Tipologia: Contratto Collettivo Aziendale
Data firma: 25 Marzo 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Virgilio/Confcooperative e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Lavorazione/trasformazione prodotti agricoli/zootecnici, COOP, Virgilio
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  Art. 1 - Relazioni industriali
Art. 2 - Politica per la Salute, la Sicurezza e l'Ambiente
Art. 3 - Appalti e terzializzazioni
Art. 4 - Formazione professionale
Art. 5 - Professionalità ed Inquadramento
Art. 6 - Orario ed organizzazione del lavoro
Art. 7 - Rilevazione della presenza e gestione delle assenze
Art. 8 - Pause e servizio mensa
Art. 9 - Generi in natura
Art. 10 - Lavoro domenicale
Art. 11 - Ore straordinarie e notturne
Art. 12 - Trattamenti di miglior favore - Anticipi TFR
  Art. 13 - Conduttori caldaie
Art. 14 - Salario provinciale
Art. 15 - Servizi essenziali
Art. 16 - Salario per obiettivi Produttività Qualità Redditività
Art. 17 - Fondo Comune Aziendale
Art. 18 - Note di rinvio
Art. 19 - Contributi sindacali
Art. 20 - Decorrenza e durata
Allegati
1) Tabelle importi per periodo
2) Esempio di piano di monitoraggio (Audit Controllo Qualità)

Contratto Collettivo Aziendale Divisione lattiero-casearia

In data 25 Marzo 2011, presso la sede della Divisione Lattiero Casearia del Consorzio Latterie Virgilio, sita in Mantova, Viale della Favorita 19, fra il Consorzio Latterie Virgilio Società Agricola Cooperativa […], assistiti da[…] Confcooperative - Unione Provinciale di Mantova e la RSU della Divisione Lattiero Casearia […], assistiti dalle OO.SS. Flai-Cgil […] e Fai Cisl […], si è raggiunto il seguente accordo integrativo collettivo aziendale.

Art. 1 - Relazioni Industriali
Le parti, reciprocamente soddisfatte dell'attuale sistema di relazioni, convengono che il coinvolgimento e la concertazione, uniti alla partecipazione propositiva, siano gli strumenti più adeguati per affrontare e risolvere i problemi e per condividere gli obiettivi aziendali.
A tale scopo le parti dichiarano la propria disponibilità a proseguire con gli incontri periodici volti a fornire informazioni sull'andamento della società ed a trattare altri argomenti quali: organizzazione, produttività, sicurezza alimentare e dell'ambiente di lavoro, occupazione e programmazione degli orari di attività.
Le parti ribadiscono la volontà di sviluppare un maggior coinvolgimento e valorizzazione della RSU quale principale interlocutore aziendale per quanto attiene alle problematiche legate a PPR, orari di lavoro annuali e settimanali, problematiche connesse alla organizzazione del lavoro e all'inquadramento del personale, all'ambiente, alla sicurezza, alla formazione e all'addestramento del personale.

