Tipologia: Contratto Integrativo Inter-Provinciale di lavoro
Data firma: 17 marzo 2008
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Unione Interprovinciale Agricoltori, ColDiretti, Cia e Flai-Cgil, Fai-Cisl, Uila-Uil
Settori: Agroindusriale, Agricoltura ecc. Como-Lecco
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Parte prima Operai agricoli e florovivaisti
Decorrenza e durata del contratto
Art. 1 Definizione
Art. 2 Assunzione
Art. 3 Contratto individuale
Art. 4 Classificazione operai agricoli
Art. 5 Classificazione operai florovivaisti
Art. 6 Orario di lavoro
Art. 7 Orario di lavoro aziende agricole
Art. 8 Orario di lavoro aziende florovivaistiche
Art. 9 Riposo settimanale
Art. 10 Ferie festività permessi
Art. 11 Interruzione recuperi
Art. 12 Retribuzione
Art. 13 Modalità di pagamento retribuzioni
Art. 14 Rimborso operai agricoli
Art. 15 Diaria operai florovivaisti
Art. 16 Permessi per corsi di recupero scolastici
Art. 17 Trattamento malattia infortunio
Art. 18 Contributo di assistenza contrattuale
Art. 19 Osservatorio
Art. 20 Organizzazione del lavoro
Art. 21 Disciplina licenziamenti individuali
Art. 22 Preavviso risoluzione rapporto di lavoro
Art. 23 Dimissioni per giusta causa
Art. 24 Norme disciplinari
Art. 25 Commissione provinciale
Art. 26 Scatti di anzianità
Art. 27 Condizioni di lavoro
Art. 28 Periodo di prova
Art. 29 Ferie
Art. 30 Permessi straordinari
Art. 31 Lavoro straordinario festivo notturno operai agricoli
  Art. 32 Lavoro straordinario festivo notturno operai florovivaisti
Art. 33 Tredicesima mensilità
Art. 34 Quattordicesima mensilità
Art. 35 Trattamento di fine rapporto
Parte seconda Giardinieri e custodi
Premessa
Decorrenza e durata del contratto
Art. 1 Oggetto del contratto
Art. 2 Categorie dei lavoratori
Art. 3 Assunzione
Art. 4 Risoluzione del rapporto
Art. 5 Qualifiche e mansioni
Art. 6 Periodo di prova
Art. 7 Orario di lavoro
Art. 8 Lavoro straordinario festivo notturno
Art. 9 Riposo settimanale
Art. 10 Giorni festivi
Art. 11 Elementi che costituiscono la retribuzione
Art. 12 Ferie
Art. 13 Tredicesima mensilità
Art. 14 Quattordicesima mensilità
Art. 15 Scatti di anzianità
Art. 16 Malattia ed infortunio
Art. 17 Assicurazioni sociali
Art. 18 Congedo matrimoniale
Art. 19 Chiamata alle armi
Art. 20 Norme generali
Art. 21 Norme disciplinari
Art. 22 Trattamento di fine rapporto
Art. 23 Note particolari per il giardiniere custode
Art. 24 Doveri del giardiniere
Art. 25 Contributo di assistenza contrattuale
Art. 26 Osservatorio

Contratto Integrativo Inter-Provinciale di lavoro del CCNL del 06-07-2006 per gli Operai dipendenti dalle Aziende Agricole, agrituristiche, Avicole, Cunicole e dalle Aziende Florovivaistiche della Provincia di Como e Lecco.

Parte prima Operai agricoli e florovivaisti contratto integrativo interprovinciale.
Il giorno 17-03-2008 presso la sede dell'Unione Interprovinciale Agricoltori di Como e Lecco si sono concluse le trattative per il rinnovo del contratto integrativo interprovinciale per operai agricoltori e florovivaisti e del contratto collettivo interprovinciale per operai agricoli giardinieri e giardinieri custodi, tra l’Unione Interprovinciale Agricoltori […], la Federazione Inter-Provinciale Coltivatori Diretti […], la Confederazione Italiana Agricoltori […], la Flai - Cgil di Como e Lecco […], la Fai - Cisl di Como e Lecco […], la Uila - Uil di Como e Lecco […]

Art. 1 - Definizione degli operai agricoli e florovivaisti
Vale quanto stabilito dagli articoli 18-19 del CCNL.

Art. 6 - Orario di lavoro
L'orario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanali, pari a 6.30 ore giornaliere e 169 mensili.

