Cassazione Penale, Sez. 4, 15 dicembre 2016, n. 53326 - Videogioco pericoloso e morte per folgorazione di una bambina. Normativa antinfortunistica a tutela anche dei terzi
Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: PEZZELLA VINCENZO Data Udienza: 15/11/2016
"L'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti del lavoratore subordinato e dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività".
"Va aggiunto che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità, come nel caso che ci occupa, di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi (vedasi in proposito Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 dep. il 2008, Mantelli ed altro, Rv. 238959)."
Fatto
1. Con sentenza del 6 ottobre 2011 il Tribunale di Castrovillari riconosceva F.MC. -quale titolare dello stabilimento balneare Lido Stella Mans in Villapiana ed utilizzatrice del videogioco marca NAMCO Modello Cyber Cycles matricola 940070- e G.A. -quale soggetto tenuto alla manutenzione e proprietario del suindicato videogioco, in quanto titolare della ditta individuale MAX Game, titolare del relativo nulla osta e gestore di fatto della Royal Games s.r.l.- colpevoli del reato previsto e punito dagli artt. 40 co. 2, 113, 43, 61 co. 1 n.l, 589 co. 2 e 3 cod. pen., perché con plurime violazioni della normativa antinfortunistica, dettagliatamente indicate nella rubrica, provocavano la morte della bimba M.S., di quattro anni, la quale, venuta accidentalmente in contatto con la carcassa del videogioco sopra citato - in tensione per il distacco volontario mediante recisione di un cavo interno di alimentazione dovuto a precedenti ed inadeguati interventi di manutenzione- veniva percorsa da una elevatissima corrente di guasto e rimaneva, quindi, folgorata, tanto per il mancato funzionamento dell'impianto di messa a terra -che nel caso di specie non poteva operare in quanto il relativo cavo di collegamento all'Interno del videogioco era stato precedentemente reciso- quanto per la mancanza di un adeguato interruttore differenziale capace di rilevare l'anomalia ed interrompere il circuito elettrico, mettendolo in sicurezza, nonché del reato di lesioni personali in danno di M.M. che, nel tentativo di soccorrere la piccola M.S., veniva percorso da una forte scarica elettrica, riportando parestesie da elettrocuzione a carico degli arti superiori ed inferiore.
Il tribunale calabrese, esclusa l'aggravante di cui all'art. 61 co. 1 n. 3 cod. pen., condannava entrambi alla pena di anni due e mesi tre di reclusione e al risarcimento del danno subito dai congiunti della bimba deceduta.
2. La Corte di Appello di Catanzaro, sull'appello proposto dagli imputati, con sentenza del 22 dicembre 2014, dichiarava manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla difesa degli appellati e confermava la sentenza di primo grado, con condanna al pagamento delle ulteriori spese processuali, ognuno per la sua parte; con condanna, in solido tra gli imputati, alla rifusione, in favore delle costituite parti civili, delle spese del secondo grado di giudizio.
3. Avverso tale provvedimento hanno proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, con separati atti, F.MC. e G.A., deducendo:
• F.MC.
a. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. pen. lett. b): in particolar modo per quanto riguarda le cause di morte della piccola M.S. (4° motivo di appello) per palese ed erronea violazione dell'art. 116 D.Lgs. 271/89.
La corte di appello avrebbe respinto il motivo sull'incertezza delle cause di morte con argomentazione censurabile.
Nessun esame autoptico sarebbe stato operato sul corpo; il convincimento sulla causa di morte sarebbe stato fondato unicamente sulle dichiarazioni del primario dell'ospedale, il quale a suo volta avrebbe ricondotto il motivo della morte alla folgorazione esclusivamente per l'assenza di lesioni al capo della bambina.
b. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. pen. lett. b) e d): in particolar modo per quanto riguarda il rigetto della nomina di un collegio di periti, nonché dell'impossibilità per la difesa della F.MC. di essere assistita dal proprio consulente tecnico, con palese violazione del diritto di difesa e violazione ed erronea applicazione degli artt. 225, 228, 230 e 233 co. 1 bis cod. proc. pen.
Sul punto le motivazioni della sentenza non sarebbero condivisibili.
La nomina del perito rientra sicuramente nell'attività discrezionale del giudice, ma la complessità del caso, in materia molto complicata e di difficile comprensione, con problematiche uniche, avrebbe richiesto la necessità di assistenza tecnica volta all'utile ricerca della causa degli accadimenti e di eventuali responsabilità di correi.
