Tipologia: Protocollo di intesa
Data firma: 27 luglio 2004
Validità: 27.07.2004 - 26.07.2007
Parti: Regione Liguria, Cgil, Cisl, Uil
Settori: Regione Liguria
Fonte: CGIL

Sommario:

 Premessa
Articolo 1 (Premesse)
Articolo 2 (Oggetto della intesa)
Articolo 3 (Compiti delle parti)
 Articolo 4 (Disposizioni particolari per l'edilizia)
Articolo 5 (Risorse finanziarie)
Articolo 6 (Modalità e durata)

Protocollo d’intesa tra la Regione Liguria e le organizzazioni sindacali Cgil - Cisl - Uil in materia di sicurezza sul lavoro

L'anno 2004 il giorno 27 del mese di luglio presso la sede della Regione Liguria, in Genova, P.zza De Ferrari, tra la Regione Liguria […], di seguito denominata Regione, nella persona del Presidente […], domiciliato per la carica presso la sede della Regione Liguria, a ciò autorizzato con deliberazione della Giunta regionale n. 748 dell’8 luglio 2004, e le organizzazioni sindacali, di seguito denominate Organizzazioni:
- Confederazione Generale Italiana del Lavoro (Cgil) rappresentato da[l] […] Segretario Generale e [dal] Segretario Regionale
- Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori (Cisl) rappresentata da[l] […] Segretario Generale e [dal] Segretario Regionale
- Unione Italiana del Lavoro (Uil) rappresentata da[l] […]Segretario Generale e […] Segretario Organizzativo;

Premesso che
- le vigenti leggi attribuiscono alle Regioni specifiche competenze in materia di sanità e di prevenzione, concorrenti sul piano legislativo, esclusive su quello regolamentare ed amministrativo
- il Piano Sanitario Nazionale 2003-2005, all'obiettivo 4.9 "Salute e Sicurezza negli Ambienti di lavoro" pone l'esigenza di una strategia di pianificazione ed intervento in ordine a una reale promozione della salute e della sicurezza nelle Piccole e Medie Imprese. In particolare indica come necessario un rafforzamento delle azioni dei Dipartimenti di Prevenzione delle Az. USL, mediante la definizione di priorità, di obiettivi e di risorse per il raggiungimento dei Livelli Essenziali di Assistenza di cui al DPCM 29/11/2001
- il Piano Socio Sanitario Regionale 2003/2005, ritenuta necessaria una forte valorizzazione delle attività di prevenzione che devono essere inserite in modo stabile e continuativo nella normale programmazione, in tutti i livelli e in tutti i settori dell'attività, ha definito gli obiettivi strategici per la Salute e Sicurezza nell'ambiente di lavoro ( punto 2.3) e ha individuato i comparti a maggior rischio in Liguria. Per il comparto sanitario ( punto 2.4) ha previsto obiettivi ed azioni specifiche
- il Decreto Legislativo n. 626/94, all'art. 27, prevede la istituzione da parte delle Regioni dei Comitati Regionali di Coordinamento ed il DPCM 5/12/1997 stabilisce i criteri per l'individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro che costituiscono il Comitato, al fine di realizzare sul territorio l'uniformità degli interventi della Pubblica Amministrazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed il necessario raccordo con la Commissione Consultiva Permanente
- l'Accordo sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 21 dicembre 2000, per la realizzazione dei Piano Straordinario per la Sicurezza sul Lavoro prevede, tra l'altro, che lo Stato e le Regioni si impegnino in una strategia di più forte integrazione, cooperazione e coordinamento al fine di rendere maggiormente efficace l'azione di prevenzione e vigilanza sui fenomeni in questione e che le Regioni attraverso il Comitato di cui all'art. 27 del D.Lgs. 626/94, esercitino il coordinamento delle iniziative rivolte all'informazione, alla formazione, all'assistenza e alla vigilanza dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi dì lavoro e all'emersione del lavoro irregolare
- il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sulla base dell'art. 3 della legge n.229/2003, sta elaborando un Testo Unico per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori - l'art. 24, comma 1 del D.Lgs. 626/94 (così come modificato dal successivo D.Lgs. 242/96) prevede che le Regioni e altri istituzioni ed organismi svolgano attività di informazione, consulenza e assistenza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro
- l'art. 10 comma 2 del D.Lgs. 494/96 e s.m.i, prevede che le Regioni e altre istituzioni ed organismi svolgano attività di formazione per coordinatori in materia di sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili
- l'art. 2, commi 2 e 3, del D.Lgs. n.195/2003 (modificativo del D.Lgs. n.626/94) prevede specifici corsi di formazione per la qualifica del Responsabile dei Servizi di Protezione e Prevenzione interni o esterni (RSPP) e l'Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione interni o esterni (ASPP) e rimanda ad un successivo provvedimento l'individuazione dei requisiti minimi

Considerato che tra gli obiettivi di una efficace programmazione di interventi rivolti alla sicurezza sui luoghi di lavoro vi sono:
- la riduzione del numero degli Infortuni e delle malattie professionali sui luoghi dì lavoro,
- il rafforzamento della cultura della prevenzione dei rischi con il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati
- la definizione di una politica organica e concertata a livello territoriale
- il perseguimento di una politica che consenta la qualità, la sicurezza e la legalità del lavoro
- l’emanazione della nuova legge regionale sulle opere pubbliche all’interno della quale vengono individuate regole finalizzate a garantire pienamente le condizioni di tutela dei lavoratori sotto il profilo contrattuale, contributivo e di sicurezza sul lavoro.

