Tipologia: CCNL
Data firma: 12 dicembre 2016
Validità: 01.01.2016 - 31.12.2018
Parti: Fism e Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals-Confsal
Settori: Servizi, Istruzione privata Fism
Fonte: 2.flcgil.stgy.it
Sommario:
Titolo I - La sfera di applicazione del contratto. La durata Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto Art. 2 - Decorrenza e durata Art. 3 - Inscindibilità Titolo II - Le relazioni e i diritti sindacali Premessa Capo I - Relazioni sindacali Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale Art. 5 - Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali Capo II - Diritti sindacali Art. 6 - Informazione Art. 7 - Rappresentanza sindacale Art. 8 - Assemblea Art. 9 - Permessi ai Dirigenti Sindacali Art. 10 - Affissioni Art. 11 - Ritenute sindacali Art. 12 - Trattenute per sciopero Capitolo III - Struttura della contrattazione Art. 13 - La contrattazione Art. 14 - Livello di contrattazione territoriale e/o di ente/istituzione Art. 15 - Tutele del personale, ammortizzatori sociali e contratto di solidarietà Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro Premessa Art. 16 - Ambito e contesto del rapporto di lavoro Art. 17 - Assunzione Art. 18 - Periodo di prova Art. 19 - Collocamento obbligatorio dei disabili Art. 20 - Durata del rapporto di lavoro Capo III - Contratto di lavoro a tempo determinato Art. 21 - Il contratto di lavoro a tempo determinato Art. 22 - Diritto di precedenza Capo IV - Contratto a tempo parziale. Reimpiego Art. 23 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time) Art. 24 - Reimpiego Capo V - Particolari modalità di lavoro e clausole elastiche Art. 25 - Lavoro supplementare - Clausole elastiche Capo VI - Apprendistato Art. 26 - Definizione Art. 27 - Apprendistato professionalizzante Art. 28 - Lavoro intermittente Art. 29 - Somministrazione di lavoro Art. 30 - Contratti di Collaborazione Art. 31 - Accordo di rete di più enti Capo VII - Altri rapporti Art. 32 - Contratto di tirocinio e stage Art. 33 - Volontariato Titolo III - Ordinamento professionale Capitolo I - Qualifiche e livelli Art. 34 - Classificazione. Aree dei servizi. Declaratorie. Livelli Capo II - Norme di organizzazione della attività scolastica Art. 35 - Attività connesse alla funzione del personale educativo e docente Art. 36 - Incarico di coordinamento pedagogico - didattico in scuole dell’infanzia fino a quattro sezioni Art. 37 - Mutamenti di qualifica Art. 38 - Mansioni promiscue Art. 39 - Composizione delle sezioni Titolo IV - Trattamento economico Capo I - Retribuzioni. Indennità Art. 40 - Retribuzione mensile Art. 41 - Prospetto paga Art. 42 - Retribuzione tabellare Art. 43 - Indennità di contingenza Art. 44 - Superamento degli aumenti periodici di anzianità (scatti) Art. 45 - Liquidazione e consolidamento dello scatto di anzianità in corso al 31.12.2015 Art. 46 - Salario di anzianità Art. 47 - Una tantum |
Art. 48 - Indennità accessorie Art. 49 - Tredicesima mensilità Art. 50 - Servizio fuori sede. Missioni Art. 51 - Determinazione della quota giornaliera e della quota oraria mensile Capo II - Supplenze. Previdenza. Cessione attività Art. 52 - Sostituzione e supplenza di personale Art. 53 - Trattamento previdenziale Art. 54 - Previdenza complementare Art. 55 - Trasferimento e cessione di azienda o di ramo di azienda Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro Capo I - Orario di lavoro Art. 56 - Orario di lavoro Art. 57 - Orario del personale docente Art. 58 - Recupero delle ore per i corsi di aggiornamento Art. 59 - Sospensione straordinaria dell’attività Art. 60 - La settimana lavorativa Art. 61 - Lavoro notturno, festivo e straordinario Art. 62 - Riposo settimanale Art. 63 - Fruizione dei pasti. Vitto e alloggio Capo II - Ferie e permessi Art. 64 - Ferie Art. 65 - Festività Art. 66 - Permessi retribuiti Art. 67 - Permessi non retribuiti Art. 68 - Permessi elettorali Capo III - Sospensione del rapporto di lavoro Art. 69 - Assenze per malattia e infortunio non sul lavoro Art. 70 - Infortunio sul lavoro Art. 71 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche Art. 72 - Permessi per lavoratori invalidi Art. 73 - Congedo matrimoniale Art. 74 - Tutela della maternità e della paternità Art. 75 - Servizio militare o servizio sostitutivo Art. 76 - Aspettative e permessi per cariche pubbliche elettive Art. 77 - Aspettativa non retribuita Art. 78 - Diritto allo studio Art. 79 - Permessi per la crescita professionale Titolo VI - Regolamento di istituto. Norme disciplinari Capo I - Regolamento interno. Doveri del personale Art. 80 - Regolamento interno Art. 81 - Doveri del lavoratore Capo II - Disciplina Art. 82 - Provvedimenti disciplinari Art. 83 - Richiamo scritto, multa e sospensione Art. 84 - Licenziamento con preavviso Art. 85 - Licenziamento senza preavviso Art. 86 - Sospensione cautelare Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 87 - Risoluzione del rapporto di lavoro Art. 88 - Preavviso di licenziamento e dimissioni Art. 89 - Risoluzione per sopravvenuta inidoneità permanente Art. 90 - Decesso del lavoratore Art. 91 - Disciplina dei licenziamenti individuali Art. 92 - Disciplina dei licenziamenti individuali e individuali plurimi, delle riduzioni di orario di lavoro e dei licenziamenti collettivi Art. 93 - Trattamento di fine rapporto (TFR) Art. 94 - Restituzione dei documenti di lavoro Art. 95 - Composizione delle controversie Titolo VIII - Norme finali Art. 96 - Personale religioso Art. 97 - Accordi di emersione Art. 98 - Rinvio alle leggi Allegati 1 - Accordo sulla sicurezza e la salute dei lavoratori nelle istituzioni scolastiche 2 - Accordo sulla costituzione delle commissioni provinciali di conciliazione 3 - Accordo sui rapporti di collaborazione coordinata e continuativa |
CCNL Fism 1.1.2016-31.12.2018
Il giorno 12 dicembre 2016, in Roma, presso la sede della Fism a Roma, in Via della Pigna 13/a, tra: la Fism - Federazione Italiana Scuole Materne […] e la Flc Cgil […], la Cisl Scuola […], la Uil Scuola […], lo Snals - Confsal […], hanno stipulato il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) che disciplina il trattamento normativo ed economico per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla Fism.
Titolo I - La sfera di applicazione del contratto. La durata
Art. 1 - Sfera di applicazione del Contratto
Il presente Contratto si applica al personale dei servizi educativi della infanzia e socio-educativi della prima infanzia gestiti da enti morali e non profit, enti religiosi, associazioni, persone giuridiche private, cooperative, le IPAB e le ex IPAB, di seguito definiti anche “enti”, “gestori”, “istituti”, “scuole” aderenti o rappresentati dalla Fism.
