Regione Sicilia
Circolare 6 maggio 2013.
Circolare sugli adempimenti del D.Lgs. n. 334/99 - art. 22 - Informazione sulle misure di sicurezza.
G.U.R. 24 maggio 2013, n. 24

 

 

AI COMUNI SEDI DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE EX D.LGS. N. 334/99 E SS.MM.II
AI GESTORI DI STABILIMENTI A RISCHIO DI INCIDENTE RILEVANTE EX D.LGS. N. 334/99 E SS.MM.II
e, p.c. AL PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO REGIONALE EX D.LGS. N. 334/99 E SS.MM.II.



 

Come è noto per le industrie rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 334/99 e ss.mm.ii. “Attuazione della direttiva n. 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, fino all’emanazione da parte delle Regione della disciplina delle competenze amministrative sulla stessa materia, il Comitato tecnico regionale di cui all’articolo 19 del decreto legislativo suddetto provvede a svolgere le istruttorie per gli stabilimenti soggetti alla presentazione del rapporto di sicurezza (articolo 8) ed a formulare le relative conclusioni. Il comma 9 del predetto articolo 8 prevede altresì che “ai fini dell’esercizio della facoltà di cui all’articolo 22, comma 2, il gestore predispone una versione del rapporto di sicurezza, priva delle informazioni riservate, da trasmettere alla Regione territorialmente competente ai fini dell’accessibilità al pubblico.” Ai sensi dell’articolo 22 - Informazioni sulle misure di sicurezza del D.Lgs n. 334, il rapporto di sicurezza deve essere reso accessibile per la popolazione interessata.
Al fine di rendere quanto più agevole la disponibilità delle informazioni sulla sicurezza per la popolazione interessata, con decreto del dirigente generale n. 55 del 15 febbraio 2008 (Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 12 del 14 marzo 2008) sono state emanate talune disposizioni su modalità ed uffici dove trasmettere la documentazione per rendere la stessa accessibile.
Con tale decreto e per le motivazioni in esso riportate, sono stati individuati gli stessi comuni nel cui territorio ricadono gli stabilimenti, quali principali destinatari e sedi più idonee a detenere le suddette informazioni al fine di consentire un più facile accesso ai rapporti di sicurezza a tutta la popolazione potenzialmente interessata anche nell’ambito di vari e diversi altri procedimenti.
Con la consapevolezza che il livello di attenzione sulla materia da parte di tutti i soggetti coinvolti debba essere sempre mantenuto adeguato, si intendono qui ribadire le disposizioni già emanate con il richiamato D.D.G. n. 55/2008, (sito web dell’A.R.T.A.) con particolare riferimento a quelle rivolte ai comuni ed ai gestori degli stabilimenti interessati.
La presente circolare verrà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana e nel sito internet del dipartimento regionale dell’ambiente.
 

L’Assessore: LO BELLO