Regione Marche
Deliberazione della Giunta Regionale 30 dicembre 1997, n. 3496 MA/SAN
Approvazione del piano regionale amianto.
B.U.R. 6 febbraio 1998, n. 13
 

 

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA
 

- di adottare e di approvare il PIANO REGIONALE AMIANTO di cui all'allegato A;
- di far pubblicare il presente atto per intero compreso l'allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche.

 

ALLEGATO A

PIANO DI PROTEZIONE DELL'AMBIENTE, DI DECONTAMINAZIONE, DI SMALTIMENTO E DIBONIFICA, AI FINI DELLA DIFESA DAI PERICOLI DERIVANTI DALL'AMIANTO
(art. 10 della legge 27 marzo 1992, n. 257 e D.P.R. 8 agosto 1994)
 

Premessa
Il presente documento costituisce il Piano Amianto per la Regione Marche, predisposto ai sensi del D.P.R. 8 agosto 1994 recante "Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni ed alle Province Autonome di Trento e di Bolzano per l'adozione di Piani di protezione, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica dell'ambiente, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto".
Le principali norme a tutela della popolazione e dell'ambiente dal rischio di contaminazione da amianto sono le seguenti:
Decreto legislativo 15/8/1991 n. 277
D.P.R. 10 settembre 1982 n. 915
Comitato Interministeriale - deliberazione 27/7/1984
Ordinanza Min. San. 26/06/86
Legge 27 marzo 1992, n. 257
Circolare 1 luglio 1986, n. 42 Ministero della Sanità
Circolare 10 luglio 1986 Ministero della Sanità
DPR 24/05/88 n. 215
DPR 08/08/94
DM San. 06/09/94
Decreto legislativo 17/03/95 n. 114
Circolare Min. San. 12/04/95 n. 7
DPCM 16/11/95
DM San. 26/10/95

Al momento mancano ancora importanti norme attuative della Legge 257/92; a livello nazionale risultano attualmente in discussione protocolli relativi a:
- normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo e la bonifica di siti industriali dismessi;
- disciplinari tecnici sulle modalità per il trasporto e il deposito dei rifiuti di amianto nonché sul trattamento, l'imballaggio, la ricopertura dei rifiuti medesimi nelle discariche autorizzate ai sensi del D.P.R. 915/82 e successive modificazioni e integrazioni;
- tubazioni e cassoni di cemento-amianto per il trasporto e/o il deposito di acqua potabile e non;
- requisiti minimi dei laboratori pubblici e privati che intendono effettuare attività analitiche sull'amianto;
- criteri per la manutenzione e l'uso di unità prefabbricate contenenti amianto;
- normative e metodologie tecniche per la valutazione del rischio, il controllo, la manutenzione e la bonifica di materiali contenenti amianto presenti a bordo di mezzi di trasporto marittimo, fluviale e lacustre e di impianti galleggianti;
- classificazione delle "pietre verdi" in funzione del loro contenuto in amianto e criteri di utilizzo bonifica di manufatti in cemento-amianto tramite i prodotti incapsulanti.
Il Piano regionale si prefigura come lo strumento con il quale l'Ente Regione contribuisce a mettere a regime quanto di sua competenza in materia di rischi sanitari ed ambientali collegati all'amianto, nel rispetto delle norme nazionali di cui sopra, ma anche avendo ben chiare le sue specificità territoriali (di politica regionale in materia di discariche, di tessuto industriale e produttivo in genere che concorre a definire il quadro delle aziende a rischio, ecc.).

Lo scenario in cui opera il Piano
Lo scenario in cui viene ad operare il Piano regionale amianto è quello che si è andato creando con la Legge 257/92 che ha vietato l'uso di nuovi manufatti con amianto; la situazione attuale è cioè caratterizzata dalla sola presenza dei manufatti con amianto in opera, in quanto applicati in periodi antecedenti alla Legge 257/92 e dalle attività di scoibentazione di questi con la loro progressiva trasformazione in rifiuto da smaltire.
Normalmente l'amianto in opera determina concentrazioni basse o bassissime di fibre aerodisperse: ad esse pertanto si associano limitatissime dosi di esposizione, per le quali non avrebbe nemmeno senso a rigore di logica, parlare di "rischio".
Alte concentrazioni di amianto aerodisperso si possono al contrario determinare durante le scoibentazioni di manufatti con amianto (soprattutto se poco compatti), con interessamento oltreché dei lavoratori, anche dell'ambiente circostante.
Infine lo scenario è quello, particolarmente delicato, della gestione dei rifiuti prodotti contenenti amianto.

