Tipologia: CPL
Data firma: 13 dicembre 2007
Validità: 01.01.2008 - 31.12.2011
Parti: Confagricoltura, Coldiretti, Cia e Fai-Cisl, Uila-Uil, Flai-Cgil*
Settori: Agroindustriale, Agricoltura e florovivaismo, Lodi
Fonte: flai.lombardia.it
*Flai-Cgil sottoscrive per adesione il 23.05.2008

Sommario:

  Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Durata del contratto e campo d’applicazione
Titolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione e tipologia dei rapporti di lavoro
Art. 3 - Contratto individuale
Art. 4 - Periodo di prova
Art. 5 - Casa
Art. 6 - Attrezzi e indumenti di lavoro
Art. 7 - Contratto a termine
Art. 8 - Contratto di Apprendistato professionalizzante
Art. 9 - Contratto a tempo parziale (part-time)
Art. 10 - Contratto di somministrazione lavoro
Art. 11 - Contratto di inserimento
Titolo III - Classificazione del personale
Art. 12 - Classificazione
Art. 13 - Cambio mansioni
Art. 14 - Inabilità ed inidoneità
Titolo IV Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 15 - Orario di lavoro
Art. 16 - Riposo settimanale
Art. 17 - Lavoro straordinario - festivo - notturno
Art. 18 - Giorni festivi
Art. 19 - Recupero per intemperie
Art. 20 - Ferie
Art. 21 - Permessi straordinari
Art. 22 - Permessi per corsi di addestramento professionale
Art. 23 - Permessi per corsi di recupero scolastico
Art. 24 - Stages estivi
Titolo V Trattamento economico
Art. 25 - Retribuzione
Art. 26 - Scatti biennali di anzianità
Art. 27 - Tredicesima mensilità
Art. 28 - Quattordicesima mensilità
Art. 29 - Rimborso spese a piè di lista
Art. 30 - Indennità di cassa
Art. 31 - Acquisto beni in natura
Art. 32 - Pagamenti
Art. 33 - Trattamento di fine rapporto
Titolo VI Tutela della salute
Art. 34 - Cassetta di pronto soccorso
Art. 35 - Servizi igienici in azienda
Art. 36 - Nocività
Art. 37 - Lavori nocivi
Art. 38 - Fornitura dispositivi di protezione individuale
Art. 39 - Visite mediche periodiche - Libretto sindacale e sanitario
Art. 40 - Lavoratori tossicodipendenti
Art. 41 - Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
  Titolo VII Previdenza e assistenza
Art. 42 - Assicurazioni sociali
Art. 43 - Malattia ed infortunio
Art. 44 - Trattamento economico di malattia, infortunio e maternità
Art. 45 - Prestito infruttifero per malattia o infortunio
Art. 46 - Integrazioni ai trattamenti economici di malattia, infortunio e maternità
Art. 47 - Rimborso spese per visite mediche professionali
Art. 48 - Cassa integrazione malattia (Cim)
Art. 49 - Cassa integrazione salari operai agricoli (Cisoa)
Art. 50 - Assegni per il nucleo familiare
Art. 51 - Fondo integrativo sanitario (Fislaf)
Art. 52 - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare Agrifondo
Titolo VIII Sospensione - Risoluzione del rapporto di lavoro Provvedimenti disciplinari
Art. 53 - Chiamata e richiamo alle armi
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari
Art. 55 - Disciplina dei licenziamenti individuali per gli operai a tempo indeterminato
Art. 56 - Risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa
Art. 57 - Risoluzione del rapporto di lavoro per giustificato motivo
Art. 58 - Preavviso di licenziamento
Art. 59 - Abbandono del posto di lavoro per gravi e provate offese
Art. 60 - Preavviso di dimissioni
Art. 61 - Risoluzione del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età
Art. 62 - Trapasso, fusione o cessione di azienda
Art. 63 - Osservatorio provinciale
Titolo IX Relazioni e diritti sindacali
Art. 64 - Delegato d’azienda
Art. 65 - Tutela del delegato aziendale
Art. 66 - Assemblee sindacali
Art. 67 - Permessi sindacali
Art. 68 - Contributo assistenza contrattuale
Art. 69 - Quote sindacali per delega
Art. 70 - Relazioni sindacali e Formazione continua (Foragri)
Titolo X Norme finali
Art. 71 - Controversie individuali
Art. 72 - Controversie collettive
Art. 73 - Condizioni di miglior favore
Art. 74 - Esclusività di stampa. Archivi contratti
Allegati 1-15
Allegato n. 10 Tutela della salute dei lavoratori Protocollo d’intesa

Contratto provinciale di lavoro valido per i lavoratori dipendenti da aziende agricole e florovivaistiche della provincia di Lodi, 13 dicembre 2007

Il giorno 13 dicembre 2007, in Lodi, presso la sede di Confagricoltura Milano e Lodi, tra la Confagricoltura Milano e Lodi, anche in rappresentanza dei sindacati provinciali aderenti, […], la Federazione Interprovinciale Coldiretti di Milano e Lodi, anche in rappresentanza dei sindacati provinciali aderenti, […], la Confederazione Italiana Agricoltori di Milano e Lodi […] e la Fai-Cisl di Lodi […], la Uila-Uil di Lodi […], si è stipulato il seguente contratto provinciale di lavoro.
A seguito della sottoscrizione, fra le parti, di un’apposita Nota di percorso, in data 23 maggio 2008 la Flai-Cgil […], ha aderito al presente contratto.

Titolo I Parte introduttiva
Art. 1 - Durata del contratto e campo d’applicazione

[…]
Il presente Contratto provinciale regola i rapporti di lavoro fra le aziende:
- che svolgono attività agricola di qualsiasi natura, ivi compreso l’agriturismo, il settore vitivinicolo, il settore zootecnico, l’allevamento di animali di qualsiasi specie, l’allevamento di pesci ed altri organismi acquatici (acquacoltura), nonché gli spacci aziendali ed i relativi dipendenti operai. Si applica, inoltre, agli operai dipendenti da Enti sperimentali di natura agricola e di genetica nonché ai dipendenti da aziende faunistico-venatorie ed agro turistico-venatorie;
- che svolgono attività vivaistiche, di produzione di piante da frutto, ornamentali, forestali e da serra, di fiori recisi comunque coltivati, di bulbi e sementi da fiori e piante portasemi anche in “garden”, nonché le aziende di manutenzione del verde pubblico e privato ed esercenti lavori di giardinaggio ed i relativi dipendenti operai.
Esso ha valenza per il territorio della provincia di Lodi.

Titolo II Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 2 - Assunzione e tipologia dei rapporti di lavoro

[…]
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela dei fanciulli e degli adolescenti si applicano le norme di legge vigente.
Per l’ammissione al lavoro e per la tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri si applicano le disposizioni delle vigenti leggi-
I lavoratori agricoli possono essere assunti:
1) con contratto a tempo indeterminato;
2) con contratto a tempo determinato;
3) con contratto di inserimento;
4) con contratto di apprendistato professionalizzante.

Art. 5 - Casa
(valido per il settore agricolo tradizionale)
Tutti i lavoratori a tempo indeterminato hanno diritto all’assegnazione di una casa di abitazione in azienda, se disponibile. […]
La casa deve trovarsi nelle condizioni di abitabilità prescritte dai regolamenti sanitari vigenti.
Qualora non sussistessero queste condizioni o venissero meno, il lavoratore ha facoltà di sciogliere il rapporto di lavoro in qualsiasi momento senza che gli venga dedotto il periodo di preavviso.
Nel caso di aziende condotte in affitto, l’imprenditore si fa carico di ottenere dalla proprietà il rispetto di quanto sopra.
[…]

Art. 6 - Attrezzi e indumenti di lavoro
Il datore di lavoro consegna all’operaio gli attrezzi necessari allo svolgimento delle mansioni assegnate.
L’operaio agricolo è tenuto a conservare in buono stato gli attrezzi, gli utensili e, in genere, quanto gli è stato affidato dal datore di lavoro.
Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire a tutti i lavoratori i Dispositivi di protezione individuali, così come previsto dalle normative antinfortunistiche, sulla scorta dei lavori svolti dal lavoratore stesso. A titolo puramente esemplificativo al lavoratore deve essere consegnato il seguente materiale a seconda dell’attività svolta:
- lavoratori agrozootecnici:
tute da lavoro, guanti di sicurezza, calzature di sicurezza, calzature impermeabili, indumenti contro il maltempo;
- per attività rumorose: tappi o cuffie;
- uso di sostanze chimiche:
tuta, occhiali contro gli schizzi, guanti polivinile, maschera con filtro;
- per lavori in officina:
occhiali o visiere, guanti di sicurezza, maschere occhiali per saldature, grembiule in cuoio rinforzato o similari;
- lavori negli allevamenti:
guanti in lattice usa e getta, calzature impermeabili antiscivolo, grembiule in cuoio rinforzato o similari.
Giova ricordare che l’elenco dei Dispositivi di protezione individuali sopra riportato non è esaustivo. Devono essere correlati alla mansione svolta.
Pertanto è fatto obbligo al datore di lavoro di fornire gli indumenti antinfortunistici e al lavoratore di indossarli durante l’attività lavorativa. Resta inteso che gli indumenti antinfortunistici devono essere forniti anche agli operai a tempo determinato, indipendentemente dalla durata del rapporto.
Nel caso in cui l’azienda non fornisse gli indumenti oggetto del presente articolo, il lavoratore è tenuto ad informare il comitato paritetico per la sicurezza e la salute dei luoghi di lavoro di cui all’art. 41 del presente CPL. Il comitato paritetico non appena ricevuta comunicazione agisce nei termini previsti dall’art. 7 della legge 3 agosto 2007 n. 123.
Nota a verbale:
Poteri degli organismi paritetici
1) Gli organismi paritetici di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, possono effettuare nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza sopralluoghi finalizzati a valutare l’applicazione delle vigenti norme in materia di sicurezza e tutela della salute sui luoghi di lavoro.
2) Degli esiti dei sopralluoghi di cui al comma 1 viene informata la competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza.
3) Gli organismi paritetici possono chiedere alla competente autorità di coordinamento delle attività di vigilanza di disporre l’effettuazione di controlli in materia di sicurezza sul lavoro mirati a specifiche situazioni.

