8.11.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 300/26

 


 

 

 

Rettifica del regolamento delegato (UE) n. 1322/2014 della Commissione, del 19 settembre 2014, che integra e modifica il regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli agricoli e forestali

 

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 364 del 18 dicembre 2014 )

 

 

 

Fonte: Sito web Eur-Lex

 

© Unione europea, http://eur-lex.europa.eu/


 

 

 

Pagina 2, considerando 11, prima frase:

 

anziché:

 

«In particolare, è opportuno adottare specifiche disposizioni e procedure per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in caso di produzione in piccole serie in modo da evitare oneri sproporzionati.»

 

leggasi:

 

«In particolare, è opportuno adottare specifiche disposizioni e procedure per l'accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli in caso di produzione in piccoli volumi in modo da evitare oneri sproporzionati.»

 

Pagina 2, considerando 12, prima frase:

 

anziché:

 

«Per quanto riguarda i tipi di veicoli delle categorie R e S, le cifre indicate per classificare i costruttori di piccole serie dovrebbero tenere conto del fatto che il regolamento (UE) n. 167/2013 non prevede l'omologazione nazionale di piccole serie per tali tipi di veicoli, ma che tali categorie di veicoli non possono essere del tutto esenti dall'obbligo di fornire informazioni sulla riparazione e la manutenzione ai sensi del suddetto regolamento.»

 

leggasi:

 

«Per quanto riguarda i tipi di veicoli delle categorie R e S, occorre che le cifre indicate per classificare i costruttori di piccoli volumi tengano conto del fatto che il regolamento (UE) n. 167/2013 non prevede l'omologazione nazionale di piccole serie per tali tipi di veicoli, ma che tali categorie di veicoli non possono essere del tutto esenti dall'obbligo di fornire informazioni sulla riparazione e la manutenzione ai sensi del suddetto regolamento.»

 

Pagina 3, considerando 18:

 

anziché:

 

«Per ridurre il numero di infortuni e di incidenti mortali causati dall'impossibilità di sollevare il ROPS pieghevole montato anteriormente su trattori a carreggiata stretta in situazioni potenzialmente pericolose, è opportuno includere nell'allegato IX requisiti nuovi basati su un approccio ergonomico in modo da facilitare e incoraggiare il sollevamento del ROPS se necessario.»

 

leggasi:

 

«Per ridurre il numero di infortuni e di incidenti mortali causati dall'impossibilità di sollevare il ROPS abbattibile montato anteriormente su trattori a carreggiata stretta in situazioni potenzialmente pericolose, è opportuno includere nell'allegato IX requisiti nuovi basati su un approccio ergonomico in modo da facilitare e incoraggiare il sollevamento del ROPS se necessario.»

 

Pagina 24, allegato V, punto 6:

 

anziché:

 

«Costruttori in piccole serie»

 

leggasi:

 

«Costruttori in piccoli volumi».

 

Pagina 24, allegato V, punto 6.3:

 

anziché:

 

«L'autorità di omologazione deve informare immediatamente la Commissione di ogni omologazione rilasciata ai costruttori inpiccole serie.»

 

leggasi:

 

«L'autorità di omologazione deve informare immediatamente la Commissione di ogni omologazione rilasciata ai costruttori in piccoli volumi.»

 

Pagina 53, allegato VII, sezione B, punto 2 «Campo di applicazione»:

 

anziché:

 

«Il presente allegato si applica ai trattori che si spostano su cingoli con almeno due assi con attacchi per cingoli e le seguenti caratteristiche:»

 

leggasi:

 

«Il presente allegato si applica ai trattori che si spostano e sterzano mediante cingoli, aventi almeno due assi con attacchi per cingoli e le seguenti caratteristiche:».

 

Pagina 83, allegato VIII, sezione B, punto 3.4.5.1:

 

anziché:

 

«Un secondo carico longitudinale va applicato ai trattori muniti di una struttura di protezione pieghevole (due montanti) o inclinabile (non con due montanti), se sussiste una delle condizioni seguenti:

piegamento temporaneo per condizioni di funzionamento particolari;»

 

leggasi:

 

«Un secondo carico longitudinale va applicato ai trattori muniti di una struttura di protezione abbattibile (due montanti) o inclinabile (non con due montanti), se sussiste una delle condizioni seguenti:

abbattimento temporaneo per condizioni di funzionamento particolari;».