Art. 7 - Orario di lavoro nelle aziende agricole
Vale la norma dell'Art. 30 del CCNL.
Fermo restando l'Art. 30 del CCNL, la ripartizione dell'orario di lavoro settimanale, tenuto conto delle esigenze aziendali e previo accordo tra rappresentanti sindacali aziendali dove presenti e azienda, potrà essere prevista in cinque giorni e mezzo.
Si considera "lavoro notturno" quello eseguito dalle ore 20.00 alle ore 6.00. A fronte delle particolari condizioni geografiche e climatiche della nostra Provincia si concorda: che per un periodo massimo di 90 giorni lavorativi all'anno è possibile aumentare l'orario di lavoro normale di un'ora al giorno. Tale aumento dovrà essere compensato con pari riduzione dell'orario normale di lavoro in altro periodo dell'anno. I lavoratori interessati percepiranno la retribuzione relativa all'orario contrattuale normale (39 ore settimanali) sia nel periodo di superamento che in quello di corrispondente riduzione dell'orario contrattuale.
Nel caso d'inizio o di cessazione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno si dovrà effettuare la compensazione in denaro del lavoro prestato in più o in meno, rispetto a quello normale di 39 ore settimanale.

Art. 8 - Orario di lavoro delle aziende florovivaistiche
L'orario ordinario di lavoro è stabilito in 39 ore settimanale (169 mensili) per tutto l'anno e potrà essere così ripartito:
□ 39 ore settimanali su cinque giorni corrispondenti ad un orario normale giornaliero di 8 ore (di cui uno di 7 ore)
□ 39 ore settimanali in cui cinque giorni e mezzo corrispondenti ad un orario giornaliero normale di cinque giorni a 7 ore e per il sabato di 4 ore, lasciando libero il pomeriggio.
Nelle aziende o settori di aziende dove viene applicata la prima soluzione, le parti s'impegnano qualora le esigenze aziendali lo richiedano a individuare le possibili soluzioni organizzative per applicare la seconda soluzione.
L'attuale alternativa dell'orario di lavoro di cui sopra sarà collegata alle esigenze tecniche e produttive aziendali.
Nel periodo di più intenso lavoro, e comunque per non più di tre mesi, l'orario giornaliero potrà essere maggiorato di 1 ora, tale aumento potrà essere compensato con pari riduzione per un ugual periodo durante l'anno, i lavoratori interessati percepiranno nei due periodi la stessa paga contrattuale (39 ore settimanali) con conguaglio in caso di cessazione del rapporto di lavoro. Le aziende allo scopo di salvaguardare la salute degli operai addetti ai lavori riconosciuti nocivi, limiteranno la prestazione a 4 ore giornaliere degli operai adibiti a tali lavori e concederanno agli stessi 2 ore e venti minuti di interruzione retribuita.
Il rimanente periodo per completare l'orario giornaliero verrà impiegato in altri normale lavori dell'azienda.
Nota verbale: con l'attuale normativa le parti si danno atto che non intendono facilitare attività di concorrenza nei confronti delle aziende da parte dei dipendenti, sotto qualsiasi forma venga attuata.

Art. 9 - Operai (riposo settimanale)
Ai lavoratori addetti al governo e cura del bestiame, alla mungitura, alla sorveglianza notturna della stalla nonché alla raccolta dei prodotti, fermo restando il diritto al riposo settimanale coincidente possibilmente con la domenica. Nell'impossibilità del riposo domenicale, l'azienda dovrà concedere il riposo in un altro giorno della settimana prevedendo eventuali rotazioni di orario di lavoro all'interno dell'azienda stessa, da concordarsi tra le parti. Qualora il lavoratore non possa godere di tutto o di parte del riposo settimanale, avrà diritto alla retribuzione delle sole ore lavorative nelle giornate di riposo maggiorate del 140%.
Nelle aziende florovivaistiche le eventuali ore di lavoro effettuate nel giorno di riposo settimanale festivo a causa di inderogabili esigenze aziendali verranno retribuite con una maggioranza del 50%.

Art. 11 - Interruzione, recuperi
[…]
Qualora per causa di intemperie non fosse possibile completare l'orario giornaliero normale degli addetti ai lavori dei campi a tempo indeterminato, il datore di lavoro può recuperare il tempo perduto elevando la durata delle giornate successive sino al limite di due ore giornaliere e 12 ore settimanali senza dar luogo a remunerazione, e comunque entro 15 giorni dal verificarsi degli eventi vengono integralmente richiamati gli articoli 40, 41 del CCNL.
Le giornate non iniziate non devono essere considerate giornate interrotte.

