Tipologia: Accordo integrativo
Data firma: 15 marzo 2011
Validità: 01.01.2011 - 31.12.2013
Parti: Levoni/Associazione Industriali e RSU/Flai-Cgil, Fai-Cisl
Settori: Agroindustriale, Levoni
Fonte: flai.lombardia.it

Sommario:

  1. Relazioni industriali
2. Commissione mensa
3. Investimenti
4. Orario di lavoro e flessibilità
5. Ferie
6. Professionalità e inquadramento
7. Premi variabili
8. Premio individuale di presenza
  9. Premio di redditività
10. Premio di produzione
14. Reperibilità
15. Indennità di disagio
16. Varie
17. Decorrenza e durata
18. Stampa
Allegato

Verbale di accordo

Il giorno 15.03.2011 presso la sede dell’Associazione Industriali della provincia di Mantova la Levoni spa […], assistiti dal[..]l’Associazione Industriali e la Rappresentanza Sindacale Unitaria della Levoni spa […], assistiti da […] Flai Cgil provinciale e […] Fai Cisl provinciale, si sono incontrati per esaminare le richieste di rinnovo dell’Accordo integrativo Aziendale del 24 novembre 2006, presentate dalle OO.SS. in data 2 ottobre 2010.
Dopo ripetuti incontri ed ampia ed articolata discussione, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. Relazioni industriali
La Levoni spa, la RSU e le Organizzazioni Sindacali territoriali hanno confermato la volontà di un sempre maggior consolidamento del sistema delle relazioni industriali nel rispetto dei ruoli e delle reciproche autonomie.
Le Parti hanno ribadito che l’obiettivo, primario e congiunto, è quello di agire per lo sviluppo ulteriore dell’Azienda e per il suo consolidamento sul mercato. A tale scopo l’ottimizzazione dei fattori produttivi, con specifico riferimento all’incremento della produttività, ne costituisce elemento essenziale.
Le Parti, dopo aver confermato che una costante e pronta informativa alla RSU ed alle OO.SS. sulle scelte strategiche ed operative, a livello di Società e/o di sito, sia un essenziale contributo al raggiungimento degli obiettivi di crescita, nel riconoscere la validità del sistema di informazione e consultazione degli ultimi anni ed il favorevole contributo che è stato dato da tale metodo per il superamento e la composizione delle controversie e dei problemi aziendali, hanno convenuto che si debba proseguire ed implementare la strada intrapresa.
In tale ottica, e nel rispetto ed in attuazione a quanto disposto dal vigente CCNL di categoria, l’Azienda fornirà annualmente, nel corso di specifico incontro da tenersi entro il mese di giugno, le informazioni riguardanti:
1. gli assetti produttivi
2. i programmi di investimento;
3. le situazioni ambientali e di sicurezza;
4. l'andamento commerciale dell'Azienda;
5. la situazione occupazionale e dei parametri retributivi;
6. il bilancio aziendale dell'anno precedente e le relazioni allegate allo stesso.
Inoltre, a fronte dell'evoluzione dimensionale della Società ed al fine di monitorare e risolvere tempestivamente le problematiche che dovessero emergere, le Parti hanno istituito un tavolo di incontro mensile tra Azienda e RSU. Resta naturalmente salva la possibilità per ciascuna delle Parti di richiedere, in qualsiasi momento a fronte di urgenti e motivate necessità, l’attivazione di uno specifico tavolo di confronto.
L'Azienda ha confermato la propria disponibilità a dare un’informazione preventiva alla RSU in merito a rilevanti mutamenti degli indirizzi produttivi, nonché a possibili innovazioni tecniche e/o produttive, che possano avere significative incidenze sui livelli occupazionali e sull’organizzazione del lavoro.
Premesso che il presente Verbale di Accordo deve essere inteso in modo dinamico, in grado di cogliere tutte le occasioni e le opportunità che potrebbero delinearsi in corso della sua vigenza, le Parti hanno confermato che qualora dovessero insorgere situazioni nuove, impreviste ed imprevedibili, che richiedano soluzioni urgenti e non differibili, la Società e la RSU si sentiranno impegnate ad esperire un tentativo di componimento della controversia, prima che venga attuata una qualsiasi forma dì agitazione, al fine di trovare le soluzioni rispondenti a tali esigenze, nel rispetto dello spirito del presente Accordo.
Le Parti hanno infine convenuto che annualmente una delegazione della RSU potrà, nei limiti dei permessi sindacali contrattualmente riconosciuti, visitare un’altra delle realtà produttive della Società, concordando momenti di confronto e scambio di esperienze tra le diverse Rappresentanze Sindacali Unitarie.