 

Pagina 83, allegato VIII, sezione B, punto 3.4.5.2:

 

anziché:

 

«Per le strutture di protezione pieghevoli, se il primo carico longitudinale è stato applicato nella direzione di piegamento non è necessario applicare un secondo carico longitudinale.»

 

leggasi:

 

«Per le strutture di protezione abbattibili, se il primo carico longitudinale è stato applicato nella direzione di abbattimento non è necessario applicare un secondo carico longitudinale.»

 

Pagina 105, allegato IX, sezione A, punto 3:

 

anziché:

 

«Oltre che i requisiti di cui al paragrafo 2, vanno anche soddisfatti i requisiti cui devono rispondere le prestazioni delle ROPS di cui alla sezione B3»

 

leggasi:

 

«Oltre che i requisiti di cui al paragrafo 2, vanno anche soddisfatti i requisiti cui devono rispondere le prestazioni delle ROPS abbattibili di cui alla sezione B3».

 

Pagina 109, allegato IX, sezione B, punto 2.1.4:

 

anziché:

 

«e l'essere muniti di ROPS del tipo a due montanti installate solo anteriormente al SIP e caratterizzate da una zona libera ridotta, attribuibile alla sagoma del trattore, che in qualsiasi circostanza rendono difficile ostacolare l'accessibilità al posto di guida ma che opportunamente continuano a disporre di tali dispositivi (pieghevoli o meno) che sono indubbiamente di facile uso;»

 

leggasi:

 

«e l'essere muniti di ROPS del tipo a due montanti installate solo anteriormente al SIP e caratterizzate da una zona libera ridotta, attribuibile alla sagoma del trattore, che in qualsiasi circostanza rendono difficile ostacolare l'accessibilità al posto di guida ma che opportunamente continuano a disporre di tali dispositivi (abbattibili o meno) che sono indubbiamente di facile uso;».

 

Pagina 143, allegato IX, sezione B3, titolo:

 

anziché:

 

«REQUISITI CUI DEVONO RISPONDERE LE PRESTAZIONI DELLE ROPS PIEGHEVOLI»

 

leggasi:

 

«REQUISITI CUI DEVONO RISPONDERE LE PRESTAZIONI DELLE ROPS ABBATTIBILI».

 

Pagina 143, allegato IX, sezione B3, punto 5.1 «Campo di applicazione»:

 

anziché:

 

«La presente procedura illustra i requisiti minimi di prestazione e di prova per le ROPS pieghevoli montate anteriormente»

 

leggasi:

 

«La presente procedura illustra i requisiti minimi di prestazione e di prova per le ROPS abbattibili montate anteriormente».

 

Pagina 143, allegato IX, sezione B3, punto 5.2.1:

 

anziché:

 

«ROPS pieghevole azionata a mano indica una struttura protettiva a due montanti, montata anteriormente, il cui sollevamento/abbassamento è effettuato direttamente dall'operatore (con o senza assistenza parziale).»

 

leggasi:

 

«ROPS abbattibile azionata a mano indica una struttura protettiva a due montanti, montata anteriormente, il cui sollevamento/abbassamento è effettuato direttamente dall'operatore (con o senza assistenza parziale).»

 

Pagina 143, allegato IX, sezione B3, punto 5.2.2:

 

anziché:

 

«ROPS pieghevole automatica indica una struttura protettiva a due montanti, le cui operazioni di sollevamento/abbassamento sono completamente assistite.»

 

leggasi:

 

«ROPS abbattibile automatica indica una struttura protettiva a due montanti, le cui operazioni di sollevamento/abbassamento sono completamente assistite.»

 

Pagina 144, allegato IX, sezione B3, punto 5.3:

 

anziché:

 

«ROPS pieghevoli azionate a mano»

 

leggasi:

 

«ROPS abbattibili azionate a mano».

 

Pagina 146, allegato IX, sezione B3, punto 5.5 «Prova preliminare del sistema di blocco automatico», primo comma:

 

anziché:

 

«Un sistema di bloccaggio automatico montato su una ROPS pieghevole manualmente va sottoposto a una prova preliminare prima della prova di resistenza della ROPS.»

 

leggasi:

 

«Un sistema di bloccaggio automatico montato su una ROPS abbattibile manualmente va sottoposto a una prova preliminare prima della prova di resistenza della ROPS.»