Art. 2 - Politica per la salute, la sicurezza e l'ambiente
La salute, la sicurezza ed il benessere sul lavoro, unitamente al rispetto dell'ambiente rappresentano per l'Azienda e per i Lavoratori gli obiettivi primari irrinunciabili per lo sviluppo delle attività produttive. Il Consorzio Latterie Virgilio con il coinvolgimento dei Lavoratori e delle Organizzazioni Sindacali, concorre nella definizione e nell'attuazione di una strategia volta a raggiungere una più diffusa cultura della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro, una conoscenza delle eventuali misure di emergenza da adottare ed un più puntuale rispetto delle condizioni necessarie allo sviluppo sostenibile e alla qualità delle produzioni.
In particolare, la suddetta strategia si realizza nei seguenti punti:
Prevedendo il potenziamento di soluzioni tecniche e organizzative nel campo della sicurezza e del rispetto dell'ambiente sempre più orientate al miglioramento continuo e alla sostenibilità ambientale dei propri cicli produttivi e della qualità dei prodotti.
Adottando un Sistema di Gestione Integrata (SGI) salute - sicurezza - ambiente da realizzare con il pieno coinvolgimento di tutti gli interlocutori interessati e lavorando sulle interazioni tra persone, sistemi, ambienti di lavoro, comunità locali e Istituzioni.
Attivando un moderno sistema di relazioni industriali, improntato alla partecipazione e alla trasparenza dei processi decisionali, quale presupposto essenziale per valorizzare le relazioni tra azienda e lavoratori in materia di tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente. Adottando un sistema relazionale orientato all'implementazione delle esperienze dei SGI, attraverso la valorizzazione dei rapporti tra RLS e RSU, che devono poter svolgere concretamente il proprio ruolo non solo nell'ambito organizzativo aziendale, ma anche nei processi di comunicazione con l'esterno.
Integrando le competenze in tema di salute - sicurezza - ambiente acquisite dal RLS, tramite soluzioni organizzative aziendali che consentano una maggiore efficacia nelle comunicazioni intercorrenti tra lo stesso e il RSPP.
Comunicando annualmente gli elementi conoscitivi, forniti alle Amministrazioni Pubbliche, relativi alle normative nazionali e alle direttive europee concernenti la legislazione ambientale in materia di grandi rischi, di valutazione di impatto ambientale, di trattamento e smaltimento dei rifiuti e di contenimento delle emissioni.
Il Consorzio Latterie Virgilio si impegna, nell'ambito del sistema relazionale concordato con le Organizzazioni Sindacali, a definire strategie tese al miglioramento continuo del sistema ambientale e di sicurezza. In questo quadro l'azienda si impegna ad utilizzare il modello di un SGI salute - sicurezza - ambiente, adattandolo alle proprie specificità organizzative e produttive.
L'obiettivo è quello di far crescere in ogni luogo di lavoro la cultura della sostenibilità ambientale attraverso la sensibilizzazione di ciascun dipendente e collaboratore, l'utilizzo di idonei sistemi di gestione ambientale, le procedure operative e i programmi di formazione del personale.
Anche a tale scopo, si prevede uno specifico incontro formativo retribuito annuale, della durata di due ore, dedicato alla generalità dei dipendenti sui temi della sicurezza e ambiente. Tale incontro sarà tenuto congiuntamente da RLS, RSPP e Medico Competente.
La realizzazione di un corretto SGI salute - sicurezza - ambiente deve comprendere anche le attività del personale delle imprese appaltatrici che operano nel sito. In particolare dovrà essere posta attenzione nella verifica dell'idoneità tecnico-professionale in relazione ai lavori da eseguire, oltre che nel fornire agli stessi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza da adottare.

Art. 3 - Appalti e Terzializzazioni
Si richiama, in quanto applicabile, quanto previsto dall'art. 10 del CCNL Cooperative di trasformazione prodotti agricoli e zootecnici e dalla normativa vigente.
Le parti effettueranno semestralmente un monitoraggio congiunto al fine di identificare gli appalti e le terziarizzazioni presenti nello stabilimento di Mantova del CLV.
Il CLV si impegna ad esigere dalle imprese o dalle cooperative appaltatrici il pieno rispetto degli obblighi derivanti dalle norme di legge vigenti in materia assicurativa, previdenziale, di igiene e sicurezza del lavoro, nonché al rispetto integrale della normativa prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili rispetto al settore merceologico cui appartengono le aziende appaltatrici stesse.

Art. 4 - Formazione professionale
Le parti sono concordi nel riconoscere l'importanza strategica della valorizzazione delle risorse umane quale patrimonio aziendale da potenziare in un percorso di costante arricchimento delle capacità e delle competenze professionali per rispondere più puntualmente alle evoluzioni tecnologiche e organizzative aziendali e di mercato. Attraverso una formazione professionale continua è possibile accrescere il livello competitivo dell'azienda e il grado di soddisfazione degli stake-holder (fornitori, personale, clienti, consumatori, banche e soci).
Le parti si danno comunque atto delle reciproca disponibilità a procedere ad un'ampia analisi dei fabbisogni formativi, previo approfondimenti tecnici, alla luce delle evoluzioni tecnologiche - organizzative nonché delle tematiche di sicurezza alimentare e qualità delle produzioni.
Nell'ottica di favorire un puntuale aggiornamento professionale dei lavoratori, le parti si confronteranno anche a fronte delle rapide evoluzioni del mondo del lavoro, individuando, in via sperimentale, percorsi formativi di arricchimento professionale per il cui finanziamento si ricorrerà a Fon.Coop., come anche a risorse pubbliche comunitarie, nazionali o regionali.
Coerentemente all'impegno in tale senso caratterizzante gli anni precedenti, è stato congiuntamente valutato un piano formativo pluriennale che troverà attuazione già dal mese di marzo 2011 e che coinvolgerà tutte le maestranze.
Lo sviluppo dei temi formativi sarà teso alla qualificazione ed all'aggiornamento dei dipendenti su tutte le principali aree di interesse:
sicurezza in ambiente di lavoro;
qualità ed igiene secondo gli standard normativi e le certificazioni di prodotto;
standard di produzione, mediante formazione on the job per affiancamento;
informatizzazione, attraverso l'utilizzo degli strumenti di gestione informatica (dipartimentale, gestionale, etc.);
Per alcuni temi particolari si procederà attraverso il diretto coinvolgimento delle Organizzazioni Sindacali al fine di informare e sensibilizzare rispetto a:
contratti di lavoro (nazionale ed aziendale), norme, regolamenti, diritti e doveri dei dipendenti;
previdenza complementare (fondi pensione, fondi sanitari).
Sono inoltre previsti percorsi formativi individuali al fine di sviluppare competenze specifiche: corsi di aggiornamento per gli addetti al laboratorio analisi, corsi di inglese avanzato, etc.
Le parti ribadiscono l'importanza di tale progetto e si impegnano ad incontri periodici tesi al confronto sugli sviluppi del piano formativo ed alla valutazione di nuove esigenze

