Cassazione Civile, Sez. Lav., 30 novembre 2016, n. 24442 - Infortunio con una macchina impastatrice. Responsabilità contrattuale o extracontrattuale tra datore, venditore e costruttore


Presidente: ROSELLI FEDERICO Relatore: LEO GIUSEPPINA Data pubblicazione: 30/11/2016

 

 

 


Fatto
 

 

La Corte territoriale di Venezia, con sentenza depositata il 24 ottobre 2012, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Padova depositata il 2 settembre 2009, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello proposto da Axeco S.p.A. e, accertata la corresponsabilità di Axeco S.p.A. e della Ditta Z.R. nella causazione dell’infortunio occorso al dipendente C.M. ed altresì il concorso di colpa di Axeco nella percentuale del 30% e quello della ditta Z.R. nella percentuale del 70%, dichiarava, quanto ai rapporti interni tra i coobbligati solidali, che all'INAIL è dovuto da Axeco l’importo di € 101.261,00 e che al C.M. è dovuto da Axeco l’importo di € 16.961,40 e da Z.R. l’importo di € 39.576,60, oltre accessori di legge. Accogliendo, poi, il gravame proposto da Centroedile S.r.l. e, accertata l’intervenuta decadenza ex art. 1495 c.c., respingeva la domanda proposta in primo grado nei confronti di detta parte appellante.
Per la cassazione della sentenza ricorre Axeco S.r.l. in liquidazione, già Axeco S.p.A., affidandosi a cinque motivi, ulteriormente illustrati con memoria depositata ai sensi dell’art. 378 del codice di rito.
C.M., Centroedile S.r.l. e INAIL resistono con controricorso e quest’ultimo ha altresì spiegato ricorso incidentale. Centroedile ed INAIL hanno depositato memorie.
 

 

Diritto

 