Del resto vi sarebbe stata una palese contrapposizione degli esiti delle consulenze di accusa e difesa.
c. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. pen. lett. b): in particolar modo per quanto riguarda il rigetto del motivo di appello (2° motivo) afferente alla presunta irregolarità dell'impianto elettrico del Lido Stella Maris ed in riferimento anche al conferimento dell'incarico di messa a norma dell'impianto alla Termosud di G.R., ed inoltre alla produzione di documentazione afferente l'idoneità dell'impianto elettrico, così come la regolarità dell'impianto alle norme di legge e la non obbligatorietà di un progetto a norma della L. 46/90 con palese violazione ed erronea applicazione degli artt. 6 e 11 delle legge in epigrafe e dell'art. 4 del regolamento di attuazione della predetta legge.
La ricorrente deduce che la documentazione prodotta dalla difesa sulla regolarità dell'impianto elettrico avrebbe dovuto determinarne l'assoluzione.
La dichiarazione di conformità risalente al 1995, non denoterebbe la vetustà dell'impianto ma la conformità al dettato normativo in vigore all'epoca dell'accaduto.
Inoltre l'incendio avvenuto nel 2004 non avrebbe interessato la parte dello stabilimento interessata dagli impianti elettrici e nessun rifacimento dello stesso impianto vi sarebbe stato dopo il 1995.
La stessa dichiarazione del 2006 non rappresenterebbe novazione di docu-mentazione, ma sarebbe stata necessitata dall'esigenza di ottenere la revoca del sequestro disposto dall'autorità giudiziaria, in occasione del tragico evento. Sequestro, poi, mantenuto per la sola area giochi dello stabilimento balneare.
Inoltre la sentenza impugnata avrebbe sminuito il valore del certificato rilasciato dal Comune di Villapiana nel 2005, alla luce della regolarità delle certificazioni degli impianti, anche quelli elettrici.
In ultimo gli stabilimenti balneari non sarebbero soggetti all'obbligo di proget-tazione degli impianti elettrici.
Non vi sarebbe stata alcuna violazione dell'art. 7 della L.46/90, in quanto lo stabilimento era dotato di interruttore differenziale ad alta sensibilità.
d. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. pen. lett. b): in particolar modo per quanto riguarda l'irrogazione della pena e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, per palese violazione ed erronea applicazione degli artt. 62 e 62bis (in tema di mancata concessione delle attenuanti) e 163 e 164 cod. pen. (in tema di sospensione condizionale della pena).
Non sarebbe stato riconosciuto alcun tipo di attenuante o beneficio, in favore dell'imputata nonostante la sua condotta non possa essere paragonata a quella del correo che recideva il cavo di messa a terra del video gioco.
Si sostiene che la F.MC. non potesse essere a conoscenza della condotta del correo ed è stata chiamata a rispondere del reato in via indiretta per la propria posizione di legale rappresentante. Se anche vi fossero profili di corresponsabilità con il coimputato, dunque, le loro posizioni non potrebbero essere equiparate. La F.MC. avrebbe meritato l'assoluzione, o, in ogni caso, una drastica riduzione di pena. Avrebbero dovuto essere concesse le attenuanti prevalenti sulle aggravanti. Anche la mancata concessione della sospensione sarebbe erronea, in quanto i precedenti sarebbero contravvenzioni relative all'attività amministrativa del lido e molto datate. La F.MC. non è delinquente abituale, professionale e per tendenza e non è mai stata sottoposta a misure di sicurezza. Vi sarebbe perciò la certezza, proprio per il tipo di reato, della impossibilità di delinquere in futuro.
e. Inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 606 cod. pen. lett. b): in particolar modo per quanto riguarda l'aggravante della violazione della normativa antinfortunistica, per palese violazione degli artt. 40 comma 1 cod. pen. nonché dell'art. 2 D.lgs. 81/2008.
L'aggravante sarebbe stata erroneamente applicata in quanto non si tratta di un evento verificatosi in ambiente di lavoro.
Le argomentazioni utilizzate per l'estensione dell'aggravante, per analogia, dal correo alla Ferrara, non sarebbero condivisibili. La ricorrente - si sostiene- non può venire considerata, ai sensi dell'art. 2 D.lgs. 81/2008, datore di lavoro.
