Cassazione Penale, Sez. 4, 20 febbraio 2017, n. 8115 - Pulitura di un macchinario in movimento: infortunio e responsabilità del datore di lavoro e del RSPP
- Datore di Lavoro
- Macchina ed Attrezzatura di Lavoro
- Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
E' costante l'insegnamento della Corte regolatrice in base al quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (vds. in particolare Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261107).
E' poi pacifico che, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (vds. ad es. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850).
Pertanto, nel caso di specie sia al datore di lavoro, sia al R.S.P.P. incombeva l'obbligo di individuare non solo i rischi connessi all'operazione di pulitura della macchina, ma altresì le procedure più corrette per eseguire in sicurezza tale operazione.
Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: PAVICH GIUSEPPE Data Udienza: 01/02/2017
Fatto
1. La Corte d'appello di Milano, in data 14 marzo 2016, ha confermato la condanna alla pena di giustizia di C.G. e M.R., pronunciata con sentenza del Tribunale di Como in data 23 settembre 2015 in relazione al reato p. e p. dagli artt. 113 e 590, commi 1, 2 e 3 cod.pen., commesso in Inverigo il 9 settembre 2010 in danno del lavoratore R.B..
1.1. L'episodio per cui é processo é costituito da un infortunio occorso al R.B. durante un'operazione di pulitura dei cilindri accoppiatori di una macchina mod. Rotomec CL 1000 da residui di colla: l'operaio eseguiva l'operazione con la macchina in movimento e, a tal fine, avvicinava con la mano destra uno straccio a due rulli convergenti; durante l'operazione, un lembo sfilacciato dello straccio veniva risucchiato e la mano del lavoratore andava a urtare violentemente contro la barra di protezione metallica posta fra i due rulli, provocando a carico del R.B. un "trauma da sguantamento secondo dito mano destra e infrazione testa falange media", lesioni giudicate guaribili in 85 giorni.
1.2. Del detto reato, secondo l'editto imputativo, il C.G. risponde quale delegato in materia antinfortunistica della Cellografica C.G. s.p.a. e, in tale veste, di datore di lavoro del R.B.; il M.R. quale dirigente in materia antinfortunistica, giusta nomina in data 4 agosto 2009. L'addebito mosso ai medesimi nelle rispettive qualità é quello di non avere indicato, nel redigere il documento di valutazione dei rischi relativi all'uso del macchinario, le misure di prevenzione e di protezione da attuare e i dispositivi di protezione individuale da adottare nell'esecuzione delle operazioni di pulitura della macchina, con riferimento ai rischi di trascinamento, intrappolamento e schiacciamento degli arti superiori.
2. Avverso la prefata sentenza ricorrono, con unico atto, sia il C.G. che il M.R., per il tramite del loro difensore di fiducia.
Il ricorso é articolato in quattro motivi.
2.1. Con il primo motivo gli esponenti lamentano violazione di legge e, di fatto, vizio di motivazione con riferimento alla qualifica di datore di lavoro e all'attribuzione dei relativi poteri in capo a C.G.: costui non poteva essere un mero "delegato", come ritenuto dalla Corte di merito, ma aveva funzioni e poteri datoriali, mentre il M.R. era delegato in materia antinfortunistica e responsabile del servizio di prevenzione e protezione dello stabilimento; perciò, i due imputati avevano posizioni e funzioni differenti, e la responsabilità del C.G. doveva pertanto essere circoscritta al solo profilo dell'individuazione e valutazione del rischio, in relazione al quale non é ammessa delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 17 D.Lgs. 81/2008; per ciò stesso, da tale profilo di responsabilità doveva essere esclusa la posizione del M.R..
2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano vizio di motivazione in relazione al fatto che la Corte distrettuale ha ritenuto raggiunta la prova dell'omessa individuazione e valutazione del rischio senza che fosse stato acquisito il relativo documento, ma solo sulla base delle dichiarazioni del teste B. (ispettore ASL), il quale ha riferito in ordine al contenuto del documento che aveva esaminato un anno dopo l'infortunio, e non a quello del DVR esistente al momento dell'incidente; la Corte ha rigettato il motivo d'appello articolato sul punto dalla difesa affermando in sostanza che era onere di quest'ultima produrre detto documento, basando così la propria decisione su un'inversione dell'onere della prova.
