Tipologia: CCNL
Data firma: 20 febbraio 1996
Validità: 01.01.1995 - 31.12.1998
Parti: Ausitra e Filpt-Cgil, Slp-Cisl, Uiltrasporti, Uilpost
Settori: Servizi, Recapito telegrammi, ecc.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Dichiarazione delle parti.
Albo nazionale delle imprese
Art. 1 -Sistema di relazioni sindacali - Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime.
• 1.A) Premessa.

• 1.B) Livello nazionale.
• 1.C) Livello regionale.
• 1.D) Livello territoriale.
• 1.E) Livello aziendale.
• 2. Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime
• 2.A) Livello aziendale o di unità produttiva.
• 2.B) Livello territoriale.
• 2.C) Livello nazionale.
Art. 2 - Costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Art. 3 - Diritti sindacali.
• Permessi retribuiti per rappresentanze sindacali aziendali
• Permessi retribuiti per organizzazioni sindacali
• Affissione comunicati
• Assemblee del personale e referendum
• Locali per riunioni sindacali
• Contributi sindacali
Art. 4 - Patronati.
Art. 5 - Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero e dell'erogazione delle prestazioni indispensabili, ai sensi della legge n. 146/90 - Adempimenti delle parti.
Art. 6 - Assunzione.
Art. 7 - Rapporto di lavoro a tempo parziale (settimanale, mensile, annuale).
Art. 8 - Contratti a termine.
Art. 9 - Contratti di Formazione e Lavoro (CFL).
Art. 10 - Periodo di prova.
Art. 11 - Classificazione del personale.
• Normativa per i quadri
Art. 12 - Cumulo di mansioni e passaggio di livello.
Art. 13 - Mansioni promiscue.
Art. 14 - Orario di lavoro.
Art. 15 - Orario di lavoro in regime di flessibilità.
Art. 16 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
Art. 17 - Riposo settimanale (domenicale o periodico).
Art. 18 - Giorni festivi.
• Festività. Legge 5 marzo 1977 n. 54
Art. 19 - Ferie.
Art. 20 - Permessi per motivi privati.
Art. 21 - Lavoratori studenti.
Art. 22 - Preavviso di licenziamento e di dimissioni.
Art. 23 - Salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 24 - Tutela delle persone tossicodipendenti.
 Art. 25 - Tutela delle persone handicappate.
Art. 26 - Congedo parentale.
Art. 27 - Volontariato.
Art. 28 - Azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro.
Art. 29 - Molestie sessuali.
Art. 30 - Congedo matrimoniale.
Art. 31 - Servizio militare.
Art. 32 - Assenze.
Art. 33 - Cessione, trasformazione, fallimento, cessazione dell'azienda.
Art. 34 - Cure termali.
Art. 35 - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Art. 36 - Retribuzione base e retribuzione globale - Corresponsione.
Art. 37 - Determinazione della paga oraria e giornaliera.
Art. 38 - Detrazioni per assenze non retribuite.
Art. 39 - Tredicesima mensilità.
Art. 40 - Quattordicesima mensilità.
Art. 41 - Scatti d'anzianità.
Art. 42 - Indennità varie.
• Indennità di bicicletta - Rimborso spese chilometrico
• Indennità di alta montagna
• Indennità di lontananza da centri abitati
• Indennità per maneggio denaro
• Indennità di presenza giornaliera
Art. 43 - Trattamento di malattia e d'infortunio.
• Malattia
• Infortunio
• Norme comuni
Art. 44 - Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Art. 45 - Indennità in caso di morte.
Art. 46 - Rimborso spese.
Art. 47 - Trasferimenti.
Art. 48 - Alloggio al personale.
Art. 49 - Ritiro patente.
Art. 50 - Indumenti di lavoro.
Art. 51 - Norme disciplinari.
Art. 52 - Previdenza complementare.
Art. 53 - Interruzioni e sospensioni del lavoro. Recupero ore lavoro perdute.
Art. 54 - Disposizioni generali e speciali sul rapporto di lavoro.
Art. 55 - Inscindibilità delle disposizioni del contratto. Condizioni di miglior favore.
Art. 56 - Decorrenza e durata.
Allegati
Allegato 1. Tabella "A"
Allegato 2. Facsimile di lettera d'autorizzazione alla trattenuta del contributo sindacale
Allegato 3. Precedenti disposizioni contrattuali richiamate nel presente CCNL


Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco

Addì 20 febbraio 1996 in Roma, tra la Federazione Italiana Imprese di Servizi - Ausitra […] e la Federazione Italiana Postelegrafonici (Filpt-Cgil) […], la Slp-Cisl nazionale […], la Uiltrasporti nazionale […], la Uilpost nazionale […] presenti le rispettive delegazioni territoriali è stato rinnovato il CCNL 30 gennaio 1991 per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di recapito telegrammi, espressi, dispacci in genere, recapito in loco.