Va preliminarmente disposta la riunione del ricorso principale e di quello incidentale ai sensi dell’art. 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza. 
1. Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 99, 102, 103, 106 e 112 c.p.c., in quanto mancherebbero i presupposti per l’estensione automatica ad Axeco della domanda di C.M. verso Z.R.. La parte ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia rigettato tale motivo di gravame sulla base di un iter argomentativo in tre proposizioni solo apparentemente inscrivibili in una successione di logica consequenzialità, ritenendo che la chiamata in causa di Axeco da parte di Z.R. si fondi su un titolo extracontrattuale; che, al di là della formula adottata, la domanda del convenuto chiamante verso il terzo chiamato non può considerarsi come chiamata in garanzia, ma come chiamata del terzo responsabile; che, quindi, si verifichi l’estensione automatica della domanda del ricorrente dal convenuto chiamante al terzo chiamato; con ciò, a parere, della ricorrente, operando una non corretta applicazione delle regole che governano il principio della domanda, del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e delle regole che presiedono alla fattispecie processuale del litisconsorzio alternativo, con particolare riferimento ai presupposti richiesti per la sua configurabilità.
2. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè l’opposta interpretazione della medesima chiamata di terzo in manleva di Centroedile ed Axeco e le inammissibili opposte conseguenze, deducendo che il giudice di secondo grado abbia giustificato la diversa qualificazione della domanda giudiziale di Z.R. verso Axeco (da un lato) e verso Centroedile (dall’altro) a partire da una relazione biunivoca tra il tenore della chiamata in causa del terzo (chiamata in manleva/chiamata del terzo responsabile) ed il titolo nel quale trova fonte la responsabilità che con quella chiamata in causa si intende fare valere (contrattuale/extracontrattuale). 
3. Con il terzo mezzo di impugnazione viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 72, 97 e 374 del d.P.R. 547/1955, nonché omessa insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze di fatto per l'applicabilità di tali norme, avendo, a parere della società, errato la Corte territoriale nell'applicazione della normativa in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento al d.P.R. citato, adagiandosi in modo acritico ed inammissibile sulle argomentazioni del C.t.u., senza considerare che il mesco-trasportatore prodotto da Axeco era stato venduto da Centroedile a Z.R. il 16/9/1996, allorché era vigente il d.P.R. n. 547/1955; che, ai sensi dell’art. 72 dello stesso d.P.R., il dispositivo di blocco deve essere apposto solo nel caso in cui la macchina sia dotata di protezioni amovibili, cioè non saldate o non apribili con chiavi speciali; che, alla stregua dell’art. 374 del d.P.R., gli impianti, le macchine, gli apparecchi, le attrezzature e gli strumenti devono possedere, in relazione alle necessità della sicurezza del lavoro, i necessari requisiti di resistenza ed idoneità ad essere mantenuti in buono stato di conservazione e di efficienza; che la Corte di merito aveva erroneamente ritenuto la non conformità del mesco-trasportatore alla normativa di cui al menzionato d.P.R..
4. Con il quarto motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione dell’art. 11, c. 1, delle disposizioni preliminari al codice civile, non essendo applicabile alla fattispecie, ratione temporis, il d.P.R. n. 459/1996, in quanto il decreto non era ancora in vigore il 16/9/1996, data pacifica e non contestata alla quale il mesco-trasportatore Mixair è stato acquistato dalla Ditta Z.R..
5. Con il quinto motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1.1, 1.3.8 e 1.4 dell’Allegato I al d.P.R. 459/1996, nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine alla sussistenza delle circostanze di fatto per l’applicabilità di tali norme, in quanto, ferma la censura circa l’inapplicabilità al caso di specie del d.P.R. n. 459/1996, comunque, la macchina prodotta da Axeco era già conforme a tale decreto che sarebbe da lì a poco entrato in vigore; per la qual cosa, la sentenza impugnata non avrebbe correttamente valutato la conformità del mesco-trasportatore a tale ultimo d.P.R..
5. Con l’unico motivo articolato nel ricorso incidentale dell’INAIL si lamenta la violazione degli artt. 106 e 112 del codice di rito in relazione all’art. 360, n. 4, dello stesso codice, poiché la Corte di Appello, in accoglimento del ricorso proposto da Centroedile, esclude l’estensione automatica della domanda proposta dall’Istituto, nei confronti della Ditta Z.R., anche nei confronti di Centroedile, violando il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., essendosi pronunziato su un’azione diversa da quella formalmente proposta. Deduceva, inoltre, che nel corso del processo è stato accertato che Centroedile avesse venduto alla Ditta Z. un macchinario privo del dispositivo di interblocco, la cui mancanza ha determinato il grave infortunio accaduto al C.M.; che questa circostanza, da sola, avrebbe giustificato la chiamata in causa del Centroedile e l’automatica estensione della domanda inizialmente proposta dall’Istituto; che, in sostanza, la Ditta Z.R., in qualità di datore di lavoro dell’infortunato, il Centroedile S.r.l., in qualità di venditore ed infine l’Axeco S.p.A., in qualità di