Cassazione Penale, Sez. 3, 27 febbraio 2017, n. 9355 - Elenco incompleto delle attrezzature di lavoro nel POS. Notifica della prescrizione idonea anche se avvenuta nelle mani del direttore tecnico e non dell'imputato


 

 

"La ditta di cui l'imputato è il legale rappresentante, ha ricevuto sia il verbale con le prescrizioni che l'atto di ammissione al pagamento dell'ammenda, li ha ricevuti per il tramite di persona idonea e deputata a riceverlo, ha provveduto ad adempiere alle prescrizioni ed anche al pagamento (circostanza che dimostra l'idoneità della comunicazione fatta), non ha provveduto però ad un pagamento tempestivo dell'ammenda. La disorganizzazione interna, la lentezza delle comunicazioni interne, la mancanza o meno di fondi, sia pure temporanea, non elidono in alcun modo la negligenza del datore di lavoro e la sua responsabilità per la contravvenzione in contestazione, non estinta".


 

Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: SOCCI ANGELO MATTEO Data Udienza: 08/06/2016

 

 

 

Fatto

 

1. Il Tribunale di Rieti con sentenza del 3 luglio 2014, condannava M.R. alla pena di € 2.000,00 di ammenda, oltre alle spese, con la sospensione della pena e la non menzione, per il reato di cui all'art. 96, comma 1, lettera G) del d. lgs 81/08, in relazione all'art. 159, comma 1, perché in qualità di amministratore della Reico Soc. Coop. ometteva di indicare l'elenco completo delle attrezzature di lavoro nel piano operativo di sicurezza relativo all'uso del gruppo elettrogeno nel cantiere sito a Monteleone loc. Anfiteatro romano. In Monteleone Sabino il 15 maggio 2012.
2. M.R. propone ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.
2. 1. Inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione in ordine agli art. 19-24 del d. lgs 758 del 1994.
La notifica della prescrizione, e del successivo verbale di verifica dell'adempimento e della ammenda da pagare per l'estinzione, non è stata effettuata nelle mani del ricorrente ma di R.P., direttore tecnico.
L'organo di vigilanza non ha, quindi, osservato l'art. 20 del d. Lgs. 758/1994, e il giudice ha ritenuto notificato il verbale.
Non è stato possibile quindi l'adempimento tempestivo del pagamento solo per mancanza di conoscenza.
Ha chiesto quindi l'annullamento della decisione impugnata.
 

 

Diritto

 


3. Il ricorso è infondato e deve respingersi. Il ricorrente ritiene di aver pagato in ritardo per non avere mai avuto notizia del verbale di ammissione al pagamento, notificato al direttore tecnico R.P. e non in sue mani.
In tema di reati contravvenzionali in materia di lavoro, la procedura di estinzione prevista dagli artt. 20 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758, pur configurando un'ipotesi di condizione di procedibilità dell'azione penale, non richiede una formale notificazione del verbale di ammissione al pagamento redatto dalla P.A., essendo sufficiente una modalità idonea a raggiungere il risultato di notiziare il contravventore della ammissione al pagamento e del relativo termine, pertanto l'accertamento in ordine alla sua esecuzione comporta un'indagine di fatto, da ritenersi preclusa in sede di legittimità. (Sez. 3, n. 5892 del 24/06/2014 - dep. 10/02/2015, Giordano, Rv. 26406201).
Nel nostro caso la sentenza impugnata, con motivazione adeguata ed immune da vizi di contraddittorietà o di manifesta illogicità, dà atto dell'avvenuta notifica del verbale di ammissione al pagamento per l'estinzione: "La ditta di cui l'imputato è il legale rappresentante, ha ricevuto sia il verbale con le prescrizioni che l'atto di ammissione al pagamento dell'ammenda, li ha ricevuti per il tramite di persona idonea e deputata a riceverlo, ha provveduto ad adempiere alle prescrizioni ed anche al pagamento (circostanza che dimostra l'idoneità della comunicazione fatta), non ha provveduto però ad un pagamento tempestivo dell'ammenda. La disorganizzazione interna, la lentezza delle comunicazioni interne, la mancanza o meno di fondi, sia pure temporanea, non elidono in alcun modo la negligenza del datore di lavoro e la sua responsabilità per la contravvenzione in contestazione, non estinta".
Trattandosi, come sopra visto, di un accertamento di fatto, lo stesso non risulta, quindi, censurabile in sede di legittimità.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
 

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso l' 8/06/2016