2.3. Con il terzo motivo gli esponenti lamentano violazione di legge (e, di fatto, vizio di motivazione) in riferimento alla ritenuta inapplicabilità della particolare tenuità del fatto, che il Tribunale prima, la Corte di merito poi hanno negato sul rilievo che l'operazione di pulizia della macchina incriminata costituiva una prassi consolidata in azienda: ciò, secondo i ricorrenti, non integra la condizione ostativa dell'abitualità del comportamento; la statuizione é inoltre contraddittoria, avuto riguardo alla modesta pena applicata; né il protrarsi della malattia per 85 giorni può considerarsi dirimente in tal senso, atteso che la causa di non punibilità in esame può applicarsi anche alle lesioni gravi, e che il R.B. non ha avuto alcun postumo permanente tale da limitare le sue capacità fisiche e attitudinali.
2.4. Con il quarto motivo, gli esponenti lamentano vizio di motivazione e omessa valutazione di una prova decisiva: la doglianza attiene al fatto che la Corte di merito non ha tenuto conto della consulenza tecnica dell'ing. BU. in ordine all'idoneità ad impedire l'evento degli stracci, della barra di protezione e dei c.d. funghetti rossi di stop. Gli esponenti, richiamando il contratto in base al quale la Cellografica C.G. si era dotata di appositi canovacci, sostengono che l'azienda aveva in tal modo fornito prova di avere investito nell'approvvigionamento di stracci idonei alla bisogna, né vi é prova che quello usato dal R.B. il giorno dell'infortunio fosse sfilacciato; ed evidenziano che il consulente della difesa aveva indicato al giudicante le esigenze che rendevano necessario procedere alla pulitura della macchina mentre questa era in movimento.
Diritto
1. Il primo motivo di ricorso si appalesa manifestamente infondato.
Par di comprendere che la doglianza sia riferita al fatto che la responsabilità di ambedue gli imputati sia stata ritenuta indistintamente, sebbene il C.G., quale titolare della posizione datoriale, avesse responsabilità non delegabili in tema di individuazione e valutazione del rischio, con conseguente sottrazione del M.R. (nella sua qualità) da tale responsabilità.
In realtà, risulta dagli atti disponibili che il M.R. risultava ricoprire l'incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione presso lo stabilimento di Inverigo; e tale posizione non lo esonerava affatto da responsabilità in punto di valutazione del rischio. E' infatti costante l'insegnamento della Corte regolatrice in base al quale il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, pur svolgendo all'interno della struttura aziendale un ruolo non gestionale ma di consulenza, ha l'obbligo giuridico di adempiere diligentemente l'incarico affidatogli e di collaborare con il datore di lavoro, individuando i rischi connessi all'attività lavorativa e fornendo le opportune indicazioni tecniche per risolverli, all'occorrenza disincentivando eventuali soluzioni economicamente più convenienti ma rischiose per la sicurezza dei lavoratori, con la conseguenza che, in relazione a tale suo compito, può essere chiamato a rispondere, quale garante, degli eventi che si verifichino per effetto della violazione dei suoi doveri (vds. in particolare Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn e altri, Rv. 261107).
E' poi pacifico che, in tema di infortuni sul lavoro, qualora vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno é per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge fin quando si esaurisce il rapporto che ha legittimato la costituzione della singola posizione di garanzia, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica é addebitabile ad ognuno dei titolari di tale posizione (vds. ad es. Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253850). Pertanto, nel caso di specie sia al C.G. - nella sua posizione di datore di lavoro -, sia al M.R. - quale R.S.P.P. - incombeva l'obbligo di individuare non solo i rischi connessi all'operazione di pulitura della macchina, ma altresì le procedure più corrette per eseguire in sicurezza tale operazione; al riguardo, del resto, la Corte di merito fa puntuale riferimento anche ai contenuti dei compiti e delle responsabilità assegnati ai due imputati in materia prevenzionistica.
