Cassazione Penale, Sez. 4, 14 marzo 2017, n. 12205 - Folgorazione di un operaio alla guida di una autogru. Omesso rispetto della distanza di sicurezza dalla linea elettrica aerea ad alta tensione


 

La Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica. E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
Non sfugge che la Corte regolatrice ha pure considerato che il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, abbia fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv. 266073). Occorre peraltro considerare che, nel caso di specie, le indicazioni emergenti dalla sentenza impugnata conducono ad escludere che il datore di lavoro, titolare della posizione di garanzia, abbia adempiuto a tutte le obbligazioni discendenti sua posizione.

Quanto invece alla posizione del committente, la Corte di Appello ha considerato che in tema di appalto la responsabilità civile del committente può configurarsi solo nel caso in cui costui abbia imposto all'appaltatore le proprie direttive - dalle quali sia derivato il danno a terzi - e si sia ingerito nella esecuzione dell'opera. Posto che, nel caso specifico, doveva escludersi l'esercizio, da parte della Provincia di Catanzaro, anche in via di fatto, di poteri di ingerenza nella sfera dell'appaltatore, la Corte di Appello ha insindacabilmente evidenziato l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità civile della parte committente le opere di cui si tratta.


Presidente: BLAIOTTA ROCCO MARCO Relatore: MONTAGNI ANDREA Data Udienza: 03/02/2017

 


 

 

Fatto

 

