Tipologia: Ipotesi di rinnovo*
Data firma: 23 novembre 1995
Validità: 23.11.1995 - 31.12.1998
Parti: Comando AFSOUTH & Rappresentanza dei lavoratori
Settori: AFSOUTH
Fonte: CNEL
Note*: Rinnovo dell'Accordo Nazionale di Lavoro del 16 luglio 1993

Sommario:

 Verbale
Capitolo Uno - Applicazione, definizioni e criteri
Articolo 1-1 - Scopo
Articolo 1-2 - Definizioni
Articolo 1-3 - Criteri
Articolo 1-4 - Testo Ufficiale e Data Effettiva di Entrata in Vigore
Capitolo Due - Selezione e assunzione
Articolo 2-1 - Ammissione alla Selezione
Articolo 2-2 - Selezione
• 2-2.1 Criterio Generale
• 2-2.2 Bandi di Concorso
• 2-2.5 Commissioni Esaminatrici
Articolo 2-3 - Assunzione
• 2-3.2 Contratti Individuali di Lavoro
• 2-3.3 Periodo di Prova
Articolo 2-4 - Assunzione Stagionale e/o Temporanea
Articolo 2-5 - Lavoro a tempo parziale (part-time)
Capitolo Tre - Mutamento delle mansioni
Articolo 3-1 - Assegnazione temporanea a Mansioni di Livello Superiore
Articolo 3-2 - Mutamento Temporaneo di Mansioni
Articolo 3-3 - Mutamento Definitivo delle Mansioni
Articolo 3-4 - Indennità
Capitolo Quattro - Commissione tecnica interpretativa
Articolo 4-1 - Commissione Tecnica Congiunta di Interpretazione
Articolo 4-2-Compiti e Poteri della Commissione Tecnica di Interpretazione
Articolo 4-3 - Limiti di Tempo
Capitolo Cinque - Norme e procedure di disciplina
Articolo 5-1 - Norme di Comportamento
Articolo 5-2 - Sanzioni Disciplinari
• 5-2.4 Responsabilità Pecuniaria
Articolo 5-3 - Competenza e Procedure
Articolo 5-4 - Tabella Esempi Infrazione/Sanzione
Capitolo Sei - Cessazione del rapporto di lavoro
Articolo 6-1 - Risoluzione dei Rapporto di Lavoro
Articolo 6-2 - Preavviso
Articolo 6-3 - Riduzione di Personale
• 6-3.2 Procedure di licenziamento collettivo
• 6-3.3 Esodo Volontario.
• 6-3.4 Licenziamenti
Capitolo Sette - Classificazione del personale
Articolo 7-1 - Categorie
Capitolo Otto - Amministrazione delle retribuzioni
Articolo 8-1
Articolo 8-2 - Retribuzione
Articolo 8-3 - Calcolo della Paga Oraria
Articolo 8-4 Scatti di Anzianità
Articolo 8-5 - Premio di Buon Servizio
Articolo 8-6 - Tredicesima Mensilità
Articolo 8-7 - Quattordicesima Mensilità
Articolo 8-8 - Trattamento Fine Rapporto (TFR)
Articolo 8-9 - Previdenza Complementare
Articolo 8-10 - Assegni Familiari
Articolo 8-11 - Indennità di Trasporto
Articolo 8-12 - Straordinario
Articolo 8-13 - Indennità di Turno
Articolo 8-14 - Indennità per Lavoro Notturno
Articolo 8-15 - Indennità per Lavoro Domenicale
Articolo 8-16 - Indennità per Lavoro nei Tunnel
Articolo 8-17 - Indennità di Cassa
Articolo 8-18 - indennità Sostitutiva di Mensa
Articolo 8-19 - Trasferta (Viaggi e Diaria)
Articolo 8-20 - Indumenti di Lavoro
Articolo 8-21 - Prestiti
• 8-21.1 Prestiti a Breve Scadenza
• 8-21.2 Prestiti Bancari
• 8-21.3 Trattenute
Articolo 8-22 - Corresponsione della Retribuzione
Articolo 8-23 - Tabella dei Parametri e delle Retribuzioni Base
• 8-23.1 Retribuzione base
• 8-23.1 a) Personale retribuito con fondi internazionali (IF)
• 8-23.1 b)Personale retribuito con fondi non-appropriati (INAF)
Articolo 8-24 - Trattamento più favorevole
Capitolo Nove - Orario di lavoro
Articolo 9-1 - Orario di Lavoro
Articolo 9-2 - Settimana Lavorativa dei Turnisti
Articolo 9-3 - Giorno di Riposo
Articolo 9-4 - Festività Ufficiali
Articolo 9-5 - Permessi d'Ufficio
Articolo 9-6 - Foglio Presenze Mensile
Capitolo Dieci - Ferie e assenze
Articolo 10-1 - Ferie Annuali
 Articolo 10-2 - Assenze per Malattia (sono esclusi gli infortuni sul lavoro)
Articolo 10-3 - Assenza per Infortunio sul Lavoro
• 10-3.2 Invalidità Temporanea
• 10-3.3 Invalidità Permanente
Articolo 10-4 Congedo Matrimoniale
Articolo 10-5 - Congedo di Maternità
Articolo 10-6 -Permessi per Lavoratori con Familiari Portatori di Handicap
Articolo 10-7 - Permessi Speciali
• 10-7.1 Permessi speciali con retribuzione intera
• 10-7.2 - Permessi Speciali Non Retribuiti
Articolo 10-8 - Diritto allo Studi
Articolo 10-9 - Permessi per Esami
Articolo 10-10 - Servizio Militare
Articolo 10-11 - Permessi per Attività di Volontariato
Articolo 10-12 - Formazione ed Aggiornamento Professionale
Capitolo Undici - Igiene e salute
Articolo 11 - Igiene e Salute.
Articolo 11-1 - I Soggetti al Dovere di Sicurezza
Articolo 11-2 - Servizio di Prevenzione e Protezione
Articolo 11-3 - Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Articolo 11-4 - Obblighi del Datore di Lavoro e dell'Ufficiale Superiore Preposto
Articolo 11-5 - Il Medico Competente
Articolo 11-6 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
• 11-6.2 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 11-7 - Obblighi del Lavoratore
Articolo 11-8 - Lavoratori Addetti ai Video-Terminali
Articolo 11-9 - Inidoneità al Lavoro
Capitolo Dodici - Rappresentanza dei lavoratori civili
Articolo 12-1 - Contributi Associativi
Articolo 12-2 - Assenze Autorizzate per Attività della Rappresentanza dei Lavoratori
Capitolo Tredici - Regolamentazione dell'esercizio del diritto di sciopero
Articolo 13-1 - Scopo
Articolo 13-2 - Procedura di Proclamazione dello Sciopero
Articolo 13-3 - Servizi Essenziali
Allegati
Statuto - Coordinamento nazionale delle rappresentanze del personale civile a statuto locale dipendenti dei comandi Nato in Italia
• Finalità
• Appartenenza
• Organi del coordinamento nazionale delle rappresentanze
• Consiglio nazionale delle rappresentanze dei lavoratori
• Comitato esecutivo nazionale
• Presidente del consiglio nazionale
• Emendamenti
Statuto - Rappresentanza del personale civile a statuto locale del comando Nato "FASE di Napoli" - "FTASE di Verona"
• Finalità
• Appartenenza
• Organi della rappresentanza
• Assemblea
• Comitato direttivo
• Finanze
• Emendamenti
• Riammissione
Regolamento per le elezioni dei rappresentanti dei lavoratori
• Premessa
Parte prima - Costituzione della Rappresentanza
• Art. 1) Elezione del Comitato Direttivo della Rappresentanza
• Art. 2) Numero dei componenti del Comitato Direttivo
• Art. 3) Attribuzione dei seggi
• Art. 4) Durata del Comitato Direttivo e sostituzione dell'incarico
• Art. 5) Revoca del Comitato Direttivo della Rappresentanza
Parte seconda - Disciplina delle elezioni del Comitato Direttivo della Rappresentanza
• Art. 1) Modalità per indire le elezioni
• Art. 2) Quorum per la validità delle elezioni
• Art. 3) Elettorato attivo e passivo
• Art. 4) Presentazione delle liste
• Art. 5) Commissione elettorale
• Art. 6) Compiti della Commissione elettorale
• Art. 7) Segretezza del voto
• Art. 8) Schede elettorali
• Art. 9) Preferenze
• Art. 10) Modalità della votazione
• Art. 11) Composizione del seggio
• Art. 12) Attrezzatura del seggio elettorale
• Art. 13) Compiti del presidente
• Art. 14) Operazioni di scrutinio
• Art. 15) Ricorsi alla Commissione elettorale
• Art. 16) Comitato dei garanti
• Art. 17) Comunicazione della nomina dei componenti dei Comitato Direttivo della Rappresentanza
• Art. 18) Adempimenti del Comando

