve le norme espressamente richiamate nel Testo Unico e Coordinato che, comunque, avranno validità solo fino al 31/12/2007.
Per quanto non espressamente disposto dal presente contratto, valgono le norme del CCNL ABI 12/2/2005.
Il presente Contratto scade, in conformità alle previsioni del CCNL ABI 12/2/2005, il 31 dicembre 2007.