costruttore, rivestivano una posizione di garanzia rispetto al lavoratore poi infortunatosi e dovevano rispondere in solido dei danni da quest’ultimo subiti. Ed infatti, il concorso di due o più soggetti nella causazione dell’evento danno, con altri distinti comportamenti colposi, non determina il sorgere di distinte obbligazioni, ma va ad innestarsi nell’unica obbligazione da fatto illecito che sia il C.M. sia l’INAIL avevano già dedotto in giudizio; ed in tal caso, la responsabilità da fatto illecito dà luogo ad un’obbligazione in cui la ragione della domanda non è data da ciascun fatto concreto che determina l’evento, ma da tutti i possibili fatti riconducibili al medesimo titolo di responsabilità che hanno concorso a determinare il danno. Conseguentemente, la Corte di Appello avrebbe dovuto applicare al principio dell’estensione della domanda proposta dall’attore nei confronti del convenuto anche alla Centroedile, come ha ritenuto di fare nei confronti dell’Axeco, al fine di accertarne la responsabilità nella causazione dell’evento, avendo la stessa concorso con il suo comportamento a determinare l’infortunio per cui è causa.
1.1. Il primo motivo di ricorso non è fondato.
Con un iter motivazionale ineccepibile - corroborato anche dalla doviziosa citazione degli arresti giurisprudenziali di legittimità nella materia -, la Corte di merito ha chiarito che, poiché la Ditta Z.R., datrice di lavoro dell’infortunato C.M., non ha avuto rapporti di natura contrattuale con la Axeco S.p.A., costruttrice della macchina impastatrice di cui si tratta, il titolo di responsabilità azionato ha natura extracontrattuale; circostanza, peraltro, pacifica per essere stata confermata da tutte le parti nelle fasi di merito, come sottolineato nella motivazione del giudice di secondo grado.
Di responsabilità contrattuale deve, invece, parlarsi con riferimento alla Centroedile S.r.l., venditrice della macchina impastatrice, nei confronti della quale la Z.R. ha azionato un titolo contrattuale, data la sussistenza di un rapporto contrattuale tra queste ultime parti.
Fatte queste doverose premesse, la Corte ha, quindi, opportunamente operato un distinguo tra le due posizioni, sottolineando che, se il titolo azionato dal terzo è di natura extracontrattuale, al di là della formula adottata, la domanda non può considerarsi come chiamata in garanzia, ma come chiamata del terzo responsabile. 
Si verifica, quindi, in tale ipotesi, l’estensione automatica della domanda dell’attore al chiamato in causa da parte del convenuto. Al riguardo, e conformemente, si è espressa la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione (cfr., ex multis, Cass., n. 20610/2011).
Laddove, invece, la fonte della responsabilità si configuri come contrattuale, tra convenuto e chiamato in causa si verte in una ipotesi di garanzia che la Suprema Corte definisce “propria” (cfr., Cass. nn. 11362/2009; 23031/2010, secondo cui, “In tema di infortuni sul lavoro, va qualificata come domanda di garanzia propria quella proposta dal datore di lavoro, convenuto in sede di regresso dall’INAIL, per essere garantito dal proprio assicuratore, non ricorrendo fra i titoli delle domande un rapporto di lavoro occasionale, ma essendo anzi unico il fatto generatore della responsabilità verso l'assicuratore in ragione del suo obbligo di garanzia per l’infortunio”) . E, pertanto, poiché, come già detto, nei confronti di Centroedile S.r.l. si verte in una ipotesi di responsabilità contrattuale, non può configurarsi l’estensione automatica della domanda dell’attore, ma la domanda del convenuto resta circoscritta alla domanda di manleva (come rettamente formulata da Z.R.), pur dovendosi, ovviamente, accertare il prospettato unico fatto generatore del danno anche in relazione alla Centroedile. Ma, relativamente a quest’ultima, opera la decadenza di cui all’art. 1495 c.c., in quanto - come correttamente sottolineato dalla Corte territoriale - il vizio riconducibile alla mancanza di dispositivo di interblocco (da cui era affetta la macchina impastatrice di cui si tratta) non era stato denunziato dalla Z.R. alla società venditrice entro otto giorni dalla scoperta. La Corte ha rilevato, altresì, in proposito, che vi è ampia dimostrazione che tale vizio fosse noto da tempo alla Z.R., che, “come risulta anche dal rapporto Spisal, aveva anche sostituito la griglia originale”; per la qual cosa, all’evidenza, aveva avuto modo di constatare, anteriormente al verificarsi dell’infortunio, che il macchinario non si bloccava in caso di rimozione della protezione.
Per tutto quanto innanzi esposto, nella fattispecie non si è verificata alcuna violazione del principio della domanda di cui all’art. 99 del codice di rito, né del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 dello stesso codice ed il motivo non appare idoneo a scalfire le puntuali argomentazioni della Corte di Appello.
Dal mancato accoglimento del primo motivo di ricorso discende l’infondatezza del motivo articolato dall’INAIL nel ricorso incidentale.
2.1. Neppure il secondo motivo di ricorso, così come formulato relativamente al dedotto vizio di motivazione, appare puntuale.
Invero, come sottolineato dalle Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza n. 8053 del 2014), per effetto della riforma del 2012, per un verso, è denunciabile in Cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione); per l’altro verso, è stato introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia).