Art. 19 - Osservatorio
Viene costituito ai sensi dall'Art. 6 del CCNL l'Osservatorio Interprovinciale con i compiti definiti dal CCNL.
L'Osservatorio è costituito a 12 membri, in rappresentanza delle Associazioni Sindacali, e dei Datori di Lavoro in maniera paritetica. I componenti sono nominati per iscritto dalle Organizzazioni costituenti l'organismo in rappresentanza di Como e Lecco;
La presidenza dell'Osservatorio sarà assunta alternativamente ogni due anni da un rappresentante dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori; la segreteria sarà assunta a turno, da un rappresentante delle controparti in maniera alternativa rispetto alla Presidenza, la sede dell'Osservatorio coinciderà con la sede sindacale del Presidente di turno.
Le attività dell'Osservatorio saranno finanziate in maniera paritetica attingendo al fondo Contributo Assistenza Contrattuale. Il comitato si riunirà almeno una volta all'anno.

Art. 20 - Organizzazione del lavoro
Le parti contraenti concordano di riunirsi nel momento in cui si dovesse individuare la necessità di dare soluzione a quanto disposto dall'Art. 43 del CCNL.

Art. 24 - Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell'azienda o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. Nessun lavoratore potrà lasciare l'azienda senza il preventivo benestare del datore di lavoro o chi per esso.
I rapporti tra i lavoratori e tra questi e il datore di lavoro o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale. Qualsiasi infrazione sulla disciplina da parte del lavoratore potrà essere punita previa comunicazione scritta, a seconda della gravità della mancanza, nel modo seguente:
□ con la multa al massimo di due ore di salario nel seguente caso:
- che senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, o nei ritardi l'inizio, o lo sospenda, e ne anticipi la cessazione
- che per negligenza arrechi danno all'azienda, al bestiame, alle macchine e agli attrezzi
□ con la multa pari all'importo di 4 ore di retribuzione del lavoro, in base all'Art. 7 della legge n. 300/1970; nei casi di recidiva o di maggiore gravità delle mancanze di cui al punto 1.
[…]

Art. 25 - Commissione provinciale
Le parti si impegnano a istituire la commissione inter-provinciale composta da sei membri di nomina sindacale e sei membri di nomina datoriale. La commissione avrà i compiti previsti dal CCNL.

Art. 27 - Condizioni di lavoro
Si darà applicazione alla normativa sulla sicurezza sul lavoro ed alle norme previste nel CCNL.
Viene delegato al Comitato Intersindacale per la sicurezza sui luoghi di lavoro, formato dalle parti contrattuali, lo studio sulla possibilità di istituire il rappresentante di bacino, per la sicurezza dei lavoratori. Il Comitato per la sicurezza sarà costituito con le stesse modalità dell'Osservatorio.

Art. 31 - Lavoro straordinario, festivo, notturno - Operai agricoli
Si considera:
□ Lavoro straordinario, quello eseguito oltre l'orario ordinario di lavoro
□ Lavoro festivo, quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'Art. 38 del CCNL.
□ Lavoro notturno art. 38 CCNL.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione.
Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore.
[…]

Art. 32 - Lavoro straordinario, festivo, notturno – Operai florovivaistici
Si considera:
lavoro straordinario: quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'Art. 8
lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi
riconosciuti dallo Stato di cui all'Art. 39 del CCNL.
lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20 alle ore 6 del mattino successivo.
Il lavoro straordinario non potrà superare le due ore giornaliere e le dodici settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore. […]

Parte seconda Contratto collettivo interprovinciale per operai agricoli giardinieri e giardinieri custodi di ville convitti ed enti privati
Il giorno 17-03-2008 presso la sede dell'Unione Agricoltori di Como si sono concluse le trattative per il rinnovo del contratto Inter Provinciale per operai agricoli, giardinieri e giardinieri custodi di ville
Tra le stesse parti contrattuali indicate nella parte iniziale del presente contratto Si è stipulato il presente Contratto Inter Provinciale di Lavoro (CCIL) per operai agricoli (giardinieri - custodi e giardinieri) dipendenti da Ville, Convitti ed Enti Privati.