Art. 6 - Orario ed organizzazione del lavoro
Reparti produttivi
In considerazione della diversa tipologia dell'attività caratterizzante i reparti produttivi aziendali, non è possibile attivare una programmazione unica degli orari e dei turni di lavoro. Tale programmazione, quindi, è demandata ai singoli reparti produttivi che comunicheranno la calendarizzazione settimanale e/o quindicinale mediante esposizione ed affissione in luogo accessibile a tutti gli interessati entro il mercoledì della settimana precedente. Eventuali variazioni di orario per esigenze impreviste ed eccezionali devono essere comunicate con congruo anticipo.
La distribuzione dell'orario settimanale nei reparti in cui l'attività comporta la lavorazione, il trattamento e la trasformazione di materie prime deperibili (panne e latte) avverrà su 5 giorni con giorno di riposo a scorrimento. Nessuna maggiorazione è prevista, fatto salvo il mantenimento delle 40 ore settimanali, tranne nel caso in cui la distribuzione comprenda il giorno festivo. In questo caso la prestazione lavorativa giornaliera sarà maggiorata del 50% (lavoro ordinario domenicale).
In caso, invece, di ricorso a regimi di flessibilità (settimane da 48 ore compensate da settimane da 32 ore lavorative), il superamento della 40A ora comporterà il pagamento della maggiorazione prevista dal CCNL pari al 20%.
Lo svolgimento dell'orario settimanale programmato (entro le 40 ore ed effettuato fra le ore 06,00 e le ore 22,00) con diversa distribuzione rispetto alla standard non darà origine a retribuzione di alcun tipo di maggiorazione.
Uffici
L'orario di lavoro standard è fissato, per il personale impiegatizio in 40 ore settimanali distribuite su 5 giorni lavorativi:
Da Lunedì a Venerdì - Dalle ore 08,30 alle ore 12,30 e dalle ore 14,00 alle ore 18,00
Eventuali distribuzioni difformi, motivate da ragioni tecnico-organizzative, potranno essere concesse:
saltuariamente, al fine di regolare attività ordinarie da svolgersi obbligatoriamente in giorni/orari differenti dallo standard;
permanentemente per attività amministrative da conciliare con reparti produttivi.
In entrambe i casi, gli orari dovranno essere concordati per iscritto, autorizzati dal Dirigente di riferimento, affissi in luoghi visibili agli interessati e comunicati all'Ufficio del Personale.
Lo svolgimento dell'orario settimanale programmato (entro le 40 ore ed effettuato fra le ore 06,00 e le ore 22,00) con diversa distribuzione rispetto alla standard non darà origine a retribuzione di alcun tipo di maggiorazione.
Eccezionale ed improrogabile ricorso a lavoro eccedente le 40 ore settimanali dovrà essere autorizzato e motivato dal Responsabile di Area/Ufficio al Dirigente di riferimento ed all'Ufficio del Personale. Le prestazioni eccedenti le 40 ore settimanali effettuate senza preventiva autorizzazione da parte del proprio Responsabile/Direttore, non saranno considerate autorizzate e non daranno luogo ad alcun tipo di retribuzione.
Rientrano nelle attività ordinarie le programmate presenze a fiere/eventi da parte del personale addetto. Tali attività, quando coincidenti con giorni festivi, daranno origine alla corresponsione della maggiorazione prevista per lavoro effettuato in giorni festivi. Resta in capo ai responsabili di area/ufficio l'organizzazione dell'orario settimanale (40 ore) utile a concedere il recupero delle energie psico-fisiche (giorno di riposo) e a non dare origine al ricorso a lavoro straordinario (eccedente le 40 ore).
Le limitazioni alla durata massima legale della prestazione lavorativa non si applicano (ad eccezione di quanto previsto per l'obbligatorio giorno di riposo settimanale) al personale dirigente ed a quello che, pur non rivestendo detta qualifica, dispone della facoltà di organizzare il proprio tempo di lavoro (quadri e personale con espressa autonomia assegnata contrattualmente). Tra i soggetti esclusi dal campo di applicazione delle disposizioni limitative rientrano, inoltre, quelle figure professionali che, sebbene prive di potere gerarchico, conservano nel disimpegno delle loro attribuzioni ampia possibilità di iniziativa e di determinazione autonoma del proprio tempo di lavoro (ad esempio, i commerciali durante le attività di vendita esercitate al di fuori della normale sede di lavoro).
Ferie […]
Rol e Permess
i […]