Art. 8 - Contratto di Apprendistato professionalizzante
Le Parti definiscono qui di seguito gli elementi del rapporto di competenza della contrattazione collettiva al fine di dare attuazione a quanto previsto dall’art. 49 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276.
Destinatari
Il contratto di apprendistato professionalizzante può essere instaurato con i giovani di età compresa tra i diciotto e i ventinove anni (allegato n. 6).
Per i soggetti in possesso di qualifica professionale, conseguita ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, il contratto di apprendistato professionalizzante può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno d’età.
Durata
La durata massima del periodo di apprendistato è fissata come segue:
 

Area

 1° Periodo

2° Periodo

3° Periodo

Durata complessiva

Prima
Seconda

20 mesi
12 mesi

20 mesi
12 mesi

20 mesi
24 mesi

60 mesi
48 mesi

 
Periodo di prova […]
Inquadramento e retribuzione
[…]
Formazione

Il monte ore di formazione, interna o esterna all’azienda, per l’acquisizione di competenze base, trasversali e tecnico professionali è pari a 120 ore medie annue. Esso potrà essere ridotto a 80 ore nel caso in cui l’apprendista sia in possesso di titolo di studio correlato al profilo professionale da conseguire.
La formazione potrà essere erogata in tutto o in parte all’interno dell’azienda qualora questa disponga di capacità formativa e cioè della capacità di erogare direttamente od organizzare, avvalendosi anche di docenze esterne, l’erogazione di interventi formativi. Tale capacità deriva dalla presenza di locali adeguati, di figure idonee a ricoprire il ruolo di tutor, di personale con esperienza o titolo di studio adeguato in grado di trasferire competenze.
La formazione potrà essere erogata anche in modalità e-learning, on the job e in affiancamento.
Le competenze e le funzioni del tutor aziendale sono quelle previste dal decreto ministeriale 28 febbraio 2000. Il tutor può essere anche lo stesso imprenditore.
Le parti si danno atto che, ai sensi dell’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, la regolamentazione dei profili formativi dell’apprendistato professionalizzante è rimessa alle Regioni, d’intesa con le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano regionale. I profili formativi definiti dalle parti per il settore agricolo, come da allegato n. 9, potranno essere successivamente aggiornati ed integrati dalle medesime Parti, anche col supporto tecnico di Agriform.

Art. 9 - Contratto a tempo parziale (part-time)
Le parti, allo scopo di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e le particolari esigenze di flessibilità nel settore agricolo, convengono di estendere, agli operai agricoli, le disposizioni in materia di lavoro a tempo parziale.
I relativi presupposti e modalità per l’attivazione di tale rapporto di lavoro sono:
[…]
c) applicazione di tutti gli istituti diretti e indiretti previsti dal presente CPL per la prestazione a orario ordinario, in proporzione all’orario ridotto.
[…]
Ad ogni azienda spettano comunque due unità da utilizzare a tempo parziale con le modalità previste dal presente articolo.
In aggiunta a tali unità ed in applicazione del comma 3 dell’art. 5 della legge n. 863/84, il numero dei lavoratori che possono essere assunti a tempo parziale da ciascuna azienda nell’anno, per una o più prestazioni, è pari al 50% del rapporto tra le giornate di lavoro ad orario ordinario rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente (pari a 270 giornate).
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
[…]

Art. 10 - Contratto di somministrazione lavoro
In applicazione di quanto disposto dagli articoli 20 e seguenti del D.Lgs. 276/2003, il contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato può essere concluso per le attività previste dall’art. 1 del presente CPL nei seguenti casi:
a) attuazione di adempimenti tecnici, contabili, amministrativi, commerciali, non ordinari o non prevedibili, cui non sia possibile far fronte con l’organico in servizio;
b) esigenze di lavoro per la partecipazione a fiere, mostre e mercati finalizzati alla pubblicizzazione e alla vendita dei prodotti aziendali;
c) sostituzione di lavoratori temporaneamente inidonei a svolgere le mansioni loro assegnate ai sensi del decreto legislativo n. 626/94;
d) sostituzione di lavoratori assenti;
e) esigenze non programmabili relative alla manutenzione straordinaria nonché al mantenimento e/o al ripristino della funzionalità e della sicurezza delle attrezzature e degli impianti aziendali;
f) necessità non programmabili e/o non prevedibili di attività lavorative urgenti connesse ad andamenti climatici atipici e/o calamità, all’aumento temporaneo dell’attività e/o commesse ed ordinativi straordinari, cui non sia possibile far fronte con i lavoratori in organico;
g) impossibilità o indisponibilità all’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di collocamento nel Centro per l’impiego competente;
h) temporanea utilizzazione in mansioni e profili professionali non previsti dai normali assetti produttivi aziendali.
Ad ogni azienda spettano comunque 2 (due) unità da utilizzare con contratto di somministrazione di lavoro con le modalità previste nel presente articolo.
In aggiunta a tali due unità il numero dei lavoratori somministrati che può essere utilizzato è pari al 15% delle unità risultanti dal rapporto tra il totale delle giornate di lavoro rilevate in azienda nell’anno precedente e l’unità equivalente (pari a 270 giornate).
Il numero dei prestatori di lavoro come sopra individuati, rappresenta la misura massima di lavoratori somministrati che possono essere utilizzati mediamente in ciascun trimestre dell’anno.
Le frazioni di unità vanno arrotondate all’unità superiore.
Il livello di esiguo contenuto professionale per il quale non è consentito il ricorso al lavoro temporaneo, ai sensi del comma 4, lettera a), dell’art. 1 della legge n. 196/97, è quello relativo a quei lavori per i quali non sono richiesti specifici requisiti professionali: terza area professionale del presente Contratto.
L’azienda che attiva il contratto di lavoro temporaneo ne dà comunicazione, anche attraverso le Organizzazioni dei datori di lavoro, all’Osservatorio provinciale entro i trenta giorni successivi.

Art. 11 - Contratto di inserimento
In applicazione dell’Accordo interconfederale dell’11 febbraio 2004, le Parti convengono quanto segue:
- la durata dei contratti di inserimento è fissata nella misura di 9 mesi per la seconda area professionale e di 18 mesi per la prima area professionale, con esclusione dei soggetti riconosciuti affetti da grave handicap fisico, mentale o psichico, per i quali la durata massima è estesa fino a 36 mesi;
[…]
- il progetto deve prevedere una formazione teorica non inferiore alle 16 ore in funzione dell’adeguamento delle capacità professionali del lavoratore.
Per quanto non contemplato nel presente articolo si rinvia al citato Accordo interconfederale.

Titolo III - Classificazione del personale
Art. 14 - Inabilità ed inidoneità

La minore capacità lavorativa e l’inidoneità allo svolgimento dei lavori affidati non determinano la risoluzione del rapporto di lavoro, ma possono provocare l’assegnazione di diverse mansioni.
Il lavoratore che comprovi a mezzo di certificato medico l’inidoneità allo svolgimento delle mansioni assegnategli, può essere sottoposto da parte del datore di lavoro ad una visita di controllo, tramite il servizio medico competente.
Per i prestatori di lavoro portatori di handicap fisico o psichico, il rapporto di lavoro va regolato previo accordo sindacale fra le parti tenendo conto di pareri medici.
Analogamente si deve procedere per i casi di subentrata inidoneità. Gli accordi di cui sopra non sono validi senza la preventiva approvazione delle Organizzazioni contraenti alle quali appartengono, rispettivamente, datore di lavoro e lavoratore. Sono fatte salve le situazioni in essere.

