Tipologia: Accordo Interconfederale Intercategoriale
Data firma: 2 dicembre 1997
Parti: Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil
Settori: Artigianato, Liguria
Fonte: EBNA

Sommario:

 Premessa
1. Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
2. Rappresentante per la sicurezza nelle imprese fino a 15 dipendenti
2.1. Rappresentante territoriale
 2.2 Rappresentante aziendale per la sicurezza (punto 5 dell’A.I. 3/9/96)
3. Finanziamento delle attività formative
Norme finali e transitorie

Accordo Interconfederale Intercategoriale tra Confartigianato, Cna, Casa, Claai e Cgil, Cisl, Uil

Premessa
Le parti riconoscono che in Liguria il comparto dell’artigianato e delle piccole imprese è parte essenziale del tessuto economico nazionale e regionale e contribuisce in modo significativo a mantenere ed a sviluppare l’occupazione.
Le parti riconoscono che le problematiche dell’ambiente e della sicurezza assumono nel comparto una connotazione particolare, interessando non solo i lavoratori dipendenti, ma anche gli imprenditori in quanto prestano nell’impresa la loro opera professionale. Pertanto le parti ritengono che la sicurezza nei luoghi di lavoro non può che portare vantaggi e tutte le componenti dell’impresa impegnate ad ottemperare gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Le normative introdotte dal Decreto Legge 626/94 e seg. non sempre tengono conto delle peculiarità dimensionali ed organizzative delle imprese artigiane. Per quanto sopra indicato le parti riconoscono l’importanza che fermo restando gli obiettivi e i principi contenuti nel decreto legislativo suddetto, vengono individuate modalità applicative e formalità semplificate per l’artigianato. Tutto ciò premesso, che fa parte integrante della presente intesa, si stipula e conviene quanta segue:

1. Comitato paritetico regionale artigianato (CPRA)
Di costituire entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, il Comitato Paritetico Regionale Artigianato. Il CPRA ha sede presso l’Eblig, che ne curerà la segreteria tecnica.
L’organismo regionale è composto da un componente per ciascuna parte sociale. I nominativi dovranno essere formalizzati dalle parti alla segreteria tecnica entro la suddetta data. La carica dei componenti del CPRA ha durata triennale. Di definire l’ambito territoriale per la costituzione degli organismi paritetici. Nella fase iniziale, in via sperimentale l’ambito territoriale definito è quello regionale. L’OPTA avrà sede presso la sede dell’Eblig, che ne curerà la segreteria tecnica. Le sedi delle Associazioni Artigiane di ciascun bacino sono considerate, al fine di garantire una piena operatività del presente accordo, sportelli dell’OPTA regionale. Le Associazioni Artigiane territoriali invieranno all’Eblig, segreteria tecnica dell’OPTA, i nominativi delle imprese iscritte o di cui hanno ricevuto mandato, che aderiscono al rappresentante territoriale per la sicurezza.
Per tali imprese le informazioni e la documentazione di cui al punto 4.7 dell’A.I. 3/9/96 sono tenute a disposizione del rappresentante per la sicurezza presso le sedi delle Associazioni di appartenenza, in quanto sportelli OPTA. Per le altre imprese gli adempimenti documentali previsti al suddetto punto 4 saranno svolti presso l’Eblig e si intendono assolti con l’invio di una copia della valutazione dei rischi o dell’autocertificazione e di una copia della comunicazione inviata all’U.S.L.
Qualora l’impresa modifichi o aggiorni detti documenti, copia degli stessi deve essere inviata all’Eblig. Tale OPTA è costituito entro 60 giorni dalla data di sottoscrizione del presente Accordo.
L’OPTA è composto da un componente per ciascuna parte sociale. I nominativi dovranno essere formalizzati, dalle parti, alla segreteria tecnica entro la suddetta data. La carica dei componenti dell’OPTA ha durata triennale.

2. Rappresentante per la sicurezza nelle imprese fino a 15 dipendenti
Le parti firmatarie della presente intesa ribadiscono che il sistema di rappresentanza territoriale e più adeguato alla realtà delle piccole imprese e che in tal senso sono impegnate affinché tale modello si affermi in maniera generalizzata.