Ipotesi contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale civile a statuto locale dei comandi Nato ACE in Italia 1996

I componenti della Commissione di rinnovo danno atto che il presente testo costituisce il risultato dei lavori svolti dalla Commissione medesima.

Comando AFSOUTH & Rappresentanza dei lavoratori
Commissione di rinnovo dell'accordo nazionale di lavoro per il personale civile a statuto locale

Verbale
I membri della Commissione di Rinnovo nominata dal Chief of Staff di AFSOUTH con PO n. 13 del 23 ottobre 1995, riunita presso la Sezione Personale Civile di AFSOUTH, approva all'unanimità l'ipotesi di Accordo, ora denominato "Contratto", nella versione datata 23 novembre 1995, siglata da tutti i membri.

Restano tuttavia sospesi in quanto soggetti a riserva i seguenti punti:
a. Coordinamento in ambito Europeo, sino a che sarà stata accertata l'applicabilità della Direttiva Europea n. 45 dei 30/9/94;
b. Indennità di turno dovuta ai sensi dell'art. 8-13.1.a), sino a che sarà stata verificata la compatibilità del trattamento assicurato dall'ipotesi di Contratto con quello stabilito dal Contratto Collettivo Enel complessivamente considerati, nel quadro dei criteri stabiliti dall'art. 8.e) dell'Accordo Italia/SACEUR;
c. I criteri di "equivalenza" delle varie mansioni, in attesa d'apposito studio da compilarsi a cura dei CPO e della Rappresentanza dei lavoratori di AFSOUTH;
d. L'orario ridotto estivo, sino a che la Rappresentanza dei lavoratori di LANDSOUTH abbia fornito, dopo aver consultato i lavoratori interessati, un impegno scritto dei lavoratori di rinuncia all'azione giudiziaria pendente presso il Pretore di Verona;

Inoltre, poiché sono in corso trattative bilaterali tra Comando e Rappresentanza dei lavoratori al fine di ridurre il costo del lavoro dei dipendenti civili INAF, ed in deroga all'art. 1-2 dei Contratto, le Parti si danno reciprocamente atto che l'applicazione del Contratto stesso nella sua interezza al personale INAF è sospesa e subordinata all'esito delle trattative.