Dichiarazione delle parti.
Albo nazionale delle imprese

Le parti convengono sulla necessità di sviluppare adeguate iniziative congiunte o comunque convergenti rivolte a individuare gli strumenti idonei a garantire da parte di tutte le imprese del settore l'applicazione del presente CCNL, nonché delle norme di legge sul rapporto di lavoro, anche ai fini della salvaguardia dei livelli occupazionali.
A tal fine le parti concordano che uno degli strumenti più rispondenti per generalizzare la normalizzazione dei rapporti tra imprese e lavoratori è costituito dall'Albo di categoria, per la cui istituzione le parti medesime sono dunque impegnate.

Art. 1 -Sistema di relazioni sindacali - Procedure e sedi di composizione delle controversie individuali e plurime.
1.A) Premessa.

[…]
Le parti, nel riconoscere la propria titolarità nella stipula del CCNL e d'ogni altro accordo d'interesse nazionale, convengono che la contrattazione aziendale di 2° livello riguarderà materie e istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del CCNL e potrà pertanto essere svolta per le sole materie stabilite dalle specifiche clausole di rinvio del CCNL in conformità ai criteri e alle procedure ivi indicate.
In applicazione dell'Accordo interconfederale 20.12.93, del quale le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento, sono titolari della contrattazione aziendale di 2° livello, negli ambiti, per le materie e con le procedure e i criteri stabiliti dal presente contratto, le strutture territoriali delle OO.SS. stipulanti e le RSU costituite ai sensi del medesimo accordo interconfederale.
Le aziende possono essere assistite e rappresentate dalle associazioni industriali cui sono iscritte o conferiscono mandato.
[…]

1.B) Livello nazionale.
Ferme restando l'autonomia e le rispettive distinte attribuzioni delle imprese e delle OO.SS., le parti stipulanti convengono di promuovere, di norma annualmente, incontri a livello nazionale al fine di:
- esaminare le scelte tecnologiche e i relativi riflessi sull'occupazione, con particolare riferimento a quella giovanile e femminile;
- esaminare la possibilità di realizzare programmi formativi e/o di qualificazione professionale dei lavoratori, in relazione alle modifiche dell'organizzazione del lavoro;
- realizzare monitoraggi sulla situazione complessiva del comparto, con particolare riferimento ai criteri di selezione qualitativa delle imprese, nell'obiettivo d'individuare le possibili opportune iniziative per l'armonizzazione e il miglioramento, a livello nazionale, delle regolamentazioni nel settore;
- esaminare gli sviluppi prodotti dai processi di cambiamento strutturale e di politica imprenditoriale emergenti dalla modificazione dell'Ente Poste e dal suo ulteriore processo evolutivo, con particolare attenzione agli effetti che tale politica produrrà sulle imprese nonché dalle nuove politiche di mercato a livello nazionale e internazionale;
- esaminare, alla luce della costituzione delle società miste promossa dall'EPI, tenuto conto anche degli impegni delle parti di cui alla nota 2.2.95 del Ministro del lavoro nonché del verbale d'intesa Ministero del lavoro 31.3.95, nonché delle modificazioni di carattere legislativo e dei profondi mutamenti del mercato del lavoro, l'andamento quantitativo e qualitativo dei rapporti di lavoro in essere.
In questo sistema di relazioni industriali, viene istituita la commissione paritetica nazionale per le relazioni industriali formata da rappresentanti dell'Ausitra e delle OO.SS. stipulanti il CCNL di settore.
La Commissione analizza con la periodicità richiesta dai problemi in discussione le questioni che possono avere rilevanza ai fini di un equilibrato sviluppo del settore con particolare riferimento ai livelli occupazionali e alla corretta gestione e applicazione del CCNL.
La Commissione si pone come obiettivo l'esame dell'andamento del settore in relazione all'evoluzione delle tipologie di servizi e analizza nei vari comparti i miglioramenti tecnologici possibili nell'esecuzione dei lavori, nonché la valutazione delle prospettive produttive conseguenti o programmi globali d'investimento.
La Commissione conviene sull'opportunità che siano realizzate azioni positive in materia di parità uomo-donna nel settore, in armonia con quanto previsto dalla Raccomandazione CCE 13.12.84 n. 635, dalla legge n. 903/77 e dalla legge n. 125/91.
In presenza di rilevanti fenomeni di riconversione e ristrutturazione aziendale che possono comportare la riqualificazione del personale, la Commissione li esaminerà per individuare possibili soluzioni idonee ai fini di cui sopra.