Il CCNL si applica anche al personale dipendente occupato in altri servizi a valenza socio-educativa quali: centri estivi, colonie e soggiorni, ludoteche, “sezioni primavera”, ecc.
Il CCNL si applica anche ai rapporti di lavoro svolti presso le sedi della Federazione Italiana Scuole Materne salvo che non sia già in atto l'applicazione di altro Contratto Nazionale di Lavoro più favorevole ai lavoratori.
Il presente CCNL tutela anche il personale dipendente da altre istituzioni socio-educative qualora l’Ente Gestore dichiari di accettarne integralmente la disciplina prevedendo ciò nel contratto individuale di lavoro.
La normativa del presente Contratto, da applicare integralmente al personale a tempo indeterminato, va estesa, per quanto compatibile, al personale con rapporto di lavoro a tempo determinato.
Titolo II - Le relazioni e i diritti sindacali
Premessa
Il presente CCNL viene stipulato in coerenza con i principi e le norme contenuti negli Accordi Interconfederali stipulati tra le confederazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro su temi di carattere generale e/o settoriale.
In particolare le parti:
- si danno atto, in nome proprio e per conto rispettivamente degli enti e delle scuole da esse rappresentati e delle rappresentanze dei lavoratori che operano nelle medesime, che la condizione necessaria per il consolidamento delle relazioni sindacali è la puntuale osservanza del presente CCNL ai diversi livelli
- si impegnano a rispettare e a far rispettare i principi e le norme del CCNL presso i propri associati; - confermano la validità del metodo del confronto che, attraverso il costante scambio di reciproche informazioni sull’organizzazione del lavoro e sul funzionamento dei servizi, consenta intese e azioni convergenti sulle materie oggetto di informazione e consenta di concludere accordi per l’ottimale attuazione degli istituti contrattuali presso gli enti ai fini del miglioramento della qualità dei servizi del sistema integrato nazionale dei servizi socio educativi;
- concordano sulla opportunità di realizzare momenti di incontro per procedere congiuntamente ad esami e valutazioni in ordine alle problematiche del settore, alle sue prospettive di sviluppo e ai processi di ristrutturazione, di adeguamento e di aggiornamento del medesimo.
La Fism conferma come proprio impegno prioritario la salvaguardia dell'occupazione, considerandolo correlativo al mantenimento delle strutture operative dei servizi socio-educativi.
Le OO.SS. ribadiscono, da parte loro, la disponibilità dei lavoratori, nella salvaguardia dei diritti acquisiti, a fornire un contributo al rilancio delle scuole del sistema paritario nazionale nella convinzione che solamente gestioni economicamente sane e qualitativamente competitive consentano ai lavoratori di avere le garanzie per la continuità dell'impiego e la salvaguardia dei livelli occupazionali.
Fermo restando che il rapporto di lavoro tra l’ente gestore e il personale dipendente è a tempo indeterminato, le parti concordano sull'uso di alcuni istituti contrattuali e su modalità di lavoro più flessibili, espressamente previsti dal presente contratto.
Capo I - Relazioni sindacali
Le relazioni sindacali, nel rispetto delle distinzioni dei ruoli e delle responsabilità in capo agli enti gestori e alle OO.SS., sono ordinate in modo coerente con l'obiettivo di migliorare le condizioni di lavoro e di favorire la crescita professionale del personale al fine di incrementare e mantenere una elevata efficacia ed efficienza dei servizi erogati alla collettività. Il predetto obiettivo comporta la necessità di assicurare stabili relazioni sindacali, che si articolano nei seguenti modelli relazionali: concertazione, informazione, bilateralità.
La concertazione mira a definire un'architettura di relazioni che, nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità, consenta alla Fism in rappresentanza degli enti gestori e alle Organizzazioni Sindacali di categoria in rappresentanza dei lavoratori, di affrontare i complessi aspetti del sistema nazionale dei servizi socio-educativi dell’infanzia e di condividere eventuali ipotesi di soluzione. Obiettivi dei suddetti modelli relazionali sono la innovazione e lo sviluppo qualitativo dei servizi socio educativi anche a livello territoriale mediante anche l'istituzione di apposite strutture operative come di seguito convenuto.
Le parti ribadiscono la rilevanza della materia della igiene e della sicurezza sui luoghi di lavoro, il cui perseguimento si realizza mediante la puntuale applicazione delle specifiche norme unitamente a quanto previsto dal CCNL.
Ciò premesso la Fism e le OO.SS. concordano sulla necessità di istituire:
- l’Ente Bilaterale Nazionale;
- l'Osservatorio Nazionale;
- la Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali.
Art. 4 - Ente Bilaterale Nazionale
Le parti firmatarie del contratto collettivo nazionale di lavoro ritengono opportuno costituire, nell’arco di vigenza del presente CCNL, l'Ente Bilaterale Nazionale.
L’Ente Bilaterale Nazionale ha i seguenti scopi:
- incentivare e promuovere studi e ricerche sul settore;
- promuovere e progettare iniziative in materia di formazione continua, formazione e riqualificazione professionali dei dipendenti, anche in collaborazione con le istituzioni nazionali, europee, internazionali, nonché con altri organismi orientati ai medesimi scopi;
- istituire e gestire l’Osservatorio Nazionale, di cui al successivo paragrafo, nonché coordinare l’attività degli osservatori regionali;
- seguire lo sviluppo dei rapporti di lavoro nel settore nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e delle intese tra le parti sociali;
- promuovere studi e ricerche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell’ambito delle norme stabilite dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva nonché assumere funzioni operative in materia, previe specifiche intese tra le parti sociali;
- attuare gli altri compiti che le parti, a livello di contrattazione collettiva nazionale e regionale, decideranno congiuntamente di attribuire all’Ente Bilaterale Nazionale e Regionale;
promuovere forme di previdenza complementare.
Nota a verbale.
Le parti convengono di definire entro il 31.12.2018 le finalità, la composizione e lo statuto per la costituzione dell’Ente Bilaterale Nazionale. Detta Commissione sarà composta da rappresentanti della Fism e da rappresentanti delle OO.SS. stipulanti il presente CCNL. Qualora ì 'Ente non venga costituito, le parti valuteranno la possibilità di aderire ad un altro Ente Bilaterale Nazionale di settore.
4.1 - Osservatorio Nazionale
Le parti convengono di costituire, nell’ambito dell’Ente Bilaterale Nazionale, l’Osservatorio Nazionale permanente, allo scopo di individuare scelte atte alla soluzione dei problemi economici, sociali e occupazionali del settore e ad orientare l’azione dei propri rappresentanti nella consapevolezza dell’importanza dello sviluppo di relazioni di tipo partecipativo finalizzate alla prevenzione del conflitto.
Le iniziative di studio, ricerche ed indagini promosse congiuntamente possono essere avviate dopo intese fra le parti, valutando anche la possibilità di utilizzare i finanziamenti nazionali e comunitari disponibili.
Nell'ambito degli osservatori sono costituite le seguenti sezioni:
4.2 - Sezione ambiente e sicurezza
Le parti, riconfermando il comune impegno per la massima sicurezza sul lavoro convengono, anche alla luce dell'esperienza realizzata, di sviluppare ulteriormente l'attività della presente Sezione dell'Osservatorio nazionale e regionale.