Gli obiettivi del Piano
Gli obiettivi che questo Piano deve realizzare, così come indicati all'art. 10 della Legge 257/92 ed esplicitati nel D.P.R. 8 agosto 1994, sono molteplici.
Il primo obiettivo è il censimento delle situazioni in Regione potenzialmente caratterizzate da presenza e/o esposizione all'amianto (dalle attività produttive alle centrali termiche, dagli edifici privati alle imprese di bonifica). Con i dati del censimento, dopo opportune verifiche, viene costruito l'archivio delle situazioni caratterizzate da presenza e/o da rischio amianto, e si contribuisce a far mettere in atto, rispetto ad esse, una qualificata attività di sorveglianza.
La sorveglianza copre ogni fase attuale e futura, dal controllo dell'amianto in opera a quello sulle attività di bonifica e sulla gestione delle discariche.
La sorveglianza va supportata da protocolli tecnici di intervento, in parte già in via di definizione da parte dello Stato (Commissione Nazionale Amianto) ed in parte, se del caso, da elaborare localmente.
Affinché la sorveglianza sia svolta con competenza e preparazione di devono garantire idonei momenti formativi alle strutture territoriali delegate ai controlli, nei quali approfondire tra l'altro i protocolli scritti d'intervento sopra citati.
La competenza e la preparazione dei diversi soggetti interessati sono perciò una premessa indispensabile, affinché questo Piano raggiunga gli obiettivi prefissati.
Il Piano garantisce altresì un efficiente supporto strumentale per la ricerca dell'amianto nei campioni di massa e per la valutazione della concentrazione in aria delle fibre di amianto.
Infine, questo Piano definisce, uniformandosi alle norme preesistenti, una chiara e praticabile politica di smaltimento dei rifiuti con amianto.
In sostanza il Piano regionale amianto è in primo luogo strumento operativo, ma è anche atto di indirizzo e di governo: esso avvia un censimento con il coinvolgimento delle parti sociali e da questo realizza l'archivio di base (delle imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto o che svolgono attività di smaltimento e bonifica, degli edifici nei quali è presente amianto libero o in matrice friabile, ecc.), sulle cui situazioni va esercitata la sorveglianza; fornisce ai diversi utenti e soggetti interessati le linee tecniche di indirizzo ad integrazione delle norme preesistenti, ne cura la sensibilizzazione e formazione e mette a disposizione di tutti gli operatori ed in primis delle strutture territoriali incaricate della sorveglianza la dotazione analitico-strumentale necessaria alle analisi.
Vengono individuate, quindi, con il piano le discariche e le modalità per una corretta gestione dello smaltimento di rifiuti contenenti amianto.
Per concludere il Piano regionale fornisce un contributo fondamentale alla messa a regime del problema amianto in tutte le sue fasi, per farlo uscire definitivamente da quella che potremmo chiamare la "continua emergenza amianto".

La gestione a regime del Piano
La Regione Marche intende mantenere un ruolo fortemente attivo sull'attuazione del Piano per il raggiungimento dei relativi obiettivi.
Attraverso le relazioni annuali delle Aziende per i Servizi Sanitari (A.S.L.) la Regione verifica le modalità ed i progressi nell'attuazione del Piano e trasmette allo Stato la sintesi di quanto realizzato alfine della predisposizione della Conferenza Nazionale sull'amianto.

LE STRUTTURE TERRITORIALI DI CONTROLLO
Per quanto riguarda le strutture territoriali di controllo, si precisa che le fasi di sorveglianza sull'attuazione del Piano e quelle di vigilanza e prelievo semplice di base, per i loro stretti collegamenti con la prevenzione primaria collettiva, sono di competenza dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari, di seguito definite A.S.L.; mentre sono demandate ai Servizi Multizonali di Sanità Pubblica, strutture laboratoristiche destinate a confluire nell'A.R.P.A. in base alla Legge della Regione Marche N. 60 del 02/09/97, le analisi specialistiche di laboratorio ed i prelievi complessi, che richiedono una strumentazione a valenza regionale.

IL CENSIMENTO, L'ARCHIVIO DELLE SITUAZIONI A RISCHIO E LA SORVEGLIANZA A REGIME

Il censimento
Le situazioni oggetto del censimento, così come individuate dall'art. 10 della Legge 257/92, sono richiamate ed esplicitate dagli artt. 2, 3, 8 e 9 del D.P.R. 8 agosto 1994.
Il punto a) non interessa questa regione, mancando siti estrattivi di pietre verdi.
Il punto b) individua come oggetto di censimento le imprese che utilizzano o hanno utilizzato amianto nelle rispettive attività produttive, nonché le imprese che operano o hanno operato nella zona nelle attività di smaltimento o di bonifica, fra cui sono note:
Sirio Ecologica, zona Padule - Gubbio
Protex, Via Cartesino - Forlì
Therma snc, Via dei Giaggioli - Ascoli Piceno
IPIGI SPA, Via Piemonte - Ascoli Piceno
SIGEC, Via Spadari - Ferrara
ISOLFIN ROMAGNOLA, Via Trieste - Ravenna
ORIM srl, Via della Concordia - Piediripa di Macerata
MA.NI ECOTRASPORTI srl, SS77 - Ctr. Le Grazie - Tolentino
Perini Ivo, Via G. Da Vittorio - Castrocaro Terme
La Cart srl, Via A. Da Costa - Rimini
Saccomandi - Teramo

Il Piano regionale amianto censisce inoltre le situazioni che il DPR 8 agosto 1994, all'art. 8, individua tra quelle prioritariamente oggetto della sorveglianza a regime in quanto possibili situazioni di pericolo, in particolare nella realtà delle Marche queste situazioni sono:
A) materiale rotabile accumulato nelle stazioni ferroviarie (Fano, ...) consistente in mezzi di trasporto vari (vagoni ferroviari ecc.);
B) capannoni in amianto-cemento;
C) edifici e strutture dove è presente amianto spruzzato.
D) anche oggetto del censimento la rete dei sistemi di smaltimento che accolgono i rifiuti con amianto, al fine di una corretta vigilanza.