Titolo IV Norme di organizzazione aziendale e del lavoro
Art. 15 - Orario di lavoro

L’orario medio settimanale di lavoro è pari ad ore 39.
Settore agricolo tradizionale
La relativa ripartizione è la seguente:
• personale ad orario costante (addetti agli allevamenti, ai caseifici,
agli spacci aziendali e autisti): ore 6 e 30’ per giorni 6 settimanali;
• personale ad orario differenziato (tutti gli addetti non ricompresi fra quelli ad orario costante):
- mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre: ore 6,30’ giornaliere (dal lunedì al venerdì) pari a ore 32,30’ settimanali;
- mesi di marzo, aprile, agosto, settembre ed ottobre: ore 7,30’ giornaliere per 5 giorni ed ore 4 il sabato, pari a 41,30’ settimanali;
- mesi di maggio, giugno e luglio: ore 8 giornaliere per 5 giorni ed ore 4 il sabato, pari a 44 settimanali.
A compensazione delle ore eccedenti le 2028 annue, previste dal CCNL e CPL, gli operai agricoli ad orario differenziato, avranno diritto a 4 ore annue di ROL (Riduzione Orario di Lavoro) da utilizzare entro il 31 dicembre di ogni anno; in caso di mancato godimento verranno retribuite nella busta paga di gennaio.
È diritto delle aziende zootecniche di richiedere, possibilmente a turnazione, la prestazione lavorativa nella giornata del sabato anche nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre.
L’orario di lavoro per il personale di campagna si intende iniziato in azienda e terminato in campagna salvo il caso in cui l’operaio presti la propria opera fuori dai terreni di pertinenza del nucleo principale aziendale: in tal caso l’orario termina in azienda.
Qualora venga richiesto al trattorista la preparazione del mezzo, questa va effettuata durante l’orario normale di lavoro; se effettuata extra orario va retribuita con la maggiorazione dello straordinario. Il periodo intermedio di riposo per gli addetti alla campagna non deve superare le due ore, salvo il periodo da giugno alla metà di agosto nel quale è consentito di elevare sino a tre ore tale intervallo, al fine di non esporre i lavoratori al disagio derivante dalla stagione.
L’inizio del lavoro, per gli operai di campagna, deve avvenire entro le ore 8.
Le brevi sospensioni e gli spostamenti dei lavoratori, ordinati dal datore di lavoro, sono considerati utili agli effetti dell’orario.
Previo accordo scritto fra le parti, può essere concordata l’effettuazione dell’orario costante per il lavoratore normalmente ad orario differenziato e viceversa.
Per il personale addetto agli spacci si concorda la possibilità di una struttura dell’orario di lavoro conforme alle esigenze produttive, salvaguardando settimanalmente una intera giornata di riposo possibilmente coincidente con la domenica.
Settore orticolo
La distribuzione dell’orario settimanale di lavoro è la seguente:
• ore 8 per 4 giorni e ore 7 il quinto giorno che di norma coincide con il venerdì.
Nota a verbale. In risposta a particolari esigenze di carattere organizzativo, è possibile formulare a livello aziendale una diversa distribuzione dell’orario contrattuale di lavoro, con l’assistenza delle Parti Sindacali.
Settore florovivaistico
La distribuzione dell’orario settimanale, tenuto conto delle esigenze aziendali, è la seguente:
• ore 8 per 4 giorni ed ore 7 il quinto giorno. Tale quinto giorno coincide, di norma, con il venerdì mediante la chiusura anticipata di un’ora. In considerazione di specifiche esigenze aziendali, la riduzione di un’ora dell’orario può cadere nei giorni dal lunedì al giovedì, anche con inizio posticipato del lavoro.
È fatto salvo il diritto dell’azienda di richiedere, per particolari esigenze, la prestazione lavorativa nella giornata del sabato, comunque nel limite di 39 ore settimanali.
L’orario di lavoro si intende, di norma, iniziato e finito in azienda.
L’orario di lavoro ha inizio e termine sul posto di lavoro solo nel caso in cui i lavoratori prestino la loro opera abitualmente fuori azienda entro un raggio di 50 km di distanza dall’azienda stessa, in cantieri, ed aventi a disposizione un automezzo aziendale idoneo per gli spostamenti collettivi dall’abitazione dei lavoratori al cantiere e ritorno.
Gli spostamenti che avvengono nel corso della giornata sono considerati tempo di lavoro a tutti gli effetti.
Il periodo intermedio di riposo è fissato dal datore di lavoro, tenendo conto delle esigenze dell’azienda in armonia con quelle dei lavoratori e ciò per il consumo del pasto di mezzogiorno.
Banca ore
Al fine di gestire l’orario di lavoro in modo più congruo alle esigenze di concentramento stagionale del lavoro, è possibile concordare a livello aziendale, con l’obbligatoria assistenza sindacale, l’istituzione di un fondo ore individuale, nella misura massima di 72 ore annue.
Tale fondo compensa annualmente l’orario di lavoro contrattuale di 39 ore, riconoscendo comunque mensilmente la maggiorazione percentuale del 30% alle prestazioni orarie effettive eccedenti il numero di ore settimanali previste nel periodo dato.
Le ore accantonate dovranno essere recuperate dal lavoratore entro il 28 Febbraio dell’anno successivo, in periodi concordati aziendalmente.
In caso di assunzione in corso d’anno o di risoluzione del rapporto di lavoro prima di fine anno si procederà all’eventuale conguaglio delle ore in dare e avere.
Orario di lavoro continuativo
In applicazione al D.L[gs]. 66/2003, qualora l’orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore continuative, al lavoratore viene riconosciuto un intervallo per pausa, di durata non inferiore a dieci minuti. Tale intervallo è retribuito.

Art. 16 - Riposo settimanale
I lavoratori debbono usufruire del riposo settimanale di 24 ore consecutive, possibilmente in coincidenza della domenica.

Art. 17 - Lavoro straordinario - festivo - notturno
Si considera:
a) lavoro straordinario: quello eseguito oltre l’orario normale di lavoro previsto dall’art. 15. Il lavoro straordinario non può superare le due ore giornaliere; fermo restando quanto sopra il limite massimo individuale di lavoro straordinario non può superare le 6 ore settimanali e le 250 ore annue. Le prestazioni di lavoro straordinario sono eseguite a richiesta del datore di lavoro, nei casi di evidente necessità e non debbono avere pertanto carattere sistematico;
b) lavoro festivo: quello eseguito nelle domeniche e negli altri giorni festivi di cui al successivo art. 18;
c) lavoro festivo con riposo compensativo: quello eseguito di domenica per il quale si effettua il riposo in un giorno feriale;
d) lavoro notturno: quello eseguito dalle ore 20,00 alle ore 6,00 del mattino;
e) lavoro notturno con riposo compensativo: quello eseguito di notte per il quale si effettua il riposo nelle ore diurne. 
[…]
Settore agricolo
[…]
Le aziende che hanno necessità di alimentare il bestiame con foraggio fresco, hanno facoltà di ottenere, nelle giornate festive e prefestive, la prestazione a turno del personale dipendente di campagna assunto a tempo indeterminato.
Al responsabile dell’irrigazione che non fruisce del riposo compensativo di giorno per le ore prestate di notte, va praticato il trattamento economico previsto per il lavoro notturno. Per il lavoro svolto nei giorni festivi va praticato il trattamento relativo.
Tariffa speciale per il lavoro svolto di notte negli allevamenti
In considerazione della specialità e peculiarità delle mansioni svolte dagli addetti agli allevamenti ed ai caseifici, in luogo della maggiorazione per il lavoro notturno, vanno riconosciute le seguenti particolari tariffe: […]

Art. 19 - Recupero per intemperie
Nel caso in cui, per intemperie, non sia possibile svolgere l’orario normale di lavoro giornaliero e non sussista la possibilità di occupare il personale in lavori al coperto, è consentito al datore di lavoro di far recuperare entro i 15 giorni lavorativi successivi, nel limite massimo di un’ora al giorno e senza compenso, le ore perse. Qualora vi fossero delle ore residue per le quali non è stato possibile il recupero con le suddette modalità, si può procedere al recupero entro il semestre di competenza per un limite massimo di 39 ore, considerando 50 minuti di lavoro pari ad un’ora recuperata. Al fine di una migliore gestione della norma, si stabilisce che le ore perse relative al primo semestre dell’anno solare, devono essere recuperate entro e non oltre il 31 ottobre, mentre quelle relative al secondo semestre, devono essere recuperate entro e non oltre il 31 maggio dell’anno successivo.
[…]

Art. 24 - Stages estivi
Al fine di consentire e promuovere un diverso e più stretto rapporto tra le istituzioni formative e le realtà produttive, tendente a correlare il momento formativo e informativo con l’attività pratica, creando quindi le premesse di un diverso e più qualificato ingresso nel mondo del lavoro dei giovani al termine dell’iter scolastico formativo, le parti convengono e concordano l’istituzione di stages estivi per studenti presso imprese agricole e orticole della provincia di Lodi.
Per la realizzazione di queste iniziative, le imprese formulano agli istituti scolastici di secondo grado, nonché alle università e ai centri professionali, apposite richieste e con gli stessi stipulano le relative convenzioni. Ogni tirocinio deve essere formalizzato con un accordo tra l’impresa e lo studente oltre che ad essere inviato per conoscenza alla Direzione Provinciale del Lavoro - Servizio Ispezioni del Lavoro e all’Osservatorio provinciale.
I suddetti accordi devono contenere quanto segue:
• periodo di stage: può essere realizzato nel periodo compreso fra la fine dell’anno scolastico e l’inizio del successivo;
• carattere della prestazione: tirocinio senza vincoli di subordinazione (pur essendo il tirocinante, per motivi di organizzazione aziendale, tenuto al rispetto degli orari e delle norme di comportamento vigenti);
• età minima: superamento del primo biennio scolastico;
• previsione di un “tutor” aziendale con compito di affiancare lo studente nello svolgimento del tirocinio;
• rimborso spese: da commisurarsi in relazione alla tipologia del tirocinio nonché alle spese vive sostenute (vitto e trasferimento).
Si precisa che la copertura infortunistica Inail è posta a carico dell’azienda accogliente e che il numero di studenti non può superare il rapporto di uno a uno rispetto ai lavoratori in forza a tempo indeterminato e di uno a due per quelli a tempo determinato.

Titolo VI Tutela della salute
Art. 34 - Cassetta di pronto soccorso

Ogni azienda deve essere dotata della cassetta di pronto soccorso, conforme alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 35 - Servizi igienici in azienda
Nelle aziende dovranno essere messi a disposizione dei dipendenti i servizi sanitari e lo spogliatoio.