A tal fine, la Sezione ambiente e sicurezza persegue i seguenti obiettivi:
migliorare ed intensificare l'azione di orientamento delle Scuole, delle Commissioni ambiente/RLS, delle RSA e dei lavoratori verso criteri di gestione delle problematiche ambientali e della sicurezza sul lavoro improntati alla partecipazione;
predisporre linee guida e moduli formativi adeguati alle peculiarità settoriali valutando anche l'esigenza di collegamento con l'Organismo bilaterale interconfederale;
confrontare i reciproci orientamenti a fronte dell'evoluzione della normativa nazionale comunitaria sull'ambiente e la sicurezza;
attuare azioni di prevenzione del mobbing anche attraverso momenti di monitoraggio e di analisi.
4.3 - Sezione formazione
La Sezione formazione si pone i seguenti obiettivi: valorizzazione professionale delle risorse umane; aggiornamento professionale dei lavoratori; monitoraggio e incentivazione delle iniziative formative;
realizzazione di sinergie con l'Organismo bilaterale nazionale e con gli Organismi bilaterali Regionali.
4.4 - Sezione Mercato del Lavoro
Si propone in particolare di monitorare, al fine di valutarne il grado e le modalità di applicazione, il ricorso ai contratti a termine, ai contratti di fornitura di lavoro temporaneo, all'apprendistato, ai contratti di inserimento lavorativo, ai contratti a tempo parziale.
4.5 - Norma transitoria
Le parti convengono di demandare le materie e le competenze proprie dell’Ente Bilaterale, fino alla costituzione dello stesso, alla Commissione Paritetica Nazionale di cui al successivo articolo 5/A.
Art. 5 - Commissioni Paritetiche Nazionale e Regionali
A - Commissione Paritetica Nazionale.
La Commissione Paritetica è l'organo preposto a garantire il rispetto delle intese intercorse e l'aggiornamento del Contratto in materia di classificazione del personale, contrattazione decentrata, composizione delle controversie.
Tale Commissione è costituita dalle parti firmatarie del presente CCNL per:
- esaminare l'andamento dell'occupazione nel settore dei servizi socio educativi per l’infanzia, con particolare riferimento a quella giovanile, anche in rapporto all'utilizzo dei Contratti di apprendistato professionalizzante;
- esaminare tutte le controversie di interpretazione e di applicazione degli istituti contrattuali e /o delle singole clausole;
- individuare, se necessarie, figure professionali non previste dall'attuale classificazione;
- discutere qualsiasi altro argomento congiuntamente accettato;
- concordare eventuali modifiche delle norme del CCNL qualora intervenissero modifiche strutturali dell’Ente e/o disposte dalle autorità scolastiche e dalla legislazione del lavoro;
- approvare il protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle leggi 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83. A tal fine le Parti, entro 180 giorni dalla firma del presente contratto, si incontreranno per definire il relativo protocollo di intesa.
La Segreteria della Commissione Paritetica ha sede presso la Fism Nazionale.
La Fism provvede alla verbalizzazione delle riunioni e delle deliberazioni assunte, che dovranno essere sottoscritte dai componenti della Commissione stessa.
La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce su istanza, anche separata, delle parti firmatarie del presente CCNL.
La data della convocazione è fissata, d'accordo fra le parti, entro 15 giorni dalla presentazione dell'istanza e l'intera procedura deve esaurirsi entro i 30 giorni successivi.
La Commissione, prima di deliberare, può convocare le parti in controversia per acquisire ogni informazione e osservazione utile all'esame della controversia dell'argomento.
Le deliberazioni della Commissione Paritetica sono trasmesse in copia alle parti interessate, alle quali incombe l'obbligo di uniformarvisi.
In pendenza di procedure presso la Commissione, le parti interessate non potranno prendere alcun'altra iniziativa sindacale né legale.
B - Commissione Paritetica Regionale.
La Commissione Paritetica Regionale costituisce l'organo preposto a garantire:
- il rispetto delle intese intercorse e degli accordi sottoscritti a livello nazionale;
- l’attuazione delle norme sancite dalla contrattazione decentrata;
- la composizione delle controversie;
- non può deliberare su materie che sono oggetto della contrattazione di livello nazionale e delle eventuali delibere della Commissione Paritetica Nazionale.
In relazione alla definizione delle norme di costituzione e di funzionamento della Commissione Paritetica Regionale, le parti convengono quanto segue:
- l'Organismo sarà formato da un rappresentante di ogni Organizzazione Sindacale firmataria del presente accordo e dalla Fism Regionale;
- l'Organismo è convocato su richiesta di una delle parti ed è presieduto, a turno, da un membro delle OO.SS. e della Fism.
Compiti della Commissione Paritetica Regionale:
- verificare l’applicazione del CCNL nelle parti di interesse e di pertinenza del livello decentrato di contrattazione;
- esaminare le controversie inerenti l'applicazione contrattuale ed in particolare l’applicazione delle leggi n. 428/90 e n. 223/91 e delle relative procedure.
La Commissione Paritetica Nazionale e le Commissioni Paritetiche Regionali devono essere costituite entro tre mesi dalla firma del presente CCNL. In mancanza del tempestivo adempimento le rappresentanze nazionali della Fism e delle OO.SS. firmatarie del presente CCNL si attiveranno nelle forme che riterranno necessarie.
Capo II - Diritti sindacali
Art. 6 - Informazione
Al fine di ricercare ogni contributo di partecipazione al miglioramento ed alla efficienza dei servizi, la Fism e i soggetti che applicano il presente CCNL garantiscono una costante informazione preventiva alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL e alle RSA/RSU su gli atti che riguardano l'organizzazione del lavoro ed il funzionamento dei servizi stessi e la gestione del personale ivi compreso quanto previsto dall’art. 31.
Art. 7 - Rappresentanza sindacale
Possono essere costituite negli enti, su iniziativa dei dipendenti, rappresentanze sindacali (RSA) aderenti alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e firmatarie del presente CCNL.
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della Legge 20 maggio 1970, n. 300
[…]
Nota a verbale
Le Partì si incontreranno entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per definire l'accordo sulla costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 8 - Assemblea
I dipendenti degli enti che applicano il presente CCNL potranno riunirsi all'interno dell'ente di appartenenza, in locali idonei indicati dalla Direzione.
L'assemblea viene convocata dalle RSA/RSU e/o dalle OO.SS. territoriali firmatarie del presente CCNL in orario di lavoro, per un massimo di dieci ore nell'anno scolastico, garantendo comunque i servizi minimi di funzionamento.
Le assemblee in orario di lavoro, indette singolarmente o congiuntamente dalle OO.SS. firmatarie del CCNL, hanno luogo nello stesso giorno e nella stessa ora in locali dell’ente.
Eventuali assemblee convocate in orario di lavoro effettuate in luoghi diversi da quelli di cui sopra sono preventivamente concordate di volta in volta dalle OO.SS. territoriali e gli Organi provinciali della Fism.
Le richieste di assemblea devono pervenire alla Direzione dell’Ente cinque giorni prima della data fissata; saranno esposte nello stesso giorno negli appositi spazi a cura della medesima Direzione.
Le altre OO.SS. possono presentare richiesta di assemblea per la stessa data e ora entro le successive 48 ore.