1. La Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza di condanna del Tribunale di Catanzaro resa in data 21.10.2013, nei confronti di M.G., in relazione al reato di omicidio colposo, revocava le statuizioni civili nei confronti della Provincia di Catanzaro e confermava nel resto. A M.G., nella sua qualità di amministratore unico della società Consortile A. s.r.l., esecutrice dei lavori di adeguamento del tronco stradale indicato in rubrica, commissionati dalla Amministrazione Provinciale di Catanzaro, nonché in qualità di responsabile per la sicurezza e di direttore dei lavori, si addebita di aver cagionato la morte del dipendente S.D., avendo omesso di adottare le dovute precauzioni atte ad evitare accidentali contatti o avvicinamenti ai conduttori delle linee elettriche aeree ed avendo consentito che venissero effettuati lavori in prossimità di linee elettrice aeree a distanza minore di cinque metri dai ponteggi. Così che il dipendente S.D., impegnato alla guida di una autogru, nello spostamento di alcune coppelle sotto la verticale delle linea elettrica, urtava accidentalmente la linea dell'alta tensione, decedendo per arresto cardio-respiratorio a seguito di folgorazione.
La Corte territoriale rilevava che l'affermazione di responsabilità penale dell'imputato doveva essere confermata. Ciò in quanto emergeva dagli atti che il prevenuto aveva piena consapevolezza dei rischi derivanti dalla presenza in cantiere della linea elettrica aerea; e che tale rischio era stato sottovalutato. Sotto altro aspetto, il Collegio escludeva che l'incidente fosse ascrivibile al comportamento imprevedibile posto in essere dal lavoratore deceduto, atteso che erano state omesse le minime cautele, atte a segnalare la distanza tra la gru e la piattaforma elettrica. La Corte distrettuale rilevava, di converso, che meritava accoglimento l'appello del responsabile civile Provincia di Catanzaro, giacché difettavano i presupposti per la condanna dell'ente, per i danni cagionati dall'appaltatore, sulla base dei principi elaborati dalla giurisprudenza penale in tema di responsabilità del committente, nel caso in cui l'esecuzione dei lavori viene rimessa, in modo effettivo, all'autonomia dell'appaltatore.
2. Avverso la predetta sentenza della Corte di Appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione M.G., a mezzo del difensore.
Con il primo motivo l'esponente denuncia la violazione delle norme processuali. La parte osserva che M.G. aveva eletto domicilio presso lo studio del difensore originariamente nominato, in Cosenza Via Omissis; rileva che tale designazione non era stata modificata, pure a seguito della nomina di altro difensore. Ciò posto, considera che il decreto di citazione relativo al giudizio di appello è stato notificato in Lamezia Terme, presso il nuovo difensore. Il ricorrente sottolinea che il giudizio di secondo grado è stato celebrato in assenza dell'imputato, il quale non è stato posto nelle condizioni di prendervi parte. Rileva che si è verificata una nullità assoluta ed insanabile, dovendo ritenersi nulla la notifica eseguita presso il difensore di fiducia qualora l'imputato abbia eletto un diverso domicilio e non vi sia prova che abbia avuto conoscenza dell'atto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio motivazionale, in riferimento alla affermazione di responsabilità penale.
La parte osserva che la Corte di Appello ha argomentato sulla base delle seguenti affermazioni: la vittima era incorsa nel contatto accidentale con la linea elettrica sovrastante mentre azionava una gru, reiterando un comportamento già in precedenza adottato; il ricorrente aveva omesso di adottare le prescritte cautele, utili a scongiurare il contatto tra le maestranze e la linea elettrica; l'imputato aveva sottostimato il rischio da folgorazione, avendo richiesto lo spostamento della linea elettrica per l'interferenza con le lavorazioni in cantiere, piuttosto che per ragioni legate alla sicurezza dei lavoratori; inoltre, l'imputato non aveva impedito la allocazione della gru nell'area interdetta e non aveva informato i lavoratori del rischio rappresentato dalla presenza delle linea elettrica sul sito nel quale era in corso l'edificazione del ponte di cui si tratta.
