• Datore di Lavoro
  • Prevenzione Incendio

Responsabilità di un legale rappresentante per aver installato in un'area aziendale un impianto di distribuzione carburanti per uso privato senza aver rischiesto la preventiva visita di collaudo del Vigili del fuoco - Sussiste.

La Corte si sofferma per la prima volta sulla disciplina in tema di prevenzione incendi dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 81/2008, affermando che sussiste una continuità normativa tra la fattispecie prevista dall’art. 37 dell’abrogato d.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 e quella oggi contemplata dall’art. 16 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, richiamato dall’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008, in quanto per entrambe opera la previsione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l’assoggettamento a controllo dei Vigili del Fuoco che nell’azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti.


LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPO Ernesto - Presidente -
Dott. PETTI Ciro - Consigliere -
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere -
Dott. FIALE Aldo - Consigliere -
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
sentenza

sul ricorso proposto da:
D.P.G.C., nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del Tribunale di Belluno in data 13.05.2008 che lo ha condannato alla pena di Euro 1.000,00 d'ammenda per il reato di cui il D.P.R. n. 547 del 1955, art. 37 e D.P.R. n. 547 del 1955, art. 389, lett.b);
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita nella pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. TERESI Alfredo;
Sentito il PM nella persona del PG, Dott. IZZO Gioacchino, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

FattoDiritto

 

Con sentenza 13 maggio 2008 il Tribunale di Belluno condannava D. P.G.C. alla pena di Euro 1.000,00 d'ammenda quale colpevole, essendo legale rappresentante della Green Point s.r.l., di avere istallato in un'area aziendale un impianto di distribuzione carburanti per uso privato senza avere richiesto la preventiva visita di collaudo ai Vigili del fuoco.
Riteneva il Tribunale che l'azienda rappresentata da D.P. rientrasse tra le aziende tenute a sottoporre a visita di collaudo l'impianto de quo ai sensi del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 36 e 37 e della tabella A allegata al decreto presidenziale n. 689 del 1959.
Proponeva ricorso per cassazione l'indagato denunciando violazione di legge sulla ritenuta configurabilità del reato.
Le tabelle A e B del D.P.R. n. 689 del 1959 elencano tipologie di attività imprenditoriali tra cui non è compresa quella edile svolta dalla società Green Point, sicchè l'apertura di un distributore di carburanti all'interno dell'azienda era un fatto non previsto dalla legge come reato.
Chiedeva l'annullamento della sentenza.
Avendo il difensore del ricorrente, avv. SCANFERLATO Federico, depositato in data 6.02.2009 dichiarazione di rinuncia al mandato conferitogli, ai sensi dell'art. 107 c.p.p., va, anzitutto, Osservato che "nel giudizio di cassazione, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia, al quale sia già stata tempestivamente notificata l'avviso di udienza, non ha effetto immediata già in riferimento a tale udienza, che può quindi essere ritualmente celebrata, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerata della difesa dell'imputata fino alla eventuale nomina di un difensore di ufficio" (Cassazione Sezione 3^ n. 22050/2006, RV. 234698).
La nomina di un difensore di ufficio non poteva avvenire tempestivamente in vista dell'odierna udienza, che non era possibile differire a pena di prescrizione del reato (che si sarebbe verificata il 1 marzo 2009).
Va, infatti, osservato che, in materia processuale la sospensione dei termini riguarda solo i termini perentori, quelli, cioè, entro i quali devono compiersi, a pena di decadenza, determinati atti, e non si applica, pertanto, nè ai termini ordinatori, nè a quelli dilatori, sicchè la sospensione è inapplicabile al termine previsto per l'avviso al difensore del giorno fissato per l'udienza di discussione del ricorso per Cassazione.
Ne consegue che non può produrre alcun effetto, ai fini del rinvio del processo, la rinuncia al mandato da parte del difensore di fiducia cui sia stato notificato l'avviso d'udienza perchè la rinuncia farebbe indebitamente maturare prescrizioni ravvicinate al momento dell'udienza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato con le conseguenze di legge.
In materia di prevenzione incendi erano assoggettate al rilascio del certificato di prevenzione incendi, in difetto del quale era configurabile il reato previsto dal D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 36 e 37, le aziende e le lavorazioni indicate nelle tabelle A e B approvate con il D.P.R. 26 maggio 1959, n. 689.
Determinazione delle aziende e lavorazioni soggette, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando dei vigili del fuoco.
Con l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 81 del 2008 il sopraindicato decreto è stato abrogato ma la fattispecie criminosa è oggi prevista dal D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, art. 16 richiamato dall'art. 46 (Prevenzione incendi) del D.Lgs. n. 81/2008, per ribadire la sua perdurante vigenza anche a seguito dell'abrogazione del decreto n. 547 del 1955.
Sussiste, quindi continuità normativa tra la fattispecie criminosa abrogata e quella inserita nel vigente decreto n. 139 stante che per entrambe opera la disposizione, in tema di lavorazioni pericolose, che ritiene sufficiente per l'assoggettamento al controllo dei vigili del fuoco che nell'azienda o lavorazione si detengano o si impieghino prodotti infiammabili, incendiargli o esplodenti.
Pertanto, in applicazione di tale assetto normativo, correttamente è stata affermata la configurabilità del reato de quo rientrando l'azienda (di cui l'imputato era legale rappresentante e nel cui ambito era stato istallato un impianto di distribuzione carburanti a uso privato costituito da una colonnina e da un serbatoio metallico della capacità di circa 5.650 litri, contenente circa 1.000 litri di gasolio per autotrazione) tra quelle assoggettate, ai fini della prevenzione degli incendi, al controllo del Comando del Corpo dei vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 689 del 1959, che include al n. 11 della tabella A "depositi, magazzini e rivendite di benzina, petrolio, oli minerali e altri prodotti idrocarburanti infiammabili o combustibili, per quantità superiori a 500 kg".
E' quindi, irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, la tipologia dell'attività (edile, nella specie) svolta dall'impresa il cui legale rappresentante è tenuto al rispetto della normativa sulla prevenzione incendi in relazione alla detenzione di prodotti infiammabili.
Grava sul ricorrente l'onere delle spese del procedimento.

 

P.Q.M.
 

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2009