All'assemblea potranno partecipare dirigenti esterni delle OO.SS. firmatarie del CCNL previa preventiva informazione alla Direzione dell’ente.
La richiesta presentata dalle RSA/RSU o dalle OO.SS. dovrà contenere:
- il luogo, la data, l’ora e la durata dell'assemblea;
- l’ordine del giorno;
- gli eventuali nominativi di dirigenti esterni delle OO.SS. solo nel caso di assemblee nel luogo di lavoro.
Il diritto di partecipazione è di 10 ore per ciascun lavoratore, per anno scolastico, in orario di lavoro, con corresponsione della normale retribuzione.
Con le stesse modalità di convocazione sono previste assemblee fuori orario di lavoro, previo accordo con il Gestore in caso di utilizzo dei locali dell’Istituto.
L’obbligo della comunicazione alle famiglie della possibile sospensione del servizio scolastico ed educativo, in concomitanza con lo svolgimento dell’assemblea, è a carico del datore di lavoro.
Art. 10 - Affissioni
Le RSA/RSU o, in mancanza, le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, potranno affiggere comunicati e documenti di interesse sindacale in appositi spazi accessibili ai lavoratori presso le sedi di lavoro messi a disposizione dall’ente.
Capitolo III - Struttura della contrattazione
Art. 13 - La contrattazione
A - I livelli di contrattazione.
Le parti concordano che la contrattazione di cui al presente CCNL si svolga sui seguenti livelli:
• primo livello - Nazionale, su tutti gli argomenti e le tematiche proprie del presente CCNL ivi comprese le indicazioni relative al welfare aziendale ed alla detassazione. Sono titolari della contrattazione di primo livello le parti stipulanti il presente CCNL.
• secondo livello - Regionale, territoriale e/o di ente/istituzione, sugli argomenti e le materia espressamente rinviate dalle previsioni del presente CCNL. Sono titolari della contrattazione di secondo livello in sede regionale esclusivamente la Fism e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL; in sede di ente/ istituzione le Direzioni degli enti e le RSU o in loro assenza le RSA.
Il CCNL garantisce la certezza e l’uniformità dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori ovunque impiegati nel territorio nazionale e costituisce il complesso normativo generale, nonché il quadro dei principi e dei criteri cui deve fare riferimento la contrattazione di secondo livello.
Compete al livello nazionale l’individuazione con separato protocollo dei servizi minimi essenziali in attuazione di quanto previsto dalle L. 12.6.1990 n. 146 e 11.4.2000 n. 83.
B - Secondo livello di contrattazione regionale.
Tra la Fism e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL si conviene che la contrattazione decentrata su base regionale abbia luogo sulle seguenti materie:
a. definizione dei principi e dei criteri per la distribuzione dell’orario di lavoro del personale;
b. relazioni sindacali;
c. classificazione di qualifiche non rinvenibili o non equiparabili a quelle comprese nella classificazione del presente contratto;
d. erogazioni economiche strettamente correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi scolastici;
e. ulteriori possibilità per la stipula di contratti a tempo determinato secondo quanto previsto all'art. 21;
f. attività istituzionali che ampliano l’offerta di servizi socio educativi anche nei periodi di sospensione dell’attività scolastica;
g. e quant’altro non specificamente demandato al livello nazionale della contrattazione.
[…]
Nel caso in cui dovessero intervenire nuove norme nazionali che modificano l’attuale assetto gestionale giuridico ed economico dei servizi socio-educativi e di istruzione prescolare, le parti firmatarie del presente contratto si incontreranno per valutare le novità introdotte e stipulare eventuali accordi integrativi del presente CCNL.
Art. 14 - Livello di contrattazione territoriale e/o di ente/istituzione
Al livello territoriale e/o di ente/istituzione la contrattazione avrà luogo sulle seguenti materie: - distribuzione dell’orario di lavoro e turnazione del personale;
- distribuzione delle ferie per il personale;
[…]
- eventuali accordi aziendali in materia di welfare aziendale di cui alle indicazioni previste dall’art. 13 punto A del presente CCNL.
Avuto riguardo alle effettive esigenze dell'utenza, tra i Gestori ed il personale e/o le RSA/RSU possono essere concordate diversificazioni dell'orario di lavoro.
[…]
Sono titolari della contrattazione prevista dal presente articolo le RSA/RSU e le OO.SS. firmatarie del presente CCNL, del livello territoriale e/o aziendale, se di competenza.
Titolo II - Disciplina del rapporto di lavoro
Capo I - Costituzione del rapporto di lavoro
Art. 20 - Durata del rapporto di lavoro
Il rapporto di lavoro del personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL è di natura subordinata, a tempo indeterminato.
È consentito il contratto di lavoro a tempo determinato alle condizioni di seguito stabilite.
Capo III - Contratto di lavoro a tempo determinato
Art. 21 - Il contratto di lavoro a tempo determinato
La stipula dei contratti di lavoro a tempo determinato è fatta in osservanza delle norme di legge vigenti, in particolare del D.lgs. 81/2015, e delle norme del presente CCNL.
In difetto il contratto a tempo determinato si intende nullo e si trasforma in contratto a tempo indeterminato.
21.1 - Apposizione del termine […]
21.2 - Casistica dei contratti a tempo determinato.
È consentito il ricorso al contratto a tempo determinato per il personale docente non abilitato nei casi particolari di effettiva carenza di personale abilitato. […]
21.3 - Percentuale massima dei contratti a tempo determinato.
La percentuale massima dei contratti a tempo determinato, superiori a sette mesi, non potrà superare il 30% (trenta per cento) del personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato arrotondato all’unità superiore in forza al momento dell’assunzione del lavoratore a tempo determinato.
È sempre possibile l’assunzione di personale con contratto a tempo determinato fino a due unità.
Il limite quantitativo del presente articolo non si applica ai contratti a tempo determinato conclusi:
a. per sostituzione di lavoratori assenti;
b. con lavoratori di età superiore a 50 anni;
c. per l’attivazione di nuovi servizi;
d. per i servizi svolti durante il periodo estivo come: centri estivi, grest, colonie, ludoteche, ecc.
e. per l’assistenza e il sostegno ai bambini diversamente abili;
21.4 - Divieti
Non è ammessa l'assunzione di personale a tempo determinato:
[…]
- da parte delle scuole che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm. e ii.
21.5 - Disciplina della proroga […]
21.6 - Continuazione del rapporto di lavoro oltre la scadenza del termine. […]
21.7 - Successione dei contratti. […]
21.8 - Criteri di computo.
I lavoratori con contratto a tempo determinato sono computabili ai fini di cui all’art. 35 della L. 300/1970 nelle modalità di cui all’art. 27 del D.lgs. n. 81/2015.
21.9 - Formazione
Il lavoratore assunto con contratto a tempo determinato deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata alle caratteristiche delle mansioni oggetto del contratto, al fine di prevenire rischi specifici connessi alla esecuzione del lavoro, anche con riferimento del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.
21.10 - Principio di non discriminazione.
Al lavoratore assunto con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la 13ª mensilità, il TFR e ogni altro trattamento in atto per i lavoratori con contratto a tempo indeterminato.
21.11 - Esclusioni.