Letto, confermato e sottoscritto in Napoli alle ore 15.00 dei 23 novembre1995.

Capitolo Uno - Applicazione, definizioni e criteri
Articolo 1-1 - Scopo

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro definisce le responsabilità e fornisce la normativa e i requisiti per l'assunzione, l'amministrazione, il licenziamento ed il collocamento a riposo del personale civile a statuto locale (LWS) assunto dal Quartier Generale di AFSOUTH e dai Principali Comandi Subordinati (ACE) dislocati in Italia.

Articolo 1-2 - Definizioni
a. Articolo 8e: l'articolo intitolato "Personale Civile" dell'Accordo Italia/SACEUR, firmato a Parigi il 26 luglio 1961, che autorizza i Comandi Alleati in Italia ad assumere personale civile a statuto locale, conformemente alle leggi italiane e a condizioni non meno favorevoli di quanto disposto dalle leggi e dai contratti collettivi nazionali di lavoro applicati in Italia per attività simili.
b. Personale a statuto locale: personale assunto a tempo indeterminato destinato a soddisfare le necessità locali di mano d'opera civile come definito dall'art. 8a2 dell'Accordo Italia/SACEUR. Il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro si applica anche al personale retribuito con fondi extra bilancio (INAF). Detto personale si suddivide in personale IF, retribuito con fondi internazionali, e personale INAF, retribuito con fondi generati localmente dalle attività di benessere. I due fondi hanno completa autonomia gestionale e finanziaria.
c. Gruppo Comando: il Gruppo di Comando è così composto: Vice Capo di Stato Maggiore, Capo di Stato Maggiore, Vice Comandante in Capo, Comandante in Capo.
d. Civilian Personnel Officer (CPO): funzionario civile Capo del Personale Civile di AFSOUTH o LANDSOUTH. Il CPO costituisce il punto di contatto per i rappresentanti dei lavoratori.
e. Rappresentanza dei Lavoratori: organo rappresentativo di tutti i lavoratori a statuto locale, come da statuto approvato dalle Assemblee dei lavoratori e allegato al presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.
f. Rappresentanti dei Lavoratori (Esecutivo Nazionale e/o Comitati Direttivi locali): lavoratori eletti secondo lo Statuto e Regolamento di elezione approvati dalle assemblee generali dei lavoratori e comunicati al Comando di appartenenza e allegati al presente contratto.
g. Unità produttiva: ai fini del presente contratto, per unità produttiva si intendono: il complesso di AFSOUTH, NAVSOUTH, la scuola NCISS di Latina, il complesso di LANDSOUTH ed ogni stazione satellite dei suddetti.
h. Attività: divisione o branca dell'unità produttiva od organizzazione autonoma dei Comando in cui il lavoratore presta servizio.

Articolo 1-3 - Criteri
1-3.1 1 criteri stabiliti dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro hanno lo scopo di rispondere ai requisiti dell'Articolo 8e dell'Accordo Italia/SACEUR relativo all'assunzione e amministrazione di personale civile a statuto locale, conformemente allo spirito del Protocollo d'Intesa (MOU), del 6 gennaio 1983, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Comando Supremo Alleato in Europa.
1-3.2 La titolarità di interpretare, dare istruzioni per l'applicazione del presente contratto e dirimere eventuali dubbi attuativi è dovuta alla esclusiva responsabilità del Comando di AFSOUTH, in coordinamento con l'Esecutivo Nazionale della Rappresentanza dei Lavoratori, in quanto firmatari dei presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Capitolo Due - Selezione e assunzione
Articolo 2-2 - Selezione
2-2.5 Commissioni Esaminatrici

[…]
c. Con la graduatoria approvata dal Gruppo di Comando, il primo qualificato viene scelto per l'assunzione, previo esito favorevole degli accertamenti sanitari e delle informazioni concernenti la sicurezza. Un eventuale esito sfavorevole di questi ultimi darà diritto all'assunzione al candidato successivo in graduatoria.
[…]

Capitolo Tre - Mutamento delle mansioni
Articolo 3-3 - Mutamento Definitivo delle Mansioni

Il Comando può assegnare definitivamente al lavoratore mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte. Il mutamento definitivo sarà comunicato al lavoratore con trenta giorni di anticipo. Di esso sarà informata anche la Rappresentanza dei Lavoratori.

Capitolo Quattro - Commissione tecnica interpretativa
Articolo 4-1 -- Commissione Tecnica Congiunta di Interpretazione

Senza pregiudicare la titolarità ad interpretare il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, come prevista all'art. 1-3.2, o il ricorso all'autorità giudiziaria, qualsiasi ricorso formale da parte di un lavoratore a statuto locale riguardante l'applicazione del presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro o delle mansioni a lui assegnate, dovrà essere presentato al CPO e, in caso di mancata accettazione o silenzio protratto oltre 30 giorni di calendario dalla ricezione del ricorso stesso, ad una Commissione Tecnica Congiunta di Interpretazione, tramite la Rappresentanza dei Lavoratori o tramite l'ufficio del personale. Inoltre, le Rappresentanze dei Lavoratori a statuto locale possono avanzare ricorsi su materie di natura collettiva. Le questioni disciplinari non sono comprese nelle procedure trattate nel presente capitolo.
La Commissione sarà composta come segue:
- Il CPO del Comando di AFSOUTH,
- Il CPO del Comando LANDSOUTH,
- Il CPO INAFA,
- L'Esecutivo Nazionale delle Rappresentanze dei Lavoratori
- Il rappresentante dell'Ufficio Legale del Comando di AFSOUTH, .
- Il rappresentante BUDFIN del Comando di AFSOUTH per quanto riguarda i posti finanziati con i fondi internazionali, oppure il Financial Advisor del Post Commander per i posti finanziati con i fondi non appropriati.
Tale commissione viene convocata due volte l'anno, se ci sono ricorsi.