Ciò posto, il ricorrente osserva che in realtà M.G., che cumulava su di sé distinte posizioni di garanzia, si era utilmente attivato al fine di ottenere lo spostamento della linea elettrica che era stata posizionata a dodici metri dal margine esterno del ponte in costruzione. Al riguardo, assume che la Corte territoriale abbia travisato il contenuto della documentazione relativa alla richiesta di spostamento della linea elettrica, posto che il riferimento, presente nel carteggio, relativo alla interferenza della linea elettrica con i lavori da eseguire comprendeva anche le esigenze relative alla sicurezza. A sostegno dell'assunto la parte osserva che la collocazione del tracciato - tenuto anche conto delle prescrizioni impartite ai lavoratori - era congrua a scongiurare l'esposizione a rischio. Il ricorrente sottolinea che la Corte ha omesso di effettuare un ragionamento controfattuale, sul punto di interesse. Rileva che l'imputato aveva anche redatto il piano di sicurezza, comprendente il rischio specifico e le cautele da adottare, prescrivendo che i mezzi meccanici non fossero allocati ad una distanza inferiore a metri cinque dalla linea elettrica, come prescritto dall'art. 11, del d.P.R. n. 164/1956. Rispetto alla informazioni impartite alle maestranze, l'esponente richiama specificamente il contenuto delle deposizioni rese in dibattimento dai testi escussi.
Il deducente contesta che la gru fosse già stata collocata in precedenza dalla vittima nell'area interdetta. Osserva che gli altri lavoratori hanno riferito in dibattimento che durante le fasi della lavorazione non era mai accaduto che S.D. avesse posizionato la gru nell'area di cantiere considerata pericolosa; e rileva che erroneamente tali deposizioni sono state ritenute inattendibili.
Il ricorrente, basandosi sulle indicazioni del consulente tecnico della difesa, osserva che la gru era stata posizionata per iniziativa del S.D., in violazione delle direttive e impartite, al fine di posizionare le coppelle sul cassone della gru, in funzione di un successivo posizionamento delle stesse sul ponte in costruzione. Rileva che le foto acquisite agli atti riprendono l'area del cantiere da diverse angolazioni e che non offrono affatto la prova che la gru fosse stata utilizzata nell'area interdetta. Il deducente sottolinea che S.D. avrebbe dovuto prelevare le coppelle dal luogo di stoccaggio utilizzando una ruspa; posizionarle sull'area indicata e quindi issarle sul ponte mediante l'autogrù. Considera che l'adempimento delle direttive prescritte avrebbe impedito il contatto con la linea elettrica. La parte assume che del tutto conferentemente l'imputato aveva previsto un modello operativo idoneo a proteggere i lavoratori, in quanto per lo spostamento delle coppelle doveva essere utilizzata una ruspa, che aveva caratteristiche strutturali tali da non potere entrare in contatto con la linea elettrica.
Il ricorrente osserva che illogicamente la Corte di Appello ha affermato che la persona offesa non aveva ricevuto informazioni sulla presenza del pericolo rappresentato dalla linea elettrica; e che la stessa costituisse una insidia occulta. Rileva, inoltre, che, contraddittoriamente, il Collegio ha escluso che l'autogrù fosse stata impiegata per movimentare le coppelle, in luogo della motrice. Sotto altro aspetto, il deducente censura la valutazione espressa dai giudici di merito, al fine di calcolare la distanza dalla linea elettrica; al riguardo, assume che occorre prendere in considerazione la benna della motrice e non il culmine del braccio della gru, atteso che nell'area di cui si tratta quest'ultima non poteva essere utilizzata.
La parte contesta la valutazione effettuata dalla Corte di Appello, nell'escludere che la condotta della persona offesa potesse essere qualificata come abnorme e quindi come causa esclusiva dell'evento; e rispetto alla utilità del comportamento alternativo lecito, atteso da parte dell'imputato, a scongiurare il verificarsi del sinistro. Richiama quindi arresti giudiziari in tema di abnormità del comportamento assunto dal lavoratore. L'esponente sottolinea che aderendo alla teorica della causalità della colpa deve escludersi la imputazione soggettiva dell'evento, atteso che il lavoratore ha posto in essere modalità di esecuzione della lavorazione del tutto difformi da quelle previste, utilizzando macchinari diversi da quelli messi a disposizione dal titolare della posizione di garanzia. Sul punto, il ricorrente sottolinea che l'ordinamento postula una responsabilizzazione ed una attiva collaborazione dei lavoratori, nell'ambito del complessivo sistema prevenzionale. 
3. Avverso la richiamata sentenza della Corte di Appello di Catanzaro hanno proposto ricorso per cassazione le parti civili S.A., S.AN., S.E., S.M.F., A.M., a mezzo del difensore.