In ricorso si reiterano, infine, le doglianze espresse in appello sull'illegittimità costituzionale dell'art. 157 comma 6° cod. pen. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione per l'omicidio colposo aggravato previsto e punito dall'art. 589 comma 2° cod. pen. è raddoppiato in quanto lesivo dell'art. 3 della Costituzione. Sul punto la ricorrente si riporta ai motivi contenuti nella memoria in atti.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con ogni conse-guenza di legge e con annullamento anche di ogni statuizione civile scaturita dalla sentenza.
• G.A.
a. Inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett. e cod. proc. pen.).
Il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio di appello per violazione dell'art. 420ter cod. proc. pen. e per mancanza di congrua e logica motivazione in relazione al mancato accoglimento dell'istanza di differimento dell'udienza di audizione dei testi a discarico rigettata dal Tribunale con motivazione ritenuta congrua e corretta dalla corte di appello.
L'istanza sarebbe stata rigettata sul presupposto che la patologia certificata "epigastralgia" non avrebbe determinato un impedimento assoluto non superabile attraverso adeguata terapia farmacologica, mentre nella realtà il tipo di patologia certificata impedirebbe di svolgere finanche le quotidiane occupazioni.
L'interpretazione restrittiva, data dell'art. 420ter, che prevede ai fini della de-claratoria della legittimità dell'impedimento che la malattia metta in pericolo la salute, finirebbe per ledere gravemente il diritto di difesa dell'imputato.
b. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett. e).
Il rigetto dei motivi di gravame proposti dal G.A. sarebbe motivato in maniera illogica e contraddittoria. La responsabilità dell'imputato, semplice noleggiatore di apparecchiature destinate al gioco di ragazzi di età superiore ai 12 anni, sarebbe fondata su un presunto obbligo di manutenzione della macchina, ricavato erroneamente dai giudici del gravame dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato.
La corte di appello sarebbe incorsa nella violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, ricostruendo la responsabilità del G.A. in termini del tutto nuovi e diversi rispetto a quelli oggetto del capo di imputazione, dando per dimostrati fatti non dimostrati o addirittura smentiti dalle risultanze istruttorie.
I motivi di appello contestavano l'applicabilità delle norme sulle cautele antinfortunistiche e in particolare degli arti. 276 e 271 DPR 547/55 all'attività svolta dal G.A., nonché l'esistenza di obblighi di garanzia a carico dello stesso imputato, non essendo né proprietario, né installatore di impianti elettrici ad alta e media tensione, ma soltanto noleggiatore di videogiochi.
La corte di appello, su tali contestazioni, piuttosto che spiegare da quali ragioni discendeva la ritenuta responsabilità, spostava il ragionamento sull'esistenza di altri obblighi non contestati nel capo di imputazione. La responsabilità - ci si duole- sarebbe stata ritenuta a titolo di cooperazione colposa non perché non fosse stata osservata la normativa dettata per gli impianti elettrici, ma per non avere rilevato che altri (il titolare del lido e dell'impianto elettrico) non osservassero tali norme, nonostante tra i soggetti non vi fosse alcun collegamento se non quello conseguente al temporaneo noleggio di videogiochi.
Si sostiene che il G.A. non aveva nessun potere di controllo sull'attività e violazioni poste in essere nello stabilimento balneare. Sarebbe stato ricavato un obbligo di garanzia sul videogioco, previste da norme riguardanti solo gli impianti elettrici sul presupposto di un confuso concetto di manutenzione dei videogiochi.
Il ricorrente precisa che la manutenzione tenuta dall'imputato riguardava solo la pulizia esterna e lo scassettamento, mentre il controllo della messa a terra veniva fatto con un tester di cui, pur in assistenza di obblighi di legge, prudenzialmente si era munito. Si sostiene che l'imputato non avrebbe mai potuto fare controlli alle parti elettriche interne della macchina, né che vi fossero obblighi normativi in tal senso.
Il G.A. non poteva prevedere e prevenire la recisione del filo di messa a terra, una volta consegnata la macchina che per tutta la durata del noleggio rimaneva in custodia di terzi e al di fuori della sua sfera di controllo.
Anche il consulente L. ha affermato che non è possibile stabilire se la macchina è scollegata alla messa a terra, a meno che non si faccia una prova.