Articolo 4-2-Compiti e Poteri della Commissione Tecnica di Interpretazione
a. Compiti: Determinare misure correttive, aventi lo scopo di appianare le controversie e raccomandare al Gruppo di Comando la loro applicazione.
b. Poteri: La Commissione può richiedere una documentazione, raccogliere prove e svolgere ispezioni e indagini sul posto in relazione alla materia del ricorso. Può inoltre avvalersi di consulenti tecnici.

Capitolo Cinque - Norme e procedure di disciplina
Articolo 5-1 - Norme di Comportamento

5-1.1 Il personale a statuto locale dovrà tenere sempre un comportamento compatibile con il suo status di dipendente del Comando e dovrà astenersi dal compiere qualsiasi atto che possa gettare discredito sul Comando stesso e che porterebbe quest'ultimo a perdere fiducia nel dipendente.
5-1.2 Il personale dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti regole di comportamento:

Articolo 5-4 - Tabella Esempi Infrazione/Sanzione
La tabella che segue è intesa a definire le caratteristiche generali delle infrazioni e delle sanzioni, e ad offrire un valido ed uniforme criterio di determinazione delle sanzioni da irrogare nelle più comuni fattispecie.
Essa non è tassativa, ma esemplificativa e sarà affissa all'ingresso del luogo di lavoro.

Tipi di Infrazione  PrimaSecondaTerza
[...]    
2. Allontanamento arbitrario prima del termine dell'orario di lavoro Ammonimento scrittoSospensione fino a 3 ggSospensione fino a 10 gg
[…]    
6. Insubordinazione grave cui deriva seria turbativa dell'ordine e della  disciplina Sospensione fino a 10 gg Licenziamento senza preavvisoLicenziamento senza preavviso
7. Violenza che causa lesioni alle persone e/o grave pregiudizio alle attività operative Licenziamento senza preavvisoLicenziamento senza preavvisoLicenziamento senza preavviso
8. Negligenza o sottrazione di tempo all'attività lavorativa Multa fino a 2 ore Sospensione  fino a 3 gg Sospensione fino a 10 gg
9. Ubriachezza in servizio Sospensione fino a 5 gg Sospensione fino a 10 gg Licenziamento con preavviso
    
13. Danneggiamento doloso o furto di beni del Comando
[…]
 Licenziamento senza preavvisoLicenziamento senza preavvisoLicenziamento senza preavviso

Capitolo Otto - Amministrazione delle retribuzioni
Articolo 8-12 - Straordinario

[…]
8-12.5 Viene fissato un tetto massimo di 100 ore annue di lavoro individuale straordinario retribuito. L'effettuazione di eventuale lavoro straordinario che dovesse eccedere il limite delle 100 ore annue verrà remunerato mediante assegnazione di giorni di riposo compensativi. La programmazione della scaletta di detti recuperi spetta per competenza al CPO.
8-12.6 Per i turnisti inseriti in turni continui avvicendati, lo straordinario feriale sarà conteggiato come media tra l'orario settimanale previsto all'art. 9-2.1 e le ore effettivamente lavorate secondo il piano di turno plurisettimanale programmato, quantificato al completamento del suddetto piano.
8-12.7 Non è permesso lo straordinario per le lavoratrici in stato interessante o in periodo di allattamento.

Articolo 8-13 - Indennità di Turno
8-13.1 1 dipendenti destinati in modo permanente a turnazione hanno diritto a quanto segue:
a. ai lavoratori per i quali il piano di turno prevede turni continui avvicendati con prestazioni alternate diurne e notturne (due prestazioni diurne ed una notturna, ovvero 2/3 ore diurne, 1/3 ore notturne) che si avvicendano su sette giorni settimanali, sulle h24, in base ai piani di turno plurisettimanali programmati, spetta il 10% della retribuzione base;
b. ai lavoratori per i quali il piano di turno prevede turni diurni che si alternano su sette giorni alla settimana o di turni continui avvicendati che si alternano di giorno e di notte con una frequenza di rapporto giorno/notte inferiore a quella citata al punto sub a., il 5% della retribuzione base;
c. ai lavoratori per i quali il piano di turno prevede turni che si alternano su cinque giorni settimanali con turni diurni, con prestazioni anche in ore notturne, il 5 % della retribuzione base.
8-13.2 Nel caso di assenze retribuite i turnisti avranno diritto all'indennità di turno, comprensiva dell'aumento del 35% per il lavoro notturno programmato sul piano di turno.

Articolo 8-14 - Indennità per Lavoro Notturno
[…]
8-14.2 Il lavoro straordinario svolto durante le ore suddette darà al personale interessato il diritto di percepire, oltre al previsto compenso per lavoro straordinario, anche l'indennità di lavoro notturno summenzionata.

