Regione Liguria
Deliberazione della giunta regionale 28 dicembre 2012, n. 1696
Recepimento Accordo Stato Regioni del 21/12/2011, per la formazione dei lavoratori ai sensi art. 37, comma 2, D.L.vo n. 81/2008. Approvazione delle disposizioni per la realizzazione dei progetti sperimentali di cui al punto 3 dell'Accordo.
B.U.R. 30 gennaio 3013, n. 5

LA GIUNTA REGIONALE

PREMESSO che:
• l'articolo 37 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 disciplina la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti ed in particolare al comma 2, dispone che la durata, i contenuti minimi e la modalità della formazione dei lavoratori siano definiti mediante apposito Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, previa consultazione delle Parti sociali;
• nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 è stato sancito l'Accordo tra il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, rep. atti n. 221 CSR, per la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti, ai sensi dell'art. 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, pubblicato sulla G.U. n. 8 dell'11 gennaio 2012, di seguito denominato Accordo;
• nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012, è stato approvato il documento concernente l'adeguamento e le linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i., rep. atti. n. 153, allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in parola;
• con deliberazione di Giunta regionale del 14 settembre 2012 n. 1101 sono stati recepiti i contenuti del documento concernente “Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni e integrazioni”, approvato in Conferenza Stato Regioni nella seduta del 25 luglio 2012, allo scopo di fornire alle aziende e agli organi di vigilanza prime indicazioni in ordine ai contenuti degli accordi in parola;
CONSIDERATO che l'Accordo sopracitato, prevede, tra l'altro, al punto 3, l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning per progetti formativi sperimentali, eventualmente individuati da regioni e province autonome nei loro atti di recepimento dell'Accordo, anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti;
RITENUTA opportuna la realizzazione di progetti formativi sperimentali, al fine di agevolare lo svolgimento dell'attività formativa di tutti i lavoratori sul territorio regionale, in considerazione delle problematiche connesse sia agli aspetti logistici che a quelli di economicità, purché venga comunque garantita dai soggetti autorizzati a realizzare tali progetti la qualità e l'efficacia della formazione erogata;
RITENUTO quindi di individuare, d'intesa con il Settore Sistema regionale della formazione e del Settore Prevenzione, Sanità pubblica, Fasce deboli, Sicurezza alimentare e Sanità alimentare, e in coerenza con quanto stabilito al punto 3 dell'Accordo, le disposizioni regionali per l'approvazione dei pro-getti formativi sperimentali che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti, allegate al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato A);
CONSIDERATO che le disposizioni di cui al sopramenzionato allegato A hanno validità per l'anno 2013, fatte salve eventuali successive modifiche ovvero integrazioni nel caso di intervenute nuove disposizioni normative al riguardo;
CONSIDERATO che si provvederà con successivo atto del Segretario generale della Giunta regionale ad istituire un'apposita Commissione per la valutazione dei progetti, composta da un funzionario delle strutture competenti in materia di Sicurezza del Lavoro e di Prevenzione e da un Funzionario dell'Agenzia Liguria Lavoro, esperto nelle procedure di accreditamento degli Organismi formativi;
RITENUTO altresì di demandare all'approvazione della Giunta regionale, su proposta delle strutture regionali direttamente interessate, specifici progetti promossi dalla Regione stessa, anche in deroga alle disposizioni previste nell'allegato A sopra citato, purché debitamente motivati;
SENTITO il Comitato regionale di coordinamento ex art. 7 del decreto legislativo 81/2008;
VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), così come integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 (Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche ed integrazioni);
SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche Attive del Lavoro e Occupazione, Politiche dell'Immigrazione, Trasporti Giovanni Enrico Vesco, dell'Assessore Risorse finanziarie e Controlli, Patrimonio e Amministrazione generale, Istruzione, Formazione, Università, Sergio Rossetti e dell'Assessore alla Salute, Politiche della sicurezza dei cittadini Claudio Montaldo
 

DELIBERA

per le motivazioni indicate in premessa:
1. di approvare, in attuazione dell'Accordo citato in premessa sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 21 dicembre 2011, le disposizioni regionali per l'approvazione dei progetti formativi sperimentali che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti in coerenza con quanto stabilito al punto 3 dell'Accordo ex dell'articolo 37, comma 2, riportate in allegato al presente provvedimento quale parte integrante e necessaria (Allegato A);
2. di dare atto che le disposizioni di cui al punto 1 hanno validità per l'anno 2013, fatte salve eventuali successive modifiche ovvero integrazioni nel caso di intervenute nuove disposizioni normative al riguardo;
3. di provvedere con successivo atto del Segretario generale della Giunta regionale all'istituzione di apposita Commissione per la valutazione dei progetti composta da un funzionario delle strutture competenti in materia si Sicurezza del Lavoro e di Prevenzione e da un Funzionario dell'Agenzia Liguria Lavoro, esperto nelle procedure di accreditamento degli Organismi formativi;
4. di demandare all'approvazione della Giunta regionale, su proposta delle strutture regionali direttamente interessate, specifici progetti promossi dalla Regione stessa, anche in deroga alle disposizioni previste nell'allegato di cui al punto 1, purché debitamente motivati;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.
 

IL SEGRETARIO
Roberta Rossi
 

ALL. A
 

REGIONE LIGURIA
Dipartimento Istruzione, Formazione, Lavoro
Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni
Modalità per la realizzazione dei progetti formativi sperimentali che prevedano l'utilizzo di modalità di apprendimento e-learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti alla sicurezza ai sensi dell'Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011 ex articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e del documento concernente "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i." approvato nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012.
 