Inoltre non sarebbe possibile stabilire quando sia avvenuta la recisione del cavo ed a opera di chi.
L'unico contratto esistente per la manutenzione dei videogiochi era tra la F.MC. e F.G., relativo solo agli apparecchi di cui al comma 6 del TULPS, mentre per i videogiochi forniti dal G.A. non vi era alcun contratto di manutenzione. Inoltre al G.A. non vennero mai segnalati gli episodi verificatisi nei giorni precedenti l'incidente, in cui dei bambini avevano preso la corrente segnalandolo al gestore del lido ed alla moglie F.MC.. Tutti gli altri videogiochi avevano la messa terra.
c. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett.e).
Il ricorrente eccepisce che la causa della morte della bambina sarebbe derivata dalla scarsa sensibilità del salvavita che impediva l'immediata attivazione delle misure di sicurezza e determinava il decesso.
Inoltre la sentenza non avrebbe tenuto del conto che chiunque poteva aver manomesso il videogioco.
In ogni caso essendo acclarato che l'adozione di un interruttore differenziale adeguato avrebbe impedito la morte per folgorazione, in quanto la scossa sarebbe stata tale da causare danni molto probabilmente reversibili, nel caso di specie non doveva applicarsi il principio di equivalenza delle cause.
d. Mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett.e).
L'erronea applicazione del principio di equivalenza delle cause avrebbe comportato anche un erronea determinazione delle pene irrogate agli imputati, essendo la commisurazione della pena determinata dal paritario grado di responsabilità certamente non configurabile.
Il G.A. è stato coinvolto suo malgrado nel processo di omicidio colposo solo per aver noleggiato l'apparecchiatura.
e. Inosservanza o erronea applicazione della legge penale (art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen.) mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato (art. 606 comma 1 lett.e).
La sentenza ha ritenuto infondato il gravame anche in relazione all'applicabilità della circostanza aggravante. La normativa antifortunistica - si sostiene- non era applicabile nei confronti del G.A. che nessun ruolo aveva nello stabilimento balneare, pertanto la circostanza non è applicabile. L'avvenuta applicazione ha determinato, invece, un trattamento deteriore non solo in termini di pena ma anche in relazione ai tempi di prescrizione, in quanto per la circostanza è applicabile un termine di gran lunga superiore alla fattispecie semplice prevista dall'art. 589 comma 1.
La sentenza impugnata ha ritenuto inoltre infondata la questione di legittimità proposta da entrambi i ricorrenti, che viene reiterata.
Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza Impugnata con o senza rinvio.
Diritto
1. I motivi sopra illustrati sono tutti infondati e, pertanto, i proposti ricorsi vanno rigettati.
2. Rileva il Collegio che si tratta, in gran parte, delle medesime doglianze già proposte alla corte di appello e su cui i giudici del gravame del merito hanno offerto una motivazione ampia, logica e congrua oltre che corretta in punto di diritto con cui gli odierni ricorsi, in concreto, non si confrontano.
La Corte territoriale, in primo luogo, dà conto delle motivazioni per cui, già in quella sede, aveva confutato le doglianze relative ad una presunta incertezza sulle cause della morte della bimba, in virtù dell'evidenza fattuale per cui la bambina per alcuni minuti venne attraversata e folgorata da una scossa elettrica, morendo sul colpo, mentre fino a qualche attimo prima non aveva alcuna evenienza che inducesse a ritenerla vittima di una qualsivoglia patologia. E poi in ragione di quanto emerso attraverso la testimonianza del primario dell'unità operativa di pronto soccorso (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata).
A fronte di ciò, viene riproposta a questa Corte la questione dell'assenza di un'autopsia, come si trattasse dell'unico strumento di prova legale per accertare le circostanze che possano avere portato alla morte, senza peraltro nemmeno indicare, fosse anche in maniera meramente assertiva, una possibile causa di morte alternativa.
Successivamente, il giudice del gravame del merito dedica ampio spazio all'esame tecnico di quelle che sono state le cause della folgorazione, e dunque della morte, come accertate nel giudizio di primo grado; in particolar modo ci si sofferma sul fatto che mancava un cavo di messa a terra nella macchina e vi era un interruttore differenziale tarato a 300 milliampere.
