Cassazione Civile, Sez. 5, 24 novembre 2016, n. 23989 - Violazioni in materia di sicurezza: agevolazioni revocate a prescindere dall'importo della sanzione irrogata


 

Presidente: SCHIRO' STEFANO Relatore: DE MASI ORONZO Data pubblicazione: 24/11/2016

 

 

 

Fatto

 

 

 

L'Agenzia delle Entrate impugna la sentenza n. 80/08/10 della Commissione tributaria regionale della Toscana, pronunciata in data 18/6/2010 e depositata il 24/9/2010, che ebbe a respingere l'appello dell'Agenzia delle Entrate di Borgo San Lorenzo e, conseguentemente, a confermare la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Firenze n. 142 del 21/04/2005 che aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente, così affermando la dichiarata illegittimità dell'avviso di recupero del credito d'imposta, previsto dalla L. n. 388 del 2000, art. 7, e fruito dalla Calzaturificio S. s.a.s. di B.L. & C., con sede in Scarperia (FI), per gli anni 2001-2002-2003, in ragione dell'incremento occupazionale, sul rilievo che la revoca dell'agevolazione viene disposta qualora vengano accertate violazioni per le quali sono state irrogate sanzioni di importo superiore ad euro 2.528,28 e che siffatto limite è previsto anche per le violazioni concernenti la normativa sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Il ricorso è affidato ad un unico motivo, cui esiste con controricorso il Calzaturificio S. s.a.s. di B.M. & C. (già Calzaturificio S. s.a.s. di B.L. & C.).
 

 

Diritto

 


Con un unico motivo di doglianza l'Agenzia delle Entrate deduce, ai sensi dell'art. 360 n. 3, c.p.p., violazione e falsa applicazione dell'art. 7 D.Lgs. n. 380 del 2000 e dell'art. 9 D.Lgs. n. 388 del 2001, ed assume che, in base al disposto della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 7, le violazioni accertate in materia di salute e sicurezza dei lavoratori costituiscono causa di revoca dell'agevolazione in ogni caso, a prescindere dall'importo della sanzione irrogata, casi nei quali si prescinde dall'entità della sanzione (superiore a L. 5.000.000, ora € 2.582,28).
Nella specie è incontroverso che al Calzaturificio S. era stata irrogata una sanzione di Euro 2.000,00 atteso che i funzionari dell'A.S.L. avevano constato il mancato posizionamento di un aspiratore di una postazione di lavoro per l'incollaggio della soletta sulla tomaia, che il contribuente non aveva opposto e che pure aveva pagato, sanzione dunque per "violazioni alla normativa in materia di salute e sicurezza dei lavoratori".
Questa Corte ha già avuto modo di affermare, con riguardo al credito d'imposta di cui all'art. 7 della legge n. 388 del 2000, riconosciuto ai datori di lavoro a fronte di un incremento dell'occupazione per gli anni dal 2001 al 2003, che l'accertamento in via definitiva di una delle violazioni non formali previste al primo periodo del comma 7, "che abbia determinato l'irrogazione di una sanzione di importo superiore ai cinque milioni di lire, comporta la revoca dal beneficio, essendo sufficiente che si sia verificata una delle condizioni ostative alla permanenza dell'agevolazione previste dalla citata norma - consistenti nel mancato rispetto della "normativa fiscale e contributiva in materia di lavoro dipendente" ovvero delle "prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori" ai sensi del d.lgs. n. 626 del 1994 e del d.lgs. 14 agosto 1996, n. 494 (e loro modificazioni), nonché dei successivi decreti legislativi attuativi di direttive comunitarie in materia di sicurezza ed igiene del lavoro ovvero nell'adozione di provvedimenti "per condotta antisindacale" - rispondendo tale previsione, a differenza di quella di cui al comma 5 dello stesso articolo, che pone le condizioni generali di spettanza del credito d'imposta quali requisiti che debbono sussistere congiuntamente e sono suscettibili di controllo ex post da parte della P.A., all'esigenza di mantenere il datore di lavoro sotto temporanea osservazione di meritevolezza per l'intero arco temporale di vigenza dell'agevolazione" (Cass. Sez. 5, n. 27831 del 2013).
Ne discende che una corretta lettura della norma impone di ritenere che il superamento dell'Importo di Euro 2.582,28 sia contemplato al primo periodo della L. n. 388 del 2000, art. 7, comma 7, per le sole violazioni non formali alla normativa fiscale e contributiva in tema di lavoro dipendente, avuto riguardo alle fattispecie di cui all'incipit della disposizione e non anche, per quel che qui interessa, alle violazioni alla normativa sulla salute e la sicurezza dei lavoratori, in ordine alle quali si prescinde dall'entità della sanzione, anche se trattasi di accertate violazioni formali, in quanto ciò appare "conforme alla ratio di coniugare la politica incentivante verso le imprese che assumono nuovi dipendenti con la necessità di garantire un livello non minore di tutela per l'incolumità psicofisica del luogo di lavoro" (Cass. Sez. 5, n. 6367 del 2014; Cass. Sez. 5, ordinanza, n. 22860 del 2011) .
Il ricorso va pertanto accolto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana, Altra Sezione, che avuto riguardo a quanto sopra esposto rinnoverà il giudizio e deciderà nel merito.
Anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità la decisione va rimessa al giudice del rinvio.

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Commissione tributaria regionale della Toscana anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 luglio 2016.