 

Pagina 146, allegato IX, sezione B3, punto 5.5 «Prova preliminare del sistema di blocco automatico», nota 1:

 

anziché:

 

«La prova preliminare può essere anche effettuata su ROPS pieghevoli automaticamente.»

 

leggasi:

 

«La prova preliminare può essere anche effettuata su ROPS abbattibili automaticamente.»

 

Pagina 226, allegato XIII, punto 2.4.1:

 

anziché:

 

«Per i trattori delle categorie T e C a cingoli gommati, le misurazioni descritte ai paragrafi 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 possono restare inferiori ai valori indicati al paragrafo 1.2.»

 

leggasi:

 

«Per i trattori delle categorie T e C a cingoli gommati, le misurazioni descritte ai paragrafi 2.2.2.1, 2.2.2.2, 2.2.2.3 e 2.2.2.4 non possono superare i valori indicati al paragrafo 1.2.»

 

Pagina 226, allegato XIII, punto 2.4.2:

 

anziché:

 

«Per trattori della categoria C a cingoli d'acciaio, le misurazioni descritte al paragrafo 2.3.2.2 possono restare inferiori ai valori indicati al paragrafo 1.2.»

 

leggasi:

 

«Per trattori della categoria C a cingoli d'acciaio, le misurazioni descritte al paragrafo 2.3.2.2 non possono superare i valori indicati al paragrafo 1.2.»

 

Pagina 227, allegato XIII, punto 3.4.1:

 

anziché:

 

«Per i trattori delle categorie T e C a cingoli gommati, le misurazioni descritte ai paragrafi 3.2.2.2 e 3.2.2.3 possono restare inferiori ai valori indicati al paragrafo 1.2.»

 

leggasi:

 

«Per i trattori delle categorie T e C a cingoli gommati, le misurazioni descritte ai paragrafi 3.2.2.2 e 3.2.2.3 non possono superare i valori indicati al paragrafo 1.2.»

 

Pagina 227, allegato XIII, punto 3.4.2:

 

anziché:

 

«Per trattori della categoria C a cingoli d'acciaio, le misurazioni descritte al paragrafo 2.3.2.2 possono restare inferiori ai valori indicati al paragrafo 1.2.»

 

leggasi:

 

«Per trattori della categoria C a cingoli d'acciaio, le misurazioni descritte al paragrafo 2.3.2.2 non possono superare i valori indicati al paragrafo 1.2.»

 

Pagina 280, allegato XVII, punto 3.2.4, terzo comma:

 

anziché:

 

«Oltre a tali requisiti i veicoli muniti di un sedile concavo e di un manubrio devono conformarsi ai requisiti della norma EN 15997:2011 sulle parti mobili.»

 

leggasi:

 

«Oltre a tali requisiti i veicoli muniti di un sedile a sella e di un manubrio devono conformarsi ai requisiti della norma EN 15997:2011 sulle parti mobili.»

 

Pagina 287, allegato XVII, punto 5.2.3:

 

anziché:

 

«protezioni a cerniera la cui apertura è connessa all'apertura del cofano e che possono essere aperte solo con l'uso di un attrezzo.»

 

leggasi:

 

«protezioni la cui apertura è connessa all'apertura del cofano e che possono essere aperte solo con l'uso di un attrezzo.»

 

Pagina 287, allegato XVII, punto 6.4:

 

anziché:

 

«Oltre a tali requisiti i veicoli muniti di un sedile concavo e di un manubrio devono conformarsi ai requisiti della norma EN 15997:2011 sulle superfici calde.»

 

leggasi:

 

«Oltre a tali requisiti i veicoli muniti di un sedile a sella e di un manubrio devono conformarsi ai requisiti della norma EN 15997:2011 sulle superfici calde.»

 

Pagina 289, allegato XVIII, sezione B, punto 3.2, terza frase:

 

anziché:

 

«Se la forza applicata alla cintura di sicurezza è trasferita al telaio del veicolo mediante il sedile, i raccordi del sedile devono essere in grado di resistere a questa forza più una forza supplementare pari a quattro volte la forza di gravità sulla massa di tutti i componenti del sedile applicabili, applicata a 45° ± 2° verso l'orizzontale, posteriormente e verso l'alto come indicato nella figura 3.»