Imprese che utilizzano o abbiano utilizzato amianto
Contrariamente a quanto previsto dal citato art. 3, le relazioni annuali di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge 257/92, almeno nelle Marche risultano essere state compilate dalle sole ditte che hanno condotto lavori di bonifica: esse pertanto non hanno potuto costituire la base del censimento delle aziende.
Pertanto lo strumento fondamentale da utilizzare per condurre questa parte del censimento sono gli elenchi, reperibili presso le Camere di Commercio, delle aziende che per le loro tipologie potrebbero risultare maggiormente implicate nel problema amianto.
Per agevolare l'individuazione di queste tipologie, il D.P.R. 8 agosto 1994 ha allegato un elenco dei codici ISTAT delle aziende ed attività con possibile presenza di amianto.
Un elenco così modificato è stato sottoposto a verifica nelle fasi di consultazione e nei coordinamenti interregionali.
Un elenco finale delle tipologie produttive che si è ritenuto di censire è riportato in tavola 1.
Sulla base degli elenchi di Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende USL provvedono alle ispezioni ed alle rilevazioni di tutte le situazioni di presenza o sospetta presenza di amianto, indicandone la situazione di pericolo ed ogni altro elemento utile a minimizzare il rischio sanitario.
Altre attività, in cui l'amianto può permanere, indirettamente, nell'attività produttiva sono ad esempio le autocarrozzerie (manutenzione/sostituzione di ferodi con amianto), e le attività di manutenzione ascensori.
Anche per queste categorie pur ritenute non prioritarie i Dipartimenti provvederanno a redigere un elenco nominativo di queste attività per eventuali iniziative locali, constatando in primo luogo se la ditta è ancora in attività. In caso di verifica positiva procedono al sopralluogo diretto per ricercare la presenza dell'amianto, la sua quantità e stato di conservazione. In tal modo si costruisce un elenco di situazioni tutte caratterizzate da presenza di manufatti in amianto, già pesate in termini di gravità, e solo questo elenco confluisce nell'archivio.
Si ritiene raccomandabile che i Dipartimenti di Prevenzione controllino innanzitutto, al di là di altri criteri di priorità, le aziende che dispongono di una centrale di produzione di vapore e/o di acqua calda surriscaldata. In queste centrali infatti si deve fortemente sospettare una presenza massiccia di amianto come coibente termico.
Desta preoccupazione il ridotto numero di scoibentazioni dei manufatti con amianto di cui si ha conoscenza tramite i piani di lavoro.

Edifici e strutture con presenza di amianto spruzzato
La Legge 257/92 prevede il censimento, a cura dei proprietari, degli edifici nei quali siano presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero o in matrice friabile. Il censimento ha carattere di obbligatorietà per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico e di utilizzazione collettiva (piscine, palestre, cinema, teatri, sale conferenze, poligoni di tiro, ecc.) e per i blocchi di appartamenti.
Per attuare questo censimento si sceglie lo strumento dell'avviso pubblico a cura dei Sindaci dei comuni della Regione, secondo un testo predefinito che ricorda ai proprietari i dati minimi da trasmettere, mette a disposizione ogni forma di assistenza presso gli uffici comunali, nonché individua nel Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. competente la struttura alla quale fare pervenire direttamente le segnalazioni e della quale servirsi per le valutazioni sullo stato di rivestimento e sulle scelte operative.
Non si prevede una trasmissione in copia alla Regione, che verrà solamente informata da parte della A.S.L. all'interno della relazione annuale, di cui all'art. 7, comma 2, del D.P.R. 8 agosto 1994, sullo stato di avanzamento del censimento. In tal modo le A.S.L. avranno a disposizione un fondamentale strumento di conoscenza sulla presenza di amianto nella sua forma più "polverosa" da mettere al servizio di chi debba attuare i lavori in quegli ambienti.
La campagna di ricerca dell'amianto libero o in matrice friabile viene naturalmente preceduta da un'idonea informazione a mezzo stampa e radio-televisione.
Si ritiene che i Dipartimenti di Prevenzione debbano avviare momenti di contatto con referenti di particolare importanza, che possono contribuire in modo rilevante alla riuscita del censimento e curare con particolare attenzione la stesura dei capitolati dei lavori di scoibentazione o comunque lavori interessati a strutture con amianto, se affidati a ditte in appalto.

Discariche e stoccaggi provvisori
Il sistema di smaltimento dei rifiuti contenti amianto viene realizzato sia tramite stoccaggi provvisori che definitivi (discariche). Lo stoccaggio provvisorio è ammesso esclusivamente al coperto e quello definitivo in discarica è ammesso, a seconda del tipo di manufatto, nella rete di discariche regionali di I' Categoria, II' Categoria Tipo A e Tipo B.
Sui siti in attività deve esplicarsi la sorveglianza secondo le modalità previste nell'art. 9, co. 2.

