Regione Liguria
Decreto del dirigente settore prevenzione, sanità pubblica, fasce deboli, sicurezza alimentare e sanità animale, 27 settembre 2012, n. 3311
Piano Regionale Amianto - Attività di aggiornamento degli operatori Addetti e Dirigenti (Responsabile/Coordinatore di cantiere) delle attività di bonifica amianto.
B.U.R. 17 ottobre 2012, S.O. n. 42
IL DIRIGENTE
VISTA la Legge 27 Marzo 1992 numero 257 relativa a “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 Agosto 1994 avente ad oggetto “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e Bolzano per l’adozione di piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell’ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto”, che all’articolo 10 prevede la durata minima dei corsi per Addetto e Dirigente (Responsabile/Coordinatore di cantiere) delle attività di bonifica
VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008 numero 81 avente ad oggetto “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come modificato dal Decreto Legislativo 3 agosto 2009 numero 106 e che abroga il Decreto Legislativo 626/1994, che al Titolo IX Capo III affronta la tematica amianto
VISTA la Legge Regionale 6 Marzo 2009 n. 5 avente ad oggetto “Norme per la prevenzione dei danni e dei rischi derivanti dalla presenza di amianto, per le bonifiche e per lo smaltimento”
VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale numero 105 del 20 Dicembre 1996 avente ad oggetto “Piano di protezione dell’ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall’amianto di cui all’articolo 10 della legge 27 Marzo 1992 numero 257”
VISTO l’Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
TENUTO CONTO che la formazione impartita ai lavoratori di cui all’elenco regionale degli abilitati ai ruoli di Addetto e Dirigente (Responsabile/Coordinatore di cantiere) delle attività di bonifica risale, in taluni casi, ad oltre quindici anni
CONSIDERATO che nel frattempo molti di loro hanno partecipato ad attività seminariali o corsuali di aggiornamento, promosse dalla Regione Liguria o da strutture formative o, ancora, direttamente dalle Imprese
PRESO ATTO che dette attività hanno trovato attuazione in occasione dell’introduzione di nuove disposizioni spesso conseguenti al manifestarsi di nuove evidenze scientifiche o tecnologiche o anche normative
RITENUTO peraltro opportuno e doveroso, nel rispetto dei principi e dei vincoli introdotti dal richiamato Accordo, che i lavoratori in questione entrino in un percorso virtuoso che prevede un periodico aggiornamento professionale della durata di 6 ore da svolgere anche in momenti successivi e, comunque, da attuarsi nell’arco di un quinquennio
AVUTO RIGUARDO al fatto che, nel caso di una formazione pregressa erogata da più di cinque anni deve essere previsto un aggiornamento da svolgersi nei tempi sanciti dall’Accordo, mentre per una formazione erogata da meno di cinque anni l’aggiornamento deve essere completato entro i successivi cinque anni
CONSIDERATO che l’aggiornamento formativo può essere svolto sia in aula che nel luogo di lavoro ed essere rivolto contemporaneamente ad un numero massimo di soggetti predefinito
CONSIDERATO altresì che il docente, allo stato attuale delle norme, può essere un soggetto interno o esterno all’azienda purché in possesso di una esperienza almeno triennale di insegnamento o di tipo professionale
CONSIDERATO inoltre che la formazione, sempre attinente alla figura professionale cui si rivolge, deve avere la durata minima prevista, ma può essere implementata dal soggetto formatore laddove ritenuto opportuno o necessario, per meglio approfondire determinate tematiche, fermo restando che il riconoscimento del titolo di aggiornamento
CONSIDERATO infine che al termine del percorso formativo di aggiornamento professionale, previo superamento dell’accertamento finale basato sui contenuti corsuali, ai partecipanti verrà rilasciata – dal soggetto erogatore la formazione - attestazione di partecipazione con esito positivo al predetto aggiornamento, che avrà valore ai fini del riconoscimento di legge
PRESO ATTO che le attività in questione possono essere promosse ed attuate dalle strutture pubbliche o private deputate a svolgere attività formative, dalle strutture associative “no profit” di categoria che svolgono attività assimilabili o comunque correlabili alla attività in questione (purché autocertifichino - secondo le modalità di legge - la loro condizione e la loro idoneità ed abbiano riconosciuta esperienza in attività di formazione, da dimostrare documentalmente), dalle imprese
