Tipologia: CCNL
Data firma: 29 ottobre 1998
Validità: 31.12.2002
Parti: Unpec e Confill, Filc, Cusal
Settori: Co.co.co.
Fonte: CNEL

Sommario:

 Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del Contratto.
Art. 1.
Titolo II - Livelli di contrattazione.
Art. 2.
Art. 3.
Titolo III - Decorrenza e durata.
Art. 4.
Titolo IV - Esclusività di stampa - Archivi contratti - Distribuzione contratti.
Art. 5.
Art. 6.
Art. 7.
Art. 8.
Titolo V - Instaurazione rapporto di collaborazione - Documenti.
Art. 9.
Art. 10.
Art. 11.
Titolo VI - Periodo di prova.
Art. 12.
Titolo VII - Orario di lavoro.
Art. 13.
Titolo VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare.
Art. 14.
Art. 15.
Art. 16.
Titolo IX - Malattia- Infortuni.
Art. 17.
Titolo X - Cassa assistenza previdenza.
Art. 18.
Titolo XI - Trattamento economico.
Art. 19.
Titolo XII - Mense aziendali.
Art. 20.
 Titolo XIII - Trasferte.
Art. 21.
Titolo XIV - Indennità caso morte.
Art. 22.
Titolo XV - Risoluzione del rapporto di collaborazione.
Art. 23.
Titolo XVI - Premio fine rapporto di collaborazione.
Art. 24.
Titolo XVII - Tutela delle collaboratrici - Pari opportunità.
Art. 25.
Art. 26.
Titolo XVIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del collaboratore - Ambiente di lavoro.
Art. 27.
Titolo XIX - Divieti.
Art. 28.
Titolo XX - Trattenuta per risarcimento danni.
Art. 29.
Titolo XXI - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione.
Art. 30.
Titolo XXII - Composizione delle controversie.
Art. 31.
Titolo XXIII - Centro assistenza contrattuale.
Art. 32.
Titolo XXIV - Diritti del collaboratore - Diritti sindacali.
Art. 33.
Art. 34.
Art. 35.
Relazione accompagnatoria al CCNL "Collaborazioni coordinate e continuative"
• Due livelli di contrattazione
• La collaborazione
• Trattamento economico
• La previdenza
• Organismi bilaterali

Contratto collettivo nazionale di lavoro per collaborazioni coordinate e continuative

L'anno 1998 il giorno 29 del mese di ottobre, in Roma tra l'Unione Nazionale Professioni Emergenti e Collaborazioni (Unpec), […], assistita da Federterziario, […], e Confill, […] e dai componenti la Segretaria Nazionale Filc (Fed. Italiana Lavoratori Commercio) […] e la Confederazione Unitaria Sindacati Autonomi (Cusal) Casil, Confill, Cismi, rappresentata dal Segretario Generale […]

Titolo I - Disposizioni generali - Validità e sfera di applicazione del Contratto.
Art. 1.

Il presente Contratto collettivo nazionale disciplina in maniera unitaria, per tutto il territorio nazionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa a tempo indeterminato e a tempo determinato posti in essere dalle aziende o dalle cooperative, da enti o da organismi in genere.
Le prestazioni oggetto del presente accordo si caratterizzano sia in ragione delle loro atipicità operative, sia per il loro contenuto professionale (economico - giuridico - informativo - promozionale - scientifico); devono essere rese nell'ambito di rapporti unitari e continuativi, anche se plurimi, devono essere rese senza impieghi di messi organizzati da parte del collaboratore, non devono essere riconducibili né alla tipologia di lavoro subordinato né a quella di lavoro autonomo.
Il presente CCNL si applica anche ai telelavoratori aventi un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa.
L'adozione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle aziende o alle cooperative associate alle organizzazioni datoriali stipulanti e si applica a tutti i soggetti rappresentati dalle parti stipulanti.
[…]
Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