Articolo 8-16 - Indennità per Lavoro nei Tunnel
8-16.1 Si pagherà un'indennità tunnel ai lavoratori che prestano servizio permanentemente in un tunnel. La percentuale di indennità stabilita è l'8% degli emolumenti elencati nell'Articolo 8-2a. Il pagamento di tale indennità sarà interrotto in caso di trasferimento in un'altra sede di servizio diversa dal tunnel, eccetto nei casi di trasferimento per malattia/incidente direttamente connessi col lavoro nel tunnel, o da quanto previsto dall'art. 3-4.
8-16.2 Il personale assegnato ad un tunnel in modo saltuario per più del 50% della propria giornata lavorativa riceverà la tariffa giornaliera di tale indennità.

Articolo 8-20 - Indumenti di Lavoro
Ai lavoratori saranno forniti gratis indumenti speciali o protettivi se necessari per la natura dei compiti loro assegnati, conformemente alle leggi italiane vigenti e alle direttive AFSOUTH.

Capitolo Nove - Orario di lavoro
Articolo 9-1 - Orario di Lavoro

9-1.1 Il normale orario lavorativo è di 38 ore settimanali. Per i centralinisti il normale orario di lavoro è di 36 ore settimanali. Il suddetto orario di lavoro verrà ripartito in cinque giorni alla settimana e distribuito in un arco massimo giornaliero di dieci ore, suddiviso in non più di due periodi. Ogni lavoratore dovrà beneficiare, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di undici ore consecutive. Per i lavoratori turnisti si intende per orario normale, giornaliero e/o settimanale, la media risultante dal numero delle ore lavorate al compimento del piano di turno diviso per il numero delle settimane e/o giorni compresi nel piano di turno stesso.
9-1.2 L'orario di lavoro di ciascun dipendente verrà programmato ed esposto al massimo il venerdì della settimana precedente a quella di effettuazione. Non si potranno programmare più di 8 ore lavorative per ogni giornata di lavoro normale, ad eccezione dei casi in cui vi siano accordi diversi fra lavoratori e direzione. Nei giorni lavorativi in cui gli orari di lavoro prevedono solo 4 ore lavorative, tali ore dovranno essere programmate in modo da essere effettuate di seguito e senza interruzione per il pasto. Salvo impedimenti imprevisti, le modifiche all'orario di lavoro dovranno essere comunicate ai lavoratori interessati con un anticipo di almeno tre giorni lavorativi.
9-1.3 Non si può privare il lavoratore dell'ora di intervallo per il pranzo. Non è autorizzato nessun pagamento, compenso o straordinario in luogo dell'ora di intervallo. L'ora di intervallo sarà osservata durante la quarta o la quinta ora di presenza sul lavoro. Per gli addetti alle attività di ristorazione, l'intervallo per il pranzo sarà concordato tra l'Ufficio del Personale e la Rappresentanza dei Lavoratori.
9-1.4 Durante l'orario di lavoro saranno consentiti brevi periodi di riposo per tutti i lavoratori. L'intervallo non dovrà superare i 15 minuti per ogni 4 ore di lavoro ininterrotto e di norma verrà effettuato a metà periodo. Per gli autisti, tale intervallo verrà di norma concesso durante i periodi di attesa. Per i centralinisti l'intervallo sarà di 7 minuti per ogni ora di lavoro svolto, o di 30 minuti se fruito dopo 3 ore di lavoro.
Gli intervalli se possibile verranno accordati tenendo conto dei desideri espressi dai centralinisti interessati. I periodi di riposo non potranno essere cumulati al fine di ottenere il pagamento dello straordinario o il termine anticipato dell'orario di lavoro.
[…]
9-1.6 L'eventuale concessione di un orario ridotto al personale durante il periodo estivo viene deciso dal Comando in relazione alle esigenze operative delle varie attività. I lavoratori appartenenti alle diverse unità produttive avranno un trattamento uniforme nell'ambito dell'unità produttiva (Comando) di appartenenza. Le esigenze operative ostative alla concessione dell'orario estivo ridotto saranno tempestivamente comunicate al Comando AFSOUTH che informerà l'Esecutivo Nazionale delle Rappresentanze dei Lavoratori.

Articolo 9-2 - Settimana Lavorativa dei Turnisti
9-2.1 1 turnisti potranno osservare orari lavorativi giornalieri e settimanali diversi da quelli stabiliti dall'Articolo 9-1. In questi casi, comunque, il totale delle ore di lavoro svolto nell'arco del piano di turno approvato non dovrà superare la media settimanale prevista al paragrafo 9-1.1.
9-2.2 Sono turnisti quei dipendenti i cui compiti, per necessità dei Comando, devono essere svolti non solo durante uno stesso periodo di lavoro o turno, ma anche alternativamente per periodi successivi o turni fino a 24 ore e/o fino a sette giorni a settimana.
9-2.3 Per il lavoro da effettuare in turni continui avvicendati, qualora questi non possano essere sovrapposti in maniera tale da consentire il normale intervallo di un'ora, sarà ammessa un'interruzione di almeno 30 minuti per il pranzo. Ciò significa che durante un turno di 24 ore, al lavoratore saranno concessi tre periodi di 30 minuti ciascuno per il pranzo, e questi periodi saranno considerati come orario di lavoro e pagati come tale.

Articolo 9-3 - Giorno di Riposo
9-3.1 Ad ogni dipendente verranno concessi due giorni interi di riposo a settimana, consecutivi. Tali giorni dovrebbero essere il sabato e la domenica. Per i turnisti, i cui giorni di riposo non includano sabato o domenica, questi due giorni saranno considerati normali giornate lavorative. Per essi inoltre non è previsto l'accumulo di giorni di riposo; questi saranno presi ad intervalli regolari.
9-3.2 Qualora il dipendente sia tenuto a svolgere lavoro straordinario durante uno dei due giorni previsti di riposo, avrà diritto al pagamento dello straordinario festivo, come indicato all'Articolo 8-12. In casi eccezionali, qualora il dipendente sia tenuto a lavorare anche durante il secondo giorno previsto di riposo, avrà diritto al pagamento dello straordinario festivo come indicato all'Articolo 8-12 e ad un giorno di riposo compensativo.

