Cassazione Civile, Sez. 6, 22 dicembre 2016, n. 26817 - Esposizione ad amianto
Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 22/12/2016
FattoDiritto
La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:
“Il Tribunale di Genova accoglieva il ricorso proposto da R.L. nei confronti dell'INPS, riconoscendo il diritto del predetto alla rivalutazione della contribuzione previdenziale ex art. 13 c. 8 1. n. 257/1992 per il periodo 7/9/1977-31/12/1988, già oggetto di certificazione INA1L del 8.6.2001 e 18.1.2002, revocata parzialmente con provvedimento 5/11/2010. Il Tribunale riteneva l'illegittimità del provvedimento di revoca della certificazione, perché basata su un'erronea distinzione tra il reparto DIA, rientrante nelle linee di indirizzo ministeriale, e il reparto APT che non vi sarebbe rientrato. La Corte di appello di Genova osservava che il riesame in sede di autotutela delle certificazioni di numerosi dipendenti della Ansaldo Energia S.p.A. era intervenuto a seguito di una indagine penale che aveva ipotizzato il compimento di reati consistiti nell'inveritiera ricostruzione dei curricula professionali dei predetti. Nel merito rilevava che i fattori di rischio in relazione alle mansioni di aggiustatore svolte presso il reparto APT, come individuate dal ctu, diverse da quelle degli addetti al reparto DIA, conducevano a valutare l'esposizione in misura inferiore alla soglia rilevante definita ai sensi degli artt. 24 e 31 D.lgs. n. 277/1991). In conseguenza di ciò il giudice del gravame riteneva superata la soglia di esposizione delle 0,1 ff/cc solo con riguardo al periodo dal 1.1.1988 al 31.12.1988 e, in riforma della pronunzia impugnata, rigettava la domanda del R.L..
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso per cassazione il R.L., affidando l’impugnazione a quattro motivi, cui resiste l'INPS con controricorso.
Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione o falsa applicazione della 1. 27/3/1992 n. 257 (spec. art. 13), dell'art. 18 c. 8 1. 31/7/2002 n. 179, dell'art. 1 1. 24/12/2007 n. 247, dell'art. 47 L. 24/11/2003 n. 326, della 1. 31/7/2002 n. 179 art. 18, dell'art. 2697 c.c., nonché del decreto del Ministro del lavoro e della Previdenza Sociale 12/3/2008, del D.M. 27/10/2004 e della circolare INAIL direzione generale-direzione centrale prestazioni n. 90 del 29/12/2004: omesso rilievo dell'illegittimità della revoca INAIL per carenza dei presupposti ed insufficienza della motivazione dell'atto del 5.11.2010. Osserva il ricorrente che la Corte d'Appello di Genova non ha adeguatamente motivato circa le ragioni che avrebbero giustificato la revoca delle certificazione INAIL del 8.6.2001 e del 18.1.2002, provvedimento emesso senza alcuna verifica di diritto e di fatto. Rileva che l'indagine penale non lo aveva coinvolto. Osserva che la verifica incidentale della legittimità dell'atto da parte del giudice ordinario avrebbe dovuto condurre alla disapplicazione del medesimo, poiché egli aveva sempre svolto attività di aggiustatore presso il reparto APT che era una sezione del reparto MOT e successivamente presso il reparto PAV-ROD, facenti parte della sezione Passaggio Vapore, entrambi previsti dalle griglie delle linee guida ministeriali, senza alcun cambiamento nelle modalità di esecuzione e nell'organizzazione del lavoro salvo che per il periodo di adibitone ai “Montaggi esterni “ dal 1.1.1988 al 31.12.1988, talché appariva arbitrario l'annullamento dell'atto con riguardo al periodo di attività compreso tra le date suindicate.
Con il secondo motivo, il ricorrente si duole dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio discusso dalle parti, del difetto di motivazione in ordine alla contestata attendibilità della ctu per devianza dai criteri della letteratura scientifica in materia e dai protocolli in uso nella comunità scientifica di riferimento.
Con il terzo motivo, viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 21 novies della 1. 241/90 in relazione ai principi sulla tutela dell’affidamento, come anche derivanti dal diritto europeo e degli artt. 24 e 112 Cost, nonché in relazione al D.M. 27 ottobre 2004, violazione dell’art. 12 Preleggi in relazione al principio di legalità, ed omessa insufficiente motivazione su fatto decisivo della controversia, rilevandosi che, nell’esercizio dei poteri di autotutela, l’Amministrazione debba tenere conto non solo dell’affidamento riposto dai destinatari nei diritti ormai acquisiti in forza degli atti oggetto di annullamento, ma anche del tempo trascorso e del sopraggiungere di un interesse pubblico specifico alla rimozione dell’atto, interesse distinto ed ulteriore rispetto al generale interesse alla legittimità dell’azione amministrativa.