In via esemplificativa, non esaustiva, le attività di collaborazioni coordinate e continuative sono:
Collaborazioni coordinate e continuative in attività di mercato
1) Amministratori in genere (di società ed enti);
2) Sindaci e revisori di società e di enti in genere (iscritti al registro di cui al D.lgs. n. 88/92);
3) partecipazioni a collegi e commissioni;
4) collaborazioni a giornali, riviste, enciclopedie e libri similari (traduttori, correttori di bozze, sbobinatori, articolisti ecc.);
5) collaborazioni ad attività radiotelevisive;
6) collaborazioni ad attività sportive;
7) collaboratori e procacciatori di agenzia d'affari, agenzie immobiliari, multiproprietà uffici residence;
8) collaboratori e procacciatori di agenzie di assicurazioni in gestione libera;
9) collaboratori e procacciatori di agenzie di brocheraggio assicurativo e finanziario;
10) collaboratori e procacciatori di finanziarie, promotori finanziari, società di intermediazione;
11) collaboratori e procacciatori di pratiche auto; autoscuole;
12) collaboratori informatici; telematici; edonistici;
13) collaboratori a istituti d'informazioni in genere;
14) collaborazioni in istituti di ricerca di mercato, ricerche economiche; ricerche motivazionali;
15) collaborazioni in attività di formazione del personale;
16) collaborazioni in attività pubblicitaria;
17) collaborazioni in attività nel campo della moda;
18) collaborazioni in realizzazione di fiere, mostre, convegni, congressi;
19) collaborazioni per agenzie di mediazioni pubbliche e private;
20) collaboratori e procacciatori di commissionarie in genere;
21) collaborazioni in attività di marketing;
22) collaborazioni alla promozione alla vendita e all'immagine;
23) collaborazioni per centri e laboratori di ricerca; di collaudi; di certificazioni della qualità, della certificazione in genere.

Collaborazioni coordinate e continuative in istituzioni sociali e sanitarie.
24) collaborazioni ad attività, iniziative organiche nel campo educativo, sociale-assistenziale e sanitario, nonché nelle attività di assistenza e beneficenza;
25) collaborazioni in enti non profit in genere;
26) collaborazioni prestate ad attività in fondazioni, associazioni, movimenti in genere, organizzazioni professionali, organizzazioni sindacali, partiti politici;
27) collaborazioni ad enti di patronato;
28) associati d'opera in partecipazione (di cui all'art. 2549 C.C.)

- Tutte quelle tipologie di collaborazioni che non sono espressamente elencate ma che possono essere in quadrate nel settore delle collaborazioni coordinate e continuative.
Dichiarazione a verbale
Si definisce telelavoratore il collaboratore che effettua la propria prestazione, con l'ausilio di strumenti telematici, prevalentemente al di fuori dei locali dell'azienda o della cooperativa cui la prestazione stessa si riferisce.

Titolo II - Livelli di contrattazione.
Art. 3.

La contrattazione collettiva di 2° livello sarà svolta in sede territoriale. Essa riguarda materie e istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del Contratto nazionale.
Alla contrattazione integrativa territoriale sono demandate inoltre le seguenti materie:
1) regolamentazione del servizio mensa;
2) costituzione e funzionamento dell'organismo territoriale paritetico di conciliazione;
3) ogni altra materia o istituto che siano espressamente demandati alla contrattazione territoriale dal CCNL mediante specifiche clausole di rinvio.
Le organizzazioni territoriali possono, previo accordo con le organizzazioni nazionali, proporre soluzioni diverse dal CCNL, motivate da esigenze territoriali e/o leggi regionali, anche di recepimento di Leggi Nazionali regolanti il "Decentramento Amministrativo".

Titolo V - Instaurazione rapporto di collaborazione - Documenti.
Art. 10.

Per l'instaurazione del rapporto di collaborazione, di massima, sono richiesti i seguenti documenti:
[…]
6) libretto di "idoneità sanitaria" per i collaboratori da adibire ad attività che lo prevedono per legge;
[…]

Art. 11.
Il collaboratore, se richiesto, prima dell'instaurazione del rapporto di collaborazione, deve produrre il libretto di "idoneità sanitaria" per le attività che lo prevedono in forza di legge, ovvero per l'espletamento dell'incarico che è destinato a svolgere.

Titolo VII - Orario di lavoro.
Art. 13.

Il collaboratore non è soggetto a vincoli di orari.
Per le attività per le quali dovesse rendersi necessaria la disponibilità temporale predeterminata e dovuta ad esigenze tecnico- organizzative, questa deve essere concordata tra le parti con atto scritto.

Titolo VIII - Congedo matrimoniale - Maternità - Servizio militare.
Art. 15.

In casi di gravidanza e puerperio sono disciplinati dalle leggi vigenti sulla tutela fisica ed economica delle collaboratrici madri.
[…]

Titolo XVII - Tutela delle collaboratrici - Pari opportunità.
Art. 25.

Le parti dichiarano di considerare prioritaria la necessità di adottare, a norma della Risoluzione CEE 29.5.90, misure intese a migliorare le condizioni di vita e di lavoro del personale femminile al fine dell'effettiva integrazione delle donne nel mercato del lavoro.
Le parti si impegnano a elaborare un codice di condotta per la tutela della dignità della persona nel mondo del lavoro per azioni positive conseguenti.
Tale codice di condotta potrà essere recepito nell'ambito della regolamentazione delle aziende o delle cooperative o e potrà costituire titolo per l'individuazione di specifiche misure tese a garantire un clima di rispetto reciproco nell'ambiente di lavoro. Ciò con particolare riferimento al rispetto della dignità della persona a evitare che possa essere offesa da qualsiasi comportamento.