Scuole ed ospedali
Questi ambienti di uso collettivo non sono esplicitamente richiamati negli artt. 2, 3, 8 e 9. Essi tuttavia sono noti ed in conseguenza le strutture territoriali devono relazionare all'Unità Sanitaria e fornire i dati necessari ad effettuare le verifiche ed il censimento.
Resta inteso che le strutture scolastiche ed ospedaliere nelle quali sussiste ancora presenza di manufatti con amianto devono essere controllate nel tempo: esse confluiscono nell'archivio oggetto del Piano regionale amianto.

Deve essere fatta la verifica della presenza di amianto nelle reti acquedottistiche, come ad esempio in quella del Comune di Pesaro. Su questo argomento, in attesa dello specifico D.M., è emersa l'opportunità di quantificare la presenza di tubazioni e serbatoi di cemento-amianto, verificando, da un lato la correttezza delle procedure di smaltimento del materiale delle tratte sostituite e, dall'altro, raccomandando che per le stesse non vengano utilizzate condotte in cemento-amianto anche se già esistenti in magazzino.
Con le fasi di censimento sopra descritte si realizza l'archivio delle situazioni sulle quali articolare la sorveglianza a regime da parte delle strutture di controllo (i Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari).

Un archivio è così composto
1. i nominativi delle aziende risultate positive rispetto alla presenza di amianto in seguito alla verifica diretta, già suddivise per gravità delle situazioni riscontrate;
2. i nominativi delle aziende edili ed installatori termoidraulici - che sono state personalmente informate sulle procedure da adottare (non è prevista nessuna ulteriore iniziativa);
3. i nominativi di altre attività sulle quali però il Piano non ipotizza specifiche iniziative;
4. i nominativi dei grossisti presso i quali si ritiene auspicabile avviare una verifica del rispetto dell'embargo dell'amianto;
5. i nominativi delle imprese che svolgono attività di smaltimento o di bonifica dell'amianto;
6. l'elenco delle discariche e degli stoccaggi provvisori;
7. l'elenco degli edifici civili con presenza di amianto friabile;
8. l'elenco dei capannoni industriali con coperture in cemento-amianto;
9. l'elenco dei rotabili con amianto esistenti presso le stazioni ferroviarie;
10. l'elenco delle scuole e degli ospedali in cui risultano ancora presenti manufatti con amianto;
11. altre eventuali situazioni di interesse locali.

Come già accennato, la sorveglianza (richiamata in dettaglio degli art. 7, 8 e 9 del D.P.R. 8 agosto 1994) può assumere modalità diverse per diverse tipologie di attività e di situazioni. Laddove sia previsto un controllo diretto, si mettono a disposizione del Dipartimento di Prevenzione linee guida e protocolli (ad esempio su come controllare l'amianto nei rotabili FF.SS. e su come controllare una discarica).
Le fasi formative perseguono la giusta esigenza di omogeneizzare le modalità con le quali i Dipartimenti di Prevenzione delle diverse Aziende per i Servizi Sanitari conducono e condurranno le fasi di controllo e di sorveglianza.

FORMAZIONE
Una condizione fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi del Piano regionale amianto e più in generale della prevenzione dei danni da amianto, è rappresentata dall'elevato grado di consapevolezza e preparazione di chiunque sia chiamato ad operare nella materia: dall'addestramento dei lavoratori e dei responsabili delle ditte di bonifica, di trasporto rifiuti e di gestione discariche, alla preparazione delle strutture pubbliche di controllo, della consapevolezza dei proprietari e amministratori di stabili con amianto a quella degli installatori termoidraulici, delle ditte edili e dei responsabili di stabilimenti industriali, alla preparazione infine dei laboratori di analisi e dei consulenti aziendali.
La loro formazione, pertanto, è uno degli obiettivi primari di questo Piano.
1. un seminario d'informazione generale per tutti gli operatori tecnici dei Dipartimenti di prevenzione, da estendere alle strutture tecniche dei Comuni, delle Provincie, e, se già definibili, sulle strutture operative provinciali dell'A.R.P.A., in modo da garantire una diffusa capacità gestionale di base;
2. un corso di perfezionamento per un gruppo ristretto di operatori dei Dipartimenti di Prevenzione (indicativamente 3-4 per singola Azienda per i Servizi Sanitari, per complessive 25 persone) per mettermi in grado di gestire ogni problematica, anche la più complessa, collegata all'amianto. I Dipartimenti segnaleranno i nominativi degli operatori prescelti, individuati tra quelli che hanno già seguito corsi di formazione o che hanno già affrontato professionalmente le problematiche collegate all'uso dell'amianto. Il corso (della dura di circa 90 ore) ha carattere fortemente applicativo; si avvale di fasi di simulazione ed ha tra i suoi argomenti il Piano Regionale Amianto;
3. un corso di addestramento sulle tecniche di analisi dell'amianto in microscopio ottica.