Preso atto della richiesta delle Organizzazioni Sindacali (Cgil - Cisl - Uil) di addivenire ad una specifica intesa diretta alla complessiva qualificazione del lavoro, della sicurezza e delle condizioni operative per lo svolgimento ottimale dei compiti di informazione, formazione, assistenza, vigilanza e controllo di competenza delle Uopsal, nonché alla adozione di procedure amministrative più efficaci e ad una migliore fruibilità dei servizi e delle informazioni, anche attraverso l'azione coordinata dei diversi enti e soggetti istituzionali che operano nei confronti dei lavoratori e delle imprese.
Tutto ciò premesso
Si conviene e si stipula quanto segue

Articolo 1 (Premesse)
1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente intesa.

Articolo 2 (Oggetto della intesa)
1. Con la presente intesa le parti firmatarie intendono disciplinare, nella piena distinzione dei ruoli e delle responsabilità che competono a ciascun soggetto, una attività di collaborazione e cooperazione reciproca nel settore della sicurezza del lavoro, onde programmare interventi finalizzati al rafforzamento delle attività di prevenzione dei rischi negli ambienti di lavoro e l'attuazione di iniziative di informazione, di formazione, promozione e monitoraggio dei fenomeni connessi alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
2. Le finalità e gli obiettivi specifici di cui al comma 1 vengono perseguite ed attuate dalla Regione Liguria sulla base di una istruttoria realizzata mediante forme di lavoro comune e l'adozione di specifici atti di regolazione degli impegni, di carattere tematico, prevedendo altresì, qualora se ne verifichi la necessità, la partecipazione, anche in ambito locale, di ulteriori soggetti.
3. La Regione e le OO.SS. si impegnano, con la stipula della presente intesa, a concertare azioni positive volte alla diffusione e al consolidamento della cultura della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Articolo 3 (Compiti delle parti)
1. Al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 2 le partì sottoscrittrici della presente intesa si impegnano, ognuno nel rispetto delle reciproche funzioni e competenze, a definire ed ad attuare, sul territorio regionale, il seguente programma di azione ed interventi, in particolare, dirette a:
a) promuovere la creazione di un sistema informativo organico ed utile a sistematizzare tutte le informazioni disponibili relativamente ai rischi e danni da lavoro mediante l'integrazione delle banche dati dei diversi soggetti interessati, anche sulla base delle intese già in atto, e mediante l'attivazione di specifiche indagini mirate, al fine di elaborare mappe di rischio e di realizzare un Osservatorio regionale, come strumento di analisi per monitorare la situazione degli infortuni e delle malattie professionali e per orientare efficacemente l'attività di prevenzione.
b) disciplinare con apposita normativa la concessione di contributi alle imprese al fine di migliorare la sicurezza nei luoghi di lavoro, fermo restando il principio che vieta espressamente la concessione di incentivi e/o contributi per attività finalizzate al mero rispetto delle leggi, anche prevedendo la possibilità di revoca di finanziamenti ed incentivi erogati a vario titolo dalla Regione a soggetti pubblici e privati in caso di mancato rispetto delle norme in materia contributiva, contrattuale, e di sicurezza sul lavoro, fissando a tal fine un quadro di certezza procedurale che consenta la verifica delle azioni intraprese
c) attuare iniziative mirate nei settori a maggiore rischio, come individuati nel PSSR 20032005, ivi comprese le strutture sanitarie,
d) avviare forme di collaborazione con la scuola, anche in conformità a quanto indicato dal PSSR 2003-2005, onde consentire la realizzazione dei relativi interventi formativi per contribuire alla crescita culturale in tema di salute e sicurezza ed avviare percorsi di sensibilizzazione e di educazione alla salute e sicurezza sul lavoro nell'ambito dell'istruzione scolastica e comunque in tutti i casi che riguardano l'ingresso nel mondo del lavoro
e) promuovere iniziative di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, al fine di accrescere la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro sul piano sociale;
f) promuovere, anche sulla base delle indicazioni delle parti sociali e dei soggetti interessati nonché in riferimento a quanto previsto al successivo punto 2, la realizzazione di percorsi di formazione continua rivolti in particolare:
- ai lavoratori;
- alle imprese;
- ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- ai responsabili dei servizi di prevenzione e sicurezza aziendale.
Sulla base di quanto definito a livello nazionale, verranno fissati parametri per la verifica della qualità e della efficacia della formazione e verranno individuati strumenti per la certificazione delle competenze di chi svolge attività di prevenzione e tutela della sicurezza e della salute sia all'interno delle imprese sia nella libera professione.
g) coordinare e programmare, anche nell'ambito delle iniziative volte all'emersione del lavoro sommerso ed irregolare, l'attività ispettiva, provvedendo alla definizione di piani annuali di monitoraggio e l'individuazione di ambiti di priorità per gli interventi di contrasto e vigilanza, a partire da quelli più a rischio e a quelli collegati a specifiche problematiche del lavoro (nuove nocività, precarizzazione, mobbing, fattori di discriminazione dei lavoratori quali il sesso, la condizione di immigrato, la disabilità) al fine di migliorare e rendere più efficace l'azione di sorveglianza, anche mediante opportune intese con i soggetti istituzionalmente preposti allo svolgimento di attività di supporto.
h) promuovere opportune intese con i soggetti coinvolti nella certificazione della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale, con particolare riferimento alle Casse edili, all’Inps e Inail, al fine di attuare e rendere più efficaci le procedure per l'attestazione tramite il DURC.
i) garantire la regolare operatività del Comitato regionale di Coordinamento ex art.27 del D.Lgs. 626/94.
Nell’ambito del Coordinamento la Regione assumerà iniziative finalizzate a stabilire specifiche e costanti modalità di confronto con le parti sociali.