Capitolo Dieci - Ferie e assenze
Articolo 10-2 - Assenze per Malattia (sono esclusi gli infortuni sul lavoro)

[…]
10-2.11 Nel caso di assenze frequenti da parte di un lavoratore per brevi periodi di malattia o per malattia cronica ricorrente che influisce sul suo rendimento e pregiudica il lavoro per il quale è stato assunto, il Comando può richiedere un controllo medico da parte della competente unità sanitaria che ne valuti l'idoneità allo svolgimento delle sue mansioni.

Articolo 10-3 - Assenza per Infortunio sul Lavoro
10-3.1 Qualsiasi infortunio che si verifichi sul lavoro, anche se di natura tale da consentire al lavoratore di continuare il proprio lavoro, deve essere immediatamente segnalato da questi al diretto superiore in modo che egli possa ricevere le eventuali cure di pronto soccorso. È inoltre necessario che siano inviati i rapporti previsti dalla legge.

10-3.3 Invalidità Permanente - Nel caso in cui, conseguente ad un infortunio sul lavoro, il lavoratore diventi non idoneo a svolgere le proprie mansioni, si applicherà l'Articolo 11-9.

Articolo 10-5 - Congedo di Maternità
10-5.1 Le lavoratrici in stato di gravidanza hanno diritto, su presentazione di relativo certificato medico, ad un congedo di maternità così ripartito:
a. Due mesi prima della prevista data del parto.
b. L'eventuale periodo intercorrente tra la data prevista e la data effettiva del parto, se quest'ultimo si verifica con ritardo.
e. Tre mesi successivi alla data del parto.
[…]
10-5.4 Al rientro dal congedo per maternità, la lavoratrice ha diritto a due periodi di riposo retribuiti di un'ora ciascuno durante il giorno o, se necessario, ad un periodo di due ore consecutive, per un massimo di dodici mesi dalla data di nascita del figlio. Dette ore di riposo saranno considerate ore lavorative. Detti periodi saranno opportunamente regolati entro il normale orario di lavoro in modo da poter soddisfare le esigenze di allattamento.
[…]
10-5.6 La legge italiana verrà applicata per tutte le altre ipotesi non richiamati nel presente Articolo.

Articolo 10-12 - Formazione ed Aggiornamento Professionale
Le parti contraenti intendono attivarsi per l'individuazione e la definizione di un percorso formativo di riqualificazione e aggiornamento professionale, mirato ad una valorizzazione delle risorse umane presenti all'interno del Comando.

Capitolo Undici - Igiene e salute
Articolo 11 - Igiene e Salute.

Le parti firmatarie, nell'intento di proseguire e migliorare la prevenzione e protezione negli ambienti di lavoro, prendono atto dei dettato della legge n. 626 dei 19 settembre 1994 che recepisce le otto direttive CEE sulla sicurezza del lavoro e delle principali leggi sulla sicurezza del lavoro (igiene D.P.R. 303/56 - DI, 277/91; sicurezza D.P.R. 547155 - D.P.R. 164/56).
I Comandi ACE/Nato e le Rappresentanze dei lavoratori civili a statuto locale concordano e definiscono le norme che regolano i vari compiti delle parti e le figure interessate alla sicurezza circa l'adeguamento di dette leggi per la prevenzione estesa a tutti i fattori a rischio, alle particolarità e peculiarità dell'ambiente, dei rapporto di lavoro e delle mansioni da svolgere presso i Comandi ACE/Nato in Italia.

Articolo 11-1 - I Soggetti al Dovere di Sicurezza
- Datore di lavoro (Capo di Stato Maggiore dei Comandi AFSOUTH e LANDSOUTH)
- Un ufficiale superiore preposto responsabile del servizio di prevenzione protezione, in possesso di attitudini e capacità adeguate, deve essere designato da ogni Comando ACE/Nato. La nomina di detto responsabile deve essere comunicata all'Ispettorato del lavoro e alla Rappresentanze dei Lavoratori.
- Un medico competente, nominato da ogni Comando ACE/Nato di concerto con la Rappresentanza dei Lavoratori, che sia in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva.
- Un rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ogni Comando, eletto tra i componenti del Comitato Direttivo delle Rappresentanze.
Tutti i soggetti saranno tenuti al rispetto delle informazioni classificate inerenti alla particolare attività svolta presso il Comando ACE/Nato e sulla documentazione ricevuta connessa alla funzione.

Articolo 11-2 - Servizio di Prevenzione e Protezione
11-2.1 Il servizio di prevenzione e protezione è esercitato mediante azione congiunta dei quattro soggetti sopraccitati dei Comandi di AFSOUTH e LANDSOUTH. I suddetti devono riunirsi almeno una volta all'anno a livello nazionale su convocazione del responsabile preposto di AFSOUTH, con preavviso di almeno 5 giorni lavorativi. Eventuali altre riunioni si potranno tenere su richiesta di uno dei quattro soggetti preposti dei Comandi di AFSOUTH o LANDSOUTH.
11-2.2 Alle riunioni devono partecipare il Capo di Stato Maggiore di ciascun Comando ACE/Nato o persona da lui delegata;
l'ufficiale superiore preposto responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
medico competente; rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Il gruppo deve esaminare il documento con la valutazione globale del rischio e le conseguenti misure di sicurezza da adottare per la prevenzione e protezione; l'idoneità dei dispositivi di protezione individuale; i programmi di formazione ed informazione; eventuali altri argomenti inerenti la prevenzione e protezione che possono essere proposti da ciascuno dei partecipanti o suggeriti dai singoli lavoratori.