2.1. Rappresentante territoriale
I rappresentanti territoriali sono comunicati congiuntamente dalle OO.SS. regionali. Gli adempimenti in capo ai datori di lavoro previsti dalle vigenti disposizioni sono assolti nelle sedi territorialmente convenute (l’OPTA regionale i suoi sportelli). In relazione al punto 4.11 dell’A.I. le imprese tenute verseranno entro il 30 settembre di ogni anno all’Eblig Lit. 10.000 per ciascun dipendente in forza al 31 agosto, di cui Lit 8.000 per l’attività del rappresentante territoriale per la sicurezza e Lit. 2.000 per la funzionalità e la segreteria tecnica degli sportelli dell’OPTA.
L’adempimento di cui sopra ha validità dal 1 gennaio 1997 al 30 settembre 1999. In coerenza con le disposizioni legislative vigenti, i lavoratori a domicilio, gli apprendisti ed i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro non concorrono alla determinazione del limite dei 15 dipendenti. Le imprese non sono tenute al versamento delle quote relative a lavoranti a domicilio, lavoratori assunti a tempo determinato in sostituzione di lavoratori per i quali è dovuto il contributo, lavoratori assunti ai sensi dell’art. 1 c.2 lettera a della L. 14/4/62 n. 230 (lavoratori stagionali).
Per i lavoratori con contratto part-time, apprendistato e CFL il contributo è dovuto in misura intera.

2.2 Rappresentante aziendale per la sicurezza (punto 5 dell’A.I. 3/9/96)
In attesa della regolamentazione nazionale e al fine di dare attuazione e rendere agibile per lavoratori il diritto di rappresentanza aziendale dei lavoratori per la sicurezza del lavoro, previsto dal Decreto. Leg.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni,. nel caso in cui non sia attuata la disciplina prevista al punto 4 e non sia, di conseguenza, proceduto agli accantonamenti previsti al punto 4.11, le imprese provvedono ad informarne i propri lavoratori, i quali procedono alla costituzione del rappresentante per la sicurezza al loro interno. Alla costituzione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza si procede mediante elezione a suffragio universale diretto a scrutinio segreto.
Possono essere eletti tutti i lavoratori in servizio e non in prova alla data delle elezioni ad eccezione dei lavoratori a tempo determinato, degli apprendisti e dei lavoratori con contratto di formazione e lavoro. Prima delle elezioni, i lavoratori nominano fra loro il segretario del seggio elettorale, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale delle elezioni.
Risulterà eletto il lavoratore che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi. Il verbale di elezione sarà consegnato, entro 6 giorni, dal segretario del seggio al datore di lavoro. Quest’ultimo invierà tempestivamente copia del verbale alla Associazione di appartenenza o direttamente alla segreteria tecnica dell’OPTA. L’esito della votazione sarà comunicato a tutti i lavoratori a cura congiunta del segretario del seggio e del datore di lavoro. Un rappresentante per la sicurezza durerà in carica tre anni. Nelle imprese in cui è eletto il rappresentante per la sicurezza, gli adempimenti di cui all’art. 19 del Decreto Leg.vo 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni saranno assolti a livello aziendale. A tal fine, al rappresentante vengono riconosciuti permessi retribuiti pari a 8 ore annue, escluse le ore necessarie all’espletamento dei compiti di cui alle lettere b), c), d) g), i) e l) dell’art. 19 del Decreto Leg.vo 242/96 a modifica del citato Decreto Leg.vo 626/94. L’utilizzo di tali permessi deve essere comunicato al datore di lavoro con almeno 48 ore di preavviso, fatti salvi i casi di forza maggiore, tenendo anche conto delle obiettive esigenze tecnico-produttive ed organizzative dell’impresa. Il monte ore di cui sopra assorbe fino a concorrenza quanto riconosciuto allo stesso titolo dai contratti o accordi collettivi di lavoro, in ogni sede stipulati. Per la sua formazione, al rappresentante aziendale per la sicurezza verranno riconosciute 8 ore annue per la formazione iniziale per il primo anno e 8 ore annue per eventuale aggiornamento nel biennio successivo.

3. Finanziamento delle attività formative
Di provvedere al finanziamento delle attività formative, in attuazione del D.Lgvo n. 626/94, attraverso l’individuazione di forme di finanziamento pubblico.

Norme finali e transitorie
Nel caso in cui l’impresa intenda avvalersi del rappresentante aziendale per la sicurezza deve darne comunicazione scritta all’OPTA entro il 30 settembre 1998. In tal caso il versamento all’Eblig resterà sospeso fino alla elezione del rappresentante aziendale che dovrà avvenire entro il 31 dicembre 1998.
Nel caso di imprese che acquisiscano la posizione di “datori di lavoro” successivamente alla data del 31 agosto 1998 e che optino per il rappresentante interno dovranno procedere all’elezione entro 90 giorni dalla data di assunzione del primo lavoratore. A fronte dell’opzione territoriale l’impresa provvederà a comunicare all’OPTA l’adesione e al relativo versamento entro la prima scadenza utile.