Art. 36 - Nocività
Gli addetti ai lavori con prodotti tossici, prestano la propria attività per 2 ore e successivamente usufruiscono di un’ora di riposo retribuito per lavarsi e cambiarsi; nella restante parte della giornata il lavoratore deve essere occupato in lavori non nocivi.
Qualora l’azienda non fornisca i mezzi protettivi idonei, il lavoratore può rifiutare di effettuare i lavori nocivi.

Art. 37 - Lavori nocivi
Sono considerati lavori nocivi:
- l’uso dei prodotti fitosanitari (preparati “molto tossici”, “tossici” e “nocivi” rientranti nella 1ª e 2ª classe delle norme previgenti);
- lo spargimento della calciocianammide in polvere, se effettuata manualmente o meccanicamente e granulare se effettuata con mezzo meccanico.
Al fine di tutelare al massimo la salute e la sicurezza dei lavoratori, le parti fanno proprio il protocollo d’intesa stabilito a livello nazionale che viene allegato integralmente al presente Contratto (allegato n. 10).

Art. 38 - Fornitura dispositivi di protezione individuale
A norma di quanto previsto dalle vigenti disposizioni e al fine di tutelare la salute nei luoghi di lavoro, l’azienda è obbligata a fornire al lavoratore idonei dispositivi di protezione individuale, in relazione alla mansione svolta.
Il lavoratore ha l’obbligo d’indossarli durante l’attività lavorativa, è tenuto a conservarli in buono stato e comunque ad informare il datore di lavoro allorché usurati, per ottenerne il ricambio.

Art. 39 - Visite mediche periodiche - Libretto sindacale e sanitario
Il datore di lavoro, sulla scorta dell’articolo 16 comma 1 del D.Lgs 626/94, provvederà ad organizzare la sorveglianza sanitaria nominando il medico competente aziendale. D’intesa con il medico competente programmerà in orario lavorativo, al fine di prevenire l’insorgere di malattie professionali, le visite mediche periodiche. Qualora il medico competente aziendale ritenesse necessario procedere ad ulteriori accertamenti sanitari, al lavoratore saranno concessi adeguati permessi retribuiti qualora tali visite vengano effettuate, anche ripetutamente, durante l’orario di lavoro.
Le parti adottano il libretto sindacale e sanitario, conformemente a quanto previsto dall’art. 65 del CCNL del 6 luglio 2006.

Art. 41 - Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro
È istituito il Comitato paritetico per la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.
Esso è espressione di tutte le Organizzazioni datoriali e sindacali firmatarie del presente contratto e della Confederdia.
Il Comitato ha le seguenti funzioni:
• raccolta e tenuta degli elenchi dei rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza, con la formazione prevista;
• promozione d’indagini conoscitive sui fabbisogni formativi in materia di sicurezza sia per i rappresentanti dei lavoratori alla sicurezza (RLS) che per gli altri lavoratori dipendenti;
• promozione e coordinamento di ogni altra iniziativa utile a prevenire infortuni nei luoghi di lavoro;
• organizzazione degli incontri informativi per la generalità dei lavoratori e dei corsi di formazione per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
Per il funzionamento del Comitato paritetico provinciale per la sicurezza, si rinvia al regolamento che segue che completa ad ogni titolo tutto quanto non previsto dal presente articolo.
Regolamento del Comitato paritetico provinciale sulla sicurezza
Sede

La Sede abituale dei Comitato è presso la Confagricoltura, in via Agello 4, Lodi.
Riunioni
Le riunioni del comitato sono valide in prima convocazione con la presenza di tutti i rappresentanti, in seconda convocazione con la presenza della metà più uno dei membri, purché sia presente almeno un rappresentante dei lavoratori e dei datori di lavoro.
Rappresentante della sicurezza
In tutte le aziende con più di 150 giornate di occupazione complessiva annua e nelle quali ci sia almeno un rapporto di lavoro individuale superiore a 51 giornate di lavoro, il rappresentante per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori dipendenti nell’ambito delle RSA, o delle RSU ove esistenti, ovvero tra i lavoratori medesimi.
Modalità di elezione
La riunione dei dipendenti per l’elezione dei rappresentanti per la sicurezza deve essere esclusivamente dedicata alla funzione elettiva.
La riunione può essere convocata dalla RSA o dalle RSU o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie dei Contratto Provinciale di Lavoro. In tal caso alla riunione possono partecipare dirigenti delle Organizzazioni sindacali sopra richiamate, previo avviso al datore di lavoro.
Possono essere eletti tutti i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e/o quelli a tempo determinato il cui rapporto di lavoro con l’azienda ha una durata non inferiore a 51 giornate.
La preferenza alla nomina del rappresentante dei lavoratori alla sicurezza dovrà essere riservata ai dipendenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e a coloro che hanno un rapporto di lavoro con l’azienda di maggiore durata.
L’elezione si svolge a suffragio universale diretto e di norma a scrutinio segreto.
Risulterà eletto colui che avrà ottenuto il maggiore numero di voti.
La durata dell’incarico è di tre anni o pari al periodo di permanenza nell’azienda per i rapporti di lavoro a tempo determinato. L’incarico, in ogni caso, cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro.
Hanno diritto al voto tutti i lavoratori dipendenti, sia a tempo de-terminato che indeterminato, in servizio al momento della elezione.
Prima di procedere alla eiezione i lavoratori nominano il segretario, il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale della elezione. Tale verbale dovrà essere trasmesso al datore di lavoro e ai Comitato paritetico provinciale a cura del segretario.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza eletto o designato potrà svolgere il suo compito non appena notificato al datore di lavoro il relativo verbale.
Permessi retribuiti
Ai rappresentanti per la sicurezza spettano i seguenti permessi retribuiti annui:
• 6 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 151 a 1.350 giornate;
• 12 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua da 1.351 a 2.700 giornate;
• 20 ore e 30 minuti per le aziende con occupazione annua oltre 2.700 giornate,
I rappresentanti per la sicurezza espletano i seguenti compiti:
- accedere ai luoghi di lavoro;
- ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agii impianti, all’organizzazione e agii ambienti di lavoro, agii infortuni e alle malattie professionali;
- ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- fare proposte in merito all’attività di prevenzione;
- avvertire il responsabile dell’azienda dei rischi individuati;
- ricorrere alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro ed i mezzi
impiegati per attuarli non sono idonei a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori.
Per i rappresentanti per la sicurezza che hanno un rapporto di lavoro a tempo determinato il numero di ore dei permessi sopra indicati sarà proporzionato al periodo di permanenza nell’azienda.
Il numero delle giornate è riferito all’anno precedente.
I permessi retribuiti definiti nel presente punto sono, a tutti gli effetti, aggiuntivi a quelli spettanti alle RSA o RSU ove esistenti.
Compiti del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Con riferimento alle attribuzioni dei rappresentanti per la sicurezza, la cui disciplina è contenuta nell’articolo 19 del decreto legislativo 626/94, sono stabilite le seguenti procedure e limitazioni:
a) il diritto di accesso ai luoghi di lavoro sarà esercitato nel rispetto delle esigenze produttive. Il rappresentante per la sicurezza deve segnalare preventivamente al datore di lavoro le visite che intende effettuare agii ambienti di lavoro. Tali visite si svolgono preferibilmente congiuntamente al responsabile del servizio di prevenzione e protezione o ad un addetto da questi incaricato;
b) nei casi in cui il decreto legislativo 626/94 preveda, a carico del datore di lavoro, la consultazione del rappresentante per la sicurezza, questa si deve svolgere nel modo più sollecito possibile. Il datore di lavoro, pertanto, consulta il rappresentante per la sicurezza su quelle circostanze su cui la disciplina legislativa preveda un intervento consultivo dello stesso. Il rappresentante per la sicurezza in occasione della consultazione, ha facoltà di formulare proprie proposte e opinioni, sulle tematiche oggetto di consultazione secondo le previsioni di legge;
c) il rappresentante per la sicurezza ha diritto di ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione, nonché quelle inerenti alle sostanze e ai preparati pericolosi, alle macchine, agii impianti, all’organizzazione e agii ambienti di lavoro, agii infortuni e alle malattie professionali, nonché le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza. Lo stesso rappresentante ha diritto di consultare il documento di valutazione del rischio, ove previsto (aziende con oltre 10 addetti), ovvero di ricevere l’autocertificazione redatta dalle aziende con non più di 10 addetti.
Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione è tenuto a farne uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto aziendale.
Formazione dei rappresentanti per la sicurezza e informazione per la generalità dei lavoratori
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza si svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli previsti per la loro normale attività. Tale formazione prevede un programma base di 20 ore comprendente:
- conoscenze generali sugli obblighi e sui diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e di sicurezza del lavoro;
- conoscenze generali sui rischi dell’attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
- metodologie sulla valutazione del rischio.
Per quanto concerne l’informazione alla generalità dei lavoratori, il programma comprende:
- conoscenze generali delle normative contenute nel decreto legislativo 626/94;
- corrette modalità di utilizzo dei mezzi individuali di protezione. Qualora vengano introdotte importanti innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, è prevista una integrazione della formazione e dell’informazione.
Riunioni periodiche
Oltre a quanto organizzato dai Comitato paritetico provinciale per la sicurezza nei posti di lavoro, su motivata richiesta del rappresentante per gravi situazioni di rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione, possono essere convocate riunioni periodiche aziendali, di cui deve essere redatto apposito verbale.
Formazione ed informazione sulla sicurezza al lavoro
I lavoratori che parteciperanno a corsi di formazione sui problemi della tutela della salute e risanamento ecologico, hanno diritto ad usufruire di permessi retribuiti in quantità uguale alle ore necessarie al corso, da detrarre dalle 200 ore previste dall’art. 33 del CCNL e dall’art. 22 del CPL.
Formazione ed informazione dei lavoratori assunti per brevi periodi
Le parti convengono che, per i dipendenti assunti per lavori di breve durata, la formazione e l’informazione possa essere svolta attraverso la diffusione a cura del datore di lavoro di adeguato materiale informativo.
Norma di rinvio
Le parti, al fine di adeguare il vigente Contratto Provinciale alle parti innovative eventualmente definite da un accordo nazionale cui Testo Unico sulla Sicurezza D.l[gs]. n. 81 9/4/2008 demanda, si impegnano ad incontrarsi, anche su richiesta di una di esse, entro 30 giorni dall’emanazione dell’accordo stesso.