Sono esclusi dal campo di applicazione del presente accordo sui contratti a termine, in quanto già disciplinati da specifiche normative ed intese tra le parti:
- i contratti di lavoro di somministrazione;
- i contratti di apprendistato;
- le attività di stage e tirocinio;
- rapporti di lavoro istaurati ai sensi dell’art. 8 della legge 223/91.
Capo IV - Contratto a tempo parziale. Reimpiego
Art. 23 - Contratto di lavoro a tempo parziale (part-time)
Gli Enti gestori possono procedere ad assunzioni a tempo parziale per prestazioni di attività ad orario inferiore rispetto a quello ordinario previsto dal presente CCNL.
[…]
Il trattamento economico e normativo del personale con rapporto di lavoro part-time, fatto salvo ¡1 rapporto proporzionale, è identico a quello previsto per il personale dipendente a tempo pieno di pari livello ed anzianità, ivi comprese le competenze fisse e periodiche.
Il personale dipendente a part-time fruisce delle ferie e dei riposi compensativi con le stesse quantità e modalità del personale dipendente con contratto a tempo pieno.
[…]
Per quanto sopra non previsto, si applicano le specifiche norme del D.lgs. n. 81 del 15.6.2015 e le successive modifiche ed integrazioni.
Capo VI - Apprendistato
Art. 26 - Definizione
L’apprendistato è un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani.
La Fism e le OO.SS. riconoscono nell'istituto dell'apprendistato uno strumento utile per l'acquisizione delle competenze necessarie allo svolgimento della prestazione lavorativa ed un percorso orientato tra sistema scolastico e mondo del lavoro, teso a favorire l'incremento dell'occupazione giovanile.
Si applica la normativa di cui al D.lgs. 81/2015 e successive modifiche e integrazioni, nonché quanto stabilito nel presente CCNL.
Le Parti concordano che gli enti che applicano il presente CCNL possano accedere alla tipologia dell’apprendistato professionalizzante, fatti salvi separati accordi per l’eventuale applicazione di altre tipologie di apprendistato previste dalle leggi su citate.
Art. 27 - Apprendistato professionalizzante
Il contratto di apprendistato è stipulato in forma scritta e deve contenere, in forma sintetica, il piano formativo individuale.
Il contratto di apprendistato può essere anche a part time purché in una percentuale non inferiore al 50% dell’orario di lavoro a tempo pieno della rispettiva qualifica.
27.1 - Assunzione
Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante i giovani di età compresa tra i 18 e i 30 anni non compiuti, nonché, ai sensi del D.lgs. 81/2015, art. 47 c. 4, i lavoratori beneficiari di indennità di mobilità o di un trattamento di disoccupazione, indipendentemente dal limite di età.
27.2 - Qualifiche e Mansioni
Gli enti che applicano il presente CCNL possono assumere con contratto di apprendistato professionalizzante personale di tutte le aree.
27.3 - Il Tutore
La funzione potrà essere svolta da un lavoratore dipendente dell’ente in possesso dei requisiti richiesti per la qualifica da conseguire.
27.4 - Durata del rapporto
Il rapporto di apprendistato professionalizzante ha la seguente durata:
24 mesi per il personale inquadrato nei livelli I, II e I;
36 mesi per il personale inquadrato oltre il III livello.
Per i lavoratori apprendisti in possesso di un titolo di studio (diploma di istruzione secondaria superiore o dì laurea) inerente alla professionalità da conseguire, tale durata è ridotta rispettivamente a 18 e 30 mesi.
27.5 - Periodo di prova […]
27.6 - La formazione dell’apprendista
Le attività di formazione degli apprendisti, la loro struttura e articolazione, sono regolamentate dalle normative ministeriali in attuazione del D.lgs. 15.06.2015 n. 81 capo V e sue s.m.i.
Le parti stipulanti definiranno i contenuti e le modalità della formazione, secondo le previsioni delle citate normative.
27.7 - Durata della formazione
La formazione, pari a 120 ore annue, dovrà essere svolta all’interno della Scuola/Ente e/o in strutture formative accreditate ai sensi dell'art. 10 del regolamento dell'art. 17 della legge 24/6/1997, n. 196.
Le ore destinate alla formazione sono considerate a tutti gli effetti ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.
27.8 - Trattamento economico […]
27.9 - Assunzione definitiva. […]
[…]
Per quanto non previsto, si applicano le norme del Capo V del D.lgs. 81/2015.
Art. 28 - Lavoro intermittente
Il contratto di lavoro intermittente è il contratto, anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente. Le norme di riferimento sono contenute nel D.lgs. n. 81 del 15.6.2015, nonché nelle collegate normative di attuazione. Le parti convengono che il contratto di lavoro intermittente sia utilizzato presso gli enti che applicano il presente CCNL in relazione a particolari esigenze organizzative del lavoro connesse con la necessità di assicurare, mediante la chiamata di personale fornito di specifica professionalità, la continuità educativo - didattica nei servizi socio educativi e di fare fronte ad esigenze lavorative per particolari punte di attività scolastica.
In riferimento al contratto di lavoro intermittente le Parti concordano di incontrarsi entro 180 giorni dalla firma del presente contratto per disciplinare la materia.
Art. 29 - Somministrazione di lavoro
Il contratto di somministrazione di lavoro è il contratto con il quale un'agenzia di somministrazione autorizzata, ai sensi del decreto legislativo n. 81/2015, mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori suoi dipendenti, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell'interesse e sotto la direzione e il controllo dell'utilizzatore.
La Fism e le OO.SS. convengono che per gli enti che applicano il presente CCNL il contratto di somministrazione di lavoro possa essere utilizzato solo per il rapporto di lavoro a tempo determinato, nei seguenti casi:
a. per particolari punte di attività;
b. per lo svolgimento di servizi e lavori che, per le loro caratteristiche, richiedono l’impiego di professionalità e di specializzazioni di cui l’ente non dispone;
c. per lo svolgimento di attività e di lavori definiti e predeterminati nel tempo.
È fatto divieto di utilizzare il contratto di somministrazione per le qualifiche e le mansioni appartenenti all'area educativa e docente.
La Fism comunica preventivamente alle RSA od in loro assenza alle OO.SS. territoriali, firmatarie del presente CCNL, il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare ed il motivo del ricorso degli stessi.
I lavoratori assunti con contratto di somministrazione di lavoro non potranno superare per ciascun trimestre il 10% (dieci per cento) dei lavoratori dipendenti comunque occupati nell’ente al momento della fornitura.
L’ente gestore comunica preventivamente alla Fism e alle OO.SS. firmatarie del presente CCNL il numero dei contratti di somministrazione di lavoro da stipulare.
Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le norme del Capo IV del D.lgs. 81/2015 e il CCNL sul lavoro somministrato sottoscritto da Cgil/Cisl/Uil del 27/02/2014.
Art. 30 - Contratti di Collaborazione
In ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del settore, nel rispetto di quanto previsto dalla lettera a), comma 2°, art. 2 del D.lgs. 81/2015 e in coerenza con quanto stabilito dalla Legge 62/2000, gli enti che applicano il presente CCNL possono stipulare, nell’ambito della propria offerta formativa, contratti di collaborazione coordinata e continuativa nel rispetto delle norme fissate nell’allegato 3, parte integrante del presente CCNL.