2. La Regione si impegna, altresì, a:
a) Definire obiettivi regionali prioritari misurabili e verificabili per l’attività di vigilanza, controllo, assistenza, formazione ed informazione che il D.Lgs. 626/94 assegna alle Aziende sanitarie locali e, in particolare, alle Uopsal;
b) Favorire la condivisione delle migliori pratiche di lavoro, il riequilibrio delle risorse economiche assegnate nell’ambito di un complessivo aumento delle stesse, la formazione degli operatori, lo sviluppo del lavoro in rete;
c) Dare precise indicazioni alle aziende sanitarie affinché, nell’ambito delle loro attività per la sicurezza del lavoro, assicurino, attraverso i propri Servizi interni di Prevenzione, il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori, sia nelle fasi di programmazione delle attività sia nelle fasi operative;
d) Fissare precisi obiettivi ai Direttori generali delle Aziende sanitarie, in particolare ancorando la loro valutazione per il 2004 e per gli anni successivi, tenuto conto dei risultati delle attività 2002- 2003 (vedi tabelle allegate), alla capacità dell’azienda di:
- incrementare l’attività di vigilanza in ordine alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro assicurando l’aumento del numero complessivo delle unità controllate;
- realizzare l’informatizzazione dei servizi di prevenzione, anche al fine conseguire una valutazione globale del rischio per i lavoratori, in una prospettiva di integrazione con i sistemi informativi dell’Arpal e dell’IZS;
e) Rilevare, in accordo con le Aziende sanitarie, sulla base della contabilità analitica, le risorse attribuite all’Uopsal nonché le attività svolte dalle stesse unità operative nel corrente anno.
Il Budget assegnato alle predette Uopsal deve assicurare un’adeguata correlazione tra le risorse attribuite e gli obiettivi di incremento di attività di cui alla lettera d), ivi compreso il potenziamento degli organici.
f) Presentare una relazione annuale, entro il mese di aprile, comprendente l’insieme delle attività svolte dalla Regione e dalle Aziende sanitarie in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro e delle risorse impegnate.

Articolo 4 (Disposizioni particolari per l'edilizia)
1. In considerazione delle problematiche connesse alla particolare realtà dei lavori nell'edilizia si conviene di:
a) definire standard operativi (capitolati tipo, schemi di contratto ecc.), formativi e qualitativi adeguati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza nei cantieri pubblici e privati;
b) definire indirizzi interpretativi concernenti la materia della sicurezza sul lavoro nell'ambito della normativa in materia di appalti pubblici;
c) rendere operativo il DURC all’interno degli appalti pubblici e privati anche tramite intese locali con i soggetti coinvolti nella certificazione, con particolare riferimento alle Casse Edili, all’Inps e all’Inail, sulla base della convenzione nazionale per il rilascio del DURC sottoscritta in data 15 Aprile 2004, al fine di attuare e rendere più efficaci le procedure per l'attestazione della regolarità contributiva, previdenziale ed assistenziale;
d) introdurre nella normativa regionale sull’Osservatorio per gli appalti e le concessioni ed in quella relativa agli appalti di LL.PP. disposizioni particolari volte ad incrementare i livelli di sicurezza.

Articolo 5 (Risorse finanziarie)
1. La Regione, sulla base delle risorse disponibili a valere sui capitoli di bilancio di competenza delle Strutture interessate in materia, si impegna ad individuare i finanziamenti necessari nonché ad adottare i provvedimenti utili alla realizzazione delle iniziative previste nella presente Intesa.

Articolo 6 (Modalità e durata)
1. La Regione attiverà un tavolo di confronto permanente con le OOSS per la gestione ed il monitoraggio delle attività individuate nella presente intesa.
2. Lo stato di attuazione del protocollo sarà monitorato con verifiche semestrali, la prima delle quali avrà luogo entro Dicembre 2004.
3. La presente Intesa ha validità di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

Genova, data 27 luglio 2004