Le due cause sono state evidentemente concorrenti e pertanto l'una non esclude l'altra (vedasi sul punto pag. 8 della sentenza impugnata).
La Corte del merito ricorda che tutti i consulenti del primo grado sono stati concordi nel riconoscere che il cavo di terra risultava essere stato reciso in sede di manutenzione per superare un difetto di funzionamento del videogioco. E i giudici del gravame del merito danno conto nel corpo della motivazione che già questo esclude la mancanza di responsabilità del manutentore, il quale o è stato direttamente lui a compiere tale operazione o comunque non se n'è accorto, così come non si è accorto del differenziale, il cosiddetto "salvavita", tarato malamente.
3. La Corte catanzarese evidenzia con motivazione assolutamente logica come siano state la negligenza, l'interesse e l'imprudenza di entrambi gli odierni ricorrenti a contribuire parimenti - e da qui anche la coerente decisione di riservare loro il medesimo trattamento sanzionatorio- al verificarsi dell'evento mortale, in quanto entrambi, ognuno per il suo ambito, non ha ottemperato all'obbligo di impedire che le macchine e i loro impianti elettrici costituissero una fonte di pericolo per gli utenti, così dando vita a cause colpose indipendenti il cui concorso ha provocato la folgorazione la morte della piccola.
Va rilevato, quanto alla posizione di garanzia della F.MC., che la stessa ha ammesso, nel corso del giudizio, di avere omesso di dare corso ad alcuna verifica del videogioco in questione. E solo successivamente all'incidente, eloquentemente, si attivò per regolarizzare la conformità dell'impianto elettrico.
Quanto al G.A., la tesi ancora oggi sostenuta di essere un mero manutentore e anche di altri apparecchi, cozza con le dichiarazioni che egli stesso ebbe a rendere nel corso dell'interrogatorio di essere proprietario e manutentore del videogioco. Egli doveva, dunque, non solo consegnare delle macchine esattamente funzionanti e sicure, ma doveva anche garantire che rimanessero tali.
È lui stesso, infatti, che, come si ricorda nel provvedimento impugnato, che ebbe a riferire che si occupava della manutenzione dei videogiochi (in proposito viene richiamato quanto ben illustrato dal giudice di primo grado alle pagg. 20 e 21 della propria pronuncia: "G.A. (cfr. verbale fonotrascritto dell'udienza celebrata il 5 maggio 2010) ha dichiarato di occuparsi di attività di noleggio di videogiochi in qualità di titolare della ditta individuale Max Games, intestata al cognato F.G., in virtù di contratto di sublocazione stipulato tra le due i società (cfr. contratto di sublocazione intervenuto in data i ottobre 2004, prodotto dalla pubblica accusa). G.A. ha inizialmente puntualizzato che la propria ditta si occupa di noleggio di videogiochi per ragazzi e da intrattenimento mentre la ditta intestata al cognato F.G. gestisce e noleggia apparecchi rientranti nella categoria contemplata dal comma 6 dell'art. 110 TULPS, vale a dire le cosiddette slot machines il cui utilizzo viene autorizzato con nulla osta dallo Stato; [ ... ]. Con riferimento ai videogioco denominato Namco Cyber Cycles con matricola n. 940070, G.A. ha dichiarato di esserne proprietario, di averlo acquistato di seconda mano e che la manutenzione del predetto congegno elettronico (installato presso II lido Stella Maris) era curata da lui personalmente, salvo modesti interventi di natura ordinaria (quali sblocco di gettoniere intasate o pulizia) che venivano delegati alla società Royal Games; [ ... ]. Riferendosi invece alla manutenzione straordinaria dei propri videogiochi, l'imputato ha raccontato che la stessa veniva eseguita da lui personalmente nel casi in cui la stessa fosse eseguibile in azienda oppure tramite invio della scheda madre presso la SO.GE.MA, ditta che si dedicava appunto a tale tipo di riparazione. Quanto all'eventuale monitoraggio degli interventi manutentivi effettuati sui singoli apparecchi elettronici appartenenti ai G.A., questi ha dichiarato di non aver mai tenuto un registro di annotazione dei singoli interventi realizzati sui congegni, affermando che nessuna previsione legale lo obbligava in tal senso. L'imputato ha dichiarato, con esplicito riferimento al videogioco di cui al capo di imputazione, che nel momento in cui il Namco Cyber Cydes ebbe ad essere installato presso lo stabilimento balneare di proprietà della signora F.MC. (nel mese di giugno 2006) vennero effettuati i routinari controlli circa l'impianto di messa a terra e la pulizia esterna della macchina e che di questa attività prodromica fu lui stesso ad occuparsi unitamente al proprio dipendente M.G.. In ordine al regolare funzionamento delle parti elettriche interne del videogioco, G.A. si è detto convinto che la macchina non avesse alcun problema di sorta e ha aggiunto che la proprietaria della Stella Maris non ebbe a segnalargli alcuna anomalia attinente al funzionamento della stessa».