La Commissione individua altresì:
a) le iniziative formative connesse con l'inserimento di lavoratori extracomunitari purché in regola con le disposizioni di legge in materia d'immigrazione e collocamento nonché con le normative vigenti per l'assunzione del personale dipendente da imprese operanti in concessione EPI;
b) le iniziative volte a prevenire molestie sessuali sui luoghi di lavoro e interventi atti a far cessare tali comportamenti nonché a salvaguardare i diritti dei dipendenti molestati.

1.C) Livello regionale.
Qualora sulle materie di cui sopra emergano problematiche particolari che interessino aree caratterizzate da una significativa concentrazione di aziende, dette problematiche formeranno oggetto d'esame specifico tra le parti in sede regionale.

1.D) Livello territoriale.
Su richiesta di una delle parti saranno concordati incontri fra i rappresentanti delle organizzazioni stipulanti per l'esame di problemi specifici che abbiano significativi riflessi per i singoli territori allo scopo di:
- concretizzare le iniziative in materia di formazione e riqualificazione professionale, anche in riferimento alle indicazioni espresse a livello nazionale;
- assumere le necessarie iniziative in materia di controllo e prevenzione malattie nonché, in generale, in materia di sicurezza sul lavoro, alla luce delle norme di legge e degli accordi interconfederali vigenti.

1.E) Livello aziendale.
L'impresa fornirà informazioni alla rappresentanza sindacale:
- sull'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e per la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di misure idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori alla luce delle norme legislative e contrattuali in vigore;
- sulla consistenza numerica dell'organico e sui diversi tipi di rapporto di lavoro esistenti in azienda;
- sull'andamento dell'occupazione femminile, con le relative possibili azioni positive volte a concretizzare il tema delle pari opportunità nel rispetto di quanto previsto dalla legge n. 125/91;
[…]
Nel corso di appositi incontri fra l'impresa e la rappresentanza sindacale formeranno oggetto d'esame e confronto preventivo:
- gli eventuali programmi d'addestramento e d'aggiornamento professionale del personale, conseguenti all'introduzione di nuove tecnologie e/o trasformazioni tecnologiche;
- l'eventuale nuova articolazione dei servizi in relazione alle modifiche strutturali dell'assetto organizzativo dei servizi stessi, nonché le ricadute sui livelli occupazionali, sull'organizzazione del lavoro e sulla professionalità dei lavoratori indotte da innovazioni tecnologiche, ristrutturazioni e riorganizzazioni aziendali;
- le possibili soluzioni in materia di mobilità e flessibilità nell'ottica della migliore organizzazione del lavoro;
- l'andamento del lavoro straordinario;
- la programmazione, possibilmente entro il 30 aprile di ogni anno, del periodo di riposo annuale per ferie in relazione alle esigenze dei servizi e, in particolare, del periodo di ferie di 2 settimane da far fruire al lavoratore nel periodo 1° giugno-30 settembre;
- l'eventuale necessità di determinare le priorità nella concessione dei permessi per frequentare i corsi di studio di cui all'art. 21;
- l'attuazione delle modulistiche d'orario definite dal vigente CCNL.

Art. 2 - Costituzione della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Le parti stipulanti dichiarano il pieno recepimento dell'Accordo interconfederale 20.12.93, in attuazione anche di quanto previsto dall'Accordo interconfederale 23.7.93.
[….]
La RSU e le competenti strutture territoriali delle associazioni sindacali firmatarie del CCNL sono legittimate a negoziare il contratto collettivo aziendale di lavoro di 2° livello nelle materie, con le procedure, le modalità e nei limiti stabiliti dal CCNL applicato nell'impresa nonché dal Protocollo 23.7.93.
[…]
Nei casi in cui non è consentita dalla legge n. 300/70 la costituzione di rappresentanze sindacali, è fatta salva l'elezione del delegato d'impresa ai sensi dell'Accordo interconfederale 18.4.66.