Articolo 11-3 - Compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione
Il servizio di prevenzione e protezione svolgerà i seguenti compiti:
- individuare i fattori di rischio; effettuare le valutazioni dei rischio;
- individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza;
- accertare la salubrità dell'ambiente;
- elaborare le misure di protezione e prevenzione;
- preparare i programmi di formazione e informazione;
- fornire ai lavoratori le informazioni e la formazione sui rischi per la salute connessi all'attività svolta almeno una volta all'anno.

Articolo 11-4 - Obblighi del Datore di Lavoro e dell'Ufficiale Superiore Preposto
Il Comando è obbligato a garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori in tutti i suoi aspetti connessi con il lavoro. È inoltre obbligato a:
- effettuare la valutazione del rischio ed adottare le misure di prevenzione e protezione, avvalendosi anche di consulenti esterni al Comando in possesso di conoscenze professionali specifiche;
- designare l'ufficiale superiore preposto responsabile del servizio di prevenzione e protezione previo concerto con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- nominare il medico competente, previo concerto con la Rappresentanza dei Lavoratori;
- adottare le misure per la sicurezza e la tutela della salute, come segue:
(1) designare i lavoratori per la prevenzione incendi;
(2) aggiornare le misure di prevenzione;
(3) fornire i mezzi di protezione adeguati;
(4) adottare misure di controllo per le situazioni a rischio;
(5) istruire i lavoratori per l'evacuazione del luogo di lavoro e per specifici comportamenti da tenere in caso di emergenza;
(6) informare i lavoratori su eventuale rischi e misure preventive.
Inoltre:
- mantenere un registro infortuni superiori ai tre giorni, in modo cronologico, con nominativo dell'infortunato, cause e circostanze dell'infortunio, data di abbandono e ripresa del lavoro;
- consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- a fine rapporto di lavoro, consegnare al lavoratore la cartella sanitaria e di rischio;
- fornire ai componenti del servizio di prevenzione e protezione informazioni su:
(1) la natura dei rischi;
(2) l'organizzazione dei lavoro;
(3) la programmazione e attuazione delle misure preventive;
(4) la descrizione degli impianti;
(5) i dati del registro infortuni.

Articolo 11-5 - Il Medico Competente
Il medico competente può essere dipendente militare o civile del Comando (in questo caso dovrà avere a disposizione mezzi e condizioni necessari), libero professionista oppure dipendente di una struttura esterna pubblica o privata convenzionata con il Comando (in questo caso non deve appartenere a organi di vigilanza). In ogni caso è indispensabile che sia in possesso di specializzazione in medicina del lavoro o medicina preventiva. Il medico competente:
- può avvalersi della collaborazione di medici e specialisti, a spesa dei Comando;
- collabora con il Comando per la tutela della salute;
- collabora con il Comando al Pronto Soccorso;
- effettua gli accertamenti sanitari periodici sui lavoratori ed esprime giudizi di idoneità sugli stessi;
- visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno;
- istruisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore;
- illustra ai lavoratori il significato degli accertamenti preventivi;
- fornisce al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza informazioni, spiegazioni e risultati anonimi collettivi degli accertamenti;
- effettua la sorveglianza sanitaria con accertamenti preventivi;
- può disporre esami chimici, biologici, indagini diagnostiche mirate.

Articolo 11-6 - Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
11-6.1 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto da tutti i lavoratori tra i componenti del Comitato Direttivo della Rappresentanza e comunicato al Comando. Il rappresentante dovrà disporre di mezzi appropriati e di permessi retribuiti necessari all'espletamento dei suoi obblighi all'interno delle basi e per gli incontri con il Comando, e disporre di almeno 40 ore annue per la propria preparazione, formazione, informazione e aggiornamento.

11-6.2 Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
- dovrà avere il permesso di accedere a tutti i luoghi di lavoro nell'esercizio della sua funzione;
- può accedere al registro infortuni;
- è consultato dal Comando in merito alla designazione dell'ufficiale superiore preposto responsabile dei servizio di prevenzione e protezione e del medico competente;
- è consultato dal Comando preventivamente e tempestivamente per le valutazioni e per la prevenzione interna;
- è consultato dal Comando sulle designazioni degli addetti al Pronto Soccorso, servizio antincendi ed evacuazioni di emergenza;
- è consultato per l'organizzazione di corsi di formazione;
- deve ricevere il documento del Comando sulle valutazioni e misure adottate, essere informato sugli obbiettivi di intervento, infortuni e malattie professionali;
- riceve dal medico competente informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui risultati anonimi collettivi;
- presenta proposte sull'attività di prevenzione;
- avverte il Comando dei rischi rilevati;
- nel caso di inadempienze del Comando in merito di sicurezza e salute, avvisa per iscritto il Gruppo Comando. In caso di protratta inerzia, può ricorrere alle autorità competenti di controllo;
- non può subire nessun tipo di giudizio o discriminazione per la propria attività ed avrà diritto alla tutela prevista di rappresentante dei lavoratori.

