Regione Puglia
Deliberazione della Giunta Regionale 3 dicembre 2013, n. 2319
Recepimento dell’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome del 22 febbraio 2012 sui corsi di formazione abilitanti per l’utilizzo di specifiche attrezzature di lavoro ai sensi dell’art. 73, comma 5 del D.Lgs 81/2008 (Repertorio atti n. 53/CRS) Disposizioni per l’attuazione dei percorsi formativi.
B.U.R. 30 dicembre 2013, n. 173

 

L’Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, prof.ssa Alba Sasso, sulla base dell’istruttoria espletata e confermata dal Dirigente dell’Ufficio Osservatorio del mercato del lavoro, Qualità e orientamento del sistema formativo, dott.ssa Claudia Claudi, confermata dal Dirigente del Servizio Formazione Professionale, dott.ssa Anna Lobosco, riferisce quanto segue:
VISTO il Decreto Legislativo n. 81/2008 e s.m., in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
VISTA la Legge Regionale 07/08/2002 n. 15 “Riforma della formazione professionale come modificata dalla L.R. n. 9 del 12 maggio 2006, dalla L.R. n. 32 del 2 novembre 2006 e dalla L.R. n. 32 del 5 dicembre 2011;
Richiamato in particolare l’art. 73 del D.Lgs 81/2008 che prevede al comma 5 che in sede di Conferenza Stato Regioni siano individuate le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione;
PRESO ATTO che il 12 marzo 2012 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale l’Accordo in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012, recante “Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 281/1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.”;
Considerato che il suddetto Accordo individua i seguenti soggetti responsabili della formazione:
- le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anche mediante le proprie strutture tecniche operanti nel settore della prevenzione (Aziende Sanitarie Locali, ecc.) e della formazione professionale;
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, mediante il personale tecnico impegnato in attività del settore della sicurezza sul lavoro;
- l’INAIL;
- le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori nel settore di impiego delle attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, anche tramite le loro società di servizi prevalentemente o totalmente partecipate;
- gli ordini o collegi professionali cui afferiscono i soggetti di cui al comma 1 dell’articolo 98 del D.Lgs. n. 81/2008, nonché le associazioni di professionisti senza scopo di lucro, riconosciute dai rispettivi ordini o collegi professionali di cui sopra;
- le aziende produttrici/distributrici/noleggiatrici/ utilizzatrici (queste ultime limitatamene ai loro lavoratori) di attrezzature di cui al presente accordo oggetto della formazione, organizzate per la formazione e accreditate in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009 e in deroga alla esclusione dall’accreditamento prevista dalla medesima intesa;
- i soggetti formatori con esperienza documentata, almeno triennale alla data di entrata in vigore del presente accordo, nella formazione per le specifiche attrezzature oggetto del presente accordo accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- i soggetti formatori con esperienza documentata, di almeno sei anni nella formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma ai sensi dell’intesa sancita in data 20 marzo 2008 e pubblicata su GURI del 23 gennaio 2009;
- gli enti bilaterali, quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera h), del D.lgs. 276/2003 e s.m., e gli organismi paritetici quali definiti all’articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.lgs. 81/2008 e per lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008, entrambi istituiti nel settore di impiego delle attrezzature oggetto della formazione;
- le scuole edili costituite nell’ambito degli organismi paritetici di cui alla lettera i)
VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 195 del 31/01/2012 recante “Linee guida per l’accreditamento degli Organismi formativi”;
CONSIDERATO che, la normativa regionale in materia di accreditamento prevede per i soggetti pubblici e privati che erogano formazione al proprio personale l’esonero dalle regole ordinarie dell’accreditamento e che tra questi rientrano le aziende utilizzatrici previste dall’accordo del 22/02/2012 Allegato A) lettera B punto 1.1 lettera f);
VISTI gli Atti Dirigenziali n. 1216 del 18 novembre 2013, 1091 del 21 ottobre 2013, n. 972 del 17 settembre 2013, n. 901 del 3 settembre 2013, n. 751 del 16 luglio 2013, n. 498 del 27 maggio 2013, n. 210 del 28 marzo 2013, n. 76 del 5 febbraio 2013 di approvazione degli Elenchi degli Organismi accreditati della regione Puglia;
RITENUTO necessario, al fine di rendere tracciabili all’interno del sistema della formazione anche i soggetti pubblici e privati che erogano formazione al proprio personale in particolare le aziende utilizzatrici previste dall’accordo del 22/02/2012 Allegato A) lettera B punto 1.1 lettera f), stabilire per queste ultime le modalità di inoltro della istanza di candidatura come da Allegato B5) al presente Atto;
TENUTO CONTO che trattandosi di materia inerente la prevenzione, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, l’autorizzazione allo svolgimento dei corsi di formazione, autonomamente finanziati, risulta di competenza del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia;
VALUTATA la necessità di recepire i contenuti dettati dall’Accordo in Conferenza Stato Regioni del 22/02/2012, per consentire, per quanto di competenza, l’attivazione dei corsi di formazione;
RITENUTO pertanto al fine di garantire la massima flessibilità dell’offerta formativa e di assicurare un’adeguata risposta ai bisogni rilevati nel territorio, considerando anche l’importanza della formazione specifica per quanti intendano utilizzare specifiche attrezzature di lavoro di:
- Dettare le Disposizioni per la realizzazione degli interventi formativi per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. secondo quanto previsto dall’accordo tra stato e regioni del 22 febbraio 2012” (Allegato B) e i relativi allegati (All. B1, B2, B3, B4 e B5) che fanno parte integrante e sostanziale della presente Deliberazione.
COPERTURA FINANZIARIA ai sensi della L.R. 28/2001 e s. m. i.
La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.
L’Assessore per il Diritto allo Studio e alla Formazione Professionale, sulla base delle risultanze istruttorie, come innanzi illustrate, propone alla Giunta l’adozione del seguente atto finale di specifica competenza della Giunta Regionale, così come puntualmente definito dalla L.R. 7/97, art. 4, comma 4, lettera k).
 