Premessa
Il presente CCNL regolamenta un rapporto di lavoro agricolo per la cura, la coltivazione, la produzione di verde pubblico e privato e per la custodia della proprietà. A questa oggettiva e peculiare situazione si riferiscono le normative contrattuali seguenti. Per tutto quanto non disciplinato nel presente CCNL le parti faranno riferimento al Contratto Collettivo di Lavoro per Operai florovivaisti stipulato il 06-07-2006 e relativo CIPL ivi compreso per gli adeguamenti salariali.

Art. 1 - Oggetto del contratto
Il presente Contratto Collettivo Interprovinciale di Lavoro (CCIL) stabilisce le norme che regolano i rapporti tra i proprietari di Ville, Convitti ed Enti privati ed i lavoratori dipendenti (giardinieri - custodi, giardinieri).

Art. 7 - Orario di lavoro
La durata dell'orario di lavoro non potrà eccedere nel corso dell'anno la media di 39 ore settimanali. Nei vari mesi dell'anno la durata dell'orario di lavoro potrà essere variata secondo le esigenze del datore di lavoro. In tal caso dovrà essere effettuata la dovuta compensazione con orario inferiore o superiore in un altro periodo dell'anno mantenendo la stessa paga contrattuale. Quando per causa d'intemperie o altro durante la giornata non sia possibile eseguire l'orario normale di lavoro, è consentito il recupero in altri periodi delle ore perdute, senza alcuna maggiorazione della paga. Il godimento di tali recuperi sarà concordato tra i datori di lavoro e i singoli lavoratori tenute presente le esigenze aziendali.

Art. 8 - Lavoro straordinario, festivo, notturno
Si considera:
lavoro straordinario: quello eseguito oltre l'orario normale di lavoro previsto dall'art. 7
lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato di cui all'art. 10
lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 22 alle ore 6 del mattino successivo
Il lavoro straordinario non potrà superare le 2 ore giornaliere e le 12 settimanali e dovrà essere richiesto dal datore di lavoro in casi di evidente necessità, la cui mancata esecuzione pregiudichi le colture e la produzione. Fermo restando quanto sopra, il limite massimo individuale di lavoro straordinario nell'anno non potrà superare le 250 ore. […]

Art. 9 - Riposo settimanale
Ai lavoratori è dovuto un riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza con la domenica. Per i giardinieri custodi valgono le disposizioni previste dall'art. 23 del presente CCNL.

Art. 17 - Assicurazioni sociali
Per le assicurazioni sociali e per i versamenti dei relativi contributi da parte del datore di lavoro, valgono le disposizioni di legge per i lavoratori agricoli.

Art. 21 - Norme disciplinari
I lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal datore di lavoro o da chi per esso e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro ordinato. Nessun lavoratore potrà assentarsi dal posto di lavoro senza il benestare del datore di lavoro o chi per esso. I rapporti fra i lavoratori e i datori di lavoro (o chi per essi) o fra i lavoratori stessi debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare il normale svolgimento del lavoro. Qualsiasi infrazione disciplinare da parte del lavoratore potrà essere punita a seconda della gravità della mancanza, in conformità dell'art. 7 della legge, n. 300 del 20 maggio 1970 (statuto dei lavoratori):
□ con la trattenuta fino al massimo di 2 ore di retribuzione di lavoro in base all'art. 7 della legge n. 300 del 20 maggio 1970, nei seguenti casi;
- a chi senza giustificato motivo si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l'inizio, sospenda o ne anticipi la cessazione
- a chi per negligenza rechi danno alla proprietà, alle macchine, al bestiame e agli attrezzi
- a chi si presenta al lavoro in stato di ubriachezza
□ con la trattenuta pari all'importo di quattro ore di retribuzione di lavoro, in base all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nei casi di recidiva e di maggiore gravità di cui al punto 1.
[…]
Inoltre con il licenziamento immediato, senza preavviso, nei seguenti casi:
[…]
- recidiva nelle mancanze che abbiano dato luogo alle punizioni previste dal punto 2;
- Insubordinazione grave verso il datore di lavoro, suoi famigliari o di un suo rappresentante;
- Danneggiamenti dolosi agli attrezzi, ai macchinari, alle coltivazioni, agli stabili e al bestiame;
[…]
- In tutti gli altri casi di gravità che non consentano la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro.
[…]

Art. 26 - Osservatorio
Si rimanda a quanto indicato nella prima parte del contratto