Articolo 11-7 - Obblighi del Lavoratore
Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella di altre persone presenti su luogo di lavoro.
Deve osservare scrupolosamente le disposizioni e le istruzioni messe in atto dal Comando; deve utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza; deve utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione.
Il lavoratore deve segnalare immediatamente al Comando, all'ufficiale superiore preposto e al rappresentante dei lavoratori le deficienze dei mezzi e dispositivi di sicurezza e protezione. Non deve muovere o modificare senza autorizzazione i dispositive di sicurezza; non deve compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua competenza.
Ai fini della sicurezza, il lavoratore deve sottoporsi ai controlli sanitari previsti; deve contribuire assieme al Comando all'ufficiale superiore preposto e al rappresentante dei lavoratori all'adempimento degli obblighi necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Articolo 11-8 - Lavoratori Addetti ai Video-Terminali
Ai lavoratori impegnati in modo sistematico ed abituale per almeno quattro ore consecutive giornaliere e/o per tutta la settimana lavorativa ai video-terminali, spetta una pausa di 15 minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa. Le pause non sono cumulabili o rinviabili e non comportano riduzioni di orario di lavoro.

Articolo 11-9 - Inidoneità al Lavoro
Il lavoratore che diventi fisicamente non idoneo a svolgere le proprie mansioni verrà trasferito in un posto vacante per il quale sia qualificato professionalmente o per il quale possa essere addestrato con breve tirocinio, purché ciò sia compatibile con il suo grado di invalidità. Se la natura dell'invalidità fisica del lavoratore è tale da non permettere il trasferimento, il dipendente verrà licenziato.

Capitolo Dodici - Rappresentanza dei lavoratori civili
Articolo 12-2 - Assenze Autorizzate per Attività della Rappresentanza dei Lavoratori
[…]
12-2.2 I lavoratori hanno il diritto di partecipare ad Assemblee Generali e/o riunioni indette all'interno del Comando in luoghi appositi resi disponibili dal Comando. Per questo scopo avranno diritto durante l'anno di calendario ad un totale di 10 ore di assenza retribuite per ogni dipendente.
[…]

Allegati
Statuto - Coordinamento nazionale delle rappresentanze del personale civile a statuto locale dipendenti dei comandi Nato in Italia

Le Rappresentanze del personale civile italiano a Statuto Locale dipendenti dai Comandi Nato - "FASE di Napoli" - "FTASE di Verona" nel dettato, nel rispetto e per l'applicazione dell'art. 8 lettera e) dell'Accordo Bilaterale di Parigi del 26.07.1961 e del Memorandum d'intesa del 06.01.1983 tra il Governo della Repubblica Italiana e il Comando Supremo Alleato in Europa, costituiscono e danno vita ad una Rappresentanza Nazionale dei Lavoratori, costituita con le modalità previste dal presente Statuto e così denominata:
"Coordinamento nazionale delle rappresentanze dei lavoratori civili a statuto locale dipendenti dai comandi nato in Italia".

Finalità
La costituzione del Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze dei lavoratori civili a Statuto Locale dipendenti dai Comandi Nato in Italia, ha lo scopo di:
1) Coordinare le linee di azione generale a livello nazionale;
2) Rappresentare gli interessi dei personale civile a Statuto Locale coordinando le attività da svolgere a livello locale di singolo Comando;
3) Mantenere normali relazioni con i Comandi Nato in Italia in rappresentanza di tutti i lavoratori dei Comandi, e confrontarsi a livello Nazionale con i Comandi su materie che riguardano la generalità dei lavoratori;
4) Collaborare con le Organizzazioni Sindacali a livello nazionale e con queste confrontarsi con il Ministero dei Lavoro, in attuazione di quanto stabilito dal Memorandum d'intesa;
5) Verificare la corrispondenza delle condizioni d'impiego dei lavoratori in base a quanto stabilito dall'art. 8 lettera e) dell'Accordo Bilaterale di Parigi del 26.07.1961 e dalle leggi italiane, sottoscrivendo il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Statuto - Rappresentanza del personale civile a statuto locale del comando Nato "FASE di Napoli" - "FTASE di Verona"
I lavoratori civili italiani a Statuto Locale, dipendenti dal Comando "FASE di Napoli" - "FTASE di Verona" nel dettato, nel rispetto e per l'applicazione dell'art. 8 lettera e) dell'Accordo Bilaterale di Parigi del 26.07.1961 e del Memorandum d'intesa del 06.01.1983 tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Comando Supremo Alleato in Europa, costituiscono e danno vita ad una Rappresentanza dei lavoratori così denominata "Rappresentanza dei lavoratori civili a statuto locale comando" "FASE di Napoli" - "FTASE di Verona" e delegano i propri rappresentanti ad aderire al Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze del Personale Civile a Statuto Locale Dipendenti dai Comandi Nato in Italia.

Finalità
La costituzione della Rappresentanza dei lavoratori civili a Statuto Locale dipendenti dal Comando "FASE di Napoli"- "FTASE di Verona", ha lo scopo di:
1) Mantenere normali relazioni fra lavoratori e Comando "FASE di Napoli" - "FTASE di Verona", con l'intento di garantire un corretto rapporto di lavoro;
2) Rappresentare gli interessi dei personale a Statuto Locale in sintonia con gli indirizzi del Coordinamento Nazionale delle Rappresentanze dei lavoratori;
3) Assicurare una corretta e puntuale informazione ai lavoratori;
4) Verificare l'applicazione di tutte le disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale a Statuto Locale;
5) Fungere da tramite tra i lavoratori e le Organizzazioni Sindacali garantendo loro i servizi e le informazioni che le Organizzazioni riservano agli associati.