PRESO ATTO altresì che il soggetto erogatore la formazione potrà liberamente avvalersi della collaborazione di professionisti e di organismi tecnici o professionali rappresentativi di categoria previa acquisizione di autocertificazione di possesso del requisito di idoneità allo svolgimento del ruolo
CONSIDERATO che il Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale della Regione Liguria provvede periodicamente alla stesura aggiornata dell’elenco dei lavoratori abilitati ai ruoli di Addetto e Dirigente (Responsabile/Coordinatore di cantiere) delle attività di bonifica, gli esiti degli aggiornamenti professionali conseguiti dai lavoratori nel tempo devono essere trasmessi, a cura del soggetto formatore, al citato Settore regionale per il conseguente inserimento del dato
CONSIDERATO che le attività formative di aggiornamento non comportano alcun onere finanziario a carico della Regione Liguria
DATO atto infine che il presente decreto dovrà essere opportunamente portato a conoscenza dei Ministeri interessati, dell’Albo Gestori Ambientali e della Segreteria ligure del medesimo, delle Aziende Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, delle Camere di Commercio Industria e Artigianato oltre che delle Imprese che hanno in organico personale abilitato e che sono inserite nello specifico elenco regionale
DECRETA
1. di comunicare alle Imprese che hanno in organico personale abilitato e che sono inserite nello specifico elenco regionale, periodicamente aggiornato, il contenuto del presente decreto in modo che le stesse possano attivarsi per conseguire l’obiettivo sancito dall’Accordo riguardante il periodico aggiornamento del proprio personale operante quale Addetto o Dirigente (Responsabile/Coordinatore di cantiere) delle attività di bonifica da amianto
2. di riscontrare, se chiesto dalle strutture pubbliche o private deputate a svolgere attività formative o dalle strutture associative “no profit” di categoria di cui in premessa, il contenuto del presente decreto in modo che le stesse possano effettuare una adeguata programmazione delle attività con conseguente offerta formativa a favore del personale operante quale Addetto o Dirigente (Responsabile/Coordinatore di cantiere) delle attività di bonifica da amianto
3. di stabilire che, con decorrenza immediata, i soggetti formatori interessati, in possesso dei dovuti requisiti, possano dare attuazione alle attività di aggiornamento previste per i lavoratori dipendenti come sancito dall’Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
4. di stabilire altresì che la formazione di aggiornamento di cui al precedente punto 2 debba - avere una durata minima di 6 ore da svolgersi nei tempi fissati dall’Accordo e possa avere attuazione articolandosi all’interno del quinquennio di riferimento,
- svolgersi in sedi idonee ed adeguate come previsto dall’Accordo,
- sviluppare tematiche in linea con i contenuti propri del titolo IX, Capo III, del Decreto Legislativo 81/2008 come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 106/2009,
- concludersi con una verifica finale di conseguimento del raggiungimento del risultato previsto dall’azione formativa,
- attribuisca un idoneo formale riconoscimento al singolo partecipante che supera la verifica finale e che detto risultato sia acquisito agli atti presso il soggetto formatore in modo che lo stesso possa documentarlo ad ogni richiesta in tal senso formulata dagli organi di vigilanza o comunque titolati a farlo,
- essere segnalata, a seguito dell’esito favorevole dell’avvenuto aggiornamento, al competente Settore Prevenzione, Sanità Pubblica, Fasce Deboli, Sicurezza Alimentare e Sanità Animale della Regione Liguria per il conseguente inserimento del dato nello specifico elenco nominativo di lavoratori in possesso dei requisiti di idoneità alla bonifica da amianto
5. di prendere atto che lo svolgimento delle attività formative, comprese le verifiche di idoneità finali per il rilascio degli Attestati di Aggiornamento, non comporterà alcun onere finanziario a carico della Regione Liguria
6. di autorizzare l’inoltro del presente atto ai competenti Ministeri, al Comitato Nazionale dell’Albo Gestori Ambientali ed alla Segreteria ligure del medesimo, alle Aziende Sanitarie Locali operanti sul territorio regionale, alle Camere di Commercio Industria e Artigianato
7. di pubblicare in forma integrale il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria, al fine di consentire alle utenze interessate di acquisire gli elementi di conoscenza opportuni e di inserirlo nel portale regionale www.liguriainformasalute.it.
IL DIRIGENTE
Sergio Schiaffino