Art. 3 - Diritti sindacali.
Affissione comunicati

Le Federazioni nazionali, le Organizzazioni territoriali e le Rappresentanze sindacali delle Organizzazioni stipulanti il presente contratto hanno diritto di affiggere in appositi spazi, posti all'interno dell'azienda e in luogo accessibile a tutti i lavoratori, pubblicazioni, testi e comunicati inerenti a materie d'interesse sindacale e del lavoro.

Assemblee del personale e referendum
I lavoratori hanno diritto a riunirsi nell'azienda fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro nel limite di 10 ore all'anno per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione.
[…]

Art. 14 - Orario di lavoro.
La durata dell'orario di lavoro normale è di 40 ore settimanali o di 6,40 giornaliere, oppure di 8 ore giornaliere nell'ipotesi di settimana corta.
Per accordo tra le parti potrà essere convenuta una diversa distribuzione dell'orario settimanale di lavoro.
[…]
Durante la giornata e nelle ore di minor lavoro, il lavoratore ha diritto almeno a 1 ora di libertà, non retribuita, per la consumazione del pasto.
L'azienda, nel fissare i turni di lavoro o di riposo tra il personale avente le medesime qualifiche, curerà che, compatibilmente con le esigenze dell'azienda, siano coordinati in modo che le domeniche e le ore notturne siano equamente ripartite tra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24 ore d'ininterrotto riposo per ogni settimana.
L'orario di lavoro e i turni devono essere predisposti dall'azienda in modo che il personale ne abbia tempestiva cognizione.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia stato sostituito da quello del turno successivo.
[…]

Art. 15 - Orario di lavoro in regime di flessibilità.
L'orario settimanale di lavoro può essere distribuito dall'azienda, in relazione alle esigenze tecnico-produttive e/o organizzative, con diversi regimi su un arco di più settimane, con turni plurigiornalieri, che possono riguardare l'intera azienda, singoli reparti, uffici.
L'orario settimanale di lavoro in regime di flessibilità può superare le 40 ore settimanali fino alle 48 ore settimanali.
Il limite annuo individuale di ore lavorate in regime di flessibilità è pari a 100 ore, 64 delle quali sono programmate dall'azienda di norma per i primi 15 giorni del mese. Quanto alle restanti 36 ore, le imprese ne definiscono la programmazione dopo esame e confronto preventivo con la rappresentanza sindacale.
Le imprese - fatte salve impreviste e inderogabili esigenze di servizio - comunicano per iscritto ai lavoratori interessati i turni di lavoro plurigiornalieri in regime di flessibilità di norma 5 giorni prima dei turni stessi.
Il turno di lavoro in regime di flessibilità comporta prestazioni lavorative di durata superiore ovvero inferiore all'orario normale di lavoro settimanale di 40 ore.
[…]
L'osservanza dei turni di lavoro in regime di flessibilità è dovuta da parte di tutti i lavoratori interessati, fatti salvi comprovati impedimenti.
[…]
Chiarimento a verbale.
Secondo quanto stabilito dall'art. 1, punto 1, lett. E), del presente CCNL, l'orario di lavoro in regime di flessibilità, nella sua attuazione a livello aziendale, è oggetto d'esame e confronto preventivo con la rappresentanza sindacale.

Art. 16 - Lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo.
[…]
Qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano potranno essere disposte prestazioni oltre l'orario normale stabilito. La distribuzione di detto lavoro sarà programmaticamente o caso per caso concordata con le RSU.
Comunque dette prestazioni non potranno superare:
- complessivamente il limite di 120 ore annue per il numero dei dipendenti;
- 200 ore annue per ogni dipendente, di cui 50 da convertire in riposi compensativi in base ad accordo da convenirsi con le RSU.
Le eventuali particolari situazioni aziendali che dovessero emergere saranno esaminate con i criteri di gradualità.
Semestralmente le aziende comunicheranno alle RSU il numero complessivo delle ore di prestazione eseguite oltre i limiti dell'orario contrattuale.
[…]
Le ore straordinarie non possono superare le 2 ore giornaliere e le ore 12 settimanali ma l'autista non è tenuto a prestare più di 8 ore giornaliere di guida effettiva senz'altra interruzione che quella per la consumazione del pasto. Se si deve superare il limite delle 12 ore settimanali, il dipendente è tenuto a prestare il lavoro straordinario purché la media per il periodo di 9 settimane consecutive non oltrepassi le ore 12 settimanali di lavoro straordinario.