Art. 31 - Accordo di rete di più enti
Gli accordi di rete che devono perseguire interessi comuni tra le parti stipulanti sono oggetto di informazione preventiva di cui all’art. 6 del presente CCNL.
Le parti concordano che obiettivi di efficienza e di qualità della offerta formativa siano perseguibili mediante l’adozione di strumenti giuridici innovativi, come l’accordo di rete, comparabile al contratto di rete tra imprese introdotto nell’ordinamento giuridico dalla L. 9.4.2009 n. 33 e le successive modifiche.
L’accordo di rete si configura come una collaborazione organizzata e duratura tra più gestori che mantengono, però, la loro autonomia e la loro individualità.
Nel settore dei servizi socio educativi esso consentirebbe di elevare gli standard qualitativi dell’offerta formativa degli enti, di ottimizzare i costi, di fare acquisti in comune e di realizzare altre forme di coordinamento e di collaborazione.
In questo contesto, più scuole in rete potrebbero gestire il personale, razionalizzando e migliorando l’organizzazione del lavoro, consentendo l’acquisizione di maggiori competenze e professionalità e ponendo in essere più efficaci progettualità.
Gli enti stipulanti l’accordo di rete possono gestire il personale secondo i principi e le regole del distacco di cui al D.lgs. n. 276 del 2003 e s.m. e i.
Il ricorso al distacco è comprovato da ragioni tecniche, organizzative, produttive o sostitutive e la temporaneità.
Si concorda che, per il personale dipendente degli enti che applicano il presente CCNL, il ricorso all’accordo di rete si applica, a titolo indicativo, per:
- il servizio di coordinamento pedagogico, pedagogico - didattico, amministrativo e altro;
- il personale in esubero e per il completamento dell’orario di lavoro.
Nella comunicazione al lavoratore del distacco presso altra scuola/servizio devono essere previsti:
- il luogo dello svolgimento delle prestazioni;
- le mansioni da svolgere;
- la durata del distacco.
La titolarità del rapporto di lavoro rimane comunque in capo all’ente che ha assunto il lavoratore.
Il lavoratore dovrà essere informato e formato, in particolare, sulle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m. e i.
I rapporti giuridici ed economici del distacco sono regolati nell’accordo di rete stipulato tra le parti e secondo legge. L’accordo di rete deve essere notificato alla competente Commissione Paritetica Regionale di cui all’art. 5 lett. B) del presente CCNL alle OOSS regionali ed alle RSA.
Capo VII - Altri rapporti
Art. 32 - Contratto di tirocinio e stage
Presso gli enti che applicano il presente CCNL è ammesso il tirocinio e lo stage in osservanza di quanto previsto dalla normativa in vigore; è promosso dai centri per l’impiego e dagli altri soggetti in possesso di specifici requisiti determinati dalle normative regionali. I promotori di tirocini sono tenuti ad assicurare gli stagisti per eventuali infortuni sul lavoro e per responsabilità civile verso terzi presso un’idonea compagnia assicuratrice. L’obbligo di tutela assicurativa non è derogabile, né eliminabile o sostituibile dalle normative regionali.
Lo svolgimento avviene sulla base di una convenzione stipulata tra il soggetto promotore e quello ospitante, nella quale sono riportati: obiettivi, modalità di svolgimento del tirocinio (affinché venga assicurato allo studente il raccordo con i percorsi formativi svolti presso la struttura di provenienza), il nominativo del tutor e del responsabile dell’azienda, gli estremi identificativi dell’assicurazione Inail, la durata di svolgimento del tirocinio, il settore aziendale di inserimento.
Art. 33 - Volontariato
Gli Enti che non perseguono fini di lucro ed enti no profit che applicano il presente CCNL possono utilizzare personale volontario, in coerenza con quanto previsto dalla legge 266/91, per lo svolgimento di attività occasionali e/o saltuarie purché non rivolte a sostituire in tutto o in parte il lavoro e le attività del personale dipendente in organico.
Titolo III - Ordinamento professionale
Capitolo I - Qualifiche e livelli
Capo II - Norme di organizzazione della attività scolastica
Art. 35 - Attività connesse alla funzione del personale educativo e docente
Le attività connesse riguardano il personale educativo, il personale docente e il personale docente con funzioni di coordinamento inquadrato nella area seconda.
Per attività connesse s’intendono tutte le attività, sia individuali che a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, compresa la preparazione dei lavori degli organi collegiali, nonché gli incontri con le famiglie ed altri momenti di partecipazione alla vita della scuola previsti nei programmi annuali di attività scolastica o concordate con la direzione dell’ente.
Le predette attività si intendono comprese nell’orario di lavoro di cui all’art. 57.
Titolo V - Svolgimento del rapporto di lavoro
Capo I - Orario di lavoro
Art. 56 - Orario di lavoro
L’orario normale di lavoro del personale è di 37 ore settimanali salvo quanto previsto successivamente per il personale docente ed educativo.
a. L’orario di lavoro del personale docente della scuola dell’infanzia è di 32 ore settimanali fatto salvo quanto previsto al successivo art. 57.
b. L’orario di lavoro del personale educativo dei servizi della prima infanzia è di 35 ore settimanali.
L’orario di lavoro del personale educativo/docente delle sezioni primavera, comunque inquadrato, è di 35 ore settimanali.
L’orario di lavoro delle docenti della scuola dell’infanzia e del personale educativo è comprensivo di tutte le attività connesse di cui all’art. 35.
Il personale educativo non è tenuto alla presenza nell’Istituto nei periodi di interruzione e/o sospensione del servizio, non è tenuto al recupero delle ore non prestate mantenendo il diritto alla retribuzione.
c. L’orario di lavoro dei docenti di altre discipline è di 35 ore settimanali. L'attività didattica della scuola dell'infanzia si svolge dal 1° settembre al 30 giugno per ogni anno scolastico, salvo quanto previsto dai rispettivi calendari scolastici regionali, e comunque per non oltre 44 settimane nell’anno scolastico. Durante i periodi di sospensione dell’attività didattica, ovvero anche al di fuori delle settimane di cui sopra e al di fuori delle ferie ordinarie e degli eventuali permessi di cui all’art. 57 il personale docente della scuola dell’infanzia, conservando la normale retribuzione, potrà essere impiegato solamente in attività connesse con l’attività di docenza nel rispetto della professionalità e qualifica a cui è adibito.
La contrattazione decentrata a livello regionale potrà definire, su base volontaria, condizioni di utilizzo diverso del personale docente durante il periodo di sospensione dell’attività didattica.
Art. 57 - Orario del personale docente
Per il solo personale docente della scuola dell’infanzia inquadrato nel livello retributivo VI, fermo restando l'orario di 32 ore settimanali, al fine di garantire l'estensione temporale del servizio scolastico, può essere richiesto, da parte della Scuola, di svolgere fino a 35 ore settimanali e il docente, nel rispetto della programmazione dell'attività della Scuola, è tenuto a prestarle.
Le ore eccedenti di cui al precedente comma sono recuperate durante i periodi di sospensione dell'attività didattica, come permessi giornalieri retribuiti, anche conglobati […]
Nel caso in cui la settimana lavorativa sia organizzata su cinque giorni, la giornata nella quale non è prevista la prestazione lavorativa, non può essere imputata a permessi giornalieri retribuiti e non è recuperabile ed è compresa nella retribuzione mensile.
