Cassazione Civile, Sez. 6, 08 febbraio 2017, n. 3390 - Amianto e domanda per la rivalutazione contributiva. Inail o Inps


 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: ARIENZO ROSA Data pubblicazione: 08/02/2017

 

 

 

FattoDiritto

 


La causa è stata chiamata all'adunanza in camera di consiglio del 24 novembre 2016, ai sensi dell'art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell'art. 380 bis c.p.c.:
“La Corte di appello di Cagliari, in parziale riforma della decisione di primo grado, confermato il difetto di legittimazione passiva del convenuto INAIL, e ritenuta fondata, invece, la censura relativa alla non necessità dell’avvio preventivo di una procedura amministrativa, dichiarava il diritto di S.A. alla rivalutazione dei contributi versati tra il maggio 1973 ed il 31 dicembre 1991 mediante moltiplicazione per il coefficiente 1,25 ai fini della misura della pensione. Il giudice di appello, per quel che rileva in questa sede, riteneva che la legge speciale applicabile rilevante nello specifico ai sensi dell’art. 443 cpc era l’art. 47 del d.l. 269/03 applicabile ratione temporis, che, al comma V, prevedeva l’onere per l’interessato di presentare la domanda in prima battuta all’INAIL e non all’INPS. Ciò, a giudizio della Corte era del tutto logico, in quanto una domanda presentata all’INPS per la rivalutazione contributiva prima della certificazione dell’lNAIL o dell’accertamento giudiziale dell’esposizione all’amianto sarebbe stata destinata al rigetto, non potendo l’INPS accordare il beneficio in assenza di tali elementi. Rilevava che, comunque, in concreto, l’interessato aveva presentato un'istanza amministrativa dovendo tale istanza identificarsi con quella "materialmente presentata all'INAIL"; il ricorso giudiziale, intervenuto a meno di tre anni di distanza dalla data di presentazione all'INAIL, aveva impedito il verificarsi della decadenza. In ordine alla prova della esposizione qualificata a polveri di amianto il giudice di appello richiamava le conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio espletata in causa analoga, proposta da lavoratore dello stesso reparto addetto anch’egli al forno di omogeneizzazione, che aveva accertato la sussistenza dell’esposizione qualificata a fibre d’amianto.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso lo S.A., affidando l’impugnazione ad unico motivo, cui resiste, con controricorso, l’INPS, che ha impugnato incidentalmente la stessa pronunzia in base ad un morivo. L’INAIL ha depositato procura speciale in calce al ricorso notificato.
Il ricorrente principale si duole della violazione dell’art. 13 comma VIII della 1. 257/92 in relazione all’art. 2697 c.c., rilevando che erroneamente la Corte di appello ha disposto la rivalutazione di contributi mediante moltiplicazione per 1,25 anziché per il coefficiente più favorevole dell’1,5 come prevede la disciplina invocata. Richiama a fondamento della censura il D.M. 27.10.2004 che, all’art. 1 co. 2 prevede, per l’applicazione di tale più favorevole moltiplicatore, tra le altre situazioni menzionate, quella di coloro che ottengano il riconoscimento del diritto al beneficio previdenziale in questione, per lo svolgimento, entro la data del 2.10.2003, di attività lavorativa con esposizione ultradecennale all’amianto, con sentenze all’esito di cause il cui ricorso è stato depositato, a seguito di un diniego dell’INAIL, su domande di certificazione, presentate nel tempo dagli interessati a detto istituto, e, comunque, non oltre il 15.6.2005. Osserva che, avendo esso istante presentato, come affermato dalla stessa Corte di appello, domanda all’INAIL il 30.4.2004, doveva allo stesso essere riconosciuta la rivalutazione per il periodo indicato mediante moltiplicazione per 1,5.