Art. 17 - Riposo settimanale (domenicale o periodico).
Il riposo settimanale deve cadere normalmente di domenica, salve le eccezioni di legge.
Per i lavoratori per i quali è ammesso il lavoro nei giorni di domenica con riposo compensativo in un altro giorno della settimana, la domenica sarà considerata giorno lavorativo mentre sarà considerato festivo a tutti gli effetti il giorno fissato per il riposo compensativo.
I turni di riposo settimanale saranno stabiliti con appositi ordini di servizio da affiggere all'albo aziendale almeno 6 giorni prima.
Qualora per esigenze di servizio la giornata di riposo settimanale dovesse essere spostata in altro giorno, oltre al recupero nei giorni successivi, al lavoratore verrà corrisposta - in aggiunta alla normale retribuzione - la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo per le ore lavorate nel giorno di riposo.

Art. 23 - Salute e sicurezza sul lavoro.
Ferme restando le norme di legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le parti stipulanti dichiarano altresì il pieno recepimento degli obblighi e degli adempimenti di quanto previsto dal DL n. 626/94 e successive modificazioni e dall'Accordo interconfederale 22.6.95.
Le parti s'impegnano a realizzare un protocollo aggiuntivo - che diverrà parte integrante del presente CCNL - che stabilisca i contenuti specifici e i criteri di formazione dei RLS.

Art. 24 - Tutela delle persone tossicodipendenti.
[…]
Sono fatte salve le disposizioni vigenti che richiedono il possesso di particolari requisiti psicofisici e attitudinali per l'accesso all'impiego nonché per l'espletamento di mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.
Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi, sono individuate con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, e sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore del lavoro, ad accertamento d'assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzione in servizio e, successivamente, ad accertamenti periodici, secondo le modalità stabilite dal decreto interministeriale.
In caso d'accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto a far cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute dei terzi.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dal DPR 9.10.90 n. 309, e successive modificazioni.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.

Art. 25 - Tutela delle persone handicappate.
Le aziende, compatibilmente con le proprie possibilità tecnico organizzative, inseriranno nelle proprie strutture portatori di handicap riconosciuti invalidi ai sensi della legge n. 482/68, in funzione delle capacità lavorative degli stessi.
Nei confronti dei dipendenti che si trovino nelle condizioni descritte dalla legge 5.2.92 n. 104, trovano applicazione le agevolazioni di cui all'art. 33 della legge medesima e successive modificazioni, secondo gli accertamenti previsti dalla stessa.
[….]
La persona handicappata maggiorenne in situazione di gravità può usufruire dei permessi di cui ai commi 3 e 4; ha diritto di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio e non può essere trasferita in altra sede, senza il proprio consenso.
Le parti si danno atto che la presente regolamentazione è conforme a quanto previsto dalla legge 5.2.92 n. 104.
Conseguentemente, per l'applicazione delle presenti norme si osservano le disposizioni emanate dai Ministeri, dalle strutture e dagli organismi pubblici competenti.
L'Azienda individuerà le misure più idonee, compreso l'abbattimento delle barriere architettoniche, al fine di migliorare l'accesso e l'agibilità nei posti di lavoro, nei confronti dei portatori di handicap.

Art. 29 - Molestie sessuali.
Considerata la necessità di garantire che il rapporto di lavoro si svolga in un ambiente idoneo al sereno svolgimento dell'attività, dovrà essere assicurato il pieno rispetto della dignità della persona in ogni sua manifestazione, anche per quanto attiene la sfera sessuale.
A tal fine le Aziende, nella consapevolezza dell'esistenza del problema delle molestie sessuali sui luoghi di lavoro, s'impegnano, in linea con gli indirizzi espressi dalla Comunità economica europea nella Risoluzione n. 90/c 157/02 del 29.5.90, nonché seguendo con attenzione l'evoluzione legislativa nel nostro Paese, a prevenire e reprimere comportamenti indesiderati a connotazione sessuale.

Art. 35 - Trattamento di gravidanza e puerperio.
Per quanto riguarda il trattamento di gravidanza e puerperio, si fa riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia, salvi i trattamenti più favorevoli in atto.

Art. 42 - Indennità varie.
Indennità di alta montagna

Ai lavoratori inviati a prestare la loro opera fuori della loro normale sede di lavoro in località d'alta montagna, l'azienda corrisponderà un'equa indennità da concordarsi fra le associazioni sindacali territoriali competenti.

Art. 43 - Trattamento di malattia e d'infortunio.
Nota a verbale.