Orbene, poiché la sentenza oggetto del giudizio di legittimità è stata depositata, come riferito in narrativa, il 24 ottobre 2012, nella fattispecie si applica, ratione temporis, il nuovo testo dell’art. 360, comma 1, n. 5), come sostituito dall'art. 54, comma 1, lettera b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012. n. 134, a norma del quale la sentenza può essere impugnata con ricorso per cassazione per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti. Ma nel caso in esame, il motivo di ricorso che denuncia il vizio motivazionale non indica il fatto storico (Cass. n. 21152 del 2014), con carattere di decisività, che sarebbe stato oggetto di discussione tra le parti e che la Corte di Appello avrebbe omesso di esaminare; né, tanto meno, fa riferimento, alla stregua della pronunzia delle Sezioni Unite, ad un vizio della sentenza "‘così radicale da comportare” in linea con “quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”.
E, dunque, non potendosi più censurare, dopo la riforma del 2012, la motivazione relativamente al parametro della sufficienza, rimane il controllo di legittimità sulla esistenza e sulla coerenza del percorso motivazionale del giudice di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 25229 del 2015) che, nella specie, è stato condotto, per tutto quanto già in precedenza esposto sub 1.1, dalla Corte territoriale con argomentazioni logico-giuridiche del tutto congrue in ordine alla diversa qualificazione della domanda giudiziale di Z.R. verso Axeco, da un lato, e verso Centroedile, dall’altro (al riguardo, si rimanda a quanto innanzi analiticamente osservato sul punto). Per la qual cosa, deve concludersi che la Corte territoriale abbia operato una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in indicando che la parte ricorrente lamenta.
3.1. Il terzo motivo è inammissibile
Nel caso di specie, invero, la contestazione, in sostanza, tende a censurare il fatto che la Corte di merito abbia fatto proprie le conclusioni formulate dal C.t.u. - reputandole ben motivate e prive di vizi logici -, riguardo alla non conformità del macchinario di cui si tratta alle norme di sicurezza citate sub 3. Il mezzo di impugnazione si risolve, quindi, in una inammissibile richiesta di riesame e di verifica dell’esistenza di fatti decisivi sui quali la motivazione sarebbe mancata o sarebbe stata illogica (cfr. Cass. n. 4056 del 2009), finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass., S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014). Al proposito, peraltro, la Suprema Corte (cfr., tra le molte, Cass. n. 10222/2009) ha, in più occasioni, affermato che “non incorre nel vizio di carenza di motivazione la sentenza che recepisca per relationem le conclusioni ed i passi salienti di una relazione di consulenza tecnica d’ufficio di cui dichiari di condividere il merito; pertanto, per infirmare, sotto il profilo dell’insufficienza argomentativa, tale motivazione è necessario che la parte alleghi le critiche mosse alla consulenza tecnica d’ufficio già dinanzi al giudice a quo, la loro rilevanza ai fini della decisione e l’omesso esame in sede di decisione” - la qual cosa, per quanto emerge dagli atti, non è avvenuta nel caso di specie - “mentre una mera disamina, corredata da notazioni critiche, dei vari passaggi dell’elaborato peritale richiamato in sentenza, si risolve nella mera prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità”.
4.1. ;
5.1. Parimenti inammissibili sono il quarto ed il quinto motivo; invero, il primo dei due - che, peraltro, riguarda un vizio che viene denunciato per la prima  volta in sede di legittimità -, viola il disposto dell’art. 366 del codice di rito, per carenza di autosufficienza, non rinvenendosi nello stesso l’indicazione di alcun dato documentale dal quale possa evincersi con certezza in quale data il macchinario in esame sia stato acquistato dal datore di lavoro del C.M.. Va, infatti, sottolineato che questa Corte ha più volte ribadito che il ricorso per cassazione deve contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 1435/2013; Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 10551/2016).
Il quinto motivo presenta una enunciazione non chiara, poiché, da un lato, si sostiene che facendo applicazione del d.P.R. n. 459/1996, la c.d. Direttiva Macchine, nella fattispecie, si sarebbe violato il principio di irretroattività della legge; dall’altro, si afferma che, in ogni caso, la mescolatrice di cui si tratta era conforme a tutte le prescrizioni di sicurezza contenute nel predetto testo normativo; tale motivo appare, in effetti, diretto alla richiesta di un riesame del merito, finalizzato ad un’analisi dettagliata delle caratteristiche strutturali del macchinario, non consentito, come già detto, in questa sede.
Per tutto quanto precede, i ricorsi vanno respinti.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta.
Compensa le spese tra Axeco S.r.l. in liquidazione e INAIL; condanna l’Axeco al pagamento delle spese processuali nei confronti di Z.R., Centroedile NCE S.r.l. e C.M., liquidate nella misura di Euro 3.000,00 per ciascuno e spese vive nella misura di Euro 100,00 per ciascuna parte, oltre accessori di legge. Condanna L’INAIL al pagamento delle spese processuali nei confronti di Z.R. e C.M., liquidate in Euro 3.000,00 per ciascuno, oltre Euro 100,00 per ciascuno a titolo di spese vive, oltre accessori come per legge, orna, 18 dicembre 2015.