L'INPS, nel ricorso incidentale, deduce, con articolato motivo, la violazione e falsa applicazione della l. n. 533 del 1973, artt. 7 e 8 e dell'art. 443 c.p.c.. Censura la decisione per avere escluso la necessità della preventiva proposizione della domanda amministrativa nonché l'assoggettamento al regime decadenziale di cui al D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 cit.
Il ricorso dell'lNPS, che, per priorità logico giuridica, deve esaminarsi prima del principale, è manifestamente fondato.
Occorre muovere dal rilievo dell' autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva, considerato che nel sistema assicurativo- previdenziale la posizioni assicurativa, nonostante la sua indubbia strumentalità, costituisce una situazione giuridica dotata di una sua precisa individualità, può spiegare effetti molteplici (anche successivamente alla data del pensionamento) e può costituire oggetto di autonomo accertamento. Secondo quanto ritenuto da questa Corte, "la rideterminazione della pensione a seguito dell'eventuale giustificato sopravvenuto mutamento - anche se con effetti retroattivi - della posizione contributiva è un fatto consequenziale a tale mutamento e non è corretto qualificarla come correzione di una precedente determinazione amministrativa ingiusta o erronea" (Cass. ord. n. 1629/2012). In particolare, è stato osservato che nel caso di specie si tratta di rivalutare non già l'ammontare di singoli ratei, bensì i contributi previdenziali necessari a calcolare la pensione originaria, onde non ve ragione di non applicare le disposizioni legislative sulla decadenza (efr, Cass., ord. n. 8926/2011 n. 12685/2008).
In questa prospettiva è stato affermato - nel quadro della distinzione operata da Cass. S.U. n. 12720/2009 - l'applicabilità della decadenza D.P.R. n. 639 del 1970, ex art. 47 anche nel caso di domanda di riconoscimento della rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto presentata da soggetto già pensionato. Peraltro, l'art. 47 contiene la previsione generica di "controversie in materia di trattamenti pensionistici", nel cui ambito sono riconducibili anche tutte le controversie relative alla posizione contributiva. Nello stesso senso si è già pronunciata questa Corte in fattispecie identiche (Cass. n. 12685/2008; conf. Cass. n. 7138/2011 e 8926/2011; cfr. anche Cass. n. 15521/2008 riguardo al diritto al riscatto degli anni di laurea, a nulla rilevando ai fini in esame il rilievo della possibilità di riproporre la domanda di riscatto con riferimento alla posizione contributiva e all'età maturatesi nel frattempo)".
Quanto sopra rilevato in tema di autonomia del beneficio della rivalutazione contributiva comporta, con riferimento alla questione della proponibilità della domanda giudiziale, sulla quale si incentra il motivo di ricorso dell'istituto, la necessità che questa sia preceduta dalla presentazione di istanza amministrativa all'INPS, in quanto ente previdenziale tenuto alla erogazione del beneficio. La affermazione della generale indispensabilità della istanza amministrativa in relazione a tutte le controversie di cui all'art. 442 c.p.c. (nella materia previdenziale e nell'assistenza sociale), nei confronti sia dell'INPS che degli altri enti erogatori, anche nel caso in cui ad agire sia il datore di lavoro (per questioni concernenti i contributi assicurativi) è, del resto, assolutamente condivisa nella giurisprudenza di legittimità (v., tra le altre, Cass. n. 18623/2003, n. 5149/2004, n. 11756/2004, n. 26146/2010, n. 2063/2014). E' stato in particolare puntualizzato che "La domanda amministrativa di prestazione previdenziale all'ente erogatore L. n. 533 del 1973, ex art. 7 è condizione di ammissibilità della domanda giudiziaria, diversamente dal ricorso introduttivo del procedimento contenzioso amministrativo ex art. 443 c.p.c., avendo disposto il legislatore che il privato non affermi un diritto davanti all'autorità giudiziaria prima che esso sia sorto, ossia prima del perfezionamento della relativa fattispecie a formazione progressiva, nella quale la presentazione della domanda segna la nascita dell'obbligo dell'ente previdenziale e, in quanto tale, non può essere assimilata ad una condizione dell'azione, rilevante anche se sopravvenuta nel corso del giudizio". (Cass. n. 732/2007). La tesi della necessità della previa presentazione della istanza amministrativa è stata, inoltre, ripetutamente affermata da questa Corte con specifico riferimento al beneficio della rivalutazione contributiva per esposizione qualificata alle polveri di amianto (v., tra le altre, Cass. n. 15008/2005, ord. n. 4938/2014 Cass. ord. n. 16314/2014, Cass. ).