Un'altra importante fase formativa riguarda le imprese specializzate in bonifica.
Il corso di perfezionamento per gli operatori pubblici già definito all'interno del Piano, è stato articolato in modo da costituire, con limitati aggiustamenti, il momento di formazione per il personale delle ditte di bonifica.

STRUMENTAZIONE

La strumentazione necessaria
L'art. 11 del D.P.R. 8 agosto 1994 indica quale deve essere la strumentazione necessaria per lo svolgimento delle attività di controllo di cui ai capitoli precedenti, collocandola a due livelli diversi:

1. Strumentazione e valenza regionale.
Le Regioni devono provvedere ad assicurare alla proprie strutture di controllo almeno la seguente strumentazione:
a. microscopio elettronico analitico, a scansione c/o trasmissione;
b. diffrattometro a RX c/o spettrofotometro IR; oltre al personale necessario.

2. Strumentazione a valenza subregionale.
Le strutture a livello subregionale devono essere dotate almeno di strumentazione e materiali per il campionamento delle fibre aerodisperse.

Ipotesi organizzativa

Strumentazione di base

In questa logica, sono ipotizzate:
i quattro Laboratori di Sanità Pubblica, localizzati nei capoluoghi di provincia, saranno dotati della strumentazione di base per il campionamento delle fibre aerodisperse, come da Allegato 2 - punto 1A - del Decreto Ministeriale 6 settembre 1994.
Il corso sulle tecniche di analisi in microscopia ottica garantisce la formazione specifica.

La strumentazione a valenza regionale
La scelta su come strutturare la strumentazione a valenza regionale scaturisce da una serie di considerazioni, relativamente alla dimensione della Regione ed alla situazione già esistente che vede nel SMSP di Pesaro una rilevante esperienza nel campo dell'amianto, con l'adesione ai programmi di controllo con il Ministero della Sanità per le tecniche di DRX, FTIR, MOCF e per la classificazione dei rifiuti e delle fibre libere di amianto.
Il microscopio elettronico viene utilizzato per valutare la concentrazione di amianto in aria alla fine di una bonifica. È in base all'esito di questa misura che il Dipartimento di Prevenzione concede il nulla-osta al riutilizzo dell'ambiente bonificato (in tutte le altre fasi dell'intervento di bonifica le misure di concentrazione in aria possono essere eseguite mediante microscopio ottica).
La microscopia elettronica è anche richiesta nella ricerca delle fibre di amianto aerodisperse in atmosfera.
La difrattometria a raggi X e la spettrofotometria IR sono utilizzate dall'Area Chimica del SMSP di Pesaro per la determinazione quantitativa dell'amianto in un campione di massa e la classificazione del tipo di rifiuto e del tipo di discarica che può accoglierlo.
Sulla base di queste considerazioni, l'organizzazione delle strumentazioni a valenza regionale viene prevista nel modo seguente:
acquisto a cura della Regione di un microscopio elettronico a scansione con microanalisi a RX, da collocare all'interno di un laboratorio pubblico già esistente, Area Fisica del SMSP di Pesaro.
Si prevede dunque una sola sede regionale situata in Pesaro, presso il S.M.S.P. in cui l'Area Fisica effettua le misure fisiche con microscopio ottica ed elettronica e l'Area Chimica effettua le analisi chimiche e le classificazioni con tecniche IR e Diffrattometria e questo consente sia di avvalersi dell'organizzazione e degli accessori analitici disponibili sia, soprattutto, di utilizzare la sofisticata apparecchiatura anche per altre analisi in materia ambientale (per esempio sull'inquinamento atmosferico) nei momenti in cui siano in corso misure sull'amianto. Resta inteso ovviamente che queste ultime hanno precedenza assoluta.

Per l'area Fisica si prevede un Laureato in Fisica e due Tecnici.
Per l'Area Chimica si prevede un Laureato in Chimica, un Laureato in Fisica e tre tecnici.
L'attuale criterio di legge, basato sulla determinazione della "quantità di fibra libera" (grammi di fibra libera di amianto per chilo di rifiuto), oltretutto privo di una metodica ufficiale, sarà sostituito dalla determinazione dell'"indice di rilascio", collegato a due parametri: la densità del materiale e la percentuale di amianto. A seconda del valore assunto dall'indice di rilascio si determina la tipologia di discarica in cui può essere smaltito il rifiuto e quindi l'importanza delle tecniche analitiche RX ed IR (per la valutazione del contenuto di amianto) è naturalmente destinata a crescere considerevolmente.