Nei casi di sopravvenuta impossibilità della prestazione per inidoneità fisica del lavoratore l'azienda valuterà la possibilità, in relazione alle proprie esigenze organizzative e tecnico-produttive, di adibire il lavoratore stesso ad altre mansioni esistenti, confacenti col suo stato fisico.

Art. 50 - Indumenti di lavoro.
Le aziende forniranno gratuitamente ogni anno a tutto il personale una divisa invernale e un'estiva composte di giacca e pantalone o indumenti di lavoro equivalenti.
L'azienda fornirà ai lavoratori addetti a servizi esterni un impermeabile con relativo copricapo o altro indumento di lavoro equivalente.
Indumenti di lavoro particolari per il personale addetto ai servizi esterni saranno concordati, in aggiunta a quelli dei commi 1 e 2, con le RSU.
La spesa iniziale per indumenti di lavoro, con decorrenza 1.7.91, non potrà superare l'importo complessivo pari a £. 1.000 giornaliere per ogni dipendente.
Con decorrenza 1.7.91, qualora eccezionalmente si concordasse di sostituire gli indumenti di lavoro con un'indennità, l'indennità sarà pari a £. 1.000 giornaliere.
Ai lavoratori nuovi assunti, per il 1° anno e superato il periodo di prova, spetta in aggiunta alla previsione di cui al comma 1, altra divisa sia invernale che estiva.
Dal 1 gennaio di ogni anno, la spesa degli indumenti di cui al comma 4 sarà aggiornata in base alle variazioni dell'indice ISTAT riferito ai prezzi praticati dai grossisti.

Art. 51 - Norme disciplinari.
[…]
Il lavoratore che commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla sicurezza dell'impresa, al normale e puntuale andamento del lavoro e comunque alla morale e all'igiene è passibile di sanzioni disciplinari, salve le eventuali responsabilità penali in cui incorra.
Le sanzioni disciplinari sono:
1) il rimprovero verbale o scritto, che può essere inflitto al dipendente che commetta durante il lavoro mancanze disciplinari e morali di lieve entità non specificate nel presente articolo;
2) la multa, fino a un massimo di 3 ore di retribuzione base giornaliera, che può essere inflitta al dipendente che:
a) ritardi ad iniziare il lavoro, lo sospenda o lo interrompa in anticipo senza giustificato motivo;
b) non esegua il lavoro secondo le istruzioni ricevute oppure lo esegua con negligenza;
[…]
d) sia sorpreso a fumare nei locali dove sia prescritto il divieto;
[…]
f) commetta qualunque atto che porti pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene e alla sicurezza dell'azienda;
g) non indossi, nell'espletamento delle sue mansioni, i prescritti indumenti di lavoro.
Nei casi di maggiore gravità o recidività, il datore di lavoro ha facoltà d'infliggere la sospensione.
[…]
3) La sospensione fino a un massimo di 3 giorni che può essere inflitta al dipendente che:
[…]
b) per negligenza in servizio arrechi danni non gravi ai materiali, alle persone o ai beni aziendali;
c) si presenti o si trovi in servizio in stato d'ubriachezza;
d) persista a commettere mancanze già punite con la multa.
4) Il licenziamento immediato con indennità di fine rapporto può essere inflitto al dipendente che:
a) abbandoni il lavoro senza giustificato motivo;
[…]
c) commetta furti o danneggiamenti dolosi dei materiali o delle merci dell'azienda;
[…]
f) affidi la guida delle macchine a persona non autorizzata a guidare dall'azienda;
[…]
h) si renda recidivo entro l'anno delle stesse mancanze già punite con la sospensione;
[…]

Art. 53 - Interruzioni e sospensioni del lavoro. Recupero ore lavoro perdute.
[…]
È ammesso il recupero, con corresponsione della retribuzione globale, delle ore di lavoro perdute per le cause di cui al presente articolo e per le interruzioni di lavoro concordate fra le parti, purché esso sia contenuto nei limiti di 1 ora al giorno oltre l'orario normale e, in caso di giornata libera non festiva, trasferendo le ore perdute a tale giornata e si effettui entro le 2 quindicine immediatamente successive a quelle in cui è avvenuta l'interruzione.

Art. 54 - Disposizioni generali e speciali sul rapporto di lavoro.
Per quanto non regolato dal presente contratto si applicano le norme di legge e degli accordi interconfederali.
Oltre alle disposizioni del presente CCNL, i dipendenti dovranno osservare le disposizioni speciali stabilite dall'azienda, sempreché non modifichino o non siano in contrasto con quelle del presente contratto.
[...]