LA GIUNTA REGIONALE

Udita la relazione e la conseguente proposta dell’Assessore;
Viste le sottoscrizioni poste in calce del presente provvedimento da parte del dirigente dei Servizi Formazione Professionale che ne attestano la conformità alla legislazione vigente;
A voti unanimi espressi nei termini di legge;
 

DELIBERA

- Di recepire l’Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 recante “Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.lgs. 281/1997 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73, comma 5, del D.lgs. 81/2008 e s.m.”, di cui all’Allegato A) composto da n. 58 pagine, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- Di approvare le “Disposizioni per la realizzazione degli interventi formativi per l’utilizzo delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori in attuazione dell’articolo 73, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. secondo quanto previsto dall’accordo tra stato e regioni del 22 febbraio 2012”, (Allegato B composto da 8 pagine) e i relativi allegati (Allegati B1, B2, B3, B4 e B5 composti complessivamente da 9 pagine) che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di demandare, trattandosi di materia inerente la prevenzione, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, al Dirigente dell’Ufficio Qualità ed Innovazione del sistema formativo regionale del Servizio Formazione Professionale della Regione Puglia, l’assunzione di ogni e qualsiasi provvedimento necessario per l’attuazione del presente deliberato;
- di dare atto che il presente provvedimento non determina alcun obbligo di impegno o di spesa per l’Amministrazione Regionale;
- di pubblicare, a cura del Segretario Generale della Giunta Regionale il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sul sito istituzionale della Regione Puglia.
 

Il Segretario della Giunta
Avv. Davide F. Pellegrino

Il Presidente della Giunta
Dott. Nichi Vendola


Accordo Rep. Atti 22 febbraio 2012, n. 53/CSR
Allegato