SMALTIMENTO DI DISCARICA
In riferimento allo smaltimento in discarica, a seconda del contenuto in fibre libere o della matrice o inertizzata di prevede per la Regione Marche la possibilità di abbancamento del rifiuto contenente amianto nella propria rete di discarica.
Non si prevedono realizzazioni di nuove discariche, poiché l'amianto in matrice inerte cementizia o resinoide proveniente da attività edilizia che contenga fibre libere in quantità inferiore a 100 mg/Kg deve essere collocato in impianti già esistenti ed autorizzati di seconda categoria Tipo A o anche in discariche di prima categoria, purché in esse venga riservato un apposito spazio delimitato che separi l'amianto dal RSU per evitare l'azione disgregatrice dei liquami.
Lo smaltimento di amianto con fibre libere superiori al limite deve essere collocato in discariche di seconda categoria tipo B, allocato in apposito spazio e comunque evitando il contatto con altri rifiuti suscettibili di disgregare la matrice inerte ed adottando ogni utile elemento operativo, finalizzato ad evitare la possibilità di messa in circolo di fibre di amianto.
I rifiuti contenenti amianto in fibre libere superiori a 10.000 mg/Kg (amianto friabile) devono recapitare in discariche di 2' categoria tipo C o in 3' categoria, che non esistono nella regione Marche e quindi devono essere inertizzati per poter trovare collocazione nelle discariche marchigiane.
In particolare le norme impongono l'immediato interramento dei rifiuti di amianto e la tenuta di appositi registri di presa in carico e prescrivono vincoli all'utilizzo dell'area di discarica dopo la sua chiusura e sistemazione finale.
Al 3' comma, l'art. 6 del decreto sopra citato prevede la possibilità di utilizzare discariche di seconda categoria tipo A per rifiuti con amianto derivanti da attività di demolizione, costruzione e scavi, purchè in formulazione compatta e non polverosa. Si ribadisce di seguito che "dovranno essere adottate, eventualmente, anche in sede autorizzativa, apposite norme tecniche e di gestione atte ad impedire l'affioramento dei rifiuti contenenti amianto durante le operazioni di movimentazione".
Dal momento che non esistono nella Regione Marche discariche di seconda categoria tipo C e di terza categoria, il materiale deve essere posto a rifiuto dopo avere subito un trattamento di innocuizzazione o inertizzazione.

Tavola 1. Elenco delle tipologie produttive oggetto del censimento
Industria della produzione e distribuzione di energia elettrica gas vapore e acqua calda (1 6)
Industria della raccolta, depurazione e distribuzione dell'acqua (1 7)
Industria petrolifera (1 40)
Siderurgia (221)
Fabbricazione di tubi di acciaio (222)
Produzione di metalli non ferrosi di prima e seconda fusione; prima trasformazione dei metalli non ferrosi; laminazione stiratura, estrusione ed altre lavorazioni (224. 1)
Produzione di materiali da costruzione in laterizio (241)
Produzione di prodotti di ceramica (248)
Produzione di cemento, calce e gesso (242)
Produzione di elementi da costruzione in calcestruzzo, di modellati, di mattoni ed altri prodotti silico-calcarei, di prodotti in pomice e cemento (243.2)
Produzione di articoli in amianto (ad esclusione degli articoli di amianto-cemento) (244)
Industria del vetro (247)
Produzione di prodotti chimici di base (compresi altri prodotti derivati ottenuti da successive trasformazioni) (2 5 1) Produzione di altri prodotti chimici principalmente destinati all'industria e all'agricoltura (256)
Produzione di prodotti farmaceutici (257)
Fonderie (31 1)
Costruzione e installazione forni elettrici (328.4)
Industria di grassi vegetali e animali (41 1)
Industria delle paste alimentari (417)
Industria della pianificazione, pasticceria e biscotti (419)
Industria della produzione e raffinazione dello zucchero (420)
Produzione di cacao, cioccolato e caramelle (42 1. 1)
Preparazione del caffè, di succedanei del caffè e del the (423. 1)
Industria dell'alcool etilico, di acquaviti e liquori (424)
Industria del vino (425)
Industria della birra e del malto (427)
Lavorazione e confezione dei tabacchi (429.2)
Produzione della pasta-carta, della carta e del cartone (471)
Trasformazione della carta e del cartone, fabbricazione di articoli in carta, cartone e ovatta di cellulosa (472)
Industria della gomma (48 1)
Industria dei prodotti delle materie plastiche (483)
Produzione di oreficeria, argenteria, bigiotteria e coniazione di monete e medaglie (49 1. 1)
Trasporti e comunicazioni (710-721-725-740-750)
Costruzioni edili restauro e manutenzione fabbricati (501)
Installazione di impianti di riscaldamento, di condizionamento, idrico-sanitari e di distribuzione di gas e di acqua calda (503. 1)
Costruzione navale, riparazione e manutenzione di navi (361)
Riparazione di materiale rotabile ferroviario e tranviario (362.2)
Costruzione e riparazione di aeronavi (364)
Riparazione di autoveicoli e riparazione di motoveicoli e biciclette (671.1- 671.3)
Elenco dei soggetti con i quali avviare prioritariamente il censimento sugli immobili di proprietà con amianto in matrice friabile

1 REGIONE, PROVINCIA E COMUNI
2 ENEL
3 TELECOM
4 AZIENDE MUNICIPALIZZATE
5 POSTE E TELECOMUNICAZIONI
6 UNIVERSITA'
7 VIGILI DEL FUOCO
8 CASERME, MINISTERI, DOGANE E POLIGONI
9 ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
10 CIRCUITI SPORTIVI (PALESTRE E PISCINE)
11 CIRCOLI RICREATIVI
12 AZIENDA DI TRASPORTO
13 CASE DI CURA
14 BANCHE
15 CINEMA
16 ASSOCIAZIONI DI AMMINISTRATORI DI CONDOMINI
17 ASSOCIAZIONI DI PICCOLI PROPRIETARI
18 IMMOBILIARI
19 ISTITUTI ASSICURATIVI
20 CHIESE E CURIA
21 ALBERGHI
22 ENTE FIERA
23 GRANDI MAGAZZINI

Poiché il divieto d'uso di manufatti con amianto riguarda solo le nuove costruzioni, il rischio di esposizione all'amianto va sempre tenuto presente nelle attività in edilizia su immobili esistenti.