Con il primo motivo viene denunciata la violazione di legge, rispetto all'art. 185 cod. pen. ed alla normativa antinfortunistica di riferimento. Le parti civili osservano che la Corte di Appello ha erroneamente revocato le statuizioni civili nei confronti della Provincia di Catanzaro. Rilevano che alla figura del committente, nell'ambito della attività cantieristica che occupa, deve essere attribuita una sfera di responsabilità in tema vigilanza sulle condizioni di sicurezza. I ricorrenti richiamano, altresì, gli obblighi gravanti sul committente, rispetto alla effettività dell'opera di coordinamento. Le parti civili rilevano che la legge attribuisce al committente una funzione di super controllore, comprendente l'obbligo di effettuare verifiche non meramente formali, ma controlli sostanziali ed incisivi su tutto quel che concerne i temi della prevenzione e della sicurezza del luogo di lavoro. Tanto considerato, osservano che la Provincia di Catanzaro aveva proceduto all'espletamento di una gara di appalto per la realizzazione del ponte di cui si tratta; che la società Consorzio A. s.r.l. si aggiudicò il lavoro; che il piano di sicurezza venne redatto dall'appaltatore; che l'Ente committente ebbe ad elevare specifiche censure, rispetto al contenuto del piano di sicurezza, evidenziando che la valutazione dei rischi era stata effettuata in modo superficiale; e che in controlli effettuati dalla Provincia di Catanzaro, nel corso delle esecuzione delle opere, anche mediante sopralluoghi, furono meramente formali. I ricorrenti ritengono, pertanto, che sussistano le condizioni individuate dalla giurisprudenza di legittimità, per l'assunzione di responsabilità in capo alla parte committente. A sostegno dell'assunto, sottolineano che cinque giorni prima dell'infortunio era stata effettata una ispezione, sul posto, da parte dei tecnici della Provincia, senza che venisse fatto riferimento alla situazione di pericolo connessa alla rete elettrica.
Con il secondo motivo, i ricorrenti denunciano il vizio motivazionale. Osservano che risulta provata la conoscenza del rischio specifico di folgorazione sia da parte del datore di lavoro, che dell'ente committente; che deve escludersi il carattere abnorme della condotta del lavoratore deceduto; e che l'evento lesivo costituisce la concretizzazione del rischio oggetto della contestata normativa antinfortunistica ex art. 11, d.P.R. 164/1956.
Ciò premesso, i deducenti considerano che erroneamente la Corte di Appello ha affermato che, nel caso, non si dovesse deliberare in merito alla responsabilità penale a titolo di concorso del committente, ma della responsabilità civile per fatto altrui, ex art. 2049 cod. civ. Al riguardo, considerano che la Corte di merito ha individuato il presupposto normativo della responsabilità nel d.lgs. n. 494 del 1996 e non già nell'art. 2049 cod. civ.; e che, contraddittoriamente, i giudici territoriali hanno escluso la responsabilità della Provincia di Catanzaro richiamando l'art. 2049 cod. civ. Le parti civili osservano, infine, che la Corte di Appello ha richiamato arresti della giurisprudenza di legittimità ove si affermano principi di diritto, in tema di responsabilità penale del committente, che collidono con la soluzione adottata nel caso di specie.
4. Il ricorrente M.G. ha depositato motivi nuovi.
Con il primo motivo nuovo la parte reitera l'eccezione processuale affidata al primo motivo originario, rilevando che la notifica effettuata presso lo studio del difensore di fiducia, in assenza di revoca della originaria elezione di domicilio, è idonea a ledere il diritto di difesa, in mancanza di prova che la parte abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto.
Con il secondo motivo nuovo vengono sviluppate argomentazioni a sostegno del secondo motivo del ricorso originario, con particolare riguardo al tema della riferibilità causale dell'evento all'imputato.
5. L'Amministrazione Provinciale di Catanzaro, quale responsabile civile, ha depositato memoria. L'esponente rileva l'infondatezza del ricorso proposto dalle parti civili. Osserva che l'Ente committente non ebbe ad ingerirsi nell'attività di esecuzione dell'appalto, di talché non si profila alcuna responsabilità dell'autorità appaltante. Nella memoria si rileva che la Provincia di Catanzaro ha posto in essere una serie di cautele, ulteriori rispetto a quanto imposto dal dettato normativo, provvedendo alla nomina di coordinatori per la sicurezza sia in fase di progettazione che in fase esecutiva e redigendo il piano di sicurezza.
 

