Cassazione Civile, Sez. 6, 14 marzo 2017, n. 6612 - Infortunio in itinere e postumi invalidanti


 

 

Presidente: CURZIO PIETRO Relatore: MAROTTA CATERINA Data pubblicazione: 14/03/2017

 

 

 

Rilevato che:
- la Corte di appello di Catanzaro, in parziale accoglimento dell’impugnazione dell’I.N.A.I.L. ed in riforma della decisione del Tribunale di Cosenza, riconosceva in favore di F.G. la rendita da infortunio sul lavoro (sinistro in itinere verificatosi nel 2005) rapportata ad un grado di invalidità del 35% (in luogo del 48% di cui alla decisione del Tribunale). Condivideva la Corte territoriale il giudizio medico-legale espresso dal consulente nominato nel giudizio di secondo grado;
- F.G. propone ricorso per cassazione affidato a due motivi;
- l’I.N.A.I.L. resiste con controricorso;
- la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380bis cod. proc. civ., c stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;
- non sono state depositate memorie;
- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.
 

 

Considerato che:
- con i motivi il ricorrente denuncia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e violazione di norme di diritto (art. 79 d.P.R. n. 1124/1965). Lamenta in particolare che la Corte territoriale non abbia tenuto conto del danno extralavorativo pregresso e non abbia considerato tutte le conseguenze dei postumi invalidanti sull’attività di chirurgo svolta dal F.G.. Si duole, inoltre, della violazione della ‘regola Gabrielli’ come stabilita del T.U. n. 1124 del 1965 all’art. 79;
- i rilievi sono inammissibili nella parte in cui tendono ad una rilettura dei fatti di causa, all’esito della quale si sostiene che le affermazioni contenute nella sentenza impugnata (nella parte in cui questa fa proprio il giudizio e le conclusioni del consulente tecnico) sarebbero smentite da quanto rinvenibile negli atti e che la Corte di appello non avrebbe considerato o rettamente considerato determinate risultanze di causa (e così, in particolare, omesso di valutare alcune pur documentate affezioni: ‘sindrome ventilatoria restrittiva dell’emitorace destro e lieve danno estetico del soma’);
- è di tutta evidenza che, pur con una intitolazione del motivo conforme al testo di cui all’art. 360 n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione disposta dall’art. 54, co. 1, lett. b) d.l. n. 83/2012, convertito nella 1. n. 134/2012, la parte, in realtà, critica la sufficienza del ragionamento logico posto alla base dell’interpretazione di determinati atti del processo, e dunque un caratteristico vizio motivazionale. In quanto tale, esso non è più censurabile ai sensi dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., nel testo attualmente vigente, interpretato dal noto arresto n. 8053/14 delle S.U. di questa Corte secondo il quale il controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione al n. 4 dell’art. 360 cod. proc. civ. il quale, a sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di cui all’art. 132, n. 4, cod. proc. civ., configurabile solo nel caso di ‘mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico’, di ‘motivazione apparente’, di ‘contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili’ e di ‘motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile’, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di ‘sufficienza’ della motivazione;
- l’omesso esame deve riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico-fenomenica (e quindi non un punto o un profilo giuridico), un fatto principale o primario (ossia costitutivo, impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè un fatto dedotto in funzione probatoria). Tuttavia il riferimento al fatto secondario non implica - e la citata sentenza n. 8053 delle S.U. lo precisa chiaramente - che possa denunciarsi ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. anche l’omessa o carente valutazione di determinati elementi probatori: basta che il fatto sia stato esaminato, senza che sia necessario che il giudice abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie emerse all’esito dell’istruttoria come astrattamente rilevanti;
- nel caso in esame i fatti controversi da indagare (da non confondersi con la valutazione delle relative prove) sono stati manifestamente presi in esame dalla Corte territoriale (la quale ha espressamente evidenziato che le conclusioni dell’ausiliare officiato in grado di appello erano ‘scientificamente rigorose, logiche, prove di contraddizioni’ ed altresì complete avendo il c.t.u. tenuto conto, sulla base dei dati emergenti dall’esame di tutta la documentazione sanitaria in atti, della preesistenza extralavorativa rilevante); sicché non può certo trattarsi di omesso esame, ma di accoglimento di una tesi diversa da quella sostenuta dal ricorrente;
- né si riscontra la violazione di legge denunciata;
- a tale riguardo va ricordato che, come evidenziato più volte da questa Corte, in caso di infortunio sul lavoro, se si accerta la sussistenza di fattori patologici preesistenti non aventi origine professionale, il giudice deve, anche di ufficio, fare applicazione del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, art. 79 secondo cui il grado di riduzione permanente dell’attitudine al lavoro causata da infortunio, quando risulti aggravata da inabilità preesistenti derivanti da fatti estranei al lavoro, deve essere rapportata non alla normale attitudine al lavoro ma a quella ridotta per effetto delle preesistenti inabilità, e deve essere calcolata secondo la cosiddetta ‘formula Gabrielli’ - espressa da una frazione avente come denominatore la ridotta attitudine preesistente e come numeratore la differenza tra quest’ultima (minuendo) ed il grado di attitudine al lavoro residuato dopo l’infortunio (sottraendo) - senza che abbia rilievo la circostanza che l’inabilità preesistente e quella da infortunio incidano sullo stesso apparato anatomo-funzionale (vedi, per tutte: Cass. 15 gennaio 2014, n. 689; Gass. 30 luglio 2003, n. 11703; Cass. 11 maggio 2001, n. 6573; Cass. 2 dicembre 1999, n. 13453; Cass. 21 gennaio 1999, n. 534; Cass. 24 febbraio 2010, n. 4512; Cass. 2 febbraio 2012, n. 1890 Cass. 21 agosto 1982, n. 4696);
- nel caso in esame, la Corte territoriale ha dato conto di come il consulente tecnico d’ufficio abbia applicato la c.d. formula Gabrielli;
- né sono dedotti ovvero si rinvengono errori di calcolo essendo le differenti percentuali ipotizzate dal ricorrente solo derivanti dall’utilizzo, quali dati della frazione, di elementi attinti da una diversa valutazione di merito (peraltro senza che siano state prodotte o riprodotte in ricorso, quantomeno nelle parti essenziali, le consulenze di primo e secondo grado e senza che siano evidenziati errori di ordine scientifico);
- in conclusione, la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;
- la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;
- va dato atto dell’applicabilità dell’art. 13, comma 1 quater., d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228 
 

 

P.Q.M.

 


La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’I.N.A.I.L., delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, l’8 febbraio 2017