Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo
Decreto 30 giugno 2016
Criteri per l'apertura al pubblico, la vigilanza e la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali.
G.U. 21 ottobre 2016, n. 247

IL MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO

Visto l'art. 9 della Costituzione;
Vista la legge 14 gennaio 1993, n. 4;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1995, n. 418, recante «Regolamento concernente norme di sicurezza antincendio per gli edifici di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi»;
Visto il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni;
Visto l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni;
Visto l'art. 4, commi 4 e 4-bis, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, recante «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137»;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151 «Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015 recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139»;
Visto il decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 2015, n. 182;
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
Visto il decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro»;
Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da 2 a 10 dell'art. 1;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'art. 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»;
Visto, in particolare, l'art. 20, comma 2, lettere o) e p), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, secondo il quale il direttore generale musei «elabora, sentite le direzioni generali competenti per materia, linee guida in materia di orari di apertura, bigliettazione e politiche dei prezzi per l'accesso ai musei e ai luoghi della cultura statali, anche in forma integrata, nell'ambito degli accordi di fruizione o di valorizzazione di cui agli articoli 102 e 112 del Codice» e «promuove, anche tramite convenzione con regioni, enti locali e altri soggetti pubblici e privati, la costituzione di poli museali per la gestione integrata e il coordinamento dell'attività dei musei e dei luoghi della cultura nell'ambito dello stesso territorio»;
Visto, in particolare, l'art. 34, comma 2, lettere c) e f), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, secondo il quale il direttore del Polo museale regionale «garantisce omogeneità di servizi e di standard qualitativi nell'intero sistema museale regionale» e «stabilisce gli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura di propria competenza, ivi inclusi quelli aperti al pubblico afferenti agli istituti di cui all'art. 30, comma 2, lettera a), in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o), sentiti i rispettivi capi di istituto»;
Visto, in particolare, l'art. 35, comma 4, lettera d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 171 del 2014, secondo il quale il direttore dei musei uffici di livello dirigenziale «stabilisce gli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art. 20, comma 2, lettera o)»;
Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2014, recante «Organizzazione e funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni;
Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, recante «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;
Visto il decreto ministeriale 9 aprile 2016, recante «Disposizioni in materia di aree e parchi archeologici e istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 23 gennaio 2016»;
Tenuto conto dell'«Atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei» di cui al decreto ministeriale 10 maggio 2001;
Tenuto conto delle circolari del segretario generale n. 132 dell'8 ottobre 2004 avente per oggetto «Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale»; n. 30 del 6 febbraio 2007 avente per oggetto «Piani di emergenza per la tutela del patrimonio culturale - pianificazione e gestione delle esercitazioni»; n. 1 del 13 gennaio 2015 avente per oggetto «Sicurezza del Patrimonio culturale. Misure preventive»; n. 45 del 3 dicembre 2015 avente per oggetto «Misure straordinarie per il rischio terrorismo»;
Visto il decreto del Ministro 1° giugno 2015 di istituzione della Commissione di studio per la attivazione del Sistema museale nazionale;
Vista la relazione della Commissione di studio per l'attivazione del Sistema museale nazionale del 30 dicembre 2015;
Ritenuto necessario aggiornare le disposizioni decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, anche tenuto conto del nuovo assetto organizzativo del Ministero determinato dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, comunque nel rispetto della disciplina legislativa e contrattuale del rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni;
Considerato che, ai sensi dell'art. 01 del decreto-legge n. 146 del 2015, la fruizione del patrimonio culturale, in attuazione dell'art. 9 della Costituzione, è attività che, insieme con la tutela e la valorizzazione, rientra tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione;
Rilevato che la disciplina dei giorni e degli orari di apertura degli istituti e luoghi della cultura statali trova comunque applicazione compatibilmente con la dotazione di personale assegnata e con le disposizioni contrattuali in materia di turnazioni del personale;
Rilevato altresì che il sistema delle turnazioni, in base al contratto integrativo di Ministero, è finalizzato a garantire l'apertura al pubblico per undici ore al giorno, fatte salve particolari situazioni da analizzare e definire al Tavolo nazionale;
Sentite le organizzazione sindacali in data 14 aprile e 10 maggio 2016;

 

Decreta:

Art. 1
Apertura al pubblico dei musei e dei luoghi della cultura statali

1. I musei e i luoghi della cultura dello Stato, ivi inclusi i monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini, sono aperti, di regola, tutti i giorni feriali e festivi, ad eccezione del 1° gennaio e del 25 dicembre, e fatta comunque salva la possibilità di prevedere, ai sensi del comma 6, in ragione di particolari esigenze di buon andamento, un giorno di chiusura infrasettimanale.
2. I musei e i luoghi della cultura dello Stato, ivi inclusi i monumenti, le gallerie, le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini, sono aperti, di regola, per undici ore al giorno, in conformità con la contrattazione integrativa di Ministero.
L'orario di apertura di musei, monumenti e gallerie è, di regola, dalle ore 9,00 alle ore 20,00. Le aree e i parchi archeologici, i parchi, le ville e i giardini sono visitabili, di regola, dalle ore 9,00 a un'ora prima del tramonto.
3. Con riguardo ai musei e ai luoghi della cultura dotati di autonomia speciale, al fine di assicurare una più ampia fruizione, il direttore può stabilire, d'intesa con il direttore generale musei, orari più estesi rispetto a quelli di cui al comma 2, anche in relazione ai flussi di visitatori, alla programmazione culturale, alle esigenze di coordinamento con l'apertura di altri istituti e luoghi della cultura pubblici o privati, nonché in occasioni di particolare rilievo, tenuto conto della dotazione di personale e, comunque, in accordo con la contrattazione collettiva. Per le medesime esigenze e alle medesime condizioni di cui al precedente periodo, il direttore può stabilire, d'intesa con il direttore generale musei, orari diversi da quelli di cui al comma 2, nell'ambito dello stesso numero complessivo di ore settimanali.
4. Con riguardo ai musei e ai luoghi della cultura non di competenza di istituti dotati di autonomia speciale, il direttore può proporre al direttore del Polo museale regionale l'adozione di orari diversi da quelli di cui al comma 2, in relazione ai flussi di visitatori, alla programmazione culturale, alla necessità di ottimizzare l'impiego e le turnazioni delle risorse umane, alle esigenze di coordinamento con l'apertura di altri istituti e luoghi della cultura pubblici o privati, nonché in occasioni di particolare rilievo, tenuto conto della dotazione di personale e, comunque, in accordo con la contrattazione collettiva. Per le medesime esigenze e alle medesime condizioni di cui al precedente periodo, il direttore generale musei può eccezionalmente, anche su proposta del direttore del Polo museale regionale, autorizzare giorni di apertura diversi da quelli di cui al comma 1.
5. Il direttore del Polo museale regionale e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, il direttore, in entrambi i casi d'intesa con il direttore generale musei, possono stabilire aperture straordinarie dei rispettivi istituti, anche nei giorni 25 dicembre e 1° gennaio, nonché in attuazione di specifiche direttive del Ministro, previa verifica della disponibilità di risorse utili a finanziare dette aperture e nel rispetto della vigente normativa in materia di rapporti sindacali. In ogni caso, in accordo con la contrattazione collettiva, gli istituti e luoghi della cultura statali, in attuazione dell'art. 4, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 11 dicembre 1997, n. 507, e successive modificazioni, restano aperti e sono ad accesso libero quando il 1° gennaio è domenica.
6. Il giorno di chiusura infrasettimanale di cui al comma 1 del presente articolo è fissato, anche per esigenze di manutenzione ordinaria e straordinaria del sito, dal direttore del Polo museale regionale o, per gli istituti dotati di autonomia speciale, dal direttore, in entrambi i casi d'intesa con il direttore generale musei. In relazione a particolari ed eccezionali esigenze, su richiesta motivata del direttore dell'istituto o del luogo della cultura, il direttore generale musei può autorizzare la chiusura temporanea dell'istituto medesimo, della quale deve essere data tempestiva e adeguata comunicazione al pubblico.
7. Resta fermo il potere del direttore generale musei di adottare indirizzi per assicurare il migliore coordinamento degli orari di apertura dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato.

 