 

Diritto

 


1. Il ricorso proposto nell'interesse dell'imputato M.G. impone le considerazioni che seguono.
L'eccezione processuale affidata al primo motivo del ricorso originario e al primo motivo nuovo non è fondata.
L'esame degli atti versati in fascicolo, incombente al quale la Corte regolatrice procede direttamente, in ragione della natura dell'eccezione dedotta, evidenzia che all'udienza dell'11 marzo 2015, celebrata avanti alla Corte di Appello, il difensore presente ebbe a rilevare l'omessa notifica del decreto di citazione a giudizio di secondo grado nei confronti dell'avvocato Omissis; il Collegio ebbe quindi a differire il processo, disponendo l'effettuazione di nuova citazione nei confronti del predetto difensore. Il processo, nel prosieguo, è stato differito per legittimo impedimento dell'avvocato di fiducia Omissis (all'udienza del 7.10.2015 è stato disposto rinvio al 14.12.2015 e quindi al 25.01.2016). In nessuna delle udienze celebrate avanti alla Corte territoriale è stata dedotta la questione relativa alle modalità di notifica del decreto di citazione a giudizio nei confronti dell'imputato, in luogo diverso dal domicilio eletto.
E bene, l'ordine di considerazioni che precede impone allora di richiamare l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale si è chiarito che è nulla la notificazione eseguita a norma dell'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen. presso il difensore di fiducia, qualora l’imputato abbia dichiarato o eletto domicilio per le notificazioni. Trattasi di nullità di ordine generale a regime intermedio che deve ritenersi sanata quando risulti provato che non ha impedito all'imputato di conoscere l'esistenza dell'atto e di esercitare il diritto di difesa, ed è, comunque, priva di effetti se non dedotta tempestivamente, essendo soggetta alla sanatoria speciale di cui all'art. 184, comma primo, alle sanatorie generali di cui all'art. 183, alle regole di deducibilità di cui all'art. 182, oltre che ai termini di rilevabilità di cui all'art. 180 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 19602 del 27/03/2008 - dep. 15/05/2008, Micciullo, Rv. 239396).
Applicando il richiamato principio al caso di specie deve allora rilevarsi che la nullità oggi dedotta risulta priva di effetti, per intervenuta sanatoria.
2. Il secondo motivo del ricorso originario proposto nell'interesse dell'imputato e il secondo motivo nuovo, che si vengono congiuntamente ad esaminare, non hanno pregio.
La parte denuncia lo specifico profilo di criticità della decisione, rispetto alla conferenza logica dell'apparato motivazionale, afferente al tema della abnormità della condotta posta in essere dal lavoratore, rispetto alle prescrizioni che erano state impartite dal M.G., titolare della posizione di garanzia.
2.1 Giova premettere, nel procedere all'esame del motivo di ricorso che occupa, che questa Suprema Corte ha chiarito che il vizio logico della motivazione deducibile in sede di legittimità deve risultare dal testo della decisione impugnata e deve essere riscontrato tra le varie proposizioni inserite nella motivazione, senza alcuna possibilità di ricorrere al controllo delle risultanze processuali; con la conseguenza che il sindacato di legittimità "deve essere limitato soltanto a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza spingersi a verificare l'adeguatezza delle argomentazioni, utilizzate dal giudice del merito per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali" (tra le altre Sez. 3, n. 4115 del 27.11.1995, dep. 10.01.1996, Rv. 203272).
Tale principio, più volte ribadito dalle varie sezioni di questa Corte, è stato altresì avallato dalle stesse Sezioni Unite le quali hanno precisato che esula dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto, posti a sostegno della decisione, il cui apprezzamento è riservato in via esclusiva al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per i ricorrenti più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, Sentenza n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207945). E la Corte regolatrice ha rilevato che anche dopo la modifica dell'art. 606 lett. e) cod. proc. pen., per effetto della legge 20 febbraio 2006 n. 46, resta immutata la natura del sindacato che la Corte di Cassazione può esercitare sui vizi della motivazione, essendo rimasto preclusa, per il giudice di legittimità, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione o valutazione dei fatti (Sez. 5, Sentenza n. 17905 del 23.03.2006, Rv. 234109). Pertanto, in sede di legittimità, non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (ex multis Sez. 1, Sentenza n. 1769 del 23/03/1995, Rv. 201177; Sez. 6, Sentenza n. 22445 in data 8.05.2009, Rv. 244181).
Deve poi considerarsi che la Corte regolatrice ha da tempo chiarito che non è consentito alle parti dedurre censure che riguardano la selezione delle prove effettuata da parte del giudice di merito. A tale approdo, si perviene considerando che, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Sez. 5, Sentenza n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Rv. 215745; Sez. 2, Sentenza n. 2436 del 21/12/1993, dep. 1994, Rv. 196955). Come già sopra si è considerato, secondo la comune interpretazione giurisprudenziale, l'art. 606 cod. proc. pen. non consente alla Corte di Cassazione una diversa "lettura" dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. E questa interpretazione non risulta superata in ragione delle modifiche apportate all'art. 606, comma primo lett. e) cod. proc. pen. ad opera della Legge n. 46 del 2006; ciò in quanto la selezione delle prove resta attribuita in via esclusiva al giudice del merito e permane il divieto di accesso agli atti istruttori, quale conseguenza dei limiti posti all'ambito di cognizione della Corte di Cassazione. Ebbene, si deve in questa sede ribadire l'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per condivise ragioni, in base al quale si è rilevato che nessuna prova, in realtà, ha un significato isolato, slegato dal contesto in cui è inserita; che occorre necessariamente procedere ad una valutazione complessiva di tutto il materiale probatorio disponibile; che il significato delle prove lo deve stabilire il giudice del merito e che il giudice di legittimità non può ad esso sostituirsi sulla base della lettura necessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per cassazione (Sez. 5, Sentenza n. 16959 del 12/04/2006, Rv. 233464).