Art. 7 - Rilevazione della presenza e gestione delle assenze La rilevazione della presenza avviene tramite badge elettronico personale.
[…]
Infortunio sul lavoro:
Comunicazione dell'assenza
: Nel caso di infortunio riportato sul lavoro od in itinere di cui l'azienda non sia a conoscenza, è fatto obbligo al dipendente di comunicare tempestivamente. anche telefonicamente, l'assenza. Per ovvi motivi di organizzazione dell'attività produttiva, l'azienda chiede che l'avviso sia dato al responsabile del reparto o, in alternativa, all'ufficio personale preventivamente l'inizio del turno di lavoro dell'interessato, salvo motivi di giustificato impedimento.
[…]

Art. 8 - Pause e servizio mensa
Orario spezzato
Due brevi pause sono concesse al personale (mattino-pomeriggio) per consentire il recupero delle energie psico-fisiche. Si rimanda alla diligenza ed al buon senso limitare la durata di tali pause ad un tempo ragionevole che si quantifica in un massimo di cinque minuti.
Orario continuato (Turni)
Tutti i dipendenti che, per ragioni organizzative, siano chiamati a svolgere un orario in turno continuativo, avranno diritto ad una pausa retribuita di trenta minuti giornalieri.
Su richiesta delle maestranze e per effetto di accordo fra le Parti, la pausa prevista per il personale impiegato nei reparti di formaggio confezionato e grattugiato, sarà fruita ad inizio o fine turno secondo lo schema riportato: 
La collocazione della pausa all'interno degli orari continuativi previsti per gli altri reparti, è demandata al capo/responsabile di reparto unitamente all'organizzazione dei turni di lavoro.
Per agevolare la consumazione del pasto, l'azienda ha attivato un servizio mensa, dotandosi di un ambiente confortevole ed adeguato al ristoro. L'accesso al servizio è prevista per tutti di dipendenti che svolgano, nell'arco della giornata, almeno 5 ore di lavoro.
[…]
La società che effettua la somministrazione del pasto provvede annualmente alla raccolta, mediante questionario, del grado di soddisfazione da parte degli utilizzatori. Le Parti concordano la disponibilità, all'interno di un tetto massimo di spesa posto dall'azienda, a segnalare/modificare il servizio in base al gradimento degli utilizzatori.
La somministrazione del pasto avverrà dal lunedì al venerdì - dalle ore 11,30 alle ore 13,40 - al fine di garantire l'accessibilità al servizio alla maggior parte possibile dei dipendenti interessati agli svariati orari di pausa.
Ai dipendenti che, per effetto del giorno di riposo settimanale a scorrimento, siano presenti il sabato sarà riconosciuta l'indennità sostitutiva del pasto nella misura di euro 3,10 (tre/dieci).
Il personale dipendente potrà consumare il pasto solo ed esclusivamente nel locale mensa, appositamente autorizzato dalle Autorità competenti, e nei locali adibiti a ristorazione (salette ristoro).

Art. 10 - Lavoro Domenicale
In deroga a quanto previsto dal CCNL vigente, ai lavoratori a cui sarà richiesto di effettuare la prestazione lavorativa in coincidenza della domenica o festività, con relativo riposo compensativo, sarà riconosciuta la maggiorazione del 50% da calcolarsi sulla retribuzione globale di fatto.

Art. 18 - Note di rinvio
Per quanto non trattato nel presente accordo si fa espresso riferimento agli accordi aziendali precedenti ed al CCNL Cooperative di trasformazione prodotti agricoli e zootecnici.