4. Nel provvedimento impugnato vengono puntualmente disattese le doglianze oggi riproposte circa la mancata nomina di un collegio di periti e, di fatto, quella secondo cui il primo giudice avrebbe impedito alla difesa di essere assistita dal proprio consulente tecnico, e che in ogni caso non avrebbe tenuto in alcun conto le considerazioni di quest'ultimo.
La Corte territoriale rileva che tutte tre le censure sono infondate perché, diversamente da quanto affermato, il primo giudice ha dato atto di tutte le argomentazioni esposte dai vari consulenti, ritenendo, condivisibilmente attività discrezionale propria quella di valutare se nel caso di specie occorresse la nomina di un perito. I giudici del gravame del merito rispondono in maniera compiuta anche all'eccezione di violazione del diritto di difesa, evidenziando come la stessa fosse (e permane) assolutamente generica, non apparendo ben chiaro in che maniera il giudice avrebbe impedito al difensore di essere assistito da proprio consulente, tenendo presente che l'assistenza tecnica si traduce in un affiancamento e non in una sostituzione dell'avvocato.
Ampia e congrua appare anche la disamina della documentazione prodotta dalla F.MC.. E sul punto non va trascurato come la difesa evidenzi che la documentazione postuma dimostra, al contrario di quanto voluto dalla difesa, che alla data dell'evento lo stabilimento balneare mancava di un certificato di conformità e del progetto ad esso allegato per come esattamente rilevato dal giudice.
Corretta è anche l'affermazione che a nulla rileva che nel luglio 2005 il Comune di Villapiana avesse rilasciato il certificato di agibilità, che non riguarda gli impianti elettrici e non presuppone alcun controllo degli stessi.
5. La Corte territoriale opera un'attenta disamina anche della questione riguardante la conformità a legge dell'interruttore differenziale e della sussistenza della aggravante della violazione della normativa antinfortunistica asseritamente afferente ai soli ambienti di lavoro ed ai lavoratori.
Corretto, sul punto, è il rilievo che l'imprenditore assume una posizione di garanzia in ordine alla sicurezza degli impianti non solo nei confronti del lavoratore subordinato e dei soggetti a questi equiparati, ma altresì nei riguardi tutti coloro che possono comunque venire a contatto o trovarsi ad operare nell'area della loro operatività (in tal senso viene richiamata conferentemente la pronuncia di questa Sez. 4, n. 10842 del 7/2/2008, Caturano ed altro, Rv. 239402).
Va aggiunto che il datore di lavoro ha l'obbligo di garantire la sicurezza dell'ambiente di lavoro e dunque anche quello di accertarsi che i macchinari messi a disposizione dei lavoratori siano sicuri ed idonei all'uso, rispondendo in caso di omessa verifica dei danni subiti da questi ultimi per il loro cattivo funzionamento e ciò a prescindere dalla eventuale configurabilità, come nel caso che ci occupa, di autonome concorrenti responsabilità nei confronti del fabbricante o del fornitore dei macchinari stessi (vedasi in proposito Sez. 4, n. 6280 del 11/12/2007 dep. il 2008, Mantelli ed altro, Rv. 238959).
Argomentatamente i giudici del gravame del merito hanno risposto alle doglianze oggi riproposte evidenziando come, nel caso che ci occupa, la normativa antinfortunistica violata da entrambi gli imputati, proprio per la peculiarità dell'attività da loro prestata, deve intendersi diretta proprio alla tutela sia dei lavoratori sia alle persone che, necessariamente, per il tipo di attività destinata all'utenza indiscriminata, vengono a contatto e con le macchine elettriche e con gli impianti elettrici. Tanto vale sia per l'attività del G.A., dovendosi pensare che la messa a terra tutela anche, ad esempio, il lavoratore che svuota la gettoniera, venendo a contatto con le parti metalliche, oltre che, ovviamente, l’utente che va a giocare con il videogioco; sia per l'attività della F.MC., il cui stabilimento e gli impianti elettrici devono essere a norma di legge sia per tutelare i lavoratori impiegati nel lido e sia i clienti dello stesso.
