Interpello n. 11 del 25 ottobre 2016

Guida alla lettura” a cura di Michela Bramucci Andreani

SOMMARIO: Oggetto - Soggetto interpellante - Quesito - Risposta - Normativa di riferimento

 

Oggetto

Valutazione dei rischi ambientali e sicurezza del posto di lavoro del personale navigante delle compagnie aeree.

 

Soggetto interpellante

Uiltrasporti.

 

Quesito

Se sussiste l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di considerare, nell’ambito della valutazione dei rischi, anche i rischi legati alla situazione ambientale e di sicurezza intesa anche come security, in particolare in paesi esteri ma non solo, legata a titolo esemplificativo ma non esaustivo ad eventi di natura geo politica, atti criminali di terzi, belligeranza e più in generale di tutti quei fattori potenzialmente pericolosi per l’integrità psicofisica degli equipaggi nei luoghi (tipicamente aeroporti, alberghi, percorso da e per gli stessi e loro immediate vicinanze) dove il personale navigante si trovi ad operare/alloggiare quando comandati in servizio.

 

Risposta

La Commissione ritiene che, alla luce dell'art. 2087 codice civile e degli artt. 18, comma 1, lett. z) e 28, comma 1 del d.lgs. n. 81/2008, il datore di lavoro debba valutare tutti i rischi compresi i potenziali e peculiari rischi ambientali legati alle caratteristiche del Paese in cui la prestazione lavorativa dovrà essere svolta, quali ad esempio, i cosiddetti «rischi generici aggravati», legati alla situazione geopolitica del Paese (es. guerre civili, attentati, ecc.) e alle condizioni sanitarie del contesto geografico di riferimento non considerati astrattamente, ma che abbiano la ragionevole e concreta possibilità di manifestarsi in correlazione all’attività lavorativa svolta.

 

Normativa di riferimento

D.lgs. n. 81/2008: artt. 15, 17, 18, comma 1 lett. z) e 28; art. 2087 codice civile.