2. Commissione mensa
Viene istituita una Commissione Mensa, composta da un componente di nomina societaria e da un componente scelto all’interno della RSU, che, di norma, due volte all’anno, si incontrerà per affrontare e risolvere eventuali problematiche legate al servizio di ristorazione aziendale.
Il membro di nomina sindacale eserciterà le proprie funzioni, all'Interno della Commissione, attraverso l’utilizzo dei permessi sindacali riconosciuti contrattualmente alla RSU. Le Parti, laddove lo ritengano utile e/o necessario, potranno, congiuntamente ed all’occorrenza, richiedere la convocazione del rappresentante dell’impresa terza a cui è affidata la gestione del relativo servizio.

3. Investimenti
L’Azienda ha confermato la strategicità dei propri business insieme agii obiettivi di:
- selezione degli investimenti con particolare attenzione al miglioramento tecnologico e della qualità dei prodotti;
- miglioramento dell’efficienza e dell’affidabilità degli impianti;
- ottimizzazione dei costi;
- massimizzazione dell’affidabilità e della sicurezza.
In coerenza con tali obiettivi ed in linea con la politica di Levoni, le Parti hanno convenuto che gli investimenti previsti saranno oggetto di specifico incontro annuale da tenersi entro ii mese di giugno.
[…]

4. Orario di lavoro e flessibilità
Al fine di garantire la necessaria elasticità dei reparti produttivi e dell’organizzazione del lavoro, le Parti hanno convenuto di definire, anche a livello di singolo reparto, un orario di lavoro confacente alla programmazione dell’attività produttiva.
Eventuali variazioni al calendario definito, che potrebbero essere imposte da necessità e/o ragioni tecniche e organizzative, saranno concordate con la RSU.
[…]
Nel corso dell’anno 2011 verrà avviata, in via sperimentale, una forma di orario flessibile sui reparti Macinatura, Insacco e Stagionatura.
La flessibilità, in linea con quanto già in essere nel reparto Mortadella, coinvolgerà massimo sei addetti, per massimo 26 settimane nel corso dell’anno, e si articolerà attraverso la diversa distribuzione, per esigenze produttive ed al fine di assicurare la marcia continua della linea dalle ore 7.00 alle ore 17.30, del normale orario di inizio lavoro (alle ore 7.00 anziché alle ore 8.00) e/o della pausa pranzo.
Al personale coinvolto verrà garantita, di norma, la seguente turnazione giornaliera:
Macinatura: 2 operatori: (1 al mattino e 1 al pomeriggio)
Insacco: 4 operatori (2 per la mattina e 2 per il pomeriggio)
Stagionatura: 2 operatori (1 al mattino e 1 al pomeriggio).
Le Parti si incontreranno entro il 30 gennaio 2012, per una verifica congiunta al fine di una valutazione complessiva dei risultati ottenuti dalla sperimentazione di cui sopra. Nel corso dell'incontro le Parti potranno apportare eventuali correzioni ed integrazioni a quanto sopra convenuto, accordandosi per un'ulteriore proroga, ovvero perla stabilizzazione del nuovo regime di orario.
Per il reparto Carico Colli, le Parti si incontreranno entro il corrente anno per verificare la fattibilità di introdurre e sperimentare forme specifiche di flessibilità dell’orario di lavoro.

15. Indennità di disagio
L’Indennità freddo-caldo del reparto 106 Mortadelle viene elevata da 2,58 euro a 3,1 euro con decorrenza 1 febbraio 2011.
L’indennità freddo Confezionamento Mortadella e l’indennità freddo Coppe e Speck con pari decorrenza vengono abolite.
L’indennità Fine Linea Cotti, con decorrenza 1 febbraio 2011, viene elevata, per il personale interessato, da 0,80 a 0,90 centesimi all’ora.

16. Varie
• Le Parti hanno convenuto che la richiesta di prestazioni straordinarie, laddove programmabili, siano comunicate alla RSU entro il venerdì della settimana precedente a quella di riferimento. Sono fatti salvi i casi di necessità e/o emergenze improvvise, specie se relative al reparto Spedizione, la cui comunicazione verrà inoltrata con la massima tempestività.
[…]

17. Decorrenza e durata
[…]
Per tutto quanto non previsto, si rinvia al vigente CCNL di categoria ed ai precedenti accordi integrativi aziendali.
Qualora durante l’arco di vigenza di questo contratto integrativo aziendale dovessero sorgere controversie interpretative e/o applicative, le Parti firmatarie, garanti della corretta applicazione delle intese sottoscritte, si impegnano fin d’ora a dare luogo a tempestivi e specifici incontri per il superamento delle problematiche riscontrate.