6. Ampiamente già esaminate e logicamente confutate sono anche le doglianze oggi riproposte dal G.A. sia per quanto riguarda il mancato rinvio per l'epigastralgia certificata all'imputato.
La Corte rileva che il giudice di primo grado ha correttamente argomentato il diniego della richiesta di rinvio, non reputando la patologia sofferta "assolutamente capace di impedire la partecipazione dell'imputato'' all’udienza. Peraltro, viene logicamente evidenziato in sentenza come l'udienza in questione fosse stata dedicata all'audizione dei testimoni chiamati a discarico dallo stesso G.A., cosicché da essa non pare essere derivato alcun pregiudizio sul piano difensivo e sul piano sostanziale.
La pronuncia, appare in linea con la giurisprudenza più recente di questa Corte di legittimità in materia di impedimento per motivi di salute dedotti dall'imputato.
Nel 2005 - com'è noto- le Sezioni Unite di questa Corte hanno fissato il principio che, in tema di impedimento a comparire dell'imputato, il giudice, nel disattendere un certificato medico ai fini della dichiarazione di contumacia, deve attenersi alla natura dell'infermità e valutarne il carattere impeditivo, potendo pervenire ad un giudizio negativo circa l'assoluta impossibilità a comparire solo disattendendo, con adeguata valutazione del referto, la rilevanza della patologia da cui si afferma colpito l'imputato (così Sez. Un. n. 36635 del 27/9/2005, gagliardi, Rv. 231810 in un caso in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato la contumacia deH'imputato, sul presupposto che il certificato prodotto, attestante uno stato febbrile con temperatura superiore a 39 gradi, faceva riferimento al giorno precedente a quello dell'udienza e in esso non era indicato il domicilio per l'eventuale visita di controllo, osservando da un lato come i normali presidi terapeutici non sempre possono ridurre la temperatura corporea in ventiquattro ore e dall'altro che, in mancanza di indicazioni contrarie, la visita di controllo andata disposta al domicilio dell'imputato).
Nell'alveo di quella pronuncia si è poi recentemente precisato che il giudice di merito può ritenere l'insussistenza dell'impedimento a comparire dell'imputato, dedotto mediante l'allegazione di certificato medico, anche indipendentemente da una verifica fiscale e facendo ricorso a nozioni di comune esperienza idonee a valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute (così sez. 5, n. 44369 del 29/4/2015, Romano, Rv. 265819 e Sez. 6, n. 36636 del 3/6/2014, F., Rv. 260814, che hanno in entrambi i casi ritenuto corrette la decisioni dei giudici di merito che avevano escluso la sussistenza dell'impedimento a comparire degli imputati, che avevano addotto di essere affetti da "lombosciatalgia", evidenziando che tale patologia non costituisce un impedimento assoluto a comparire, in quanto fronteggiabile con medicinali e non ostativa al trasporto con mezzi adeguati, oltre che non idonea a determinare una incapacità di stare in giudizio ex art. 70 cod. proc. pen. ; conf. sez. 6, n. 4284 del 10/1/2013, G., Rv. 254896). In altra pronuncia, di qualche anno precedente, è stato ritenuto legittimo il provvedimento con cui il giudice di merito non aveva accolto una richiesta di rinvio per impedimento a comparire dell'imputato, documentato da un certificato medico che si limitava ad attestare l'infermità (nella specie, faringotracheite) con esiti febbrili e la prognosi, senza indicare il grado della febbre, essenziale alla valutazione della fondatezza, serietà e gravità dell'impedimento (Sez. 6, n. 20811 del 12/5/2010, S., Rv. 247348).
Va dunque qui riaffermato il principio che in tema di impedimento a comparire per motivi di salute addotti dall'imputato, compete al giudice (che a tal fine, indit5r4pendentemente da una verifica fiscale, può fare riferimento anche a nozioni di comune esperienza) valutare l'impossibilità del soggetto portatore della prospettata patologia di essere presente in giudizio, se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute.