Art. 2
Sicurezza e vigilanza

1. A ognuno dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato sono assicurati, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, adeguati sistemi di allarme e sicurezza antincendio, antintrusione e antifurto e, nei siti individuati dagli organi preposti come obiettivi sensibili, adeguati dispositivi di controllo antiterrorismo.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, dal decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, e dal decreto del Ministro dei beni culturali e ambientali 20 maggio 1992, n. 569, la vigilanza degli istituti e dei luoghi della cultura statali, ivi inclusa la vigilanza dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, è svolta secondo le modalità stabilite, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, da un apposito piano della sicurezza, comprensivo del piano della sicurezza e dell'emergenza, del piano della vigilanza e del piano dell'accoglienza del pubblico. Il piano è redatto dal direttore dell'istituto, nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, in accordo con gli standard dell'International Council of Museums (ICOM) e sulla base dell'allegato tecnico «Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali», che costituisce parte integrante del presente decreto. Il piano è adottato dal direttore, sentito il direttore del polo museale regionale e il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e, per gli istituti dotati di autonomia speciale, sentito anche il consiglio di amministrazione, entro sessanta giorni dall'emanazione del presente decreto e successivamente aggiornato a cadenza almeno triennale.
3. Il direttore generale musei e, per i musei dotati di autonomia speciale, il direttore del museo dettano disposizioni al fine di assicurare la riconoscibilità del personale addetto alla vigilanza e all'accoglienza del pubblico nei musei e dei luoghi della cultura dello Stato, anche attraverso l'uso di divise o di altri elementi distintivi. Gli oneri per la fornitura dei capi e/o accessori di cui al precedente periodo gravano sul capitolo 5650 della «Direzione generale Musei» e, per i musei dotati di autonomia speciale, sul bilancio di ciascun istituto. La fornitura dei medesimi capi e/o accessori può avvenire altresì mediante sponsorizzazione tecnica, ai sensi del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
4. Resta fermo il potere del direttore generale musei di adottare ulteriori indirizzi per assicurare la sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura dello Stato.

 

Art. 3
Disposizioni transitorie e finali

1. È abrogato il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 13 aprile 1993, il cui art. 2 resta in vigore, per i singoli istituti e luoghi della cultura, sino all'adozione del piano della sicurezza di cui all'art. 2, comma 2, del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche alle soprintendenze speciali, e, in quanto compatibili, agli archivi, alle biblioteche e agli altri istituti del Ministero aperti al pubblico.
Il presente decreto sarà inviato agli organi di controllo.

Roma, 30 giugno 2016
Il Ministro: Franceschini
Registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 2016 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, foglio n. 3108

 

Allegato tecnico
Istruzioni e parametri per il Piano della sicurezza dei musei e dei luoghi della cultura statali

Il servizio di accoglienza, vigilanza e sicurezza nei musei e luoghi della cultura dello Stato è finalizzato ad assicurare l'integrità dei beni e l'incolumità delle persone presenti al loro interno e a garantire l'accoglienza dei visitatori.
Il servizio è assicurato in via permanente, mediante l'utilizzo integrato di dispositivi adeguati e di personale idoneo, nella quantità e con le modalità appropriate al contesto ambientale, alle dimensioni e alla tipologia dell'istituto o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, alle caratteristiche dei beni esposti, ai dispositivi di protezione fisica e di vigilanza remota esistenti, alle modalità di visita previste.
Allo scopo di assicurare il servizio, il direttore elabora il Piano della sicurezza museo o del luogo della cultura, sulla base alle dotazioni relative alle strutture, alla sicurezza, alle risorse umane e finanziarie e garantendo il coinvolgimento del personale.
Il Piano si compone di:
il Piano della sicurezza e dell'emergenza, che, elaborato sulla base dell'analisi dei rischi, individua le misure e le attività volte a garantire la sicurezza dei beni e delle persone presenti nel museo e le azioni da mettere in atto in caso di emergenza e le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, indicando altresì i numeri minimi di unità di personale necessari per garantire l'apertura in sicurezza dei siti culturali;
il Piano della vigilanza, che individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nella custodia, nella sorveglianza, nel controllo e nell'intervento a protezione delle strutture, dei beni e delle persone presenti nel museo o nel luogo della cultura;
il Piano dell'accoglienza del pubblico, che, elaborato sulla base del Piano della sicurezza e dell'emergenza e del Piano della vigilanza, individua le responsabilità e i compiti del personale in ordine alle mansioni attribuite, nel ricevimento e nell'assistenza del pubblico.
I piani sono elaborati tenendo conto dei parametri sotto riportati, definiti in accordo con gli standard dell'International Council of Museums (ICOM), sulla base delle dimensioni e della tipologia del museo o del luogo della cultura e degli spazi accessibili al pubblico, delle caratteristiche dei beni esposti e di quelli conservati nei depositi, dei dispositivi di protezione fisica e di vigilanza, anche remota, delle modalità di visita previste, nonché dei rischi connessi alle caratteristiche della struttura e del contesto ambientale.
I parametri sotto riportati hanno carattere indicativo e non esaustivo. In ogni caso, i piani sono elaborati nel rispetto della normativa vigente e delle ulteriori disposizioni emanate dal Ministero in materia di emergenza e di sicurezza del patrimonio culturale, ivi incluse le circolari citate in premessa.

Parametri di valutazione per la definizione dei Piani di vigilanza, accoglienza e sicurezza