2. E' infondato il secondo motivo di ricorso.
Il tema di prova, costituito dal contenuto del documento di valutazione dei rischi, ha comunque formato oggetto di specifica disamina nel corso del giudizio di merito, sia pure per il tramite di un testimone, peraltro qualificato (l'ispettore B. dell'ASL), e con riferimento a un D.V.R. da questi esaminato un anno dopo l'infortunio. In assenza di elementi ex adverso dedotti dalla difesa, il Tribunale prima, la Corte distrettuale poi hanno correttamente individuato nelle circostanze riferite dal teste elementi di lacunosità rispetto alle misure da adottare per prevenire i rischi del tipo di quello concretizzatosi in occasione dell'incidente; a fronte di ciò, fermo restando il principio in base al quale non é configurabile nel processo penale un onere probatorio a carico dell'imputato, nondimeno la mera deduzione difensiva in base alla quale il documento esaminato dal teste operante sarebbe stato diverso da quello in vigore al momento del fatto non soddisfa neppure i requisiti dell'onere di allegazione che sicuramente la difesa aveva sul punto, in virtù del quale l'imputato é tenuto a fornire all'ufficio le indicazioni e gli elementi necessari all'accertamento di fatti e circostanze ignoti che siano idonei, ove riscontrati, a volgere il giudizio in suo favore (Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261657). Tale deduzione é rimasta invece sprovvista di riscontro, non potendo la stessa essere riscontrata se non attraverso la produzione del documento stesso da parte della difesa, atteso che (come correttamente osservato dalla Corte territoriale) il D.V.R. é obbligatoriamente custodito in azienda. Per cui i ricorrenti non possono dolersi del fatto che, in mancanza di siffatta produzione, nel giudizio di merito sia stato valorizzato quanto personalmente accertato, sul punto, dal teste suddetto.
3. Il terzo motivo di ricorso é manifestamente infondato.
Il diniego dell'applicazione della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto ha formato oggetto di compiuta e conducente disamina da parte della Corte distrettuale, la quale ha espressamente escluso che esso fosse dovuto a una presunta "abitualità" del comportamento, collegando invece il diniego stesso alle connotazioni specifiche del fatto storico, caratterizzate da disvalore sicuramente non minimale.
Al riguardo, il riferimento (contenuto nel percorso argomentativo della sentenza impugnata) alla "prassi consolidata" di operare in condizioni di minorata sicurezza, nonché alla gravità delle lesioni riportate dal R.B., risponde appieno ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità ai fini del giudizio sulla tenuità: giudizio che richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590).
4. Infine, é infondato il quarto e ultimo motivo di ricorso, che peraltro risulta in buona parte proteso a sollecitare una rilettura delle prove assunte nel corso del giudizio di merito, impraticabile in questa sede.
La Corte distrettuale ha adeguatamente motivato in ordine all'inidoneità dei presidi usati in azienda ad impedire l'evento, esaminando accuratamente e con dovizia di argomenti ogni singolo aspetto inerente ai dispositivi in uso (con particolare riguardo alla barra di protezione e allo straccio usato dal R.B.) e dando altresì conto delle ragioni per le quali é stata ritenuta non soddisfacente, sul piano probatorio, la tesi sostenuta dal consulente tecnico della difesa circa l'idoneità dei presidi di sicurezza all'epoca impiegati in azienda, illustrando le ragioni di tale convincimento in modo accurato, attraverso un percorso logico che si sottrae al sindacato di legittimità.
Non é poi meritevole di adesione l'osservazione, formulata dai ricorrenti, che l'essersi dotati di idonei canovacci per la pulizia dei macchinari con apposito contratto prodotto agli atti costituisca ex se prova della natura non colposa del loro comportamento, incombendo comunque ai soggetti titolari della posizione di garanzia la verifica della concreta idoneità, sul piano antinfortunistico, dei materiali forniti ai dipendenti per le lavorazioni e dei dispositivi individuali di protezione messi a loro disposizione.
Né coglie nel segno l'ulteriore censura, riferita alla carente motivazione della Corte di merito circa la necessità - sostenuta dai ricorrenti - che la rimozione dei residui di colla dal macchinario dovesse essere effettuata con il macchinario stesso in movimento: eventualità che, invece, la Corte distrettuale prende espressamente in considerazione, ribadendo però che ciò non era consentito con i presidi disponibili nel caso di specie (tenuto anche conto del requisito di idoneità antinfortunistica dei mezzi impiegati in tali ipotesi, stabilito dall'allegato 6 al D.Lgs. 81/2008, richiamato dall'art. 71 del decreto stesso).
Infine, restano mera allegazione priva di riscontro le deduzioni difensive relative al fatto che lo straccio in uso al R.B. non fosse sfilacciato, così come quelle riferite a un presunto comportamento negligente del lavoratore.
5. Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2017.