Titolo XVIII - Tutela della salute e dell'integrità fisica del collaboratore - Ambiente di lavoro.
Art. 27.

Valgono le stesse norme stabilite dal CCNL adottato dall'azienda o dalla cooperativa per i lavoratori dipendenti. Qualora l'azienda o la cooperativa non abbia personale dipendente si farà rinvio al CCNL di riferimento per la stessa tipologia di lavoro.

Titolo XXI - Commissione provinciale di garanzia e conciliazione.
Art. 30.
In ciascuna provincia è costituita una Commissione provinciale di garanzia e conciliazione composta da 4 membri di cui 2 nominati dalle organizzazioni datoriali e 2 dalle organizzazioni sindacali firmatarie del presente accordo.
La Commissione ha i seguenti compiti:
1) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e all'applicazione nell'azienda o nella cooperativa del presente Contratto e dei contratti provinciali;
2) tentare la bonaria composizione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo che segue, delle vertenze di qualsiasi tipo in sede di conciliazione, prima di adire le vie giudiziarie;
3) verificare e valutare l'effettiva applicazione nelle singole aziende o cooperative di tutti gli istituti previsti dal presente CCNL e dalle sue modificazioni e integrazioni, anche in ordine all'attuazione della parte economica e contributiva. La verifica è effettuata a richiesta anche di un solo collaboratore dell'azienda o della cooperativa: quest'ultima è tenuta a fornire tutte le notizie necessarie alla Commissione.
Quanto sopra in considerazione che l'applicazione del presente CCNL è riservata esclusivamente alle aziende o alle cooperative associate alle organizzazioni firmatarie.

Titolo XXIII - Centro assistenza contrattuale.
Art. 32.

Le parti sentono la necessità di costituire un "centro di assistenza contrattuale", a composizione paritetica, per l'esame della problematica contrattuale e per proporre soluzioni alle tematiche appresso specificate:
1) esame e interpretazione autentica della normativa contrattuale in caso di dubbio o incertezza, su segnalazione di una delle parti stipulanti;
2) esame e possibile soluzione di ogni eventuale problema che dovesse presentarsi in ordine alle esigenze rappresentate dalle parti contrattuali;
3) esame dell'intera problematica inerente alle collaborazioni coordinate e continuative in ragione delle eventuali modifiche che si rendessero necessarie da apportare agli istituti contrattuali, anche in relazione all'evoluzione della dinamica del fenomeno e alle normative che dovessero intervenire;
4) assistenza alle aziende o alle cooperative che ne facciano richiesta nell'ambito di un efficace rapporto di collaborazione;
5) esame delle questioni connesse alle direttive dell'Unione europea.

Titolo XXIV - Diritti del collaboratore - Diritti sindacali.
Art. 33.

Il collaboratore ha diritto alle seguenti informazioni essenziali e a ogni successivo aggiornamento, relative all'azienda o alla cooperativa riguardanti:
1) dimensioni dell'azienda o della cooperativa;
2) organigramma;
3) nominativo di un responsabile cui fare riferimento;
4) nominativi dei rappresentanti sindacali;
5) nominativi dei rappresentanti della sicurezza;
6) circolari e disposizioni di servizio;
[…]

Art. 35.
Al rapporto di collaborazione coordinata e continuativa si applica, in quanto attuabile e per quanto compatibile, la normativa stabilita dalla legge 20.5.70 n. 300. Il collaboratore è libero di associarsi alle organizzazioni sindacali di categoria, di settore ovvero intercategoriali, conferendo loro delega di rappresentanza sindacale.
Egli comunque è titolare degli stessi diritti di libertà, di dignità e di tutela sindacale stabiliti dalla legge per i lavoratori subordinati.
Egli ha altresì diritto ad esercitare ogni attività di tutela sindacale e ogni libertà di associazione e di riunione, all'interno e all'esterno dell'azienda o cooperativa, al pari dei lavoratori dipendenti.

Relazione accompagnatoria al CCNL "Collaborazioni coordinate e continuative"
Organismi bilaterali
Controversie, vertenze, correttezza dell'applicazione contrattuale saranno gestite da una commissione provinciale di garanzia e conciliazione che avrà sede in ciascuna provincia italiana.
L'organismo, che sarà formato da 4 membri, controllerà la correttezza dell'applicazione del contratto da parte dei committenti, evitando eventuali situazioni di conflitto.
In tal senso il CCNL prevede il tentativo di conciliazione in sede sindacale affidato alla commissione; sarà previsto, inoltre, un centro si assistenza contrattuale per l'esame delle problematiche contrattuali, nonché per approfondire tematiche connesse all'evoluzione normativa e contrattuale, anche in relazione alle direttive comunitarie relative a tali tipologie di collaborazione.