Infatti, a meno che non si tratta di costruzioni recenti, è molto probabile che, negli edifici, l'amianto sia presente in manufatti di vario genere, che si possono schematicamente suddividere in tre grandi categorie:
1- rivestimenti termo-isolanti di tubazioni e caldaie;

2- una numerosa categoria di altri materiali, in particolare pannelli ad alta densità (il cemento-amianto comunemente noto come "eternit") sotto forma di lastre piane o ondulate, di canne fumarie, pluviali, tubazioni, ecc.; pannelli a bassa densità (cartoni) e prodotti tessili;

3- materiali di rivestimento, applicabili a spruzzo o cazzuola, di soffitti, volte, strutture portanti dei sottotetti, pannelli di controsoffittatura, ecc.
Il responsabile della Ditta edile nell'accingersi ad un lavoro di ristrutturazione, manutenzione o demolizione di un edificio, soprattutto se di vecchia costruzione, dovrà sospettare che esso contenga manufatti con amianto.
La presenza di manufatti con amianto deve essere evidenziata prima di procedere con i lavori edili, al fine di assumere tutte le necessarie iniziative.
Nella individuazione della presenza di manufatti con amianto, in alcuni casi saranno sufficienti l'esperienza della Ditta edile (ad es.: un tetto in eternit è facilmente riconoscibile) o le informazioni assunte dal proprietario dell'immobile; in altri casi sarà necessario ricorrere all'aiuto di strutture specializzate, quali i Servizi Multizonali di Sanità Pubblica per l'attività analitica o le Aziende U.S.L. competenti per territorio per la tenuta degli archivi o informazioni generali. Si tratta di strutture perfettamente addestrate ed in grado di fornire ogni necessaria indicazione.
Avendo provveduto in precedenza ad identificare i manufatti con amianto, in caso di riscontro positivo, il responsabile dei lavori potrà:
- mettere in atto tutti gli accorgimenti di prevenzione primaria necessari per ridurre il minimo il rischio collegato all'amianto. Ricordiamo che i manufatti con amianto non sono pericolosi per il semplice fatto di contenere amianto, ma solo se sono in grado di rilasciare fibre in aria. La tossicità dell'amianto si esplica infatti solo se si determinano le condizioni affinchè possano essere respirate le sue fibre. Queste condizioni possono venire causate in edilizia da lavori svolti su manufatti con amianto o nelle loro vicinanze, operando in modo inconsapevole e non appropriato;
- definire con esattezza il costo aggiuntivo di questi accorgimenti e di quanto essi modificheranno la durata complessiva dei lavori.
Nel caso abbia rilevata la presenza di amianto, il responsabile dei lavori deve informare le altre Ditte eventualmente presenti nel cantiere (pensiamo ad esempio agli installatori, ai pittori, ecc.), e cooperare con le stesse nell'adozione ed attuazione delle misure preventive.
Per ogni ulteriore aggiornamento si ricorda che le modalità con cui ricercare l'amianto in un edificio ed i comportamenti da adottare sono riportati nel D.M. 6 settembre 1994, "Normativa e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto".

4- La rimozione dei manufatti con amianto
A norma di legge (art. 34 D.L.vo 277/91), qualora i lavori edili comprendano anche la rimozione e l'asporto di manufatti in amianto, la ditta che li eseguirà deve predisporre per iscritto un piano dettagliato dei lavori.
Copia di questo dovrà essere inviata all'organo di vigilanza (Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell'Azienda per i Servizi Sanitari), che dovrà pronunciarsi in merito entro novanta giorni.
Il piano non rappresenta un puro obbligo di carattere burocratico ma, tramite la correttezza delle procedure previste, esso costituisce la garanzia che i lavori verranno svolti in modo da evitare ogni rischio di esposizione dei lavoratori e di inquinamento dell'ambiente esterno.
In dettaglio il piano di lavoro deve contenere i seguenti elementi:
- ragione sociale del committente e della Ditta esecutrice dei lavori;
- ubicazione urbanistica, corredata da planimetrie e possibilmente da documentazione fotografica delle quote parti dell'edificio oggetto dell'intervento;
- notizie circa la presenza di barriere tra i manufatti con amianto da rimuovere e gli ambienti circostanti, e circa eventuali altre lavorazioni svolte e numero di addetti impiegati nello stesso locale;
- estremi della concessione/autorizzazione/asseverazione delle opere da compiere se espressamente richiesto o copia delle domande inoltrate.

