Lavoratori minorenni - requisiti di idoneità all'attività lavorativa - imposizione di visita medica prima dell'ammissione - rilascio di certificato medico da sanitario non appartenete alla struttura del S.S.N. attestante la idoneità al lavoro specifico di apprendista parrucchiere della minorenne – esclusione della contravvenzione di (art. 8 co. 1 l. 977/67 come modificata dal d. l.vo 4.8.99 n. 345 come sost. dall'art. 2 d. l.vo 18.8.00 n. 262) – necessità di garantire la uniformità dei parametri di valutazione



(...omissis)

Motivi della decisione

Ritiene questo Giudice accertata la penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato contestatogli.
La prova si fonda sulla deposizione testimoniale dell'isp. del lavoro F. V. - il quale nel corso del 2005 aveva personalmente compiuto l'accertamento con riferimento all'esercizio commerciale di parrucchiere sito nel comune di xxx e gestito dall'imputato, verificando che la minore F.M., assunta il 3 giugno 2003, non era stata sottoposta alla visita medica preventiva da parte di un medico della ASL, atteso che l'imputato non possedeva e dunque non esibiva la certificazione medica imposta dalla legge nè altra certificazione medica, la quale comunque doveva essere custodita all'interno dell'esercizio commerciale.
Pur avendo ingiunto il pagamento della relativa sanzione con raccomandata ricevuta personalmente dall'A. in data 28.7.04, dinanzi al perdurante inadempimento, inviava la notizia di reato alla Procura competente.
Quanto al certificato medico prodotto dalla difesa ed a firma del dott. A., in cui il sanitario pure attesta la idoneità al lavoro specifico di apprendista parrucchiere della F., esso è assolutamente insufficiente a manlevare l'A. dalla responsabilità penale a causa della provenienza da sanitario non appartenente alla struttura del S.S.N. - requisito imposto dal legislatore per la validità del certificato, all'evidente scopo di garantire la uniformità dei parametri di valutazione, fermo restando che al momento del controllo il certificato non fu esibito all'ispettore.
Alla luce di tali acquisizioni, in assenza di elementi di segno contrario, risulta integrata la contravvenzione di cui all'art. 8 co. 1 L. 977/67 come modificata dal d.l.vo 4.8.99 n. 345 come sost. dall'art. 2 d.l.vo 18.8.00 n. 262, per la inosservanza della relativa disposizione che impone la sottoposizione a visita medica da parte di un medico del S.S.N. prima della ammissione al lavoro di persona minorenne, per accertare la esistenza dei requisiti di idoneità all'attività lavorativa cui il minore sarà adibito.
Il relativo esame medico deve precedere l'attività lavorativa perché condiziona la stessa ammissione all'espletamento dell'attività.
L'imputato, pertanto, va condannato.
Pena equa, valutati tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p., concesse le attenuanti generiche in considerazione della sua incensuratezza, si stima quella di euro 800,00 di ammenda (p.b. euro 1000,00 ridotta ex art. 62 bis c.p. alla pena finale).
Alla condanna consegue l'obbligo di pagare le spese processuali.
Ricorrono, come già indicato, le condizioni per la concessione dei doppi benefici.

P.Q.M.

letti gli artt. 533 e 535 c.p.p.,
dichiara A.S. responsabile del reato a lui ascritto e, ritenuta la circostanza delle attenuanti generiche, lo condanna alla pena di euro 800,00 di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.
Pena sospesa e non menzione.
Giorni trenta per il deposito della motivazione.

Nola, 21.02.06

Il giudice
Dott.ssa Barbara Bilosi