 

leggasi:

 

«Se la forza applicata alla cintura di sicurezza è trasferita al telaio del veicolo mediante il sedile, i raccordi del sedile devono essere in grado di resistere a questa forza più una forza supplementare pari a due volte la forza di gravità sulla massa di tutti i componenti del sedile applicabili, applicata a 45° ± 2° verso l'orizzontale, posteriormente e verso l'alto come indicato nella figura 3.»

 

Pagina 295, allegato XXII, punto 2, lettera k):

 

anziché:

 

«istruzioni sulle procedure di uso sicuro del cric e i punti raccomandati per l'inserimento del cric;»

 

leggasi:

 

«istruzioni sulle procedure di uso sicuro del cric e i punti di sollevamento;».

 

Pagina 296, allegato XXII, punto 2, lettera ad):

 

anziché:

 

«per i veicoli con ROPS pieghevoli, informazioni sull'uso sicuro del ROPS pieghevole, incluse le operazioni di innalzamento e abbassamento e di bloccaggio nella posizione eretta;»

 

leggasi:

 

«per i veicoli con ROPS abbattibili, informazioni sull'uso sicuro della ROPS abbattibile, incluse le operazioni di innalzamento e abbassamento e di bloccaggio nella posizione eretta;».

 

Pagina 296, allegato XXII, punto 2, lettera ae):

 

anziché:

 

«per i veicoli con ROPS pieghevoli, avvertimento delle conseguenze in caso di capovolgimento con il ROPS piegato»

 

leggasi:

 

«per i veicoli con ROPS abbattibili, avvertimento delle conseguenze in caso di capovolgimento con la ROPS abbassata».

 

Pagina 296, allegato XXII, punto 2, lettera af):

 

anziché:

 

«per i veicoli con ROPS pieghevoli, descrizione delle situazioni in cui potrebbe essere necessario piegare il ROPS (lavoro all'interno di un edificio, in un frutteto o vigneto) e una nota che il ROPS deve essere riutilizzato una volta completati i lavori di cui sopra;»

 

leggasi:

 

«per i veicoli con ROPS abbattibili, descrizione delle situazioni in cui potrebbe essere necessario abbassare la ROPS (lavoro all'interno di un edificio, in un frutteto o vigneto) e una nota che la ROPS deve essere riutilizzata una volta completati i lavori di cui sopra;».

 

Pagina 300, allegato XXIII, punto 1.2.3, secondo comma:

 

anziché:

 

«Per evitare di confondere il conducente, i pedali (frizione, freno e acceleratore) devono avere la stessa funzione e disposizione di un autoveicolo, ad eccezione dei veicoli muniti di sedile concavo e manubrio che sono conformi ai requisiti della norma EN 15997:2011 per quanto riguarda il dispositivo di strozzamento e il controllo manuale della frizione.»

 

leggasi:

 

«Per evitare di confondere il conducente, i pedali (frizione, freno e acceleratore) devono avere la stessa funzione e disposizione di un autoveicolo, ad eccezione dei veicoli muniti di sedile a sella e di manubrio che sono conformi ai requisiti della norma EN 15997:2011 per quanto riguarda il dispositivo di strozzamento e il controllo manuale della frizione.»

 

Pagina 301, allegato XXIII, punto 3.1, secondo comma:

 

anziché:

 

«il meccanismo della frizione è rilasciato e almeno uno dei seguenti dispositivi di comando della trasmissione del veicolo è in posizione neutrale:»

 

leggasi:

 

«il meccanismo della frizione è disinserito e almeno uno dei seguenti dispositivi di comando della trasmissione del veicolo è in posizione neutrale:».

 

Pagina 301, allegato XXIII, punto 3.1, secondo comma, terzo trattino:

 

anziché:

 

«la leva di controllo di selezione dell'intervallo»

 

leggasi:

 

«la leva di controllo del selezionatore di gamma».

 

Pagina 303, allegato XXIII, punto 8:

 

anziché:

 

«Dispositivi di comando della valvola remota»

 

leggasi:

 

«Dispositivi di comando del distributore idraulico».

 

Pagina 303, allegato XXIII, punto 8.1:

 

anziché:

 

«I dispositivi di comando della valvola remota, se installati, devono essere configurati in modo che l'operatore possa azionarli dall'esterno della zona di pericolo posteriore (figura 1).»