Con il quarto motivo, si denunzia violazione o falsa applicazione delle norme indicate nel primo motivo in relazione alla normativa sopravvenuta contenuta nell’art. 112 della legge 190 del 23/12/2014, rilevandosi che per effetto di tale normativa, decaduto per legge il provvedimento di revoca,, la prova privilegiata costituita dalle certificazioni INAIL, 8.6.2001 e 18.1.2002 recuperano la loro piena validità prevalendo su ogni accertamento probabilistico di carattere tecnico ambientale svolto nelle fasi di merito.
La disposizione da ultimo richiamata dispone :"Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1° gennaio 2015, senza corresponsione dei rati arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inali) per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della L 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitive”. Sostiene il ricorrente che, per essere egli in possesso di tutti i requisiti previsti dalla citata disposizione, quest'ultima deve trovare applicazione al caso di specie, talché non si potrà tenere conto del provvedimento del 5.11.2010 che aveva parzialmente annullato, con riguardo a un determinato periodo, la dichiarazione di esposizione a suo tempo rilasciatagli dall'ente. Chiede, pertanto, poiché la disciplina di cui alla nuova norma è applicabile a tutti i giudizi in corso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio.
In conformità a precedente giurisprudenziale di questa Corte, emesso con riferimento ad un caso analogo, (Cfr. Cass. 16.10.2015 n. 20988), deve ritenersi che assumano rilevanza assorbente nel caso di specie le censure di cui all'ultimo motivo di ricorso .
Ed invero, come rilevato in tale pronunzia, lo ius superveniens deve ritenersi rilevante ai fini della decisione alla luce del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, in forza del quale "Nel giudizio di legittimità, lo "ius superveniens", che introduca una nuova disciplina dei rapporto controverso, può trovare applicazione alla condizione, necessaria, che la normativa sopraggiunta sia pertinente rispetto alle questioni agitate nel ricorso, posto che i principi generali dell'ordinamento in materia di processo per cassazione - e soprattutto quello che impone che la funzione di legittimità sia esercitata attraverso l'individuazione delle censure espresse nei motivi di ricorso e sulla base di esse - richiedono che il motivo del ricorso, con cui è investito, anche indirettamente, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, oltre che sussistente sia ammissibile secondo la disciplina sua propria” (cfr. Cass. Sez. L, Sentenza n. 16642 del 01/10/2012, in cui tale principio è affermato in relazione all’invocata applicazione dell'art. 32, commi 5, 6 e 7, legge n. 183 del 2010 con riguardo alle conseguenze economiche della dichiarazione di nullità della clausola appositiva del termine al contratto di lavoro, con la precisazione della necessità “che i motivi del ricorso investano specificamente le conseguenze patrimoniali dell'accertata nullità dei termine, non essendo possibile chiedere l'applicazione diretta della norma al di fuori del motivo di impugnazione").
Dalla esposizione della censura formulata nel primo motivo si evince che la doglianza investe direttamente il provvedimento caducatorio della certificazione rilasciata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail) per il conseguimento dei benefici di cui all'art. 13, comma 8, della 1. 27 marzo 1992, n. 257. Analogamente a quanto rilevato nella pronuncia di legittimità che costituisce il precedente di riferimento, il tema coinvolto nella disciplina sopravvenuta, attinente agli effetti dei provvedimenti atti a incidere sulle certificazioni quali quella in argomento, utili ai fini pensionistici, assume rilievo ai fini della decisione e pertanto la questione investita dal novum normativo deve reputarsi rientrare nell'ambito della materia devoluta all'esame di questa Corte con l'impugnazione, secondo 1 dettami della citata giurisprudenza.
Si propone, pertanto, la trattazione in sede camerale del ricorso, con accoglimento del primo e del quarto motivo, ed assorbimento degli altri, la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio al giudice del merito per la verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti per l'applicazione della nuova disciplina nel caso in esame”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta l’accoglimento del ricorso del R.L. quanto ai motivi suindicati, con assorbimento degli altri, cui consegue la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla Corte designata in dispositivo per l’accertamento dei presupposti di applicazione della normativa richiamata e per la determinazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il quarto motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Genova in diversa composizione.
Così deciso in Roma, in data 24 novembre 2016