7. La Corte dà anche atto in maniera completa della dosimetria della pena e della motivazione preclusiva al riconoscimento a F.MC. delle circostanze attenuanti generiche.
Con riguardo a tale diniego, e alla dosimetria della pena, i giudici del gravame del merito danno atto di condividere l'opzione del primo giudice che ha valutato negativamente, tenuto conto di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen., soprattutto l'elevato grado di colpa ravvisabile nelle condotte descritte disvelato dalla macroscopicità delle violazioni (per le quali, viene ricordato, i tecnici escussi nel corso dell'istruttoria dibattimentale, hanno utilizzato aggettivazioni quali "pressa- pochistiche", "sciagurate").
Viene anche evidenziato che, diversamente da quanto asserito nell'atto di appello, la F.MC. non è incensurata, essendo gravata da quattro pregiudizi. La doglianza proposta sul punto si palesa peraltro generica in quanto la ricorrente non indica l'elemento in ipotesi non valutato o mal valutato, mentre la corte territoriale ha valorizzato, a fondamento del diniego, i due elementi sopra ricordati.
Va rilevato in proposito che ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche, come più volte ribadito da questa Corte, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così sez. 3, n. 23055 del 23.4.2013, Banic e altro, rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo negativo comportamento processuale).
8. Ampio spazio viene dedicato infine alla motivazione della sentenza relativamente alla dichiarazione di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale oggi riproposta tout court, senza in alcun modo confrontarsi con la risposta fornita nella sentenza impugnata, che appare assolutamente logica e corretta in punto di diritto.
Peraltro, anche in questa sede la denuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 157 comma sesto cod. pen. nella parte in cui prevede che il termine di prescrizione del reato di omicidio colposo aggravato previsto e punito dall'art. 589 comma secondo cod. pen. è raddoppiato, in quanto sarebbe lesivo dell'art.3 della Costituzione si palesa estremamente generica.
Viene sostenuto che il raddoppio del termine di prescrizione sarebbe irragionevole e irrazionale, ma non si precisa quali sarebbero le altre norme o gli altri titoli di reato omologhi avuto riguardo ai quali si avrebbe disparità di trattamento, di fatto limitandosi a censurare la scelta legislativa e chiedendo, dunque, di richiedere alla Consulta un inammissibile sindacato sulle scelte del legislatore.
Condivisibilmente, sul punto, nel provvedimento impugnato, si evidenzia come non possa tenersi in alcun conto la soggettiva valutazione difensiva secondo cui la violazione del principio di uguaglianza risiederebbe nella previsione per cui l'omicidio colposo aggravato dalla violazione della normativa antinfortunistica avrebbe un termine di prescrizione più lungo del più grave reato di concussione. Evidenziano, infatti, i giudici del gravame del merito, che la stessa sentenza n. 143 del 2014 della Corte Costituzionale, allegata dalle difese, spiega che "l'esigenza di rispetto della discrezionalità amministrativa impedisce di sindacare la previsione di termini diversi per reati fra loro eterogenei quanto a bene giuridico protetto, condotta ed evento". E nel caso che ci occupa l'evidente diversità di bene giuridico protetto tra l'omicidio colposo (la persona) e la concussione (la Pubblica Amministrazione), invalida ogni possibilità di sindacato costituzionale dell'art. 157 comma sesto cod. pen.
La correttezza di tale notazione - rileva ancora condivisibilmente il provvedimento impugnato- è confermata dallo stesso decisum della sentenza 143/2014 con cui è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 157 sesto comma del codice penale perché, con riguardo all'incendio colposo, prevedeva termini di prescrizione più lunghi rispetto all'incendio doloso, con la conseguenza che il reato colposo aveva un trattamento sanzionatorio più gravoso rispetto all'identica fattispecie, più grave, perché commessa con dolo.
Anche in questa sede, pertanto, va ribadita la declaratoria di manifesta infondatezza della proposta questione.
9. Al rigetto dei ricorsi consegue ex lege la condanna delle parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione alle costituite parti civili delle spese di assistenza e di rappresentanza in questo grado liquidate nella somma complessiva di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese di giudizio delle parti civili che liquida in cinquemila euro, oltre accessori come per legge.
Dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di costituzionalità.
Così deciso in Roma il 15 novembre 2016