1. Finalità
Le disposizioni di cui al presente documento specificano, in ambito regionale, i contenuti dall'Accordo sancito in data 21 dicembre 2011 tra il Governo e le Regioni e Province Autonome (di seguito denominato "Accordo"), sulle modalità per la realizzazione dei corsi di formazione sperimentali anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, pubblicato sulla G.U. n.8 dell'11/1/2012 e del documento concernente "Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i." (di seguito denominato "Linee applicative") approvato nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano del 25 luglio 2012.
Per tutto quanto non esplicitamente richiamato nel presente documento di recepimento, si rinvia alle disposizioni contenute nell'Accordo e nelle Linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i..

2. Soggetti che possono presentare i progetti sperimentali
Possono essere presentati progetti sperimentali, che prevedano l'utilizzo delle modalità di apprendimento e-Learning anche per la formazione specifica dei lavoratori e dei preposti, con esclusione dell'addestramento, da parte dei seguenti soggetti:
a) Datori di lavoro con più unità locali sul territorio regionale;
b) Enti bilaterali, associazioni datoriali e sindacali, per la realizzazione di corsi destinati a lavoratori/preposti di micro e piccole imprese appartenenti al medesimo settore di attività Ateco;
c) Datori di lavoro del settore marittimo, mercantile e da pesca.
Le attività formative possono essere realizzate direttamente dai soggetti titolati a presentare i progetti o tramite enti formatori accreditati a livello regionale per la realizzazione di attività formative in materia di sicurezza e devono comunque essere destinate alle macrocategorie di rischio basso e medio così come definite nell'Allegato 2 dell'Accordo. 

3. Requisiti per la realizzazione dei progetti sperimentali
Fatti salvi i requisiti previsti dall'Accordo, le proposte progettuali devono:
a) essere coerenti con quanto indicato nell'allegato 1 dell'Accordo relativo alla formazione via e-Learning sulla sicurezza e salute sul lavoro e nelle Linee applicative. A tal fine la proposta progettuale dovrà essere accompagnata da una relazione dettagliata sulle modalità realizzative della formazione che espliciti i singoli punti del richiamato allegato 1 dell'Accordo;
b) prevedere l'individuazione di un responsabile del progetto formativo;
c) indicare le unità locali operanti in ambito regionale destinatarie del progetto formativo e le mansioni presenti nelle stesse;
d) garantire che i lavoratori/preposti cui è destinato il progetto formativo siano in possesso di un'idonea conoscenza della lingua italiana o veicolare e dell'utilizzo degli strumenti informatici avuto particolare riferimento alla piattaforma formativa utilizzata;
e) assicurare che i contenuti della formazione, ancorché destinata a lavoratori/preposti appartenenti allo stesso settore Ateco, siano adeguati ai rischi connessi alle singole mansioni svolte, come riscontrabili dalla valutazione dei rischi;
f) garantire la costante presenza del tutor nell'arco di tutto il percorso formativo;
g) prevedere un'attività introduttiva alla formazione specifica sulla base dei contenuti della mansione svolta;
h) prevedere la conclusione dell'attività formativa in presenza, con:
• la riproposizione di una sintesi degli aspetti salienti della formazione specifica in relazione alla mansione svolta dal lavoratore e dal preposto;
• la somministrazione di un test finale per la verifica dell'apprendimento;
i) indicare i tempi di avvio e di conclusione delle attività, fermo restando che le stesse dovranno comunque concludersi entro il 30 novembre 2013.

4. Presentazione e verifica dei progetti sperimentali
I progetti formativi sperimentali, ai sensi del punto 3 dell'Accordo ex art.37, devono essere presentati alla Regione Liguria, Settore Politiche del lavoro e delle migrazioni - Via D'Annunzio, 64 - 16121 Genova, utilizzando l'apposita modulistica approvata con atto dello stesso dirigente del Settore e che sarà resa disponibile sul sito ufficiale della Regione, alla voce: scuola, formazione, lavoro.
I progetti devono pervenire al protocollo generale della regione entro il 15 marzo 2013.
La Regione Liguria provvede a verificare il rispetto dei requisiti elencati ai precedenti punti 2 e 3. Per la verifica dei requisiti è istituita un'apposita Commissione di valutazione composta da un funzionario delle strutture competenti in materia di Sicurezza del Lavoro e di Prevenzione e da un Funzionario dell'Agenzia Liguria Lavoro, esperto nelle procedure di accreditamento degli Organismi formativi.
la Regione Liguria provvede a dare comunicazione degli esiti della valutazione di cui ai precedenti punti 2 e 3 entro 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta progettuale.

5. Obbligo di comunicazione
Al fine di poter verificare e valutare i risultati dell'attività sperimentale realizzata a livello regionale, tutti i soggetti autorizzati a realizzare percorsi formativi sperimentali, devono dare comunicazione al Settore Politiche del Lavoro e delle Migrazioni all'indirizzo postale di cui sopra dell'avvio e della conclusione degli stessi, allegando, una relazione finale che evidenzi i risultati quali-quantitativi raggiunti, entro un mese dalla conclusione delle attività, provvedendo al contestuale invio anche per posta elettronica all'indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo..
La Regione, anche avvalendosi degli Enti del sistema regionale allargato competenti in materia, può monitorare la realizzazione delle attività progettuali formative per verificare la rispondenza ai requisiti di cui al precedente punto 3.