Titolo VII Previdenza e assistenza
Art. 42 - Assicurazioni sociali

Per tutte le assicurazioni sociali si applicano le norme di legge. Il datore di lavoro è tenuto al versamento dei contributi relativi, secondo le norme vigenti.

Art. 43 - Malattia ed infortunio
[…]
In caso di necessità di pronto soccorso o di ricovero ospedaliero, l’azienda fornisce gratuitamente il mezzo di trasporto di cui dispone. Nel caso di intervento dell’autoambulanza, il relativo costo è posto a carico dell’azienda.
[…]

Art. 47 - Rimborso spese per visite mediche professionali
La Cassa Integrazione Malattia provvede a rimborsare le spese sostenute e documentate dal lavoratore che si sottopone a visite mediche professionali obbligatorie.

Art. 48 - Cassa integrazione malattia (Cim)
[…]
Il Cim, se lo ritiene opportuno, può effettuare indagini conoscitive sul trend delle malattie e degli infortuni sul lavoro.

Titolo VIII Sospensione - Risoluzione del rapporto di lavoro Provvedimenti disciplinari
Art. 54 - Provvedimenti disciplinari

Il presente contratto ed in particolare il titolo VIII deve essere portato a conoscenza dei lavoratori tramite affissione, in luogo accessibile (bacheca, spogliatoio, ecc.) ai lavoratori.
Tutti i lavoratori, per quanto attiene il rapporto di lavoro, dipendono dal conduttore dell’azienda o da chi per esso, e debbono eseguire con diligenza il lavoro loro affidato.
I rapporti tra i lavoratori nell’azienda e tra questi ed il datore di lavoro, o chi per esso, debbono essere ispirati a reciproco rispetto e tali da assicurare la normale disciplina aziendale.
In particolare i lavoratori devono:
[…]
• avvisare il datore di lavoro o chi per esso in caso di abbandono forzoso del lavoro, di sospensione o anticipazione della cessazione;
• operare con diligenza onde evitare danni alle cose aziendali;
• presentarsi al lavoro in condizioni di normale efficienza;
• utilizzare i dispositivi di protezione individuale e gli indumenti antinfortunistici messi a disposizione dal datore di lavoro;
• comportarsi in modo conforme alle norme del presente Contratto.
L’inosservanza da parte dell’operaio dei suoi doveri può dar luogo ai seguenti provvedimenti disciplinari:
a) richiamo verbale;
b) censura scritta notificata al lavoratore a mezzo di lettera raccomandata A.R., entro 15 giorni dal verificarsi dell’infrazione; il lavoratore ha facoltà di replicare entro 15 giorni dal ricevimento della notifica;
c) multa sino ad un massimo di ore 4 di salario.
[…]
Le multe sono irrogate entro i seguenti limiti:
1) due ore di salario nei casi in cui il lavoratore:
• si assenti o abbandoni il lavoro, ne ritardi l’inizio, lo sospenda, o ne anticipi la cessazione senza giustificato motivo;
• per negligenza arrechi lievi danni all’azienda, al bestiame, alle macchine e agli attrezzi;
• si presenti al lavoro in stato di non buona efficienza.
2) Quattro ore di salario nei casi di recidiva o di maggiore gravità nelle mancanze di cui al precedente punto 1).
[…]

Art. 56 - Risoluzione del rapporto di lavoro per giusta causa
Il licenziamento per giusta causa, con risoluzione immediata del rapporto senza obbligo di preavviso, è determinato dal verificarsi di fatti che non consentono la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto, quali:
[…]
d) la recidiva nelle mancanze che abbiano già dato luogo all’applicazione delle sanzioni disciplinari previste dal presente Contratto;
e) la grave insubordinazione verso il datore di lavoro o suo diretto rappresentante nell’azienda;
f) la mancanza grave nei confronti degli altri lavoratori dell’azienda;
g) i danneggiamenti dolosi ai macchinari, alle coltivazioni, al bestiame e agli stabili;
h) altri casi di particolare gravità, con particolare riferimento al comprovato venir meno del rapporto fiduciario.
[…]

Art. 59 - Abbandono del posto di lavoro per gravi e provate offese
Nel caso in cui il lavoratore abbandoni il lavoro per gravi e provate offese subite da parte del datore di lavoro o di un suo legale rappresentante, egli ha diritto al salario e a tutte le altre competenze maturate, senza trattenuta per mancato preavviso.

Art. 63 - Osservatorio provinciale
Le parti convengono di costituire un Osservatorio per lo svolgimento delle seguenti funzioni:
[…]
• fornire alle OO.SS. da parte delle Organizzazioni datoriali le informazioni utili sui programmi di sostanziale modifica delle tecnologie di produzione in atto che possono presentare rilevanti conseguenze sulla organizzazione e sulla condizione del lavoro nonché sull’occupazione e sull’ambiente di lavoro;
[…]
• concordare per l’occupazione femminile azioni positive idonee a superare le eventuali disparità di fatto esistenti, ad offrire pari opportunità nel lavoro e nella professionalità, a garantire l’effettiva applicazione delle leggi nazionali e delle Direttive comunitarie in materia di parità;
[…]
• esercitare il controllo nei confronti dei datori di lavoro e dei loro dipendenti per l’esatta applicazione dei contratti di lavoro e delle leggi sociali;
[…]
• le dinamiche e le tendenze del mercato del lavoro provinciale e le problematiche ad esso connesse;
• i fabbisogni di formazione professionale nella provincia;
• la tutela della salute, dell’ambiente e la politica ecologica nel territorio.
In connessione con i processi di trasformazione colturale, gli imprenditori segnalano ai propri rappresentanti l’eventuale fabbisogno di qualificazione e/o riqualificazione professionale della manodopera, perché l’Osservatorio prospetti agli organi pubblici competenti l’attuazione dei corsi necessari.
L’Osservatorio provinciale è costituito da 6 componenti designati pariteticamente dalle parti contraenti datoriali e dei lavoratori.
Regolamento per il funzionamento dell'Osservatorio
Il presente regolamento è convenuto tra le parti al fine di consentire la funzionalità dell’Osservatorio.
1) Presidenza
La Presidenza dell’Osservatorio è assunta alternativamente, ogni due anni da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante dei lavoratori. Nell’ambito di ciascuna parte si procede a rotazione. Spetta ai Presidente la convocazione dell’Osservatorio anche su richiesta di una delle parti.
2) Segreteria
La Segreteria dell’Osservatorio è assunta a turno da un rappresentante dei datori di lavoro se la Presidenza è affidata al rappresentante dei lavoratori e viceversa in caso contrario.
3) Riunioni dell'Osservatorio
I lavori dell’Osservatorio sono verbalizzati a cura dei Segretario. Per la validità in prima convocazione è necessaria la presenza di tutti i componenti dell’Osservatorio. Per la validità della riunione in seconda convocazione, che dovrà avvenire entro i successivi 7 giorni e con un preavviso di almeno 3 giorni, è sufficiente la maggioranza assoluta dei componenti.
I pareri raggiunti con l’assenso unanime di tutte le parti costituenti sono vincolanti per le stesse organizzazioni rappresentate nell’Osservatorio.
4) Rappresentanti
I componenti dell’Osservatorio sono nominati dalle rispettive Organizzazioni con lettera inviata alle altre Organizzazioni.
Detti componenti restano in carica sino alla loro revoca.
È ammessa in qualsiasi momento la sostituzione del proprio rappresentante da parte dell’Organizzazione che l’ha nominato.
In caso di indisponibilità di un membro dell’Osservatorio, il dirigente dell’Organizzazione che l’ha nominato si sostituisce temporaneamente ad esso ovvero delega altro funzionario dell’Organizzazione.
5) Compiti dell'Osservatorio
I compiti dell’Osservatorio sono quelli indicati nel presente articolo fermo restando quanto già previsto dall’articolo 6 del CCNL 6 luglio 2006.
6) Operatività dell'Osservatorio
L’Osservatorio ha sede in Lodi, via Agello 4. La periodicità delle riunioni è definita dalle parti in base alle esigenze contingenti.