Al personale docente part time, con orario di lavoro non inferiore al 50% dell’orario contrattuale di cui al primo comma del presente articolo, può essere richiesto un prolungamento dell’orario settimanale con le stesse modalità di cui sopra e con quantità riproporzionata alla sua percentuale di part time.
Art. 58 - Recupero delle ore per i corsi di aggiornamento
Il recupero delle ore per i corsi di aggiornamento promossi dall’ente gestore ed effettuati fuori dal normale orario di lavoro per un massimo di 40 ore annuali avverrà di comune intesa tra il lavoratore e la scuola come permessi retribuiti anche conglobati o in aggiunta alle ferie.
Art. 59 - Sospensione straordinaria dell’attività
Qualora la sospensione del servizio sia imputabile a causa di forza maggiore e/o per decisione dell'Ente gestore, il personale non è tenuto al recupero delle ore e/o dei giorni non prestati, mantenendo il diritto alla retribuzione.
Art. 60 - La settimana lavorativa
La settimana lavorativa, quale che sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, va comunque considerata di 6 giorni, anche se il servizio scolastico è distribuito su 5 giorni.
Art. 61 - Lavoro notturno, festivo e straordinario
a) Lavoro notturno.
È considerato lavoro notturno quello effettuato dopo le ore 22 e sino alle ore 6 antimeridiane.
Per il lavoro notturno si fa riferimento al D.lgs. n. 66 dell'8/4/2003, integrato e modificato dal D.lgs. n. 213 del 19/7/2004 disciplinato dalla Circ. n. 8 del 3/3/2005 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A partire dall'accertamento dello stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino è vietato adibire le donne al lavoro notturno dalle ore 24 alle ore 6. Hanno facoltà di rifiutarsi di prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, qualora la stessa non abbia esercitato la facoltà di rifiutare l'esecuzione di prestazione di lavoro notturno, il lavoratore padre convivente che sia anch'esso lavoratore subordinato;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario e convivente di un minore di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
b) Lavoro festivo.
È considerato lavoro festivo il lavoro prestato nelle domeniche, nei giorni di festività nazionale […]
c) Lavoro straordinario.
È considerato lavoro straordinario quello prestato oltre il limite contrattuale di lavoro e oltre le ore giornaliere individualmente prefissate.
Per il personale docente ed educativo il lavoro straordinario richiesto non deve superare le 80 ore annue.
Al personale direttivo, amministrativo ed ausiliario può essere richiesto lavoro straordinario fino ad un massimo di 120 ore annue.
Il lavoro straordinario può essere richiesto solo a fronte di ragioni di carattere eccezionale, legate a particolari, non ricorrenti e non programmabili esigenze di servizio.
Il personale è tenuto, salvo comprovati motivi di impedimento, al lavoro straordinario, quando richiesto, nei limiti stabiliti dal presente Contratto, fatte salve le norme sul part-time.
Il lavoro straordinario, nei limiti previsti dal presente Contratto, deve essere autorizzato dal Gestore,
d) Maggiorazione oraria.
[…]
Per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario e per il personale con funzioni di coordinamento, su richiesta del lavoratore, le ore di lavoro straordinario prestate possono essere trasformate, con le maggiorazioni sopra previste, in permessi retribuiti, anche cumulati.
Le ore di cui sopra, se non fruite come permessi entro il 31 agosto, vengono monetizzate secondo quanto previsto al precedente comma 12 e corrisposte con le competenze del mese di agosto.
Art. 62 - Riposo settimanale
Tutto il personale gode di un giorno di riposo settimanale normalmente coincidente con la domenica, salvo esigenze di servizio. In questo caso il riposo verrà fruito in altro giorno concordato tra il dipendente e il datore di lavoro.
Art. 63 - Fruizione dei pasti. Vitto e alloggio
Il tempo della fruizione del pasto per il personale che, consumandolo con gli alunni, effettua assistenza e vigilanza durante il momento della refezione è considerato orario di lavoro, in tale caso la fruizione del pasto deve essere gratuita. Il Gestore può concedere, con facoltà di revoca, salvo preavviso di 2 mesi, vitto e/o alloggio al personale che lo richieda per iscritto. Detto servizio verrà pagato a parte dagli interessati.
Capo II - Ferie e permessi
Art. 64 - Ferie
[…]
Le ferie sono irrinunciabili.
[…]
Capo III - Sospensione del rapporto di lavoro
Art. 70 - Infortunio sul lavoro
[…]
L'infortunio sul lavoro deve essere denunciato immediatamente al proprio superiore diretto affinché l’ente possa prestare immediato soccorso ed effettuare le denunce di legge.
[…]
Art. 71 - Lavoratori affetti da patologie oncologiche
I lavoratori affetti da malattie oncologiche o gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, ai quali rimanga una ridotta capacità lavorativa anche a causa degli effetti invalidanti di terapie salvavita, accertata da apposita commissione medica dell’Azienda Sanitaria Locale, hanno diritto alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale.
L’organizzazione del tempo di lavoro deve essere pianificata tenendo prioritariamente conto delle esigenze del dipendente.
Su richiesta del lavoratore il rapporto di lavoro a tempo parziale deve essere trasformato nuovamente in rapporto di lavoro a tempo pieno ricorrendone le condizioni personali.
Restano in ogni caso fatte salve le disposizioni più favorevoli per il lavoratore.
Art. 72 - Permessi per lavoratori invalidi
Ai lavoratori cui sia stata riconosciuta una invalidità civile superiore al cinquanta per cento sono riconosciuti fino a 30 giorni ad anno scolastico (anche non continuativi) di congedo retribuito per cure mediche connesse con lo stato di invalidità debitamente documentate (art. 26 L. 118/1971 e art. 10 D.L.vo 509/1988). Tali permessi sono aggiuntivi al periodo di malattia di cui all’art. 69.
Art. 74 - Tutela della maternità e della paternità
A - Congedo di maternità e di paternità
A tutti i dipendenti si applicano le disposizioni legislative ed economiche in materia di tutela e di sostegno della maternità e della paternità previste dal D.lgs. 26/3/2001 n. 151 come modificato dal D.lgs. 15.6.2015 n. 80 a cui si fa espressamente riferimento per quanto non previsto nel presente contratto e stabilito nel presente articolo.
[…]
Ferma restando la durata complessiva di 5 mesi dell'astensione obbligatoria, le lavoratrici hanno facoltà di astenersi il mese precedente la data presunta del parto e i 4 mesi successivi a condizione che il medico specialista del SSN attesti che ciò non arrechi alcun danno alla gestante e al nascituro.
In caso di parto prematuro i giorni non goduti di astensione obbligatoria prima del parto, sono aggiunti al successivo periodo di astensione obbligatoria post partum.
[…]
B - Congedo parentale […]
C - Prolungamento del congedo […]
D - Congedo parentale in caso di adozione […]
E - Congedi parentali in modalità oraria. […]
F - Riposi giornalieri
I riposi durante il primo anno di vita del bambino consistono in due riposi orari retribuiti della durata di un'ora ciascuno.
