MIUR
Alternanza scuola-lavoro
FAQ
Salute e sicurezza in alternanza scuola lavoro
Quale formazione sulla sicurezza è necessario garantire agli studenti in alternanza?
La Guida operativa per la scuola per le attività di alternanza scuola lavoro affronta il tema della salute e sicurezza degli studenti nelle strutture ospitanti ribadendo quanto già esplicitato dal Manuale INAIL MIUR "Gestione del sistema sicurezza e cultura della prevenzione nella scuola" (pagina 233): l'impegno per l'istituzione scolastica riguarda sempre la formazione generale, che viene certificata da un attestato di frequenza e superamento della prova di verifica, costituente un credito formativo permanente in base a quanto indicato dall'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011. Con riguardo, invece, alla formazione specifica, lo studente che partecipa alle esperienze di alternanza dovrà svolgere attività di formazione di durata variabile, in funzione del settore di attività svolta dalla struttura ospitante e del relativo profilo di rischio. Detto segmento di formazione, secondo il D.Lgs. 81/2008, articolo 37, comma 1, è a cura del datore di lavoro, identificato nel soggetto ospitante, che conosce i rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. Qualora la struttura ospitante non fosse in grado di assicurare la formazione specifica, può delegare la scuola ad impartirla in relazione alla valutazione dei rischi a cui è sottoposto lo studente in alternanza rispetto ai compiti assegnati, alle macchine e attrezzature da utilizzare, ai tempi di esposizione previsti, ai dispositivi di protezione individuale forniti. Gli accordi sono definiti nell'ambito della Convenzione sottoscritta tra scuola e struttura ospitante nella quale sono dettate le disposizioni sul soggetto a carico del quale rimane l'onere della formazione.