Titolo IX Relazioni e diritti sindacali
Art. 64 - Delegato d’azienda

Nelle aziende che occupano più di cinque operai agricoli, è eletto un delegato di azienda nell’ambito di ciascuna delle Organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente Contratto.
Nelle aziende che occupano più di 75 operai agricoli, nelle quali non siano state costituite le RSU previste dal “Protocollo di intesa” (allegato n. 12 al CCNL 6 luglio 2006) è eletto un secondo delegato di azienda di ciascuna Organizzazione dei lavoratori firmatarie del presente Contratto.
I delegati devono essere eletti da e tra i lavoratori occupati in azienda. Dalla data della loro elezione decorre la tutela sindacale di cui all’art. 65 del presente Contratto.
La durata del rapporto di lavoro dell’operaio a tempo determinato eletto delegato di azienda non subisce modificazione per effetto di tale nomina.
All’elezione dei delegati si addiviene mediante riunione unica dei lavoratori dell’azienda o mediante riunioni separate per singoli raggruppamenti sindacali.
I nominativi dei delegati eletti sono comunicati con lettera dalle Organizzazioni provinciali o territoriali sindacali dei lavoratori interessati, alle Organizzazioni provinciali dei datori di lavoro (aderenti alle Organizzazioni datoriali firmatarie del presente Contratto), ai delegati stessi e per conoscenza alle direzioni aziendali.
I delegati entrano in funzione dalla data in cui perviene la comunicazione.
Il delegato ha i seguenti compiti:
a) vigilare ed intervenire presso la direzione aziendale per la esatta applicazione dei contratti collettivi di lavoro e della legislazione sociale;
b) esaminare con la direzione aziendale le misure atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali e ad adottare opportune condizioni igienico-sanitarie e sociali di competenza del conduttore.

Art. 66 - Assemblee sindacali
I lavoratori hanno diritto di riunirsi nell’ambito dell’azienda in cui prestano la loro opera fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro nei limiti di 13 ore annue regolarmente retribuite.
Le riunioni sono indette, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali su materie di interesse sindacale e del lavoro. Alle riunioni possono partecipare, previo avviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.
Si possono svolgere assemblee di lavoratori fuori dalla sede aziendale a condizione che non si effettuino in altro luogo di lavoro.
Per le aziende, ove sono state costituite le RSU si rinvia al contenuto del protocollo d’intesa nazionale (allegato n. 12 al CCNL del 6 luglio 2006).

Art. 70 - Relazioni sindacali e Formazione continua (Foragri)
Viene istituito l’Ente Bilaterale provinciale nominato “Foragri Lodi” che gestisce la formazione continua in concordo con Foragri (Legge n. 388 del 23/12/2000) con il compito di promuovere e sviluppare progetti per le attività di qualificazione e riqualificazione di figure professionali con priorità per lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.
“Foragri”, Fondo Paritetico Nazionale Interprofessionale per la formazione continua in agricoltura istituito con accordo del 14 dicembre 2006 (allegato n. 15), non ha fini di lucro ed opera in favore delle imprese e dei relativi dipendenti del settore agricolo, nonché di tutti i soggetti che hanno optato per l’adesione al Fondo ai sensi del comma 3, art. 118, legge n. 388/2000 e successive modificazioni, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva ed occupazionale.
Il Fondo, nell’ambito delle proprie linee strategiche di programmazione formativa definite nell’accordo interconfederale di cui all’art. 1, promuove e finanzia in tutto o in parte, nel rispetto delle modalità fissate dall’art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 e successive modifiche ed integrazioni, piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali, nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti.
L’Ente Bilaterale si fa promotore presso l’Amministrazione provinciale e il Centro per l’Impiego di costituire un Organismo Tripartito preposto alla supervisione, governo e sviluppo del mercato del lavoro agricolo; lo scopo è facilitare l’incontro di domanda-offerta nel mondo agricolo in previsione delle riqualificazioni di attività a cui le aziende vanno incontro.
Al fine di realizzare una politica attiva del lavoro, le parti si impegnano ad incontri quadrimestrali su temi quali la formazione professionale, la sicurezza nei luoghi di lavoro, il mercato del lavoro, anche in applicazione delle vigenti norme del contratto nazionale.
Tali temi, con particolare riferimento al “rapporto di lavoro subordinato”, sono trattati in seno all’apposito soggetto bilaterale denominato Osservatorio provinciale.

Titolo X Norme finali
Art. 71 - Controversie individuali

Tutti i reclami di carattere individuale concernenti l’applicazione di norme disciplinari devono essere esaminati direttamente tra il prestatore d’opera ed il datore di lavoro.
Le controversie dipendenti dall’applicazione del presente Contratto, sono rimesse all’esame dei rappresentanti datoriali e sindacali di Zona ovvero all’Osservatorio.

Art. 72 - Controversie collettive
Entro 15 giorni dalla segnalazione di una delle parti, le Organizzazioni contraenti debbono intervenire per esaminare e comporre le controversie collettive insorte per l’applicazione o l’interpretazione di norme di legge, del CCNL e del presente Contratto.

Allegati
Allegato n. 10 Tutela della salute dei lavoratori Protocollo d’intesa

(Riferito all’art. 64 del CCNL operai agricoli)
Le parti contraenti, nell’intento di tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori dipendenti, con il presente “Protocollo” intendono fornire agli operatori agricoli, datori di lavoro e lavoratori, un sintetico e, per quanto possibile, completo quadro di riferimento per la prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro.
Al fine, anzitutto, di una opportuna conoscenza delle principali disposizioni di legge che disciplinano la materia in esame, si richiamano i principali provvedimenti legislativi:
- DPR 27.4.55 n. 547 - “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro” (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo).
- DPR 19.3.56 n. 303 - “Norme generali per l’igiene del lavoro” (relativamente alle norme applicabili al settore agricolo anche al di fuori del titolo III).
- DPR 3.8.68 n. 1255 - Regolamento sulla produzione, commercio e vendita dei fitofarmaci e dei presidi delle derrate alimentari immagazzinate.
- D.Lvo 17.3.95 n. 194 - Attuazione della direttiva 91/914/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari.
- L. 23.12.78 n. 833 - Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale.
- DPR 30.6.65 n. 1124 - T.U. delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali.
- DPR 13.4.94 n. 336 - “Nuove tabelle malattia professionali”.
- DPR 10.2.81 n. 212 - “Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli e forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche”.
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 19.5.1981 avente oggetto “Cabina o Telaio di protezione di trattrici agricole a ruote”.
- Circolare del Ministero del Lavoro n. 57 del 28.5.1981 avente oggetto “Raccoglimballatrici e falciatrici”.
- DM 5.8.91 (Ministero Trasporti) - “Norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto concerne taluni loro dispositivi e caratteristiche”.
- D.Lvo 30.4.92 n. 285 - “Nuovo codice della strada”.
- D.Lvo 15.7.91 n. 277 - Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro.
- D.Lvo 19.9.94 n. 626 - Attuazione delle direttive n. 89/391/CEE, n. 89/654/CEE, n. 89/655/CEE, n. 89/656/CEE, n. 90/269/CEE, n. 90/270/CEE, n. 90/394/CEE, n. 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori.
Il decreto legislativo n. 626/94 ha recepito otto direttive comunitarie in materia di: misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro; luoghi di lavoro; uso di attrezzature di lavoro; uso dei dispositivi di protezione individuali; movimentazione manuali dei carichi; uso di attrezzature munite di videoterminali; protezione da agenti cancerogeni; protezione da agenti biologici.

1 - Prodotti fitosanitari
Il D.Lvo 194/95 disciplina la classificazione tossicologica dei prodotti fitosanitari in attuazione delle disposizioni comunitarie. Le quattro classi tossicologiche previste dal D.P.R. 1255/68 e dal D.P.R. 223/88 vengono abolite e sostituite con la classificazione comunitaria, la quale distingue prodotti “molto tossici”, “tossici”, “nocivi”, e altri prodotti fitosanitari non classificabili come tali.
1.1 Classificazione dei prodotti fitosanitari
Ai fini dell’applicazione delle nuove norme la classificazione dei prodotti fitosanitari è la seguente:
a) preparati “molto tossici” e “tossici” (corrispondenti alla Iª classe delle norme vigenti) comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni mortali per l’uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto fitosanitario deve essere contrassegnato in etichetta da un teschio nero su ossa incrociate, inserito in un riquadro, di colore giallo-arancio e dalla scritta “molto tossico” o “tossico” in base alla tossicità del prodotto;
b) preparati “nocivi” (corrispondente alla IIª classe delle norme previgenti); comprende i prodotti che possono provocare intossicazioni gravi per l’uomo in seguito ad assorbimento per qualsiasi via. Il prodotto fitosanitario è contrassegnato in etichetta in modo indelebile, da una croce di S. Andrea nera, inserita in un quadro di colore giallo-arancio e dalla scritta “nocivi”.
c) altri preparati, non classificabili come molto tossici, tossici e nocivi corrispondenti alla IIIª e IVª classe delle norme previgenti. Quelli corrispondenti alla IIIª classe comprendono i prodotti che possono provocare intossicazione di lieve entità per l’uomo; il prodotto fitosanitario è contrassegnato in etichetta con caratteri ben visibili e indelebili, dalla frase “attenzione: manipolare con prudenza”. Quelli corrispondenti alla IVª classe comprendono i prodotti che possono comportare rischi trascurabili per l’uomo e non riportano in etichetta simbologie particolari.
1.2 Misure di prevenzione generale
Misure comuni a tutte e quattro le classi di prodotti sono la conservazione degli stessi prodotti in luoghi inaccessibili ai bambini ed agli animali domestici ed in ripostigli chiusi a chiave. Oltre a tenere ben chiusa la confezione di tali prodotti:
• durante l’impiego del prodotto, divieto di fumare o di mangiare;
• non contaminare alimenti, bevande, corsi d’acqua;
• non operare contro vento;
• dopo la manipolazione o in caso di contaminazione, lavarsi accuratamente con acqua e sapone;
• rendere inutilizzabili, dopo l’uso, con i mezzi più idonei, le confezioni che contenevano il prodotto;
• evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti;
• consentire l’uso e l’impiego dei prodotti molto tossici, tossici e nocivi esclusivamente ai lavoratori muniti del prescritto “patentino” di cui all’art. 23 del DPR 1255/68.
1.3 Misure di prevenzione particolari per le diverse classi
Prodotti molto tossici (ex classe la)