2.2. Delineato nei superiori termini l'orizzonte del presente scrutinio di legittimità, si osserva che il ricorrente sembra invocare, in realtà, una inammissibile riconsiderazione alternativa del compendio probatorio, con riguardo all'affermazione di penale responsabilità. Invero, il deducente piuttosto che sollevare censure che attingono il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello, si duole della mancata valorizzazione di determinati elementi di fatto, emergenti in tesi difensiva dal contenuto del compendio probatorio, omettendo di confrontarsi con il percorso argomentativo sviluppato dalla Corte di Appello.
É poi il caso di rilevare che le valutazioni espresse dalla Corte di Appello, rispetto al contenuto dell'obbligo protettivo gravante sull'imputato e sulla condotta realizzata dal S.D., risultano immuni da aporie di ordine logico ed appaiono saldamente ancorate all'acquisito compendio probatorio.
Il Collegio ha chiarito che l'applicazione della regola cautelare specifica, relativa alla distanza di sicurezza dalla linea elettrica, imponeva di prendere in considerazione, nel relativo calcolo, l'estremità del braccio operativo della gru nella massima estensione; ed ha osservato che tale regola si traduce nel divieto di eseguire lavori al di sotto di tale distanza, salva l'adozione di ogni cautela idonea ad evitare accidentali contatti con la linea elettrica, quale lo spostamento della linea o la disattivazione della stessa. Ciò posto, la Corte di merito ha considerato che lo spostamento della linea elettrica non era risultato adeguato allo scopo, atteso che, operando in prossimità del lato a valle del ponte in costruzione, il braccio della gru in estensione raggiungeva i cavi dell'alta tensione, come praticamente dimostrato dalle modalità di verificazione del sinistro che occupa.
Preme pure considerare che la Corte di Appello ha precisato che l'infortunio non era dipeso da una improvvida iniziativa assunta dal dipendente deceduto. Al riguardo, in sentenza si osserva che la tesi difensiva, volta a ritenere che S.D., il giorno dell'infortunio, non stesse issando le piastre sul ponte ma le stesse prelevando per caricarle sul cassone, effettuando la manovra con mezzo diverso da quello all'uopo previsto, era risultata infondata e smentita dalla documentazione acquisita, dimostrativa del fatto che il dipendente stava posizionando le coppelle sulla campata. In sentenza si osserva, conclusivamente, che non risulta rilevante, rispetto al profilo di colpa ascritto all'imputato, il fatto che il lavoratore stesse spostando le coppelle, piuttosto che posizionandole sul ponte, una volta accertato che M.G. non aveva impedito che tali lavorazioni, comunque inerenti alle mansioni demandate al dipendente, fossero compiute operando con la gru dal lato a valle della campata, senza il rispetto della distanza di sicurezza dalla linea elettrica. Sul punto, i giudici di merito hanno considerato: che era onere del datore di lavoro adottare cautele idonee a garantire l'osservanza del divieto di operare dal lato collocato a valle del ponte, anche con l'ausilio di barriere che impedissero l'accesso a tale zona con l'autogrù ovvero apponendo una segnaletica che rendesse percepibile la distanza dalla linea elettrica; e che M.G. era venuto meno anche all'obbligo di vigilanza specifico, essendo rimasto assente dal cantiere il giorno del sinistro, senza aver delegato ad altri l'attività di vigilanza.
La Corte distrettuale ha anche rilevato che M.G. non aveva adeguatamente informato S.D., rispetto ai pericoli derivanti dalla presenza delle linea elettrica aerea ad alta tensione. Al riguardo, i giudici di merito hanno effettuato un insindacabile apprezzamento rispetto al contenuto delle dichiarazioni dibattimentali rese di colleghi della vittima, di segno difforme da quanto riferito in corso di indagini, che non può essere sindacato in questa sede di legittimità.
In tali termini, la Corte di appello, secondo un percorso argomentativo logicamente conferente, ha censito il tema relativo al contenuto dell'obbligo di vigilanza che grava sul datore, in caso di condotta colposa del lavoratore. Il Collegio ha osservato che la condotta posta in essere dal S.D. risultava imprudente, giacché doveva ritenersi percepibile il pericolo rappresentato dalla presenza dei cavi elettrici; non di meno, ha escluso il carattere della abnormità, posto che l'azione rientrava nelle mansioni ordinariamente svolte, delle quali costituiva naturale esplicazione. Si tratta di argomentazione che si colloca nell'alveo dell'insegnamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità.
Invero, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si è chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilità che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumità; che può escludersi l’esistenza del rapporto di causalità unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormità del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormità abbia dato causa all’evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilità, si ponga al di fuori di ogni possibilità di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non può spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili - come avvenuto nel caso di specie - della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E preme altresì evidenziare che la Suprema Corte ha chiarito che non può affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un'operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