In base all'orientamento giurisprudenziale sopra richiamato ed ai principi generali deve, quindi, affermarsi che la domanda giudiziale di rivalutazione contributiva per esposizione all'amianto deve essere preceduta, a pena di improponibilità, dalla presentazione dell'istanza amministrativa all'ente tenuto all'erogazione della prestazione previdenziale, cioè all'INPS. Tale adempimento è correlato alla necessità che l'assicurato porti a conoscenza dell'Istituto previdenziale "fatti" la cui esistenza è nota solo all'interessato.
In ragione delle finalità cui è preordinata la presentazione della istanza amministrativa all'ente tenuto all'erogazione della prestazione previdenziale, non può fondatamente affermarsi la fungibilità di tale adempimento, scaturente dalla generale previsione di cui all'art. 443 c.p.c., con la domanda amministrativa rivolta all'INAIL intesa a fornire al lavoratore la prova dell'esposizione all'amianto ed a consentire quindi una più rapida acquisizione del relativo diritto.
Se, per quanto sopra detto, la domanda all'I.N.P.S. è sempre necessaria, tale onere ricade anche su coloro che, rientrando nella disciplina di cui alla legge n. 326/2003 (che prevede l’obbligo di domanda, entro un termine, all’I.N.A.I.L. a pena di decadenza - speciale -), abbiano, in ottemperanza, presentato la domanda all’I.N.A.I.L.. 
Non può invero ritenersi che, con la nuova disciplina - la quale non muta la funzione meramente ausiliaria dell’I.N.A.I.L. e non elide l’autonomia delle due istanze in ragione delle differenti finalità perseguite -, la domanda a tale Istituto soddisfi ogni onere, restando sempre necessaria anche quella all’ente cui sono spetta riconoscere il beneficio.
In conseguenza il termine di decadenza di cui all’art. 47 del d.P.R. n. 639/1970 (sempre applicabile) non potrebbe farsi decorrere dalla domanda all’INAIL bensì - come maggiormente coerente con il sistema - da quella all’I.N.P.S. (comunque necessaria).
Per quanto sopra considerato si propone l’accoglimento del ricorso incidentale dell'INPS, assorbito il principale, e la cassazione della sentenza impugnata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, essendo pacifico che la domanda giudiziale dello S.A. non è stata preceduta da istanza amministrativa all'INPS, la causa, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2, può essere decisa nel merito, con declaratoria di improponibilità dell’originario ricorso giudiziale”.
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.
Osserva il Collegio che il contenuto della sopra riportata relazione sia pienamente condivisibile siccome coerente alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ciò comporta l’accoglimento del ricorso incidentale dell’INPS, cui consegue l’assorbimento di quello principale. La causa, non necessitando di ulteriori accertamenti di fatto, può essere decisa nel merito nel senso della declaratoria di improponibilità della domanda originaria dello S.A..
Le spese dell’intero processo possono essere compensate tra le parti in ragione del progressivo consolidarsi dei principi qui affermati, nel corso dell’evolversi della vicenda giudiziale in esame.
 

 

P.Q.M.

 


La Corte accoglie il ricorso incidentale, assorbito quello principale, cassa la decisione impugnata e, decidendo nel merito, dichiara l’improponibilità della domanda originaria. Compensa le spese di lite dell’intero processo.
Così deciso in Roma, in data 24 novembre 2016