• Non contaminare altre colture;
• evitare di respirarne i vapori;
• durante la preparazione e l’impiego usare tute, guanti, maschere ed occhiali protettivi. In caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l’etichetta.
Prodotti tossici (ex classe 2a)
• Non contaminare altre colture;
• evitare di respirarne i vapori;
• in caso di malessere ricorrere al medico mostrandogli l’etichetta. 
1.4 Raccomandazioni utili
• Nel caso di utilizzo di macchinari con cabine è opportuno assicurare altresì la protezione dall’assorbimento dei prodotti utilizzati;
• effettuare la manutenzione periodica dei macchinari e strumenti usati per le miscele e lo spandimento dei prodotti;
• a fine lavoro svuotamento degli attrezzi e ripulitura dei luoghi nei quali è stato compiuto il trattamento. Non effettuare il lavaggio con acque che possono venire utilizzate. Versare residui in fosse appositamente predisposte;
• esporre in modo ben visibile nei locali dove si conservano i prodotti antiparassitari le etichette dei prodotti medesimi o copia di esse;
• rispettare scrupolosamente i tempi di agibilità sui terreni o locali chiusi ove sono stati impiegati antiparassitari, secondo quanto indicato nelle etichette dei singoli prodotti;
• gli abiti da lavoro vanno comunque conservati in ripostigli strettamente separati dagli abiti personali. Analogamente il vestiario utilizzato durante la manipolazione e spandimento dei presidi sanitari deve essere lavato separatamente da altri indumenti.
1.5 Informazioni mediche
I sintomi di intossicazione ed i consigli terapeutici per il medico in particolare per quanto concerne i prodotti molto tossici, tossici e nocivi, sono evidenziati nelle rispettive etichettature.
Pertanto al medico che presta l’intervento deve essere presentata l’etichettatura del prodotto che si presume abbia provocato l’intossicazione.
1.6 Divieto di impiego di alcuni principi attivi
Una serie di norme legislative hanno vietato l’impiego in agricoltura dei presidi sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi, a causa del loro elevato rischio per la salute degli utilizzatori e dei consumatori:
• 1.2 - Dibomoetano
• 2,4,5 -T
• Acido Cianidrico
• Aldrin
• Amitrol
• Atrazina
• Azinfon-Etile 
• Barban Revocato
• Binapacril Revocato
• Bromofos Revocato
• Bromofos Etile Revocato
• Butocarbossina Revocato
• Captafol Revocato
• Carbonio Solfuro Revocato
• Carbonio Tetracloruro Revocato
• Cianato di Potassio Revocato
• Cloramben Revocato
• Cloraniformentano Revocato
• Clorbenside Revocato
• Clordano Revocato
• Clorobenzilato Revocato
• DDT Revocato
• Demeton-s-Metile Revocato
• Dialifos Revocato
• Diallato Non autorizzato
• Dieldrin Revocato
• Dinoseb Revocato
• Dinoterb Revocato
• Dioxation Non autorizzato
• Edifenfos Revocato
• Endrin Revocato
• Eptacloro Revocato
• Esaclorobenzolo Revocato
• Etem Revocato
• Etion Revocato
• Fenoxicarb Sospeso
• Ferban Revocato
• HCH Revocato
• Mevinfos Revocato
• Nabam Revocato
• Naled Revocato
• Nicotina Revocato
• P ertane Revocato
• Protoato Revocato
• Tepp Revocato
• Toxafene Non autorizzato
• Triallato Revocato
• Zireb Revocato
Hanno altresì subito una limitazione d’impiego i presidi sanitari contenenti i sottoelencati principi attivi:
• Lindano
• DDD
1.7 Elenco Centri Antiveleno
Centro Antiveleno Ospedale Maggiore “Ca Granda” - Piazza Ospedale Maggiore, 3 -20162 Milano Niguarda - Tel. n. 02/66101029.

2 - Mezzi meccanici
Principali misure di prevenzione

A titolo puramente esemplificativo:
• adozione in cabina o telaio di protezione per trattrici agricole a ruote indicate dalla citata circolare del Ministero del Lavoro n. 49 del 19.5.1981 al fine di evitare o ridurre gli infortuni derivanti dal ribaltamento delle trattrici medesime;
• adeguato addestramento degli addetti all’uso dei singoli mezzi meccanici;
• rispetto dei tempi e delle modalità di manutenzione del mezzo meccanico secondo le specifiche indicazioni della Casa costruttrice; la pulizia, riparazione, registrazione, ingrassaggio o comunque la manipolazione di parti meccaniche non deve essere effettuata quando queste sono in moto. Gli elementi delle macchine, quando costituiscono pericolo, devono essere protetti o segregati o provvisti dei dispositivi di sicurezza;
• tutte le parti di collegamento o fissaggio (viti, bulloni, ecc..), gli ingranaggi, le ruote e parti mobili e dentate, i motori e quelle parti che in caso di rottura possono fuoriuscire con violenza, devono essere fornite di adeguate protezioni (schermi, custodie, ecc..);
• le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine devono essere provviste di idonei ripari (parapetti o griglie, coperture, ecc.es. trebbiatrici);
• gli organi di comando per la messa in moto e l’arresto devono essere ben riconoscibili e di facile portata, ma tali da evitare accensioni accidentali;
• i mezzi di sollevamento e trasporto devono essere usati in modo rispondente alle loro caratteristiche con le opportune misure per assicurare la stabilità del mezzo;
• dove consentito dalla caratteristica del mezzo, sedili delle macchine con sospensioni regolabili in grado di ridurre almeno le vibrazioni verticali ed adeguata imbottitura;
• per le macchine azionate da motori elettrici: corretta esecuzione impianto elettrico di terra, e perfetta taratura dei fusibili;
• per le macchine ad azionamento oleodinamico, osservanza scrupolosa dei limiti massimi di portata di carico e protezione dei comandi contro razionamento accidentale;
• parapetti protettivi dell’altezza di almeno un metro per le piattaforme di sollevamento azionate da pompe idrauliche e per i piani di carico.

3 - Stalle e allevamenti
Le stalle e ricoveri degli animali in genere non devono comunicare con i locali di abitazione o con i dormitori.
Quando le stalle od i ricoveri siano situati sotto i locali predetti, devono avere solai costruiti in moda da impedire il passaggio di gas.
Le aziende devono tenere a disposizione degli addetti alla custodia del bestiame, i mezzi di disinfezione necessari per evitare il contagio delle malattie infettive quali zoonosi batteriche e virali.
Nelle attività concernenti la distruzione di parassiti degli animali, nonché in quelle concernenti la prevenzione e la cura delle malattie infettive del bestiame, devono essere osservate le disposizioni per la difesa delle sostanze.
Oltre all’osservanza delle prescrizioni di legge in materia di stalle e di concimaie, la prevenzione per gli addetti al bestiame deve essere rivolta ad evitare la polverosità derivante dal deposito, trasporto e scarico dell’alimentazione secca, i gas da fermentazione degli escrementi animali e quant’altro connesso al microclima dell’ambiente di lavoro (umidità e sbalzi di temperatura).

4 - Silos, pozzi neri, cantine ed ambienti simili
Oltre all’osservanza delle norme di legge in materia, la prevenzione per gli addetti ai lavori che si svolgono negli ambienti indicati in epigrafe, deve essere rivolta ad evitare lo sviluppo di gas tossici prodotti dalla fermentazione organica vegetale o dei rifiuti animali, ma anche da microclima, incendi ed esplosioni e quant’altro connesso all’ambiente di lavoro.
L’accesso dei lavoratori nei locali indicati può avvenire soltanto dopo che sia stata preventivamente accertata l’esistenza delle condizioni di respirabilità ossia assenza di gas tossici.
I lavoratori che esplicano attività in tali ambienti, devono usare le necessarie cautele ed, in particolare, essere forniti di ogni mezzo di protezione (maschere, cinture di sicurezza, tute e scarpe adeguate, ecc..); debbono essere, inoltre, vigilati dall’esterno per tutta la durata del lavoro.

5 - Frigoriferi
La prevenzione per gli addetti che esplicano la loro attività in ambienti refrigerati deve essere rivolta in particolare ed evitare i rischi connessi al microclima specifico.
Pertanto tali lavoratori devono essere muniti di mezzi protettivi adeguati (tute imbottite, guanti, cappelli).

6 - Lavorazioni a cielo aperto
Oltre a quanto già previsto nell’impiego degli antiparassitari, ove si faccia uso di scale per la potatura, la raccolta prodotti, il carico e scarico di fieno o per altri impieghi, deve trattarsi di scale costruite con materiali adatti alle condizioni di impiego, di dimensioni appropriate, se di legno devono avere i pioli fissati mediante incastro ai montanti, coperti di materiale antisdrucciolevole alle estremità superiori. Le scale doppie non devono superare l’altezza di 5 metri.