5- Scelte operative per rimozione di manufatti con amianto
Nella definizione dei criteri da adottare va prima di tutto valutata la friabilità dei manufatti con amianto, anche mediante semplice pressione manuale. Indicativamente, i materiali applicati a spruzzo sono molto friabili mentre i pannelli in cemento-amianto sono poco friabili.
La rimozione di manufatti con amianto friabile deve essere condotta da una ditta specializzata in bonifiche.
Si ritiene invece che la stessa ditta edile, opportunamente attrezzata, sia in grado di procedere in proprio all'asporto di manufatti in cemento-amianto (lastre piane e ondulate di copertura, vasche e tubazioni idriche e tamponamenti, canne fumarie), secondo le procedure di seguito descritte.

6- La rimozione di manufatti in cemento-amianto
La ditta edile dovrà procedere ad una specifica formazione degli addetti.
Fermo restando l'obbligo di notifica del piano di lavoro, si riportano di seguito alcune norme tecniche che dovranno essere rispettate, al fine di salvaguardare il più possibile l'integrità del materiale in tutte le fasi di intervento e limitare quindi il rischio di rilascio di fibre:
- nel caso si tratti di coperture, dovranno essere realizzate idonee opere provvisionali per la protezione del rischio di caduta degli addetti per sfondamento delle lastre ovvero dovranno essere adottati opportuni atti a rendere calpestabili le coperture (ATTENZIONE: una copertura in cemento amianto non sopporta il peso di una persona);
- è obbligatorio l'uso di soluzioni liquide di prodotti incapsulanti specifici, con cui irrorare il manufatto prima del suo asporto, che dovranno essere applicati mediante nebulizzazione;
- eventuali accumuli di detriti di materiali fibrosi dovranno essere eliminati a priori mediante aspirazione dotata di filtro idoneo o previo inumidimento. Nel caso di coperture, eventuali fibre di amianto nei canali di gronda dovranno essere inumidite con acqua e la fanghiglia risultante dovrà essere raccolta con palette e messa in sacchi di plastica. Questi, sigillati, dovranno essere smaltiti come rifiuti di amianto friabile;
- la successiva rimozione dei manufatti in cemento e amianto va fatta evitando per quanto possibile di frantumarli. Le lastre di copertura dovranno essere rimosse senza l'uso di martelli pneumatici, trapani, mole abrasive ad alta velocità o altri strumenti demolitori. Esse devono essere smontate rimuovendo ganci, viti o chiodi di fissaggio, avendo cura di non danneggiare le lastre stesse. Se necessario, si dovrà far ricorso esclusivamente ad utensili manuali o ad attrezzi meccanici provvisti di sistemi di aspirazione idonei per la lavorazione del cemento amianto, dotati di filtrazione assoluta in uscita;
- dati anagrafici del responsabile del cantiere, dei lavoratori addetti all'intervento, corredato da eventuali certificati di idoneità redatti dal medico competente e dai certificati di partecipazione ai corsi di formazione ed informazione. Il capocantiere sarà ritenuto responsabile della corretta gestione dei lavori e della vigilanza sulle procedure di igiene e sicurezza.
Inoltre la Ditta dovrà conservare un elenco dei lavoratori indicando:
- il periodo di esposizione all'amianto;
- la descrizione dell'intervento, con indicazione di superfici volumi e/o quantità di materiale da rimuovere e relativa tipologia;
- la durata presumibile dell'intervento (dell'allestimento del cantiere alla rimozione e pulizia finale) e comunicazione delle date previste di inizio e di fine lavori di bonifica;
- le procedure di rimozione e strumenti Utilizzati;
- le modalità di imballaggio, confezionamento, accumulo temporaneo e smaltimento degli sfridi, delle risorse e del materiale a perdere;
- il dispositivo di protezione individuale degli operatori;
- la destinazione del rifiuto con amianto, specificando se prima dello smaltimento finale lo stesso sarà stoccato provvisoriamente in conto proprio in siti diversi dal luogo di produzione.
Il piano di lavoro dovrà essere firmato dal Responsabile Legale dell'impresa esecutrice e controfirmato per presa visione dal Responsabile della Committenza.
Premesso che la titolarità dei rifiuti provenienti da demolizioni è dal soggetto che effettua le suddette operazioni, e che pertanto le fasi dello smaltimento di detti rifiuti sono da considerarsi attività in conto proprio, si precisa che tali rifiuti prodotti vanno stoccati separatamente dagli altri derivanti dalla demolizione.
I rifiuti contenenti amianto devono essere gestiti dal produttore del rifiuto nel rispetto delle normative vigenti, dalla produzione fino al loro conferimento finale (stoccaggio provvisorio o definitivo, trattamento).
Per concludere, tre considerazioni molto importanti:
- contrariamente a quanto da più parti si continua ad affermare le leggi in materia di amianto non sanciscono in alcun modo l'obbligo di asportare manufatti con amianto;
- sono in un caso vi è l'obbligo di procedere all'asporto di manufatti con amianto, vale a dire prima di procedere alla demolizione dell'edificio che li contiene, al fine di differenziare nettamente i rifiuti con amianto degli altri rifiuti;
- il mancato rispetto delle prescrizioni sull'amianto è pesantemente sanzionato.