Il riposo si riduce a uno se l'orario giornaliero è inferiore a 6 ore. Le ore di permesso sono considerate lavorative a tutti gli effetti.
In caso di parto plurimo i permessi giornalieri per allattamento (art. 10 legge n. 1204/71) sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste possono essere utilizzate dal padre.
I riposi giornalieri spettano al padre lavoratore nei casi in cui la madre lavoratrice non se ne avvalga o la madre non sia lavoratrice.
In caso di adozione e/o affidamento si fa riferimento alla normativa vigente.
G - Malattia figlio […]
H - Permessi per esami prenatali
Ai sensi del D.lgs. 25/11/1996, n. 645, le lavoratrici gestanti hanno la possibilità di assentarsi dal lavoro per l'effettuazione di esami prenatali, accertamenti clinici, ovvero visite mediche specialistiche, senza perdita di retribuzione qualora questi debbano essere svolti durante l'orario di lavoro e dietro presentazione della idonea documentazione giustificativa.
Titolo VI - Regolamento di istituto. Norme disciplinari
Capo I - Regolamento interno. Doveri del personale
Art. 80 - Regolamento interno
Il Regolamento interno predisposto dall’ente gestore, ove venga adottato, deve essere portato a conoscenza dei dipendenti all'atto dell'assunzione o al momento della successiva compilazione e affisso in luogo accessibile per la consultazione.
Nel Regolamento interno l’ente gestore può richiamare i principi che connotano la sua natura, la sua missione e le sue finalità, nonché i principi di riferimento del progetto educativo della scuola e le direttive per la sua attuazione, i principi e le modalità dell’organizzazione scolastica e delle relazioni interne, eccetera.
Esso non può contenere norme in contrasto con il presente CCNL e con la vigente legislazione.
Art. 81 - Doveri del lavoratore
I dipendenti hanno l’obbligo di osservare i doveri del rapporto di lavoro subordinato. In particolare, data la peculiarità del servizio educativo rivolto a bambini, è fatto obbligo ai lavoratori:
- di esplicare le proprie mansioni in conformità del livello e della qualifica conferita;
[…]
- di rispettare e fare rispettare agli alunni il regolamento interno dell’istituto;
[…]
- di usare e conservare con cura strumenti e materiali affidatigli;
- di tenere con i colleghi rapporti improntati a rispetto e collaborazione;
- di segnalare ai responsabili dell’ente situazioni e fatti che potrebbero arrecare danno all’ente, a chi vi lavora e a chi lo frequenta.
[…]
Capo II - Disciplina
Art. 82 - Provvedimenti disciplinari
Le infrazioni alle norme del contratto possono essere punite, in maniera graduale a seconda della gravità dei fatti, con i seguenti provvedimenti disciplinari:
a. richiamo verbale;
b. richiamo scritto;
c. multa non superiore all'importo di 5 ore di paga base;
d. sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di tre giorni di effettivo lavoro (3/26).
[…]
L’Ente Gestore predispone il codice disciplinare che non deve contenere norme in contrasto con il CCNL; esso deve essere affisso all’albo dell’ente o in luoghi accessibili ai lavoratori e possibilmente consegnato a ciascun dipendente.
[…]
Art. 83 - Richiamo scritto, multa e sospensione
Incorre nei provvedimenti di richiamo scritto, multa e sospensione il lavoratore che:
- non si presenti al lavoro o abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo, oppure non giustifichi l’assenza entro il giorno successivo a quello dell’inizio dell’assenza stessa, salvo il caso di impedimento giustificato;
- senza giustificato motivo ritardi l’inizio del lavoro, o lo sospenda, o ne anticipi la cessazione;
- esegua negligentemente o con voluta lentezza il lavoro affidatogli;
- per disattenzione o negligenza danneggi i materiali della scuola;
[…]
- commetta altre infrazioni dei doveri indicati all’art. 81;
- insubordinazione al superiore gerarchico;
- trasgredisca l’osservanza del presente contratto in qualsiasi modo.
Art. 84 - Licenziamento con preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che commetta infrazioni alla disciplina e alla diligenza del lavoro che, pur essendo di maggior rilievo di quelle contemplate nell’articolo precedente, non siano così gravi da rendere applicabile la sanzione del licenziamento senza preavviso.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni:
[…]
- gravi negligenze nell’espletamento delle proprie mansioni;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro;
- recidiva in qualunque delle mancanze contemplate nell’art. 83, quando siano stati comminati almeno due provvedimenti di sospensione di cui al precedente art. 82.
Art. 85 - Licenziamento senza preavviso
In tale provvedimento incorre il lavoratore che provochi all’ente grave nocumento morale o materiale, o che compia, in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro, azioni che costituiscono delitto a termine di legge.
A titolo esemplificativo rientrano nelle infrazioni di cui sopra:
- grave insubordinazione ai superiori;
[…]
- danneggiamento doloso del materiale della scuola;
- abbandono ingiustificato del posto di lavoro da cui possa derivare pregiudizio alla incolumità delle persone, o grave danno alle cose, o comunque compia azioni che implichino gli stessi pregiudizi;
- rissa all’interno dell’ente;
- percosse nei confronti degli alunni;
[…]
Titolo VII - Risoluzione del rapporto di lavoro
Art. 95 - Composizione delle controversie
Per tutte le controversie individuali, plurime e collettive relative all'applicazione del presente Contratto riguardanti rapporti di lavoro negli enti che applicano il presente CCNL, è previsto il tentativo di conciliazione secondo le modalità contenute nell’allegato 2 del presente CCNL “Accordo tra Fism e OO.SS. di categoria per la costituzione delle Commissioni Provinciali di Conciliazione”.
In materia era stato stipulato il 18.5.2000 un apposito accordo tra le parti il cui testo è stato riproposto integralmente ed allegato al presente CCNL.
Titolo VIII - Norme finali
Art. 96 - Personale religioso
Al personale religioso si applicano le parti del Presente contratto non in contrasto con le convenzioni stipulate fra gli enti gestori ed i singoli istituti religiosi cui appartiene detto personale.
Alla scadenza delle convenzioni attualmente in atto gli Enti e gli Istituti cureranno che il presente CCNL venga recepito dalle nuove convenzioni.
Art. 97 - Accordi di emersione
Le parti ribadiscono la necessità che il settore debba essere governato sia dalle norme contrattuali che dalla corretta applicazione delle vigenti norme di legge. A tal fine le parti individuano negli accordi di emersione, così come definiti dall’Accordo Nazionale, lo strumento più idoneo per adeguare le retribuzioni e le normative contrattuali in quegli istituti scolastici che, operando totalmente o parzialmente al di fuori di un regime economico e normativo, aderiscono al presente CCNL.
Art. 98 - Rinvio alle leggi
Per quanto non previsto dal presente contratto, indipendentemente dal numero dei dipendenti, ai lavoratori assunti prima del 7.3.2015, si fa esplicito riferimento alle norme contenute nella legge 15.07.1966 n. 604, nella legge 20.5.1970 n. 300, sullo Statuto dei lavoratori, nella legge 11.5.1990 n. 108, nella legge 29.12.1990 n. 407 e nelle altre leggi sul lavoro.
Ai lavoratori assunti a partire dal 7.3.2015 si applica la normativa in vigore.