 

leggasi:

 

«I dispositivi di comando del distributore idraulico, se installati, devono essere configurati in modo che l'operatore possa azionarli dall'esterno della zona di pericolo posteriore (figura 1).»

 

Pagina 303, allegato XXIII, punto 8.2:

 

anziché:

 

«I dispositivi di comando della valvola remota, se installati, devono essere posizionati all'esterno della zona di pericolo (figura 2) e a un'altezza massima dal suolo di 1 800 mm, oppure se ciò non è tecnicamente possibile, 2 000 mm.»

 

leggasi:

 

«I dispositivi di comando del distributore idraulico, se installati, devono essere posizionati all'esterno della zona di pericolo (figura 2) e a un'altezza massima dal suolo di 1 800 mm, oppure se ciò non è tecnicamente possibile, 2 000 mm.»

 

Pagina 304, allegato XXIII, punto 9.1:

 

anziché:

 

«I veicoli delle categoria T e C, ad eccezione di quelli muniti di sedile concavo e di manubrio che richiedono una posizione di guida attiva, devono avere un allarme acustico e visibile che avvisa l'operatore quando lascia il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento.»

 

leggasi:

 

«I veicoli delle categoria T e C, ad eccezione di quelli muniti di sedile a sella e di manubrio che richiedono una posizione di guida attiva, devono avere un allarme acustico e visibile che avvisa l'operatore quando lascia il posto di guida senza aver inserito il freno di stazionamento.»

 

Pagina 304, allegato XXIII, punto 11:

 

anziché:

 

«I sistemi complessi di controllo elettronico del veicolo, di cui all'appendice 2 del regolamento UNECE n. 79 devono soddisfare i requisiti dell'allegato 6 di detto regolamento.»

 

leggasi:

 

«I sistemi complessi di controllo elettronico del veicolo, di cui all'appendice 2 del regolamento UNECE n. 79 e così come definiti dallo stesso regolamento devono soddisfare i requisiti dell'allegato 6 di detto regolamento.»

 

Pagina 305, allegato XXIII, appendice 1, Figura 1, titolo:

 

anziché:

 

«Zona di pericolo posteriore per la posizione del meccanismo idraulico di sollevamento a tre punti, della PTO e dei dispositivi di comando esterni della valvola remota (tre posizioni possibili: A, B o C)»

 

leggasi:

 

«Zona di pericolo posteriore per la posizione dei dispositivi di comando esterni del meccanismo idraulico di sollevamento a tre punti, della PTO e del distributore idraulico (tre posizioni possibili: A, B o C)».

 

Pagina 305, allegato XXIII, appendice 1, Figura 2, prima frase:

 

anziché:

 

«Zona di pericolo anteriore per la posizione del meccanismo idraulico di sollevamento a tre punti, della PTO e dei dispositivi di comando esterni della valvola remota»

 

leggasi:

 

«Zona di pericolo anteriore per la posizione dei dispositivi di comando esterni del meccanismo idraulico di sollevamento a tre punti, della PTO e del distributore idraulico».

 

Pagina 306, allegato XXIII, appendice 1, Figura 3, titolo:

 

anziché:

 

«Area senza accesso alla PTO posteriore e ai dispositivi di comando interni posteriori del meccanismo di sollevamento a tre punti per i trattori senza cabina, determinata dai piani verticali che passano per il bordo interno dei parafanghi»

 

leggasi:

 

«Area senza accesso ai dispositivi di comando interni della PTO posteriore e del meccanismo di sollevamento a tre punti per i trattori senza cabina, determinata dai piani verticali che passano per il bordo interno dei parafanghi».

 

Pagina 311, allegato XXVI, punto 4, titolo:

 

anziché:

 

«Punti di inserimento del cric»

 

leggasi:

 

«Punti di sollevamento».

 

Pagina 311, allegato XXVI, punto 4:

 

anziché:

 

«Il costruttore deve indicare i punti sicuri di inserimento del cric, che saranno chiaramente contrassegnati sul veicolo (ad esempio con pittogrammi).»

 

leggasi:

 

«Il costruttore deve indicare i punti sicuri di sollevamento, che saranno chiaramente contrassegnati sul veicolo (ad esempio con pittogrammi).»


 

Testo in inglese non disponibile