2.3. Non sfugge che la Corte regolatrice ha pure considerato che il datore di lavoro che, dopo avere effettuato una valutazione preventiva del rischio connesso allo svolgimento di una determinata attività, abbia fornito al lavoratore i relativi dispositivi di sicurezza ed abbia adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia, non risponde delle lesioni personali derivate da una condotta esorbitante ed imprevedibilmente colposa del lavoratore (Sez. 4, Sentenza n. 8883 del 10/02/2016, dep. 03/03/2016, Rv. 266073). Occorre peraltro considerare che, nel caso di specie, le indicazioni emergenti dalla sentenza impugnata conducono ad escludere che M.G., titolare della posizione di garanzia, abbia adempiuto a tutte le obbligazioni discendenti sua posizione; conseguentemente, il caso di giudizio resta estraneo dall'ambito di operatività della teorica ora citata, per insussistenza delle specifiche condizioni fattuali di riferimento. La responsabilità del datore di lavoro, infatti, pure aderendo all'orientamento da ultimo richiamato, può essere esclusa solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, così da connotarsi come del tutto imprevedibile o inopinabile (Sez. 4, Sentenza n. 37986 del 27/06/2012, dep. 01/10/2012, Rv. 254365).
Deve pertanto in conclusione rilevarsi che le valutazioni effettuate dai giudici di merito, in ordine alla non abnormità del comportamento imprudente posto in essere dal dipendente infortunato, risultano immuni dalle dedotte censure;e che il ricorso dell'imputato deve essere rigettato.
3. Il ricorso proposto dalle parti civili, che si viene ora ad esaminare, è manifestamente infondato e perciò inammissibile.
Procedendo all'esame congiunto dei motivi di censura, giova considerare che, del tutto legittimamente, la Corte territoriale ha sottolineato che, nel caso di specie, l'imputazione relativa al reato di omicidio colposo è stata elevata unicamente nei confronti del datore di lavoro del dipendente deceduto, di talché non vengono in alcun rilievo i principi elaborati dalla giurisprudenza, in tema di responsabilità penale del committente a titolo di concorso con l'appaltatore. Muovendo da tale rilievo, il Collegio ha quindi del tutto correttamente considerato che eventuali profili di responsabilità civile a carico della Provincia di Catanzaro - Ente citato in giudizio quale responsabile civile - risultavano configurabili, unicamente, in riferimento all'art. 2049 cod. civ. Ed invero, la Corte regolatrice ha ripetutamente affermato, proprio in riferimento alla posizione del committente, che la responsabilità civile da reato è fondata sull'art. 2049 cod. civ. (cfr. Sez. 5, n. 7124 del 09/02/2016 - dep. 23/02/2016, P.C. in proc. Porterà, Rv. 26756901).
Delineato nei superiori termini l'ambito della materia sottoposta a scrutinio, la Corte di Appello ha considerato che in tema di appalto la responsabilità civile del committente può configurarsi solo nel caso in cui costui abbia imposto all'appaltatore le proprie direttive - dalle quali sia derivato il danno a terzi - e si sia ingerito nella esecuzione dell'opera. Posto che, nel caso specifico, doveva escludersi l'esercizio, da parte della Provincia di Catanzaro, anche in via di fatto, di poteri di ingerenza nella sfera dell'appaltatore, la Corte di Appello ha insindacabilmente evidenziato l'insussistenza dei presupposti per la configurabilità della responsabilità civile della parte committente le opere di cui si tratta. A margine di tale conducenti rilievi, il Collegio di merito ha pure osservato che, nel caso, non poteva essere evocato il criterio della percepibilità da parte del committente della situazione di pericolo, trattandosi di criterio astrattamente idoneo a individuare profili di responsabilità penale della persona fisica del committente, che nel caso non erano stati neppure ipotizzati dalla pubblica accusa. Per completezza argomentativa, si osserva infine che il richiamo operato dalla Corte di Appello agli arresti della giurisprudenza penale in tema di infortuni sul lavoro, nell'analizzare la posizione dell'imputato, risulta pienamente conferente, avuto riguardo all'oggetto dei diversi temi sottoposti ad indagine, come sopra chiarito; e che, di converso, nel caso di specie, non vengono altrimenti in rilievo le disposizioni dettate dall'att. 90, d.lgs. n. 81 del 9.04.2008 (che hanno mantenuto la struttura sostanziale del d.lgs. 14.08.1996, n. 494) che disciplinano gli obblighi del committente per il caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici.
4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso delle parti civili segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di 500 euro ciascuna alla Cassa delle Ammende.
L'imputato, il cui ricorso viene rigettato per le ragioni sopra evidenziate, deve essere condannato al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili difese dall'avvocato Omissis, liquidate come a dispositivo.
 

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso delle parti civili che condanna al pagamento delle spese processuali e di 500 euro ciascuna alla Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso dell'imputato che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché al rimborso delle spese di giudizio in favore delle parti civili difese dall'avvocato Omissis che liquida in complessivi euro 4.500,00 oltre accessori come per legge.
Così deciso il 3 febbraio 2017.