Dispositivi protezione individuali
Dispositivo personale di sicurezza (DPR) è qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato a tale scopo (art. 40 del D.Lvo n. 626/94).
L’utilizzo dei DPI comporta per il datore di lavoro l’applicazione del Titolo IV del D.Lvo n. 626/94. In particolare occorre prestare attenzione alla:
- valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi (es. uso di prodotti fitosanitari);
- individuazione delle caratteristiche dei DPI correlata ai rischi aziendali e acquisto degli stessi in relazione a tali esigenze;
- individuazioni delle condizioni in cui un DPI deve essere usato soprattutto in relazione alla durata dell’uso;
- informazione e formazione dei lavoratori sull’utilizzo dei DPI. L’addestramento è obbligatorio per quelli di terza categoria (maschere e filtri per la protezione dell’apparato respiratorio - utilizzo dei prodotti fitosanitari - cuffie per la protezione dell’udito - utilizzo di macchine e/o impianti particolarmente rumorosi).
Per quanto riguarda l’impiego dei prodotti fitosanitari i DPI servono a proteggere gli operatori dal rischio di possibili intossicazioni per via cutanea o respiratoria.
L’uso dei mezzi personali di protezione va considerato come elemento di sicurezza aggiuntivo ai seguenti criteri:
- impiego razionale dei presidi sanitari anche attraverso l’utilizzazione delle tecniche di lotta guidata ed integrata;
- manutenzione periodica delle apparecchiature adibite all’erogazione dei fitofarmaci.
Inconvenienti legati all’uso dei mezzi di protezione individuale:
- disagio (sudorazione, fatica legata al peso di certi mezzi protettivi ecc..);
- aumento lavoro respiratorio (nel caso di maschere);
- induzione di falsa sensazione di sicurezza che può portare a trascurare le norme di buona tecnica;
- aumento del pericolo di infortuni (ridotta visibilità, movimenti meno agili).

Mezzi di protezione adoperati abitualmente
- vestiti smessi
- tuta in tessuto
- tuta in materia impermeabile
- cappello
- occhiali protettivi
- guanti
- mascherina di carta
- semimaschera in gomma
- maschera intera
- casco
- cabina su trattore
- cabina con aria condizionata

Mansioni durante cui vengono adoperati
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Legenda mansioni:
PM: preparazione miscela
DM: distribuzione miscela
RC: rientro nella coltura trattata per altre operazioni

Come proteggere la pelle
Scegliere indumenti confezionati con prodotti che siano non penetrabili dai fitofarmaci (PVC resiste bene ai solventi organici tranne tetracloruro di carbonio, il Polietilene resiste bene ai solventi organici compreso il tetracloruro di carbonio). Scegliere indumenti che si possano indossare comodamente e permettano un lavoro agevole e preferire indumenti “usa e getta” per non doversi preoccupare della manutenzione.
In particolare sono consigliabili:
• tute in cotone al 100%, meglio se impermeabilizzate e rivestite sui due lati con materiali che garantiscano una protezione conforme alle norme ISO e una buona permeabilità alla sudorazione come da norma DIN;
• stivali in gomma con suola antisgrucciolo da calzare sotto la tuta;
• guanti in polietene o polivinile con sottoguanti in cotone;
• cappucci impermeabili con copricollo se manca il casco.

Come proteggere gli occhi
Scegliere occhiali a buona aderenza col viso dotati di guarnizione di materiale resistente ai fitofarmaci.
Scegliere occhiali con buona visibilità anche laterale.
Utilizzare prodotti antiappannanti con cui trattare le lenti.

Come proteggere le vie respiratorie
Maschere a filtro: si tratta di mezze-maschere che proteggono solo naso e bocca con un facciale dotato di uno o due filtri o di maschere che proteggono l’intero viso compresi gli occhi.
Caschi: sistema di protezione integrale del capo in cui viene garantito un adeguato ricambio d’aria tramite un ventilatore che aspira dall’esterno, la fa passare attraverso un filtro e la immette nel casco.
Cabine: sistemi che creano piccoli ambienti confinati, isolati dallo ambiente esterno all’interno dei quali operano gli addetti. Viene garantito un adeguato ricambio d’aria tramite un ventilatore che aspira l’aria dall’esterno, la filtra e la immette nell’abitacolo. In alcuni casi le cabine sono dotate di impianto di climatizzazione che controlla temperatura e umidità dell’aria immessa.

Efficacia mezzi di protezione delle vie respiratorie
Dipende da: buona tenuta del facciale;
buona efficacia dei filtri attraverso cui passa l’aria prima di essere inalata.

Efficacia filtri
È il punto cruciale di tutti i sistemi di protezione delle vie aeree.
Dipende dalla composizione del filtro. Esiste una vasta gamma di sostanze che compongono i filtri.
Bisogna scegliere il più adatto in rapporto al prodotto o classe di prodotti da cui ci si vuole proteggere.
Non esiste un filtro universale.
Altre informazioni contenute sulle etichette dei filtri rispondenti alle norme UNI ‘83:
- mese e anno di scadenza (esse vanno riferite al periodo massimo di conservazione del filtro in adeguate condizioni e non al periodo massimo di uso efficace del filtro);
- capacità di assorbimento (funzione della quantità della sostanza assorbente contenuta): 1 piccola, 2 media, 3 grande.
Garanzia dei filtri rispondenti alle norme UNI ‘83
- bassa resistenza (per i filtri misti A 2 P2 al massimo 8,4 m bar e 30 l/min);
- durata del filtro minima per i filtri A2 = 40 minuti (prove con tetracloruro di carbonio al 0,5%);
Limiti di efficacia e durata degli attuali filtri nei confronti dei fitofarmaci.
Prove di efficacia e di durata per i filtri misti A/P (i più adatti all’uso agricolo) effettuate, secondo le norme UNI, solo con tetracloruro di carbonio e con polveri;
quindi garanzia di efficacia e di durata dei filtri, non si riferiscono specialmente ai fitofarmaci;
la durata minima garantita dalle norme UNI non tiene conto dell’effetto negativo che su essa gioca l’impregnazione di aerosol acquosi, durante l’uso dei fitofarmaci.

Tabella dati INRS ‘84 sull’efficacia di filtri per maschere e caschi da uso agricolo (% di ritenzione)
Indagine Istituto Meccanica Agraria - Bologna (1981) sulle caratteristiche costruttive di 6 caschi tra i più diffusi
• Peso 1-5 kg.
• Portata aria 50 - 80 1/min.
• Livello sonoro generato da ventilatore 75 - 86 d B (A)
La estrema variabilità dei dati costruttivi dei caschi denuncia una carenza di conoscenza da parte dei costruttori e la mancanza di una adeguata normativa.
Necessaria una scelta oculata da parte dell’utente.
Caratteristiche di un “buon casco”
• Peso ridotto
• Buon appoggio sulle spalle
• Portata aria 120 l/min (proposta CEE)
• Rumore generato dal ventilatore 75 d B (A) (Proposta CEE)
• Buona efficacia insonorizzante nei confronti dei rumori esterni (abbattimento) 5 d B (A)
• Buona visibilità anche laterale
• Direzione dei getti d’aria del ventilatore tale da non procurare fastidi e/o impedire l’appannamento.
Vantaggi delle cabine
• Eliminano i disagi legati all’uso di maschere o caschi.
• Possono offrire una buona protezione contro il rumore se opportunamente progettate.
• Possono offrire una protezione contro le sfavorevoli condizioni ambientali se dotate di climatizzatore.

Fitofarmaco

Filtri per n. 3 maschere

Filtri per caschi n. 5

Parathion

75 - 87

40 - 76

Linciano

50 - 60

50 - 65

Endosulfan

68 - 85

45 - 78

Rinosebe

92 - 97

65 - 95

Paraquat

92 - 98

48 - 96

• Possono offrire una buona protezione contro polveri minerali, se le prese d’aria vengono provviste di opportuni filtri anti-polvere.
• Quando fossero disponibili filtri di provata efficacia nei confronti dei fitofarmaci, eliminerebbero o ridurrebbero sensibilmente il rischio di esposizione a fitofarmaci.
Una cabina che fornisca condizioni ottimali di protezione (filtrazione, climatizzazione e pressurizzazione dell’aria) risulta completamente efficace esclusivamente se l’operatore non inquina la cabina con fitofarmaci (svolgimento di altre mansioni connesse ai trattamenti quali: preparazione della miscela, pulizia dei mezzi di distribuzione, ecc..). Pertanto l’uso della cabina va necessariamente integrato con una adeguata organizzazione del lavoro.
Limiti delle cabine quali mezzi di protezione contro i presidi sanitari
Gli elevati ricambi d’aria aggravano i problemi relativi all’efficacia e alla durata dei filtri. La “falsa sicurezza” indotta dal loro uso, può indurre a non far rispettare le norme di buona tecnica durante i trattamenti.
Osservazioni conclusive sui sistemi di protezione in agricoltura delle vie respiratorie
• Efficacia filtrante: non è mai il 100%. Anzi per prodotti molto volatili può avvicinarsi al 50%.
• Usare con cautela i dati di vita media dei filtri forniti dai costruttori: in presenza di umidità la durata può ridursi in modo molto rilevante.
• Mezzi individuali vanno conservati ben puliti, perché possono tramutarsi in una fonte aggiuntiva di assorbimento di tossici.
• Non rinunziare mai ai sistemi di preparazione ed erogazione dei presidi sanitari dettati dalle norme di buona tecnica, perché in definitiva sono il più efficace sistema di prevenzione.
Fumare o mangiare, cosparsi di prodotti chimici, vanifica ogni sistema di prevenzione.